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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2025
557.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 155

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione aggiunto.
Atto n. 292.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 156

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame, composto di quindici articoli e corredato di relazione tecnica, reca disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne gli articoli 3 e 5, comma 1, rileva che le norme, modificando le disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES di cui all'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi, estendono alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata – e non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, come previsto nella formulazione vigente del citato articolo 83, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi – l'applicazione del principio di derivazione rafforzata, secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini IRES è effettuata nel rispetto dei principi contabili, derogando a quanto previsto dal medesimo Testo unico, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Fa inoltre presente che si estende l'ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili, e non solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano principi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3.
  Segnala che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme in esame, precisando, con riferimento al citato comma 1, che prevede l'estensione alle micro-imprese che rinunciano al bilancio in forma semplificata del principio di derivazione rafforzata, che le stesse hanno una finalità di coordinamento. In merito al comma 2 che, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2024, amplia l'ambito di applicazione della disciplina del riallineamento a seguito di operazioni di riorganizzazione, anche ai soggetti che adottano i medesimi principi contabili, segnala che la relazione tecnica non ascrive alla disposizione effetti differenziali rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria, trattandosi di interventi coerenti con la stima medesima.
  Ciò stante rileva che, con riferimento all'estensione del principio di derivazione rafforzata, di cui al comma 1, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione, a partire dalla numerosità della platea dei potenziali beneficiari della stessa, volti ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione.
  In relazione all'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina del riallineamento, a seguito di operazioni di riorganizzazione, anche ai soggetti che adottano i medesimi principi contabili, ai sensi del comma 2, andrebbero inoltre forniti, a suo avviso, ulteriori elementi informativi volti ad escludere che da tale estensione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica.
  In questo quadro, ritiene che andrebbero forniti, innanzitutto, i dati di dettaglio in merito alla quantificazione degli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica riferita all'Atto n. 218, poi divenuto decreto legislativo n. 192 del 2024, cui fa riferimento la relazione tecnica relativa norma in esame. In particolare, a suo avviso, andrebbero isolati dal complesso della stima a suo tempo effettuata dalla relazione tecnica riferita al citato Atto gli effetti finanziari relativi alla disciplina del riallineamento a seguito delle sole operazioniPag. 157 di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi.
  Con riferimento agli articoli 4 e 5, comma 2, rileva che le norme recano modifiche alla disciplina del trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, della correzione degli errori contabili.
  Fa presente che la nuova disciplina prevista dalla norma in esame, mediante l'inserimento del comma 1-ter all'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi, circoscrive l'ambito di applicazione del riconoscimento fiscale degli errori contabili ai fini IRES introducendo ulteriori condizioni oltre a quella già prevista a legislazione vigente, ovvero sottoposizione del bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. In particolare, segnala che la correzione degli errori contabili è ammessa se gli errori contabili sono «non rilevanti» ai sensi dei principi contabili IAS e OIC; se effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio successivo in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo; prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
  Evidenzia che la medesima disciplina viene estesa anche al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili ai fini IRAP, mediante l'inserimento del nuovo comma 5-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, introducendo un'ulteriore condizione all'ammissibilità della correzione, rispetto a quelle previste ai fini IRES. In particolare, fa presente che si prevede un'ulteriore condizione consistente nel fatto che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, non debba essere negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. Rileva che viene, inoltre, soppressa la possibilità di utilizzo in compensazione del credito tributario derivante dalla correzione di errori contabili, con novella al comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
  Osserva che la relazione tecnica afferma che l'intervento normativo in materia di errori contabili, dato il carattere restrittivo, non determina oneri in termini finanziari. Infatti, secondo la relazione tecnica la possibilità di attribuire efficacia anche fiscale alla correzione degli errori contabili viene circoscritta a quelli non rilevanti, deve essere effettuata entro la chiusura dell'esercizio successivo e non può essere applicata ai fini IRAP se afferisce ad esercizi con valore della produzione negativo. Rileva che la relazione tecnica afferma, infine, che la soppressione della possibilità di compensare il credito derivante dalla correzione di errori contabili è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito di carattere temporaneo, che per ragioni di prudenza non sono stimati.
  Segnala che la relazione illustrativa riguardo all'IRAP esclude, invece, la possibilità di dare rilevanza alla correzione solo se – e nei limiti in cui nel periodo d'imposta in cui i relativi elementi reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati – si è registrato un valore della produzione netto di segno opposto rispetto a quello determinato nel periodo d'imposta in cui è rilevata la correzione.
  Al riguardo, rileva che il contenuto della disposizione e della relazione tecnica, da un lato, e quello della relazione illustrativa, dall'altro, non appaiono tra loro del tutto coerenti. Spiega, infatti, che, mentre il testo della disposizione e la relazione tecnica sembrerebbero escludere la correzione nel caso in cui essa afferisca ad esercizi consecutivi in cui uno o entrambi gli esercizi abbiano un valore della produzione negativo, la relazione illustrativa sembrerebbe, invece, escluderla solo nel caso in cui uno solo dei due esercizi consecutivi presenti un valore della produzione negativo, consentendola non solo nel caso in cui entrambi gli esercizi consecutivi presentino un valore della produzione positivo, come risulta dal testo della norma, ma implicitamente anche quando entrambi gli esercizi consecutivi presentino un valore della produzione negativo. Segnala che tale impostazione sembrerebbe fondarsi sul presupposto che solo nel caso in cui in un Pag. 158esercizio si registri un valore della produzione di segno opposto rispetto a quello manifestatosi nell'altro esercizio potrebbe verificarsi un trasferimento, con finalità elusive, di componenti di reddito da un esercizio all'altro. In merito a tale aspetto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 12, evidenzia che le norme in esame novellano talune disposizioni concernenti le sanzioni di natura amministrativa di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 141 del 2024, escludendo la confisca quando il trasgressore provvede al pagamento del valore delle merci o dei diritti di confine, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, tranne al verificarsi di specifiche condizioni o nel caso in cui la stessa sia riferita a specifici oggetti.
  Fa presente che la relazione tecnica evidenzia che la finalità delle norme in esame è quella di recepire nelle disposizioni nazionali complementari i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 93 del 2025, con la quale, in relazione all'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e agli articoli 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio che prevede il cumulo automatico tra imposta evasa, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria delle merci.
  Per quanto concerne i profili finanziari delle norme, fa presente che la relazione tecnica ritiene che le modifiche normative intervenute possano determinare effetti positivi sul gettito, che, in via prudenziale, non sono quantificati, in grado di bilanciare i mancati ricavi che deriverebbero, invece, dall'alienazione delle merci oggetto di confisca amministrativa.
  Al riguardo, pur tenendo conto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, al fine di poter valutare la capacità degli effetti positivi di far fronte a quelli negativi, appare necessario, a suo avviso, quantificare sia i potenziali effetti positivi sul gettito derivanti dall'adempimento spontaneo dei trasgressori in conseguenza della norma in esame, sia quelli negativi derivanti dalla mancata alienazione delle merci oggetto di confisca, fermo restando che l'eventuale eccedenza dei primi rispetto ai secondi non dovrebbe essere prudenzialmente computata nei tendenziali di finanza pubblica. In merito a tale aspetto ritiene, pertanto, necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi.
Atto n. 294.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che è la Commissione avvia in data odierna lo schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di servizi per la semplificazione degli incentivi, preso atto delle analitiche indicazioni fornite dalla relazione tecnica in ordine alle finalità perseguite, osserva che esse, rispetto a quanto normativamente previsto nell'elenco di cui al comma 2, non sembrano contemplare, fra gli obiettivi perseguiti con il potenziamento delle due piattaforme in esame, quanto disposto dalla lettera f), recante funzionalità a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attività previste dall'articolo Pag. 15921, riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del Codice unico di progetto. Rileva che sulla questione sarebbe utile acquisire chiarimenti, atteso che il potenziamento informatico del Registro nazionale degli aiuti di Stato e del sistema Incentivi.gov dovrebbe essere implementato in modo da garantire anche l'esecuzione delle funzionalità appena illustrate. Andrebbe pertanto chiarito se esse siano comunque incluse fra le funzionalità che il previsto potenziamento garantirebbe, in quanto, nel caso contrario, gli oneri stimati potrebbero essere inferiori a quelli necessari all'attuazione del presente articolo.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione, rileva, inoltre, che la tabella riepilogativa degli oneri derivanti dal richiamato articolo 3 non appare sufficientemente analitica per consentire una valutazione della congruità delle stime rispetto alle finalità perseguite, atteso che mancano dettagli in ordine ai processi tecnici e agli acquisti di materiale, con i relativi oneri, che saranno necessari per potenziare le piattaforme e garantire le funzionalità previste. Comunque, in termini di ordine di grandezza, osserva che i 10 milioni di euro stimati complessivamente per il biennio 2025-2026 appaiono plausibili. Tuttavia, posto che l'adozione del presente decreto legislativo avverrà presumibilmente nell'ultimo trimestre del 2025, fa presente come sia probabile uno slittamento degli oneri previsti per il 2025 al 2026 e che andrebbe chiarito se si preveda comunque di sostenere tutte le spese previste entro il 2026.
  In generale, rileva che andrebbero forniti approfondimenti sul modo con cui i servizi previsti dall'articolo 3 e poi specificati ai successivi articoli 4, 6, 11, 13, 15, 21 e 23 saranno forniti a regime. Su tale punto precisa che la relazione tecnica afferma che le funzionalità sviluppate potranno consentire a regime la gestione automatizzata dell'intero ciclo di vita dei bandi caratterizzati da forte livello di standardizzazione e semplicità. Osserva che andrebbe poi assicurato che non si presenteranno oneri aggiuntivi in relazione alla gestione delle nuove piattaforme potenziate, sulla quale la relazione tecnica non si sofferma.
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, segnalato che il capitolo 2228 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativo a «spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive da affidare anche ad esperti o a società specializzate mediante appositi contratti, comprese le spese di funzionamento e di acquisto di strumenti tecnici informatici», presenta uno stanziamento iniziale pari a quasi 1,9 milioni di euro per il 2025, di cui risultano ancora disponibili, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 6 agosto 2025, 218.167 euro, e a quasi 0,9 milioni euro per il 2026 e il 2027, fa presente che andrebbe confermata la sussistenza delle risorse necessarie alla copertura degli oneri correlati alla convenzione stipulata con Invitalia S.p.A. per le attività di supporto tecnico all'attuazione della riforma, rispetto ad entrambi gli ambiti individuati dalla legge delega, quali la razionalizzazione dell'offerta di incentivi e l'attuazione del codice, sia indicando l'ammontare di tali oneri che assicurando l'assenza di pregiudizi per l'attuazione di interventi già previsti. Fa presente che le risorse ancora disponibili sarebbero in linea con gli oneri sostenuti nel 2024 a valere sul medesimo capitolo per analoghe finalità.
  Non ha nulla da osservare per quanto riguarda la copertura a carico delle risorse del PNRR.
  Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di partecipazione del lavoratore autonomo, rileva come andrebbe confermato che il potenziale incremento della platea dei partecipanti al bando non si rifletta sull'ammontare complessivo delle risorse che verranno, sotto qualsiasi forma, erogate.
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di procedure e modalità di accesso alle agevolazioni, nel rinviare a quanto osservato con riferimento all'articolo 3 rispetto al sistema Incentivi Italia, rileva che sarebbe utile acquisire indicazioni ulteriori circa le necessità finanziarie che potrebberoPag. 160 emergere in relazione ai servizi di accesso digitale per la compilazione guidata, l'accoglienza delle istanze di accesso e l'acquisizione della documentazione e l'implementazione delle piattaforme interoperabili di cui al comma 4 e all'ammontare delle disponibilità allo scopo utilizzabili, considerando altresì la necessità di non pregiudicare sia gli interventi di natura tecnologico-informatica già programmati che l'ordinaria attività di manutenzione dei software e degli hardware. In ogni caso, fa presente che si potrebbe valutare l'inserimento nel dispositivo di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, presupposta dalla relazione tecnica, laddove afferma che l'implementazione delle piattaforme digitali da parte dei soggetti competenti avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie nella disponibilità delle stesse, probabilmente con riferimento alla clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 28, applicabile all'intero schema in esame.
  Con riferimento all'articolo 15, concernente le procedure e le modalità di erogazione delle agevolazioni, in relazione ai commi 2 e 3, osserva che la generalizzazione della possibilità di procedere ad anticipazioni delle erogazioni, per quanto assistite da strumenti di garanzia, e a pagamenti svincolati dall'avanzamento contabile delle iniziative agevolate, ove utilizzata dalle amministrazioni, potrebbe determinare un'accelerazione dei flussi di cassa rispetto a quanto ordinariamente previsto, di cui si dovrà tenere conto nella definizione del profilo di spesa e copertura del singolo incentivo.
  Per quanto attiene alla fornitura di servizi da parte del sistema Incentivi Italia di cui al comma 9, rinvia a quanto osservato in ordine all'articolo 3. Non ha, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni.
  Riguardo l'articolo 17, in materia di revoche in materia di incentivi, osserva che non tutte le disposizioni in commento paiono assumere carattere ordinamentale, dato che la stessa relazione tecnica ammette che le nuove norme recano una mitigazione delle maggiorazioni dovute in caso di revoca dell'incentivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998, abrogato all'articolo 25. Rileva che tale scelta appare di per sé suscettibile di ridurre gli introiti a tale titolo per le pubbliche amministrazioni erogatrici, anche se va rilevato, alla luce della natura delle somme in questione, che si tratta di entrate meramente eventuali e che pertanto non dovrebbero essere contabilizzate nei tendenziali di finanza pubblica, al pari delle sanzioni.
  Con riferimento all'articolo 20, che disciplina il regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi, osserva che la previsione di cui al comma 6 appare suscettibile di ampliare la platea dei destinatari di incentivi contributivi rispetto a quanto ordinariamente previsto. Pertanto, poiché il successivo comma 7 espressamente dispone l'applicazione delle nuove norme agli incentivi istituiti a decorrere dall'entrata in vigore della disciplina in esame, fa presente che sarà necessario tener conto, all'atto dell'introduzione di un nuovo incentivo, del profilo appena cennato per determinare l'entità delle risorse stanziate e individuare le corrispondenti coperture. Non ha, invece, osservazioni da formulare sui restanti commi.
  Per quanto attiene l'articolo 25, che contiene le abrogazioni, premesso che gran parte delle disposizioni abrogate sono state di fatto riproposte nello schema di decreto in esame e fatte salve le osservazioni già formulate, riguardanti entrate da sanzioni o comunque eventuali, osserva che la norma che sostanzialmente riproduce l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, abrogato dalla lettera h), ovvero il comma 5 dell'articolo 16, nell'introdurre un limite dimensionale delle imprese coinvolte, riduce la platea dei soggetti tenuti alla restituzione degli incentivi ricevuti. Anche in tal caso, tuttavia, rileva che si verte su entrate meramente eventuali, in relazione alle quali non erano stati ascritti effetti sui saldi.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di Pag. 161intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Atto n. 276.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Preso atto che la Conferenza unificata non si è ancora pronunciata al riguardo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 settembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2025, relativo all'acquisizione di una nuova classe di unità navale tipo AGS (Auxiliary General Survey) per un totale di numero 2 unità Joint Maritime Multi Mission System ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale.
Atto n. 297.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 15 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 05/2025, relativo all'acquisizione di una nuova Classe di Unità navale tipo AGS (Auxiliary General Survey) per un totale di due unità Joint Maritime Multi Mission System ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale.
  Segnala che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui suoi profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  In proposito evidenzia che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e la scheda illustrativa allegate al presente schema di decreto, che ne costituiscono parte integrante, segnalano che il programma in esame è finalizzato a mantenere e ad adeguare la capacità di Joint Maritime Multi Mission System (J3MS) ad oggi assicurata dalla nave Elettra, in linea dall'anno 2004, con due unità navali J3MS, comprensive della strumentazione dedicata Pag. 162e del relativo supporto tecnico-logistico integrato decennale.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2045, comporta un costo complessivo stimato in circa 1.600 milioni di euro.
  In tale quadro, precisa che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, che fa riferimento a un orizzonte temporale con decorrenza dall'anno 2026 e fino all'anno 2035. Il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 770 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio ordinario del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
  Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 55 milioni di euro per l'anno 2027, a 115 milioni di euro per l'anno 2028, a 110 milioni di euro per l'anno 2029, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, a 100 milioni di euro per l'anno 2032, a 200 milioni di euro per l'anno 2033, a 85 milioni di euro per l'anno 2034 e a 35 milioni di euro per l'anno 2035.
  Al riguardo, alla luce del fatto che nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica si indica il presumibile avvio del piano di sviluppo pluriennale del programma nel suo complesso nel corso dell'anno 2025, rileva l'esigenza di acquisire una conferma in ordine al fatto che il suddetto richiamo all'annualità in corso si debba intendere riferito all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nel medesimo anno, atteso che il cronoprogramma relativo alla prima fase, oggetto del presente schema di decreto, ascrive i relativi oneri solo a decorrere dal 2026.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, la dotazione iniziale del citato piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 99.760.131 euro per l'anno 2026 e a 135.857.823 euro per l'anno 2027.
  Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2025, trasmesso dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame presso la Camera dei deputati, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al medesimo piano gestionale, sono pari a 1.199.760.131 euro per l'anno 2026 e a 1.202.912.710 euro per l'anno 2027.
  Evidenzia altresì che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 830 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finanziari per il reperimento delle somme necessarie da ricercare nell'ambito delle risorse a valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio, sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. In coerenza con quanto rappresentato, nelle premesse dello schema in esame si precisa che il completamento del programma costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio »,Pag. 163 programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma preliminarmente che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame e nella scheda tecnica ad esso allegata, secondo cui l'avvio del programma oggetto del provvedimento è prevista nel corso dell'anno 2025 fa riferimento all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma nel suo complesso, non suscettibili di determinare oneri nel predetto esercizio.
  Fa presente altresì che, all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Segnala che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Rappresenta, infine, che le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità indicate nel cronoprogramma dei pagamenti e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di Pag. 164ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2025, relativo all'acquisizione di una nuova classe di unità navale tipo AGS (Auxiliary General Survey) per un totale di numero 2 unità Joint Maritime Multi Mission System ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 297);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2045, comporterà un onere complessivo stimato in circa 1.600 milioni di euro;

    il predetto programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, oggetto del presente schema di decreto, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2026 e la conclusione nell'anno 2035, determinerà un costo complessivo di 770 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 830 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che il provvedimento in esame è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame e nella scheda tecnica ad esso allegata, secondo cui l'avvio del programma oggetto del provvedimento è prevista nel corso dell'anno 2025 fa riferimento all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma nel suo complesso, non suscettibili di determinare oneri nel predetto esercizio;

    all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla prima Pag. 165fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità indicate nel cronoprogramma dei pagamenti e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2025, denominato «Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento operativo» costituito dal «segmento volo» Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy, e la realizzazione del «segmento di terra» denominato Ground Based Training System (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.
Atto n. 298.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 15 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD/06 per l'esercizio finanziario 2025, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – segmento operativo» costituito dal «segmento volo» Light Utility Helicopter (LUH) – Elicottero Multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del «segmento di terra» denominato Ground Based Training System (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (Atto n. 298), ad integrazione e prosecuzione del programma già avviato ed approvato con i programmi pluriennali SMD 10/2022, SMD 31/2023 e SMD 24/2024, autorizzati con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente, nelle date 20 giugno 2023, 17 maggio 2024 e 11 marzo 2025.
  Segnala che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  In proposito rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che il programma è già stato avviato nell'anno 2022 ed approvato con i menzionati decreti interministeriali di approvazione dei programmi SMD 10/2022, SMD 31/2023 e SMD 24/2024. In particolare, la quarta fase del programma, oggetto del presente decreto, è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale, con presumibile inizio nell'anno 2026 e conclusione stimata nell'anno 2039. La scheda tecnica evidenzia, altresì, che la finalità operativa del programma è immutata rispetto a quanto già descritto nei citati decreti interministeriali di approvazione dei programmi SMD 10/2022, SMD 31/2023 e SMD 24/2024.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva, preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere previsionale complessivo dell'impresa già avviata con i menzionatiPag. 166 decreti interministeriali di approvazione dei programmi SMD 10/2022, SMD 31/2023 e SMD 24/2024 è finanziato per 123 milioni di euro ed è stimato in 670 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2024. La scheda tecnica rileva, altresì, che la quarta fase del programma, oggetto dello schema di decreto in esame, è stimata in 271 milioni di euro ed è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore d'investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che detta quota, unitamente alle risorse già poste a disposizione con i richiamati decreti interministeriali di approvazione dei programmi SMD 10/2022, SMD 31/2023 e SMD 24/2024, consentirà di completare il Ground Based Training System, realizzare l'infrastruttura ospitante la sede della costituenda Nuova scuola elicotteri di Viterbo e acquisire parte dei sistemi di istruzione, addestramento e simulazione, nonché acquisire ulteriori dodici elicotteri LUH (AW-169) sui trenta previsti, comprensivi di supporto logistico integrato iniziale del tipo «chiavi in mano».
  Segnala, inoltre, che, nella menzionata scheda tecnica, si dà atto, altresì, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 276 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari, che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, potranno essere contrattualizzati subordinatamente al relativo finanziamento.
  Fermo restando che, secondo quanto specificato dalla scheda tecnica, l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, sottolinea che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso ad un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, per garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria. Evidenzia, infine, che, in ogni caso, il citato programma sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.
  Quanto al finanziamento delle successive fasi del programma, rileva che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla quarta fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  Specifica, quindi, che la realizzazione dalla quarta fase del programma, che determina oneri pari, come in precedenza evidenziato, a complessivi 271 milioni di euro, è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 2 dello stato di previsione del Ministero della difesa. In particolare, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica, gli oneri sarebbero pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 19 milioni di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro per l'anno 2029, 12 milioni di euro per l'anno 2030, 9 milioni di euro per l'anno 2031, 10 milioni di euro per l'anno 2032 e 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2033 al 2039.
  Al riguardo, fa presente che il piano gestionale del quale si prevede l'utilizzo reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 285.365.557 euro per l'anno 2025, 463.492.887 euro per l'anno 2026 e 463.317.663 euro per l'anno 2027. Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2025, trasmesso dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame presso la Camera dei deputati, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al medesimo piano gestionale, sono pari a 2.309.601.742 Pag. 167euro per l'anno 2025, 2.778.842.887 euro per l'anno 2026 e 2.576.217.663 euro per l'anno 2027.
  Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate per gli anni 2026 e 2027 sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, come risultanti dalla previsioni assestate a legislazione vigente, appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse per l'intero orizzonte temporale del programma, nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Ricorda, inoltre, che, come precisato dalla scheda tecnica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
  Segnala, altresì, l'esigenza che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 settembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.