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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2025
571.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
C. 2643 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.Pag. 11
  Ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 15 di giovedì 23 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 305.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 21 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.
Emendamenti C. 1866-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Andrea GENTILE (FI-PPE), relatore, segnala come le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.
C. 2590 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, rileva preliminarmente che la stipula dell'Accordo è necessaria per la mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo la Libia aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive. Si ricorda altresì che, nella legislatura in corso, è stata ratificata la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (A.C. 2031), divenuta legge 16 gennaio 2025, n. 2.
  Il trattato rientra tra gli strumenti volti al rafforzamento delle relazioni internazionaliPag. 12 dell'Italia in materia di cooperazione giudiziaria e l'accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio territorio dei cittadini o residenti che siano detenuti nel territorio dell'altro Stato, per consentire loro di scontare la pena in un contesto che possa favorirne il reinserimento sociale.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, esso consta di 25 articoli, e, dopo aver delineato le definizioni utilizzate e i principi che la informano (fra cui l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più, ampia cooperazione), indica la propria finalità (articoli 1 e 2).
  Ulteriori disposizioni regolano le modalità di trasmissione delle richieste (articolo 3), le condizioni per disporre il trasferimento (articolo 4), le informazioni da fornire alla persona condannata (articolo 5), i soggetti titolati a formulare la richiesta di trasferimento (articolo 6), lo scambio di documentazione e i documenti a sostegno di tali richieste (articolo 7), la lingua dei documenti (articolo 8).
  Per procedere al trasferimento, è necessario che il detenuto presti il proprio consenso, consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano (articolo 9).
  La decisione sul trasferimento potrà essere condizionata all'adempimento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni risarcitorie o di altre prescrizioni poste a carico della persona condannata (articolo 10).
  Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di consegna della persona condannata (articolo 11), l'esecuzione della condanna (articolo 12), l'eventuale revisione della sentenza (articolo 13) e i termini per la cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 14).
  L'accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 15), l'ipotesi di fuga della persona condannata (articolo 16), il trasferimento di persone destinatarie di provvedimento di espulsione (articolo 17), il principio di specialità (articolo 18) e le modalità per la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 19).
  Il testo reca infine disposizioni sulla protezione dei dati personali (articoli 20 e 21), sui rapporti con altri accordi internazionali (articolo 22), sulla sua applicazione temporale (articolo 23), sulle eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 24), nonché su entrata in vigore, modifica, durata e cessazione del trattato (articolo 25).
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 valuta gli oneri economici in 14.162 euro annui, a decorrere dal 2025, per le spese di trasferimento delle persone condannate (articoli 4, 7, 8, 17 e 19 del Trattato). Per le altre disposizioni, il comma 2 dell'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi.
C. 2313, approvata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 13

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, illustrando il contenuto della proposta in esame, rileva che l'articolo 1, al comma 1, prevede la redazione della «Mappa della memoria», attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, nonché di preservarne la memoria nelle future generazioni.
  Il comma 2 stabilisce che per l'attuazione delle finalità espresse al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025.
  Il comma 3 prevede che tali risorse siano assegnate alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Ricorda, al riguardo, che la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale è stata istituita presso la Presidenza del consiglio del ministri, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, con la denominazione iniziale di «Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale». Nel corso degli anni, la collocazione, la composizione, le funzioni e la denominazione della struttura sono state più volte modificate di pari passo con l'avvicendarsi degli Esecutivi, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, che prevede che le strutture di missione istituite dal Presidente del Consiglio dei ministri per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi abbiano una durata comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite. L'assetto attuale della Struttura di missione è disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, come successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2023 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2025.
  Segnala che quest'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – adottato successivamente all'approvazione della proposta di legge da parte del Senato avvenuta il 19 marzo 2025 – ha modificato la denominazione della Struttura di missione da «Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali» a «Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale». Rileva, pertanto, che l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 3, della proposta di legge non può che intendersi riferita alla Struttura di missione come recentemente ridenominata.
  L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
  Il comma 2 dispone che il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca le modalità di utilizzo delle predette risorse, stabilendo altresì la tipologia di spese finanziabili.
  Segnala al riguardo che, mentre le disposizioni in esame concernono la promozione di viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, è recentemente entrata in vigore la legge n. 46 del 2025, finalizzata – tramite una modifica alla legge n. 211 del 2000 recante istituzione del Giorno della Memoria – ad istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 142025, 2026 e 2027, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» ai campi di concentramento nazisti per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni dell'articolo 1, relative alla realizzazione della «Mappa della memoria», sono riconducibili alla materia di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Ricorda al riguardo che nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento, già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».
  Le disposizioni dell'articolo 2, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sono prevalentemente riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n); in proposito, ricorda, infatti, che la Corte costituzionale ha ricondotto a tale competenza gli interventi sorretti «da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (ex multis, sentenza numero 279 del 2005).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.