AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 14 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.
Audizione informale di rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Fna e Faisa Cisal, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00263 Raimondo, 7-00321 Pastorella, 7-00327 Casu e 7-00332 Iaria, recanti iniziative in materia di sistemi di guida autonoma.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.20.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 14 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione delle attività subacquee professionali italiane (AASPI) e dell'Associazione imprese subacquee italiane (AISI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.
La seduta comincia alle 13.40.
Salvatore DEIDDA, presidente, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che Pag. 40la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
C. 2393 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Salvatore DEIDDA, presidente, in sostituzione della relatrice Frijia, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie (C. 2393 Governo, approvato dal Senato).
Ricorda che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dal Senato.
Richiama innanzitutto l'articolo 13, il quale reca una delega al Governo finalizzata a semplificare e riordinare la disciplina della navigazione interna e promiscua, nonché della navigazione a uso privato e in conto proprio.
Il termine per l'esercizio della delega è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge e la stessa deve essere esercitata dal Governo nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi specifici, elencati al comma 1.
L'articolo prevede, inoltre, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, provveda conseguentemente a modificare il regolamento per la navigazione interna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 631 del 1949, per garantirne la piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega.
Ricorda, sinteticamente, che i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 1 comprendono: la semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante e in materia di formazione e certificazione professionale di tale personale; l'istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna; la semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo della annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale; la semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo; la semplificazione e omogeneizzazione delle formalità amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna; l'istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale con navi della navigazione interna; la possibilità per il capo del compartimento marittimo, d'intesa con il direttore dell'ispettorato compartimentale e sulla base della conformazione della costa e delle condizioni meteo-marine prevalenti, di fissare limiti inferiori di distanza dalla costa per la navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale.
Richiama inoltre l'articolo 21, il quale delega il Governo ad emanare, entro ventiquattro mesi e nell'osservanza di specifici principi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni generali in materia poste dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Si delega altresì al Governo l'emanazione di norme di coordinamento con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e con i relativi decreti di attuazione.Pag. 41
Richiama altresì, per i profili di interesse che possono presentare per la Commissione, gli articoli 9 e 10, contenuti all'interno del Capo II recante le misure volte al miglioramento della qualità della normazione e finalizzati all'implementazione del processo di digitalizzazione in tale settore.
L'articolo 9, modificato dal Senato, delega il Governo, nel termine di diciotto mesi, alla digitalizzazione dell'attività e del procedimento di produzione normativa, con specifico riguardo alla formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi. L'articolo reca, poi, una serie di princìpi e criteri direttivi specifici e prevede l'emanazione di un regolamento unico, in cui confluiscano le disposizioni regolamentari vigenti in materia di produzione normativa. Segnala, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta, al comma 6, la previsione per cui gli organi costituzionali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi dettati dall'articolo in commento, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi riconosciuti.
In attesa che si perfezioni il procedimento di delega di cui all'articolo precedente, l'articolo 10 detta disposizioni per la digitalizzazione di una specifica categoria di atti, i regolamenti ministeriali.
Nello specifico, si prevede che essi possano essere adottati con modalità digitali, mediante documenti informatici, ed in tal caso si applicano le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, per quando riguarda la formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti. Si prevede, altresì, che la sottoscrizione di suddetti regolamenti con firma digitale integri e sostituisca l'apposizione di nastrini e sigilli e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurarne l'autenticità e l'integrità.
L'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca infine una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale.
Il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, con l'ulteriore termine di ventiquattro mesi a seguire, per eventuali disposizioni integrative o correttive.
La revisione del suddetto codice è delimitata da un duplice ambito materiale: la lettera a) prescrive l'aggiornamento della disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso e la fruizione dei servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni; la lettera b) dispone il rafforzamento della interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso e la disponibilità dei dati tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati (PDND), nonché per la generazione e conservazione dei documenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.
C. 2591 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Salvatore DEIDDA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge, di iniziativa governativa, recante l'adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Pag. 42Montréal il 4 aprile 2014 (C. 2591 Governo, approvato dal Senato).
Ricorda preliminarmente che la Convenzione sulle infrazioni e altri atti compiuti a bordo di aeromobili, fatta a Tokyo nel settembre 1963 e alla quale aderiscono attualmente 187 Paesi, è stata redatta con l'obiettivo di contrastare i primi atti di pirateria aerea, cercando di armonizzare le differenti legislazioni in materia e individuare la giurisdizione dello Stato competente.
Tale Convenzione è applicabile ai reati e a ogni altro atto che metta a repentaglio la sicurezza di persone o cose a bordo di aeromobili civili, durante il volo nella navigazione internazionale.
A causa dell'intensificarsi dei comportamenti tali da compromettere la sicurezza dei voli, dei passeggeri e dei beni trasportati, nell'aprile 2014 si è tenuta a Montréal la Conferenza diplomatica per l'approvazione del Protocollo emendativo di suddetta Convenzione, che ad oggi è stato firmato da 36 Paesi ed è entrato in vigore nel gennaio 2020.
Tra i suoi obiettivi principali rilevano, in particolare, l'estensione della giurisdizione, già riconosciuta allo Stato di immatricolazione dell'aeromobile, allo Stato di appartenenza dell'operatore e allo Stato in cui avviene l'atterraggio, nonché il riconoscimento della figura dell'addetto alla sicurezza del volo.
Il Protocollo emendativo in esame, complessivamente composto da 20 articoli ed approvato senza modifiche al Senato, è pertanto finalizzato ad emendare i contenuti della Convenzione di Tokyo. In merito al suo contenuto specifico, richiama sinteticamente le principali modifiche che esso apporta alla Convenzione.
Il Protocollo interviene, anzitutto, sull'articolo 1 della Convenzione, modificando alcune definizioni, come quella di «aeromobili in volo», ed introducendo il riferimento alla giurisdizione dello «Stato dell'operatore».
Viene poi inserita una previsione di carattere generale, all'articolo 2 della Convenzione, secondo la quale nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in maniera tale da autorizzare discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sulla diversità di opinioni politiche o di genere.
Si apportano, inoltre, modifiche relative alla giurisdizione sui fatti che avvengono all'interno dell'aeromobile, alla giurisdizione dello Stato di atterraggio e a quella dello Stato dell'operatore, sostituendo l'articolo 3 della Convenzione.
Ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo di consultazione tra gli Stati che intendano esercitare la propria giurisdizione rispetto al comportamento di un passeggero e la soppressione della definizione di aeromobile già prevista dall'articolo 5, comma 2, della Convenzione.
Vengono anche disciplinati i casi in cui il comandante, per garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone a bordo, per mantenere l'ordine, consegnare una persona alle autorità competenti o per farla sbarcare, possa esigere l'assistenza dell'equipaggio o dei passeggeri.
Sono poi apportate modifiche riguardanti la figura dell'addetto alla sicurezza e l'esonero dalle responsabilità per azioni intraprese (articolo 10 della Convenzione), oltre che alle sanzioni applicabili in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio o di rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile (nuovo articolo 15-bis della Convenzione). Il Protocollo apporta, peraltro, una novella all'articolo 16 al fine di consentire di regolare più agevolmente le fattispecie di estradizione per le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile.
Ulteriori disposizioni riguardano, infine, l'obbligo per gli Stati contraenti di rispettare le norme di diritto internazionale pattizio ed in particolare il diritto ad un equo processo e ad un giudice imparziale, nonché il diritto al risarcimento per i danni subiti per il sospetto autore di illeciti che sia sbarcato dall'aeromobile.
Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 4 articoli.Pag. 43
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 4 fissa al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.
La seduta termina alle 13.50.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
AUDIZIONI INFORMALI
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana di diritto marittimo (AIDIM), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2521, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.