SEDE REFERENTE
Mercoledì 1° ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta comincia alle 14.30.
Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica.
C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 Morassut, e C. 2001 cost. Giachetti.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge costituzionale C. 2564).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2025.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Comunica che in data 5 agosto 2025 è stato assegnato alla I Commissione il disegno di legge C. 2564 cost. Governo recante «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale». Ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su materia identica a quella delle proposte di legge già all'esame della Commissione. Chiede quindi all'onorevole Barelli se intenda integrare la relazione già svolta illustrando i contenuti del disegno di legge governativo.
Paolo BARELLI (FI-PPE), relatore, sottolinea in primo luogo che il Governo, con il disegno di legge costituzionale appena abbinato, ha inteso affiancare le proposte in esame per dare maggiore vigore all'impegno che la I Commissione ha dimostrato sul tema di Roma capitale sia in questa sia nella scorsa legislatura. Aggiunge che il testo governativo ha tratto spunto sia dalle Pag. 6indicazioni scaturite in sede di audizione e dalle successive interlocuzioni, che hanno messo in luce i margini di miglioramento delle proposte di legge costituzionale già all'esame della Commissione, sia da alcuni interventi di puntualizzazione da parte della Corte costituzionale. Ritiene che l'avvenuto abbinamento del disegno di legge del Governo possa consentire un iter più spedito, ricordando, da un lato, la prescritta doppia lettura da parte di Camera e Senato e, dall'altro, il relativamente poco tempo a disposizione prima della scadenza della legislatura. Rileva quindi come il disegno di legge costituzionale intervenga molto opportunamente a chiarire che le materie attribuite alla competenza di Roma capitale sono fissate nel testo costituzionale invece di essere demandate ad un livello sottostante. Fa presente inoltre che il testo del Governo affronta in maniera più lineare rispetto alle proposte di legge costituzionale in esame alcuni altri aspetti della questione, a cominciare dalla precisazione che l'esercizio delle nuove funzioni decorre dalle prime elezioni dell'Assemblea di Roma capitale successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Ciò premesso, nel sottolineare che vi sarà modo di confrontarsi nel corso delle fasi successive dell'esame, passa ad illustrare i contenuti del provvedimento. Pertanto, ad integrazione della relazione svolta in occasione dell'incardinamento delle proposte di legge costituzionale sull'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica, anche a nome del collega Sbardella, fa presente che il disegno di legge costituzionale C. 2564, appena abbinato, è composto da due articoli, il primo dei quali interviene sull'articolo 114 della Costituzione, riformulandolo al fine di valorizzare il ruolo costituzionale di Roma Capitale attraverso l'attribuzione di competenze legislative e una nuova organizzazione.
In particolare, vengono modificati il primo e il secondo comma introducendo Roma Capitale all'interno dell'elenco, dopo le città metropolitane, degli enti autonomi di cui è costituita la Repubblica, dotati di propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma Capitale si qualifica, dunque, come un ente proprio dotato di un assetto ordinamentale unico e peculiare.
Il territorio dell'istituendo ente corrisponde a quello attuale di Roma Capitale, ovvero all'ente a ordinamento speciale subentrato al Comune di Roma conseguentemente alla riforma del Titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e a seguito della legge 5 maggio 2009, n. 42 (legge delega sul federalismo fiscale), e del decreto legislativo attuativo 17 settembre 2010, n. 156. Il nuovo ente previsto dal disegno di legge costituzionale in esame – dotato di poteri legislativi in materie concorrenti e residuali – è dunque ricompreso all'interno del perimetro della città metropolitana di Roma Capitale, istituita dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), che invece coincide con il territorio dei municipi compresi nella provincia di Roma, inclusi i municipi già afferenti a Roma Capitale.
Evidenzia quindi che il nuovo terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione ripropone, nel primo periodo, la vigente formulazione: «Roma è la capitale della Repubblica». Viene invece profondamente modificato e ampliato il secondo periodo del medesimo comma, stabilendo che Roma Capitale esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
Il successivo articolo 2, al comma 4 chiarisce la natura, la portata e i limiti della nuova potestà legislativa che verrebbe attribuita a Roma Capitale dal disegno di legge costituzionale in esame. In particolare, viene equiparata la potestà legislativa di Roma Capitale a quella di una Regione a statuto ordinario, inserendola nel sistema di ripartizione delle competenze già delineato dall'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione. Dunque, per le materie a legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, Pag. 7lo Stato determina con una propria legge i principi fondamentali, mentre le regioni esercitano la potestà legislativa di dettaglio. Nel caso di Roma Capitale, tali materie sarebbero il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali. Ricorda inoltre che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 117, per tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente, la potestà legislativa spetta interamente alle Regioni e dunque tale previsione si applicherebbe anche alle leggi emanate da Roma Capitale in materia di trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, commercio, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
Rileva che il disegno di legge costituzionale in esame, con il nuovo quarto comma dell'articolo 114, pone una riserva di legge rinforzata per la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale. Per l'approvazione di tale legge è infatti richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e altresì il parere del Consiglio della Regione Lazio e dell'Assemblea elettiva di Roma Capitale. Tale legge prevede inoltre forme di decentramento amministrativo determinandone i principi e attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 119 della Costituzione. Come precisato dal quinto comma dell'articolo 114 della Costituzione – come modificato dal disegno di legge in esame –, Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato.
Fa quindi presente che l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, il comma 1 chiarisce che le funzioni legislative conferite a Roma Capitale all'esito della modifica dell'articolo 114 della Costituzione saranno esercitabili a decorrere dalle prime elezioni dell'Assemblea di Roma Capitale successive all'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale. Ai sensi del comma 2, si dispone la continuità dell'applicazione delle leggi della Regione Lazio fino all'esercizio della potestà legislativa da parte di Roma Capitale. Il comma 3 prevede una disciplina transitoria che, onde evitare vuoti normativi, dispone che fino all'entrata in vigore della legge rinforzata disciplinante l'ordinamento di Roma Capitale – prevista dall'articolo 114, comma 4, come modificato dal presente disegno di legge costituzionale – continuino a trovare applicazione le disposizioni vigenti sull'ordinamento di Roma Capitale.
Mentre del comma 4 si è già detto, il comma 5 introduce un coordinamento per regolare i rapporti tra la Regione Lazio e Roma Capitale nel caso in cui alla Regione vengano attribuite forme di «autonomia differenziata» ai sensi dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione. L'intesa tra Stato e Regione avviene sentita Roma Capitale e deve individuare i modi e le forme di coordinamento ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni.
Infine, ai sensi del comma 6, è previsto che a Roma Capitale si applichino gli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione.
Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
C. 2511 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre 2025.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella seduta del 25 settembre i relatori, onorevole Gardini e onorevole Paolo EmilioPag. 8 Russo, hanno illustrato i provvedimenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 1° ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 560 del 30 settembre 2025, a pagina 41, seconda colonna:
alla decima riga, le parole «C. 2623.» sono sostituite dalle seguenti: «C. 2623 Governo, approvato dal Senato.»
alla quattordicesima riga, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione».