Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2025
554.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 102

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 settembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 11.

DL 117/2025: Misure urgenti in materia di giustizia.
C. 2570 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2570, di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.
  Il provvedimento in esame introduce, in primo luogo, disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento, entro il termine del 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tali obiettivi prevedono, in particolare, la riduzione del novanta per cento dei provvedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022 e del quaranta per cento del disposition time nel settore civile rispetto al corrispondente valore del 2019.
  In secondo luogo, il provvedimento reca disposizioni volte ad adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale.
  Infine, interviene integrando la disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo al fine di rendere ancora più efficaci le misure adottate con la legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto).
  In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'impiego di magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo Pag. 103presso la Corte, nonché dei giudici onorari di pace. L'articolo 2 prevede indennità economiche volte a favorire il trasferimento di magistrati presso le Corti d'appello. L'articolo 3 predispone un sistema straordinario di applicazione a distanza per la definizione da remoto di procedimenti civili. L'articolo 4 consente ai capi degli uffici giudiziari di realizzare interventi di riorganizzazione del lavoro (piani straordinari) per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati. L'articolo 6 dispone il differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche. L'articolo 7 modifica la procedura relativa all'intervento del consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di invalidità e inabilità. L'articolo 8 incrementa la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento agli uffici di sorveglianza. L'articolo 9 reca modifiche alla legge n. 89 del 2001, in materia di pagamento degli indennizzi qualora sia stato superato il ragionevole termine di durata del processo. L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8.
  Passando ad esaminare più in dettaglio il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 6, nel differire una serie di termini normativi in materia di giustizia, proroga altresì al comma 9 il termine di presentazione delle domande di iscrizione ai costituendi albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Difatti, novellando l'articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, stabilisce che il commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici indìce, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 7 modifica la procedura relativa all'intervento del consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, o in quelle relative alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità, prevedendo la sospensione del procedimento per l'espletamento della consulenza medesima.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali) sul disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa C. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, quale risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente.
  In premessa, fa presente che il vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, determina la forma e i confini dell'autonomia della regione e di ciascuna provincia autonoma. Nello specifico, lo Statuto nei punti principali: definisce l'autonomia e il territorio (articoli 1-3); elenca le funzioni proprie della regione e delle province e ne indica tipologia e limiti (articoli 4-23); disciplina funzioni e composizione degli organi della regione e delle province; conferisce alle province la potestà legislativa in materia Pag. 104elettorale e di forma di governo e stabilisce norme e principi entro cui si esplica tale potestà; detta altresì le norme fondamentali sulla funzione legislativa (articoli 24-54); stabilisce le norme fondamentali riguardanti il demanio e patrimonio (articoli 66-68), nonché la finanza (articoli 69-86) della regione e delle province. Uno specifico titolo (articoli 99-102) è dedicato all'uso della lingua tedesca e ladina. Tra le disposizioni finali e transitorie, infine, vi è la disciplina per la modifica dello Statuto (articolo 103) e per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza della regione e delle province autonome, e dell'articolo 13 in materia di concessioni idroelettriche (articolo 104), nonché la procedura per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto.
  Passando ad esaminare nel dettaglio il provvedimento, con riferimento alle disposizioni di più diretto interesse per le competenze della Commissione, fa presente che all'articolo 1, comma 1, le lettere c) e d) intervengono sui limiti che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve rispettare nell'ambito delle proprie potestà legislative, rispettivamente, esclusiva e concorrente. Il numero 2) della lettera c), in particolare, interviene sul numero 1) dell'articolo 4 dello Statuto, prevedendo espressamente che nella materia di competenza legislativa esclusiva regionale «Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto» sia ricompresa anche la «disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva».
  Le lettere e), f), g) ed h) modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni di più diretto interesse per la Commissione, viene specificato – integrando l'articolo 8, numero 1), dello Statuto – che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva (lettera e), numero 1)).
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 11.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 18 settembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 549 del 10 settembre 2025, sono apportate le seguenti modifiche:

   a pagina 158, seconda colonna, trentaquattresima riga, la parola: «5-04375» è sostituita dalla seguente «5-04376»;

   a pagina 164, seconda riga, la parola: «5-04375» è sostituita dalla seguente «5-04376».