DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania.
Atto n. 278.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, ad integrazione degli elementi già forniti dal sottosegretario Freni nella seduta dello scorso 23 luglio, comunica le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti in ordine ai chiarimenti richiesti dai deputati Grimaldi e Dell'Olio nel corso della medesima seduta del 23 luglio.
Con particolare riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Grimaldi, volti, in particolare, a conoscere l'ammontare degli oneri derivanti dall'attività di reflagging dell'unità navale «Libra» e a comprendere se la cessione a titolo gratuito della stessa sia inquadrabile nell'ambito del Protocollo stipulato tra l'Italia e l'Albania, rappresenta preliminarmente che la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania hanno firmato un Trattato di amicizia e collaborazione che prevede lo svolgimento di attività concrete e una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della Difesa.
Ricorda, inoltre, che in data 1° aprile 2009 la Repubblica di Albania è diventata membro dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, legittimando ulteriormente le attività di cooperazione, in virtù del principio di reciproca assistenza per il mantenimento e l'accrescimento delle capacità di difesa sancito proprio nel Trattato NATO.
Evidenzia, poi, che in data 8 aprile 2025, in occasione della visita a Durazzo di Nave Vespucci, è stata siglata una lettera di intenti in merito alla futura cessione dell'unità navale «Libra» alla Marina albanese, che rappresenta un punto di partenza per una collaborazione sempre più stretta tra i due Paesi.
Rappresenta, altresì, che, dal punto di vista politico-militare, la cessione in argomento avrebbe importanti ripercussioni strategiche, operative e diplomatiche, sia in termini di rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza marittima, con la speranza, in tal senso, di consolidare la collaborazione esistente in materia di sorveglianza marittima, ricerca e soccorso, protezione ambientale e altre aree di interesse comune – in particolare nel Mar Mediterraneo e nell'Adriatico – così sottolineando il partenariato sempre più profondo tra le marine italiana e albanese e confermando l'impegno dell'Italia nel sostenere lo sviluppo delle capacità militari dell'Albania, sia in termini di supporto della postura nazionale nei Balcani occidentali, area, questa, di prioritario interesse nazionale, che mira alla stabilità regionale e a bilanciare l'influenza di altri attori, nonché, infine, in termini di consolidamento della fiducia reciproca e dell'interlocuzione privilegiata di Roma verso Tirana.
Evidenzia, inoltre, che, nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti giuridici necessari ai sensi della normativa vigente.
In tal senso, specifica, infatti, che l'unità navale «Libra» è stata posta nella posizione amministrativa di Riserva con tabella di disponibilità 2 a partire dal 1° maggio 2025, in quanto obsoleta per cause tecniche.
Fa presente, dunque, che le unità navali della Classe Cassiopea sono state varate tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 del secolo scorso e che, riportando le stesse oltre trenta anni di servizio, dette navi risultano, allo stato attuale, meno efficienti Pag. 74rispetto alle moderne esigenze operative a causa dell'usura e dell'obsolescenza tecnologica.
Specifica, a tal proposito, che, sebbene siano state effettuate modernizzazioni, le capacità sensoriali, di comunicazione e di combattimento delle navi della Classe Cassiopea non sono più al passo con gli attuali standard tecnologici e che le moderne missioni della Marina militare richiedono navi con maggiore autonomia, capacità di difesa e versatilità.
Evidenzia, quindi, che i costi legati al reflagging di Nave Libra a favore della Marina militare della Repubblica di Albania, da attingere dalle disponibilità del bilancio del Ministero della difesa dedicate alle attività di Defence Capacity Building, ammontano a circa 1,6 milioni di euro e che detta stima, effettuata sulla base di minimi lavori di ripristino, potrà essere accertata solo a valle del perfezionamento del decreto interministeriale in esame.
Ribadisce, inoltre, l'insussistenza di oneri aggiuntivi per il bilancio del Ministero della difesa anche in relazione alle esigenze di trasporto e consegna dei materiali oggetto di cessione, in quanto l'unità navale raggiungerà autonomamente il Paese destinatario senza necessità di supporti logistici aggiuntivi.
Specifica, infine, che il valore residuo dell'unità navale in parola ammonta a circa 3,8 milioni di euro.
Con riferimento, invece, alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Dell'Olio nel corso della menzionata seduta del 23 luglio scorso, volta a conoscere i costi sia dell'attività di reflagging della citata unità navale, sia del materiale che verrebbe ceduto unitamente alla stessa, rappresenta che quest'ultimo è costituito da dotazioni di bordo, di natura non classificata e per la gran parte coeve all'unità stessa, destinate a garantire la vivibilità a bordo, la condotta della nave, il suo funzionamento e la manutenzione ordinaria di livello basico. Specifica che si tratta, in particolare, di materiali di casermaggio, navigazione e ormeggio, sicurezza, nonché parti di ricambio.
Evidenzia, a tal proposito, che saranno ceduti esclusivamente i materiali che, a seguito di dettagliata analisi tecnico-logistica, sono risultati non più di interesse della Marina militare e che, al contrario, i materiali di interesse strategico per le Forze armate, ivi compreso tutto il materiale classificato di esclusivo interesse nazionale, le armi portatili e il munizionamento, sono oggetto di attività di sbarco per reimpiego su altre unità in linea, nell'ambito delle attività di decommisioning, a far data dal transito di Nave Libra nella riserva con tabella di disponibilità 2.
Fa presente, altresì, che, sebbene il valore inventariale di detti materiali si attesti intorno a 1 milione di euro, si tratta di dotazioni usate e tecnologicamente obsolete, non più rispondenti alle attuali esigenze operative delle Forze armate e che il relativo valore commerciale è da considerarsi pressoché nullo, a fronte dei rilevanti oneri che la Marina militare, in assenza di cessione, dovrebbe comunque sostenere per le attività di sbarco, gestione logistica e successiva dismissione.
Evidenzia, quindi, che, in considerazione del limitato tonnellaggio dell'unità navale in parola e sulla base di esperienze pregresse relative a casi similari, si stima che la nave «Libra» possa essere valorizzata come rottame solo qualora accorpata ad altre unità navali, con un potenziale ricavo compreso tra settantamila e centomila euro, in funzione delle fluttuazioni del mercato dei rottami ferrosi.
Rappresenta, inoltre, che nel caso in cui si procedesse alla sua alienazione come singola unità, è verosimile che la stessa avverrebbe a titolo oneroso, con costi a carico della Marina militare e senza ricavo alcuno.
Sottolinea, tuttavia, che l'avvio della demolizione di un'unità dismessa comporta, ordinariamente, l'assunzione di specifici oneri da parte della Marina militare, legati alle attività di predisposizione al riciclo, quali la completa demilitarizzazione dell'unità stessa, la bonifica di residui di gas alogenati, idrocarburi da depositi e sentine, nonché di eventuali materiali radiogeni, nonché interventi di carenamento per la conservazione dello scafo e il trasferimento in sicurezza presso il sito di demolizione e Pag. 75la mappatura e redazione dell'Inventory of Hazardous Materials.
Rappresenta che, nel caso specifico di Nave Libra, prima unità della classe ad essere dismessa dalla linea operativa e quindi priva di precedenti diretti, la stima dei costi per le suddette attività si colloca in un intervallo compreso tra duecentomila e duecentocinquantamila euro, in funzione delle condizioni in cui l'unità si presenta al disarmo.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti da ultimo resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania (Atto n. 278);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
ai costi connessi alle attività di reflagging dell'unità navale “Libra”, che, sulla base di una stima del costo dei lavori minimi di ripristino della medesima unità, sono allo stato valutabili in misura pari a circa 1,6 milioni di euro, si provvederà a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio della Difesa, in particolare attingendo alle somme destinate al Defence Capacity Building nell'ambito del piano gestionale n. 1 del capitolo 7220, denominato “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, il quale reca, nel quadro del vigente bilancio di previsione dello Stato riferito al triennio 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 82.353.299 euro per l'anno 2025, 99.760.131 euro per l'anno 2026 e 135.857.823 euro per l'anno 2027;
congiuntamente alla predetta unità navale, saranno oggetto di cessione a titolo gratuito, altresì, le dotazioni di bordo destinate a garantirne la vivibilità, il funzionamento e la manutenzione ordinaria, consistenti in materiali di casermaggio, di navigazione e ormeggio, di sicurezza antincendio e antifalla, nonché nelle parti di ricambio, mentre i materiali di interesse strategico per le Forze armate saranno oggetto di attività di sbarco per il successivo reimpiego su altre unità in linea, nell'ambito delle attività di decommissioning;
la cessione della Nave Libra non determina ulteriori oneri a carico del bilancio della Difesa, anche in relazione al trasporto dell'unità navale, in quanto la stessa raggiungerà autonomamente il Paese destinatario, senza necessità di supporti logistici aggiuntivi,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ringraziare la rappresentante del Governo per i chiarimenti resi, si dichiara tuttavia non soddisfatto degli stessi.
A tal riguardo, fa presente, in primo luogo, che in questi ultimi non si fa riferimento alcuno al valore economico dei sistemi di armamento presenti sulla nave che sarebbero anch'essi oggetto di cessione a titolo gratuito.
A suo avviso, inoltre, il riportato valore economico dell'unità navale quale potenziale rottame, valutato in una forbice compresa tra settantamila e centomila euro, non corrisponde affatto alla realtà, dal momento che, stante l'attuale valore di mercato del materiale di cui la stessa unità è costituita e in considerazione del proprio tonnellaggio, certamente il valore complessivo dell'unità navale dovrebbe essere rivisto al rialzo.
Ribadendo, dunque, un sottodimensionamento dell'esatto di valore di mercato di Pag. 76nave «Libra», quantomeno a livello di valore del materiale costruttivo, fa presente come sua la cessione a titolo gratuito darebbe luogo a una perdita economica per lo Stato.
Dichiara, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Francesco MARI (AVS) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Davide FARAONE (IV-C-RE) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.15.
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 agosto 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nonché una nota della Ragioneria generale dello Stato da cui emergono una serie di criticità sotto il profilo finanziario riferite a talune disposizioni del testo unificato, che, al momento, non consentono di procedere alla positiva verifica della medesima relazione tecnica (vedi allegato 1). Precisa, peraltro, che nell'imminenza della seduta è pervenuta, dal Ministero delle imprese e del made in Italy, una nuova relazione tecnica, ancora non valutata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, evidenziando fin d'ora che la stessa non supera le criticità manifestate dal Dipartimento della Ragioneria generale.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce delle criticità riscontrate nella nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dalla rappresentante del Governo, propone che, come avvenuto in analoghe precedenti occasioni, il presidente della Commissione trasmetta la citata documentazione alla presidenza della Commissione che ha esaminato il provvedimento in sede referente, al fine di consentire lo svolgimento delle opportune valutazioni ai fini del successivo prosieguo dell'esame del provvedimento.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel dichiararsi stupita della proposta formulata dalla relatrice, che afferma di non condividere, si chiede se, essendo già calendarizzato in Assemblea l'esame del provvedimento in questione, l'intendimento del Governo non sia, piuttosto, quello di bloccare il seguito del suo esame, trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, per poi, successivamente, presentare una proposta di iniziativa governativa sullo stesso tema.
Rileva, inoltre, la pretestuosità della proposta della relatrice, evidenziando che la delega in esame già reca, al comma 4 dell'articolo 2 della proposta di legge, la previsione in base alla quale, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazioni al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi.Pag. 77
Fa dunque presente che, accedendo alla richiesta della relatrice, si creerebbe un rischioso precedente e, pertanto, anche nell'ottica di favorire un accordo politico tra i vari gruppi, ritiene che sarebbe preferibile non accogliere la richiesta formulata dalla relatrice.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), dichiarando di non voler entrare nel merito della richiesta avanzata dalla relatrice, ricorda, tuttavia, che la tematica della copertura finanziaria delle leggi di delega è attualmente oggetto di riflessione e di approfondimento anche nell'ambito del gruppo di lavoro per la riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica costituito nell'ambito delle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento.
Sottolinea, a tal proposito, come allo stato attuale la proposta della relatrice risulterebbe di difficile comprensione, dal momento che essa si porrebbe in controtendenza rispetto alle valutazioni finora effettuate in seno alla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario di una molteplicità di progetti di legge recanti deleghe al Governo, citando, a titolo di esempio, la legge delega sulla riforma fiscale.
Evidenzia, dunque, che, accedendo alla richiesta della relatrice, si rischierebbe di dar luogo a una applicazione incoerente e contraddittoria di quanto stabilito in materia dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che verrebbe interpretato in termini più o meno stringenti a seconda che il progetto di legge delega all'esame della Commissione in un dato momento sia di iniziativa parlamentare o, viceversa, governativa.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), richiamando l'attenzione sulla circostanza che la V Commissione della Camera dei deputati è competente anche in materia di di programmazione economica, rappresenta come, sostanziandosi il provvedimento in esame in una legge di delega al Governo a normare una materia, quale, appunto, l'organizzazione, il potenziamento e lo sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati, che riveste per il futuro del Paese un'importanza che trascende le divisioni tra le forze politiche, il rischio cui si andrebbe incontro accedendo alla proposta formulata dalla relatrice sia quello di sottrarre al Parlamento la possibilità di discussione e di confronto sui temi oggetto della delega. Osserva, peraltro, che il testo unificato all'esame delle Commissioni sia stato formulato in termini di delega legislativa, mentre la proposta di legge C. 2194 presentata dal MoVimento 5 Stelle più correttamente recava disposizioni di diretta applicazione e, pertanto, sarebbe stata assai più agevole valutarne le implicazioni rispetto a disposizioni di delega che, in molti aspetti, recano formule di carattere generale, rispetto alle quali è complesso determinare i corrispondenti oneri finanziari.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, rappresenta che l'intenzione dei gruppi di maggioranza non è affatto quella di ostacolare il prosieguo dell'esame della proposta di legge di delega in discussione per favorire la futura presentazione di un provvedimento di iniziativa governativa sullo stesso tema, ma, al contrario, è quella di dirigere gli sforzi della Commissione competente nel merito nella verso l'elaborazione di una soluzione che consenta l'approvazione della proposta. Ribadisce, tuttavia, che, allo stato attuale, alla luce della documentazione fornita dalla rappresentante del Governo, la Commissione Bilancio si vedrebbe costretta a esprimere un parere contrario sulla proposta in esame o su un numero significativo delle relative disposizioni.
Conferma, dunque, l'opportunità della trasmissione della predetta documentazione governativa alla Commissione di merito, al fine di consentire di ovviare alle criticità finanziarie rilevate dalla medesima documentazione.
Fa presente, infine, che il meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 trova applicazione a fronte di oneri finanziari indeterminabili a priori, mentre, con riferimento al provvedimento in esame, sembra possibile addivenire a una definizione, sia pur di massima, degli oneri derivanti dall'attuazione di alcuni dei Pag. 78principi e criteri direttivi recati dalla delega. In questo senso, pertanto, le problematiche poste dal provvedimento in esame si differenziano da quelle affrontare da una delega particolarmente complessa, come quella relativa alla riforma fiscale. Come evidenziato dalla stessa nota della Ragioneria generale dello Stato, peraltro, il ricorso alla facoltà consentita dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 deve essere adeguatamente motivato dalla relazione tecnica ed eventualmente circoscritto ai principi e criteri di delega per i quali non sia possibile operare tale quantificazione. Ritiene, quindi, che sia più corretto, a questo punto, consentire all'amministrazione competente per materia di redigere una nuova relazione tecnica che definisca, con maggior dettaglio e analiticità, l'articolazione degli oneri derivanti dall'attuazione della delega in esame.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dei contenuti della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, nonché della richiesta avanzata dalla relatrice e del dibattito svoltosi, fa presente che provvederà a informare la presidenza della Commissione Trasporti del contenuto della citata documentazione, ai fini delle opportune valutazioni da svolgere, da parte della medesima Commissione, nell'ambito del prosieguo dell'esame del provvedimento in oggetto.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
C. 1451-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di propria competenza sul testo del disegno di legge avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020, all'esame dell'Assemblea.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Rileva, inoltre, che gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo sono riferiti alle iniziative di cooperazione, rispettivamente, nel campo della cultura e delle arti, nel settore dell'istruzione generale e nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica. Evidenzia che gli oneri di cui al successivo articolo 6 sono riconducibili, invece, alle spese per l'istituzione il funzionamento di una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Bahrein ogni tre anni.
In proposito, rammenta che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, deriva dal recepimento, da parte della Commissione di merito, della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Pag. 79Costituzione, contenuta nel parere approvato sul provvedimento dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 novembre 2023.
Ricorda, in particolare, che, come evidenziato nelle premesse del predetto parere, la condizione era motivata dall'esigenza di aggiornare le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento, posponendo dal 2023 al 2024 la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo e prendendo atto che quelli relativi alla partecipazione alla Commissione mista di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo, chiamata a riunirsi alternativamente in Italia e in Bahrein ogni tre anni, si sarebbero verificati per la prima volta nell'anno 2026, anziché nell'anno 2025.
Al riguardo, fa preliminarmente presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità e che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Tanto premesso, ritiene preliminarmente necessario che il Governo confermi la persistente validità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata nella relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge, in considerazione del tempo trascorso dalla sua predisposizione.
In ogni caso, considerato che l'esercizio finanziario 2024 è oramai concluso, anche alla luce della natura delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento, rileva l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri riferiti alle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo, nonché degli oneri riferiti all'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, imputando di conseguenza al vigente bilancio triennale 2025-2027 la relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tale contesto, appare in particolare opportuno che il Governo chiarisca se, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le spese derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 potranno essere sostenute già nell'anno 2025 e in quale anno verranno sostenute le spese per la prima riunione in Bahrein della Commissione mista di cui all'articolo 6.
Rileva che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede, poi, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al riguardo, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nell'esercizio finanziario in corso, segnala l'opportunità di sopprimere tale disposizione, posto che essa sembrerebbe di fatto assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della citata legge n. 207 del 2024, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Sul punto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Rileva, infine, che il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria volta a stabilire che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6, oggetto di specifica copertura finanziaria ai sensi del precedente comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 4 prevede che agli eventuali ulteriori oneri relativi al predetto articolo 6 dell'Accordo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, rappresenta in primo luogo che la quantificazione degli oneri derivanti dal Pag. 80disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida.
Evidenzia, inoltre, che occorre aggiornare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e le spese di missione di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028.
Sottolinea, infine, che è opportuno sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1451-A, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020;
rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dal 2026, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dal 2024, si provveda mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 242.340 annui a decorrere dal 2026, delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida;
occorre aggiornare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e le spese di missione di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028;
è opportuno sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle Pag. 81spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 per l'anno 2026 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
All'articolo 3, sopprimere il comma 2».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.
C. 1501-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere a il parere di propria competenza sul testo del disegno di legge avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun sulla cooperazione nei settori della cultura, delle arti, della scienza, della tecnologia e della gioventù e dello sport nonché dell'informazione, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016, all'esame dell'Assemblea.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in euro 10.560 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante riduzione, per euro 230.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 240.560 annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Rileva, altresì, che gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo sono riferiti, rispettivamente, alle iniziative di collaborazione tra i sistemi di istruzione e di formazione, al riconoscimento di borse di studio, alla collaborazione in materia bibliotecaria e archivistica, alla cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, allo scambio e alla diffusione di materiale scientifico e tecnologico e nel settore etno-antropologico, alla collaborazione nel settore dello spettacolo, delle arti visive, della letteratura e dei media nonché alla collaborazione nel settore dello sport. Evidenzia che gli oneri di cui all'articolo 13 dell'Accordo derivano, invece, dall'istituzione dal funzionamento di una Commissione mista incaricata dello svolgimento di funzioni connesse all'attuazione dell'Accordo stesso, che si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Camerun.
In proposito, rammenta che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, deriva dal recepimento, da parte della Commissione di merito, della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Pag. 82Costituzione, contenuta nel parere approvato sul provvedimento dalla Commissione Bilancio nella seduta del 30 gennaio 2024.
Evidenzia, altresì, che tale condizione, in particolare, era volta a individuare separatamente, nell'ambito dell'articolo 3, comma 1, le disposizioni per le quali si indica la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, e quelle per le quali si formula una previsione di spesa e ad aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023.
Al riguardo, fa preliminarmente presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità e che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Tanto premesso, ritiene preliminarmente necessario che il Governo confermi la persistente validità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata nella relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge, in considerazione del tempo trascorso dalla sua predisposizione.
In ogni caso, considerato che l'esercizio finanziario 2024 è oramai concluso, anche alla luce della natura delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento, rileva l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri riferiti all'attuazione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo, nonché di quelli riferiti alle spese di missione di cui all'articolo 13 dell'Accordo medesimo, imputando di conseguenza al vigente bilancio triennale 2025-2027 la relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tale contesto, ritiene, in particolare, opportuno che il Governo chiarisca se, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le spese derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo potranno essere sostenute già nell'anno 2025 e in quale anno verranno sostenute le spese per la prima riunione in Camerun della Commissione mista di cui all'articolo 13.
Rileva che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede, poi, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al riguardo, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nell'esercizio finanziario in corso, segnala l'opportunità di sopprimere tale disposizione, posto che essa sembrerebbe di fatto assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della citata legge n. 207 del 2024, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Rileva, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria volta a stabilire che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13, oggetto di specifica copertura finanziaria ai sensi del summenzionato articolo 3, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 2 prevede che agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, rappresenta che la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida.Pag. 83
Fa presente, inoltre, che occorre aggiornare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e che le spese di missione di cui all'articolo 13 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028.
Sottolinea, infine, che è opportuno sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1501-A, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016;
rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 10.560 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante riduzione, per euro 230.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 240.560 annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida;
occorre aggiornare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026 e che le spese di missione di cui all'articolo 13 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2028;
è opportuno sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 3, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli Pag. 84articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per l'anno 2026 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
All'articolo 3, sopprimere il comma 2.».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di propria competenza sul testo del disegno di legge avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015, all'esame dell'Assemblea.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che il comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Rileva, in particolare, che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto si riferiscono ai pagamenti delle tasse per altre iscrizioni nel registro internazionale e delle tasse individuali, nonché alle sovvenzioni all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per lo svolgimento di iniziative di promozione dell'Atto di Ginevra.
Evidenzia, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), ai sensi della quale dall'attuazione dell'Atto oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, rammenta che l'attuale formulazione delle predette disposizioni deriva dal recepimento, da parte della Commissione di merito, delle due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere approvato sul provvedimento dalla Commissione Bilancio nella seduta del 21 febbraio 2024.
In particolare, segnala che la condizione relativa al comma 1 dell'articolo 4, rispondeva all'esigenza, segnalata nelle premesse del predetto parere, di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura Pag. 85finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023.
Al riguardo, fa preliminarmente presente che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca in ogni caso le necessarie disponibilità e che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Tanto premesso, ritiene preliminarmente necessario che il Governo confermi la persistente validità della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata nella relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge, in considerazione del tempo trascorso dalla sua predisposizione.
In ogni caso, considerato che l'esercizio finanziario 2024 è oramai concluso, anche alla luce della natura delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento, rileva l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri riferiti all'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica, imputando di conseguenza al vigente bilancio triennale 2025-2027 la relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tale contesto, ritiene in particolare opportuno che il Governo chiarisca se, in considerazione dei tempi presumibilmente necessari all'entrata in vigore del provvedimento, le spese previste potranno essere sostenute già nell'anno 2025.
Rileva, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare.
Da ultimo, segnala che il comma 4 dell'articolo 4 del disegno di legge prevede, poi, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al riguardo, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nell'esercizio finanziario in corso, segnala l'opportunità di sopprimere tale disposizione, posto che essa sembrerebbe di fatto assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della citata legge n. 207 del 2024, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, rappresenta che la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida.
Rileva, altresì, che occorre aggiornare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, in considerazione in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026.
Fa presente, infine, che è opportuno sopprimere il comma 4 del medesimo articolo 4, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1502-A, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015;
rilevato che l'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, effettuata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, è tuttora valida;
occorre aggiornare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, in considerazione in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024 e dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento e alla sua attuazione, prevedendo che gli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2026;
è opportuno sopprimere il comma 4 del medesimo articolo 4, dal momento che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024 già autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, necessarie ai fini dell'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
All'articolo 4, sopprimere il comma 4».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire Pag. 87il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 agosto 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la cui richiesta era stata deliberata dalla Commissione nel corso della seduta del 5 agosto scorso, unitamente a una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, alla luce dei chiarimenti contenuti nella documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 2097 e abb., recante l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica e della relativa nota di verifica della Ragioneria generale dello Stato, trasmessi ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
il riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla spesa di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai settori nei quali devono essere assicurati la continuità operativa e i servizi essenziali;
in particolare, le categorie di personale interessate afferiscono ai comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico dello Stato nonché al comparto sanità e alla relativa area dirigenziale e i connessi maggiori oneri sono ascrivibili alla corresponsione di trattamenti retributivi aggiuntivi e di specifiche maggiorazioni dei compensi previsti per il lavoro svolto durante le giornate festive dalle discipline di riferimento vigenti in relazione ai predetti comparti;
con riferimento agli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e delle maggiorazioni dei compensi per il lavoro festivo svolto, si stima prudenzialmente un maggior costo pari a complessivi 10.684.044 euro in ragione d'anno, di cui 1.890.164 euro per i Corpi di polizia, le Forze armate e i Vigili del fuoco e 8.793.880 euro per il comparto del Servizio sanitario nazionale;
le disposizioni di cui alla presente legge dovranno entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, pertanto, i predetti oneri si determineranno a decorrere dall'anno 2027, in quanto nell'anno 2026 la festività introdotta dalla proposta di legge in esame ricorrerà in una giornata domenicale;
ai predetti oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;
si rende necessario configurare le attività di cui all'articolo 2, connesse alla celebrazione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, in termini facoltativi, prevedendo espressamente che dallo svolgimento delle stesse non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire la parola: favoriscono con le seguenti: possono favorire;
Pag. 88al comma 2, sostituire la parola: , promuovono con le seguenti: possono promuovere;
al comma 3, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia,;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: Art. 2-bis. (Disposizioni finanziarie e finali) – 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel rilevare preliminarmente di non ravvisare criticità in relazione al merito del provvedimento, chiede che la rappresentante del Governo fornisca taluni chiarimenti in merito ai criteri per la quantificazione degli oneri utilizzati dalla relazione tecnica testé depositata.
In particolare, ricorda, in primo luogo, come nell'ambito delle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, sia stato evidenziato, in particolare, come nella proposta di legge in esame manchi una misura potenzialmente compensativa, come quella che ha caratterizzato, nella XIII legislatura, la legge n. 336 del 2000, recante il ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, nella quale la reintroduzione della citata festività è stata accompagnata dalla conseguente abolizione della relativa festività soppressa.
Osserva, pertanto, come, assumendo quale parametro di riferimento tale misura, dovrebbero, di conseguenza, assumersi i medesimi criteri per la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame.
Domanda, quindi, se il Governo sia a conoscenza degli oneri stimati a suo tempo relativamente al sopracitato provvedimento legislativo, ritenendo che i costi connessi al riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale dovrebbero essere analoghi alle spese stimate per la reintroduzione della festività del 2 giugno, ove si consideri che, in tal caso, la sostenibilità finanziaria del predetto provvedimento era stata assicurata proprio attraverso la previsione della suddetta misura compensativa.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo le ragioni per cui, nell'ambito dei maggiori oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame, non siano state prese in considerazione anche le spese necessarie per assicurare i servizi di trasporto pubblico locale, atteso che, analogamente ad altri comparti, anche l'erogazione di tali prestazioni dovrebbe essere qualificata quale servizio pubblico essenziale.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva come la proposta di legge in discussione si caratterizzi per l'adozione di Pag. 89una misura, quale la riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, che appare di tenore analogo rispetto agli obiettivi perseguiti dalla proposta di legge C. 2067, recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro, sostenuta da diversi gruppi parlamentari di opposizione e in relazione alla quale, tuttavia, la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario nella seduta del 25 giugno 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere ai rilievi posti dai deputati Ubaldo Pagano e Roggiani, fa presente, innanzitutto, che, diversamente dalla misura prevista dalla proposta di legge in esame, la reintroduzione del 2 giugno quale giorno festivo non incideva negativamente sul bilancio dello Stato proprio in ragione del fatto che tale giornata era stata in precedenza considerata quale festività soppressa, che doveva considerarsi, quindi, abolita in conseguenza della sua reintroduzione quale festività nazionale. Precisa in proposito che in occasione dell'approvazione della legge n. 336 del 2000 non era stata effettuata una quantificazione precisa degli oneri da essa derivanti e delle risorse rivenienti dalla riduzione di una giornata delle festività soppresse.
Per quanto attiene alle osservazioni in merito ai costi connessi all'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sottolinea come la relazione tecnica, nell'attestare il profilo degli oneri connessi al provvedimento in esame, abbia, di fatto, escluso che per tale comparto la misura ivi prevista possa determinare profili problematici sul piano delle conseguenze finanziarie, rimandando comunque a un ulteriore approfondimento in merito a tale aspetto.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) esprime perplessità in relazione ai chiarimenti testé forniti dalla rappresentante del Governo in merito ai parametri presi a riferimento per la quantificazione degli oneri della proposta di legge in discussione, ritenendo che andrebbero forniti elementi informativi puntuali in ordine ai costi stimati, in sede di adozione della sopracitata legge n. 336 del 200, per l'abolizione della festività soppressa del 2 giugno in occasione della reintroduzione della medesima festività.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ribadisce che la legge cui ha fatto riferimento il deputato Ubaldo Pagano non reca una quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, proprio in quanto la sua neutralità finanziaria veniva assicurata dalla contestuale riduzione del numero di giorni di festività soppresse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa, da ultimo, che, per quanto attiene ai rilievi evidenziati dalla deputata Roggiani, che sono stati oggetto di valutazione in occasione della predisposizione della relazione tecnica, si è ritenuto che la proposta di legge in esame non sia suscettibile di determinare oneri connessi all'erogazione dei servizi del trasporto pubblico locale, anche considerando la prospettata riduzione dei livelli del servizio erogato in occasione del giorno di festività oggetto della proposta di legge medesima.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel prendere atto della risposta fornita dalla sottosegretaria Albano, la ritiene del tutto insoddisfacente.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.50.
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.50.
Pag. 90Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
C. 2511 Governo..
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 2511, recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che detto parere ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.
In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Ricorda, altresì, che ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
In proposito, fa presente che, a seguito della riforma della governance economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025, secondo quanto prospettato anche dalla risoluzione Lucaselli 7-00289, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e dalla risoluzione Liris 7-00020, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato il 2 aprile scorso.
Ciò posto, fa presente che il Documento di finanza pubblica 2025 di cui al Doc. CCXL, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 24 aprile 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00173 e 6-00151, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Rileva, inoltre, che la medesima indicazione era contenuta già nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 di cui al Doc. CCXXXII, n. 1, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, in data 9 ottobre 2024, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00132 e 6-00110.
Evidenzia, inoltre, che, in precedenza, il provvedimento era già stato incluso tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 di Pag. 91cui al Doc. LVII, n. 1-bis e tale collegamento era stato confermato dal Documento di economia e finanza 2024, Doc. LVII, n. 2.
Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e si compone di 16 articoli, ripartiti in tre Capi, i cui contenuti appaiono riconducibili all'ambito materiale indicato dai citati documenti di programmazione.
Per quanto attiene alla connessione del provvedimento con gli obiettivi della programmazione economica e finanziaria, nel segnalare che l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento evidenzia che l'intervento normativo si innesta tra le misure strategiche del Piano strutturale di medio termine per il 2025-2029, fa presente che il disegno di legge appare riconnettersi agli obiettivi della riforma del pubblico impiego, riportati nell'appendice VI al predetto Piano, che fanno riferimento, in particolare, alla disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale e all'effettivo funzionamento di un sistema di retribuzione allineato alla performance. In linea con tale indicazione, nell'ambito della Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2024, contenuta nella Sezione I del Documento di finanza pubblica 2025, si fa riferimento alla presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge volto a favorire l'adozione di un approccio orientato ai risultati e alla performance tra i dipendenti pubblici e a introdurre un sistema di premialità e di progressione di carriera con riferimento all'accesso alla dirigenza di seconda fascia.
Venendo agli specifici contenuti del disegno di legge, segnala che il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 11, reca modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, conferendo una delega legislativa per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance.
In particolare, segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che individua l'oggetto e le finalità del predetto decreto, introducendo nel novero dei principi applicabili ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni specifici riferimenti ai sistemi di valutazione della performance e alle loro caratteristiche.
Evidenzia, poi, che l'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che reca le disposizioni di carattere generale in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance delle strutture e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di individuare la nuova struttura di sistemi di valutazione.
Rileva, inoltre, che l'articolo 3, che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, reca disposizioni in materia di coinvolgimento, nei sistemi di valutazione della performance, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione e di collegamento tra valutazioni conseguite e trattamenti retributivi legati alla performance.
Segnala, ancora, che l'articolo 4, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, introduce un termine per le fasi del ciclo di gestione della performance riferite alla definizione e all'assegnazione degli obiettivi e al collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse.
Rileva, quindi, che l'articolo 5 modifica la disciplina degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della performance, contenuta articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 6 modifica l'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, intervenendo sulla disciplina del monitoraggio della performance, l'articolo 7 modifica la disciplina della misurazione e valutazione della performance contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 8 integra la disciplina degli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 9 integra la disciplina degli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale contenuta nell'articoloPag. 92 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e l'articolo 10 amplia il novero dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Sottolinea che l'articolo 11, infine, reca una delega legislativa al Governo per la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Sottolinea, poi, che il Capo II, costituito dagli articoli da 12 a 15, reca modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, riferite all'accesso alla dirigenza e agli incarichi dirigenziali.
In particolare, evidenzia che l'articolo 12 reca modifiche riferite all'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, l'articolo 13 reca modifiche riferite all'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia e l'articolo 14 reca disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, mentre l'articolo 15 reca disposizioni transitorie e di coordinamento relative all'accesso alla dirigenza.
Da ultimo, rileva che il Capo III, costituito dal solo articolo 16, reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla luce di questa ricostruzione, ritiene, quindi, possa ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo, essenzialmente riconducibili alla materia del pubblico impiego, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2511, recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;
premesso che:
l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;
il Documento di finanza pubblica 2025, approvato, in data 24 aprile 2025, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00173 e 6-00151, ha indicato tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;
considerato che:
il disegno di legge concorre al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei Pag. 93documenti di programmazione economica e finanziaria, con particolare riferimento agli obiettivi della riforma del pubblico impiego, riportati nell'appendice VI al Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, che mirano, tra l'altro, a promuovere una revisione della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale e ad assicurare il funzionamento di un sistema di retribuzione allineato alla performance;
nell'ambito della Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2024, contenuta nella Sezione I del Documento di finanza pubblica 2025, è espressamente richiamata la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge volto a favorire l'adozione di un approccio orientato ai risultati e alla performance tra i dipendenti pubblici e a introdurre un sistema di premialità e di progressione di carriera con riferimento all'accesso alla dirigenza di seconda fascia;
il provvedimento reca disposizioni che corrispondono agli ambiti materiali indicati dal Documento di finanza pubblica 2025 e che hanno carattere omogeneo, anche avuto riguardo alle competenze delle amministrazioni, trattandosi di interventi riferiti esclusivamente alla disciplina del lavoro presso le pubbliche amministrazioni,
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 2511, recante “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni”:
a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento di finanza pubblica 2025, che indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.
La seduta termina alle 14.55.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Atto n. 276.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Preso atto che la Conferenza unificata non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non può ancora pronunciarsi definitivamente sul provvedimento.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi di risposta relativamente alle richieste di chiarimento formulate sul provvedimento in esame nella seduta del 9 luglio scorso (vedi allegato 3).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 10 settembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.