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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2025
554.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 98

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 settembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 11.15.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza sul disegno di legge costituzionale C. 2473, recante «Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol».
  Dà conto delle sostituzioni e invita la relatrice, on. Andreuzza, a svolgere la relazione introduttiva sul provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, espone in sintesi i contenuti del testo in oggetto come risultante dall'esame delle proposte emendative svolto in sede referente dalla I Commissione.
  Ricorda, preliminarmente, che il vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, determina la forma e i confini dell'autonomia della regione e di ciascuna provincia autonoma. Nello specifico, lo Statuto nei punti principali: definisce l'autonomia e il territorio (articoli 1-3); elenca le funzioni proprie della regione e delle province e ne indica tipologia e limiti (articoli 4-23); disciplina funzioni e composizione degli organi della regione e delle province; conferisce alle province la potestà legislativa in materia elettorale e di forma di governo e stabilisce norme e principi entro cui si esplica tale potestà; detta altresì le norme fondamentali sulla funzione legislativa (articoli 24-54); stabilisce le norme fondamentali riguardanti il demanio e patrimonio (articoli 66-68), nonché la finanza (articoli 69-86) della regione e delle province. Uno specifico titolo (articoli 99-102) è dedicato all'uso della lingua tedesca e ladina. Tra le disposizioni finali e transitorie, infine, vi è la disciplina per la modifica dello Statuto (articolo 103) e per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza della regione e delle province autonome, e dell'articoloPag. 99 13 in materia di concessioni idroelettriche (articolo 104), nonché la procedura per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto.
  Lo Statuto può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione, così come stabilito dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione. L'articolo 103, specifica inoltre che: l'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano; le proposte di modifica dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione). Sul disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa C. 2473 sono stati acquisiti i pareri del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, espone in sintesi i contenuti del testo facendo, innanzitutto, presente che il disegno di legge costituzionale si compone di un solo articolo.
  L'articolo 1, comma 1, alle lettere a), b) e s) si occupa del tema della denominazione della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Le lettere a) e b) modificano la denominazione, rispettivamente, della regione contenuta nello Statuto, aggiungendo la denominazione in lingua tedesca, e delle province, qualificando queste ultime come autonome. La lettera s) modifica la specifica denominazione della regione contenuta all'articolo 114 dello Statuto, in materia di traduzione in lingua tedesca dello Statuto medesimo.
  La lettera c) interviene sull'articolo 4 dello Statuto dedicato alle materie nelle quali la regione ha competenza legislativa primaria. Il numero 1 della lettera c) modifica i limiti entro i quali la regione può esercitare la propria potestà normativa, qualificando quest'ultima come «competenza legislativa esclusiva». Segnala che non sono state apportate modifiche a materie di interesse della Commissione, in specie a quanto previsto in tema di camere di commercio.
  La lettera d) novella l'articolo 5 dello Statuto, dedicato alla competenza legislativa concorrente della regione. Attualmente tale articolo impone alla regione, nelle materie di legislazione concorrente, oltre al rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4 per l'esercizio delle competenze esclusive, anche il rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. La proposta specifica che debba essere rispettato quanto previsto all'articolo 4 e qualifica i principi stabiliti dalle leggi dello Stato cui deve attenersi la regione come «fondamentali». In questo modo la terminologia dello Statuto è omogeneizzata all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Le lettere e), f) e g) modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome. Tra gli altri interventi, ricorda che la norma inserisce la competenza esclusiva sulle «piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico» (lettera e)¸ numero 5) e sul «commercio» (lettera e), numero 6). Viene inoltre specificato che l'esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche è motivata in quanto la materia è disciplinata dall'articolo 13 dello Statuto mentre viene soppresso, in materia, l'articolo 12 dello Statuto (lettera f), numero 2) e g)).
  La lettera h) prevede che «i Presidenti delle province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, ivi comprese le connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie».
  La lettera i) sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto del Trentino-Pag. 100Alto Adige riducendo da quattro a due anni il periodo minimo di residenza ininterrotta necessario per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'iscrizione nelle liste elettorali nella provincia di Bolzano. La novella riconosce poi, al quarto periodo, il principio della residenza storica.
  Le lettere l) e n) confermando la previsione che il Governo possa impugnare le leggi regionali e provinciali davanti alla Corte costituzionale adegua il testo dello Statuto al quadro giuridico già vigente abrogando il riferimento alla trasmissione al Commissario del Governo.
  L'articolo 1, comma 1, lettera m), prevede che, previa deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico, anziché dei gruppi linguistici in seno al Consiglio medesimo. Inoltre, qualora vi sia un rappresentante ladino nella Giunta provinciale, gli altri incarichi sono attribuiti agli altri gruppi linguistici in rapporto alla consistenza nel Consiglio.
  La lettera o) prevede che nei comuni della provincia di Bolzano, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere, anziché due come attualmente previsto, appartenente ad un gruppo linguistico, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella Giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.
  La lettera p), modificando l'articolo 98 dello Statuto, prevede che le leggi statali possano essere impugnate dal Presidente della regione o da quello della provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, anziché del rispettivo Consiglio.
  Riferisce che la lettera q) modifica il terzo comma dell'articolo 103 dello Statuto, che disciplina il procedimento di revisione dello Statuto stesso. Ricordando che, secondo quanto stabilito dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione, gli statuti delle cinque regioni ad autonomia speciale sono adottati con legge costituzionale, evidenzia che la novella introduce l'intesa da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere, eliminando così il parere che attualmente tali organi devono esprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo. Laddove l'intesa non sia raggiunta nel termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare in ogni caso le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.
  Segnala, peraltro, che per quanto riguarda le norme statutarie concernenti la finanza della regione e delle province autonome, nonché l'articolo 13 in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, invece, l'articolo 104 stabilisce che esse possono essere modificate con legge ordinaria, adottata rispettivamente, «su concorde richiesta» del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
  Conclude riferendo che la lettera r) interviene, infine, sull'articolo 107 dello Statuto, dedicato alle relative norme di attuazione, specificando come tali norme possano recare anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 18 settembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.