ATTI DEL GOVERNO
Martedì 21 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e finanze, Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.15.
Schema di decreto legislativo recante modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Atto n. 313.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2025.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato), il cui contenuto ha illustrato nella seduta dello scorso 15 ottobre.
Enrica ALIFANO (M5S), nel preannunciare l'astensione dal voto del suo gruppo, evidenzia che la direttiva cui lo schema di decreto legislativo in esame intende dare attuazione non delinea un quadro normativo chiaro, in particolare con riferimento alle misure di sostegno che gli Stati membri possono attuare in favore del sistema creditizio; le disposizioni in esame sembrano inoltre, a suo avviso, favorire la creazione di grandi gruppi bancari.
Pag. 77Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.
Atto n. 315.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Cavandoli, rammenta che il provvedimento in esame intende dare attuazione dell'articolo 6 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che ha stabilito princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva in oggetto.
Ricorda che lo scopo della direttiva (UE) 2023/2673, oggetto di recepimento, è quello di porre fine all'esclusione generale dei servizi finanziari dalla direttiva 2011/83/UE, che armonizza le disposizioni sulla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi tra consumatori e commercianti. Si intende, quindi, estendere l'ambito di applicazione di quest'ultima direttiva, includendovi anche i servizi finanziari conclusi a distanza e si abroga contestualmente la direttiva 2002/65/UE, che disciplina la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, mirando, in tal modo, anche ad una semplificazione del quadro legislativo di riferimento.
Quanto alla scadenza dei termini di delega ricorda che l'articolo 2 della direttiva in oggetto fissa, quale termine di recepimento, il 19 dicembre 2025, ma che, per effetto del meccanismo dello «slittamento», il termine per l'esercizio della delega è previsto per il 10 gennaio 2026.
Rammenta poi che lo schema di decreto si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla disciplina del Codice del consumo. In particolare, il comma 1, lettere da a) a d), incide sulla disciplina in materia di recesso nei contratti conclusi a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Nell'ambito dei primi, con specifico riferimento ai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si riconosce al consumatore la possibilità di recedere dal contratto mediante l'utilizzo della funzione di recesso, ossia con l'invio di una dichiarazione di recesso online. Tale disciplina, in forza delle modifiche proposte, potrà applicarsi anche ai contratti a distanza relativi a servizi finanziari con i consumatori, disciplinati ai sensi della successiva lettera e) dell'articolo in commento.
L'articolo 1, comma 1, lettere e) e seguenti, inserisce nel Codice del consumo una specifica disciplina in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Più nel dettaglio, i nuovi articoli da 59-bis a 59-terdecies, dopo aver delineato la cornice normativa di tale categoria di contratti prevedono precisi obblighi informativi del professionista nei confronti del consumatore, nella fase delle trattative e prima che quest'ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta. Si disciplinano quindi le comunicazioni mediante telefonia vocale, si stabilisce che l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi informativi suindicati incombe sul professionista e si forniscono ulteriori istruzioni per la predisposizione dei moduli per il recesso dai contratti conclusi online.
L'articolo 2 reca alcune modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In particolare, al fine di garantire il coordinamento con le illustrate modifiche al Codice del consumo, l'articolo novella le disposizioni in materia di: obblighi precontrattuali, con specifico riferimento alle comunicazioni mediante telefonia vocale; recesso del consumatore nei contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online; informazioni da escluderePag. 78 con riguardo alle operazioni di pagamento e ai contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori.
L'articolo 3, comma 1 reca una serie di modifiche al Codice delle assicurazioni private. Alcune di esse costituiscono un mero coordinamento con le nuove disposizioni che si propone di introdurre al Codice di consumo, in relazione ai contratti di vendita a distanza.
In particolare, si individuano le casistiche in cui non è possibile esercitare il diritto di recesso nei contratti di assicurazione conclusi a distanza, vale a dire quando, entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, il contraente richieda la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate o si verifichi il sinistro, in caso di polizza obbligatoria.
Le altre modifiche riguardano, invece, i poteri di vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). In particolare, si introducono disposizioni che disciplinano la possibilità per le imprese di assicurazione o riassicurazione, nonché per i soggetti iscritti al registro degli intermediari, destinatari della contestazione di violazioni di competenza dell'IVASS, di presentare impegni, idonei a far venire meno i contestati profili di violazione. Tale disciplina è applicabile sia nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza dell'IVASS, sia in pendenza di un procedimento sanzionatorio. In entrambi i casi, laddove l'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità degli impegni, decida di rendere gli impegni obbligatori per i soggetti richiedenti, adotta tale decisione per un periodo di tempo definito, determinandosi, a seconda dei casi, il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione o la chiusura del procedimento sanzionatorio.
L'articolo 4 prevede alcune disposizioni transitorie e finali, stabilendo, sotto il profilo temporale, che le modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame si applicheranno a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data.
L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Atto n. 319.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 19 novembre 2025, segnalando che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata; pertanto la Commissione può iniziarne l'esame, ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà stata trasmessa.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, rammenta anzitutto che termine di recepimento della direttiva (UE) 2023/2226, recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, è fissato al 31 dicembre 2025. Ricorda inoltre che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025). Il termine per l'esercizio della delega, per effetto del meccanismo dello «slittamento», risulta fissato al 10 gennaio 2026.
Evidenzia poi che la direttiva oggetto di recepimento (cosiddetto Directive on Administrative Cooperation 8 – DAC8) modifica la vigente normativa europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con particolare riguardo alla comunicazione e allo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività, sugli accordi fiscali anticipati per i soggetti privati più facoltosi (cosiddetto high-net-worth), nonché sui dividendi su conti non di custodia. La disciplina in questione, oltre che ai Paesi dell'Unione, si applica anche ai Paesi terzi che Pag. 79hanno firmato l'Accordo multilaterale tra autorità competenti elaborato in sede OCSE.
La menzionata direttiva ha ampliato la portata della cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sistema introdotto dal legislatore europeo nel 2011 con il precipuo scopo di potenziare il flusso di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in un'ottica di maggiore trasparenza ai fini della lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali.
Il provvedimento si compone di 20 articoli.
L'articolo 1 indica il contenuto di ciascuno dei Capi dello schema di decreto legislativo.
L'articolo 2 modifica la normativa relativa ai servizi di collegamento, ovvero gli uffici intermediari per lo scambio di dati e informazioni tra le autorità italiane e le omologhe amministrazioni estere, nonché con la Commissione europea. In particolare, la norma dispone che i servizi di collegamento siano obbligati a inserire nelle comunicazioni trasmesse almeno cinque delle categorie di reddito previste dalla disciplina sulla cooperazione amministrativa. Inoltre, con specifico riferimento ai dati relativi ai ruling preventivi transfrontalieri, la deroga alla trasmissione automatica viene circoscritta alle sole operazioni relative alla situazione fiscale delle persone fisiche. Si istituisce poi un sistema di rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina della comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (ovvero gli strumenti utilizzati per la pianificazione fiscale cosiddetta aggressiva). Si specifica che, nei casi di procedimento giudiziario o di sospetta notizia di reato, gli intermediari debbano avvisare il cliente dell'obbligo a suo carico di informare l'Agenzia delle entrate. Inoltre, nelle comunicazioni deve essere incluso il nome comunemente usato del meccanismo transfrontaliero, nonché una sua descrizione.
L'articolo 4 introduce un servizio di identificazione elettronico a disposizione dei gestori di piattaforme digitali, al fine di ricevere le informazioni sull'identità e la residenza fiscale dei venditori. In caso di utilizzo del nuovo sistema, vige un regime semplificato degli obblighi comunicativi del gestore. Infine, è l'Agenzia delle entrate a cancellare direttamente i gestori di piattaforme – con obbligo di comunicazione – dal registro unico dei gestori di piattaforma.
L'articolo 5 interviene sulle disposizioni della legge n. 95 del 2015, relativa allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con stati esteri basato sul sistema comunicativo del Common reporting standard – CRS, ponendo un nuovo obbligo a carico delle istituzioni finanziarie: esse, dal 1° gennaio 2026, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive, ovunque residenti, sono tenute a raccogliere informazioni anche sul ruolo o sui ruoli per i quali le persone fisiche oggetto della comunicazione esercitano il controllo dell'entità.
L'articolo 6 reca le definizioni relative allo scambio automatico di informazioni, nel settore fiscale, su cripto-attività.
L'articolo 7 detta i criteri per l'individuazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, tenuti ai doveri di comunicazione e di adeguata verifica fiscale della clientela.
L'articolo 8 include i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione tra i soggetti obbligati a seguire le procedure di adeguata verifica della clientela in materia fiscale. Inoltre, si definiscono i criteri in base ai quali un utente di cripto-attività è considerato oggetto di comunicazione.
L'articolo 9 individua le procedure di adeguata verifica in materia fiscale cui devono attenersi i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, allo scopo di identificare le persone fisiche utenti di cripto-attività. In particolare, la persona fisica utente di cripto-attività invia al prestatore di servizi un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza a fini fiscali; il prestatore di servizi conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle Pag. 80informazioni già ottenute, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità alle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio.
L'articolo 10 individua le procedure di adeguata verifica che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono tenuti a seguire per l'identificazione delle entità utenti di cripto-attività. In particolare, si dispone che venga acquisita una autocertificazione della residenza fiscale, anche relativa alle persone esercitanti il controllo.
L'articolo 11 definisce i requisiti per la validità delle autocertificazioni presentate da persone fisiche utenti di cripto-attività o da persone che esercitano il controllo su un'entità, nonché delle autocertificazioni presentate da un'entità utente di cripto-attività. In particolare, l'autocertificazione deve essere firmata e datata, nonché deve contenere una serie di informazioni relative al dichiarante. In particolare, tra le informazioni da fornire, è richiesta l'indicazione, per ciascuna persona oggetto di comunicazione, del cosiddetto Numero di Identificazione Fiscale – NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione.
L'articolo 12 incide sugli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale in capo ai prestatori di servizi per le cripto-attività, rinviando, per l'adempimento di detti obblighi, alle procedure individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Chiarisce inoltre che, per adempiere ai medesimi obblighi di adeguata verifica, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi restando, in ogni caso, responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.
L'articolo 13 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, in capo al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, delle informazioni rilevanti previste ex lege che riguardano gli utenti di cripto-attività.
L'articolo 14 reca ulteriori disposizioni volte a garantire un'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica. Nello specifico, si prevede l'obbligo di impedire lo svolgimento delle operazioni oggetto di comunicazione all'utente di cripto-attività che non abbia fornito le informazioni rilevanti, a seguito di due solleciti successivi alla prima richiesta e, in ogni caso, non prima che siano decorsi 60 giorni dall'invio di tale prima richiesta. Si dispone poi l'obbligo di conservazione dei dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni ricevute fino al 31 dicembre del decimo anno successivo. Viene infine prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative (da euro 1.500 a euro 15.000), in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali o degli obblighi di comunicazione.
L'articolo 15 introduce un obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle entrate in capo ai gestori di cripto-attività che sono prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi ai clienti su base professionale e previa autorizzazione).
L'articolo 16 stabilisce che la Banca d'Italia e la CONSOB comunicano all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati, nonché l'elenco dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato.
L'articolo 17 stabilisce che l'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali, quando determinano le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetto regolamento GDPR), e dunque sono soggetti a specifici obblighi stabiliti dalla relativa disciplina.
L'articolo 18 disciplina le competenze relative all'emanazione delle norme di esecuzione dello schema di decreto legislativo in esame. L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni del provvedimentoPag. 81 in esame si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 21 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.