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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2025
552.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 79

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Albero Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi.
Atto n. 294.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore, prima di passare all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, fa presente che l'atto in oggetto si iscrive nell'ambito della delega disposta dalla legge n. 160 del 2023 nonché degli obiettivi fissati nel PNRR.
  In particolare, ricorda che la predetta legge n. 160 del 2023, con l'articolo 3, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2025, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.
  Nell'esercizio della delega, il Governo deve provvedere a: a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali; b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo Pag. 80normativo denominato codice degli incentivi.
  Lo schema di decreto legislativo in esame dà appunto attuazione al dettato di cui alla predetta lettera b).
  Come anticipato sopra, l'attuazione della legge delega rientra, peraltro, tra le riforme previste dal PNRR (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 «Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese»), da completare entro il 30 giugno 2026.
  Preliminarmente, ricorda che l'iter di attuazione della delega prevede che il decreto legislativo sia adottato: su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità.
  Segnala che in data 19 giugno 2025, sullo schema in esame è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Rileva peraltro, che, in tale contesto, alcune modifiche allo schema di decreto sono state concordate e rese attraverso un testo a fronte – organizzato su tre colonne (testo bollinato, emendamenti proposti dalle regioni, testo riformulato) – che è stato trasmesso alle Camere.
  Segnala altresì che il Consiglio di Stato ha invece reso il suo parere nell'adunanza del 22 luglio 2025 (numero affare 00701/2025).
  Riferisce, quindi, che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere – corredato di Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Analisi tecnico-normativa (ATN) – in data 2 settembre 2025.
  Illustra quindi il testo dello schema trasmesso alle Camere che si compone di 28 articoli, suddivisi in 5 Capi.
  Il Capo I (articoli 1-3) detta le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e i principi generali di un nuovo «codice» che mira a creare un quadro normativo uniforme per gli incentivi alle imprese a livello nazionale, nel rispetto delle competenze regionali, delle norme UE sui fondi europei e sugli aiuti di stato. L'obiettivo è semplificare e armonizzare le procedure, pur mantenendo le necessarie distinzioni tra diversi tipi di incentivi e livelli di governo coinvolti. La norma fa salva l'applicazione anche della normativa europea in materia aiuti di Stato al fine di garantire che gli incentivi siano conformi alle regole europee sulla concorrenza e sul mercato interno.
  L'articolo 2 reca le definizioni di: agevolazione, contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato, garanzie su operazioni finanziarie, intervento nel capitale di rischio, agevolazione contributiva, agevolazione fiscale, incentivi, incentivi contributivi, incentivi fiscali, programma (degli incentivi), amministrazione responsabile (dell'incentivo), bandi, beneficiario, proponente, impresa, lavoratore autonomo, piccola e media impresa, grande impresa, soggetto competente (alla gestione dell'incentivo), ciclo di vita dell'incentivo, fattura elettronica regolarmente emessa, legge delega, piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», registro nazionale degli aiuti di Stato, sistema Incentivi Italia (ovvero il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma Incentivi.gov.it) e Tavolo permanente degli incentivi.
  L'articolo 3, comma 1, prevede che il Registro nazionale degli aiuti Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it rendano disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente alla gestione dell'incentivo, funzionali allo svolgimento di attività previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Vengono quindi elencati, in dettaglio, i servizi che devono essere ricompresi nel catalogo, denominato «sistema Incentivi Italia». I protocolli tecnici e le modalità di attivazione dei servizi siano adottati con decreto direttoriale del MIMIT.Pag. 81
  Il Capo II (articoli 4-5) detta disposizioni sulla programmazione degli incentivi e sul coordinamento istituzionale. In particolare, l'articolo 4 prevede che ciascuna amministrazione responsabile centrale adotti un Programma degli incentivi, con il quale sono individuati: gli obiettivi strategici di sviluppo e i relativi incentivi, il cronoprogramma di massima di attuazione e il quadro finanziario. Vengono specificati i casi in cui il Programma può essere modificato, i criteri per l'individuazione degli incentivi e gli elementi che dovranno essere sinteticamente documentati nel Programma. Il modello di Programma degli incentivi, le tempistiche per la relativa adozione e le modalità di aggiornamento vengono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il modello di Programma degli incentivi sarà reso disponibile nel sistema Incentivi Italia, che assicura inoltre la pubblicità di tutti i Programmi predisposti. Si stabilisce altresì che le amministrazioni competenti regionali garantiscano la pubblicità della propria ricognizione degli incentivi tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi. Si consente infine allo Stato e alle regioni di stipulare specifici accordi programmatici in materia di incentivi, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni responsabili regionali nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.
  L'articolo 5 istituisce il Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT con l'obiettivo di coordinare le politiche di incentivazione statali e regionali. Il Tavolo è presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy o da un suo delegato, e include rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nonché numerosi Ministri. Il Tavolo ha diverse funzioni, tra cui lo scambio di informazioni sugli incentivi sia nella fase di pianificazione che in quella di attuazione, e il coordinamento delle strategie di politica industriale attraverso accordi programmatici. Le riunioni del Tavolo, i cui aspetti organizzativi sono curati dal MIMIT, si tengono almeno due volte l'anno: entro il 31 gennaio per consolidare gli indirizzi dei programmi degli incentivi dell'anno in corso, ed entro il 31 luglio per avviare la programmazione dell'anno successivo. Le riunioni del Tavolo sono precedute da tavoli tecnici di lavoro, che approfondiscono specifiche tematiche. È prevista la possibilità di invitare alle riunioni rappresentanti di altre amministrazioni, associazioni di categoria, o esperti, in base agli argomenti trattati.
  Il Capo III (articoli 6-20) detta disposizioni sull'attuazione degli incentivi. Nello specifico, l'articolo 6 prevede che gli incentivi siano attivati con bandi delle amministrazioni responsabili, fatti salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a erogazione automatica e fermi restando i decreti attuativi adottati sulla base della legge istitutiva dell'incentivo. La norma dispone che i bandi debbano indicare, tra l'altro, gli obiettivi e la base giuridica, le risorse disponibili, i soggetti responsabili dell'attuazione dell'incentivo, le condizioni di ammissibilità soggettiva e oggettiva (operazioni e spese ammissibili), le modalità di determinazione del beneficio e le relative procedure di fruizione, la disciplina delle variazioni, dei controlli e i casi in cui l'agevolazione può essere revocata. Si prevede che i bandi siano redatti in conformità a un bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Si prevede infine che le amministrazioni responsabili possano usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia.
  L'articolo 7 consente all'amministrazione responsabile di un incentivo di avvalersi, per lo svolgimento delle attività previste nel ciclo di vita dell'incentivo stesso, di enti in house o di altri soggetti selezionati tramite procedure di gara. Gli oneri derivanti da tali affidamenti sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo, in assenza di diversa indicazione della legge istitutiva o del bando, e nel rispetto dei limiti eventualmente previstiPag. 82 dalla disciplina nazionale o europea. Si consente all'amministrazione responsabile di avvalersi di esperti, università o enti pubblici o privati di ricerca per l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo. Il MIMIT, d'intesa con il MEF, adotta apposite linee guida per la determinazione della misura massima degli oneri di cui alle predette previsioni. Per gli incentivi a titolarità delle regioni o degli enti locali, si prevede infine che le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi siano applicabili qualora compatibili con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.
  L'articolo 8 elenca gli elementi premianti per l'accesso alle agevolazioni: l'attribuzione al proponente del rating di legalità; il possesso della certificazione della parità di genere; l'assunzione di persone con disabilità aggiuntive rispetto agli obblighi di legge; la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura. Si stabilisce che, rispetto a tali elementi premianti, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità: attribuzione di punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; incremento dell'ammontare delle agevolazioni. Si prevede la decadenza dal vantaggio conseguito nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente in merito al possesso del requisito relativo all'elemento premiante. Alle PMI è riservata una quota minima del 60 per cento delle risorse disponibili per ciascun incentivo, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese. È comunque consentito all'amministrazione responsabile di individuare specifiche premialità ovvero riserve ulteriori rispetto a quelle previste dai precedenti commi.
  L'articolo 9 elenca i motivi di esclusione che precludono in ogni caso l'accesso alle agevolazioni, ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando. Si tratta dei seguenti: sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi del codice delle leggi antimafia; applicazione di sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione; violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività; inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni.
  L'articolo 10 reca la disciplina della partecipazione dei lavoratori autonomi alla procedura di accesso all'incentivo, purché compatibile con le finalità e le caratteristiche di quest'ultimo. In particolare, viene previsto che, ove il bando ne preveda la partecipazione, i lavoratori autonomi devono rispettare le medesime condizioni di accesso previste per le PMI ad esclusione dei requisiti il cui possesso non sia richiesto per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, che non si configurino come strettamente funzionali all'incentivo e che possano limitare la partecipazione effettiva dei lavoratori medesimi.
  L'articolo 11 prevede che, per ciascun incentivo, il bando individui e disciplini la tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell'agevolazione e, per le operazioni che prevedono un programma di spesa, le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonché le condizioni di ammissibilità. Tali spese devono risultare, in ogni caso, pertinenti e imputabili all'operazione, tracciabili e contabilizzate conformemente alla legge.
  L'articolo 12 individua le tipologie di agevolazione cui possono accedere le imprese proponenti, stabilendo altresì che le stesse possano essere attribuite anche in combinazione tra loro nell'ambito di un medesimo incentivo. È disciplinata la fattispecie in cui le agevolazioni previste dal bando siano qualificabili come aiuto di Pag. 83Stato. Si prescrive che le agevolazioni siano attribuite entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla normativa istitutiva dell'incentivo e, comunque, entro i massimali eventualmente stabiliti dal bando. Stabilisce, inoltre, che l'avvenuto esaurimento delle risorse sia oggetto di tempestiva comunicazione ad opera dell'amministrazione responsabile mediante avviso, fatta salva la possibilità che il bando detti una diversa disciplina.
  L'articolo 13 stabilisce che le procedure di accesso agli incentivi sono definite dal bando modulando i termini per la presentazione dell'istanza, le attività istruttorie e i relativi esiti. Si dispone che le procedure di accesso siano in ogni caso definite favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tali fini, si prevede che i soggetti ai quali compete la gestione dell'incentivo sviluppino specifici servizi di accesso digitale, anche utilizzando il sistema Incentivi Italia. Le soluzioni procedurali e tecniche devono essere improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo eccessivamente ridotto. Si prevede che siano rese progressivamente disponibili specifiche funzionalità del sistema Incentivi Italia per conoscere lo stato del procedimento.
  L'articolo 14 consente al soggetto competente della gestione dell'incentivo di avvalersi del soccorso istruttorio richiedendo al proponente integrazioni e chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta. Sono identificate quali cause di rigetto o inammissibilità della domanda le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative alla documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria, nonché la presentazione dell'istanza in modalità difformi da quelle previste dal bando.
  L'articolo 15 definisce le regole generali per l'erogazione degli incentivi, distinguendoli per tipologia di incentivo, ovvero per: contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitali e diretti alla spesa; finanziamenti agevolati; contributi a fondo perduto in conto interessi; garanzia su operazioni finanziarie; interventi nel capitale di rischio delle imprese; agevolazioni fiscali. Vengono poi dettate regole per la rendicontazione delle spese e l'implementazione delle verifiche di ammissibilità dei costi e del cumulo di agevolazioni, subordinando comunque l'erogazione degli incentivi al corretto espletamento dei controlli.
  L'articolo 16 prevede la restituzione dell'importo degli incentivi, nel caso in cui l'impresa beneficiaria delocalizzi l'attività all'interno dello Spazio economico europeo prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento. Nel caso di delocalizzazione al di fuori dello Spazio economico europeo prima dei cinque anni (dieci anni per le grandi imprese) dalla data del completamento dell'investimento agevolato, oltre alla restituzione dell'importo degli incentivi, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Si impone alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di comunicare preventivamente al Governo l'intenzione di procedere a delocalizzazione, a pena di nullità dei licenziamenti individuali e collettivi. Si prevede inoltre per le imprese l'impossibilità di accedere ad altri incentivi per i successivi cinque anni (dieci anni in caso di grandi imprese) dalla data della delocalizzazione.
  L'articolo 17 reca la disciplina degli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni. Individua espressamente le cause di revoca, e stabilisce che il soggetto competente possa disporre la revoca in misura totale o in misura parziale. La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni. Qualora il soggetto competente sia un'amministrazione responsabile centrale, le somme da restituire affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate alla medesima amministrazione; le stesse, ove possibile, vanno ad incrementare le disponibilità dell'incentivo interessato. Viene poi dettata una specifica disciplina con riguardo all'ordine di preferenza cui sono soggetti i crediti nascenti in conseguenza della revoca. Al procedimento di revoca si applicano le garanzie previste dalla legge sul procedimento amministrativoPag. 84 (legge n. 241 del 1990). Si precisa che la disciplina del presente articolo non si applica alle procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili ai sensi della normativa europea.
  L'articolo 18 riscrive una previsione del codice del processo amministrativo, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto la concessione e la revoca delle agevolazioni alle imprese previste dal codice degli incentivi, ivi incluse quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione è subordinata allo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.
  L'articolo 19 contiene una disciplina specifica di alcuni controlli inderogabili da effettuare in sede di accesso alle agevolazioni e in sede di erogazione. In particolare viene definita la regola della consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica, per i controlli d'ufficio del soggetto competente, e vengono definite disposizioni in merito ai controlli a campione che possono essere svolti in ogni fase del procedimento. In sede di accesso alle agevolazioni, sono adempimenti necessari l'acquisizione della documentazione antimafia, l'acquisizione del DURC per investimenti produttivi e, in caso di aiuti di Stato, la registrazione nei pertinenti registri oltre che il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche. In sede di erogazione sono, invece, adempimenti necessari l'acquisizione del DURC per investimenti produttivi, con eventuale attivazione del potere sostitutivo, la verifica inadempimenti di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, per gli aiuti di Stato, il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche. Il soggetto competente è abilitato a svolgere controlli e sopralluoghi sulle operazioni agevolate in ogni fase del procedimento.
  L'articolo 20 reca delle disposizioni concernenti il regime speciale applicabile agli incentivi fiscali e contributi. Nello specifico, con riguardo agli incentivi fiscali per i quali si rende necessario, ai fini dell'ammissione all'agevolazione, lo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, trova applicazione la disciplina di settore (modalità di fruizione, attività di controllo e di recupero delle agevolazioni e ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell'agevolazione) e non sono applicabili le disposizioni del codice in materia di revoca, ad esclusione delle fattispecie che determinano la revoca dell'agevolazione, ed in materia di controlli. Con riferimento agli incentivi fiscali concessi in forma di credito d'imposta, si subordina la fruizione del beneficio alla preventiva comunicazione, al soggetto competente, di specifiche informazioni. Gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta devono essere concessi con provvedimenti del soggetto competente, di cui si definiscono i contenuti essenziali. Sono inoltre applicabili le definizioni di «credito inesistente» e di «credito non spettante». Sono inoltre definite le disposizioni del codice applicabili agli incentivi fiscali concessi in forma di credito d'imposta. Laddove il credito d'imposta costituisca un aiuto di Stato o sia fruito in regime de minimis, ai fini dell'attivazione del beneficio, si prevede che l'Autorità responsabile debba preventivamente procedere alla registrazione del relativo regime di aiuto nel registro RNA e nei registri SIAN e SIPA. Viene inoltre definito l'ambito di applicazione del Capo III del codice in esame agli incentivi contributivi e si prevede che i lavoratori autonomi possano accedere agli incentivi contributivi alle condizioni previste per le «PMI», in quanto compatibili. È infine definita la decorrenza delle disposizioni recate.
  Il Capo IV (articoli 21-23) detta disposizioni su valutazione, monitoraggio, informazione e pubblicità. In particolare, l'articolo 21 disciplina il monitoraggio delle agevolazioni pubbliche, basato sull'uso del Codice unico di progetto (CUP) che identifica in modo univoco ogni agevolazione al fine di garantire trasparenza, efficienza e semplificazione amministrativa. Il CUP è obbligatorio in tutte le fasi del ciclo di vita dell'incentivo. Le modalità attuative sono stabilite da decreti del MIMIT, in accordo con il MEF, anche per ridurre gli oneri per Pag. 85i beneficiari e migliorare l'interoperabilità dei sistemi informativi.
  L'articolo 22 disciplina la valutazione degli incentivi pubblici, prevedendo analisi ex ante, in itinere ed ex post per garantire decisioni basate su evidenze. Le valutazioni devono essere autonome e trasparenti, selezionate in base alla rilevanza degli incentivi. Le amministrazioni devono predisporre i dati necessari e programmare le risorse dedicate alla valutazione.
  L'articolo 23 disciplina conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi pubblici attraverso il sistema Incentivi Italia e la piattaforma digitale Incentivi.gov.it. Sono previste modalità di comunicazione, pubblicazione e accesso alle informazioni sugli incentivi, coinvolgendo amministrazioni responsabili e associazioni di categoria, con obblighi specifici per gli aiuti di Stato e i cofinanziamenti europei.
  Il Capo V (articoli 24-28) detta le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 24 apporta i coordinamenti con il quadro normativo vigente che si rendono necessari in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema di decreto.
  L'articolo 25 prevede l'abrogazione di determinate disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice in oggetto. In termini di efficacia, la previsione va letta insieme alle disposizioni transitorie, le quali prevedono che, per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. In particolare vengono abrogate previsioni in materia di: interventi di sostegno pubblico alle imprese; riserve minime di incentivo da destinare alle PMI; DURC quale presupposto di accesso a determinate agevolazioni; misure di contrasto alla delocalizzazione e alla riduzione dei livelli occupazionali. Si dispone poi la modifica di due disposizioni disciplinanti, rispettivamente, l'accesso dei lavoratori autonomi ai fondi strutturali europei e l'intervento sostituivo dell'amministrazione nell'ambito di sovvenzioni pubbliche.
  L'articolo 26 reca disposizioni transitorie e di coordinamento con la disciplina vigente, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di attuazione degli incentivi contenute al Capo III solamente per i bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame. Si prevede inoltre che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 22 – riguardanti rispettivamente l'adozione da parte di ciascuna amministrazione responsabile centrale di un Programma degli incentivi, l'istituzione di un Tavolo permanente degli incentivi e la creazione di un sistema di valutazione degli stessi – si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutti i decreti attuativi previsti dalle medesime disposizioni. Infine, dalla data di entrata in vigore del predetto codice, ogni richiamo normativo al decreto legislativo n. 123 del 1998 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 27 prevede che ogni intervento normativo sul codice degli incentivi debba essere effettuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle disposizioni in esso contenute.
  L'articolo 28 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: tutte le amministrazioni interessate provvedono, infatti, agli adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito dell'ulteriore fase istruttoria che prevede altresì lo svolgimento di un ciclo di audizioni come concordato in sede di Ufficio di presidenza.

  Emma PAVANELLI (M5S) osserva che il testo all'esame contiene talune criticità che, ritiene, potranno essere meglio affrontate con le associazioni di categoria e di settore interessate nel corso dell'imminente ciclo di audizioni.
  Considera certamente positivo che lo schema in oggetto preveda un accentramento nel sistema Incentivi Italia, e in particolare nella piattaforma Incentivi.gov.it, degli strumenti di conoscibilità e richiesta degli incentivi da parte delle imprese che saranno così facilitate ad accedervi.Pag. 86 Osserva, peraltro, come sia auspicabile che un simile sistema centralizzato venga esteso a tutti i servizi della Pubblica amministrazione, affrancando gli interessati dal cercare ciò che serve per ogni singolo Ministero o amministrazione.
  Tuttavia ritiene che una prima evidente criticità del testo risieda, in qualche modo, proprio in un'eccessiva centralizzazione a discapito delle regioni che vengono, alla fine, marginalizzate. Evidenzia infatti che non si tengono in debita considerazione le peculiarità delle diverse regioni e territori che potrebbero avere esigenze assai differenziate tra di loro: porta l'esempio delle esigenze che possono essere sentite dalle regioni sul mare rispetto a quelle che non hanno zone costiere e che hanno bisogno di pensare a strumenti e finalità incentivanti le imprese assai differenti le une dalle altre. Per tale motivo ritiene che sia necessario che lo schema in titolo sia modificato nel senso di amplificare il ruolo delle regioni.
  Rileva poi che andrebbero assicurate quote significative di risorse, sul globale di quelle a disposizione, alle PMI e, soprattutto, alle microimprese che sono quelle che hanno più urgente bisogno di accedere alle misure incentivanti per crescere e avere efficienti opportunità di sviluppo evitando, ad esempio, gli errori che sono stati fatti con il piano Transizione 5.0 che si sta dimostrando inefficace e che ha visto un suo utilizzo assai ridotto da parte, soprattutto, delle PMI.
  Crede, tuttavia, che la criticità maggiore dello schema in oggetto risieda nel fatto che da esso non si evince alcuna visione industriale del Paese, né presente né futura. Ritiene che, in tal senso, venga confermata l'inesistente politica industriale di questo Governo che impedisce a tutti, in primo luogo alle imprese, di capire dove si intenda andare a parare, come confermato dalle promesse del Ministro Urso sul cosiddetto «Libro bianco» sulla strategia industriale italiana, che avrebbe dovuto fare seguito al «Libro verde», e del quale non si ha notizia.
  Stigmatizza che tale mancanza di chiarezza, in una situazione di mercato sempre più confusa, continui a perpetuarsi in un momento come questo contrassegnato dal costante calo del prodotto interno lordo italiano, che dura ormai da un triennio, dalla guerra in Europa e dalla questione dei dazi statunitensi che la trattativa dell'Unione europea non ha certo risolto. Crede di poter affermare che i pericolosi risultati che sono sotto gli occhi di tutti siano ascrivibili in larga parte anche all'inerzia di un Governo che ha le idee tutt'altro che chiare.
  Ribadisce, infine, l'auspicio che il confronto con le associazioni di settore che saranno sentite in audizione, e che ritiene fondamentale, possa contribuire a focalizzare e superare le criticità del testo all'esame e quindi a migliorare lo schema di decreto legislativo.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza del presidente Albero Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assosistema Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

Pag. 87

  Matteo NEVI, direttore generale di Assosistema Confindustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

  Matteo NEVI, direttore generale di Assosistema Confindustria, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confapi.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Gabriele MUZIO, referente per il settore tessile di Confapi, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

  Gabriele MUZIO, referente per il settore tessile di Confapi, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.