SEDE CONSULTIVA
Martedì 16 settembre 2025. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.
La seduta comincia alle 14.05.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando, altresì, un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
Rileva, altresì, che la relazione approvata ed eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
Segnala che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti verrà fissato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata odierna.
Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, ricorda che il provvedimento è predisposto sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure nazionali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In tal ambito viene, infatti, previsto che il Governo predisponga un disegno di legge contenente le deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
Segnala che il disegno di legge di delegazione 2025 al nostro esame si compone di tre Capi, costituiti da tredici articoli. Nel dettaglio: – il Capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) contiene le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea; – il Capo II (costituito dagli articoli 3 e 4) contiene le disposizioni relative al recepimento delle direttive europee; – il Capo III (costituito dagli articoli da 5 a 13) contiene le disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti europei.
Per quanto riguarda specificamente le competenze della Commissione Agricoltura, segnala alcune disposizioni che indirettamente possono avere rilevanza per il comparto primario.
L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, che stabilisce nuove norme per la progettazione, costruzione ed immissione sul mercato di macchine, quasi macchine e prodotti correlati, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell'Unione e che abroga, a decorrere dal 20 gennaio 2027, la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
L'articolo 6 conferisce al Governo la delega ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), indicando una serie di princìpi e criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega.
L'articolo 7 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
L'articolo 8 definisce i criteri per l'esercizio della delega da parte del Governo ai fini del recepimento del regolamento (UE) 2024/1244, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali. In particolare, si prevede: l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti; il riordino dei rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali; la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti; sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento; l'assegnazione alle autorità competenti dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Segnalo, in particolare, che tra i criteri e principi direttivi specifici ivi indicati si prevede la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura.
L'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157, contenente norme per le procedure e i controlli sulle spedizioni di rifiuti. Faccio presente che il regolamento non si applica alle spedizioni di diverse categorie di rifiuti, come i sottoprodotti di origine animale.
L'articolo 13 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette. Il regolamento prevede la creazione dello statusPag. 92 di progetti strategici, essenziali per rafforzare la resilienza, l'autonomia e la competitività dell'industria a emissioni zero dell'Unione europea. I promotori dei progetti potranno infatti presentare domanda per qualificare gli stessi come «progetti strategici», capaci, così, di beneficiare di vantaggi aggiuntivi, tra cui l'attribuzione di uno «status prioritario» a livello nazionale, procedure di autorizzazione più rapide, un'attenzione mirata nell'ambito della Net-Zero Europe Platform e un trattamento più tempestivo nelle procedure giuridiche e di risoluzione delle controversie, in conformità con le leggi nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovranno quindi designare un'apposita struttura amministrativa, incaricata della valutazione e qualificazione dei progetti come strategici. Un altro dei punti cardine del regolamento attiene alle procedure di appalto e alle aste: si prevedono criteri obbligatori non basati sul prezzo. Nelle aste per energie rinnovabili, come quelle per gli impianti solari o eolici, le autorità sono chiamate a valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza, alla cybersicurezza, alla condotta aziendale responsabile e alla capacità di completare i progetti entro i tempi previsti.
Infine, segnala le seguenti direttive che dovranno essere attuate con delega e che sono contenute nell'Allegato A in quanto non corredate da principi e criteri specifici.
La direttiva UE 2024/2839 semplifica gli obblighi di segnalazione previsti, tra l'altro, dalla direttiva (UE) 1999/2/CE nel settore degli alimenti, considerando che tale esigenza risulta già soddisfatta dalla relazione che gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione e che contiene dati analoghi.
La direttiva UE 2024/1760 introduce un sistema di due diligence in materia di sostenibilità aziendale. Le disposizioni si applicano, tuttavia, con decorrenza differenziata tra il 2027 e il 2029 in ragione della dimensione dei soggetti obbligati Si legge nei considerando che particolare attenzione è rivolta alle PMI, che vanno protette dal rischio di compromissione della loro sostenibilità economica; al contempo, le grandi imprese, in particolare nei settori agroalimentari e finanziari, sono chiamate a modificare pratiche di acquisto e modelli di governance per evitare squilibri di potere e garantire condizioni eque nella filiera. Ai sensi dell'articolo 2, l'ambito di applicazione è rappresentato dalle società dell'Unione e da quelle site in paesi terzi che presentano una delle seguenti condizioni: nell'ultimo esercizio hanno avuto a disposizione oltre mille dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 450 milioni di euro (per le società dell'Unione europea) o hanno generato un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio (società di paesi terzi); qualora non siano raggiunte tali soglie, si tratti della società capogruppo di un gruppo che le ha raggiunte; hanno concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione con diritti di licenza pari a oltre 22,5 milioni di euro, registrando un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro a livello mondiale o nell'Unione (per conto proprio o in qualità di società capogruppo di un gruppo).
La direttiva UE 2025/794, infine, ridefinisce i termini temporali per l'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, evitando costi e adempimenti anticipati in un contesto di revisione normativa mirata alla semplificazione.
Maria Cristina CARETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco CERRETO (FDI), relatore, ricorda che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parerePag. 93 sul disegno di legge costituzionale C. 2473, all'esame della I Commissione, che modifica in alcune parti lo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Ricorda che, secondo quanto prevede l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, gli statuti delle autonomie speciali sono adottati con legge costituzionale, non sottoponibile a referendum anche se approvate a maggioranza assoluta. L'articolo 103 della Costituzione specifica, poi, la procedura di modifica dello statuto, oggetto in parte di revisione all'articolo 1, comma 1, lettera q) del provvedimento in esame.
Rammenta, quindi, che il primo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige è stato approvato dall'Assemblea costituente a fine gennaio del 1948. Successivamente, con legge costituzionale del 10 novembre 1971 è stato approvato il nuovo Statuto speciale, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. La riforma costituzionale del Titolo V, infine, operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, oltre ad aggiungere il nome bilingue alla denominazione della regione e a costituzionalizzare le due province autonome di Trento e Bolzano, prevede all'articolo 10 che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, segnala che per quanto riguarda le competenze della Commissione agricoltura, l'articolo unico, comma 1, con le lettere e), f), g) ed h), modifica le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome.
In particolare, viene aggiunto – con la lettera e), numero 6 – il numero 29-bis all'articolo 8 dello Statuto, stabilendo che le province autonome di Trento e Bolzano hanno la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica. Questa competenza si accompagna a quelle già previste dai precedenti numeri 16 («alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna») e 21 («agricoltura, foreste, Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine e bonifica») dell'attuale articolo 8 dello Statuto.
Rileva, infine, che la lettera h), interviene sulle attribuzioni dei presidenti delle province autonome, aggiungendo che gli stessi esercitano, altresì, le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica (di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché all'attività di autorizzazione e sanzionatoria. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Maria Cristina CARETTA, presidente, avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.
Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, parere contrario sulla proposta di parere illustrata dall'onorevole Cerreto, sollecitando, di converso, l'approvazione della proposta alternativa presentata dal suo gruppo.
Ricorda, in merito, che nel 2022 è stata approvata una modifica costituzionale che inserisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Le modifiche che con tale provvedimento si intendono introdurre nell'ordinamento faranno «carta straccia» di tali principi, affidando al Trentino-Alto Adige una competenza esclusiva nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica. Ricorda, inoltre, che le regioni possono disciplinare l'attività venatoria ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale. Conclude Pag. 94affermando come risulti del tutto irragionevole una devoluzione della tutela ambientale in questi termini, soprattutto per una Regione che – ricorda – emette sentenze di abbattimento per lupi e orsi «a giorni alterni».
Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la valutazione favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere presentata dall'onorevole Cerreto. Ritiene, infatti, opportune le modifiche introdotte dal disegno di legge in esame, dal momento che – a suo avviso – devono essere proprio i territori interessati ad esercitare le competenze in tema di gestione della fauna.
Francesco Emilio BORRELLI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la valutazione contraria da parte del gruppo AVS sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricordando che proprio nelle due Province autonome, interessate dal provvedimento, si sono verificate vicende particolarmente gravi dal punto di vista della tutela del benessere animale.
Ritiene che non è plausibile sostenere che la presenza di tali specie, quali lupi ed orsi, possa determinare lo spopolamento delle aree interne. Ricorda, al riguardo, come il suo gruppo abbia presentato numerosi strumenti del sindacato ispettivo per chiedere chiarimenti in ordine al verificarsi di una vera e propria «mattanza» degli orsi in quei territori. Ribadisce che, dal punto di vista del proprio partito politico, è fondamentale che l'uomo viva in equilibrio con le altre specie, salvaguardandone il reciproco benessere.
Monica CIABURRO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la valutazione favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricordando che non si possono fare affermazioni semplicistiche sul tema del rapporto tra spopolamento delle aree interne ed equilibrio delle specie da tutelare. In particolare, evidenzia che alcune specie di fauna locale sono preservate proprio dall'operare dell'uomo attraverso l'allevamento e che si rischia di perdere biodiversità proprio a causa dell'eccessiva presenza di specie particolarmente aggressive e predatorie. Ricorda, ad esempio, che nella confinante Francia si sta attuando una importante politica di contenimento di alcune specie come il lupo. Ribadisce, quindi, che, essendo stato l'uomo per primo a modificare l'equilibrio tra tali specie, è importante che sia proprio l'uomo a ripristinare tale equilibrio. Ricorda in tal senso che è all'esame del Senato il disegno di legge di modifica della legge 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, proprio al fine di aggiornare una normativa ormai «datata».
Giandiego GATTA (FI-PPE), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la valutazione favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.
Concorda, in particolare, con le argomentazioni espresse dalla collega Ciaburro, ricordando che la tutela della biodiversità passa necessariamente per l'affermazione di una visione antropocentrica e non ideologizzata dell'ambiente.
Ricorda, infatti, che il sovradimensionamento di alcune specie (lupi, addirittura cormorani in Puglia, ungulati come i cinghiali) mette a rischio proprio quelle specie che hanno da sempre convissuto in equilibrio con l'uomo. Rimarca, infine, che gli allevatori subiscono danni ingenti da parte delle specie aggressive che sono sovradimensionate e che le Regioni spesso non hanno risorse per ristorare tali situazioni.
Auspica quindi che operando in modo razionale e pragmatico si possa ipotizzare anche per le altre Regioni una soluzione sul modello di quella individuata nel provvedimento all'esame della Commissione per le Province autonome di Trento e Bolzano.
Davide BERGAMINI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime una valutazione favorevole, a nome del gruppo della Lega, sulla proposta di parere formulata dall'onorevole Cerreto, concordando con le riflessioni appena esposte dai Pag. 95colleghi Ciaburro e Gatta. Rileva che la presenza di specie aggressive in territori non urbani mette a rischio l'attività agricola e il turismo ed esprime la certezza che le Province autonome di Trento e di Bolzano sapranno gestire con equilibrio e saggezza queste nuove competenze. A suo avviso, quindi, il provvedimento all'esame della Commissione va dunque nella giusta direzione, che è quella di rimettere l'uomo al centro, in equilibrio, con le diverse specie della fauna. Apprezza in modo particolare che anche il Partito Democratico si sia espresso al riguardo in modo favorevole.
Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Maria Cristina CARETTA presidente, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle risulta preclusa.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 16 settembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.