ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto legislativo recante modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Atto n. 313.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, rammenta che lo schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che ha stabilito alcuni princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174. In particolare, si delega il Governo ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 180 del 2015 – riguardante il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione; a prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione; a estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle; ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il Pag. 104coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del citato articolo 15.
Rammenta poi in sintesi che la direttiva (UE) 2024/1174 fa parte del pacchetto di riforma del quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e di sistemi di tutela dei depositi (c.d. crisis management and deposit insurance framework – CMDI) presentato dalla Commissione europea nell'aprile 2023 e finalizzato a rafforzare ulteriormente le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato in caso di risoluzione bancaria, con particolare attenzione ai soggetti di medie e piccole dimensioni. Si è voluto disciplinare il caso specifico delle entità soggette a liquidazione come parte di strutture di catene partecipative (cd. daisy chain). Il pacchetto CMDI è teso a consentire un'uscita ordinata dal mercato per le banche in fallimento, di qualsiasi dimensione e modello aziendale, compresi gli operatori più piccoli. Oltre che dalla direttiva in commento, il pacchetto era composto da altre tre proposte, nessuna delle quali è stata ancora approvata. Il 25 giugno 2025, infine, in esito ai triloghi, Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico sul quadro CMDI riformato. La direttiva (UE) 2024/1174 apporta modifiche alla direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, BRRD) e al regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, SRMR) relativamente ad alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL). La direttiva BRRD impone alle banche e agli altri enti creditizi stabiliti nell'UE di soddisfare tale requisito minimo (MREL) al fine di garantire un'applicazione efficace e credibile dello strumento del bail-in in caso di crisi. Il mancato rispetto del MREL può incidere negativamente sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e, in ultima analisi, sull'efficacia complessiva della risoluzione.
In estrema sintesi, evidenzia che gli elementi di novità introdotti sono relativi anzitutto alla definizione di entità in liquidazione (articolo 2, nuovo paragrafo 83-bis della direttiva 2014/59/UE; articolo 3, paragrafo 1, punto 24-bis del regolamento (UE) n. 806/2014). Viene chiarita la definizione di «entità di liquidazione», concentrandosi sulla fase di pianificazione della risoluzione. Un'«entità soggetta a liquidazione» è definita come una persona giuridica stabilita nell'UE per la quale il piano di risoluzione di gruppo (o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione) prevede che l'entità medesima debba essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Rientrano nella definizione anche le entità – all'interno di un gruppo soggetto a risoluzione diversa da un'entità di risoluzione – rispetto alle quali il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio di poteri di svalutazione e conversione. In ordine all'applicazione del requisito minimo, si prevede la valutazione se sia giustificato determinare il MREL su base individuale per entità soggette a liquidazione per un importo superiore a quello sufficiente ad assorbire le perdite. L'articolo 45-quater, paragrafo 2-bis, novellato della direttiva 2014/59/UE e l'articolo 12-quinquies, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) n. 806/2014 elencano gli elementi con i quali l'entità soggetta a liquidazione dovrà soddisfare il requisito (fondi propri, passività). È altresì possibile determinare il MREL su base consolidata per una controllata qualora siano soddisfatte determinate condizioni. I nuovi paragrafo 2-bis dell'articolo 45-septies della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 12-octies del regolamento (UE) n. 806/2014 elencano le passività incluse nel MREL su base consolidata; i paragrafo 2-ter ne determinano il limite ammissibile. Quanto all'applicazione trasparente del MREL, in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 45-decies della direttiva 2014/59/UE novellato, l'obbligo di segnalare alle autorità competenti e di risoluzione i livelli di passività ammissibili e passività sottoponibili a bail-in, nonché la composizione di tali passività, si applica alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione stabilisce che il MREL dovrebbe essere superiore all'importo sufficiente per assorbire le perdite. Infine l'articolo 4, paragrafoPag. 105 2, comma 2, della direttiva ha stabilito una data di applicazione anticipata (13 maggio 2024) per le modifiche alle norme del regolamento (UE) n. 806/2014 relative all'MREL interno consolidato.
Rammenta che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 13 novembre 2024 e che, in relazione al mancato recepimento, risulta essere stata aperta contro l'Italia il 30 gennaio 2025 la procedura di infrazione n. 2025_0061.
Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, per le direttive il cui termine di recepimento è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega è fissato al 10 ottobre 2025 (tre mesi successivi al 10 luglio 2025, data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2024); dal momento che l'atto in esame è stato assegnato il 7 ottobre 2025 e il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari è fissato al 16 novembre 2025, il termine per l'esercizio della delega è automaticamente prorogato di tre mesi, ovvero al 10 gennaio 2026.
Nel rinviare alla documentazione degli uffici per informazioni più dettagliate sul provvedimento, rammenta che esso si compone di tre articoli.
L'articolo 1 introduce varie novità in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. In particolare, viene introdotta la definizione di ente designato per la liquidazione e viene precisata la regola generale secondo la quale agli enti designati per la liquidazione non viene applicato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Viene inoltre prevista la possibilità per la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare il requisito MREL su base discrezionale per un ente designato per la liquidazione, tenendo conto dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, prevedendosi inoltre l'esclusione dell'applicazione di tale norma per gli intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, qualora ricorrano specifiche condizioni.
Vengono inoltre definite le risorse utilizzabili ai fini del calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, nel caso in cui la Banca d'Italia abbia determinato il MREL nei confronti di un ente designato per la liquidazione e l'esenzione dall'obbligo di deduzione applicabile alle entità intermedie (soggetti controllati da enti designati per la risoluzione, che non sono essi stessi enti designati per la risoluzione e che controllano altri soggetti all'interno dello stesso gruppo di risoluzione) rispetto agli strumenti di fondi propri e alle passività computabili di società controllate che sono enti designati per la liquidazione.
Si propongono poi alcune modifiche all'ambito di applicazione del requisito minimo di fondi e passività ammissibili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione. In particolare, si introducono nuove fattispecie per cui il requisito minimo di fondi propri e passività computabili si considera rispettato; si individuano i casi ed i presupposti affinché la Banca d'Italia possa determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata; si individuano le passività ammissibili quando il requisito minimo è applicato su base consolidata; si stabilisce l'importo che le passività incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passività ammissibili non devono superare.
La norma modifica inoltre le norme in materia di segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito. Nello specifico, si prevedono ulteriori casi in cui i soggetti interessati devono segnalare al Comitato di Risoluzione Unico, alla Banca d'Italia e, quando è l'autorità competente, alla Banca Centrale Europea, determinatePag. 106 informazioni; si precisa che la Banca d'Italia debba determinare il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Infine, si introducono delle disposizioni di coordinamento rispetto alle comunicazioni che la Banca d'Italia rende all'Autorità Bancaria Europea – ABE sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili.
L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 15 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.