SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 13.55.
Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo.
C. 2604 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che la I Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2604, già approvato dal Senato, che reca disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo.
Andrea GENTILE (FI-PPE), relatore, osserva che il provvedimento è costituito da nove articoli, il primo dei quali autorizza alla ratifica di una serie di emendamenti, già concordati tra le parti, agli accordi istitutivi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e del Fondo africano di sviluppo.
Gli emendamenti in esame riguardano, in primo luogo, l'eliminazione del limite all'ammontare totale delle esposizioni consentito negli accordi istitutivi di BIRS e BERS (rispettivamente lettere a) e c) del comma 1); in secondo luogo, l'autorizzazione alla BERS ad ammettere tra i propri membri l'Iraq e alcuni Paesi dell'Africa sub-sahariana (Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria e Senegal), in modo da poter operare in essi (comma 1, lettera b)); in terzo luogo, diverse modifiche all'accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo (comma 1, lettera d)), che riguardano: l'inclusione di un riferimento a finanziamenti a condizioni non agevolate; l'autorizzazione per il Fondo a prendere prestiti su base bilaterale o sui mercati dei capitali; il chiarimento che il Fondo può fornire finanziamenti ai membri della Banca africana di sviluppo (di cui fa parte), in particolare a quelli la cui situazione economica e le cui prospettive richiedono condizioni agevolate; l'inserimento di una clausola secondo cui il Fondo sarà selettivo nel decidere quali membri o entità beneficeranno del suo finanziamento; l'eliminazione del riferimento ai soli finanziamenti a condizioni agevolate; l'aumento dei poteri necessari per contrarre prestiti su base bilaterale o sui mercati; la previsione che l'approvazione delle operazioni di prestito rientra tra i poteri del Consiglio di amministrazione del Fondo; il chiarimento che il Fondo può investire in titoli emessi dalla Banca africana di sviluppo, e viceversa; la previsione che le immunità del Fondo non si applicano in relazione all'esercizio dei suoi poteri di prestito.
L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione degli emendamenti sopra richiamati, la cui data di entrata in vigore dipende dalle regole previste negli accordi istitutivi dei singoli istituti. In particolare, per quanto riguarda la modifica all'Accordo istitutivo della BIRS, l'emendamento entrerà in vigore a seguito della sua accettazione da parte di tre quinti dei membri della Banca, che rappresentino almeno quattro quinti dei voti complessivi. Per quanto concerne le modifiche all'Accordo istitutivo della BERS, gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati accettati da parte di almeno tre quarti dei membri (compresi almeno due Paesi dell'Europa centrale e orientale), aventi almeno quattro quinti del potere di voto totale dei membri. Per quanto riguarda, infine, le modifiche all'Accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo, gli emendamenti entreranno in vigore dalla loro accettazione da parte di almeno tre quarti dei membri, aventi almeno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale dei membri.
L'articolo 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a dare seguito Pag. 9all'aumento delle quote di partecipazione deciso dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale (FMI) il 15 dicembre 2023. Come previsto dal comma 1, la quota di partecipazione dell'Italia al FMI passa dunque da 15.070 a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Il comma 2, nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, autorizza la Banca d'Italia a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato «Bilateral Borrowing Agreement», avente scadenza il 31 dicembre 2024. Il comma 3, introdotto al Senato, autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2030 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB). Per l'aumento della quota di cui al comma 1, il comma 4 concede alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Il comma 5 rinvia ad apposite convenzioni per la regolazione dei rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi precedenti.
L'articolo 4 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata, per complessive 205.130 nuove azioni, della Banca africana di sviluppo, istituita nel 1964 con l'obiettivo di diminuire il tasso di povertà, stimolare lo sviluppo economico e sostenibile e il progresso sociale del continente africano. Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, tale aumento di capitale origina dal declassamento degli Stati Uniti, azionista tripla A, da parte di Fitch il 1° agosto 2023, e ha il fine di preservare il rating tripla A dell'istituzione, la sua capacità finanziaria e la creazione di una riserva di capitale per far fronte a futuri shock e ulteriori declassamenti.
Fa presente che l'articolo 5 autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo-Società interamericana di investimento per complessive 2.342 azioni a pagamento, valutata in complessivi 49 milioni 182 mila dollari statunitensi. Ricordo a tale proposito che la Società Interamericana di Investimento (IIC), come evidenziato dalla relazione illustrativa, è l'istituzione che, nell'ambito del Gruppo della Banca Interamericana di Sviluppo, concede finanziamenti al settore privato, occupandosi del sostegno alle piccole e medie imprese della regione Latino-americana e dei Caraibi.
L'articolo 6, al comma 1, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro. Il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede che i termini e le condizioni di questi strumenti finanziari ibridi sono disciplinati da accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa BIRS che definiscono importi, caratteristiche, obblighi, diritti e doveri in capo alle parti e consentono all'Italia di convertire gli strumenti in quote di partecipazione al capitale della Banca in caso di aumento di capitale a pagamento.
Evidenzia quindi che l'articolo 7, al comma 1, autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per complessive 34.360 azioni a pagamento. Conseguentemente, il comma 2 autorizza una spesa di 68 milioni 720 mila euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per la sottoscrizione di tale aumento di capitale.
L'articolo 8 reca la quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 9 dispone in materia di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.
C. 2369 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che la I Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2369, recante «Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero», come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
Andrea GENTILE (FI-PPE), relatore, fa presente che il provvedimento è costituito da sette articoli, suddivisi in tre capi. Il capo I (articoli da 1 a 3) detta disposizioni in materia di cittadinanza, anagrafe e legalizzazione di firme. Come riportato nella relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge, l'obiettivo è quello di introdurre innovazioni procedurali che, anche attraverso la generazione di economie di scala, consentano di rendere più efficienti i processi e di adeguare alcune discipline alle evoluzioni normative intervenute nel corso del tempo all'estero. In particolare, l'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, al fine di ridurre le competenze di questi ultimi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana. Sulla base della modifica introdotta gli uffici consolari hanno la sola competenza di: accertare il mantenimento della cittadinanza italiana, rilasciando il relativo certificato, da parte di persone residenti nella circoscrizione e già riconosciute come cittadini; riconoscere il possesso della cittadinanza per i minori d'età residenti nella circoscrizione e figli di cittadini già precedentemente riconosciuti come tali.
Si prevede d'altro canto che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci in merito, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte delle persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale istituito nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Al fine di consentire la piena operatività del nuovo ufficio, a decorrere dall'anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di due unità di livello dirigenziale generale, di trenta unità dell'area dei funzionari e di cinquantacinque unità dell'area degli assistenti. Il medesimo articolo 1 del disegno di legge in esame reca la conseguente autorizzazione di spesa, rinviando per la relativa copertura finanziaria al successivo articolo 7.
L'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 –, che disciplina la legalizzazione di firme di atti da e per l'estero. Come segnalato nella relazione introduttiva, la modifica è volta a superare alcune incertezze applicative che si sono generate nella prassi consolare, contribuendo in ultima analisi a migliorare l'erogazione del servizio all'utenza. Si chiarisce meglio, da un punto di vista normativo, la prassi già consolidata della «doppia legalizzazione» degli atti esteri da far valere in Italia, cioè la possibilità, per l'autorità consolare di legalizzare la firma di un funzionario straniero, che non ha materialmente redatto l'atto, ma che a sua volta ha autenticato la firma del pubblico ufficiale che ha materialmente originato l'atto stesso.
L'articolo 3 apporta numerose modifiche puntuali alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante anagrafe e censimento degli italiani all'estero per adeguarla ai cambiamenti normativi intervenuti in materia, tra cui l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Pag. 11Popolazione Residente, di cui è parte integrante l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). In particolare, si precisa che non sono iscritti all'AIRE: i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali; il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con essi conviventi; i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero; i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea; il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero; il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
Inoltre, l'iscrizione è facoltativa per i cittadini che lavorano all'estero per organizzazioni internazionali, per l'Unione europea o per organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco tenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a condizione che tali soggetti conservino o stabiliscano il domicilio fiscale in Italia su base volontaria o in virtù di quanto espressamente previsto al riguardo dal Protocollo disciplinante l'organizzazione di appartenenza o di quanto contemplato dal proprio contratto di lavoro.
Il capo II (articoli 4 e 5) detta disposizioni per l'adeguamento della normativa in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio. In particolare, l'articolo 4 modifica in più punti la legge 21 novembre 1967 n. 1185, recante norme sui passaporti, al fine di adeguare queste ultime alle evoluzioni intercorse nel tempo. Nello specifico, si introducono alcune specificazioni che non modificano la disciplina delle caratteristiche tecniche e delle modalità di emissione del passaporto, giacché tale materia è interamente demandata, nell'ordinamento nazionale, a decreti ministeriali attuativi di regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.
Come segnalato nella relazione introduttiva al disegno di legge, l'articolo 5 del disegno di legge, al comma 1, modifica l'articolo 3, comma 4, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) – di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – in considerazione della riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione in materia di restrizioni alla libertà di movimento; la disciplina relativa al ritiro e al diniego del rilascio dei passaporti ha rango primario ed è pertanto apparso opportuno che avessero pari rango anche le norme, attualmente di livello regolamentare, relative alla validità delle carte d'identità ai fini dell'espatrio. È quindi introdotta con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio se non sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto e che, in tal caso, sulla carta d'identità è apposta l'annotazione: «Documento non valido ai fini dell'espatrio». Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto il comma 1-bis dell'articolo 5, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 71 del 2011 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246) al fine di prevedere che i cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE possono presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso i comuni, secondo modalità organizzative e tecniche definite dai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il capo III (articoli 6 e 7) contiene le disposizioni organizzative, finali e finanziarie. In particolare l'articolo 6 contiene disposizioni di natura organizzativa al fine di adeguare l'ordinamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'esigenza di rendere la struttura sempre più rispondente all'esigenza di fornire a cittadini e imprese servizi adeguati. L'articolo 7 reca invece la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «cittadinanza, Pag. 12stato civile e anagrafi» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) e i), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Documento programmatico di finanza pubblica 2025.
Doc. CCXLIV, n. 1 e Allegati.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2025.
Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Urzì, ha illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna si procederà alla votazione del relativo parere, che dovrà essere trasmesso alla V Commissione.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Simona BONAFÈ (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Partito democratico, sottolineando, come rilevato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione svolta nella mattinata presso le Commissioni riunite di Camera e Senato, che il documento programmatico in esame non contiene informazioni sufficienti per avanzare valutazioni sulle singole misure. Nel fare quindi proprie le considerazioni della Banca d'Italia, rinviando gli interventi nel merito delle misure al momento dell'esame della manovra di bilancio, ritiene tuttavia di sottolineare fin d'ora che il documento programmatico appare inadeguato alle sfide del Paese, soprattutto se si considera il difficile quadro macroeconomico. Richiama a tale proposito l'insufficiente incremento della produzione industriale, il livello del tasso di inflazione e dei prezzi dei beni di consumo, il mancato adeguamento della media degli stipendi, e soprattutto la modestia del dato relativo alla crescita economica, testimoniato non solo dal tasso di crescita tendenziale ma anche dal tasso di crescita programmatica. Quest'ultimo dato in particolare dimostra che la manovra non sarà in grado di invertire la direzione del processo, tanto più considerato nei prossimi mesi l'effetto negativo dei dazi imposti dagli Stati uniti d'America. Nel riconoscere che il documento in esame contiene certamente alcuni buoni propositi, tra i quali l'incremento degli investimenti nel settore della sanità, che non si può non condividere, si domanda tuttavia come si possa realizzarli con soli 15 miliardi di euro. Aggiunge che le ragioni della contrarietà del Partito democratico risiedono, oltre che nell'impianto generale del documento, anche e soprattutto nell'approccio alle questioni di competenza della Commissione Affari costituzionali. Richiama in particolare il problema della sicurezza, che il Governo affronta soltanto attraverso l'incremento delle pene e l'introduzione di nuovi reati, senza destinare risorse al settore e in particolare alla prevenzione, cui invece il Partito democratico tiene molto. Nel richiamare a tale proposito la riduzione delle risorse allocate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per i piani di riqualificazione, esprime un giudizio negativo anche in relazione al comparto dei dipendenti pubblici, i cui stipendi crescono a livelli inferiori rispetto al tasso di inflazione. Si tratta in conclusione di osservazioni necessariamente di massima data la scarsità degli elementi a disposizione, che sono tuttavia sufficienti a giustificare non solo il voto contrario ma anche la preoccupazione per il Paese.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 4) che sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Pag. 13Nazario PAGANO, presidente, comunica che è quindi preclusa la votazione della proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.
La seduta termina alle 14.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 8 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.
La seduta comincia alle 14.15.
Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica.
C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut, C. 2001 cost. Giachetti e C. 2564 cost. Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2025.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella scorsa seduta i relatori hanno provveduto a integrare la relazione già svolta illustrando i contenuti del disegno di legge governativo.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 8 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.
Audizione informale di rappresentanti di FP-CGIL, CISL, UIL e Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2511, recante «Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni».
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.40.
Audizione informale di Stefano Battini, professore di diritto amministrativo presso l'Università «Sapienza» di Roma, e Sergio Gasparrini, già presidente dell'ARAN, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2511, recante «Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni».
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.20.