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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2025
568.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.
C. 1866 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GENTILE (FI-PPE), relatore, fa presente che la finalità dell'intervento normativo è quella di prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza presso istituti e di affidamento sine die di minori allontanati dalla famiglia d'origine, organizzando, da un lato, un efficace e tempestivo monitoraggio del fenomeno e, dall'altro, garantendoPag. 20 il rispetto delle procedure già previste a tutela del minore.
  Rileva che il disegno di legge, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tre articoli.
  L'articolo 1, unico comma – modificato nel corso dell'esame in sede referente –, contiene disposizioni a tutela del diritto del minore ad una famiglia, apportando modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. In particolare, evidenzia che la lettera a) aggiunge nel titolo I-bis della suddetta legge un nuovo articolo – il 5-ter – che istituisce, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie. Tale registro ha come finalità quella di monitorare che vi siano le condizioni per il ricorso a tale istituto, nel superiore interesse del minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, evitando situazioni di collocamento improprio. A tal fine, il Dipartimento acquisisce dalle regioni e dagli enti locali, in quanto enti coinvolti nel procedimento di affidamento dei minori, i dati e le informazioni in loro possesso funzionali ad espletare i suddetti compiti di monitoraggio, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, adottando soluzioni tecnologiche che semplifichino la condivisione dei dati. Le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati sono demandate ad un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  Rileva che la lettera b) introduce nella medesima legge l'articolo 9-bis, che dispone l'istituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, del registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati, prevedendo altresì che tale registro contenga un capitolo specifico per ciascun minore sottoposto a procedura di affidamento. Fa presente che in tale capitolo sono annotati: gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'affidamento, con la specificazione del tipo di provvedimento adottato; l'indicazione dell'affidatario presso cui è avvenuto il collocamento; la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore; l'eventuale intervento della forza pubblica, con sintetica indicazione della motivazione; la data e gli estremi del provvedimento autorizzativo degli incontri tra il minore e i suoi familiari, anche in forma protetta; la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore; l'eventuale condizione del minore quale portatore di bisogni speciali (previsione inserita nel corso dell'esame in sede referente). Le modalità per l'istituzione e la tenuta dei registri presso i tribunali sono demandate ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
  Osserva poi che l'articolo 2 – modificato nel corso dell'esame in sede referente –, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie. Il comma 2 stabilisce i compiti del nuovo Osservatorio, consistenti nell'analisi dei dati del citato registro nazionale degli istituti di assistenza, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua. Il comma 3 demanda la definizione dell'organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio a un decreto ministeriale, mentre il comma 4 stabilisce che le spese relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al suddettoPag. 21 registro nazionale sono poste a carico del Fondo per le politiche della famiglia.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie. Per l'istituzione del registro nazionale presso il Dipartimento per le politiche della famiglia – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) – il comma 1 destina una somma fino a 300.000 euro per l'anno 2024 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e provvede alla copertura di tali oneri. Il comma 2 dispone invece, per l'istituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascuno tribunale ordinario, del registro dei minori – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) – l'autorizzazione della spesa di euro 250.000 per l'anno 2025 e di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia dell'assistenza sociale, che nell'attuale sistema di riparto delle competenze, in quanto non nominata né tra gli ambiti di competenza esclusiva statale, né tra quelli di competenza concorrente, è attribuita dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale (ex plurimis, sentenze n. 296 del 2012, n. 61 del 2011, n. 121 del 2010, n. 10 del 2010, n. 168 del 2008, n. 166 del 2008, n. 50 del 2008 e n. 300 del 2005).
  Osserva tuttavia che la competenza residuale regionale in materia è comunque destinata ad intrecciarsi con la competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. In merito, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 4, del provvedimento prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità relativo alle modalità di tenuta del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nonché alle modalità di acquisizione dei dati da parte delle regioni e degli enti locali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.
C. 2589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo abbia lo scopo di rafforzare la cooperazione fra le forze di polizia di Italia e Uzbekistan e di promuovere la collaborazione bilaterale al fine di prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme.
  Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica presentato al Senato (S. 1446), in un contesto internazionale che richiede una progressiva, crescente collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme a garanzia della sicurezza e del benessere della comunità internazionale, l'Accordo si pone quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativa, rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, esso consta di 15 articoli ed ha, secondo quanto Pag. 22precisato dall'articolo 1, la finalità di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue varie forme gravi ed emergenti e del terrorismo.
  L'articolo 2 individua le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (per l'Italia il Ministero dell'interno–Dipartimento della pubblica sicurezza).
  L'articolo 3 definisce i settori di cooperazione, fra cui il contrasto al crimine organizzato transnazionale, alle attività terroristiche, ai reati contro la persona, alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti, alla tratta di persone e al traffico illecito di migranti, al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e ai reati economici e finanziari.
  L'articolo 4 concerne le forme di cooperazione, fra le quali vengono indicati lo scambio delle informazioni su reati, gruppi criminali, latitanti, immigrazione irregolare, passaporti e altri documenti di viaggio, nonché sui reati di pedopornografia on line e sulla criminalità informatica. Si prevede anche lo svolgimento di analisi su reati di comune interesse, la condivisione di strumenti operativi e buone prassi, l'adozione di misure di coordinamento delle tecniche investigative, l'esecuzione delle richieste di assistenza e la cooperazione strategica.
  Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano le richieste di assistenza, disciplinando rispettivamente i requisiti per la richiesta, le modalità di esecuzione e i casi di rifiuto.
  L'articolo 8 concerne il trattamento dei dati personali.
  L'articolo 9 prevede l'istituzione, ai fini dell'attuazione dell'Accordo e della valutazione e del miglioramento della cooperazione, di un comitato congiunto, nonché la possibilità di costituire gruppi di lavoro congiunti.
  L'articolo 10 prevede la possibilità di riunioni e consultazioni.
  Gli articoli 11, 12 e 13 concernono rispettivamente la ripartizione delle spese, le lingue di lavoro e la composizione delle controversie, rimessa a consultazioni e negoziati diretti.
  L'articolo 14 reca la clausola di compatibilità, per cui le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali di cui esse sono parte.
  L'articolo 15 reca disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla denuncia dell'Accordo, alla cessazione degli effetti del precedente Accordo in materia tra le Parti nonché alle modifiche e alla cessazione dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.
C. 2591 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2591, approvato dal Senato, recante adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014. Pag. 23Segnala che la citata Convenzione – fatta a Tokyo nel settembre 1963 e di cui fanno parte 187 Paesi – è stata redatta con l'obiettivo di contrastare i primi atti di pirateria aerea, cercando di armonizzare le differenti legislazioni in materia e di individuare la giurisdizione dello Stato competente. La Convenzione è applicabile ai reati e a ogni altro atto che metta a repentaglio la sicurezza di persone o cose a bordo di aeromobili civili, durante il volo nella navigazione internazionale. La Convenzione, per la prima volta nella storia del diritto internazionale dell'aviazione, riconosce determinate funzioni al comandante dell'aeromobile sui voli internazionali. Questi può infatti trattenere le persone quando abbia ragionevoli motivi di ritenere che stiano commettendo o stiano per commettere un reato che possa interferire con la sicurezza delle persone o dei beni a bordo, ovvero che mettano a repentaglio il buon ordine e la disciplina del volo. A causa dell'intensificarsi dei comportamenti tali da compromettere la sicurezza dei voli, dei passeggeri e dei beni trasportati, nell'aprile 2014 si è tenuta a Montréal la Conferenza diplomatica per l'approvazione del Protocollo emendativo in esame. Questo, composto da 20 articoli e ad oggi firmato da 36 Paesi, è entrato in vigore nel gennaio 2020. Tra i suoi obiettivi principali ci sono: l'estensione della giurisdizione, già riconosciuta allo Stato di immatricolazione dell'aeromobile, allo Stato di appartenenza dell'operatore e allo Stato in cui avviene l'atterraggio; il riconoscimento della figura dell'addetto alla sicurezza del volo (In-Flight Security Officer, IFSO).
  Con il Protocollo, viene inoltre introdotta una previsione di carattere generale secondo cui nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in maniera tale da autorizzare discriminazioni basate su nazionalità, origine etnica, sulla diversità di opinioni politiche o di genere. Sono anche disciplinati i casi in cui il comandante, per garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone a bordo, per mantenere l'ordine, per consegnare una persona alle autorità competenti o per farla sbarcare, possa esigere l'assistenza dell'equipaggio o dei passeggeri. Sono inoltre previste sanzioni in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio o di rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile. Il testo della Convenzione è stato novellato anche al fine di favorire che le fattispecie di estradizione per le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile siano regolate più agevolmente.
  Ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo per gli Stati contraenti di rispettare le norme di diritto internazionale pattizio ed in particolare il diritto ad un equo processo e ad un giudice imparziale, nonché il diritto al risarcimento per i danni subiti per il sospetto autore di illeciti che sia sbarcato dall'aeromobile.
  Quanto al disegno di legge, fa presente che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Pag. 24Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.
C. 2592 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, rileva preliminarmente che l'Accordo è finalizzato a includere la Svizzera, Paese extra-Ue di transito dei flussi di gas tra Italia e Germania, nel quadro dell'Accordo di solidarietà sottoscritto da Roma e Berlino ai sensi del Regolamento UE 2017/1938 sul rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea. L'Accordo, in virtù del Trattato di unione doganale tra Svizzera e Liechtenstein, si applica anche al Liechtenstein nello stesso modo in cui si applica alla Svizzera, secondo quanto precisato dall'articolo 13.
  L'Accordo consta di 14 articoli. L'articolo 1 individua le Parti contraenti e specifica che l'Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania.
  L'articolo 2 integra l'articolo 3 di quest'ultimo con la previsione che la comunicazione di richiesta di solidarietà di una Parte sia inviata a tutte le altre.
  L'articolo 3 prevede che le Autorità competenti – svizzera, tedesca e italiana – e gli operatori del servizio di trasporto interessati siano informati di tutte le informazioni relative alle misure di solidarietà e che il calendario di tali informazioni sia concordato dagli operatori del servizio di trasporto del gas (Transmission System Operator – TSO) secondo quanto previsto dall'articolo 10.
  L'articolo 4 dispone che le Parti si notifichino reciprocamente la dichiarazione del livello di emergenza, o dell'equivalente condizione per la Svizzera, nonché le modifiche o l'aggiornamento dei dati di contatto delle autorità competenti, utili alle comunicazioni relative all'attuazione del servizio di solidarietà.
  L'articolo 5 reca previsioni in materia di tutela dei flussi di gas necessari per l'approvvigionamento delle Parti e delle capacità di trasporto necessarie per la fornitura dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera.
  L'articolo 6 prevede l'uso efficiente e trasparente della capacità di trasporto disponibile, escludendo ogni possibile limitazione ad opera delle autorità nazionali.
  L'articolo 7 estende alla Svizzera l'applicazione degli articoli 4 e 5 dell'Accordo bilaterale tra Italia e Germania, relativi all'attuazione delle misure volontarie ed obbligatorie di solidarietà, e pone il principio della parità di trattamento dei clienti dei tre Paesi.
  L'articolo 8 prevede che, nel caso in cui un'offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti in Svizzera, le Parti si incontrino per adottare le opportune misure correttive.
  L'articolo 9 prevede che la Svizzera possa richiedere la solidarietà a Italia e Germania e, viceversa, che Italia e Germania possano richiederla alla Svizzera, con le medesime procedure previste dall'Accordo italo-tedesco.
  L'articolo 10 prevede che le Parti si impegnino a favorire la conclusione di un accordo tecnico a livello di operatori del servizio di trasporto del gas ai punti di consegna entro sei mesi.
  L'articolo 11 reca la clausola per la risoluzione in via arbitrale di eventuali controversie interpretative o applicative.
  L'articolo 12 riguarda le modalità di compensazioni attuabili qualora la Svizzera sia chiamata a offrire solidarietà alla Germania o all'Italia.
  L'articolo 13, in virtù di un trattato doganale del 1923 fra Svizzera e Liechtenstein, estende anche a quest'ultimo le misure previste dall'Accordo.
  L'articolo 14 contiene le clausole relative all'entrata in vigore, al deposito e alla vigenza dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 4 Pag. 25prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.
C. 2593 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, ricorda che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri è stato ratificato dall'Italia con legge 13 giugno 2023, n. 83, ed è volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità (mentre il precedente accordo, risalente al 1974, regolava unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani).
  Con la modifica di cui al Protocollo in esame si consente ai lavoratori frontalieri di svolgere parte dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero.
  Il Protocollo in esame consta di 2 articoli.
  L'articolo I, composto da due punti, riguarda l'abrogazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo del 2020, che viene sostituito da una disposizione modificativa. La prima parte della suddetta disposizione (punto 2.1) riguarda un'integrazione relativa alla definizione di «lavoratore frontaliero», di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, consentendo al lavoratore frontaliero di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di 45 giorni in un anno civile. Tale disposizione, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, ricalca il predetto punto 2 del citato Protocollo aggiuntivo. La seconda parte della disposizione (punto 2.2) consente a tutti i lavoratori frontalieri – come definiti dall'Accordo del 2020 – di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero ai sensi del citato Accordo.
  L'articolo II riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del Protocollo di modifica. L'entrata in vigore avverrà alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del Protocollo stesso, mentre – come specificato nella relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica presentato al Senato (S: 1520) – l'applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo I avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2024 – pertanto prima della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica – in virtù di una previsione della legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 97, legge n. 207 del 2024) che anticipa gli effetti del Protocollo modificativo sul piano nazionale.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della Pag. 26legge il giorno successivo alla pubblicazione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87.
Atto n. 299.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade domani, 16 ottobre 2025.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, dopo aver fatto presente che sul provvedimento si è già espresso favorevolmente il Senato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo che reca un parere favorevole con una condizione (vedi allegato 7). Annuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la proposta di parere alternativa del gruppo del Partito Democratico verrà posta in votazione solo nel caso in cui la Commissione respinga la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come anticipato, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risulta preclusa la votazione della proposta di parere alternativa del gruppo del Partito Democratico.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 ottobre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Pag. 27

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 305.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 novembre prossimo.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, evidenzia che lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, in base al quale l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Come previsto dalla medesima disposizione, la proposta spetta al Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (recante razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) e di specifici criteri, tra i quali, viene incluso il riordino degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione.
  Ricorda che il provvedimento è stato trasmesso al Parlamento il 6 ottobre 2025 per acquisire il suddetto parere parlamentare delle Commissioni competenti in materia, che dovrà essere espresso entro il 6 novembre prossimo. Lo schema di decreto in esame è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), oltreché dal parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 26 agosto 2025.
  Segnala che la tecnica redazionale adottata per l'introduzione delle modifiche al regolamento relativo all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è quella della novella. Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, l'utilizzo di un decreto del Presidente della Repubblica per intervenire sulla disciplina contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), utilizzando la tecnica della novella, si giustifica in base alla considerazione che l'intervento di modifica non altera il quadro complessivo della disciplina ed interessa solo profili specifici degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, con modifiche precise e puntuali. Inoltre, la relazione evidenzia che tale scelta si giustifica anche alla luce delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, secondo il quale la tecnica della novella è preferibile sia in base alle raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001), sia perché rende più agevole la conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza. Su questo punto il Consiglio di Stato, nel parere relativo allo schema di decreto in esame, prende atto che l'intervento riguarda limitate parti di sei articoli del vigente regolamento e che pertanto l'effetto della «interpolazione» tra fonti tra loro diverse e la conseguente redazionePag. 28 di cosiddetti «strumenti normativi misti» appare invero sostenibile e tale da far meglio comprendere la limitata portata dell'intervento.
  Quanto al contenuto dello schema in esame, fa presente che esso si compone di due articoli.
  L'articolo 1, composto da un unico comma e da 6 lettere, modifica gli articoli 1, 2, 5, 7, 8 e 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 1955.
  Nel dettaglio, la lettera a) – nel modificare l'articolo 1 del citato DPCM –: introduce la figura del Vice Ministro, in aggiunta a quella già presente dei Sottosegretari di Stato (numero 1)); dispone l'inserimento delle segreterie del Vice Ministro tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (numero 2); elimina la figura del consigliere del Ministro per gli affari giuridici e conseguentemente incrementa di un'unità, da cinque e sei, il numero dei consiglieri giuridici previsti dall'articolo 8, comma 1, del DPCM (numeri 3) e 4)). Ricorda che, secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro possono essere assegnati dei consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. Lo schema di decreto in esame modifica il limite massimo dei suddetti consiglieri giuridici, portandolo da cinque a sei, al fine di includervi la figura del consigliere del Ministro per gli affari giuridici. Nella relazione illustrativa si giustifica l'espunzione della figura del consigliere per gli affari giuridici e la sua inclusione tra quelle dei consiglieri giuridici con l'obiettivo di razionalizzare e omogenizzare i ruoli dei consiglieri nominati dal Ministro.
  Le ulteriori modifiche previste dalla lettera a) (numeri 5) e 6)) sono di coordinamento formale. Analogamente, introducono disposizioni di coordinamento formale anche le lettere b), c) ed f).
  La lettera d) sostituisce l'articolo 7 del citato DPCM, inserendo disposizioni relative alla composizione della segreteria del Vice Ministro. In particolare, viene previsto che alla segreteria del Vice Ministro sia assegnato un contingente di personale – incluso nel contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro – in numero pari a quello previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato. Secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 7 del DPCM, alla segreteria dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale fino a un massimo di otto unità, oltre al capo della segreteria. Tale contingente, comprensivo del segretario particolare (se individuato dal Sottosegretario), a differenza del personale della segreteria del Vice Ministro, non rientra nel contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  La lettera e) dell'articolo 1 dello schema in esame sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 del DPCM, incrementando di dieci unità (da centoventi a centotrenta) il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Viene così trasposto in ambito regolamentare quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25. Inoltre, viene disposto l'incremento da cinque a dieci unità del limite massimo relativo al personale estraneo alla pubblica amministrazione, assunto, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio. Tale personale rientra nel contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  L'articolo 2 stabilisce che dall'attuazione del regolamento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO, indi del presidente Nazario PAGANO e del vicepresidente Matteo MAURI.

Audizione informale di rappresentanti della rete Ero Straniero, dell'Osservatorio Proxima (in videoconferenza) e dell'Associazione Ricreativa Culturale Italia (ARCI) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2643, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.30.

Audizione informale rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Cia-Agricoltori italiani nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2643, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2643, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e del Movimento Cristiano Lavoratori nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2643, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.25 alle 16.50.

Audizione informale di Rosanna Rabuano, Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2643, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.15.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (Assindatcolf) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2643, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.20 alle 17.45.