ATTI DEL GOVERNO
Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.
Atto n. 292.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Guerino TESTA (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).
In proposito rammenta che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma Pag. 561, lettera a) della legge n. 120 del 2025, il termine di scadenza della delega per l'attuazione della riforma fiscale è stato prorogato da 24 a 36 mesi – decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111 del 2023 dunque al 29 agosto 2026; analogamente, il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi e correttivi è stato prorogato al 29 agosto 2028, facendo salvo in entrambi i casi il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo.
Inoltre, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca un insieme eterogeneo di disposizioni, il cui contenuto richiama sinteticamente, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame più approfondito del provvedimento.
L'articolo 1 modifica, con finalità di coordinamento normativo, le vigenti definizioni di «familiari a carico» cui si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all'articolo 12 del TUIR, avente ad oggetto disciplina le deduzioni Irpef per carichi di famiglia. Le norme in esame, come anche chiarito dalla Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non introducono nuove agevolazioni, limitandosi a disporre che le norme fiscali che fanno riferimento ai familiari continuano ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione, per i soggetti già individuati dall'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui Redditi – TUIR, per i quali la detrazione spettava fino al 31 dicembre 2024, ovvero gli altri familiari a carico, esclusi gli ascendenti. Rispetto alla formulazione vigente, che si riferisce esclusivamente ai figli, la nuova formulazione della norma viene così riferita anche agli altri familiari a carico, per alcuni dei quali la detrazione è stata abrogata dalla legge di Bilancio per il 2025.
L'articolo 2 apporta una modifica all'articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, allo scopo di confermare l'esclusione dalle imposte sui redditi per alcune quote di retribuzione corrisposte agli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS; si tratta, più in dettaglio, delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia – prevista da norme pensionistiche – all'accredito contributivo pensionistico per il periodo successivo alla prima decorrenza utile per il pensionamento di anzianità, in caso di domanda del lavoratore. Come emerge dalla Relazione illustrativa, tale esenzione è stata ritenuta applicabile in via di prassi. Con la modifica in esame si intende dunque disporre l'agevolazione in norma primaria.
L'articolo 3 interviene sulle disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili. Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata è reso applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, dunque non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Inoltre, si estende l'ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei princìpi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princìpi contabili, dunque non più solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano princìpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Ricorda che il principio di derivazione rafforzata estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili.
L'articolo 4 modifica il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili. Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale – IRES ed IRAP –, anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti a specifiche condizioni. In particolare, essi rilevano se: la correzione è Pag. 57stata effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo; la correzione è stata effettuata prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ai soli fini IRAP è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non sia negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.
Ai sensi dell'articolo 5, le disposizioni aventi ad oggetto l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili, di cui all'articolo 3, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni in materia di trattamento fiscale degli errori contabili, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
L'articolo 6 novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la disposizione quadro in materia di misure fiscali compatibili con i princìpi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato. Sono in particolare modificate le condizioni alle quali sono riconosciute, ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato contenuta nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea. Più in dettaglio, viene chiarito che la disciplina in esame riguarda esclusivamente le misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre si sostituisce il riferimento ai soli «incentivi» con il più generico riferimento alle misure fiscali al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diversa; a titolo esemplificativo, agli aiuti con finalità di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamità naturali.
L'articolo 7 apporta modifiche alla disciplina della global minimum tax con riferimento al calcolo dell'imposizione integrativa dovuta per un Paese; introduce nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e introduce novità, altresì, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite.
L'articolo 8 reca disposizioni in tema di determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro. In particolare, la novella affida la determinazione di alcuni criteri rilevanti per la formazione della predetta base imponibile a decreti del Ministero dell'economia e finanze, in luogo di atti del Ministro, allo scopo di precisare che le norme di rango secondario sono atti di natura amministrativa e non, invece, di natura politico-amministrativa.
L'articolo 9 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell'interpello probatorio, necessarie a seguito delle novelle dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente operate con il decreto legislativo n. 219 del 2023, attuativo della legge delega. Inoltre, la disposizione modifica la disciplina sull'interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo IVA. In particolare, si sostituisce il riferimento all'interpello probatorio con quello allo «specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l'applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia».
L'articolo 10 modifica lo Statuto del contribuente in materia di tutela del medesimo avverso le attività delle amministrazioni finanziarie. In particolare: si chiarisce che il termine di 60 giorni, concesso al Pag. 58contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo, è unitario, non separato tra le due attività; si estende l'autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori; si elimina il riferimento agli enti privati tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridica e, da ultimo, si regola l'inammissibilità dell'istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata.
L'articolo 11 modifica la disciplina – contenuta negli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – che regola la nomina, la revoca e l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione. In particolare, il novellato articolo 42 prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione siano nominati dal rappresentante legale dell'agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione. La novella, inoltre propone di espungere: le disposizioni inerenti alle modalità di indizione degli esami per l'abilitazione, le quali prevedono che tali esami siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata; le disposizioni concernenti la revoca dell'ufficiale da parte del concessionario. Quanto all'articolo 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ne viene riproposto il contenuto, con la precisazione che l'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, coerentemente con l'attuale competenza territoriale dell'agente della riscossione. Riguardo alla revoca dell'agente della riscossione, il provvedimento mantiene tale competenza in capo al prefetto, espungendo però la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.
L'articolo 12 modifica talune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando. Oltre a introdurre modifiche di coordinamento, la disposizione in esame prevede che la confisca non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell'illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L'articolo 13 raggruppa le misure delle aliquote sul gas naturale, distinte per i diversi impieghi, nell'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, Testo Unico Accise, senza modificarne l'importo.
L'articolo 14 ripropone, nell'ambito del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, la disciplina del ravvedimento speciale, attualmente vigente, anche per ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge. La norma inoltre esclude che le disposizioni sull'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si applichino alla Regione Siciliana. Al riguardo rammenta che la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2013 ha chiarito che, essendo l'imposta sulle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore un tributo erariale, essa rientra nel novero delle entrate che spettano, in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, alla regione medesima. L'articolo apporta poi modifiche al codice di giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, in materia di competenza territoriale degli organi giudiziari e di deposito, nel giudizio di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti. La norma detta, poi, disposizioni aventi natura di coordinamento normativo. Sono poi apportate novelle al Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, novellando l'articolo 154 del Testo unico si prevede la possibilità di proporrePag. 59 opposizione – come regolata dal codice di procedura penale – nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
L'articolo 15 prevede infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
Atto n. 293.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo ha natura compilativa ed è emanato in attuazione delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111, che delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. Come risulta dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la scelta operata è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.
Il Testo unico si compone di 18 Titoli.
Il Titolo I reca l'oggetto e l'ambito di applicazione.
Il Titolo II contiene le definizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni sottoponibili all'imposta.
Il Titolo III si occupa di definire i soggetti passivi dell'imposta, in particolare individuando le definizioni di esercizio di imprese, di arti e professioni, mentre il Titolo IV reca l'individuazione delle operazioni imponibili, in particolare quelle relative alle cessioni di beni e le vendite a distanza intraunionali di beni. Evidenzia in particolare che esso riporta la definizione di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche, ovvero le cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
Il Titolo V si occupa di individuare il luogo delle operazioni imponibili.
Il Titolo VI si occupa del fatto generatore e dei presupposti di esigibilità dell'imposta.
Il Titolo VII è dedicato alla base imponibile, raccogliendo e riordinando le disposizioni relative alla base imponibile delle operazioni nazionali, intraunionali e alle importazioni.
Il Titolo VIII provvede al riordino delle disposizioni relative alle aliquote IVA.
Rammenta, in sintesi, le varie aliquote IVA: 22 per cento (aliquota ordinaria); 4 per cento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II della Tabella A allegata al vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; 5 per cento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II-bis della Tabella A; 10 per cento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte III della Tabella A.
Il Titolo IX è relativo alle esenzioni e alla non imponibilità.
Il Titolo X disciplina il diritto di rivalsa e la detrazione d'imposta.
Il Titolo XI si occupa del volume d'affari e dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.
Il Titolo XII riguarda gli obblighi dei soggetti passivi.
Il Titolo XIII è dedicato alla riscossione dell'imposta, mentre il Titolo XIV è dedicato ai rimborsi.
Il Titolo XV è dedicato alla disciplina del gruppo IVA.
Nel Titolo XVI sono recati i regimi speciali. Ricorda, in particolare: la liquidazionePag. 60 dell'IVA secondo la contabilità di cassa; le disposizioni per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.); la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa, il regime per le agenzie di viaggio e turismo, le attività spettacolistiche, nonché le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Con riguardo all'applicazione dell'imposta sugli oggetti d'arte, rammenta che le norme sostanzialmente recepiscono quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2025.
Il Titolo XVII riguarda il regime nazionale di franchigia, secondo il quale i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime previsto per i cd. contribuenti forfettari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Infine il Titolo XVIII reca le disposizioni di coordinamento finale: si tratta delle norme concernenti l'istituzione e la decorrenza dell'IVA, le norme di interpretazione autentica, le varie abrogazioni e la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente testo unico, applicabile dal 1° gennaio 2026.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Atto n. 295.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, ricorda anzitutto che lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 3, 6, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.
Lo schema in esame è composto di 11 articoli.
L'articolo 1 riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall'attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all'impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall'articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all'attività di impresa siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, «sospese» secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell'ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell'ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.
L'articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d'imposta precedente abbianoPag. 61 percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.
L'articolo 3 prevede che le menzionate organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall'obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate.
L'articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro.
L'articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell'ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell'impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che tale intervento normativo si è reso necessario al fine di adeguare la disciplina fiscale in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell'impresa derivanti dall'accesso alle procedure di gestione della crisi, considerato che la normativa vigente, nell'escludere, totalmente o parzialmente, l'imponibilità, fa riferimento solamente agli istituti preesistenti al Codice della Crisi e dell'Insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. Ciò per consentire alle imprese di ricorrere, in alternativa, a strumenti generalmente più flessibili dei precedenti.
L'articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell'IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell'articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione.
L'articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l'IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica.
L'articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l'articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento.
L'articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all'esportatore, al titolare del regime di transito, all'importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari.
L'articolo 10 abroga una disposizione inattuata contenuta nella Legge di bilancio per il 2023, relativa all'obbligo del soggetto passivo di imposta sul valore aggiunto di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle vendite di beni mobili effettuate, attraverso piattaforme elettroniche, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA. La relazione illustrativa evidenzia che tale abrogazione adempie alle finalità di evitare la duplicazione di adempimenti, dal momento che il decreto legislativo n. 32 del 2023, volto ad attuare la direttiva (UE) n. 2021/514 in tema di scambio di informazioni fra le amministrazioni fiscali, introduce un obbligo in capo ai gestori delle piattaforme digitali di comunicare con cadenza periodica all'Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuatePag. 62 da venditori nei confronti di soggetti passivi IVA e non.
Evidenzia, infine, che l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore.
Segnala, in conclusione, che la prescritta intesa della Conferenza unificata, trasmessa alla Commissione, contiene alcuni rilievi avanzati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, riferiti, in particolare, agli immobili degli istituti autonomi per le case popolari.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale.
C. 2221 Tassinari.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, rammenta che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare la proposta di legge in commento nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente.
Il provvedimento si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 contiene i princìpi generali, statuendo in particolare che la Repubblica riconosce la funzione dell'attività musicale popolare amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e come mezzo di espressione artistica, nonché tutela e valorizza l'attività musicale popolare amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale. Le associazioni musicali amatoriali sono qualificate come enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro.
L'articolo 2 statuisce che l'attività musicale popolare amatoriale, bandistica, corale, coreutica, mandolinistica e folklorica è libera; specifica che l'accesso ai benefìci previsti dalla proposta di legge in esame è riservato alle associazioni musicali amatoriali legalmente costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta ovvero di fondazione, anche attive presso enti ecclesiastici, e che esse operano senza scopo di lucro e sono iscritte negli elenchi appositamente istituiti.
Rileva che di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 3 del provvedimento, che disciplina i contributi, le agevolazioni ed il regime fiscale. In particolare, il comma 4 dell'articolo 3 incide sul Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, apportandovi tre novelle: la lettera a) modifica l'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, al fine di includere nel novero dei redditi diversi alcune somme erogate nei confronti dei formatori. Si tratta in particolare delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e compensi per prestazioni non professionali erogati da cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; la lettera b), modificando l'articolo 148, comma 3 del TUIR, include tra le attività che non si considerano commerciali ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) anche le attività svolte dalle associazioni musicali amatoriali in diretta attuazione degli scopi istituzionali, a specifiche condizioni; la lettera c), novellando l'articolo 149, comma 4 del TUIR, include le associazioni musicali amatoriali tra gli enti per i quali, al pari degli enti ecclesiasticiPag. 63 riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e delle associazioni sportive dilettantistiche, non si applica la normativa che identifica i requisiti al ricorrere dei quali l'ente perde la qualifica di ente non commerciale e diviene, quindi, soggetto all'imposta sul reddito delle società – IRES.
Il comma 5 dell'articolo 3 dispone che alle associazioni musicali amatoriali si applicano le disposizioni tributarie agevolative previste dalla legge n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
La legge n. 398 del 1991 disciplina uno specifico regime fiscale agevolato per cui possono optare le associazioni sportive dilettantistiche e le relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che abbiano conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi non superiori a 400 mila euro. In estrema sintesi il regime prevede: l'esonero dagli obblighi di tenuta di scritture contabili, dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, dall'obbligo di certificazione mediante scontrini e ricevute fiscali, nonché dall'obbligo di dichiarazione ai fini IVA; specifici obblighi di conservazione e numerazione progressiva delle fatture, di annotazione dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, di versamento trimestrale dell'IVA, nonché di annotazione distinta dei proventi che non costituiscono reddito imponibile; la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3 per cento all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali; l'applicazione, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali e connesse agli scopi istituzionali, delle disposizioni in materia di forfettizzazione della detrazione IVA. Infine, sempre con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, rammenta che l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 202 del 2024 ha posticipato al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA in luogo dell'attuale regime di esclusione.
L'articolo 4 reca misure in materia di promozione della musica popolare amatoriale, prevedendo che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare.
Infine, l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.
Formula, dunque, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
Enrica ALIFANO (M5S) intervenendo sul provvedimento illustrato dalla relatrice, nota anzitutto che il proprio gruppo non può che essere d'accordo con il principio di diversità dell'espressione culturale sancito dall'articolo 1; ritiene, tuttavia, che l'obiettivo di promozione dell'attività musicale amatoriale a livello nazionale e internazionale – parimenti sancito dall'articolo 1 – sia fin troppo ambizioso.
Per quanto riguarda l'articolo 2, dopo aver richiamato la disposizione che stabilisce il carattere libero dell'attività musicale popolare amatoriale, che certamente nessuno potrebbe mettere in dubbio, auspica – con riferimento alla creazione di un elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali – che analoga disciplina possa essere prevista anche per coloro che hanno seguito un percorso di formazione specifico, spesso assai faticoso, e che rischiano di essere scavalcati da musicisti improvvisati.
Passando, quindi, alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come l'articolo 3 dia luogo ad un sovrapporsi di agevolazioni che risultano poco chiare e che, come sottolineato dalla stessa relatrice, rischiano di presentare profili di incompatibilità con la disciplina del Terzo settore e con la normativa europea. Rileva, inoltre, come il medesimo articolo 3 faccia riferimento alla «Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale», allineandosi così alla ormai diffusa tendenza ad istituire giornate nazionali, che sta ridicolmentePag. 64 caratterizzando la presente legislatura.
Ricorda infine, con riferimento all'articolo 4 e alle misure di promozione della musica popolare amatoriale, che analogo impegno dovrebbe essere rivolto alla diffusione della musica classica, che caratterizza il patrimonio culturale italiano.
Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), pur apprezzando le finalità della proposta in esame, richiama l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di svolgere un'istruttoria più approfondita sul provvedimento, per evitare che le iniziative con le quali si estrinseca la libertà di espressione dei cittadini, quali sono quelle relative alla musica popolare, operino secondo meccanismi distorti.
Nel manifestare favore per le osservazioni formulate dalla relatrice, ritiene necessario richiamare l'attenzione dei colleghi anche sul tema degli spazi in cui si svolgono le citate attività culturali e sociali.
Ricorda in proposito che gli enti locali dispongono di numerosi immobili non utilizzati, spesso affidati dalle realtà territoriali in base a meccanismi che non esita a definire come veri e propri favoritismi. Ritiene, invece, che tali cespiti ben potrebbero essere utilizzati dai soggetti che svolgono attività nelle quali si estrinseca la libertà di espressione dei cittadini, eventualmente a tal fine prevedendo uno specifico sistema di agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio pubblico.
Auspica che sulla proposta di legge in esame, non registrandosi particolare urgenza, possano essere svolti ulteriori approfondimenti, alla luce delle concrete difficoltà che si riscontrano nel reperire gli spazi necessari allo svolgimento di attività sociali e culturali, anche in ragione dei costi per l'affitto di apposite sale.
Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottolinea la necessità di integrare la proposta di legge con meccanismi che consentano di agganciare le attività legate alla promozione della musica popolare con la realtà accademica e scientifica. Al riguardo evidenzia come, soprattutto nelle località a forte vocazione turistica, numerosi soggetti privi di solida preparazione culturale si improvvisino cultori delle tradizioni popolari, agendo in tal modo a scapito di chi invece, negli anni, ha svolto approfonditi studi e ricerche sul tema; ricorda in proposito che le forme d'arte oggetto della proposta di legge in esame sono intimamente connesse con la storia, le tradizioni, la cultura del territorio.
Ritiene quindi necessario che vengano posti limiti più stringenti per l'accesso ai benefici disposti dal provvedimento in esame, per evitare che entità e soggetti del tutto improvvisati si avvalgano delle agevolazioni in modo indiscriminato, al solo scopo di approfittare della stagione turistica e reperire risorse.
Conclude rammentando che la musica popolare costituisce una parte determinante della cultura del Paese; appare dunque fondamentale che la proposta abbia un saldo aggancio con le attività di approfondimento scientifico, che da decenni lavorano per riscoprire lo spirito identitario di tali forme d'arte.
Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto sul provvedimento da parte del suo gruppo parlamentare, anche in virtù del rilievo delle osservazioni formulate dalla relatrice. Ricollegandosi all'intervento della collega Alifano, rammenta che la giornata della musica popolare è stata istituita nel 2004, quando era in carica il secondo Governo Berlusconi e che, dunque, la sua istituzione non è certamente attribuibile al lavoro dell'attuale Parlamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice (vedi allegato).
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 16 settembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.