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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2025
572.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 26

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 145/2025: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
C. 2642 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GENTILE (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VIII e X, il disegno di legge C. 2642, di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
  Evidenzia che il decreto-legge in esame è costituito di due articoli, il primo dei Pag. 27quali – composto da un unico comma – prevede che i componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. L'articolo 2 regola l'entrata in vigore del provvedimento.
  Fa presente che, come indicato nel preambolo del provvedimento in esame, l'intervento recato dal decreto-legge si rende necessario per scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'ARERA nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti. Nel segnalare a tale proposito che il mandato degli attuali componenti è scaduto il 10 agosto scorso, ricordo che – come chiarito dal Consiglio di Stato (parere n. 5388 del 2010, successivamente confermato dai pareri nn. 1917 e 2169 del 2012, relativi, rispettivamente, al Garante per la protezione dei dati personali e all'AGCOM) –, l'ARERA, in quanto autorità indipendente anche di nomina parlamentare e non soggetta al potere sostitutivo del Governo, in caso di vacanza dell'organo non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge n. 293 del 1994 che prevede, per gli organi amministrativi, un regime di prorogatio di quarantacinque giorni dalla scadenza. Ciò anche sulla base della sentenza n. 208 del 1992 della Corte costituzionale, che ritiene ammissibili regimi di prorogatio solo in via di eccezione e con una chiara delimitazione sia sul piano temporale, senza possibilità di ulteriori proroghe, sia sul piano degli atti adottabili.
  In assenza dunque di una disciplina specifica sulla durata della prorogatio, la lacuna, secondo il Consiglio di Stato, può essere colmata in via interpretativa facendo riferimento all'articolo 1, comma 15, della legge n. 239 del 2004, in tema di riordino del settore energetico, in cui si stabilisce che alla scadenza del mandato i nuovi componenti dell'Autorità siano nominati entro i successivi sessanta giorni. Il regime di prorogatio dei componenti dell'ARERA, individuato in conformità con il parere del Consiglio di Stato in sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato, è scaduto il 9 ottobre scorso; pertanto, considerata l'improrogabilità in via interpretativa del suddetto termine, il decreto-legge in esame mira ad assicurare la funzionalità dell'ARERA per un ulteriore periodo.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 127/25: Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
C. 2662 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, il disegno di legge C. 2662, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
  Rileva che il decreto-legge è costituito, dopo le modifiche introdotte dal Senato, da 10 articoli.
  Nel dettaglio, rileva che l'articolo 1, comma 1, novellando gli articoli 12, 16, 17, 18 e 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dispone che l'esame di Stato venga rinominato «esame di maturità» e Pag. 28che sia considerato quale strumento di verifica con funzione anche orientativa; stabilisce inoltre che esso debba tenere conto anche delle esperienze di scuola-lavoro, delle competenze digitali e della partecipazione ai percorsi opzionali, nonché delle competenze maturate nell'educazione civica (lettera a)); ridefinisce poi la composizione delle commissioni, rinviando a un decreto ministeriale l'individuazione delle aree disciplinari dei membri delle commissioni stesse (lettera b)); stabilisce l'obbligo di svolgere tutte le prove per la validità dell'esame e regola l'individuazione annuale delle quattro discipline oggetto del colloquio, nonché le modalità di questo e i criteri di valutazione (lettera c)); prevede la possibilità di attribuire fino a tre punti integrativi al punteggio (lettera d)) e rimanda ad un decreto ministeriale l'aggiornamento dei modelli del diploma e del curriculum (lettera e)). Il comma 1-bis stabilisce che il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera b), sia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 2 stabilisce, con norma di coordinamento, che ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità. Il comma 3 prevede, da un lato, che nel primo biennio della scuola secondaria gli studenti possano cambiare indirizzo entro il 31 gennaio senza esame integrativo, con l'obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno, e, dall'altro, che dal terzo anno, invece, il passaggio ad un altro percorso sia subordinato al superamento di un esame integrativo. Il comma 4 prescrive che agli studenti vengano restituiti i risultati conseguiti nelle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, mentre il comma 5 introduce la previsione che l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato agli studenti che abbiano ottenuto una valutazione nel comportamento pari a sei decimi sia discusso dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative. Il comma 6 rinomina i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) in «formazione scuola-lavoro». Il comma 7 – come modificato nel corso dell'esame in Senato – dispone l'incremento di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 dell'autorizzazione di spesa destinata anche alla formazione specifica dei docenti aventi titolo alla nomina di membro delle commissioni degli esami di maturità. Il comma 8 stabilisce che, dall'anno scolastico 2026/2027, costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle suddette commissioni l'aver partecipato alla formazione specifica prevista dal comma precedente.
  Osserva che l'articolo 2 include in via ordinaria i percorsi della filiera tecnologico-professionale nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. L'attivazione di tali percorsi avviene su richiesta del dirigente scolastico al ricorrere delle condizioni previste.
  Segnala poi che l'articolo 2-bis – introdotto durante l'esame da parte del Senato –, novellando l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, include una serie di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nonché taluni istituti tecnologici superiori (ITS Academy), afferenti al settore del made in Italy, nell'ambito – sinora limitato ai soli licei del made in Italy – delle istituzioni scolastiche e formative beneficiarie dell'attività svolta dalla Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy».
  L'articolo 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, alcune risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, il comma 1 destina, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e già destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026. Alla contrattazione collettiva nazionale del medesimo comparto relativa al triennio 2022-2024 sono destinate, dal comma 2, anche le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, pari a Pag. 29euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026, e, dal comma 3, le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023. Il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola per estenderla, come afferma la relazione tecnica, anche ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno. Il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Il comma 5-bis – introdotto durante l'esame da parte del Senato – estende ai docenti con contratto di supplenza, fino al termine delle attività didattiche, e al personale educativo la platea dei destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. Carta del docente) (lettera a)); interviene sulla lista dei beni acquistabili con tale carta (lettera b)), ponendo dei limiti di cadenza temporale all'acquisto di hardware e software e inserendo tra i beni acquistabili anche i servizi di trasporto di persone (lettera c)); prevede inoltre che il decreto ministeriale che determina annualmente l'importo della Carta debba essere adottato entro il 30 gennaio di ogni anno e tenendo conto (lettera d)).
  Fa presente che l'articolo 4, comma 1, proroga anche per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la possibilità attribuita al Ministero dell'istruzione e del merito di disciplinare con una o più ordinanze la formazione delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.
  Sottolinea che, nel corso dell'esame da parte del Senato, sono stati introdotti nell'articolo 4 anche i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Il comma 1-bis prevede che anche le procedure per la conferma delle supplenze assegnate al docente di sostegno su richiesta delle famiglie siano regolate, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con ordinanza ministeriale. Il comma 1-ter prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità può essere conseguita con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE fino al 31 dicembre 2026 (e non più fino al 31 dicembre 2025) (lettera a), numero 1)); stabilisce inoltre che possono partecipare ai predetti percorsi coloro che abbiano svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (in luogo dei cinque attualmente previsti) (lettera a), numero 2)). È altresì estesa a coloro che abbiano conseguito alla data del 24 aprile 2025 – e non più, come oggi previsto, alla data del 1° giugno 2024 – un titolo attestante il superamento di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un'università estera e abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno (lettera b)). Il comma 1-quater dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il comma 1-quinquies reca poi disposizioni in materia di immissione in ruolo dei docenti di sostegno e in particolare prevede che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per tale tipologia di posto siano utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze fino al 31 dicembre 2026 e, quindi, anche per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027. A decorrere da tale anno, tuttavia, tale utilizzo sarà possibile non solo previo esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazionePag. 30 della riforma PNRR, ma anche previo esaurimento degli elenchi regionali istituiti dalla recente novella di cui al decreto-legge n. 45 del 2025 – in cui sono inseriti i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Il comma 1-sexies posticipa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine oltre il quale saranno richiesti i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.
  L'articolo 5, costituito da un unico comma, include le procedure di affidamento del servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (lettera a)). La norma stabilisce inoltre che a tali contratti si applichino le disposizioni concernenti i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (lettera b)).
  L'articolo 6, comma 1, prevede che le eventuali risorse residue non impiegate per il pagamento all'INAIL dei canoni di locazione per le scuole innovative realizzate da tale istituto, possano essere utilizzate per la corresponsione dei canoni per l'affitto di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico anche nell'ambito degli interventi PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito diversi dall'Investimento 1.1 della M2C3, ed anche per sostenere eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici da parte degli enti locali attuatori dei medesimi interventi. Il comma 1-bis – introdotto durante l'esame in Senato – al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, incrementa la dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036 (lettera a)) e fornisce l'indicazione delle relative coperture finanziare (lettera b)).
  L'articolo 7, comma 1, proroga l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro – già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 – anche per l'anno 2026, per consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Il comma 2 reca la clausola di copertura di tali oneri finanziari.
  L'articolo 7-bis – introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato – al comma 1 autorizza, per l'anno 2026, la spesa di 3 milioni di euro al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud», già a suo tempo individuate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito come destinatarie di ulteriori risorse per interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base. Il comma 2 reca la clausola di copertura di tali oneri finanziari.
  L'articolo 8 dispone, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale attinente alle norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione). Assumono altresì rilievo la competenza legislativa esclusiva statale attinente all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione) – avendo la Corte costituzionale ricondotto a tale competenza, con la sentenza n. 76 del 2013, la disciplina del personale scolastico –, le competenze legislativePag. 31 concorrenti di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attinenti ad istruzione, governo del territorio e protezione civile – avendo la Corte costituzionale ricondotto, con le sentenze n. 62 del 2013, n. 284 del 2016 e n. 71 del 2018, la materia dell'edilizia scolastica alle competenze concorrenti in tema di governo del territorio e protezione civile – e, infine, la competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  A fronte di ciò, segnala che si potrebbe approfondire l'opportunità di inserire, come forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il previo parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione: del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 2, comma 1, chiamato ad individuare le condizioni in presenza delle quali i dirigenti scolastici potranno proporre al Ministero l'attivazione di percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, tenuto conto del concorso, in tale disposizione, della competenza esclusiva statale attinente alle norme generali dell'istruzione, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di formazione professionale; del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 7-bis, comma 1, chiamato a definire la ripartizione delle risorse stanziate dal medesimo articolo per il contrasto della dispersione scolastica, alla luce del concorso, in tale disposizione, della competenza esclusiva statale attinente alle norme generali dell'istruzione, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di istruzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica.
C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut, C. 2001 cost. Giachetti e C. 2564 cost. Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2025.

  Nazario PAGANO presidente, dato conto delle sostituzioni, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e si procederà all'adozione del testo base.
  Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare. Invita quindi i relatori, onorevoli Barelli e Sbardella, a formulare una proposta in merito all'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

  Paolo BARELLI (FI-PPE), relatore, evidenzia che il disegno di legge costituzionale C. 2564, recante «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale», ha recepito alcune osservazioni, relative specialmente alla proposta di legge costituzionale C. 514 cost. a sua prima firma, pervenute nel corso delle audizioni, corpose e approfondite, svolte in Commissione. In modo particolare, sono state puntualizzate, anche a fronte di un'interlocuzione approfondita con il Campidoglio, le materie attribuite alla potestà legislativa di Roma Capitale. Osserva inoltre che nella relazione illustrativa che accompagna tale disegno di legge costituzionale viene specificataPag. 32 la necessità che la legge statale sull'ordinamento di Roma Capitale preveda le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni ad essa attribuite.
  Pertanto, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Sbardella, propone di adottare come testo base il disegno di legge costituzionale C. 2564.

  Roberto MORASSUT (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico sulla proposta dei relatori di adottare quale testo base il disegno di legge costituzionale C. 2564, che rappresenta la sintesi di un approfondito lavoro di concerto tra l'Esecutivo e il Campidoglio. Sottolinea come l'amministrazione capitolina abbia posto come condizione la necessità dell'approvazione di una legge ordinaria – che sia frutto del lavoro di una Commissione paritetica – che indichi le risorse adeguate per l'esercizio delle funzioni attribuite a Roma Capitale.

  Alfonso COLUCCI (M5S), pur riconoscendo l'indubbia necessità di una nuova regolamentazione dei poteri di Roma, in virtù della sua funzione di capitale, oltre che delle sue peculiarità sul piano nazionale e internazionale – considerata la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale, l'estensione del suo territorio, la presenza di una duplice rappresentanza diplomatica – ritiene, in termini generali, che quello della riforma costituzionale non sia lo strumento migliore per dare rilievo alle particolari esigenze di Roma Capitale. Con riguardo alla proposta dei relatori, osserva in modo critico che il disegno di legge costituzionale C. 2564 conferisce a Roma nuovi poteri e risorse senza chiarire che tali condizioni particolari di autonomia trovano giustificazione nella sua natura di capitale della Repubblica. Segnala pertanto il rischio che altri Comuni o Città metropolitane possano reclamare analoghe forme di autonomia, sul presupposto delle relative peculiarità. Sostiene poi che il suddetto disegno di legge costituzionale presenti delle incoerenze rispetto al dettato dell'articolo 117 della Costituzione; non definisca compiutamente quali materie e funzioni permangano in capo alla Regione Lazio e non tenga adeguatamente conto della relazione intercorrente tra il comune e la Città metropolitana di Roma, né tra queste e la regione.
  Ritiene che la legge ordinaria, attraverso una delega di funzioni piuttosto che di materie, sia lo strumento legislativo più opportuno e idoneo per dare sostegno a Roma Capitale, evitando di incorrere in un altro «pasticcio», dopo quello dell'autonomia differenziata. Invitando pertanto il Governo e i colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, ad approfondire le implicazioni che una riforma costituzionale su Roma Capitale potrebbe avere anche rispetto alle istanze di altri enti locali, dichiara l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta dei relatori di adottare quale testo base il disegno di legge costituzionale C. 2564.

  Filiberto ZARATTI (AVS), condividendo le considerazioni del collega Alfonso Colucci sulla necessità di conferire a Roma Capitale delle funzioni particolari, come indicato in modo puntuale e articolato dal sindaco Gualtieri nel corso della sua audizione, ritiene che il cuore del problema consista nel fatto che non è mai stata approvata una legge ordinaria che definisca in modo chiaro le funzioni attribuite alla capitale. Resta quindi ferma l'esigenza di provvedere tempestivamente, con una legge ordinaria, al trasferimento di diverse competenze – e di risorse adeguate – a Roma Capitale.
  Per quanto concerne la proposta dei relatori, nutre alcune perplessità. In primo luogo, richiamando le considerazioni del collega Alfonso Colucci sulla possibilità che altri comuni italiani possano richiedere analoghe forme di autonomia, segnala che l'onorevole Zanella ha recentemente presentato una proposta di legge costituzionale recante una modifica all'articolo 114 della Costituzione in materia di autonomia del Comune di Venezia che, a suo avviso, potrebbe essere abbinata ai progetti di legge costituzionale in esame. In secondo luogo, ricordando il contenzioso generato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, non ritiene opportuno attribuire Pag. 33potestà legislative a Roma Capitale nelle materie di competenza legislativa concorrente. In terzo luogo, ravvisa una serie di lacune nel testo del disegno di legge C. 2564, rispetto alla relazione tra comune e Città metropolitana di Roma. Invita pertanto il Governo e la maggioranza a un'attenta riflessione su tali profili.

  La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge costituzionale C. 2564.

  Nazario PAGANO presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.40.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 308 Francesco Silvestri, C. 983 De Monte, C. 1700 Zanella, C. 1894 Gruppioni e C. 2336 Nazario Pagano.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge Ciani C. 2283).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2025.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, comunica che in data 8 luglio 2025 è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 2283 Ciani recante «Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nei processi decisionali delle istituzioni pubbliche». Ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su identica materia a quella di cui alle proposte di legge già all'esame della Commissione.
  Avverte inoltre che, alla scadenza del relativo termine, il 17 luglio scorso, sono state presentate 144 proposte emendative, che risultano tutte ammissibili ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento (vedi allegato 3).
  In qualità di relatore, procede quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Baldino 1.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Alfonso Colucci 1.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Esprime parere favorevole sull'emendamento Ciani 1.3; esprime parere contrario sull'emendamento Baldino 1.4 e sugli identici emendamenti Zaratti 1.5 e Auriemma 1.6; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zaratti 1.7, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Baldino 2.1, Zaratti 2.2 e 2.3; esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciani 2.4 e 2.5, nonché sull'emendamento Urzì 2.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Zaratti 2.7, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Esprime parere contrario sugli emendamenti Zaratti 2.8, Pastorella 2.9, Auriemma 2.10, Baldino 2.11, Zaratti 2.12, Baldino 2.13, Zaratti 2.14, Penza 2.15, Zaratti 2.16 e 2.17, Baldino 2.18.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 3.1 e Baldino 3.2; esprime parere favorevole sull'emendamento Zaratti 3.3. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Pastorella 3.4 e Zaratti 3.5 e 3.6, esprime parere favorevole sull'emendamento Baldino 3.7. Esprime parere contrario sull'emendamento Penza 3.8, sugli identici emendamenti Pastorella 3.9 e Baldino 3.10, sull'emendamento Boschi 3.11, sugli identici emendamenti Baldino 3.12 e Bonafè 3.13. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Boschi 3.14 e Urzì 3.15. Formula un invito al ritiro degli emendamenti Boschi 3.16 e Peluffo 3.17, che risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Boschi 3.14 e Urzì 3.15. Esprime parere contrario sugli emendamentiPag. 34 Baldino 3.18 e Alfonso Colucci 3.19.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaratti 4.1, Pastorella 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, sugli identici emendamenti Boschi 4.6, Baldino 4.7 e Pastorella 4.8, sugli emendamenti Baldino 4.9 e 4.10, Pastorella 4.11, Alfonso Colucci 4.12, Ciani 4.13, sugli identici emendamenti Bonafè 4.14 e Baldino 4.15, sugli emendamenti Zaratti 4.16, Ciani 4.17, Pastorella 4.18. Baldino 4.19, Boschi 4.20 e 4.21, Baldino 4.22, sugli identici emendamenti Ciani 4.23, Zaratti 4.24 e Alfonso Colucci 4.25, sugli emendamenti Boschi 4.26, Auriemma 4.27 e sugli identici emendamenti Penza 4.28 e Auriemma 4.29. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Urzì 4.30, Pastorella 4.31 e Baldino 4.32; esprime parere contrario sugli emendamenti Auriemma 4.33, Alfonso Colucci 4.34 e Penza 4.35; esprime parere favorevole sull'emendamento Urzì 4.36 e parere contrario sugli emendamenti Baldino 4.37 e 4.38.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Baldino 5.1 e Zaratti 5.2; esprime parere favorevole sull'emendamento Boschi 5.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorella 5.4 e De Monte 5.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Urzì 5.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 5.7 e Zaratti 5.8.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Urzì 6.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorella 6.2, Boschi 6.3 e Alfonso Colucci 6.4.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaratti 7.1 e 7.2, Ciani 7.3 e Zaratti 7.4.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaratti 8.1, Baldino 8.2, Alfonso Colucci 8.3, Zaratti 8.4, Ciani 8.6, Bonafè 8.7, Baldino 8.8 e Boschi 8.9, sugli identici emendamenti Pastorella 8.10, Zaratti 8.11 e Baldino 8.12 e sull'emendamento Zaratti 8.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Penza 8.14 e contrario sull'emendamento Alfonso Colucci 8.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ciani 8.16 e contrario sull'emendamento Pastorella 8.17. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Gruppioni 8.18.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sugli emendamenti De Monte 9.1 e Ciani 9.2. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Baldino 9.3, purché riformulato nel medesimo testo degli identici emendamenti Urzì 9.4 e Zaratti 9.5 (vedi allegato 4), sui quali esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 9.6, Pastorella 9.8, Alfonso Colucci 9.9, Ciani 9.10, Boschi 9.11 e Schullian 9.12, nonché sugli articoli aggiuntivi De Monte 9.01, Bonafè 9.02, Zaratti 9.03 e Auriemma 9.04.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorella 10.1 e 10.2.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sugli emendamenti Auriemma 11.1, Alfonso Colucci 11,2, Ciani 11.3, Baldino 11.4, Ciani 11.5 e Pastorella 11.6. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Urzì 11.7 e Bonafè 11.8; esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 11.9 e sull'articolo aggiuntivo Boschi 11.01.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaratti 12.1 e Bonafè 12.2.

  La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello del relatore.

  Nazario PAGANO, presidente, prima di passare all'esame delle singole proposte emendative, dà conto delle sostituzioni.

  Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame Pag. 35delle proposte emendative venga rinviato ad altra data, in considerazione del fatto che il fascicolo definitivo contenente tali proposte emendative è stato messo a disposizione dei componenti della Commissione solo in data odierna, non risultando peraltro pubblicato sul sito web della Camera. Ritiene che un rinvio dell'esame del provvedimento sia necessario per consentire ai deputati di valutare approfonditamente le proposte emendative, anche alla luce degli articolati pareri espressi dal relatore in data odierna.

  Nazario PAGANO, presidente, rispondendo alla collega Baldino, ricorda innanzitutto che, come da prassi, il fascicolo provvisorio delle proposte emendative presentate è stato inviato, per le vie brevi, a tutti i componenti della Commissione già il giorno stesso della scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative stesse, il 17 luglio scorso. Aggiunge che, nel lasso di tempo intercorso, le proposte emendative non hanno subito alcuna modifica e fa presente che il fascicolo definitivo non è stato fin qui pubblicato, dato che tale pubblicazione, per prassi consolidata, avviene nella seduta in cui ha inizio l'esame degli emendamenti. Chiarisce che, essendo quella in corso la prima seduta di esame del provvedimento dopo la scadenza del relativo termine, le proposte emendative verranno pubblicate nell'allegato al resoconto della seduta odierna.
  In uno spirito di collaborazione con tutti i gruppi, dichiara comunque di non avere alcuna fretta di iniziare l'esame delle proposte emendative nella seduta odierna. Segnala in proposito di aver espresso, in qualità di relatore, parere favorevole su diversi emendamenti sia di maggioranza sia di opposizione, ispirato dal desiderio, più volte manifestato, di coinvolgere sul tema tutte le forze politiche. Nel sottolineare di aver garantito ampio margine temporale all'esame del provvedimento, il cui testo ha firmato in qualità di Presidente della Commissione, all'esito dell'indagine conoscitiva dedicata al tema della rappresentanza di interesse, ritiene che non sussistano ostacoli all'avvio dell'esame delle proposte emendative. Manifesta in ogni caso la disponibilità a disporre l'accantonamento di specifiche proposte emendative, nel caso in cui si ritenesse necessario un supplemento di valutazione.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel segnalare come non vi sia alcuna urgenza di iniziare nella seduta odierna l'esame delle proposte emendative, dichiara di condividere la richiesta della collega Baldino. Sottolinea come questa non sia mossa da alcun intento ostruzionistico – tenuto anche conto del fatto che il testo in esame, come ricordato dal Presidente, è frutto di un lavoro condiviso – ma risponda piuttosto all'esigenza di lavorare al meglio, nel rispetto delle più adeguate modalità organizzative.

  Nazario PAGANO, presidente, nel ribadire nuovamente, per evitare qualsiasi equivoco, come tutte le formalità siano state rispettate e il fascicolo delle proposte emendative, già il giorno stesso della loro presentazione, sia stato messo a disposizione, per le vie brevi, di tutti i componenti della Commissione, preannuncia l'intenzione di accedere comunque alla richiesta della collega Baldino, in considerazione del fatto che ha inteso improntare, sin dall'inizio, l'esame del provvedimento al più ampio coinvolgimento possibile delle diverse forze politiche.

  Augusta MONTARULI (FDI), nel dichiarare, a nome del suo gruppo, di non avere alcuna contrarietà al rinvio dell'esame degli emendamenti, tiene tuttavia a precisare che la procedura di presentazione e di pubblicazione delle proposte emendative è del tutto corretta, tanto più che il fascicolo è stato messo a disposizione, per le vie brevi, dei componenti della Commissione già nel mese di luglio. Ritenendo essenziale chiarire come l'eventuale rinvio non possa in alcun modo costituire un precedente – prefigurando in caso contrario il rischio di continui differimenti delle votazioni –, osserva che si sta piuttosto accogliendo una legittima richiesta di ulteriore approfondimento.

Pag. 36

  Filiberto ZARATTI (AVS), nel ringraziare il Presidente ed i colleghi per la disponibilità dimostrata, rassicura la collega Montaruli quanto al timore che l'eventuale rinvio costituisca un precedente. Fa presente che vi sono infatti migliaia di episodi di votazioni rinviate. Si dichiara d'accordo a rinviare l'esame delle proposte emendative, tenuto conto che si tratta, tra l'altro, di un provvedimento in larga parte condiviso. In conclusione, coglie l'occasione per ringraziare il Presidente per il lavoro di sintesi svolto e per la disponibilità, manifestata nell'espressione dei pareri, ad accogliere emendamenti presentati dai gruppi di opposizione.

  Nazario PAGANO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 ottobre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.