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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2025
554.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 121

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 settembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. – Interviene il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti.

  La seduta comincia alle 11.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, comunica che la Commissione inizia oggi l'esame del disegno di legge C. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
  Avverte che la seduta odierna sarà dedicata, come convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, allo svolgimento della relazione introduttiva da parte dei colleghi Giordano e Candiani, e all'intervento del Ministro Tommaso Foti, che ringrazia per la sua presenza, che testimonia attenzione per l'esame parlamentare di un provvedimento così rilevante sul piano dell'attuazione del diritto dell'Unione europea nel nostro ordinamento,
  Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge presso la XIV Commissione è fissato per le ore 12 di giovedì 2 ottobre.
  Cede quindi la parola ai relatori, Giordano e Candiani.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, intervenendo anche a nome dell'altro relatore, on. Candiani, fa presente che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea affronta, per la terza volta nel corso della legislatura corrente, l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.
  Ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale con i due strumenti sopra richiamati.
  In particolare, l'articolo 30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.Pag. 122
  Evidenzia che il disegno di legge di delegazione europea 2025 consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 2 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 10 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 16 direttive.
  Rinvia per gli ulteriori approfondimenti al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.
  Rammenta innanzitutto che ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea dev'essere corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge, dà conto di una serie di informazioni utili alla valutazione del processo di recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.
  La relazione illustrativa riferisce, in particolare, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, fra l'altro, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  Al riguardo, segnala che la relazione illustrativa riporta il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia aggiornato alla data del 18 giugno 2025, che è pari a 64, di cui 51 per violazione, del diritto dell'Unione e 13 per mancato recepimento di direttive UE.
  Al 15 settembre 2025 risultano aperte, nei confronti dell'Italia, 68 procedure di infrazione, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive entro i termini previsti.
  La relazione rende noto altresì che, sulla base delle comunicazioni, pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ed effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per gli affari europei sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, solo le regioni Lombardia e Puglia, nel corso dell'anno 2024, hanno recepito direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza.
  Venendo all'illustrazione dei contenuti del Capo I, recante disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, segnala che l'articolo 1 reca, al comma 1, la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi volti all'attuazione e al recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati negli articoli da 3 a 13 della presente legge di delegazione, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A.
  Il conferimento della delega si inquadra nell'ambito delle procedure previste per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione, secondo modalità già previste dalla normativa vigente in materia.
  Il comma 2 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega sono trasmessi, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari possano esprimere il proprio parere sui provvedimenti in esame. In tal modo si assicura il coinvolgimento del Parlamento nella fase attuativa della delega legislativa.
  Il comma 3 individua le fonti di copertura.
  L'articolo 2 conferisce una delega al Governo finalizzata all'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di atti normativi dell'Unione europea, in particolare direttive e regolamenti, che risultino già applicabili ma per i quali non siano ancora previste sanzioni penali o amministrative. In base a quanto stabilito dall'articolo, il Governo è delegato a intervenire entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le modalità di introduzione delle sanzioni nell'ordinamento nazionale in attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.Pag. 123
  La delega si riferisce, in particolare, agli obblighi contenuti in direttive europee già recepite mediante atti di natura regolamentare o amministrativa, nonché ai regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui tali atti non siano già accompagnati da un regime sanzionatorio. Le disposizioni sanzionatorie che saranno adottate dovranno conformarsi, per quanto concerne i princìpi e criteri direttivi, a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, il quale prevede, tra l'altro, che le sanzioni penali siano previste solo nei limiti in cui risultino necessarie per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.
  Passando ai contenuti del Capo II, che ha ad oggetto le deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee, segnala che l'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione, da parte del Governo, della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/2822, approvato in pari data, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 in materia di disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione.
  Come precisato nella relazione illustrativa, evidenzia che tali modifiche si rendono necessarie alla luce dell'esigenza di modernizzare il sistema di disegni e modelli industriali, rendendone la protezione più attrattiva e accessibile tanto per i singoli creatori e autori quanto per le imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI). L'intervento normativo risponde inoltre all'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, promuovendo un maggiore ravvicinamento delle norme procedurali tra gli Stati membri e semplificando i meccanismi di acquisizione, amministrazione e tutela dei diritti sui disegni e modelli nell'ambito dell'Unione europea, a beneficio della crescita, della competitività delle imprese e nel rispetto degli interessi dei consumatori.
  Passando all'esame dei contenuti dell'articolo, il comma 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'obiettivo è duplice: da un lato garantire il recepimento puntuale della citata direttiva (UE) 2024/2823, dall'altro assicurare la piena coerenza dell'ordinamento nazionale con le nuove disposizioni regolamentari europee.
  Il comma 2 individua, in aggiunta ai principi generali stabiliti dalla normativa nazionale sul recepimento del diritto europeo, una serie di principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi. In primo luogo, si prevede l'adeguamento del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva e del regolamento in oggetto, con espressa abrogazione delle norme superate. Viene quindi richiesto di prevedere, in conformità alla nuova direttiva, i casi in cui un disegno o modello non possa essere registrato o debba essere dichiarato nullo. A tale proposito, è introdotta la previsione di una procedura amministrativa rapida ed efficiente per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello registrato, da svolgersi dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e modalità stabiliti dal decreto previsto all'articolo 226 del codice della proprietà industriale, la cui omissione comporta l'irricevibilità delle istanze.
  Si richiede inoltre di modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in modo da garantire un sistema più celere e funzionale, anche in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia di nullità. In coerenza con gli interventi normativi previsti, si dispone infine il rafforzamento del personale del Ministero delle imprese e del made in Italy, mediante l'assunzione, a decorrere dal 2027, di cinque unità di personale non dirigenziale,Pag. 124 da inquadrare nell'area dei funzionari.
  Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare anche provvedimenti di natura regolamentare per l'attuazione della direttiva, inclusi eventuali aggiornamenti del regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
  Il comma 4 introduce la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione, da parte del Governo, della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.
  Come precisato nella relazione illustrativa, le modifiche normative si rendono necessarie per incentivare, nel contesto della transizione verso un'economia circolare, la riparazione dei beni di consumo difettosi, favorendo una maggiore sostenibilità ambientale e riducendo lo smaltimento prematuro di prodotti ancora riparabili. Sottolinea che l'intervento mira, in particolare, a rendere più accessibile la riparazione anche al di fuori della garanzia legale, rafforzando la posizione dei consumatori, stimolando la concorrenza tra i riparatori e promuovendo l'utilizzo prolungato dei beni. La direttiva in parola, qualificabile come strumento di armonizzazione massima, impone agli Stati membri di non introdurre o mantenere disposizioni divergenti, richiedendo quindi un adeguamento puntuale dell'ordinamento nazionale.
  Venendo al contenuto dell'articolo in esame, rileva che il comma 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In tale contesto, vengono elencati una serie di principi e criteri direttivi specifici cui attenersi nell'esercizio della delega.
  In primo luogo, la lettera a) prevede la definizione delle modalità di adesione alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, istituita dalla direttiva, esercitando ove opportuno le opzioni previste agli articoli 7, paragrafo 4, e 9, paragrafo 2. L'obiettivo è quello di garantire la piena funzionalità della sezione nazionale, assicurando una partecipazione adeguata da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché il massimo beneficio per i consumatori. La piattaforma potrà comprendere, oltre ai riparatori, anche venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi e iniziative di riparazione collaborativa.
  La lettera b) affida al Governo il compito di individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, incaricato di esercitare le funzioni previste dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, inclusa l'attività di monitoraggio e di rimozione delle informazioni non valide dalla sezione nazionale, nel rispetto della normativa unionale e nazionale.
  La lettera c) demanda l'individuazione del quadro dei rimedi a favore dei consumatori qualora il riparatore non dia seguito all'erogazione del servizio dopo l'accettazione del modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva, garantendo una tutela effettiva degli utenti.
  Con la lettera d), si prevede la designazione dell'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni, le quali dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. È inoltre stabilito che gli introiti derivanti dalle sanzioni siano destinati, con la previsione di destinare parte dei proventi in parte all'autorità di controllo e in parte al bilancio dello Stato.
  La lettera e) consente di apportare alla normativa vigente – con particolare riferimento al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – tutte le modifiche, integrazioni e abrogazioni necessarie al fine di garantire il corretto e completo recepimento della direttiva.
  La lettera f) mira ad armonizzare la disciplina nazionale in materia di garanzie Pag. 125post-vendita con le nuove disposizioni europee, introducendo eventuali adattamenti del codice del consumo per assicurare la coerenza sistematica dell'ordinamento.
  Infine, la lettera g) consente l'adozione di tutte le ulteriori modifiche e integrazioni alla normativa vigente che si rendano necessarie per garantire il coordinamento con la disciplina introdotta in attuazione della direttiva.
  Il comma 2 introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria.
  Venendo alle disposizioni del Capo III, recante deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei, segnala che l'articolo 5 conferisce al Governo una specifica delega finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, volto ad abrogare la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE e a stabilire le norme per la progettazione, costruzione ed immissione sul mercato delle macchine, quasi-macchine e prodotti correlati, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell'Unione, nonché la libera circolazione di prodotti conformi all'interno del mercato unico.
  Come specificato nei commi 1 e 2, la delega – da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – è volta, in via generale, all'adeguamento dell'attuale quadro legislativo previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di recepimento della direttiva 2006/42/CE, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni introdotte, modificate, abrogate e integrate dal regolamento (UE) 2023/1230, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748.
  Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche alcuni criteri specifici. Tra questi, figura in primo luogo la necessità di apportare le modifiche, integrazioni o abrogazioni al citato decreto legislativo n. 17 del 2010, al fine di assicurare una piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1230. È inoltre richiesto di garantire la coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale in materia di sicurezza generale dei prodotti e vigilanza del mercato, nonché con il regolamento (UE) 2023/988 e il già citato decreto legislativo n. 157/2022. Al fine di assicurare la continuità operativa e commerciale, dovrà inoltre essere prevista una disciplina transitoria che consenta la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, nel rispetto delle previsioni della direttiva 2006/42/CE.
  Osserva che un aspetto centrale della delega riguarda l'aggiornamento del sistema sanzionatorio in materia di sicurezza e conformità delle macchine. A tal fine, come ulteriore criterio direttivo, il legislatore richiede che le nuove sanzioni siano efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle violazioni, e che l'azione amministrativa nei procedimenti sanzionatori sia improntata a criteri di economicità, celerità ed efficacia.
  È inoltre prevista la possibilità di riassegnare le somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, mediante versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e successiva destinazione agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato, per il potenziamento delle relative attività.
  Infine, il comma 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 6 conferisce al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica i regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e applicabile a decorrere dal 2 luglio 2026, introduce un quadro normativo armonizzato volto ad assicurare maggiore trasparenza e affidabilità nelle attività di rating ESG, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari sostenibili.Pag. 126
  La delega, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è volta a garantire l'attuazione, il coordinamento e l'adeguamento della normativa nazionale al contenuto del citato regolamento europeo, anche mediante l'introduzione delle modifiche necessarie al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Come previsto dal comma 2, il Governo dovrà assicurare il coordinamento con le normative settoriali vigenti, nonché l'integrale applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione previste dal regolamento stesso.
  È altresì previsto che venga designata la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005. Alla CONSOB saranno attribuite le funzioni e i poteri disciplinati dal regolamento, da esercitarsi nei limiti e con le modalità ivi stabiliti. Fa presente che l'adempimento di tali compiti da parte dell'Autorità di vigilanza dovrà avvenire nell'ambito del proprio bilancio autonomo, utilizzando le risorse già disponibili per l'assolvimento delle funzioni istituzionali.
  Il comma 3 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 7 affida al Governo il compito di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1005/2009. Evidenzia che tale regolamento si inserisce nel quadro della normativa europea per la protezione dell'ambiente e mira a garantire una più efficace tutela dell'ozono stratosferico, aggiornando gli obblighi per operatori economici e autorità pubbliche alla luce degli sviluppi scientifici e normativi più recenti.
  Come specificato al comma 2, la delega è esercitata secondo le modalità previste dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, tale comma stabilisce una serie di principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà rispettare nell'attuazione della delega. Tra questi, la lettera a) prevede la necessità di ridefinire l'intera disciplina nazionale in materia, anche mediante l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo europeo, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riguardo agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione.
  La lettera b) prevede di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, già previste dall'articolo 13 della legge n. 549/1993, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie attualmente stanziate a tale scopo nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, garantendo così la continuità delle attività di osservazione ambientale senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  In attuazione della lettera c), il Governo è chiamato a ridefinire il sistema nazionale relativo al rilascio delle licenze, ai controlli sul commercio delle sostanze, alla promozione delle attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché alle attività di comunicazione e verifica. Ricorda che le competenze saranno attribuite alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, a quelle regionali o ad altri soggetti autorizzati, nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2024/590.
  Infine, la lettera d) stabilisce l'esigenza di coordinare il sistema sanzionatorio con la disciplina degli adempimenti e delle competenze definita a livello europeo.
  Il comma 3 dispone che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 2, Pag. 127comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  Il comma 4 introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 8 conferisce al Governo una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244, adottato il 24 aprile 2024, che istituisce un quadro normativo uniforme per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali, prevedendo altresì la creazione di un portale europeo accessibile al pubblico per la consultazione di tali dati. Osserva che il regolamento, che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006, rappresenta un'evoluzione significativa del sistema di comunicazione ambientale dell'Unione, in coerenza con gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kiev in materia di inventario delle principali fonti inquinanti e con le recenti modifiche introdotte alla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
  La delega, come disposto dal comma 1, deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in coerenza con la tempistica europea che prevede, a partire dal 1° gennaio 2028, l'obbligo di trasmettere i dati ambientali annuali secondo le nuove regole. In tale prospettiva, la normativa nazionale dovrà essere adeguata entro l'anno 2026, così da garantire, a partire dal 2027, la piena operatività del sistema di raccolta e gestione delle informazioni.
  Il comma 2 delinea i principi e criteri direttivi specifici cui dovranno attenersi i decreti legislativi di attuazione della delega. In primo luogo, si prevede l'istituzione di strumenti telematici nazionali idonei a garantire la disponibilità pubblica dei dati nazionali raccolti in attuazione del predetto regolamento europeo, in modo continuativo, gratuito e senza necessità di registrazione. Si prevede inoltre il riordino dei rapporti tra le diverse comunicazioni ambientali relative agli impianti industriali, previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali di cui alla direttiva 2010/75/UE, del portale delle emissioni istituito dal regolamento (UE) 2024/1244, nonché di ulteriori normative settoriali, quali ad esempio quella in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali obblighi informativi, anche mediante l'eliminazione di oneri non necessari, valorizzando le informazioni già disponibili nel fascicolo d'impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi pubblici coinvolti.
  Nel rispetto della facoltà prevista dall'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, si attribuisce alle autorità regionali competenti la possibilità di effettuare, per conto dei gestori, le dichiarazioni annuali relative alle emissioni prodotte dagli impianti di allevamento e di acquacoltura, valorizzando l'organizzazione amministrativa decentrata e le competenze già in essere a livello territoriale. È altresì prevista la possibilità di adottare, con successivi decreti attuativi, specifici criteri e formati per la valutazione della qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali.
  In via transitoria, nelle more della piena interoperabilità tra i sistemi informativi pubblici coinvolti, si consente che i dati necessari alla predisposizione dei rapporti ambientali possano essere raccolti direttamente presso i gestori degli impianti, i quali restano comunque responsabili della veridicità e accuratezza dei dati trasmessi. Ai fini del pieno recepimento del regolamento europeo 2024/1244, si prevede l'introduzione di un quadro sanzionatorio autonomo, con sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, anche in deroga alla disciplina generale recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e ai criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012. A tali sanzioni potranno inoltre essere affiancati strumenti deflattivi del contenzioso, come la diffida ad adempiere.
  Ulteriori criteri direttivi prevedono: la possibilità che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie siano destinati alle autorità competenti e al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento; la possibilità di apportare modifiche e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurarne il coordinamento con le nuove disposizioniPag. 128 attuative del regolamento europeo, anche mediante l'abrogazione espressa delle norme divenute incompatibili.
  Il comma 3 subordina l'adozione dei decreti legislativi all'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in considerazione delle competenze regionali coinvolte.
  Il comma 4 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a). Il comma 5 stabilisce infine che, ad eccezione della copertura prevista al comma 4, l'attuazione dei restanti criteri direttivi della delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata al riordino e alla razionalizzazione dell'apparato normativo vigente.
  L'articolo 9 conferisce al Governo una delega legislativa, da esercitarsi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per procedere all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 e modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056. Ricorda che il nuovo regolamento introduce una disciplina volta a garantire un più efficace controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, rafforzando la tutela dell'ambiente e della salute umana rispetto ai potenziali impatti negativi derivanti da tali attività, e promuovendo, nel contempo, una gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, in linea con i principi dell'economia circolare e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
  Nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato ad attenersi, oltre ai princìpi generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche a specifici criteri direttivi. In primo luogo, dovranno essere previste sanzioni amministrative che risultino effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 63 del medesimo regolamento. A tal fine, potranno essere introdotte, ove necessario, disposizioni in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale di riferimento in materia sanzionatoria, inclusa la possibilità di prevedere, in coerenza con la direttiva 2008/99/CE, la rilevanza penale delle spedizioni illecite di rifiuti. Le sanzioni dovranno tener conto, tra gli altri elementi, della natura e della gravità della violazione, dei benefici economici eventualmente conseguiti e dei danni ambientali arrecati.
  Si prevede, altresì che, nell'esercizio della delega, si provveda all'individuazione e alla designazione delle autorità competenti coinvolte nei diversi profili attuativi del regolamento. In particolare, dovranno essere definite le autorità responsabili per l'attuazione del regolamento, quelle responsabili della cooperazione, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del regolamento di cui trattasi.
  Inoltre, si prevede di apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento europeo 2024/1157.
  È inoltre prevista, in fase di adozione dei decreti legislativi, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nei profili attuativi della normativa in parola.
  L'articolo 10 conferisce al Governo una delega legislativa da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzata al completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847, pubblicato il 20 novembre 2024, che disciplina i requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.
  Il regolamento (UE) 2024/2847, noto come Cyber Resilience Act (CRA), già in Pag. 129vigore, si applicherà a partire dall'11 dicembre 2027, con disposizioni anticipate relative alla gestione delle vulnerabilità applicabili da giugno e settembre 2026. Tale regolamento introduce un quadro armonizzato di norme per garantire un elevato livello comune di sicurezza cibernetica dei prodotti digitali, al fine di tutelare il mercato unico europeo dalle minacce legate alla cybersicurezza, considerando la natura transfrontaliera del fenomeno.
  Il testo del regolamento esclude dall'ambito di applicazione i prodotti digitali sviluppati esclusivamente per scopi di sicurezza o difesa nazionale, nonché quelli destinati al trattamento di informazioni classificate.
  Il comma 1 dell'articolo in esame assegna al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa italiana alle disposizioni del regolamento CRA.
  Il comma 2 indica i principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, oltre ai criteri generali stabiliti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e prevede in particolare:

   la necessità di apportare le modifiche e integrazioni necessarie per assicurare l'applicazione integrale del regolamento (UE) 2024/2847 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, garantendo altresì il coordinamento con la normativa nazionale vigente in materia di cybersicurezza, tra cui il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;

   l'individuazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento;

   l'individuazione della medesima Agenzia quale autorità di vigilanza del mercato in relazione ai requisiti di cybersicurezza stabiliti dal regolamento;

   la previsione di forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di autorità di notifica e di autorità di vigilanza del mercato, le altre autorità nazionali competenti (ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157), le pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, per l'efficace espletamento dei compiti previsti dal regolamento;

   l'adeguamento e il raccordo della normativa nazionale vigente alle disposizioni del regolamento, in particolare per quanto riguarda le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti digitali, con abrogazione espressa delle norme incompatibili;

   la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda misure efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità, durata e eventuale reiterazione delle violazioni, anche derogando ai limiti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordinando tale sistema con quello già vigente (decreto-legge n. 105/2019 e decreto legislativo n. 138/2024) e introducendo misure deflattive del contenzioso; gli introiti derivanti dalle sanzioni saranno destinati al bilancio dello Stato e riassegnati all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   la garanzia che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento.

  Il comma 3 reca disposizioni in materia di oneri finanziari.
  L'articolo 11 conferisce al Governo una delega, da esercitarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2025/37, che modifica il regolamento (UE) 2019/881, noto come Cybersecurity Act (CSA), relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di stabilire requisiti generali di qualità e tecnico-organizzativiPag. 130 certificabili per i «servizi di sicurezza gestiti».
  Rileva che il regolamento (UE) 2025/37 è entrato in vigore il 4 febbraio 2025. Esso mira a rafforzare il quadro di cybersicurezza europeo attraverso la definizione di requisiti tecnici e organizzativi per i servizi di sicurezza gestiti, intesi come servizi professionali prestati a terzi per la gestione dei rischi di cybersicurezza, quali la gestione degli incidenti, i test di penetrazione, gli audit di sicurezza e la consulenza tecnica. Evidenzia che l'introduzione di un regime di certificazione specifico per tali servizi è volta a creare un sistema armonizzato a livello europeo, aumentando il livello generale di protezione contro le minacce informatiche.
  Come chiarisce la relazione illustrativa, il citato regolamento (UE) 2025/37 è complementare al regolamento sulla cybersolidarietà (regolamento (UE) 2025/38, c.d. CSoA, per l'adeguamento al quale è prevista una delega contenuta nell'articolo 12 del presente disegno di legge di delegazione) che, nel suo articolo 14, istituisce la «riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza». Il regolamento CSoA, infatti, nello stabilire un processo di selezione dei fornitori per la costituzione di tale riserva considera, tra l'altro, se gli stessi abbiano ottenuto una certificazione della cybersicurezza europea o nazionale.
  Per adeguare la normativa nazionale a tale evoluzione normativa, il comma 2 dell'articolo in esame individua i principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  In particolare, si prevede di apportare alla normativa vigente – e segnatamente al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 – tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per garantire la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881, come modificato dal regolamento (UE) 2025/37, comprese le pertinenti norme tecniche di regolamentazione e attuazione, assicurando nel contempo il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.
  Si prevede inoltre di intervenire sul decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nonché sul medesimo decreto legislativo n. 123 del 2022 e su ogni altra disposizione rilevante, per specificare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione delle strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza.
  Il comma 3 reca infine una clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 12 conferisce al Governo una delega, da esercitarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, entrato in vigore il 4 febbraio 2025. Fa presente che tale regolamento introduce misure finalizzate a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione in materia di rilevamento, preparazione e risposta alle minacce e agli incidenti informatici, modificando il regolamento (UE) 2021/694.
  Il regolamento (UE) 2025/38, noto anche come Cyber Solidarity Act (CSoA), si colloca in un contesto in cui l'evoluzione digitale dell'economia ha comportato una crescente dipendenza dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, parallelamente, un aumento significativo dell'esposizione a minacce informatiche sempre più complesse, che spesso si inseriscono in strategie ibride o in scenari di conflitto. Il rischio crescente di propagazione transfrontaliera di incidenti informatici in grado di compromettere infrastrutture critiche ha reso necessario un rafforzamento della cooperazione e della capacità collettiva dell'Unione di fronteggiare tali eventi.
  Sottolinea che il regolamento si inserisce nel quadro della strategia dell'Unione europea in materia di cybersicurezza per il decennio digitale, adottata nel dicembre 2020, e prevede l'istituzione di una serie di Pag. 131strumenti volti a rafforzare la resilienza dell'ecosistema europeo. Tra questi, un sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, finalizzato a migliorare il rilevamento e la condivisione delle informazioni; un meccanismo per le emergenze di cybersicurezza, destinato a sostenere gli Stati membri nella risposta e nel recupero in caso di incidenti significativi o su vasta scala; una riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza, composta da fornitori fidati di servizi di sicurezza che possano intervenire rapidamente in contesti di crisi; e un meccanismo europeo di riesame degli incidenti informatici, volto alla valutazione post-evento e alla condivisione delle buone pratiche.
  Come già evidenziato, il regolamento CSoA risulta complementare al regolamento (UE) 2025/37, oggetto della delega contenuta nell'articolo 11 del presente disegno di legge di delegazione, in quanto, come si è visto, quest'ultimo introduce un sistema di certificazione per i servizi di sicurezza gestiti, rilevante ai fini della selezione dei fornitori chiamati a far parte della riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza.
  Per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento CSoA, il comma 2 dell'articolo in esame individua alcuni principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare, si prevede: di apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per garantire la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, assicurando al contempo il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti; di prevedere le disposizioni necessarie a consentire la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento; di designare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale, ai sensi dell'articolo 4; di definire le modalità di partecipazione al meccanismo per le emergenze di cybersicurezza previsto dall'articolo 10; nonché di disciplinare la partecipazione nazionale alla riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza, istituita dall'articolo 14.
  Il comma 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria.
  Infine, l'articolo 13 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che ha istituito un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che ha modificato il regolamento (UE) 2018/1724. Ricorda che il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2024 e rappresenta uno dei principali strumenti attuativi del piano industriale del Green Deal europeo, volto ad accrescere la capacità produttiva interna dell'Unione in tecnologie pulite, indispensabili per una transizione energetica sostenibile e resiliente, e a sostenere la competitività del settore manifatturiero europeo nella corsa globale alla decarbonizzazione.
  Il regolamento riconosce l'esigenza di favorire investimenti rapidi e mirati, attraverso misure volte a semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative e a garantire tempi certi, in particolare per quei progetti ritenuti strategici per il raggiungimento degli obiettivi climatici e industriali dell'Unione. In tale prospettiva, agli Stati membri è richiesto di istituire o designare un punto di contatto unico per il coordinamento del rilascio delle autorizzazioni, nonché di individuare un'autorità competente per la valutazione e la qualificazione dei progetti che aspirano allo status di progetto strategico.
  In coerenza con quanto previsto dal regolamento, il comma 2 dell'articolo in esame individua una serie di principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Tra questi, la designazione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmentePag. 132 competente quale punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735, incaricato di facilitare e coordinare le procedure autorizzative relative ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, con particolare attenzione al rispetto delle tempistiche e delle semplificazioni previste dall'articolo 9 del medesimo regolamento, riservando alle amministrazioni centrali le competenze in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico. È altresì prevista la collaborazione e il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nella qualificazione dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nonché il coordinamento tra Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per attribuire a tali progetti la qualifica di progetti strategici. Il riconoscimento dello status di progetto strategico è demandato al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa attività istruttoria e coordinamento tra i due Ministeri competenti. Ai progetti strategici viene attribuita la qualità di opere di pubblico interesse nazionale, con interventi considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735, che rileva in materia di obblighi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale. Per assicurare lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del regolamento, il medesimo comma prevede infine l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, mediante l'assunzione, a decorrere dal 2027, di otto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari.
  Il comma 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 4 contiene disposizioni in materia di spese relative al reclutamento del personale.
  In conclusione, nel rinviare agli approfondimenti contenuti nella documentazione predisposta dagli Uffici, esprime, anche a nome del collega Candiani, l'auspicio che si possa pervenire in tempi brevi all'approvazione del provvedimento. Evidenzia che ciò consentirebbe di assicurare un tempestivo adeguamento dell'ordinamento nazionale al quadro normativo dell'Unione europea, contribuendo in particolare a prevenire situazioni di contenzioso derivanti da eventuali ritardi nel recepimento delle direttive.

  Il Ministro Tommaso FOTI fa presente di aver ritenuto importante partecipare alla seduta odierna della Commissione, trattandosi di un provvedimento di particolare rilievo sotto il profilo legislativo, che rappresenta uno degli strumenti fondamentali per il recepimento nell'ordinamento nazionale degli atti dell'Unione europea.
  Osserva che la presentazione del disegno di legge di delegazione europea relativa al 2025 al Consiglio dei ministri è avvenuta nel mese di luglio scorso, poiché era necessario attendere l'approvazione parlamentare, avvenuta nel mese precedente, del disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024, cui era opportuno dare priorità al fine di assicurare la coerenza dell'impianto normativo complessivo.
  Auspica che l'iter parlamentare per l'esame del presente provvedimento possa proseguire in maniera spedita, con l'obiettivo di giungere all'approvazione dello stesso entro la scadenza, seppur non perentoria, del 28 febbraio, in vista della presentazione della prossima legge di delegazione riferita all'anno 2026.
  Rende noto che nel provvedimento in esame sono ricompresi gli atti dell'Unione adottati tra aprile 2024 e giugno 2025, selezionati secondo criteri di priorità e rilevanza per il sistema normativo nazionale.
  Precisa che, per quanto riguarda le direttive, due di esse richiedono l'indicazione di principi e criteri direttivi specifici nella delega al Governo, mentre per le altre, riportate nell'Allegato A, è sufficiente il rinvio a principi e criteri direttivi generici di cui alla legge n. 234 del 2012.
  Fa presente che il testo del provvedimento in esame è stato sottoposto alla Conferenza Stato-regioni, che ha espresso due osservazioni di natura non vincolante, Pag. 133formulate come raccomandazioni. Su una di queste raccomandazioni il Governo ha espresso una riserva, impegnandosi a svolgere una verifica in ordine all'eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica e alla conseguente necessità di copertura.
  Evidenzia che la fase emendativa del provvedimento in esame rappresenterà un momento di confronto significativo con il Parlamento, al quale il Governo guarda con spirito di collaborazione e apertura, nella consapevolezza del ruolo centrale che il legislatore riveste nel processo di recepimento della normativa europea.
  Assicura che il proprio Dicastero è pronto a esaminare con la massima tempestività le proposte emendative di competenza, verificandone con attenzione gli aspetti di merito e, in particolare, il profilo delle coperture finanziarie eventualmente necessarie. Fa presente che verrà richiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di fornire in tempi rapidi i riscontri di competenza, così da agevolare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione e garantire l'efficienza del processo legislativo. Ribadisce l'assenza di pregiudiziali, sia di natura tecnica che politica, rispetto all'accoglimento di proposte emendative anche delle opposizioni, purché le stesse risultino compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea e coerenti con gli obiettivi generali del provvedimento.
  Sottolinea l'impegno prioritario del Governo nella riduzione del contenzioso europeo e nella risoluzione delle procedure di infrazione ancora aperte.
  Rende noto che da parte della Commissione è stato chiesto ai competenti uffici governativi di predisporre un quadro aggiornato e dettagliato delle procedure di infrazione in essere, che verrà trasmesso non appena disponibile, al fine di fornire alla Commissione un'analisi puntuale dello stato dei procedimenti e degli adempimenti ancora da completare.
  Osserva che il dialogo con la Commissione europea è costante e strutturato, e che si è progressivamente affermato un metodo di lavoro orientato per materia piuttosto che per singoli atti, così da affrontare in maniera organica situazioni simili che, in parte, risultavano già superate.
  Ribadisce che l'obiettivo prioritario è quello di ridurre il numero delle procedure di infrazione, migliorando al contempo la tempestività e l'efficacia nel recepimento delle direttive europee, in un'ottica di piena collaborazione istituzionale. Richiama, a titolo esemplificativo, il caso delle discariche abusive, per il quale si è passati da una situazione inizialmente molto critica alla presenza di sole quattro procedure ancora pendenti, risultato che testimonia un progresso significativo, seppur ancora parziale. Sottolinea che anche il tema delle acque reflue rappresenta un ambito particolarmente complesso e articolato, che richiede interventi tecnici di lunga durata e ingenti risorse finanziarie. Fa presente che, in numerosi casi, le procedure sono rimaste aperte non per inerzia da parte del Dipartimento per gli affari europei, bensì per la mancata tempestività nella trasmissione delle informazioni da parte degli enti territoriali coinvolti.
  Evidenzia di aver più volte sollecitato regioni e comuni a una più attiva collaborazione, sottolineando come risposte tempestive possano contribuire a una più rapida chiusura delle procedure, evitando ritardi che rischiano di compromettere il buon esito dei procedimenti. Aggiunge che talune procedure richiedono comunque tempi fisiologicamente lunghi e risorse non sempre programmabili, fattori che incidono sulla complessità del percorso di adeguamento.
  Sottolinea inoltre che la legge di delegazione europea costituisce un'occasione importante di confronto tra Governo e Parlamento e che l'interlocuzione dovrà essere continua, trasparente e orientata a una condivisione piena delle scelte strategiche.
  Ribadisce la disponibilità a partecipare attivamente all'esame degli emendamenti, soprattutto per quelli che verranno accantonati, ritenendo che il confronto diretto con il Ministro competente possa risultare più efficace rispetto a una mediazione affidata esclusivamente ai Sottosegretari, per quanto preziosa.Pag. 134
  Sottolinea infine che, sebbene il provvedimento riguardi principalmente il recepimento di atti dell'Unione europea, non deve escludersi la possibilità di introdurre, nel rispetto dei vincoli unionali, eventuali modifiche volte a risolvere procedure rimaste in sospeso.
  Assicura, da parte propria e degli uffici del Dipartimento per gli affari europei, la massima attenzione nel valutare eventuali profili di incompatibilità con la normativa europea, confermando l'impegno a mantenere un confronto costante e costruttivo con il Parlamento nell'interesse generale del Paese.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ringrazia il Ministro per la disponibilità dimostrata, sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo personale.

  Filippo SCERRA (M5S), nel ringraziare il Ministro per la sua presenza in Commissione, che giudica un segnale significativo di rispetto nei confronti del Parlamento, evidenzia tuttavia i rilevanti ritardi accumulati nella presentazione della legge di delegazione europea, sottolineando altresì come la legge europea non sia finora stata formalmente trasmessa, fatto che – a suo avviso – contribuisce a sminuire, se non eliminare, il ruolo della XIV Commissione, riducendone il contributo nella fase discendente del processo legislativo europeo.
  Rileva inoltre che non è stata ancora presentata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la quale dovrebbe essere trasmessa contestualmente alla legge di delegazione.
  Osserva che anche la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, benché riferita all'anno corrente è stata presentata nel mese di luglio.
  Evidenzia pertanto che, mentre l'Unione europea richiede agli Stati membri il rispetto di termini precisi e scadenze puntuali, l'Italia continua a registrare significativi ritardi nell'adempimento di tali obblighi, con evidenti ricadute sul piano della credibilità istituzionale e della piena partecipazione al processo decisionale europeo.

  Stefano CANDIANI (LEGA) si associa ai ringraziamenti rivolti al Ministro, sottolineando la disponibilità dimostrata nel partecipare ai lavori della Commissione.
  Rileva che, trattandosi del primo confronto parlamentare per il Ministro Foti in questo ambito, non sarebbe corretto attribuirgli in via esclusiva la responsabilità per i ritardi segnalati, che sono da ricondurre a una molteplicità di fattori e soggetti istituzionali.
  Sottolinea, inoltre, che il valore e il ruolo della Commissione non si esauriscono nelle sedute riferite all'esame di disegni di legge o di relazioni, ma emergono con evidenza anche nell'attività ordinaria, in particolare durante lo svolgimento delle audizioni informali, talvolta caratterizzate da una partecipazione incompleta.

  Il Ministro Tommaso FOTI, replicando alle osservazioni formulate dall'onorevole Scerra, fa presente che il ritardo nella trasmissione della relazione programmatica è in larga parte da imputare allo slittamento dei tempi da parte della Commissione europea nell'approvazione degli atti di indirizzo, circostanza determinata anche dall'avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo avvenuto lo scorso anno, che ha inciso sull'intera programmazione.
  Aggiunge che, in parte, il ritardo è altresì riconducibile a un errore tecnico di trasmissione della relazione al Parlamento, errore che è attualmente in corso di approfondimento, non si ripeterà ed è del tutto privo di ogni intenzionalità.
  In merito alla relazione consuntiva, prende buona nota della segnalazione emersa nel dibattito e si impegna a svolgere le opportune verifiche, ipotizzando che possano esservi elementi di criticità nella procedura di trasmissione dei documenti dal Dipartimento per gli affari europei alle Camere.
  Ribadisce l'importanza di assicurare la massima tempestività nell'invio delle relazioni, ricordando che tali strumenti sono predisposti proprio per consentire al Parlamento di disporre di dati e analisi aggiornate e utilizzabili nel merito del confronto politico e istituzionale.

Pag. 135

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ringrazia il Ministro e, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 18 settembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'esame congiunto degli atti COM(2025) 503 final e COM(2025) 504 final, quindi all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni.
COM(2025) 503 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1781 per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni.
COM(2025) 504 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 luglio 2025.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, formula una proposta di documento (vedi allegato 1), di cui illustra i contenuti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 settembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 11.40.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473 cost. Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge costituzionale C. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Evidenzia che il provvedimento si compone di un solo articolo e apporta modifiche sostanziali allo Statuto speciale, con l'obiettivo di ripristinare e rafforzare gli standard di autonomia della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sottolinea che tali modifiche sono in correlazione con l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e con le successive interpretazioni.
  Ricorda che il disegno di legge costituzionale modifica, in primo luogo, l'elenco e la qualificazione delle materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente della regione e delle province autonome, adeguando il testo statutario alla realtà istituzionale attuale. Inoltre, vengono aggiornati i limiti posti a tali ambiti di competenza, riformulando le procedure di promulgazionePag. 136 e di impugnativa delle leggi regionali e provinciali. Osserva che una modifica significativa riguarda il procedimento di revisione statutaria, con l'introduzione del principio dell'intesa, che coinvolge il Consiglio regionale e i Consigli provinciali, assicurando una maggiore cooperazione tra i vari livelli istituzionali. Infine, si prevede che le norme di attuazione possano contenere disposizioni finalizzate ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quello statale.
  Nel dettaglio, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, alla lettera c), apporta modifiche all'articolo 4 dello Statuto, che stabilisce i limiti delle competenze legislative delle province e della regione. In particolare, viene eliminato il limite rappresentato dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e viene modificato il limite costituito dai principi dell'ordinamento giuridico ora qualificati come «generali». Viene invece esplicitato il limite dato dal rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, prima desumibile in via interpretativa. Tale modifica consolida pertanto l'ancoraggio all'ordinamento dell'Unione per l'esercizio della potestà legislativa primaria regionale e provinciale.
  Rileva altresì che alla lettera e), che apporta modifiche all'articolo 8, primo comma, dello Statuto, in ordine alla competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e Bolzano, al numero 19), con riferimento ai servizi pubblici di interesse provinciale e locale, si conferma la competenza sulla loro assunzione diretta e si introduce la competenza relativa all'istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina dei servizi medesimi, specificando che ivi è compresa la gestione del ciclo dei rifiuti. Al numero 24) è invece aggiunta la competenza provinciale in materia di «piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico».
  Ritiene che l'attribuzione alla competenza provinciale delle materie relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale e alla disciplina dei servizi pubblici provinciali e locali relativi, tra l'altro, anche alla gestione del ciclo dei rifiuti, rinforza il profilo ambientale delle competenze provinciali, in sintonia con le normative europee in materia di tutela dell'ambiente e biodiversità. Ritiene altresì che tali modifiche contribuiscano non solo ad assicurare il rispetto dei vincoli ambientali imposti dall'Unione europea, ma anche alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile a livello locale.
  Alla luce delle considerazioni svolte, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 117/2025: Misure urgenti in materia di giustizia.
C. 2570 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2570, di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.
  Evidenzia che il decreto-legge introduce disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il termine del 30 giugno 2026. Viene inoltre adeguato l'organico della magistratura ordinaria alle crescenti esigenze derivanti dal controllo sull'esecuzione delle pene e dalla tutela dei diritti delle persone detenute o sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche alla luce della persistente emergenza carceraria, con l'obiettivo di rendere effettivo tale incremento di organico Pag. 137non appena terminata la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Vengono infine introdotte modifiche alla disciplina in materia di indennizzi per violazione del termine ragionevole per la conclusione del processo, al fine di predisporre un sistema che consenta, a regime, di garantire il rispetto degli standard imposti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
  Venendo al contenuto dell'articolato, segnala che l'articolo 1, recante disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, prevede una serie di interventi di semplificazione, al fine di perseguire la riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR. A tal fine, si consente al Primo presidente della Corte di cassazione di applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile anche oltre il limite della metà dell'organico. Si prevede inoltre che ai fini della possibilità di effettuare applicazioni da un ufficio ad un altro, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del PNRR. Si dispone infine che il giudice onorario di pace possa essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.
  L'articolo 2 rimette al Consiglio superiore della magistratura il compito di individuare le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi del PNRR, presso le quali possono essere destinati non più di venti magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, che siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nel medesimo provvedimento, nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto del trasferimento straordinario. Sempre allo scopo di assicurare massima celerità e semplificazione, si prevede che nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio superiore della magistratura debba definire le procedure di trasferimento, con effettiva delibera di trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta. Inoltre, entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione, il capo dell'ufficio giudiziario adotta un piano per la definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR, da concludere entro il 30 giugno 2026.
  Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR, segnala che l'articolo 3 disciplina l'applicazione a distanza di magistrati ordinari e, in particolare, prevede un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria e disposta dal Consiglio superiore della magistratura, fino a un numero massimo di 500 magistrati, anche fuori ruolo, presso gli uffici giudiziari di primo grado. Vengono disciplinate inoltre le modalità di selezione e applicazione a distanza dei magistrati, indicando procedure specifiche per la domanda di partecipazione, l'assegnazione dei procedimenti civili e i controlli sulla produttività, oltre a prevedere un'indennità di disponibilità per i magistrati coinvolti.
  L'articolo 4 disciplina i poteri straordinari per i capi degli uffici individuati dal Consiglio superiore della magistratura, conferendo loro la facoltà di predisporre un piano straordinario di riorganizzazione dei carichi di lavoro per ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, derogando alle disposizioni ordinarie riguardanti i carichi di lavoro e le procedure di assegnazione degli affari. L'efficacia di tali interventi straordinari cesserà il 30 giugno 2026.
  L'articolo 5 intende disciplinare il tirocinio dei magistrati ordinari, prevedendo, tra le altre misure, lo svolgimento del tirocinio presso le corti d'appello in materia civile. Come emerge dalla relazione illustrativa, si tratta di un intervento volto non solo a soddisfare le esigenze formative dei magistrati in tirocinio, ma anche di supportare gli uffici giudiziari nei settori maggiormente in sofferenza nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
  L'articolo 6 prevede una serie di differimenti di termini in materia di giustizia, sempre nell'ottica di garantire il raggiungimentoPag. 138 degli obiettivi del PNRR. Tra le misure principali, viene prorogata al 31 ottobre 2026 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. È rinviato anche l'ampliamento delle competenze del giudice di pace, a causa dell'insufficiente numero di magistrati disponibili per gestire il carico aggiuntivo. Viene estesa la durata dell'incarico dei magistrati ausiliari in corte d'appello, allineandola al termine previsto per l'attuazione completa della riforma sulla magistratura onoraria.
  L'articolo 7 apporta modifiche al codice di procedura civile, finalizzate a snellire il procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445-bis del codice di procedura civile. Come chiarito dalla relazione illustrativa, si tratta di un intervento urgente in quanto tali procedimenti incidono in misura rilevante rispetto alla verifica del disposition time. L'intervento prevede, tra le altre misure, l'introduzione di termini perentori più chiari per la contestazione delle consulenze tecniche, facilitando il completamento dei procedimenti in tempi più rapidi.
  L'articolo 8 prevede un aumento dell'organico della magistratura ordinaria al fine di adeguarlo alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in modo tale da consentire l'operatività dell'ampliamento in un momento immediatamente successivo alla scadenza del termine previsto dal PNRR.
  L'articolo 9 interviene sulla legge 24 marzo 2001, n. 89, introducendo disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi per violazione del termine ragionevole del processo. Tra le modifiche principali, la domanda di riparazione potrà essere presentata non solo al termine del processo, ma anche durante il suo svolgimento, in caso di superamento del termine ragionevole. Inoltre, vengono introdotte novità sui termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte dei creditori, stabilendo una decadenza per il rinnovo della domanda e semplificando la procedura. Sono previsti anche termini di decadenza per chi ha ottenuto la liquidazione dell'indennizzo dopo il 1° gennaio 2022, con specifiche modalità di comunicazione per garantire la corretta informazione dei creditori. Il tutto per consentire il più efficiente e rapido smaltimento dei pagamenti ed evitare così ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
  L'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  In conclusione, poiché non si riscontrano profili di contrasto con l'ordinamento europeo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 18 settembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 11.45.

Sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese – fissato al 30 settembre 2025 – rinviandolo al 31 marzo 2026.
  Essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone Pag. 139pertanto la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva al 31 marzo 2026.
  Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la deliberazione per la proroga del termine di scadenza dell'indagine al 31 marzo 2026.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 11.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 18 settembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 11.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.
COM(2025) 524 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2025.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, formula una proposta di documento (vedi allegato 4), di cui illustra i contenuti.

  Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

  Filippo SCERRA (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di documento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie.
COM(2025) 526 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici.
COM(2025) 531 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, rileva che le proposte di regolamento in esame sono volte a ridefinire il quadro normativo vigente in materia di prodotti chimici, cosmetici e fertilizzanti al fine di semplificare e snellire determinate prescrizioni e procedure ritenute particolarmente onerose dall'industria e dalle autorità, garantendo, nel contempo, lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
  Esse costituiscono il cosiddetto «pacchetto omnibus di semplificazione sulle sostanze chimiche», il VI pacchetto omnibus presentato dalla Commissione europea, e accompagnano il piano d'azione per l'industria chimica europea, il terzo piano settoriale strategico della Commissione europea dopo quelli riguardanti i settori automobilistico e siderurgico.
  Ricorda che il quadro normativo vigente è costituito dal regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cd. «regolamento CLP») – così come recentemente emendato dal regolamento (UE) 2024/2865, dal regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e dal regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell'Unione europea.Pag. 140
  Evidenzia che questa disciplina si è rivelata per alcuni aspetti troppo complessa ed onerosa per l'industria chimica la quale rappresenta, sia per l'Unione europea nel suo complesso che per il nostro Paese, un settore chiave. Prendendo a riferimento i dati della Commissione europea e di Federchimica, essa è a livello dell'Unione europea il quarto settore manifatturiero in ordine di grandezza, con 29 mila imprese che creano 1,2 milioni di posti di lavoro diretti e ne sostengono 19 milioni lungo le catene di approvvigionamento. Nel 2023 ha realizzato un valore della produzione di 655 miliardi di euro, confermandosi quale secondo produttore chimico mondiale con una quota pari al 13 per cento (dopo la Cina, che è notevolmente cresciuta e che ora si colloca addirittura al 43 per cento). Ma, soprattutto, l'industria chimica rappresenta un settore vitale per l'economia europea, in quanto costituisce la base per la fabbricazione di quasi tutti i prodotti (oltre il 96 per cento dei prodotti manifatturieri dipendono dalle sostanze chimiche).
  Rileva come si trovi, tuttavia, ad affrontare sfide significative che ne minacciano la posizione competitiva e la resilienza. Come anticipato, la sua quota di mercato globale è diminuita di oltre il 50 per cento dal 2003, con altre regioni, come la Cina, che stanno emergendo come attori principali. Gli elevati prezzi dell'energia e delle materie prime, le tensioni geopolitiche e la bassa domanda di mercato hanno eroso la competitività dei produttori con sede nell'Unione europea, portando a un calo dei tassi di utilizzo della produzione.
  Evidenzia la necessità di rafforzare il settore, a maggior ragione se l'Europa vuole andare nella direzione della duplice transizione climatica e digitale.
  Fa riferimento anche all'importanza dell'industria chimica italiana. Ricorda, in estrema sintesi, che l'Italia, con 67 miliardi di euro di fatturato, è il terzo produttore europeo, con una quota pari a circa il 10 per cento (dopo Germania e Francia) e il dodicesimo al mondo. La chimica rappresenta la quinta industria del Paese (dopo metalli, alimentare, meccanica, auto e componentistica). Le imprese chimiche attive sul territorio nazionale sono più di 2.800 e – con 3.700 insediamenti – occupano quasi 113 mila addetti altamente qualificati. In Italia l'industria chimica vede la presenza equilibrata di tre tipologie di attori: le PMI (41 per cento del valore della produzione), i medio-grandi gruppi nazionali (21 per cento) e le imprese a capitale estero (38 per cento).
  Tutto ciò premesso, passa agli aspetti più afferenti al contenuto delle iniziative in esame, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Rapporti con l'Unione europea per ulteriori approfondimenti.
  Prima di illustrare i principali contenuti delle proposte, sottolinea che la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, giustificando – ancora una volta – tale scelta con l'esigenza di presentare un'iniziativa urgente per affrontare i problemi individuati. Rileva l'importanza di ribadire che le ragioni di urgenza non possano giustificare la mancata predisposizione della valutazione, in quanto ciò pregiudica fortemente la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti delle proposte e le eventuali opzioni regolative alternative.
  Sottolinea che sarebbe opportuno, nel corso dell'esame delle proposte, valutare ancora più approfonditamente questa scelta della Commissione europea, anche acquisendo il giudizio del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.
  La Commissione europea ha elaborato soltanto un documento di lavoro che comprende un'analisi degli impatti delle misure proposte, secondo la quale ci saranno notevoli risparmi sui costi per l'industria e le autorità. Per quanto concerne la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche, il risparmio per il settore delle sostanze chimiche dell'Unione europea è stimato in almeno 360 milioni di euro l'anno. Le misure proposte dovrebbero consentire inoltre alle imprese dell'Unione europea nel settore dei cosmetici (di cui il 98 per cento è costituito da PMI) di espandersi e di essere più competitive sulla scena europea e mondiale. Anche per i Pag. 141fabbricanti di prodotti fertilizzanti ci sarebbero risparmi rilevanti. La Commissione europea non prevede impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'eliminazione di alcuni obblighi previsti dagli atti legislativi modificati, ma addirittura alcuni benefici ambientali.
  Passando all'illustrazione delle principali misure presentate dalla Commissione europea, iniziando dalla proposta COM(2025)531, con riferimento, anzitutto, al regolamento CLP, la Commissione europea propone di semplificare e introdurre più flessibilità per le norme di formattazione stabilite per l'etichettatura di sostanze chimiche pericolose, comprese quelle in materia di dimensioni minime obbligatorie dei caratteri e di interlinea. Chiarisce poi le norme sulle deroghe alle prescrizioni in materia di etichettatura per gli imballaggi più piccoli e le norme sull'etichettatura delle pompe di carburante. Inoltre propone di ridurre l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e vendite a distanza relative a prodotti immessi sul mercato per l'uso da parte del pubblico, nonché di allentare gli obblighi in materia di pubblicità di sostanze e miscele pericolose riducendo la quantità di informazioni da fornire. Propone, infine, di eliminare il termine fisso di 6 mesi per l'aggiornamento dell'etichetta, mantenendo, nel contempo, l'obbligo più flessibile di garantire che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo e di ampliare l'uso dell'etichettatura digitale.
  Con riferimento al regolamento sui prodotti cosmetici, la Commissione europea propone in particolare di istituire la procedura per l'inclusione di coloranti, conservanti e filtri UV nei pertinenti allegati IV, V e VI del regolamento, agevolando il processo e accelerando l'uso di ingredienti cosmetici nuovi. In secondo luogo, propone di modificare la procedura di deroga esistente in relazione al divieto generico di utilizzo di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nei prodotti cosmetici. Inoltre prospetta la digitalizzazione del glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. Propone infine di abolire le notifiche preventive dei prodotti cosmetici contenenti nanomateriali, attualmente necessaria in aggiunta alla notifica dei prodotti cosmetici alla Commissione europea, e dell'obbligo di comunicazione ridondante per le autorità competenti, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le imprese e gli Stati membri.
  Con riferimento al regolamento sui prodotti fertilizzanti, la Commissione europea propone di eliminare l'obbligo specifico esteso di registrazione REACH, in modo che le disposizioni standard del regolamento REACH in materia di sicurezza chimica si applichino anche alle sostanze utilizzate nei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, nonché di conferire alla Commissione europea il potere di introdurre criteri e una metodologia per la valutazione dei microrganismi da parte di fabbricanti e organismi notificati e di eliminare la «clausola di separazione» di cui all'articolo 43, che impone alla Commissione europea di adottare atti delegati distinti per ciascuna categoria di materiali costituenti. Propone anche di digitalizzare ulteriormente il regolamento.
  Venendo ai contenuti della proposta COM(2025)526, rileva che la sua funzione è quella di rinviare ulteriormente gli obblighi in materia di formattazione delle etichette, pubblicità, offerte di vendita a distanza e rietichettatura introdotti dal regolamento (UE) 2024/2865. Tale ulteriore differimento consentirebbe agli operatori economici di prepararsi alle modifiche apportate alle prescrizioni in materia di formattazione ed etichettatura, nonché ai nuovi obblighi di informazione per la pubblicità e le offerte di vendita a distanza previste nella proposta COM(2025)531.
  La Commissione europea informa di aver ampiamente consultato i portatori di interessi, in particolare rappresentanti dell'industria, consumatori e gruppi ambientalisti, operatori della giustizia e autorità nazionali. Illustra quindi alcune delle principali preoccupazioni espresse.
  Una preoccupazione centrale è stata l'impatto delle nuove norme obbligatorie in materia di formattazione delle etichette. Numerosi partecipanti hanno sostenuto che Pag. 142tali norme introducono costi sproporzionati, specie per i prodotti etichettati in più lingue o venduti in formati di imballaggio di piccole dimensioni. Numerosi sono stati anche gli avvertimenti secondo cui tali cambiamenti potrebbero aumentare i rifiuti di imballaggio e imporre l'uso di costose etichette pieghevoli. Allo stesso tempo, i portatori di interessi hanno riconosciuto l'importanza di proteggere i consumatori e i lavoratori, rilevando che qualsiasi azione di semplificazione deve garantire la leggibilità e la chiarezza delle informazioni sui pericoli.
  Un secondo ambito di discussione è stato la revisione delle norme in materia di pubblicità. Numerosi partecipanti hanno considerato questo approccio eccessivo e mal adattato ai moderni canali pubblicitari, in particolare ai formati online che prevedono tempi e spazi limitati. Sono state espresse preoccupazioni in merito al fatto che tali prescrizioni potrebbero paradossalmente ridurre la comprensione da parte del pubblico, sovraccaricando i consumatori con molte informazioni. L'opinione prevalente è stata che la trasmissione di messaggi più semplici, ad esempio incoraggiando gli utenti a consultare l'etichetta del prodotto, sarebbe più efficace e proporzionata. Al di là di queste due questioni centrali, i portatori di interessi hanno espresso una notevole insoddisfazione per il termine di 6 mesi per le sostanze autoclassificate. La digitalizzazione è emersa come un tema ricorrente, con numerosi partecipanti che hanno esortato la Commissione europea ad ampliare la base giuridica per l'etichettatura digitale e a consentire una trasmissione delle informazioni più flessibile, in particolare in contesti multilingui e industriali.
  Con riguardo al regolamento sui prodotti cosmetici, alcuni partecipanti hanno sottolineato la necessità di rassicurare circa il fatto che qualsiasi iniziativa di semplificazione non dovrebbe compromettere gli obiettivi strategici del regolamento. In particolare, hanno sottolineato che la classificazione armonizzata di una sostanza come CMR deve continuare a comportare un divieto del suo uso nei cosmetici e che eventuali deroghe a tale divieto dovrebbero essere concesse soltanto in casi eccezionali. Altri partecipanti hanno sottolineato che il regolamento deve continuare a proteggere i consumatori dalle sostanze chimiche nocive e hanno messo in guardia contro periodi transitori eccessivamente lunghi, avvertendo che potrebbero prolungare l'esposizione dei consumatori a sostanze pericolose. Per quanto concerne la proposta di una procedura che faciliterebbe l'aggiunta di coloranti, conservanti e filtri UV agli allegati IV-VI, la maggior parte dei partecipanti ha convenuto che l'istituzione di tale procedura sarebbe vantaggiosa.
  Circa, infine, il regolamento sui prodotti fertilizzanti, numerosi portatori di interessi si sono espressi a favore dell'applicazione delle normali prescrizioni in materia di registrazione REACH, comprese le graduazioni in base al tonnellaggio, a tutte o alla maggior parte delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, nei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea. Tuttavia diversi portatori di interessi hanno ritenuto che la registrazione REACH estesa dovrebbe essere mantenuta, almeno per alcune sostanze molto pericolose, quali quelle persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e per alcune sostanze biologicamente attive sconosciute, anche in considerazione della natura specifica dell'uso del prodotto fertilizzante, ossia l'applicazione continua e spesso su larga scala sul suolo. La maggior parte dei portatori di interessi ha accolto con favore le considerazioni della Commissione europea sull'introduzione di una procedura semplificata per la valutazione dei microrganismi utilizzati nei biostimolanti microbici delle piante.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, inteso ad assicurare il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, in linea con le basi giuridiche originarie per l'adozione degli Pag. 143atti giuridici che esse intendono modificare.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto gli obiettivi fissati dai regolamenti da modificare non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stati membri. Un intervento a livello Ue è considerato meno costoso e più efficiente rispetto a misure nazionali.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri senza ridurre la protezione della salute umana e dell'ambiente.
  Prima di concludere, ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame dell'atto COM(2025)526 risulta avviato da parte dei parlamenti di Danimarca, Svezia, Repubblica Ceca (Senato) e Lettonia, mentre l'esame dell'atto COM(2025)531 risulta avviato da parte dei parlamenti di Lettonia, Lituania, Svezia e Repubblica Ceca (Senato). Ricorda che nessuna di queste Assemblee ha segnalato di aver individuato, al momento, aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 30 ottobre 2025, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, Federchimica ed altre associazioni rappresentative degli operatori e degli interessi del settore. Evidenzia come sarà particolarmente importante acquisire una valutazione sulle modifiche prospettate e sull'impatto delle proposte per l'industria chimica del nostro Paese.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione).
COM(2025)580 final.
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati.
COM(2025) 581 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, segnala che le proposte di direttiva in esame sono volte a ridefinire la disciplina vigente in materia di accise sul tabacco e sui prodotti correlati. A giudizio della Commissione europea, essa non è più in grado di conseguire pienamente il suo duplice obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute umana.
  Più nello specifico, la proposta COM(2025) 580 – l'iniziativa più rilevante del pacchetto – prospetta la rifusione della direttiva 2011/64/UE, che definisce e classifica i prodotti del tabacco (sigarette, sigari e sigaretti, tabacco da fumo) e stabilisce le aliquote di accisa minime applicabili, mentre la proposta COM(2025) 581 prospetta una modifica tecnica della direttiva (UE) 2020/262, che stabilisce il regime generale dei prodotti sottoposti ad accisa.
  Le iniziative fanno parte del piano europeo di lotta contro il cancro. La tassazione del tabacco è ritenuta infatti uno degli strumenti più efficaci sia per ridurre la diffusione del fumo che per dissuadere i giovani dall'iniziare a fumare.
  Ricorda preliminarmente che, parallelamente alle iniziative in esame, nel contesto delle proposte per il nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2028-2034, la Commissione europea ha prospettato l'istituzione di una nuova risorsa propria derivante dalle accise sul Pag. 144tabacco che sosterrebbe gli obiettivi della politica sanitaria dell'Unione europea, generando nel contempo entrate per il bilancio dell'Unione europea.
  La necessità dell'intervento normativo in esame, che è spiegata dettagliatamente nella relazione illustrativa delle proposte e nella valutazione d'impatto che le accompagna, discende, a giudizio della Commissione europea, dalla presenza una serie di fattori principali, quali:

   la relativa accessibilità dei prezzi dei prodotti del tabacco, che non dissuade sufficientemente il consumo di tabacco, anche tra i giovani;

   le aliquote minime dell'Unione europea non idonee;

   gli approcci divergenti in materia di tassazione sia tra i prodotti che tra gli Stati membri;

   il controllo inefficace, a livello nazionale, dell'intera catena di approvvigionamento del tabacco;

   l'ambito di applicazione della direttiva 2011/64/UE non adeguato agli sviluppi del mercato, in quanto non contempla i nuovi prodotti, quali i liquidi per sigarette elettroniche, e il fatto che l'applicazione dell'accisa ai prodotti a base di tabacco riscaldato non è stabilita in modo esplicito.

  Venendo più nel dettaglio, la Commissione europea rileva che l'aliquota media applicata a livello nazionale negli Stati membri dell'Unione europea è già ben al di sopra dell'attuale minimo imposto dall'Unione europea. Pertanto, le attuali aliquote minime dell'Unione europea hanno perso efficacia nel ridurre efficacemente il consumo di tabacco. Secondo i dati della Commissione europea, infatti, la prevalenza del fumo nell'Unione europea è attualmente ancora al 24 per cento, con un dato particolarmente preoccupante secondo il quale il 21 per cento dei giovani fuma. Il consumo di tabacco rimane il principale fattore di rischio comportamentale per la salute e ogni anno è responsabile di circa 700.000 decessi negli Stati membri. Ricorda che permangono differenze sostanziali tra Paesi e gruppi di popolazione: gli uomini fumano più delle donne e tendenzialmente disoccupati e lavoratori manuali fumano più di dirigenti, pensionati e studenti, mentre lavoratori autonomi, impiegati e lavoratori domestici si collocano in una posizione intermedia.
  A ciò si aggiunge che gli Stati membri applicano livelli diversi di accise sui prodotti del tabacco.
  In secondo luogo, la Commissione europea rileva che sono stati immessi sul mercato diversi nuovi prodotti, come il tabacco riscaldato, le sigarette elettroniche e le bustine di nicotina, evidenziando i limiti dell'attuale quadro giuridico, in quanto la direttiva non è in grado di prevedere un regime di imposizione armonizzato per i nuovi prodotti. Tale situazione costituisce un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Numerosi Stati membri hanno introdotto accise sui liquidi per sigarette elettroniche e sul tabacco riscaldato che differiscono da uno Stato membro all'altro. La mancanza di armonizzazione per questi prodotti limita la capacità degli Stati membri di monitorare gli sviluppi del mercato e di controllare i movimenti. Con riferimento ad esempio al mercato delle sigarette elettroniche, esso si è notevolmente ampliato negli ultimi anni, da un valore aggregato Ue di 2,9 miliardi di euro nel 2020 a quasi 5 miliardi di euro nel 2023. Complessivamente, la popolazione di consumatori di sigarette elettroniche nell'Unione europea può essere stimata in circa 11,5 milioni e il tasso di prevalenza è più elevato tra i giovani.
  In terzo luogo, la Commissione europea sostiene che il commercio illecito di prodotti del tabacco rimane consistente e continua a rappresentare una fonte di preoccupazione per gli Stati membri. Essa stima che nell'Unione europea vengano prodotte annualmente circa 13 miliardi di sigarette illecite. La perdita di entrate stimata associata al commercio illecito di sigarette ammonta a circa 9 miliardi di euro, mentre Pag. 145per gli altri prodotti del tabacco a circa 3,5 miliardi di euro.
  Ciò premesso, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Rapporti con l'Unione europea per ulteriori approfondimenti e riservandosi ulteriori considerazioni in attesa della trasmissione della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, segnala che la revisione proposta dalla Commissione europea prospetta in particolare di:

   aumentare le aliquote minime dell'Unione europea per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e ridurre la disparità tra le aliquote applicate dagli Stati membri e assicurare, nel contempo, un elevato livello di protezione della salute, in linea con l'obiettivo del piano europeo di lotta contro il cancro, che prevede che meno del 5 per cento della popolazione consumi tabacco entro il 2040. In pratica, l'aliquota minima dell'Unione europea viene adeguata in base alla situazione economica di ogni singolo Stato membro, sulla base dei livelli generali dei prezzi;

   estendere il campo di applicazione della direttiva a nuovi prodotti (ad es. sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e bustine di nicotina), che saranno soggetti a nuove imposte minime;

   inserire il tabacco greggio nel sistema di controllo dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa (EMCS) per contrastare l'aumento della fabbricazione illecita di sigarette all'interno dell'Unione europea.

  Fa presente che, nei confronti dell'Italia, la proposta potrebbe avere un impatto molto rilevante, tenuto conto del fatto che l'Italia ha importanti filiere produttive legate all'industria del tabacco e che un eventuale aumento delle accise potrebbe colpirle in modo sproporzionato e magari contribuire a favorire, anziché contrastare, il contrabbando e il mercato nero. Per queste ragioni, ritiene fondamentale acquisire il giudizio del Governo in merito e approfondire, nel corso dell'esame delle proposte, una valutazione del possibile impatto che le misure avanzate dalla Commissione europea, in particolare l'aumento delle aliquote minime dell'Unione europea, potrebbe avere per l'industria del tabacco del nostro Paese e per i suoi lavoratori.
  Del resto, anche la valutazione d'impatto della Commissione europea sostiene che la revisione dei minimi dell'Unione europea e di alcune categorie di prodotti del tabacco ridurrebbe la diffusione del fumo al 20,8 per cento, ma potrebbe anche portare a un aumento significativo delle accise in quasi la metà degli Stati membri e, per alcuni, a un aumento senza precedenti, in particolare per i prodotti con livelli di tassazione storicamente bassi come i sigari e i sigaretti, il che rende difficile prevedere tutti gli effetti sul mercato (riduzione delle vendite, elevati costi di conformità per gli operatori economici).
  Ribadisce l'opportunità di valutare approfonditamente, durante l'esame della proposta, la questione degli impatti di un possibile aumento delle accise per le imprese del settore.
  Inoltre, secondo stime della Commissione europea, osserva che estendere l'ambito di applicazione ai nuovi prodotti e al tabacco greggio genererebbe un moderato aumento dei costi amministrativi per gli operatori economici, che in alcuni casi potrebbe essere più significativo per le PMI (principalmente nel settore delle sigarette elettroniche). Non solo, ma il trattamento armonizzato delle accise e l'applicazione delle prescrizioni in materia di circolazione e controllo per i nuovi prodotti eliminerebbero gli ostacoli presenti nel mercato causati dalla frammentazione delle norme e dei regimi degli Stati membri, creando, per gli operatori, comprese le PMI, nuove opportunità di espandere l'attività ad altri mercati, ma colpirebbero di più le PMI stesse in quanto esse hanno meno capacità per assorbire l'aumento dei costi.
  La Commissione europea stima infine che gli aumenti dei minimi dell'Unione europea per i prodotti del tabacco tradizionali comporteranno un aumento del gettito fiscale annuo di 14 miliardi di euro fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea.Pag. 146
  Segnala che la Commissione europea informa di aver consultato i portatori di interessi. I cittadini e i rappresentanti del settore si oppongono all'idea di un aumento della tassazione per una serie di prodotti, ma la maggioranza dei rispondenti ha convenuto sulla necessità di ridurre il divario in termini di livelli di tassazione tra i prodotti del tabacco tradizionali. Accademici, ONG ed esperti di salute pubblica hanno convenuto quasi all'unanimità sulla necessità di aumentare la tassazione e di colmare i divari fiscali esistenti tra i prodotti. Per quanto riguarda i nuovi prodotti, si è registrato un ampio consenso sulla necessità di esaminare e armonizzare la tassazione dei nuovi prodotti, con la notevole eccezione delle risposte dei cittadini in merito alle sigarette elettroniche (i rispondenti erano tuttavia principalmente consumatori di sigarette elettroniche). Secondo la maggioranza dei rispondenti, le sigarette elettroniche dovrebbero essere tassate a un'aliquota inferiore rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 113 del TFUE, che prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto i problemi individuati, in particolare il trattamento fiscale incoerente tra i vari prodotti e l'aumento della fabbricazione illecita di prodotti del tabacco all'interno dell'Unione europea, e i fattori che li determinano, non possono essere risolti dall'azione individuale degli Stati membri. Nessuna iniziativa alternativa a livello nazionale, bilaterale o internazionale garantirebbe lo stesso livello di efficacia in termini di risoluzione del problema per tutti i portatori di interessi a livello dell'Unione europea.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte non vanno oltre quanto necessario per affrontare i problemi individuati e garantire un funzionamento corretto ed efficiente del mercato interno.
  Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa speciale di consultazione e che l'esame degli atti risulta avviato da parte dei parlamenti di Lettonia, Lituania, Svezia e Repubblica Ceca (Senato). Evidenzia che nessuna di queste Assemblee ha segnalato di aver individuato, al momento, aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 31 ottobre 2025 per il COM(2025)581 e il 3 novembre 2025 per il COM(2025)580, propone, per meglio apprezzare i contenuti che ho richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, gli operatori del settore e i portatori di interessi. Come già evidenziato più volte, evidenzia come sarà particolarmente importante acquisire una valutazione sulle modifiche prospettate e sull'impatto delle proposte per il sistema italiano, sia a livello di possibili oneri amministrativi, che in particolare di costi sulle imprese interessate.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 18 settembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.