AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 23 settembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza (ANIVP) e dell'Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali (OSPoL), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello, recanti «Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello, recanti «Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.25.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 23 settembre 2025.
Pag. 7Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
Emendamenti C. 2097-A e abb.
Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 23 settembre 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.50.
DL 110/25: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
Emendamenti C. 2586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 2586, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, per la formulazione della proposta di parere.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.
DL 117/25: Misure urgenti in materia di giustizia.
Emendamenti C. 2570-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 2570-A, di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia. Al riguardo, in qualità di relatore, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505 Berruto.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO, relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione VII Commissione, il testo della proposta di legge C. 505, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive», nel Pag. 8testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, ricorda che il Comitato, nella seduta del 26 febbraio 2025, aveva espresso un parere favorevole sul testo originario del provvedimento e che la Commissione di merito ha successivamente modificato il testo a seguito dell'approvazione di una serie di proposte emendative nel corso dell'esame in sede referente.
Rileva quindi che la proposta di legge è composta di un unico articolo, composto di 2 commi, che reca un insieme di novelle a testi legislativi vigenti in materia di utilizzo di impianti sportivi scolastici. In particolare, il comma 1, composto dalle lettere a) e b), al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici modifica, alla lettera a), con previsione introdotta in sede referente, il comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) e, con la lettera b), introduce il nuovo comma 4-bis al medesimo articolo 96, modificato in sede referente.
Segnala che il comma 4 del citato articolo 96, nel testo vigente, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. La modifica introdotta dal progetto di legge in esame comporta che il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, non più «nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale» ma «fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis».
Ricorda che il suddetto articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche, prevede, al comma 1, che per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dall'attuale Ministero dell'istruzione e del merito, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali. Ai sensi del comma 2, a tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. Secondo il comma 3, in tali convenzioni sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
La disposizione in esame inserisce nell'articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994 il nuovo comma 4-bis, il quale, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, prevede che con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal Ptof, nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (norma quest'ultima introdotta dal comma 2 del progetto di legge in esame). Sono posti in capo al concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo unico in commento reca alcune Pag. 9integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. In particolare, la lettera a) introduce il comma 1-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021, prevedendo che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. In sede referente si è inoltre precisato in conclusione del medesimo articolo che «dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». La lettera b) della disposizione in esame, riformulata in sede referente, apporta alcune modifiche all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di uso degli impianti sportivi.
In particolare, il comma 4 dell'articolo 6 citato, nel testo vigente, stabilisce che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
La disposizione in commento, modificata nel corso dell'esame in sede referente, integra il predetto comma 4, dell'articolo 6, nel senso di prevedere tale utilizzo di palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici – da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche – anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali.
Evidenzia che la disposizione in esame, inoltre, aggiunge il nuovo comma 4-bis al medesimo articolo 6, del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte in sede referente dispone che, per le finalità di cui al comma 4, i consigli d'istituto o di circolo all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa comunicano all'ente locale proprietario le attività di cui al comma 4 che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di ordinamento sportivo, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rileva in proposito che le disposizioni introdotte dal provvedimento sono dirette a disciplinare principi fondamentali della materia, rientrando, perciò, nella competenza dello Stato. Al riguardo segnala infatti che con la sentenza n. 424 del 2004, la Corte costituzionale ha qualificato come principi fondamentali della materia – la cui determinazione è pertanto rimessa allo Stato – disposizioni (in quel caso della legge n. 289 del 2002) volte a favorire la massima fruibilità, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, degli impianti sportivi scolastici.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 13.55.