ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Atto n. 314.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Daniela DONDI (FDI), relatrice per la II Commissione, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione, onorevole Sala, rammenta preliminarmente che la legge di delegazione europea 2024 reca una delega per il recepimento della citata direttiva (UE) 2024/1640 (lettera a) dell'articolo 14, comma 1). Tuttavia, lo schema di decreto in esame intende recepire il solo articolo 74 della richiamata direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto lo scorso 10 luglio 2025, mentre il termine di recepimento generale della direttiva è fissato al 10 luglio 2027. Ne consegue che il termine di scadenza della delega per il recepimento di tale singola disposizione verrebbe a scadenza il 10 ottobre 2025, ma – per effetto del c.d. «meccanismo dello slittamento», ai sensi del quale qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente – questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
In particolare, l'articolo 74 della citata direttiva – novellando la previgente direttiva (UE) 2015/849 – stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche siano disponibili per le autorità competenti e le Unità di informazione finanziaria (FIU/UIF), per i soggetti obbligati e per coloro che dimostrano un interesse legittimo all'accesso. Il considerando n. 40 della direttiva segnala che «per Pag. 14limitare le ripercussioni sul diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali da parte del pubblico dovrebbe essere subordinato alla dimostrazione di un interesse legittimo». E ancora, il considerando sottolinea che «approcci divergenti da parte degli Stati membri per quanto riguarda la verifica dell'esistenza di tale interesse legittimo» possono rendere difficoltosa l'attuazione armonizzata della normativa antiriciclaggio nel mercato unico.
Tale modifica è volta ad allineare la previgente direttiva (UE) 2015/849 alla sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2022, che ha annullato la modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2018/843, che prevedeva un accesso generalizzato del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche private.
Evidenzia poi che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di tre articoli; di interesse per le Commissioni è in particolare l'articolo 1, che interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (cosiddetto decreto antiriciclaggio) modificando la disciplina che riguarda l'accesso alla sezione del registro delle imprese ove si conservano le informazioni relative ai titolari effettivi delle persone giuridiche (cosiddetto registro dei titolari effettivi). In dettaglio, si esclude il pubblico generico dalla consultazione del registro dei titolari effettivi, come recita attualmente il richiamato articolo 21, limitando tale possibilità ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato. La relazione illustrativa specifica che il provvedimento in esame intende «allineare formalmente la normativa nazionale alla predetta pronuncia della Corte di Giustizia UE, fermo restando che, stante la primazia del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, la normativa nazionale vigente va già interpretata ed applicata in senso conforme a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE».
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Rammenta infine che la Commissione europea, in data 25 settembre 2025, ha inviato una lettera di costituzione in mora a undici Stati membri, compresa l'Italia, per non aver comunicato entro la prima scadenza, fissata al 10 luglio 2025, le misure nazionali di recepimento della sesta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2024/1640) volte a garantire un accesso completo alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, dei trust o di altri strumenti giuridici analoghi.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 15 ottobre 2025.
Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.40 alle 14.45.