SEDE CONSULTIVA
Martedì 23 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.40.
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
C. 2097 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1, su cui la Commissione si è espressa nella seduta del 16 settembre 2025, contiene le ulteriori proposte emendative Zanella 1.102, Richetti 1.103, Zanella 2.104 e Zanella 2.105.
Al riguardo, fa presente che le predette proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
DL 110/2025: Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
C. 2586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Pag. 13 Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Al riguardo, segnala in primo luogo che l'emendamento Zanella 1.59 prevede la soppressione della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in esame con riferimento all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 1. Evidenzia, pertanto, che la proposta appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo rispetto agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative.
Segnala, in primo luogo, che gli emendamenti Marianna Ricciardi 1.1001 e 1.1000 prevedono la trasformazione, rispettivamente a decorrere dal 1° ottobre 2025 e dal 1° gennaio 2026, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nell'Autorità indipendente per l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, cui sono attribuite funzioni di monitoraggio, valutazione, controllo e indirizzo tecnico-scientifico in materia di qualità, efficienza, appropriatezza e sostenibilità dei servizi sanitari resi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle attività del Servizio sanitario nazionale. Rappresenta che le proposte dispongono, altresì, che, a decorrere dalle predette date, siano trasferite all'Autorità tutte le competenze, le funzioni, le risorse, il personale e i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'Agenas. Rileva che viene, infine, previsto che l'Autorità sia diretta da un Consiglio composto da un Presidente e da quattro membri e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano definite, fra l'altro, le risorse finanziarie derivanti dal sistema Ecm e a carico del bilancio dello Stato, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità medesima. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per il funzionamento dell'Agenas e lo svolgimento delle attività ad essa attribuite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fa presente, inoltre, che l'emendamento Zanella 1.22 prevede che la nomina del commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali comporti l'assunzione dei soli poteri attribuiti al Presidente della medesima Agenzia e la conseguente decadenza esclusivamente di tale organo, e non anche del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, in considerazione del fatto che la mancata decadenza dalla carica del Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali appare suscettibile di far venire meno le risorse necessarie alla corresponsione del compenso spettante al commissario. Evidenzia, infatti, che la relazione tecnica al provvedimento in esame precisa che la nomina del commissario non comporta oneri per la finanza pubblica dal momento che il predetto compenso, pari a quello del Direttore generale, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 1, è corrisposto con le risorse già stanziate a legislazione vigente per tale carica.
Rappresenta, quindi, che gli emendamenti Sportiello 1.33, Quartini 1.34 e Marianna Ricciardi 1.35 prevedono che dal 1° gennaio 2026 il Ministero della salute avvii una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami per l'assunzione del Presidente e del Direttore generale dell'Agenas, nel caso dell'emendamento 1.33, del solo Direttore generale del predetto ente, nel caso dell'emendamento 1.34, e del solo Presidente, nel caso dell'emendamento 1.35, con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riferimento allo svolgimento delle procedure di selezione e alla misura dei compensi per i suddetti incarichi presso l'AgenasPag. 14 in ragione della diversa configurazione dei rapporti di lavoro degli interessati.
Osserva, poi, che l'emendamento Furfaro 1.47 prevede, tra l'altro, che il commissario straordinario dell'Agenas, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, se dipendente pubblico all'atto della nomina, sia collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della suddetta proposta emendativa, ove si consideri, in particolare, che la stessa nulla dispone in merito al fatto che in caso di collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Fa presente, quindi, che gli identici articoli aggiuntivi Marianna Ricciardi 2.01 e Malavasi 2.02 prevedono che, a decorrere dall'anno 2025, sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per garantire tutte le funzioni specialistiche pediatriche e di ricovero dell'Istituto Giovanni Gaslini. Evidenzia che la proposta medesima prevede, altresì, che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Gli identici articoli aggiuntivi Furfaro 2.03 e Quartini 2.04, a loro volta, prevedono che, a decorrere dall'anno 2025, sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui al fine di garantire il ricovero, la cura e il benessere dei bambini e la ricerca scientifica dell'ospedale pediatrico Meyer. Rileva che le proposte medesime prevedono, altresì, che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Analogamente, gli identici articoli aggiuntivi Di Lauro 2.05 e Stumpo 2.06 prevedono che, a decorrere dall'anno 2025, sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, al fine di garantire una risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche. Sottolinea che le proposte medesime prevedono, altresì, che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Fa presente, quindi, che gli identici articoli aggiuntivi Sportiello 2.07 e Ciani 2.08 prevedono, a decorrere dall'anno 2025, sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'ospedale infantile Regina Margherita, al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie dell'età evolutiva. Fa presente che le proposte medesime prevedono, altresì, che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
L'articolo aggiuntivo Marianna Ricciardi 2.09, a sua volta, prevede che, a decorrere dall'anno 2025, sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui al fine di garantire l'attività di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno infantile Burlo Garofalo. Rappresenta che la proposta medesima prevede, altresì, che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Da ultimo, segnala che l'articolo aggiuntivo Girelli 2.010 prevede che, a decorrere dall'anno 2025, sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'ospedale dei bambini Vittore Buzzi, al fine di garantire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell'età evolutiva. Sottolinea che la Pag. 15proposta medesima prevede, altresì, che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Con riguardo a tutte le proposte emendative da ultimo richiamate, rileva la necessità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Rappresenta, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 1.59 poiché, eliminando la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 1, comma 5, del provvedimento, determina nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e idonea copertura.
Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 1.1001 e 1.1000 in quanto la nuova governance dell'Agenas prevista dalle proposte emendative comporta oneri, relativi a organi, indennità, e organizzazione, demandati a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e, quindi, non quantificati e privi di copertura finanziaria, osservando, a tale riguardo, che la locuzione «in coerenza con i vincoli di finanza pubblica», contenuta nel testo delle proposte emendative, non integra una clausola finanziaria idonea ai sensi della normativa contabile.
Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Zanella 1.22, in quanto il compenso del commissario è a valere sulle risorse destinate alla retribuzione del Direttore generale, evidenziando che mantenere quest'ultimo in carica, pertanto, fa venir meno la neutralità e determina nuovi oneri privi di copertura e che il mantenimento in regime commissariale di organi decaduti comporta duplicazioni di spesa e inefficienze gestionali.
Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Sportiello 1.33, Quartini 1.34 e Marianna Ricciardi 1.35, dal momento che le procedure selettive e la nuova disciplina dei rapporti previste dalle medesime proposte emendative comportano maggiori oneri riferiti alle procedure e ai trattamenti, non quantificati e non coperti, rilevando, a tal proposito, che le disposizioni comportano, infatti, riflessi finanziari negativi diretti derivanti dai costi della selezione, delle commissioni, della pubblicazione e della gestione della procedura.
Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Furfaro 1.47, atteso che il collocamento fuori ruolo, in assenza della previsione della corrispondente indisponibilità di posti nella pianta organica, determina oneri indiretti privi di quantificazione e di copertura finanziaria.
Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Marianna Ricciardi 2.01 e Malavasi 2.02, sugli identici articoli aggiuntivi Furfaro 2.03 e Quartini 2.04, sugli identici articoli aggiuntivi Di Lauro 2.05 e Stumpo 2.06, sugli identici articoli aggiuntivi Sportiello 2.07 e Ciani 2.08, nonché sugli articoli aggiuntivi Marianna Ricciardi 2.09 Girelli 2.010 per inidoneità della copertura, in quanto la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica reca pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2586, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 110 del 2025, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, contenuti nel fascicolo n. 1;
Pag. 16rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dagli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09 e 2.010 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.22, 1.33, 1.34, 1.35, 1,47, 1.59, 1.1000 e 1.1001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09 e 2.010;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 1.47, chiede alla rappresentante del Governo se il parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sia legato al collocamento fuori ruolo del commissario straordinario dell'Agenas, ove dipendente pubblico, ovvero ad altra motivazione.
Rappresenta, a tal proposito, che, normalmente, il collocamento in aspettativa del dipendente pubblico non determina, in automatico, una vacanza nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, specialmente ove la durata del nuovo incarico abbia natura temporanea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla deputata Guerra, rappresenta che la motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento Furfaro 1.47 trae origine dalla circostanza che il collocamento fuori ruolo del commissario dell'Agenas determinerebbe una vacanza nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, con oneri finanziari non quantificati e non coperti.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
DL 117/2025: Misure urgenti in materia di giustizia.
C. 2570-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Andrea MASCARETTI (FdI), relatore, ricorda che il provvedimento ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.
Al riguardo, ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione che, nella seduta del 18 settembre 2025, ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e una ulteriore condizione.
Nel segnalare che entrambe le condizioni formulate dalla Commissione bilancio sono state recepite dalla Commissione giustizia, fa presente che rispetto alle ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente occorre acquisire chiarimenti dal Governo con riferimento all'articolo 8-bis.
In proposito segnala che il predetto articolo autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente lo svolgimento di attività di preventivo accertamento della fattibilità tecnica ed operativa Pag. 17delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, cosiddetto braccialetto elettronico, attuative di misure cautelari riferite a specifiche fattispecie di reato. Al riguardo, pur considerato che l'onere opera nell'ambito di un limite di spesa, fa presente come appaia comunque opportuno, stante la mancanza di una relazione tecnica a corredo della proposta emendativa che ha introdotto l'articolo in esame, che il Governo fornisca dati ed elementi informativi volti a confermare la congruità dell'autorizzazione di spesa rispetto alle finalità della norma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 8-bis provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa del precedente comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, fa presente che la disposizione da ultimo citata stabilisce che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
Osserva, altresì, che il comma 2-bis del sopracitato articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012 prevede, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, la riassegnazione di una quota pari al 30 per cento delle suddette risorse ad un apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Al riguardo, rileva che occorre in primo luogo ricordare che la medesima modalità di copertura finanziaria è stata di recente impiegata, per un importo pari a 43.009.239 euro per l'anno 2025, dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 96 del 2025 , il quale ha previsto, a tal fine, il corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del soprarichiamato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 27 giugno 2025, non erano state riassegnate ai pertinenti programmi e restavano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
In proposito, rammenta che la relazione tecnica allegata al predetto decreto-legge n. 96 del 2025 precisava che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 2025, erano state accertate, ai sensi del summenzionato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, risorse disponibili, relativamente all'esercizio finanziario 2022, pari a 104.600.000 euro, le quali erano quindi state versate al capitolo 3651 dell'entrata del bilancio dello Stato. Rileva che la medesima relazione tecnica affermava, altresì, che nel corso del corrente esercizio finanziario era in via di perfezionamento uno specifico provvedimento volto alla riassegnazione della quota del 30 per cento destinata alle esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, per un importo pari a 31.380.000 euro.
Ciò posto, nel rilevare l'utilità di acquisire dal Governo un'informazione circa lo stato dell'iter del predetto provvedimento di riassegnazione e una conferma in ordine all'importo di quest'ultima, fa presente come sembrerebbe potersi desumere che la norma ora in commento intenda attingere alla quota rimanente delle risorse disponibili accertate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, relativamente all'esercizio finanziario 2022, a seguito degli utilizzi disposti dall'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge e Pag. 18dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 96 del 2025.
Nel rilevare che tale quota rimanente, che ammonterebbe a 30.210.761 euro, appare congrua rispetto al fabbisogno da fronteggiare ai sensi di quanto previsto dalla disposizione in esame, rileva che appare in ogni caso necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla correttezza di tale ricostruzione e, conseguentemente, all'ammontare delle residue disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta che la quantificazione dell'ammontare della spesa, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, autorizzata dall'articolo 8-bis, comma 1, in favore del Ministero dell'interno ai fini dell'adempimento degli accertamenti previsti dall'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è stata effettuata sulla base della valutazione degli oneri per la stipula di un nuovo contratto per la prestazione di servizi aggiuntivi riferiti all'accertamento della fattibilità tecnica e operativa delle particolari modalità di controllo tramite il cosiddetto braccialetto elettronico.
Evidenzia, altresì, che gli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che costituisce in ogni caso limite massimo di spesa, sono in particolare riconducibili, per euro 27.277.065, ai costi per le verifiche sul campo della fattibilità tecnica dei cosiddetti braccialetti elettronici, per euro 2.440.000 euro, ai costi relativi alle attività di pianificazione e coordinamento delle diverse attività e alla verifica, alla redazione e alla validazione dei rapporti tecnici da trasmettere all'Autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 del citato articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché, per euro 282.935, ai costi di avvio delle attività, riferibili all'acquisizione dei materiali e alla formazione del personale.
Rileva, inoltre, che le risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, comma 1, sono costituite dalla quota rimanente delle risorse disponibili accertate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, relativamente all'esercizio finanziario 2022, che, a seguito degli utilizzi delle medesime risorse disposti dall'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge n. 79 del 2012 e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 96 del 2025, ammonta a 30.210.761 euro.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2570-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 117 del 2025, recante misure urgenti in materia di giustizia;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione dell'ammontare della spesa, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, autorizzata dall'articolo 8-bis, comma 1, in favore del Ministero dell'interno ai fini dell'adempimento degli accertamenti previsti dall'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è stata effettuata sulla base della valutazione degli oneri per la stipula di un nuovo contratto per la prestazione di servizi aggiuntivi riferiti all'accertamento della fattibilità tecnica e operativa delle particolari modalità di controllo tramite il cosiddetto braccialetto elettronico;
gli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che costituisce in ogni caso limite massimo di spesa, sono in particolare riconducibili, per euro 27.277.065, ai costi per le verifiche sul campo della fattibilità tecnica dei cosiddetti braccialetti elettronici, per euro 2.440.000 euro, ai costi relativi alle Pag. 19attività di pianificazione e coordinamento delle diverse attività e alla verifica, alla redazione e alla validazione dei rapporti tecnici da trasmettere all'Autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 del citato articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché, per euro 282.935, ai costi di avvio delle attività, riferibili all'acquisizione dei materiali e alla formazione del personale;
le risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, comma 1, sono costituite dalla quota rimanente delle risorse disponibili accertate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, relativamente all'esercizio finanziario 2022, che, a seguito degli utilizzi delle medesime risorse disposti dall'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge n. 79 del 2012 e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 96 del 2025, ammonta a 30.210.761 euro,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento in esame.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Al riguardo, segnala che talune proposte contenute nel predetto fascicolo sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione o copertura finanziaria.
Richiama, in primo luogo, l'emendamento Gianassi 2.1, che, novellando il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che presso le corti d'appello che alla data del 30 giugno 2025 non hanno raggiunto gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possano essere destinati, in misura non superiore a quaranta – anziché a venti come previsto nell'originario testo del provvedimento – magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio superiore della magistratura, nonché da distretti di corte d'appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Al riguardo, evidenzia che la proposta non quantifica, né provvede, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento del contingente di magistrati trasferiti, ai quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, spetta una specifica indennità.
Segnala altresì gli articoli aggiuntivi Gianassi 3.02 e 3.04, che, al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, prevedono che il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico, possa accedere, al termine del relativo contratto di lavoro, ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga, tra l'altro, ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Al riguardo, rileva che le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi tuttavia di quantificazione e copertura finanziaria.
Fa presente, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Gianassi 3.03, nel prevedere l'istituzione dell'ufficio per il processo in tutti i tribunali di sorveglianza, prevede, altresì, che il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio per il processo presso i medesimi tribunali di sorveglianza possa accedere, al termine del relativo contratto di lavoro, ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambitoPag. 20 del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga, tra l'altro, ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Evidenzia che la proposta modifica, altresì, l'articolo 8 al fine di elevare da 58 a 300 unità l'incremento della dotazione organica del personale della magistratura destinato al rafforzamento della magistratura di sorveglianza, per il quale sono previste specifiche procedure concorsuali. Rileva, infine, che la proposta non provvede, tuttavia, alla quantificazione degli oneri da essa derivanti né alla relativa copertura finanziaria.
L'articolo aggiuntivo D'Orso 3.06 eleva complessivamente da 3.000 a 7.000 le unità di addetti all'ufficio per il processo, già assunti a tempo determinato ai fini dell'attuazione delle linee di progetto in materia di giustizia ricomprese nel PNRR, che il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare con decorrenza dal 1° luglio 2026 nei propri ruoli, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 135, della legge n. 207 del 2024. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa incrementa corrispondentemente la dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, senza, tuttavia, provvedere alla quantificazione dei relativi maggiori oneri e alla conseguente copertura finanziaria.
Fa presente, poi, che gli articoli aggiuntivi Gianassi 3.07 e 3.08 modificano il comma 135 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, relativo alla stabilizzazione, con decorrenza dal 1° luglio 2026, di addetti all'ufficio per il processo, già assunti a tempo determinato ai fini dell'attuazione delle linee di progetto in materia di giustizia ricomprese nel PNRR, al fine di disporre un ulteriore incremento di complessive 9.995 unità, della dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. Sottolinea, altresì, che, al contempo, le proposte emendative sopprimono la norma di copertura finanziaria riferita all'iniziale incremento della predetta dotazione, pari a complessive 3.000 unità, disposto dal citato articolo 1, comma 135, della legge n. 207 del 2024. Rileva che le proposte emendative appaiono, pertanto, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria.
Rappresenta, poi, che l'emendamento Gianassi 6.4 differisce di ulteriori due anni la proroga, già prevista per un anno dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame, del termine relativo alla cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio, senza, tuttavia, provvedere alla quantificazione dei relativi maggiori oneri e alla corrispondente copertura finanziaria.
Segnala, quindi, che gli emendamenti Gianassi 8.1, 8.7, 8.9, 8.10 e Dori 8.11 prevedono, in misura differenziata, aumenti delle unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, ulteriori rispetto all'incremento già previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in esame, senza, tuttavia, provvedere alla quantificazione dei relativi maggiori oneri e alla corrispondente copertura finanziaria.
Fa presente, altresì, che l'emendamento Cafiero De Raho 8.3 incrementa di ulteriori 192 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria autorizzando, a tal fine, la spesa nel limite massimo di euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035 e provvedendo a tali oneri a valere sulle risorse già individuate ai sensi dell'articolo 10. Al riguardo, nel rilevare che non viene corrispondentemente incrementata la copertura finanziaria prevista dall'articolo 10, comma 1, segnala in ogni caso, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia, oggettoPag. 21 di utilizzo, non reca le necessarie disponibilità.
Rappresenta, quindi, che gli articoli aggiuntivi Gianassi 8.02, 8.03, 8.04 e 8.05 incrementano, in misura differenziata, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, autorizzando il Ministero della giustizia a bandire nuovi concorsi per provvedere al relativo reclutamento, senza, tuttavia, provvedere alla quantificazione dei relativi maggiori oneri e alla corrispondente copertura finanziaria.
Segnala, poi, che gli articoli aggiuntivi Gianassi 9.04 e Gianassi 9.05 autorizzano la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare ai programmi giustizia civile, giustizia penale e transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione, senza, tuttavia, provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:
Ascari 1.02, che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico presso gli Uffici per il processo, ricorrano, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria formata ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, recante le misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della proposta emendativa, che non sembra commisurare le nuove assunzioni previste al limite delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
D'Orso 3.6, che, novellando l'articolo 3 del provvedimento in esame, sopprime la previsione in base alla quale l'applicazione straordinaria e su base volontaria di 500 magistrati presso gli uffici giudiziari di primo grado sia a distanza e che le relative udienze si svolgano da remoto. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della proposta emendativa, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che all'attuazione della medesima proposta potrà provvedersi in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 10 del provvedimento in esame;
D'Orso 9.4, che rende facoltativo il rinnovo, entro il 30 ottobre 2026, della dichiarazione rilasciata all'amministrazione debitrice, attestante la mancata riscossione di somme liquidate, fino al 31 dicembre 2021, a titolo di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 12-ter, della legge n. 89 del 2001, come modificato dall'articolo 9, della legge n. 89 del 2001, espungendo, pertanto, l'inciso che sancisce la decadenza dal diritto in caso di mancata presentazione del predetto rinnovo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, atteso che, secondo quanto prospettato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 9 del provvedimento, le disposizioni incise dalla suddetta proposta, determinando una decadenza dal diritto in caso di mancato adempimento dei predetti oneri di natura procedimentali nei termini ivi stabiliti, limitano gli effetti del relativo contenzioso;
D'Orso 9.5, che modifica la platea dei creditori tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5-sexies, comma 12-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'articolo 9, attestante la mancata riscossione di somme liquidate a titolo di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, ai sensi della predetta legge facendo riferimento alle sole somme liquidate a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione in esame. Rileva che si rende, altresì, facoltativa la presentazione della predetta dichiarazione, portando, inoltre, a due anni il termine per la sua presentazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal GovernoPag. 22 in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, atteso che, secondo quanto prospettato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 9 del provvedimento, le disposizioni incise dalla suddetta proposta, determinando una decadenza dal diritto in caso di mancato adempimento dei predetti oneri di natura procedimentali nei termini ivi stabiliti, limitano gli effetti del relativo contenzioso;
D'Orso 9.7, che prevede che il Ministero della giustizia dia notizia agli aventi diritto, mediante comunicazione inviata personalmente anziché mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 5-sexies, commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, della legge n. 89 del 2001, attestante la mancata riscossione di somme liquidate a titolo di equo compenso per violazione della ragionevole durata del processo. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli eventuali oneri connessi all'invio delle comunicazioni previsto dalla proposta emendativa.
Rappresenta, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con il relatore in ordine alle valutazioni espresse sulle proposte emendative suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione o copertura finanziaria, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ascari 1.02, dal momento che esso, prevedendo nuove assunzioni, è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di idonea copertura finanziaria, in considerazione della possibilità di eccedere il limite delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento D'Orso 3.6, in quanto, sulla base dei dati attualmente disponibili, la proposta appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, non essendo possibile assicurare che alla sua attuazione possa provvedersi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Esprime parere contrario anche sulla modifica dell'articolo 3 del decreto-legge n. 117 del 2025, che estende l'ambito di applicazione della norma anche ai magistrati in pensione da non più di tre anni, rappresentando che la disposizione in esame non individua la tipologia dell'incarico da conferire e, in particolare, se lo stesso possa essere riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Evidenzia, al riguardo, che la diversa qualificazione giuridica comporta, sotto il profilo pensionistico, un differente riconoscimento dell'eventuale prestazione in relazione alla gestione di iscrizione, ossia il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria, gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 335 del 1995, ovvero la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, rilevando che la disposizione appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria.
Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti D'Orso 9.4 e 9.5, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né allo stato quantificabili, privi di adeguata copertura.
Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento D'Orso 9.7, in quanto esso, non specificando la modalità attraverso cui debba avvenire la comunicazione personale ivi prevista, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né allo stato quantificabili, privi di adeguata copertura.
Andrea MASCARETTI (FdI), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2570-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 117 del 2025, recante misure urgenti in materia di giustizia, contenuti nel fascicolo n. 1,
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.02, 2.1, 3.6, 3.02, 3.03, 3.04, 3.06, 3.07, 3.08, 6.4, 8.1, 8.3, 8.7, 8.9, 8.10, 8.11, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 9.4, 9.5, 9.7, 9.04 e 9.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
La seduta termina alle 14.