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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 settembre 2025
560.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 128

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 settembre 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 116/25: Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
C. 2623 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dario IAIA (FDI), relatore, rinviando per una disamina più approfondita del contenuto del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 1, al comma 1, interviene sul Testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente, d'ora in avanti codice), con un insieme di misure volte a prevenire e a reprimere le condotte illecite lungo la filiera dei rifiuti, rafforzando l'efficacia dei controlli e delle sanzioni.
  In primo luogo, la lettera a) novella l'articolo 212 del suddetto testo, introducendo la sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'impresa che non risulti iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e violi le disposizioni del Titolo VI della Parte quarta del codice.
  La lettera b) novella l'articolo 255 del codice, modificandone la rubrica in «Abbandono di rifiuti non pericolosi», inasprendo il trattamento sanzionatorio, attribuendo, tra l'altro, rilevanza penale alle ipotesi in cui l'abbandono o il deposito dei rifiuti vengano effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore e prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per l'abbandono o il deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade.
  La lettera c) introduce nel codice i due nuovi reati di «Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari» (articolo 255-bis), prevedendo un impianto sanzionatorio laddove derivino pericoli per le persone o l'ambiente ovvero quando le condotte illecite insistano su siti contaminati o potenzialmente contaminati, e «Abbandono di rifiuti pericolosi» (articolo 255-ter), prevedendo un ulteriore aggravamento sanzionatorio per alcuni autori del reato.
  La lettera d) novella l'articolo 256 del codice, che sanziona chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e in violazione di una serie di disposizioni del medesimo codice.
  La lettera e) modifica la disciplina relativa al reato di «Combustione illecita di rifiuti» contenuta all'articolo 256-bis del codice. Le modifiche inaspriscono il trattamento sanzionatorio e prevedono aggravamenti quando, dalla combustione di rifiuti non pericolosi, derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali.
  La lettera f) novella l'articolo 258 del codice che disciplina il regime sanzionatorio per l'inosservanza degli adempimenti informativi e documentali a carico dei soggetti che svolgono professionalmente la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché le operazioni di recupero e smaltimento disponendo, in taluni casi, la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali.
  La lettera g) interviene sull'articolo 259 del codice in materia di spedizione illegale di rifiuti, qualificando la fattispecie come delitto in luogo della previgente contravvenzione e fissandone la pena nella reclusione da 1 a 5 anni, con un aumento della pena qualora la spedizione riguardi rifiuti pericolosi.
  La lettera h) introduce un'aggravante laddove le condotte di gestione illecita dei rifiuti siano realizzate nell'ambito di un'attività d'impresa o comunque organizzata, Pag. 129con un aumento del trattamento sanzionatorio. In aggiunta, estende la punibilità alle ipotesi colpose di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti, prevedendo a tal fine una corrispondente circostanza attenuante.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, apporta modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al fine di consentire ai distributori – contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata – il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE equivalente. Sono inoltre rafforzati gli obblighi informativi verso il Centro di coordinamento e quantificate le sanzioni amministrative per omissioni o violazioni degli obblighi informativi.
  L'articolo 2 interviene sull'articolo 131-bis del codice penale, inserendo, tra l'altro, nel catalogo dei reati ostativi all'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto taluni delitti ambientali interessati dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
  L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'interdizione da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per determinati reati ambientali, specificando che l'interdizione determina la decadenza di diritto dai suddetti provvedimenti autorizzatori o concessori. È inoltre previsto, per i medesimi soggetti, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e i relativi subappalti e subcontratti.
  L'articolo 3 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale, relativo all'istituto dell'arresto in flagranza differita, a taluni reati ambientali di maggiore gravità previsti dal codice penale e a determinate fattispecie del codice dell'ambiente interessate dall'articolo 1 del provvedimento.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 ampliando il novero dei reati a cui può applicarsi l'istituto della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura.
  L'articolo 5 estende l'ambito applicativo della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria di beni e aziende disciplinata dall'articolo 34 del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) ai delitti ambientali più gravi e alle principali fattispecie novellate del codice dell'ambiente.
  L'articolo 6 interviene sull'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo l'elenco dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e rimodulando in senso più stringente il relativo apparato sanzionatorio.
  L'articolo 7 aggiorna la disciplina dell'articolo 15 del codice della strada per sanzionare la condotta di chi deposita o getta sulla strada piccoli rifiuti non pericolosi da veicoli in sosta o in movimento.
  L'articolo 8 consente, nelle attività di prevenzione e repressione di taluni illeciti in materia di trattamento dei rifiuti e di reati ambientali, l'utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
  L'articolo 9 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2025 in favore del Commissario unico per la bonifica di discariche e siti contaminati per gli interventi di bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi», inclusa la rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie (comma 1), individuandone la relativa copertura finanziaria (comma 2). Al Commissario sono attribuiti i poteri funzionali alla rimozione, allo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica del sito, comprese le azioni di rivalsa e di recupero nei confronti dei responsabili (comma 3).
  L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, che istituisce il Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di interesse della VIII Commissione, prevede che il suddetto Dipartimento possa svolgere la funzione di stazione appaltante fino al 31 dicembre 2026 per talune finalità.
  L'articolo 10 chiarisce i requisiti per il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (CAS) in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi calamitosi di Pag. 130rilievo nazionale, anche dopo la scadenza dello stato di emergenza, specificando che la domanda di contributo per la ricostruzione dev'essere stata presentata entro la scadenza del termine fissato per la sua presentazione (comma 1). Il comma 1-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni finalizzate a precisare la non ripetibilità delle somme percepite dal beneficiario del CAS qualora vengano meno i requisiti per il riconoscimento del contributo.
  L'articolo 11 proroga dal 17 settembre al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici occorsi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della regione Marche individuati in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, nei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e nei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata (comma 1). I commi dall'1-bis all'1-septies, introdotti al Senato, disciplinano gli interventi di ricostruzione nei comuni di Chieti e di Bucchianico colpiti dagli eventi meteorologici di maggio e giugno del 2023, prevedendo l'applicazione dei poteri e delle procedure previsti dalla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Nel dettaglio, si prevede una durata (prorogabile) dello stato di ricostruzione di cinque anni (comma 1-bis), disponendo altresì l'erogazione di contributi fino all'80 per cento delle spese per gli interventi di ricostruzione (comma 1-ter), con possibilità di destinazione anche alla delocalizzazione o all'acquisto di immobili sostitutivi (comma 1-quater), mentre le aree di sedime e gli stessi immobili non recuperabili sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale (comma 1-quinquies). Il comma 1-sexies stabilisce che i contributi di cui al comma 1-quater sono alternativi rispetto ai contributi di cui al comma 1-ter, mentre il comma 1-septies individua le coperture finanziarie.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sull'atto in esame (vedi allegato 1).

  Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore.
  Pur riconoscendo un contributo apprezzabile del provvedimento nelle tematiche di competenza della Commissione, evidenzia infatti profili di criticità nel testo, richiamando, in particolare, l'articolo 9-bis, introdotto al Senato, che istituisce il Dipartimento per il Sud e contestualmente sopprime la Struttura di missione ZES. A tal proposito, ne contesta le modalità di presentazione, ritenendo che esse abbiano compromesso la validità complessiva del provvedimento e ne abbiano pregiudicato una più ampia condivisione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505 Berruto.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione della relatrice, deputata Semenzato, ricorda, in via preliminare, che la Commissione Ambiente, nella seduta del 12 febbraio 2025, si è già espressa favorevolmente sul testo originario della proposta in esame, il quale è stato successivamente modificato dalla Commissione Cultura in sede referente.
  Rammenta, altresì, che l'articolo unico del provvedimento, articolato in due commi, introduce modifiche alla normativa vigente in materia di utilizzo degli impianti sportivi scolastici.
  Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Ambiente, segnala che le modifiche apportate in sede referente al comma 1 dispongono che i comuni e le province possano mettere a disposizione delle società e delle associazioni sportivePag. 131 gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature dietro la stipula di apposite convenzioni, sentite le istituzioni scolastiche interessate. Le modifiche, inoltre, consentono la fruizione dei suddetti impianti ed attrezzature non solo nel periodo compreso tra la fine e l'inizio dell'anno scolastico, ma anche al di fuori dell'orario di servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Si specifica, inoltre, che sono posti in capo al concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi, nonché gli adempimenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo.
  Per effetto delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, al comma 2, lettera b), numero 2), si precisa ora che, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del PTOF, i consigli di istituto o di circolo comunichino all'ente locale proprietario le attività connesse alle esigenze legate all'attività didattica e alle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.
  In conclusione, in sostituzione della relatrice, formula una proposta di parere favorevole sull'atto in esame (vedi allegato 2).

  Daniela MORFINO (M5S) esprime apprezzamento per il merito e per il metodo che hanno connotato l'iter del provvedimento.
  Rileva, in particolare, il clima costruttivo registratosi presso la Commissione di merito, nel cui ambito – a valle delle proficue interlocuzioni con i competenti dicasteri – il relatore ha presentato i propri emendamenti e i presidenti dei gruppi hanno convenuto di rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti. Tali circostanze hanno infatti consentito di pervenire ad un testo trasversalmente condiviso.
  Quanto ai contenuti, dichiara di condividerne le finalità, volte a favorire un più ampio utilizzo, da parte delle associazioni e delle società sportive presenti sul territorio, delle palestre e degli impianti sportivi scolastici.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 settembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC), nell'ambito dell'esame in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e Pag. 132il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), del Consiglio nazionale dei geologi (CNG) e del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (CNGeGL), nell'ambito dell'esame in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.15.