SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 24 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.
La seduta comincia alle 13.45.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giulio TREMONTI (FDI), presidente, ricorda che le Commissioni assegnatarie in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione; un proponente per ciascuna relazione di minoranza, può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.
Segnala, altresì, che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Al riguardo, fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Precisa che gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità; a tale ultimo riguardo segnala come l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
Avverte che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione unitamente alla relazione approvata, e potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.
Fa presente che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti presso la III Commissione è fissato alle ore 12 di giovedì 25 settembre 2025.
Da quindi la parola alla relatrice affinché illustri il provvedimento in titolo.
Patrizia MARROCCO (FI-PPE), relatrice, in premessa, fa presente che il disegno di legge in esame consta di tredici articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a due direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 10 regolamenti europei. Completa il disegno di legge l'Allegato A, nel quale sono elencate sedici direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e princìpi direttivi.
Evidenzia che nella relazione illustrativa al disegno di legge, tra le altre cose, il Governo riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle procedure d'infrazione.
Al riguardo, rileva che, allo stato attuale, le procedure di infrazione in corso Pag. 142nei riguardi dell'Italia risultano essere pari a sessantotto, di cui di cui cinquantaquattro per violazione del diritto dell'Unione e quattordici per mancato recepimento di direttive UE.
Venendo al merito del provvedimento, segnala che tra le disposizioni dell'articolato e le direttive elencate nell'Allegato A non figurano materie di specifico interesse per la Commissione Affari esteri.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, si limita dunque a segnalare gli articoli che incrociano gli ambiti di competenza della Commissione.
In particolare, si tratta degli articoli 10, 11 e 12, recanti delega per l'adeguamento dell'ordinamento interno a talune misure dell'Unione europea in materia di cyber-sicurezza.
In primo luogo, richiama l'articolo 10, che contiene la delega, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 (cosiddetto regolamento sulla cyber-resilienza), relativo a requisiti orizzontali di cyber-sicurezza per i prodotti con elementi digitali.
Sottolinea che lo scopo del regolamento è quello di garantire un livello elevato ed uniforme di cyber-sicurezza per tali prodotti e, a lungo termine, realizzare un mercato unico a livello europeo. Osserva, infatti, che tutti i prodotti con elementi digitali integrati in un sistema di informazione elettronico più ampio o connessi a un tale sistema possono costituire un potenziale vettore di attacco informatico considerata, altresì, la dimensione transfrontaliera del problema.
Evidenzia, quindi, che l'articolo 11 contiene la delega – da esercitarsi entro tre mesi – per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cyber-sicurezza (ENISA) e ai «servizi di sicurezza gestiti».
Ricorda che i «servizi di sicurezza» consistono nello svolgimento di attività legate alla gestione dei rischi dei clienti in materia di cyber-sicurezza o nella fornitura di assistenza per tali attività. A titolo esemplificativo, fa presente che vi rientrano i servizi di gestione degli incidenti, i test di penetrazione, gli audit di sicurezza e la consulenza relativa all'assistenza tecnica.
Rileva che il regolamento in questione estende il sistema europeo di certificazione della cyber-sicurezza anche a tali servizi, in considerazione del ruolo sempre più importante che essi svolgono nella prevenzione e attenuazione degli incidenti, al fine di creare un sistema europeo armonizzato, elevando nel complesso il livello di protezione per le imprese operanti nell'Unione europea.
Da ultimo, menziona l'articolo 12, che reca la delega – da esercitarsi entro nove mesi – per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi.
A tal fine, il regolamento in questione istituisce: un sistema europeo di allerta per la cyber-sicurezza, ovvero una rete paneuropea di infrastrutture costituita da poli informatici per sviluppare e potenziare capacità coordinate in materia di rilevamento; un meccanismo per le emergenze di cyber-sicurezza, al fine di sostenere gli Stati membri nella preparazione e nella risposta agli incidenti significativi e su vasta scala; la riserva dell'UE per la cyber-sicurezza, che consiste nell'erogazione, da parte di fornitori di fiducia, di servizi di sicurezza selezionati, di servizi di risposta o nella fornitura di sostegno in caso di incidenti significativi e su vasta scala; un meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cyber-sicurezza.
Merita sottolineare che tra i criteri specifici per l'esercizio della delega figura la designazione dell'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale quale polo informatico nazionale per la raccolta e l'analisi di informazioni sulle minacce e sugli incidenti informatici e per contribuire ad un polo informatico transfrontaliero.Pag. 143
Segnala, inoltre, nell'Allegato A, la direttiva (UE) 2024/3099, il cui il termine di recepimento è fissato al 6 luglio 2027.
Osserva che tale direttiva intende aggiornare ed armonizzare il sistema di controllo delle navi straniere da parte dello Stato di approdo, al fine di garantire che ogni imbarcazione rispetti gli standard di sicurezza, adeguando il quadro giuridico europeo ai cambiamenti avvenuti nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
Tra le altre cose, la direttiva in esame provvede ad aggiornare l'elenco delle Convenzioni internazionali applicate dallo Stato di approdo, aggiungendo la Convenzione internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi (Convenzione BWM), la Convenzione internazionale del 2007 sulla rimozione dei relitti (Convenzione di Nairobi) e la Convenzione internazionale del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (Convenzione di Hong Kong).
Conclude esprimendo l'auspicio di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento, per garantire quanto prima l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo.
Federica ONORI (AZ-PER-RE), ringraziando la collega Marrocco per l'esauriente relazione sottolinea l'importanza di adeguare l'ordinamento interno alle norme europee in materia di cyber-sicurezza: è necessario, infatti, che l'Unione europea disponga di strumenti comuni ed efficaci per fronteggiare le sempre più frequenti interferenze straniere nei processi elettorali dei Paesi già membri dell'UE o candidati all'adesione.
Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 24 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.
La seduta comincia alle 14.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.
C. 2589 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Naike GRUPPIONI (FDI), relatrice, in premessa, sottolinea che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, fa seguito ad analoghi accordi conclusi con l'Ucraina e il Kosovo, già oggetto di ratifica.
Evidenzia che l'accordo ha lo scopo di rafforzare la cooperazione fra le forze di polizie di Italia e Uzbekistan, promuovere la collaborazione bilaterale al fine di prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo. Il testo regolamenta, in particolare, la collaborazione sia strategica sia operativa e mira a rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.
Fa presente che L'intesa bilaterale, composta di quindici articoli, individua le autorità competenti responsabili della sua attuazione, per l'Italia, nel Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte usbeka, nel Ministero degli Affari interni – Dipartimento della cooperazione internazionale.
Osserva, quindi, che tra i principali settori di cooperazione figura il contrasto al crimine organizzato transnazionale, alle attività terroristiche, ai reati contro la persona, alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti, alla tratta di persone e al traffico illecito di migranti, al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e ai reati economici e finanziari.
Rileva che tra le modalità di cooperazione vengono indicate lo scambio delle informazioni su reati, gruppi criminali, latitanti, immigrazione irregolare, passaporti e altri documenti di viaggio, nonché sui reati di pedopornografia on line e sulla criminalità informatica. Si prevede anche lo svolgimento di analisi su reati di comune Pag. 144interesse, la condivisione di strumenti operativi e buone prassi, l'adozione di misure di coordinamento delle tecniche investigative, l'esecuzione delle richieste di assistenza e la cooperazione strategica.
Sottolinea che ulteriori articoli disciplinano i requisiti per le richieste di assistenza, le modalità di esecuzione di tali richieste, le condizioni che ne determinano il rifiuto e le modalità per assicurare la protezione dei dati. L'Accordo, inoltre, prevede la possibilità di riunioni, consultazioni e di costituire un Comitato congiunto e gruppi di lavoro.
Vengono poi stabilite le procedure per la ripartizione degli oneri finanziari tra le Parti e le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o attuative del testo. Evidenzia, infine, che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali di cui esse sono parte.
Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di quattro articoli.
In particolare, l'articolo 3 quantifica gli oneri finanziari derivanti dalle attività di cooperazione in circa 92 mila euro annui a decorrere dal 2025.
Considerata la rilevanza dell'Accordo, auspica che venga approvato in tempi rapidi con il sostegno di tutte le forze politiche.
Federica ONORI (AZ-PER-RE) rileva l'opportunità che accordi bilaterali, come quello in esame, o multilaterali in materia di cooperazione di polizia prevedano sempre delle norme in grado di combattere il fenomeno della repressione transnazionale, che colpisce gli oppositori politici inquadrandoli come criminali comuni.
Naike GRUPPIONI (FDI), relatrice, ringraziando la collega Onori per l'importante spunto di riflessione, ribadisce che la cooperazione bilaterale, anche attraverso l'istituendo Comitato congiunto, è finalizzata, tra le altre cose, a dirimere eventuali controversie relative alle richieste di assistenza, disciplinando le modalità di esecuzione di tali richieste e le eventuali condizioni che ne determinano il rifiuto.
Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.
C. 2591 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Simone BILLI (LEGA), relatore, intervenendo in videoconferenza, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca l'Adesione al Protocollo emendativo del 2014 della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili.
In premessa, ricorda che tale Convenzione – fatta a Tokyo nel settembre 1963 e di cui sono attualmente Parti 187 Paesi – è stata redatta con l'obiettivo di contrastare gli atti di pirateria aerea, cercando di armonizzare le differenti legislazioni in materia e di individuare la giurisdizione dello Stato competente. Precisa che la Convenzione è applicabile ai reati e ad ogni altro atto che metta a repentaglio la sicurezza di persone o cose a bordo di aeromobili civili, durante il volo nella navigazione internazionale. Evidenzia che la Convenzione, per la prima volta nella storia del diritto internazionale dell'aviazione, ha riconosciuto determinate funzioni al comandante dell'aeromobile sui voli internazionali: questi può infatti trattenere le persone nei cui confronti abbia ragionevoli motivi di ritenere stiano commettendo o stiano per commettere un reato che possa interferire con la sicurezza delle persone o dei beni a bordo, Pag. 145ovvero che mettano a repentaglio il buon ordine e la disciplina del volo.
Sottolinea, quindi, che stante l'intensificarsi dei comportamenti tali da compromettere la sicurezza dei voli, dei passeggeri e dei beni trasportati, nell'aprile 2014 si è tenuta a Montréal la Conferenza diplomatica per l'approvazione del Protocollo in esame.
Questo – a cui hanno aderito ad oggi 47 Paesi – è entrato in vigore nel gennaio 2020. Tra i suoi obiettivi principali figurano: l'estensione della giurisdizione – già riconosciuta allo Stato di immatricolazione dell'aeromobile – allo Stato di appartenenza dell'operatore e allo Stato in cui avviene l'atterraggio; il riconoscimento della figura dell'addetto alla sicurezza del volo (in-flight security officer).
Rileva che, composto da venti articoli, il Protocollo introduce una previsione di carattere generale secondo cui nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in maniera tale da autorizzare discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sulla diversità di opinioni politiche o di genere. L'articolo IV del Protocollo sostituisce l'articolo 3 della Convenzione, introducendo modifiche relative alla giurisdizione sui fatti che avvengono all'interno dell'aeromobile, la giurisdizione dello Stato di atterraggio e quelle dello Stato dell'operatore. Ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo di consultazione tra gli Stati che intendano esercitare la propria giurisdizione rispetto al comportamento di un passeggero. Vengono altresì disciplinati i casi in cui il comandante, per garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone a bordo, per mantenere l'ordine, consegnare una persona alle autorità competenti o per farla sbarcare, possa esigere l'assistenza dell'equipaggio o dei passeggeri.
Evidenzia, inoltre, che viene eliminato il riferimento alla conformità alla legge penale vigente nello Stato di registrazione, nel caso in cui il capitano autorizzi lo sbarco di un sospetto autore di un grave reato a bordo o intenda fornire informazioni sul sospetto alle autorità competenti allo Stato di atterraggio. Ulteriori modifiche riguardano la figura dell'addetto alla sicurezza e l'esonero dalle responsabilità per azioni intraprese, prevedendo apposite sanzioni in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio o di rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile. Una specifica norma consente di regolare più agevolmente le fattispecie di estradizione per le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile.
Osserva che ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo per gli Stati contraenti di rispettare le norme di diritto internazionale pattizio, in particolare il diritto ad un equo processo e ad un giudice imparziale, nonché il diritto al risarcimento per i danni subìti per il sospetto autore di illeciti che sia sbarcato dall'aeromobile.
Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di quattro articoli.
In particolare, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.
C. 2592 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giulio TREMONTI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Calovini, impossibilitatoPag. 146 a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento in titolo. In premessa, sottolinea che lo scopo dell'Accordo, già ratificato dal Senato, è includere la Svizzera, Paese extra-UE di transito dei flussi di gas tra Italia e Germania, nel quadro dell'Accordo di solidarietà sottoscritto da Roma e Berlino ai sensi del regolamento UE 2017/1938 sul rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea; ricorda che tale normativa pone una serie di obblighi in capo agli Stati membri, a partire dalla previsione di misure di solidarietà e coordinamento in risposta alle crisi di approvvigionamento di gas e dall'assicurazione sulla massima tutela dei clienti protetti e, in particolare, dei consumatori domestici. In particolare, evidenzia che, nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas, l'articolo 13 del Regolamento prevede che gli Stati membri adottino specifici accordi intergovernativi per stabilire dei rapporti di solidarietà nella fornitura di gas tra Stati interconnessi tra loro (direttamente o attraverso Paesi terzi).
In questo contesto, ricorda che, a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, l'Unione europea ha adottato il regolamento UE 2022/2576 per stabilire norme standard di diretta applicabilità per la solidarietà tra Stati membri che non abbiano adottato accordi bilaterali in materia.
Osserva quindi che, composto da quattordici articoli, l'Accordo in esame, dopo aver specificato come esso stesso sia parte integrante dell'Accordo bilaterale di solidarietà già esistente tra Italia e Germania, integra l'articolo 3 di tale Intesa con la previsione che, qualora fosse necessario, la comunicazione di richiesta di solidarietà sia inviata a tutte le Parti. L'Intesa prevede altresì che le autorità svizzere, tedesche e italiane, e gli operatori del servizio di trasporto interessati, siano informati di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà e che il calendario di tali informazioni sia concordato dagli operatori del servizio di trasporto del gas.
Rileva che il testo dispone quindi che le Parti si notifichino reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza, o dell'equivalente condizione per la Svizzera, nonché le modifiche o l'aggiornamento dei dati di contatto delle autorità competenti, utili alle comunicazioni relative all'attuazione del servizio di solidarietà.
Segnala che ulteriori disposizioni sanciscono la tutela dei flussi di gas necessari per l'approvvigionamento delle Parti e delle capacità di trasporto necessarie per la fornitura dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera, escludendo ogni possibile limitazione ad opera delle autorità nazionali. Viene altresì estesa alla Svizzera l'applicazione delle misure volontarie ed obbligatorie di solidarietà, introducendo il principio della parità di trattamento dei clienti dei tre Paesi.
Sottolinea che, nel caso in cui un'offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti in Svizzera, è previsto che le Parti si incontrino per adottare le opportune misure correttive. Una ulteriore norma prevede che la Svizzera possa richiedere la solidarietà a Italia e Germania e, viceversa, che Italia e Germania possano richiederla alla Svizzera, con le medesime procedure previste dall'Accordo italo-tedesco. Si stabilisce, inoltre, che le Parti si impegnino a favorire la conclusione di un accordo tecnico a livello di operatori del servizio di trasporto del gas per garantire la funzionalità delle infrastrutture in situazioni di crisi.
Evidenzia, altresì, che ulteriori disposizioni riguardano la clausola per la risoluzione in via arbitrale di eventuali controversie interpretative o applicative e le modalità di compensazioni attuabili qualora la Svizzera sia chiamata ad offrire solidarietà alla Germania o all'Italia. Inoltre, in virtù di un trattato doganale del 1923 fra Svizzera e Liechtenstein, le misure previste dall'intesa trilaterale si intendono estese anche a quest'ultimo.
Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di quattro articoli.
In particolare, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria: pertanto, le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le Pag. 147risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.
C. 2593 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore, in premessa, sottolinea che l'accordo bilaterale modificato dal provvedimento in esame è stato ratificato con la legge n. 83 del 2023. Scopo dell'accordo bilaterale è quello di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza di quanto previsto da un precedente accordo del 1974 che regolava unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavoravano in Svizzera.
Evidenzia che, in estrema sintesi, il Protocollo in esame è finalizzato a consentire ai lavoratori frontalieri, tenuto conto dell'attuale contesto di mobilità tra l'Italia e la Svizzera, di svolgere parte dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero.
Più nel dettaglio, fa presente che il Protocollo di modifica è composto da due articoli.
L'articolo I, in primo luogo, integra la definizione di «lavoratore frontaliere»: in linea di principio, viene consentito al lavoratore frontaliere di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di quarantacinque giorni l'anno.
Al punto 2, l'articolo in questione consente ai lavoratori frontalieri di poter svolgere fino al 25 per cento dell'attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere. Al riguardo, ricorda che, per quanto riguarda l'Italia, tale previsione è già in vigore, a partire dal 1° gennaio 2024, in virtù di una previsione (retroattiva) della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024).
Rileva che l'articolo II riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del Protocollo di modifica, prevedendo che l'entrata in vigore avvenga alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del Protocollo medesimo.
Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli.
In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Federica ONORI (AZ-PER-RE) auspica di disporre di tempi congrui per valutare la possibilità di un'azione emendativa sul disegno di legge di ratifica.
Giulio TREMONTI, presidente, accogliendo la richiesta della deputata Onori, avverte che sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di ratifica. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo.
C. 2604 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore, in premessa, osserva che il disegno di legge in esame, approvato all'unanimità dal Senato, si compone di nove articoli.
L'articolo 1 autorizza alla ratifica di una serie di emendamenti, già concordati tra le Parti, agli accordi istitutivi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e del Fondo africano di sviluppo.
Ricorda che la BIRS è una delle istituzioni che compongono la Banca Mondiale. Istituita tra il 1944 e il 1945 a seguito dell'entrata in vigore degli accordi della conferenza di Bretton Woods, per finanziare la ricostruzione e lo sviluppo dei Paesi maggiormente colpiti dalle conseguenze della seconda guerra mondiale, ha in seguito esteso il suo mandato al finanziamento della crescita dei Paesi in via di sviluppo.
Segnala, altresì, che la BERS, con sede a Londra, è stata istituita nel 1991, su iniziativa di alcuni Paesi europei al fine di favorire la transizione verso l'economia di mercato dei Paesi dell'Europa centrale e orientale, dopo la caduta del blocco sovietico. A differenza di altre banche multilaterali di sviluppo, la BERS agisce anche sulla base di un mandato politico – sancito nel preambolo dell'accordo istitutivo – in base al quale la sua assistenza finanziaria dipende dal rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto nei Paesi in cui opera. Fa presente che dall'anno della sua istituzione il mandato geografico della Banca è stato progressivamente esteso alla Mongolia – nel 2004 –, alla Turchia – nel 2008 – e, nel 2011, ai Paesi della sponda del Mediterraneo.
Evidenzia che le modifiche apportate dall'articolo riguardano, in primo luogo, l'eliminazione del limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito negli accordi istitutivi di BIRS e BERS, che limita l'operatività delle Banche di sviluppo, anche in presenza di una condizione estremamente solida di sostenibilità finanziaria.
In secondo luogo, si autorizza la BERS ad ammettere tra i propri membri l'Iraq e alcuni Paesi dell'Africa sub-sahariana (Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria e Senegal), in modo da poter operare in essi;
In terzo luogo, si dispone l'accettazione, da parte dell'Italia, di nove emendamenti all'Accordo istituivo del Fondo africano di sviluppo, che fa parte del gruppo della Banca africana di sviluppo e finanzia progetti infrastrutturali e iniziative per la promozione dello sviluppo economico e sociale nei Paesi più poveri del continente, attraverso prestiti concessionali (a condizioni agevolate) e finanziamenti a dono. Tali emendamenti riguardano, tra le altre cose: l'inclusione di un riferimento a finanziamenti a condizioni non agevolate; l'autorizzazione al Fondo di prendere prestiti su base bilaterale o sui mercati dei capitali; il chiarimento che il Fondo può fornire finanziamenti ai membri della Banca africana di sviluppo, in particolare a quelli la cui situazione economica e le cui prospettive richiedono condizioni agevolate; l'inserimento di una clausola secondo cui il Fondo sarà selettivo nel decidere quali membri o entità beneficeranno del suo finanziamento; la previsione che l'approvazione delle operazioni di prestito rientra tra i poteri del Consiglio di amministrazione del Fondo; il chiarimento che il Fondo può investire in titoli emessi dalla Banca africana di sviluppo, e viceversa.
Rileva che l'articolo 2 dà esecuzione agli emendamenti di cui all'articolo 1.
Al riguardo, precisa che la data di entrata in vigore degli emendamenti dipende dalle regole previste negli accordi istitutivi dei singoli istituti. In particolare, per quanto riguarda la modifica all'Accordo istitutivo della BIRS, l'emendamento entrerà in vigore alla sua accettazione da parte di tre quinti dei membri della Banca, che rappresentino almeno quattro quinti dei voti complessivi. Per quanto concerne le modifiche all'Accordo istitutivo della BERS, le modifiche entreranno in vigore dalla loro accettazione da parte di almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due Paesi dell'Europa centrale e orientale), aventi almenoPag. 149 quattro quinti del potere di voto totale dei membri. Per quanto riguarda, infine, le modifiche all'Accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo, gli emendamenti entreranno in vigore dalla loro accettazione da parte di almeno tre quarti dei membri, aventi almeno l'85 per cento del potere di voto totale dei membri.
Sottolinea, quindi, che l'articolo 3, al comma 1, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad aumentare la quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo (pari al 3,16 per cento del capitale).
Rileva che il comma 2 autorizza la Banca d'Italia a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato «Bilateral Borrowing Agreement», stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale e avente scadenza il 31 dicembre 2024.
Precisa che per l'aumento della quota di cui al comma 1, il comma 3 concede alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sul prestito bilaterale, la cui estensione è autorizzata dal comma 2, è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione del relativo accordo.
Fa presente che il comma 4 rinvia ad apposite convenzioni la regolazione dei rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi appena illustrati.
Evidenzia, quindi, che l'articolo 4 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata, per complessive 205.130 nuove azioni, della Banca africana di sviluppo, istituita nel 1964 con l'obiettivo di diminuire il tasso di povertà, stimolare lo sviluppo economico e sostenibile e il progresso sociale del continente africano.
Sottolinea che, come esposto dal Governo nella relazione illustrativa, tale aumento di capitale origina dal declassamento degli Stati Uniti, azionista tripla A, da parte di Fitch il 1° agosto 2023, e ha il fine di preservare il rating tripla A dell'istituzione, la sua capacità finanziaria e la creazione di una riserva di capitale (buffer) per far fronte a futuri shock e ulteriori declassamenti.
La relazione tecnica precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non ha impatto su indebitamento netto e debito in quanto il capitale a chiamata costituisce una forma di tutela di ultima istanza nel caso in cui l'istituzione versi in una situazione finanziaria praticamente prossima al fallimento, ed esso verrebbe richiesto soltanto dopo la liquidazione dell'attivo, del capitale già versato e delle riserve.
Osserva che l'articolo 5 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento per complessive 2.342 azioni a pagamento, valutata in complessivi 49 milioni 182 mila dollari statunitensi.
Ricorda che la Società Interamericana di Investimento (IIC), come evidenziato dalla relazione illustrativa, è l'istituzione che, nell'ambito del Gruppo della Banca Interamericana di Sviluppo, concede finanziamenti al settore privato, occupandosi del sostegno alle piccole e medie imprese della regione Latino-americana e dei Caraibi.
Fa presente che l'articolo 6, al comma 1, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.
Sottolinea che il comma 2 dell'articolo in esame prevede che i termini e le condizioni di questi strumenti finanziari ibridi sono disciplinati da accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa BIRS che definiscono importi, caratteristiche, obblighi, diritti e doveri in capo alle parti e consentono all'Italia di convertire gli strumenti in quote di partecipazione al capitale della Banca in caso di aumento di capitale a pagamento.Pag. 150
Evidenzia, infine, che l'articolo 7, al comma 1, autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per complessive 34.360 azioni a pagamento. Conseguentemente, il comma 2 autorizza una spesa di 68 milioni 720 mila euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per la sottoscrizione di tale aumento di capitale.
Con riferimento agli oneri economici complessivi del provvedimento, segnala che l'articolo 8 li quantifica in 95,26 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e in 6,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, e ne dispone la relativa copertura.
In conclusione, sottolinea che, nel complesso, le modifiche introdotte recepiscono le modifiche già votate dai rappresentanti italiani all'interno di queste istituzioni, modifiche che hanno trovato il consenso anche degli altri Paesi. Auspica, dunque, una celere approvazione del disegno di legge.
Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, provvederà a definire i tempi di prosieguo dell'esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Mercoledì 24 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.
La seduta comincia alle 14.20.
Sugli esiti della missione svolta a Bucarest (8-10 settembre 2025).
Giulio TREMONTI, presidente, ricorda che dall'8 al 10 settembre scorsi, insieme ai colleghi Salvatore Caiata e Fabio Porta, ha effettuato una missione in Romania, in esito alla quale è stata predisposta una relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (vedi allegato).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 24 settembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45