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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2025
571.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 20

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 21 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Federico CAFIERO DE RAHO.

Audizione informale di rappresentanti di Senza veli sulla lingua, Differenza donna, Telefono rosa, in videoconferenza, e Save the Children, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2528, approvato dal Senato, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.20.

Audizione informale di Claudia Pecorella, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Milano Bicocca, in videoconferenza, e di Paola Balducci, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università Luiss di Roma, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2528, approvato dal Senato, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di Emilia Rossi, avvocata, di Maria Virgilio, avvocata, e di Michele Passione, avvocato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2528, approvato dal Senato, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.25.

Audizione informale di Francesco Menditto, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli, in videoconferenza, di Paola Di Nicola Travaglini, giudice presso la Corte suprema di cassazione, e di Lucia Russo, procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Bologna, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2528, approvato dal Senato, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Sassari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2528, approvato dal Senato, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

Pag. 21

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.
C. 2589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti dell'intesa, evidenzia che la presente relazione si sofferma principalmente sui profili di interesse della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1 indica quale finalità dell'Accordo quella di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione di polizia per prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti nonché il terrorismo.
  L'articolo 3, comma 1, si occupa di individuare, in modo non esaustivo, i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si realizzerà. Tra di essi figurano una serie di gravi fattispecie delittuose, come l'attività svolta dalla criminalità organizzata transnazionale o da gruppi terroristici, la corruzione, il rapimento, lo sfruttamento della prostituzione, il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone, organi e tessuti umani, il traffico di migranti, il traffico di armi, munizioni o esplosivi, la pedopornografia online, il riciclaggio di denaro e i reati ambientali.
  Si tratta di un'elencazione non tassativa di fattispecie delittuose, essendo poi prevista anche la cooperazione con riferimento ad «altri reati gravi» (lettera n)).
  Il comma 3, chiarisce che l'Accordo non ha alcun effetto in materia di estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale, mentre il comma 4 permette agli Stati contraenti di concludere intese tecniche, le cui disposizioni specificano la cooperazione delle Parti in alcuni settori della lotta alla criminalità.
  L'articolo 4 prevede tra le forme di cooperazione lo scambio di informazioni di interesse reciproco per le Autorità competenti, tra cui informazioni su reati, gruppi criminali, latitanti, immigrazione irregolare, nonché sui reati di pedopornografia online e sulla criminalità informatica.
  Un'altra forma di cooperazione contemplata consiste nello svolgimento di analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e nella condivisione di strumenti operativi e buone prassi.
  Con riguardo a tale forma di cooperazione si richiamano, tra gli altri, i temi della gestione dei beni sequestrati e confiscati, il narcotraffico, gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine – comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica –, le tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, nonché le metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti.
  Inoltre, è previsto che le forme di cooperazione includano l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura.
  L'articolo 8 reca, infine, la disciplina sul trattamento e la protezione dei dati personali.
  Venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le Pag. 22norme di copertura finanziaria e le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.
C. 2590 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che la III Commissione è convocata già domani per la conclusione dell'esame in sede referente.
  Avverte, pertanto, che, ove non vi siano obiezioni, sarà cura della presidenza aggiornare l'ordine del giorno della seduta già convocata per oggi al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere di sua competenza.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, fa presente che il Trattato in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate ed è finalizzato a consentire il trasferimento nel loro territorio dei cittadini o residenti che siano detenuti nel territorio dell'altro Stato.
  Come sottolinea la relazione illustrativa, la firma del Trattato si è resa necessaria per la mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo la Libia aderito alla Convenzione – promossa dal Consiglio d'Europa e sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 – che costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
  L'intesa è composta da venticinque articoli. Gli articoli da 1 a 3 recano le definizioni, il principio generale della cooperazione tra gli Stati contraenti in materia di trasferimento delle persone condannate (articolo 2), le modalità di trasmissione delle richieste (articolo 3).
  L'articolo 4 indica le condizioni che devono ricorrere congiuntamente ai fini del trasferimento: che la persona condannata sia un cittadino dello Stato di esecuzione (ossia lo Stato di destinazione del trasferimento); che sia stata condannata in via definitiva; che la durata residua di esecuzione della condanna sia – salvo casi eccezionali – di almeno un anno ovvero indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento della persona che vi sia il suo consenso, prestato ai sensi dell'articolo 9, fatta eccezione per il caso di misura di espulsione o analoga misura e per il caso di fuga della persona dallo Stato di condanna verso lo Stato di esecuzione; che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato di esecuzione; che la condanna non sia stata emessa per un fatto che costituisce reato esclusivamente militare e non si ponga in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione; che i due Stati siano d'accordo sul trasferimento.
  Ulteriori articoli disciplinano le informazioni da fornire alla persona condannata (articolo 5), i soggetti titolati a formulare la richiesta di trasferimento (articolo 6), lo scambio della documentazione necessaria (articolo 7) e la lingua cui quest'ultima deve essere tradotta (articolo 8) nonché il consenso dell'interessato (articolo 9).
  L'articolo 10 reca le modalità della decisione, che presuppone la valutazione di vari fattori, tra cui la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, i suoi rapporti socio-familiari con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute nonché eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. Inoltre, essa può essere condizionata all'adempimento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni Pag. 23risarcitorie o di altre prescrizioni poste a carico della persona condannata.
  Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di consegna (articolo 11) e di esecuzione della condanna (articolo 12), che continua ad avere corso a cura delle autorità della Stato di esecuzione, rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza. L'esecuzione è, tuttavia, disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, che è il solo competente per l'adozione delle relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefici o di particolari modalità di esecuzione della condanna.
  È previsto che, in caso incompatibilità della natura o durata della condanna con la legge della Stato di esecuzione, quest'ultimo può, con il consenso della Stato di condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento, fermo restando che non può essere più grave.
  Una disciplina specifica è poi dettata con riferimento al caso di evasione durante l'esecuzione della condanna, al fine di specificare l'obbligo dello Stato di esecuzione ad impegnarsi nella ricerca e il diritto dello Stato di condanna, se detta persona vi fa ritorno, ad eseguire la parte restante di condanna.
  L'accordo esplicita che solo lo Stato di condanna può procedere alla revisione della sentenza (articolo 13) e che spetta allo Stato di esecuzione ogni adempimento legato all'esecuzione ed alla cessazione della medesima condanna (articolo 14).
  L'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione tra i due Stati riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 15) e l'ipotesi della persona condannata in uno Stato che fugge nell'altro Stato, di cui è cittadino (articolo 16). In questo caso, quest'ultimo è legittimato ad arrestarlo per far scontare la pena nel proprio territorio su richiesta dello Stato di condanna mentre non occorre ottenere il consenso della persona condannata
  Parimenti, ai sensi dell'articolo 17, non è previsto il consenso della persona condannata nelle ipotesi in cui sia anche destinataria di una misura di espulsione.
  Si prevede inoltre che la persona trasferita non può essere sottoposta a procedimento penale, detenzione o altra misura restrittiva della libertà personale per un reato diverso da quello per cui è stata trasferita (articolo 18), e le modalità per la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 19).
  Il testo reca infine disposizioni sulla riservatezza delle informazioni della procedura e sulla protezione dei dati personali (articoli 20 e 21), sui rapporti con altri accordi internazionali (articolo 22), sulla applicazione temporale dell'intesa (articolo 23), sulle eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 24), nonché sull'entrata in vigore, sull'eventuale modifica e sulla durata del Trattato, che è illimitata salva la facoltà di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento dallo stesso (articolo 25).
  Venendo, invece, al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica del Trattato, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le norme di copertura finanziaria e le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.
  Con riguardo alle proposte avanzate dalla presidenza circa le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento, si associa alle considerazioni del presidente in ordine alla possibilità di procedere all'espressione del parere sul provvedimento in esame nella giornata odierna al termine della votazione pomeridiane dell'Assemblea.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, come da accordi intercorsi tra i rappresentati dei gruppi, l'Assemblea sospenderà i propri lavori della seduta pomeridiana entro le ore 17.30, al fine di consentire ai deputati di partecipare alla manifestazione a sostegno della libertà di stampa promossa dal MoVimento 5 Stelle, a seguito dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto il giornalista Sigfrido Ranucci. Pag. 24Chiede pertanto se la presidenza intenda comunque convocare la Commissione in sede consultiva al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea e altresì se ritenga di confermare la già convocata seduta in sede referente sulla proposta di legge C. 1822.

  Ciro MASCHIO, presidente, fa presente che è sua intenzione organizzare i lavori odierni della Commissione in modo tale da garantire ai colleghi interessati la possibilità di partecipare alla citata manifestazione. A tal fine assicura che – ove anche fosse necessaria la convocazione della Commissione nella giornata odierna, che si riserva di valutare – essa si svolgerà in modo compatibile con la partecipazione alla citata manifestazione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.
C. 2591 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, La Salandra, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, sottolinea che il protocollo emendativo interviene sulla Convenzione, fatta a Tokyo nel settembre 1963, avente l'obiettivo di contrastare i primi atti di pirateria aerea, cercando di armonizzare le differenti legislazioni in materia e individuare la giurisdizione dello Stato competente.
  La Convenzione è applicabile ai reati e a ogni altro atto che metta a repentaglio la sicurezza di persone o cose a bordo di aeromobili civili, durante il volo nella navigazione internazionale.
  La Convenzione, per la prima volta nella storia del diritto internazionale dell'aviazione, riconosce determinate funzioni al comandante dell'aeromobile sui voli internazionali. Questi può infatti trattenere le persone nei cui confronti abbia ragionevoli motivi di ritenere stia commettendo o stia per commettere un reato che possa interferire con la sicurezza delle persone o dei beni a bordo, ovvero che metta a repentaglio il buon ordine e la disciplina del volo.
  Il Protocollo emendativo, fatto a Montréal nel 2014 ed entrato in vigore nel 2020, trova giustificazione nell'intensificarsi dei comportamenti tali da compromettere la sicurezza dei voli, dei passeggeri e dei beni trasportati.
  Tra i suoi obiettivi principali ci sono l'estensione della giurisdizione – già riconosciuta allo Stato di immatricolazione dell'aeromobile – allo Stato di appartenenza dell'operatore aereo e allo Stato in cui avviene l'atterraggio, e il riconoscimento della figura dell'addetto alla sicurezza del volo.
  Viene quindi inserito nella Convenzione il nuovo articolo 15-bis che riguarda le sanzioni in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione contro un membro dell'equipaggio o di rifiuto di obbedire ad un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile.
  La novella all'articolo 16, è invece finalizzata a consentire di regolare più agevolmente le fattispecie di estradizione per le infrazioni commesse a bordo di un aeromobile: si considera che ai fini dell'estradizione, le infrazioni commesse a bordo dell'aeromobile sono considerate come commesse non solo nel luogo in cui sono state effettivamente commesse ma anche nei territori degli Stati parte che devono stabilire la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 3 della Convenzione.
  Ulteriori disposizioni riguardano l'obbligo per gli Stati contraenti di rispettare le norme di diritto internazionale pattizio ed in particolare il diritto ad un equo processo e ad un giudice imparziale, nonché il diritto al risarcimento per i danni subiti per il sospetto autore di illeciti che sia sbarcato dall'aeromobile.Pag. 25
  Venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione all'adesione, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 21 ottobre 2025.

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.
Emendamenti C. 1866-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.
C. 1822, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2025.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 ottobre.
  Comunica che sono state presentate 100 proposte emendative (vedi allegato).
  Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Nel caso di specie la presidenza rileva che il provvedimento in esame ha ad oggetto la materia del sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e l'estrazione dei dati in essi contenuti. Evidenzia al riguardo che talune proposte emendative attengono ad un diverso argomento. In particolare, l'emendamento Bellomo 2.14 riguarda l'utilizzazione di captazione audio di conversazioni tra presenti ad opera di uno dei partecipanti al fine di applicare ad esse il medesimo regime delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. L'emendamento Bellomo 2.15, invece, è finalizzato a stabilire i casi di inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nel caso di diversa qualificazione del reato nella fase successiva rispetto alle operazioni di intercettazione. Infine, l'articolo aggiuntivo Pittalis 3.03 reca una delega al Governo per l'adozione di una disciplina in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile.
  Tuttavia, la presidenza ritiene ammissibili le suddette proposte emendative. Ciò in quanto, ad avviso della presidenza, è opportuno adottare un criterio flessibile alla luce della difficoltà di tracciare una netta linea di demarcazione tra mezzi di ricerca della prova che appaiono per molti versi contigui, anche alla luce dell'evoluzione delle nuove tecnologie.
  Sono invece da considerarsi inammissibili le analoghe proposte emendative Dori 3.01 e D'Orso 3.02. Tali proposte, pur astrattamente condivisibili nel merito, trattano il diverso tema del reclutamento di nuovi magistrati che è stato ampiamente Pag. 26discusso in recenti provvedimenti all'esame della Commissione e che si colloca al di fuori del perimetro normativo del provvedimento in esame.
  Comunica infine che l'eventuale richiesta di riesame potrà essere avanzata entro la giornata odierna, martedì 21 ottobre, alle ore 17.
  Con riferimento al prosieguo dell'esame del provvedimento nella giornata odierna, in ordine all'esigenza sollevata dal collega Cafiero De Raho in merito alla partecipazione alla citata manifestazione promossa per la difesa della libertà di stampa, assicura che eventuali lavori pomeridiani della Commissione si svolgerebbero comunque in tempi compatibili con tale esigenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2528, approvato dal Senato, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime».