SEDE REFERENTE
Martedì 14 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.
La seduta comincia alle 12.30.
Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti.
C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2620).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2025.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Avverte, altresì, che è stata assegnata alla Commissione, in data 7 ottobre 2025, la proposta di legge C. 2620 Benigni, recante «Disposizioni per la prevenzione del suicidio in età giovanile e per agevolare l'accesso tempestivo ai servizi di supporto psicologico». Poiché tale proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto delle proposte in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.35.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 14 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.
Audizione informale, in videoconferenza, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.
Audizione informale, in videoconferenza, di Mirna Bruna Mastronardi, presidente dell'Associazione «Dea per sempre», e di Raffaele Abbattista, socio fondatore dell'Osservatorio nazionale suicidi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.10.
Audizione informale, in videoconferenza, di Maurizio Pompili, professore ordinario di psichiatria, responsabile del Servizio per la prevenzione del suicidio presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.
La seduta comincia alle 13.30.
Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.
C. 1866 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, nel testo trasmesso dalla Commissione di merito, si compone di tre articoli.Pag. 49
Osserva che l'articolo 1, in particolare, reca disposizioni a tutela del diritto del minore ad una famiglia. Vengono, quindi, apportate modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto a vivere e a crescere all'interno della propria famiglia d'origine, in coerenza con la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo. In particolare, al comma 1, lettera a), si istituisce, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, un registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, al fine di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore. La novella precisa le informazioni che devono essere contenute nel registro, su base provinciale: il numero di minori collocati in famiglie affidatarie, in ciascun istituto o comunità di tipo familiare, in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, con le relative denominazioni, nonché il numero di famiglie, comunità e istituti disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori. Si dispone altresì il coordinamento tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni e gli enti locali, al fine della raccolta dei dati e dello scambio delle informazioni, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta dei dati, della normativa sulla protezione dei dati personali e della semplificazione degli adempimenti amministrativi. Si prevede, altresì, che con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati.
La lettera b) del medesimo articolo 1, comma 1, integra ulteriormente la disciplina vigente. In particolare, viene istituito presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario un registro dei minori collocati in famiglie affidatarie in comunità o istituti di assistenza. La novella specifica i contenuti del registro, che vengono annotati dalla cancelleria del tribunale, responsabile della sua tenuta. Si prevede che, al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali comunichino i provvedimenti di collocamento del minore al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Inoltre, le modalità di istituzione e tenuta del predetto registro devono essere stabilite attraverso un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 2 del disegno di legge in esame, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie. Il comma 2 fissa i compiti dell'Osservatorio, tra i quali rientrano: l'analisi delle informazioni e dei dati raccolti nel suddetto registro nazionale; le segnalazioni alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio dei minori; la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai fini di una successiva trasmissione alle Camere. Al comma 3, si prevede che un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità fissi l'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio. Ai sensi del comma 4, le spese relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al suddetto registro nazionale sono poste a carico del Fondo per le politiche della famiglia.
L'articolo 3, infine, reca le disposizioni finanziarie.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Pag. 50Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
C. 2393 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, fa presente che il provvedimento in esame, nel testo trasmesso dal Senato, consta complessivamente di 23 articoli organizzati in quattro Capi: il Capo I concerne la legge annuale di semplificazione normativa; il Capo II reca misure volte al miglioramento della qualità della normazione; il Capo III contiene deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie della normativa vigente; il Capo IV reca le disposizioni finali ovvero la clausola di salvaguardia e la clausola d'invarianza finanziaria.
Per quanto attiene alle materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala innanzitutto l'articolo 16, che reca una delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità. Nello specifico, il comma 1 prevede, alle lettere da a) a f), i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, ad integrazione di quelli generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge: coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e assistenziali, nonché coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (lettera a)); aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità, dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa, nonché previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 (lettera b)); semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identità digitale, garantendo piena accessibilità dei relativi servizi da parte delle persone con disabilità (lettera c)); semplificazione delle modalità di ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici (lettera d)); riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività al fine di garantire un'efficace tutela della persona con disabilità, nonché riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento dei procedimenti finalizzati all'adozione delle sanzioni amministrative (lettera e)); semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari i quali rappresentino persone con disabilità beneficiarie di protezione giuridica (lettera f)).
I commi 2 e 3 disciplinano il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, mentre il comma 4 dell'articolo 16 prevede l'adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica delle disposizioni di rango regolamentare nella suddetta materia.
Tra le altre disposizioni di interesse per la XII Commissione, segnala l'articolo 4, volto a promuovere l'equità intergenerazionale prevedendo che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, siano accompagnati da un'analisi preventiva degli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale – VIG) da effettuarsi, quale strumento informativo,Pag. 51 nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione.
Conseguentemente, l'articolo 5 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio per l'impatto generazionale avente funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di promozione dell'equità intergenerazionale.
L'articolo 6 prevede altresì che l'impatto di genere sia ricompreso tra i profili di indagine e valutazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).
Rileva, inoltre, come l'articolo 7 preveda che gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati partecipanti all'informazione statistica ufficiale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone, disaggregati per uomini e donne. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata alle pari opportunità, il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica, in via funzionale alle politiche di contrasto delle disuguaglianze tra uomini e donne.
Profili di interesse si ravvisano anche nell'articolo 19, recante una delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto degli Osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio per le politiche per la famiglia e la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
Infine, l'articolo 21 contiene una delega al Governo per il coordinamento, con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 564 dell'8 ottobre 2025, a pagina 190, seconda colonna, trentaduesima riga, la parola: «Meyer» è sostituita dalla seguente: «Careggi».