ATTI DEL GOVERNO
Martedì 30 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 16.35.
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
Atto n. 293.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la revisione del sistema tributario, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della stessa.
Rammenta, in particolare, che quest'ultimo articolo reca, al comma 1, una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2026, attraverso uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosiPag. 86 ai princìpi e criteri direttivi ivi puntualmente indicati.
Rappresenta, quindi, che con lo schema di decreto legislativo in esame viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.
Evidenzia, in particolare, che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene, al comma 1, l'approvazione dell'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, e dispone, al comma 2, l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa circa il carattere compilativo del provvedimento, considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare e propone, pertanto, di esprimere su di esso parere favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 16.40.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 30 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 16.40.
DL 116/2025: Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, attualmente all'esame del Senato.
C. 2623 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Fa presente che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, a cui non risulta allegato, tuttavia, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre le proposte emendative approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono corredate di relazione tecnica.
Rileva, altresì, che alla Camera dei deputati il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Giustizia.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento, in primo luogo, all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenuto conto della nuova formulazione dei divieti proposta dalle disposizioni in esame, ritiene che andrebbe chiarito da parte del Governo se le suddette modifiche siano suscettibili di incidere sul gettito da sanzioni eventualmente già scontato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, anche alla luce delle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge in esame, che intervengono sull'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, riformando le Pag. 87fattispecie penali che sanzionano le condotte di abbandono dei rifiuti.
Per quanto concerne l'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di euro 15.000.000 per il 2025, al fine di consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati di attuare gli interventi di bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi ad esso affidati, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie. Rileva che tali risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario. Sottolinea che ai relativi oneri si provvede nei termini indicati dalla medesima disposizione secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. Fa presente che, al comma 3, vengono, infine, attributi al Commissario, in caso di abbandono di rifiuti o di individuazione di un sito contaminato, specifici poteri d'ordinanza già previsti dal Codice dell'ambiente per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e per consentire la bonifica del sito, ivi incluse le azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili.
Al riguardo, premessa l'esigenza di chiarire le ragioni del mancato riporto sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti alla disposizione, non formula osservazioni considerato che l'onere recato dalla stessa appare limitato dall'entità della disposta autorizzazione di spesa. Prende atto, altresì, dei chiarimenti e degli ulteriori elementi informativi forniti dal Governo al Senato volti a confermare che il suddetto onere di 15 milioni di euro per il 2025 afferisce alla rimozione di un totale di 17.540 tonnellate di rifiuti, che viene indicato dalla relazione tecnica come prioritario. In merito alle restanti 15.460 tonnellate afferenti agli ulteriori rifiuti presenti in superficie, che, sommate a quelle interessate dalla norma in esame, determinano il volume complessivo di 33.000 tonnellate, indicato anche dall'analisi di impatto della regolamentazione allegata al provvedimento presentato in Senato, il Governo ha ulteriormente chiarito che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha approvato l'assegnazione di ulteriori 15 milioni di euro per il soddisfacimento della predetta esigenza, a valere sulle economie di programma del Piano di Sviluppo e Coesione del medesimo ministero per il ciclo di programmazione 2014-2020 e che è stato avviato l'iter amministrativo per l'assegnazione al Commissario unico delle medesime risorse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal precedente comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non formula osservazioni, considerato che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.
Con riferimento all'articolo 9-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce, al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il Sud, che subentra nello svolgimento di funzioni di supporto all'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud alla Struttura di missione zona economica speciale, di cui all'articolo 10, del decreto-legge n. 124 del 2023, che viene conseguentemente soppressa, al comma 9, con cessazione degli effetti della richiamata disposizione, di cui rileva, al comma 2, le relative funzioni, succedendole a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi. Sottolinea che, presso il Dipartimento sono istituiti 2 uffici dirigenziali generali e 5 uffici dirigenziali non generali, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di 3 unità dirigenziali generali e di 4 unità dirigenziali non generali. A tale fine, rileva che, al comma 3, è autorizzata la spesa di 275.183 euro per il 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dal 2026. Sottolinea che al Dipartimento per il Sud è assegnato, inoltre, il contingente di 60 unità di personale non dirigenziale della StrutturaPag. 88 di missione zona economica speciale e a tale fine, al comma 4, è autorizzata la spesa di 507.108 euro per il 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dal 2026. Evidenzia che al Dipartimento è, altresì, assegnato il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione ZES, con riferimento ai quali, il trattamento economico pro capite, è determinato nel limite massimo annuo di 50.000 euro lordi e nel limite di spesa complessiva annua di 500.000 euro a decorrere dal 2026. Fa presente che il Dipartimento può, altresì, stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e accordi di collaborazione per analisi, studi e ricerche. A tal fine, osserva che, al comma 5, è autorizzata, a decorrere dal 2026, la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro. Rileva che il Dipartimento può, inoltre, avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto di Invitalia S.p.A. e a tal fine è autorizzata, al comma 8, la spesa di 2.444.310 euro, a decorrere dal 2026. Sottolinea che agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a 782.291 euro per il 2025 e a 7.838.051 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede ai sensi di quanto previsto della medesima disposizione, come previsto al comma 10.
Al riguardo, posto che l'emendamento introduttivo della disposizione in esame non risulta corredato di relazione tecnica, rileva l'opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la stima degli importi delle spese autorizzate, anche al fine di poter delineare, nelle more dell'adozione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri di organizzazione, la configurazione strutturale del dipartimento in raccordo con la Struttura di missione zona economica speciale a cui il Dipartimento medesimo succede nelle relative funzioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articolo 9-bis provvede agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8 del medesimo articolo, pari a 782.291 euro per l'anno 2025 e a 7.838.051 euro annui a decorrere dall'anno 2026, quanto a 782.291 euro per l'anno 2025 e 7.838.051 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), mediante utilizzo delle risorse rivenienti ai sensi del comma 9 e, quanto a 7.838.051 euro a decorrere dall'anno 2035, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo in esame dispone che, a decorrere dalla data di soppressione della Struttura di missione zona economica speciale, cessano di avere efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023 concernenti la Struttura medesima, le cui funzioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo in esame, saranno assorbite dal neo istituito Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, rappresenta che il comma 11 del citato articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a complessivi 8.250.579 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, che, al comma 7-quater, recava un'autorizzazione di spesa di importo pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, finalizzata a garantire l'operatività dei Commissari delle zone economiche speciali, le cui funzioni sarebbero state assorbite dalla Struttura di missione ZES istituita dal predetto articolo 10 e ora soppressa dall'articolo in esame.
Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto della congruità dell'ammontare delle risorse utilizzate con finalità di copertura, che eccedono gli oneri cui si fa fronte.
Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a Pag. 89386.091.404 euro per l'anno 2027. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2035 e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
Con riferimento all'articolo 11, commi da 1-bis a 1-septies, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in oggetto, introdotte nel corso dell'esame al Senato, prorogano la durata dello stato di ricostruzione nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, prorogabile fino a ulteriori cinque anni, al fine di provvedere alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata. Segnala che per il finanziamento degli interventi è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo al contestuale incremento del Fondo per la ricostruzione di parte capitale, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 e disponendo alla copertura dei relativi oneri con le modalità ivi indicate. Sottolinea che le disposizioni, inoltre, provvedono a definire in appositi elenchi le tipologie di interventi ammessi al finanziamento, specificando che i contributi sono concessi fino all'80 per cento delle spese occorrenti. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate ad abitazione principale, il contributo è concesso fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro.
Al riguardo, pur considerando che i contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita alla proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione, sia in merito agli interventi finanziabili, al fine di poter valutare la congruità delle risorse stanziate rispetto agli interventi medesimi, sia riguardo all'effettiva dinamica della spesa prevista, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, considerata la natura di conto capitale delle risorse da erogare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere a) e b) del comma 1-septies dell'articolo 11 provvedono agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'alinea, primo periodo, del medesimo comma, pari a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024, per la quota assegnata al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023 e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, rammenta che il citato articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e Pag. 90di 59.780.000 euro per l'anno 2027, destinato a una pluralità di finalità. Sottolinea, al riguardo, che il successivo comma 900 dell'articolo 1 della medesima legge n. 207 del 2024 dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda alla ripartizione del predetto fondo tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere.
A tale ultimo proposito, segnala, infatti, che la Camera dei deputati ha tra gli altri approvato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2025, l'ordine del giorno 9/2112-bis-A/235, con il quale ha impegnato il Governo a destinare, a valere sulle risorse di parte corrente del fondo in parola, un contributo di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Chieti per il sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere «Santa Maria» di Chieti e la messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023. Fa presente che, in tale quadro, è quindi intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, con il quale le suddette risorse sono state assegnate al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione competente, ai fini della realizzazione dei predetti interventi.
Tanto premesso, nel rilevare che, trattandosi di risorse già oggetto di riparto e attribuzione, la norma in esame sembrerebbe configurarsi alla stregua di un avvalimento di risorse, non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva. Rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito, per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, l'importo complessivo di circa 2,95 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032 e che quota parte di tali risorse, cui attinge il provvedimento in esame, è iscritta sul capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia».
Al riguardo, rappresenta che detto capitolo, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, reca una dotazione iniziale pari a 100.000.000 euro per l'anno 2025, a 131.098.000 euro per l'anno 2026 e a 176.778.000 euro per l'anno 2027. Tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908.
Tanto premesso, nel rilevare che la voce di copertura in commento, incidendo su risorse già affluite, a seguito del riparto del Fondo, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e poi trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sembrerebbe configurarsi alla stregua di un avvalimento di risorse, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo con riguardo alle annualità prese in considerazione, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, Pag. 91della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame (vedi allegato).
In ordine alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, anche alla luce degli elementi contenuti nella predetta relazione tecnica, fa presente, in primo luogo, che le modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera a), all'articolo 15 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di atti vietati su tutte le strade e loro pertinenze, non sono suscettibili incidere in senso negativo sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
Evidenzia, altresì, che la quantificazione degli oneri complessivamente derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9-bis, volto a istituire il Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e a prevedere la contestuale soppressione della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023, è stata effettuata tenendo conto, in primo luogo, con riferimento agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di tre unità di personale dirigenziale generale e di quattro unità di personale dirigenziale non generale, previsto dal comma 3 del richiamato articolo 9-bis del provvedimento in esame, dei costi riferiti ai trattamenti economici spettanti alle predette unità di personale, come risultanti dagli incrementi derivanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali per i trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027.
Per quanto attiene, invece, alla quantificazione degli oneri derivanti dall'assegnazione al citato Dipartimento per il Sud del contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, prevista dal comma 4 dell'articolo 9-bis, rammenta che questa è stata effettuata tenendo conto del fatto che, nell'ambito di tale contingente, le trenta unità riconducibili al personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale sono già inquadrate nei ruoli della medesima Presidenza e sono già finanziariamente a carico di quest'ultima, mentre per quanto riguarda le restanti trenta unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto, si è considerato prudenzialmente che tale personale potrà provenire da amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, con il conseguente riconoscimento, a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, del trattamento economico fondamentale, oltre che di quello accessorio.
Osserva, inoltre, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca le disponibilità necessarie a far fronte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 10, lettera b), del provvedimento in esame, a quota parte degli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8 del medesimo articolo 9-bis, e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Rileva che i contributi previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 11 per la realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, saranno erogati nei limiti delle risorse stanziate, il cui ammontare, che costituisce un limite massimo di spesa, è stato quantificato sulla base di una preliminare valutazione dei danni occorsi, fermo restando che il Commissario straordinario alla ricostruzione, una volta nominato, provvederà ad adottare, entro sei mesi dalla nomina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), della legge n. 40 del 2025, un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dagli eventi calamitosi, in cui determinare anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario.
Osserva, altresì, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1-ter, determinerà effetti equivalenti sui saldi di finanza pubblica per le annualità 2026 e 2027, come evidenziato nel prospetto riepilogativoPag. 92 degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame.
Fa presente, infine, che, nell'ambito dell'importo del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, la quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del medesimo Ministero reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-septies dell'articolo 11 e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula, quindi, la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2623, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 116 del 2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera a), all'articolo 15 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di atti vietati su tutte le strade e loro pertinenze, non sono suscettibili incidere in senso negativo sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica;
la quantificazione degli oneri complessivamente derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9-bis, volto a istituire il Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e a prevedere la contestuale soppressione della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2023, è stata effettuata tenendo conto, in primo luogo, con riferimento agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di tre unità di personale dirigenziale generale e di quattro unità di personale dirigenziale non generale, previsto dal comma 3 del richiamato articolo 9-bis del provvedimento in esame, dei costi riferiti ai trattamenti economici spettanti alle predette unità di personale, come risultanti dagli incrementi derivanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali per i trienni 2019-2021, 2022-2024 e 2025-2027;
la quantificazione degli oneri derivanti dall'assegnazione al citato Dipartimento per il Sud del contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, prevista dal comma 4 dell'articolo 9-bis, è stata effettuata tenendo conto del fatto che, nell'ambito di tale contingente, le trenta unità riconducibili al personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale sono già inquadrate nei ruoli della medesima Presidenza e sono già finanziariamente a carico di quest'ultima, mentre per quanto riguarda le restanti trenta unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto, si è considerato prudenzialmente che tale personale potrà provenire da amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, con il conseguente riconoscimento, a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, del trattamento economico fondamentale, oltre che di quello accessorio;
il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca le disponibilità necessarie a far fronte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 10, lettera Pag. 93b), del provvedimento in esame, a quota parte degli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8 del medesimo articolo 9-bis, e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
i contributi previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 11 per la realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, saranno erogati nei limiti delle risorse stanziate, il cui ammontare, che costituisce un limite massimo di spesa, è stato quantificato sulla base di una preliminare valutazione dei danni occorsi, fermo restando che il Commissario straordinario alla ricostruzione, una volta nominato, provvederà ad adottare, entro sei mesi dalla nomina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), della legge n. 40 del 2025, un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dagli eventi calamitosi, in cui determinare anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario;
l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11, comma 1-ter, determinerà effetti equivalenti sui saldi di finanza pubblica per le annualità 2026 e 2027, come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame;
nell'ambito dell'importo del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, la quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del medesimo Ministero reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-septies dell'articolo 11 e il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
Auriemma 9.2, nonché gli identici Simiani 9.3 e Dori 9.4, che incrementano di 135 milioni di euro per l'anno 2025, nel caso dell'emendamento 9.2, e di 15 milioni di euro per l'anno 2025, nel caso degli identici emendamenti 9.3 e 9.4, le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 9, destinate al finanziamento delle attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.
Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:
Dori 1.7, che prevede che le ammende riscosse dall'ente accertatore nei casi di abbandono o deposito di rifiuti ovvero di immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee siano destinate ai comuni ove si è verificato l'abbandono e siano riservate per interventi di bonifiche. Pag. 94Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa prevede la destinazione alla spesa di proventi di ammende per comportamenti già sanzionati a legislazione vigente, appare opportuno che il Governo chiarisca se le somme derivanti dai proventi siano scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, al fine di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica;
gli identici Simiani 1.8, Dori 1.9 e Auriemma 1.10, nonché gli identici Simiani 1.12, Dori 1.13 e Giuliano 1.14, che prevedono che, in caso di estinzione del reato di cui all'articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli importi di cui all'articolo 318-quater del medesimo decreto legislativo siano destinati a comuni e città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi al fine di finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifica di siti oggetto di abbandono di rifiuti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le somme derivanti dai proventi destinati agli enti locali siano già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, al fine di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla loro destinazione alla spesa;
Auriemma 1.16, che prevede che una quota pari al 50 per cento delle ammende di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame e delle eventuali oblazioni e una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse siano vincolate al potenziamento del contrasto all'abbandono dei rifiuti. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le somme derivanti dalle ammende oggetto di destinazione alla spesa siano già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, al fine di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti da tale destinazione;
Dori 1.18 e Simiani 1.19, che prevedono che almeno il 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie sia destinato, tra l'altro, a finanziare attività di informazione e sensibilizzazione ambientale sui temi della riduzione della produzione di rifiuti e inquinamento delle componenti ambientali correlate al non corretto smaltimento dei rifiuti e ai temi dell'economia circolare. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le somme derivanti dalle sanzioni amministrative oggetto di destinazione alla spesa siano già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, al fine di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti da tale destinazione;
Auriemma 3.1, che estende il novero dei reati per i quali è consentita, ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale, l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, includendovi i delitti previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis e 3, primo periodo, 256-bis, e 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere alla prevista estensione del novero delle fattispecie di reato per le quali è possibile ricorrere allo strumento dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla suddetta finalità;
Dori 9.1, che incrementa di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 9, destinate al finanziamento delle attività di ripristino ambientale e di bonifica nella Terra dei Fuochi, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria di cui all'articolo 1, commi 272, 273 e 273-ter, della legge n. 213 del 2023. Al riguardo, si rammenta preliminarmente che le autorizzazioni di spesa di cui la proposta emendativa prevede la soppressione hanno stanziato, per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, risorse per un importo complessivamente superiore rispetto all'importo degli oneri Pag. 95recati dalla proposta emendativa in esame. Ciò posto, appare tuttavia necessario che il Governo chiarisca se, e in quale misura, a valere sulle predette risorse risultino eventualmente già assunti impegni di spesa, tali da pregiudicarne l'utilizzo nella misura prevista dalla proposta emendativa in esame;
Dori 9.7, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati per il rafforzamento dei programmi di screening e il monitoraggio sulla situazione epidemiologica, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo oggetto di riduzione sembrerebbe presentare per l'anno in corso le necessarie disponibilità, occorre tuttavia che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per la stessa annualità, a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Dori 9-bis.01 e 9-bis.02, che prevedono che il Commissario unico preposto, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 25 del 2025, alla bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi», in aggiunta alle attività individuate dalla medesima disposizione, in un caso, predisponga una accurata indagine epidemiologica sulle persone e sulla fauna presenti nel perimetro della terra dei fuochi con conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari e, nell'altro caso, realizzi una rete di monitoraggio e videosorveglianza al fine di evitare ulteriori sversamenti illeciti di rifiuti. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per il Commissario unico di svolgere le ulteriori attività previste dalle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Graziano 9-bis.01000, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della regione Campania, da destinare alla bonifica e alla mitigazione dei danni causati dall'incendio avvenuto il 16 agosto 2025 nell'impianto «Campania Energia» nel comune di Teano, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo oggetto di riduzione sembrerebbe presentare per l'anno in corso le necessarie disponibilità, occorre tuttavia che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura anche per l'anno 2026 e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Simiani 11.3, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore dei comuni dell'Isola d'Elba, al fine di consentire la realizzazione di opere di somma urgenza e di ripristino del reticolo idraulico danneggiato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a far data da febbraio 2025, nonché di ulteriori opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo oggetto di riduzione sembrerebbe presentare per l'anno in corso le necessarie disponibilità, occorre tuttavia che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura anche per l'anno 2026 e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione Pag. 96vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel concordare con il relatore in ordine alle valutazioni espresse sulle proposte emendative suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione o copertura finanziaria, esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Dori 1.7, sugli identici emendamenti Simiani 1.8, Dori 1.9 e Auriemma 1.10, nonché sugli identici Simiani 1.12, Dori 1.13 e Giuliano 1.14, nonché sugli emendamenti Auriemma 1.16, Dori 1.18, Simiani 1.19, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Auriemma 3.1 e sugli articoli aggiuntivi Dori 9-bis.01 e 9-bis.02, in quanto suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti, e sull'emendamento Dori 9.1, in quanto suscettibile di determinare oneri la cui copertura finanziaria è inidonea.
Esprime, infine, parere contrario sulle proposte emendative Dori 9.7, Graziano 9-bis.01000 e Simiani 11.3 per inidoneità della copertura, in quanto le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle medesime proposte risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla contrarietà espressa con riferimento agli identici emendamenti Simiani 1.8, Dori 1.9 e Auriemma 1.10, nonché agli identici emendamenti Simiani 1.12, Dori 1.13 e Giuliano 1.14 e agli emendamenti Dori 1.18 e Simiani 1.19, ricordando come le suddette proposte emendative presentino, quale profilo comune, quello di individuare specifiche finalità cui destinare i proventi derivanti da sanzioni amministrative.
Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che gli emendamenti testé richiamati dall'onorevole Roggiani prevedono, ai fini della copertura finanziaria degli oneri dagli stessi derivanti, l'utilizzo di somme, quali i proventi relativi a sanzioni amministrative già previste dall'ordinamento vigente, che risultano tuttavia già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica. Pertanto, la destinazione di tali somme a talune specifiche finalità, diverse e ulteriori rispetto a quelle già stabilite a legislazione vigente, determinerebbe effetti negativi a carico della finanza pubblica.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel prendere atto di quanto evidenziato dal sottosegretario Freni, chiede, tuttavia, conferma che non vi siano precedenti, in ordine all'utilizzo di proventi da sanzioni amministrative già previste nell'ordinamento vigente per finalità diverse da quelle a cui gli stessi proventi risultavano destinati, rinvenibili nell'ambito dei provvedimenti adottati dal Governo.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere alla richiesta della deputata Roggiani, ricorda, a titolo di esempio, come l'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge n. 95 del 2025, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, abbia previsto la possibilità per le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di utilizzare, per gli anni 2025 e 2026, le quote di propria competenza, accertate e incassate nei rispettivi anni, riconducibili a proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, in misura non superiore al dieci per cento, nonché di quelle relative alle violazioni previste dal codice della strada, attualmente destinate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale. Al riguardo, sottolinea come, nel caso di specie, alla predetta disposizione non siano stati Pag. 97ascritti effetti finanziari in quanto la stessa ha, invero, stabilito una specifica destinazione per quote di proventi che già a legislazione vigente sono finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, la cui realizzazione rientra nella competenza dei predetti enti.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
La V Commissione,
esaminati gli emendamenti al disegno di legge C. 2623, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 116 del 2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 9.7, 9-bis.01000 e 11.3, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 3.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9-bis.01 e 9-bis.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 9.7, 9-bis.01000 e 11.3;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere alla Commissione Cultura il parere di propria competenza sulla proposta di legge C. 505, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive, quale risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.
In proposito, ricorda che la Commissione, nella seduta del 10 giugno 2025, ha espresso, sul testo originario della proposta di legge in esame, parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
In particolare, le condizioni oggetto del parere approvato erano finalizzate a specificare, con riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, ora articolo 1 comma 1, lettera b), che il rapporto giuridico intercorrente tra l'ente territoriale proprietario della struttura scolastica e l'associazione sportiva che utilizza i relativi impianti sportivi sarà regolato da apposite convenzioni, dalla cui attuazione non dovrannoPag. 98 derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché, con riferimento alla novella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), che dall'attuazione delle convenzioni stipulate tra gli enti locali e le associazioni e società sportive senza fini di lucro per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento degli impianti sportivi scolastici non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, fa presente che la Commissione Cultura, nella seduta del 18 settembre 2025 ha approvato gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore, volti, tra l'altro, al recepimento integrale delle condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Bilancio nella citata seduta del 10 giugno 2025. Le predette proposte emendative recano altresì ulteriori modifiche al testo del provvedimento, che non presentano aspetti problematici sotto il profilo finanziario.
Tutto ciò premesso, non ha osservazioni da formulare e propone, pertanto, di esprimere sul testo parere favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 16.50.