SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 13.50.
DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
C. 2643 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Quindi, in sostituzione della relatrice, Giorgia Andreuzza, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno regolatorio.Pag. 147
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, espone il contenuto del decreto-legge, composto di dodici articoli, soffermandosi, in particolare, sulle parti del testo che maggiormente rientrano nel perimetro di interesse della X Commissione. In particolare segnala che, secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento, il decreto, attraverso le novelle apportate dagli articoli da 1 a 6 al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), persegue l'obiettivo di razionalizzare ulteriormente e rendere più efficiente il sistema normativo nazionale in materia di lavoro degli stranieri in Italia, a beneficio sia della migliore funzionalità degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, sia della stessa utenza, costituita dai datori di lavoro e dalle loro associazioni di categoria nonché dai lavoratori provenienti dall'estero.
In primo luogo evidenzia che le lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, modificano la disciplina sulla decorrenza dei termini per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione, nulla osta previsto nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi). Ricorda che, nell'ambito della procedura per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ordinario (a tempo indeterminato o a termine), il termine per la decisione sul nulla osta è attualmente pari a sessanta giorni; l'omologo termine relativo al nulla osta per lavoro stagionale è pari a venti giorni. La disciplina specifica sul permesso di soggiorno per lavoro stagionale concerne le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero. Ricorda altresì, in via di estrema sintesi, che: la richiesta di nulla osta deve essere preceduta dalla verifica, da parte del datore di lavoro, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale; dopo il rilascio del nulla osta, il datore deve procedere alla conferma della medesima richiesta di nulla osta, conferma alla quale è subordinato il rilascio del relativo visto di ingresso; il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato anche alla stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro); nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.
Orbene, le novelle poste dalle predette lettere a) e b) prevedono che i suddetti termini decorrano dalla data in cui la richiesta nominativa del datore di lavoro rientri nell'ambito della quota massima stabilita dalla programmazione dei flussi di ingresso (della suddetta categoria di stranieri) per la relativa tipologia di richiesta. Le novelle sono dunque intese a risolvere il problema derivante da una possibile divergenza tra la data della richiesta e la data della suddetta inclusione nella quota, divergenza che si verifica nell'ipotesi di inclusione nella quota solo a seguito delle rinunce di altri richiedenti e del conseguente scorrimento della graduatoria; tale divergenza, nella legislazione vigente prima delle novelle, poteva creare problemi applicativi, in quanto il termine per la decisione decorreva in ogni caso dalla data della domanda e in quanto vige il principio che, qualora il termine scada senza che siano state acquisite, tramite la questura, informazioni relative ad elementi ostativi, il nulla osta deve essere comunque rilasciato (principio che resta fermo). Segnala che la stessa modifica operata dalla disposizione in commento è prevista dall'articolo 8, comma 3, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di ingresso di lavoratori stranieri in Italia relativo al triennio 2026- 2028, schema presentato alle Camere, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, il 1° agosto 2025 (A.G. n. 289) e successivamente approvato in via definitiva Pag. 148dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 ottobre 2025.
Riferisce poi che l'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), novellando il Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), impone alle amministrazioni di svolgere i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite: dal datore di lavoro ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro in casi particolari (lettera c)); dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato ai fini del rilascio del nulla osta per volontariato (lettera d)); dall'istituto di ricerca ai fini del rilascio del nulla osta per ricerca (lettera e)); dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati (lettera f)); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario (lettera g)); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra societario nei confronti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro (lettera h)).
Illustra quindi l'articolo 2 che reca alcune novelle relative alla fase procedurale precedente la presentazione di richiesta di nulla osta al lavoro nonché alla definizione di limiti numerici (per ciascun datore di lavoro) delle richieste medesime; tali disposizioni concernono il nulla osta che il datore di lavoro deve richiedere (in forma nominativa) nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro – lavoro subordinato ordinario (a tempo indeterminato o a termine) o lavoro stagionale –, permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi). La novella di cui al comma 1, lettera a) – che inserisce due commi all'articolo 22 del Testo unico sull'immigrazione –, capoverso 2-bis.1, pone a regime la fase della precompilazione – già in precedenza introdotta per il solo anno 2025 –, come fase precedente alle richieste di nulla osta che si intendono presentare nell'ambito dei termini temporali stabiliti dalla programmazione dei flussi di ingresso (della suddetta categoria di stranieri); la precompilazione concerne moduli di domanda prestabiliti e avviene tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno; la novella disciplina anche lo svolgimento dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni così effettuate. La novella di cui al successivo capoverso 2-bis.2 pone a regime, in termini sostanzialmente identici alla norma transitoria già stabilita per l'anno 2025, il limite numerico (per ciascun datore di lavoro) di tre richieste di nulla osta; il limite si riferisce alle quote massime annue di ingressi per motivi di lavoro stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con applicazione di un nuovo limite di tre richieste per ciascun eventuale successivo decreto di ammissione, per il medesimo anno, di nuove quote di ingresso per lavoro; il limite in oggetto non si applica (a una determinata condizione) alle richieste presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti – consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. La novella di cui alla lettera b) del comma 1 specifica che le novelle di cui ai precedenti capoversi si applicano anche per le richieste di nulla osta nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno. Osserva che esso riguarda più direttamente i lavoratori e solo di riflesso i datori di lavoro. In primo luogo, si precisa che la medesima disciplina si applica anche alla conversione tra diverse tipologie di permesso di soggiorno. In secondo luogo, si precisa che tali soggetti potranno svolgere attività lavorativa in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge. In terzo luogo, viene meno una delle due condizioni richieste al fine di consentire a tali soggetti di svolgere attività lavorativa e cioè l'aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro all'atto della stipula del contratto di soggiorno o, nel caso si tratti di un rinnovo, prima della Pag. 149scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla sua scadenza. In quarto luogo, con riferimento all'altra condizione prevista (la circostanza cioè che sia stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o, aggiunge la disposizione in commento, di conversione del permesso), si precisa che devono essere comunque rispettati gli altri adempimenti previsti dalla legge.
L'articolo 4, comma 1, lettere a), n. 1), e lett. c), amplia da 6 mesi ad un anno la durata dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri rilasciati per motivi di protezione sociale (vittime di tratta o grave sfruttamento) e di quelli rilasciati agli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato). In entrambi i casi si prevede, inoltre, la possibilità di prorogarne la durata per consentire l'inserimento socio-lavorativo.
L'articolo 4, comma 1, lettere a), n. 2, e b), incidendo sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, riconosce ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e vittime di violenza domestica la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione. Il comma 2 del medesimo articolo 4, modificando altresì la normativa recata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2024, che già prevede la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione per il lavoratore titolare di un permesso di soggiorno vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ammesso alle misure di assistenza ivi previste, ne chiarisce l'ambito di applicazione, specificando che l'estensione della sua applicabilità ai familiari del lavoratore ivi prevista non riguarda le disposizioni in tema di assegno sociale contemplate da tale articolo. Il comma 3 provvede ad individuare la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1.
L'articolo 5, modificando il decreto-legge n. 145 del 2024, proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno extra-quote in favore di massimo diecimila lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria di persone con disabilità o grandi anziane.
L'articolo 6, novellando l'articolo 27-bis del Testo unico sull'immigrazione, dispone che il contingente d'ingresso degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato in Italia, definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia determinato non più annualmente, bensì nell'ambito di un triennio.
L'articolo 7 modifica il termine per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, estendendolo da novanta a centocinquanta giorni.
L'articolo 8 estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito sulla base della normativa vigente, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti e stabilizza l'operatività del medesimo Tavolo, abrogando la disposizione che poneva finora un limite temporale di tre anni.
L'articolo 9 modifica il novero dei soggetti che possono accedere al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera includendovi gli enti autorizzati all'attività d'intermediazione e quelli all'erogazione di servizi per il lavoro.
L'articolo 10 estende al biennio 2026-2027 la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi della Croce Rossa italiana per la gestione del punto di crisi di Lampedusa.
L'articolo 11 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
L'articolo 12 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 4 ottobre 2025.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Francesca GHIRRA (AVS) stigmatizza che si continui a legiferare sulla materia in oggetto attraverso la decretazione di urgenza,Pag. 150 modalità che ritiene quantomeno inopportuna. Osserva che forse sarebbe utile abrogare la cosiddetta legge «Bossi-Fini» che certo non aiuta a risolvere le problematiche relative agli ingressi degli stranieri nel Paese per motivi di lavoro. Ritiene, peraltro, che talune disposizioni introdotte con il provvedimento all'esame si pongono in conflitto con alcuni principi costituzionali riferibili ai diritti fondamentali dei lavoratori immigrati. Conclude annunciando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata.
Emma PAVANELLI (M5S) esprime forti critiche per il fatto che la Commissione, prima tra tutte le altre, inizi l'esame del provvedimento in sede consultiva. Lamenta, peraltro, il fatto che nelle Commissioni non si possa svolgere pienamente una effettiva funzione consultiva e che quindi, di fatto, si conduca un mero esame formale senza poter proporre quegli stimoli e quei suggerimenti di correzione e opportune modifiche rivolti al Governo. Auspica, comunque, che la Commissione competente nel merito possa avere l'occasione di apportare significative modificazioni al testo all'esame. Stigmatizza poi che su una tematica così delicata si intervenga con un ulteriore decreto-legge che, ricorda, peraltro coincide con la recente approvazione in Consiglio dei ministri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.
Passando ai contenuti del decreto-legge di più stretto interesse per la Commissione, rileva che il provvedimento non risolve minimamente quella che il sistema delle imprese considera tra le maggiori criticità nella normativa vigente e cioè il cosiddetto «click day». Al riguardo, sottolinea, invece, che il Governo ha fatto proprio l'opposto di quanto il partito di maggioranza relativa affermava ai tempi in cui si trovava all'opposizione, non cambiando assolutamente nulla. Conclude annunciando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 15 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 15 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il Vice Ministro per le imprese e il made in Italy Valentino Valentini.
La seduta comincia alle 14.25.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
5-04532 Ghirra: Iniziative di competenza finalizzate a fronteggiare la crisi del comparto della gestione del rifiuto tessile.
Francesco MARI (AVS), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.
Il Vice Ministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Francesco MARI (AVS), replicando, sottolinea che pur apprezzando il giovamento che potrebbe derivare al comparto del riciclo dall'esclusione della fast fashion ed evidenzia che la situazione del settore tessile è assai grave per i problemi di competitività delle imprese nonché per quelli di Pag. 151natura ambientale. Questi ultimi avranno ricadute sugli enti locali che con tutta probabilità dovranno ritoccare al rialzo la TARI. Ricorda che nella sua qualità di componente della Commissione lavoro si occupa da tempo di questi temi, tutti connessi tra loro ossia l'ambiente, l'industria del tessile e le problematiche dei lavoratori. Conclude auspicando che il Governo possa individuare aiuti specifici e mirati come richiesto dagli operatori del settore.
5-04533 Casasco: Iniziative di competenza, anche in ambito europeo, in materia di acciaio anche volte a tutelare il settore manufatturiero italiano ed europeo.
Maurizio CASASCO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Vice Ministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Maurizio CASASCO (FI-PPE), replicando, dichiara di apprezzare le posizioni italiane ricordate nella risposta del Governo, sottolineando che non rafforzare le misure a tutela contro prodotti finiti che contengano acciaio non fa bene né agli obiettivi di transizione ecologica, quindi all'ambiente né alla manifattura italiana e degli Stati dell'Unione europea. Per quanto riguarda la riduzione del cosiddetto «acciaio free», fino a 18 milioni di tonnellate, evidenzia che deve contribuire a raggiungere un punto di equilibrio anche in prospettiva e non solo in questo momento. Ritiene quindi necessarie misure stabili che mantengano equilibri costanti per evitare che si finisca per colpire ancor di più, in un prossimo futuro, il settore.
5-04534 Pandolfo: Iniziative di competenza circa il piano industriale per gli stabilimenti ex Blutec.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Vice Ministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Alberto PANDOLFO (PD-IDP), nel ringraziare il Vice Ministro per la risposta fornita, ritiene che sarebbe stato utile sciogliere per tempo tutte le incertezze relative al progetto di riconversione del sito industriale di Termini Imerese. Quanto al tema delle risorse, fa presente che era già a conoscenza di gran parte degli elementi forniti dal rappresentante del Governo. Evidenzia infine l'esigenza di essere costantemente e tempestivamente informati sull'evoluzione di una vicenda, quella oggetto dell'interrogazione, che interessa centinaia di lavoratori.
5-04535 Pavanelli: Iniziative di competenza volte a sostenere i livelli produttivi e la competitività del settore automobilistico italiano e della sua filiera.
Antonio FERRARA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.
Il Vice Ministro Valentino VALENTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Antonio FERRARA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto di una risposta che, a suo avviso, rappresenta la solita litania secondo la quale il Governo «sta valutando», «sta lavorando» ovvero «ha aperto dei tavoli di confronto».
Evidenzia, tuttavia, che mentre l'Esecutivo «valuta» l'economia reale va a picco: la produzione industriale è in calo da molti mesi consecutivi, i costi dell'acciaio sono cresciuti fino al 40 per cento e la filiera automotive — un tempo orgoglio nazionale — si è ridotta oggi ad essere un campo minato tra dazi, ritardi e incertezze. Ricorda che con la manovra di bilancio il Fondo automotive è stato ridotto di 4,6 miliardi di euro e che quella che è stata definita come «rimodulazione» nei capannoni la chiamano resa dei conti.
Osserva poi che il Piano Transizione 5.0 è rimasto incagliato tra decreti mai adottati e burocrazia paralizzante tanto che le imprese invece di innovare si trovano a tentare di resistere mentre la competitività si indebolisce sempre più. Fa anche presente Pag. 152che il gruppo Stellantis in Italia chiude gli stabilimenti mentre negli Stati Uniti investe svariati miliardi di dollari.
Ritiene poi che il segnale più allarmante sia che i tavoli di crisi aziendali al Ministero sono ormai oltre 80, contro i 58 del 2023, perché quando i tavoli di crisi aumentano in modo esponenziale non si tratta di un dettaglio statistico ma del sintomo che il motore dell'economia si sta spegnendo. Crede che una simile politica industriale rappresenti anche un problema di sovranità perché un Paese che perde fabbriche e posti di lavoro è dipendente, fragile e prigioniero dei propri annunci. Lo constata con amarezza guardando ai territori simbolo dell'industria italiana come Torino, cuore dell'automotive, ovvero anche la provincia di Varese, con i distretti di Busto Arsizio e Gallarate, oggi luoghi ove non si accendono nuovi motori ma si spengono le luci dei reparti. Evidenzia che è in luoghi come questi che la «rimodulazione» si traduce in altro: cassa integrazione, precarietà e silenzio industriale. Infine, avverte il Governo che se non verrà data al mondo della produzione quanto necessario, in termini di acciaio, certezze e vera politica industriale, probabilmente saranno gli stessi lavoratori – e con loro tutti gli italiani – a «rimodulare» chi non è stato in grado di assicurare quanto serve.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.