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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2025
572.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 63

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.35.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.
C. 2589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2025.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, formula la proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.
C. 2590 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2025.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, formula la proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle, evidenziando una specifica criticità in merito all'articolo 17 del Trattato oggetto del provvedimento in esame.
  Sottolinea infatti come esso preveda un'eccezione alla necessità di acquisire il consenso al trasferimento in Libia della persona condannata in Italia quando sia stata disposta nei suoi confronti una misura di espulsione ovvero altra misura per effetto della quale non può più soggiornare in Italia.
  A suo avviso, la previsione secondo cui – in assenza di consenso – si possano mandare soggetti condannati dal giudice italiano a scontare la pena presso strutture detentive libiche dovrebbe tener conto della reale situazione in cui concretamente tali soggetti verrebbero a trovarsi e del notorio mancato rispetto dei diritti umani dei detenuti in quel Paese.
  Ritiene infatti che l'Italia dovrebbe garantire sempre il rispetto dei diritti umani, anche nei confronti di soggetti condannati nei nostri tribunali e destinatari di una misura di espulsione.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo, evidenziando, in primo luogo che i rapporti con lo Stato della Libia richiederebbero oggi una cautela particolare.
  Ricorda come il Governo abbia di recente giustificato il suo comportamento omissivo rispetto all'obbligo di arresto del generale Almasri e il suo rimpatrio con volo di Stato proprio sulla base della grave fase di estrema instabilità politica e di conflitto interno della Libia.
  È noto come vi sia una parte di territorio controllata dal Governo di unità nazionale, con sede a Tripoli accreditata nel mondo occidentale e un'altra parte di territorio, che ha diversi riferimenti di alleanze internazionali, in cui imperversano milizie paramilitari sotto il controllo del generale Haftar.
  Se tale situazione interna a dir poco complessa è innegabile, e addirittura è stata Pag. 65evocata dal Governo nella citata e nota vicenda del rimpatrio del generale Almasri, appare adesso difficile comprendere le ragioni di un accordo proprio con la Libia di questo tenore.

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.
C. 2591 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2025.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, formula la proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.
C. 1822, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2025.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la presidenza ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità sulle proposte emendative presentate e che non sono pervenuti ricorsi.
  Rammenta che il provvedimento figura nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 27 ottobre.

  Andrea PELLICINI (FDI) relatore, fa presente che è in corso di valutazione un'iniziativa emendativa che si prefigge l'obiettivo di sintesi delle tematiche trattate da diversi emendamenti. Essendo ancora non conclusa la relativa istruttoria, propone un rinvio dell'esame del provvedimento

  Federico GIANASSI (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito alla natura della richiesta di rinvio proposta dal relatore, evidenziando che non appare chiaro se vada intesa come rinvio dell'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento ovvero un mero rinvio dell'esame della Commissione, tenendo fermo il termine entro cui riferire all'Assemblea. Evidenzia infatti come siano state presentate numerose proposte emendative, tra cui figurano anche alcune presentate dei gruppi di maggioranza, e come il provvedimento affronti una materia alquanto delicata. Pertanto, ritiene necessario che la Commissione disponga di un congruo tempo per svolgere un approfondito esame delle proposte emendative.

Pag. 66

  Ciro MASCHIO, presidente, rinvia all'imminente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni in merito all'organizzazione dell'ulteriore corso dell'esame del provvedimento. Precisa inoltre che in quella sede si valuterà se la Commissione è nelle condizioni di conferire il mandato ai relatori rispettando la scadenza prevista dall'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea, nel quale il provvedimento in esame figura per lunedì 27 ottobre o se invece dovrà essere avanzata una richiesta di rinvio ad altro calendario.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.
Atto n. 303.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca l'individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.
  Il citato regolamento, unitamente alla direttiva (UE) 2023/1544 del 12 luglio 2023 – recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali – costituisce parte del cosiddetto e-evidence package dell'Unione europea.
  Il provvedimento in esame attua la delega conferita della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), avente ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, secondo i principi e criteri direttivi specifici dettati all'articolo 19 della citata legge.
  Il termine di esercizio della delega per l'adeguamento al regolamento nel suo complesso scade il 10 luglio 2026. Tuttavia, il medesimo regolamento, all'articolo 31, prevede che entro il 18 agosto 2025 gli Stati membri avrebbero dovuto notificare alla Commissione le disposizioni che riguardano l'individuazione delle autorità competenti per le procedure e la previsione delle lingue accettate per tali ordini europei.
  Conseguentemente, la norma di delega (il citato articolo 19 della legge di delegazione europea per il 2024), per tali oggetti fissa il termine anticipato di esercizio della delega al 10 novembre 2025 che – venendo a scadenza successivamente al termine assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere – è automaticamente prorogato di tre mesi (cosiddetto «meccanismo dello slittamento») e dunque fino al 10 febbraio 2026.
  Lo schema costituisce quindi – come chiarito dalla relazione illustrativa – solo un primo atto «parziale, dovendo trovare un successivo sviluppo mediante l'adozione di ulteriori decreti». In tal senso l'articolo 1 delimita l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto proprio con riguardo all'individuazione delle autorità indicate all'articolo 31 del regolamento.Pag. 67
  Per quanto, invece, riguarda l'indicazione delle lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un certificato (EPOC o EPOC-PR) di un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, la relazione illustrativa segnala che «non è stata introdotta alcuna previsione, posto che una specifica disposizione sarebbe necessaria solo in caso di accettazione della traduzione degli EPOC e degli EPOC-PR in una o più lingue ufficiali dell'Unione oltre alla lingua nazionale».
  L'articolo 2 disciplina il procedimento di emissione degli ordini europei di produzione.
  «L'ordine europeo di produzione» è definito dallo stesso regolamento come la decisione che dispone la produzione di prove elettroniche – emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro – rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal regolamento stesso.
  Ai sensi del comma 1, le autorità competenti ad emettere un siffatto ordine nell'ambito di un procedimento penale sono il pubblico ministero e il giudice che procede.
  Il comma 2 specifica che l'ordine di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori.
  Il comma 3 prevede invece che, prima dell'esercizio dell'azione penale, la competenza ad emettere l'ordine di produzione sia ripartita tra il giudice per le indagini preliminari ed il PM, a seconda della natura dei dati oggetto del provvedimento. In particolare, la competenza è del GIP ove si tratti di dati sul traffico o di dati relativi al contenuto, mentre è del PM ove si tratti di dati relativi agli abbonati o di dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente.
  È poi prevista, al comma 4, per i casi di emergenza, una procedura ad hoc ai sensi della quale l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, e deve essere trasmesso al PM entro 48 ore. Tale ordine è immediatamente efficace ma soggetto alla convalida del PM, che deve avvenire entro 48 ore dalla sua ricezione tramite decreto motivato. In assenza di convalida, esso è revocato.
  Il comma 5 dispone che l'ordine emesso in relazione a delitti di loro competenza sia trasmesso al procuratore generale presso la Corte d'appello ed al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
  Il comma 6 rinvia al codice di rito la disciplina sulla conoscenza alle parti ed ai difensori e il comma 7 prevede la inutilizzabilità dei dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste.
  L'articolo 3 regola invece l'emissione degli ordini europei di conservazione.
  Il regolamento definisce l'ordine europeo di conservazione come la decisione che dispone la conservazione di prove elettroniche ai fini di una richiesta di produzione successiva.
  Anche per questa fattispecie, nell'ambito del procedimento penale, sono individuate le medesime autorità competenti, la medesima procedura per i casi di emergenza e il medesimo obbligo di trasmissione al procuratore generale presso la Corte d'appello ed al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dell'ordine emesso in relazione a delitti di loro competenza.
  L'unica differenza rispetto all'articolo precedente risiede nella previsione per cui, prima dell'esercizio dell'azione penale la competenza è attribuita in via esclusiva al pubblico ministero (e non anche al GIP). Tale scelta è dovuta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, alla minore invasività dell'ordine di conservazione nei confronti del titolare dei dati rispetto all'ordine di produzione: i dati infatti non verranno appresi sino all'emissione di un successivo ordine di produzione, ma semplicemente «congelati».Pag. 68
  L'articolo 4 individua le autorità competenti e definisce una procedura accelerata per l'emissione degli ordini di produzione o conservazione quando ricorrono ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari.
  Tale procedura accelerata, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, «copre casi di urgenza non rientranti nella definizione di “caso di emergenza” introdotta dal regolamento, ma pur sempre meritevoli di una rapida trattazione».
  A differenza della procedura descritta con riguardo ai casi di emergenza (articolo 2, comma 4 e articolo 3, comma 3) in questi casi di urgenza si legittimano eccezionalmente autorità diverse da quelle competenti in via ordinaria ad emettere gli ordini ma si prevede che gli stessi non siano immediatamente efficaci, ma lo diventino solo a seguito di convalida da parte dell'organo incaricato.
  In particolare, l'ordine di produzione può essere emesso dal PM ove si tratti di dati sul traffico o di dati relativi al contenuto ed è trasmesso al GIP entro 24 ore per la previa convalida che deve intervenire entro le 48 ore successive. Analogamente, tale ordine può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ove si tratti di dati relativi agli abbonati o di dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente e, in questo caso, deve essere il PM a convalidare entro i medesimi termini.
  Tale ultima procedura di convalida del PM trova altresì applicazione, sempre nei casi di urgenza, per l'ordine europeo di conservazione.
  È anche qui prevista la trasmissione al procuratore generale presso la corte d'appello e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, secondo le rispettive competenze.
  L'articolo 5 individua il Ministero della giustizia come responsabile della trasmissione amministrativa nonché delle notifiche, della ricezione dei dati e della trasmissione dell'altra corrispondenza ufficiale relativa agli ordini europei di conservazione e di produzione, ove ciò richiesto dalle autorità giudiziarie competenti indicate nello schema di decreto ovvero dall'autorità di un altro Stato membro competente ai sensi del regolamento.
  L'articolo 6 delinea le modalità di esecuzione dei citati ordini europei, individuando l'«autorità di esecuzione» che, ai sensi del regolamento, è l'autorità dello Stato di esecuzione che è competente a ricevere un ordine trasmesso dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione.
  Ai sensi del comma 1 sono autorità di esecuzione il procuratore della Repubblica e il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale è stabilito o risiede il destinatario dell'ordine, ovvero lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544.
  Il comma 2 specifica che il procuratore della Repubblica distrettuale è il destinatario delle notifiche da parte dell'autorità di emissione di altro Stato membro di un ordine di produzione emesso per ottenere dati sul traffico o dati relativi al contenuto.
  Per le restanti tipologie di dati invece – dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente – il regolamento prevede, all'articolo 7, che sia sufficiente la notifica diretta allo stabilimento designato o al rappresentante legale cui sono rivolti gli ordini.
  Lo stesso procuratore è, inoltre, autorità competente a ricevere le notifiche riguardanti l'esistenza di ragioni che impediscono il pieno adempimento a tale ordine, tra i quali figura la eventuale sussistenza di immunità, privilegi o norme di determinazione o limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione. È in capo a tale organo anche l'onere di comunicazione all'autorità di emissione dei motivi di rifiuto degli ordini.
  Il comma 3 prevede che il procuratore della Repubblica informi il procuratore generale presso la Corte d'appello ed il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ove riceva notifica di un ordine emesso in relazione a delitti di loro competenza: in tali casi, deve essere loro trasmessa copia dell'EPOC.Pag. 69
  I commi 4, 5 e 6 delineano un procedimento specifico in caso di esecuzione dell'ordine ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, che disciplina il procedimento di esecuzione in caso di inottemperanza spontanea del destinatario dell'ordine.
  In particolare, il comma 4 prevede che il procuratore della Repubblica, salvo che sussista un motivo di rifiuto, provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine, che è il presupposto per la sua esecuzione.
  Ai sensi del comma 5, il procuratore della Repubblica dispone l'esecuzione degli ordini di produzione di dati sugli abbonati o di dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, nonché degli ordini di conservazione. Per gli ordini di produzione sui dati sul traffico o relativi al contenuto, il comma 6, affida tale compito al GIP, su richiesta del procuratore. Infine, il comma 7 rinvia al codice di rito la disciplina in materia di procedure di esecuzione.
  L'articolo 7 individua le autorità giudiziarie competenti in relazione alla procedura di riesame per il caso di contrasto dell'ordine di produzione con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un Paese terzo.
  Si prevede la competenza del tribunale del riesame di cui all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale ove la richiesta di riesame verta su un ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice. È invece competente il giudice per le indagini preliminari quando l'ordine di produzione sia stato emesso o convalidato dal pubblico ministero.
  L'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo dovrà trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame, che potrà decidere di confermare o revocare l'ordine nei successivi dieci giorni.
  Viene specificato che, nel caso in cui l'autorità competente per il riesame, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento, decida di richiedere informazioni all'autorità competente del Paese terzo, con particolare riguardo al caso in cui il conflitto degli obblighi riguardi diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del Paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni.
  L'articolo 8, comma 1, individua nel Ministero della giustizia l'autorità competente per la registrazione e l'elaborazione delle statistiche relative alle prove elettroniche, nonché per la loro trasmissione alla Commissione europea.
  Il Ministero della giustizia è altresì indicato come l'autorità preposta ad una serie di notifiche alla Commissione europea. Si tratta, in primo luogo, delle già citate notifiche circa l'individuazione delle autorità competenti e la scelta sulle lingue accettate, da effettuarsi entro il 18 agosto 2025. In secondo luogo, si tratta delle notifiche relative agli strumenti e alle modalità già esistenti concernenti l'acquisizione di prove che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, da effettuarsi entro il 18 agosto 2026, e, infine, delle notifiche della conclusione di nuovi accordi o nuove intese che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, da effettuarsi entro tre mesi dalla loro firma.
  Il comma 2 prevede che, ai fini della predisposizione delle predette statistiche, l'autorità giudiziaria trasmetta al Ministero della giustizia i dati occorrenti.
  L'articolo 9 reca disposizioni di coordinamento normativo.
  Il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 132 del codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003).
  In primo luogo, si introduce, ai commi 3 e 3-bis, il riferimento alle ricerche di un latitante, al cui fine potrà essere autorizzata da parte del giudice – o del pubblico ministero per i casi d'urgenza – l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico presso il fornitore (lettere a) e b)).
  Si inseriscono poi tre nuovi commi (lettera c).
  Il nuovo comma 3.bis.1 prevede il potere del PM di emettere un ordine di conservazione «domestico» ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o Pag. 70telematici, per conservare – secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni – i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento è prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, e può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.
  Il nuovo comma 3.bis.2. stabilisce che la disciplina dettata dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 132 non trova applicazione nel caso di acquisizione dei dati relativi agli abbonati – di cui fornisce una definizione coerente con quella contenuta nel regolamento – mentre il nuovo comma 3.bis.3 precisa che, con riguardo ad essi, all'acquisizione provvede il PM ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o su delega del PM.
  Infine, vengono apportate modifiche ai commi 4-ter e 4-quater (lettere d ed e).
  In particolare, si prevede che il potere di ordinare la conservazione sia esercitabile anche in relazione ai dati relativi al traffico telefonico e ai dati relativi alle chiamate senza risposta e si stabilisce che – ove l'ordine di conservazione sia emesso per finalità attinenti all'accertamento e repressione di specifici reati – la legittimazione all'adozione del provvedimento è estesa anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.
  Il comma 2 introduce, invece, il nuovo articolo 263-bis del codice di procedura penale, rubricato «ordine di conservazione di dati».
  Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione è intesa quale «pendant dell'ordine di conservazione previsto dal regolamento», allo scopo di allineare in tal modo «gli strumenti di indagine a disposizione del pubblico ministero a livello nazionale con quelli introdotti a livello unionale».
  Ai sensi del nuovo articolo, nel corso delle indagini preliminari, il PM può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti.
  Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.
  Si prevede inoltre una procedura accelerata nel caso in cui ricorrano ragioni di urgenza. In siffatte ipotesi, prima dell'intervento del PM, l'ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al PM del luogo di esecuzione, ai fini della convalida, che deve avvenire entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
  L'articolo 10 reca, infine, le autorizzazioni di spesa necessarie – secondo quanto riportato dalla relazione tecnica – per sostenere «i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato al fine di renderli interoperabili, nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi».
  Da ultimo, evidenzia come il provvedimento sia stato oggetto di esame da parte del Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso in senso favorevole con un articolato parere.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
Atto n. 317.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 71

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore Pittalis, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2024 (l. n. 91 del 2025).
  In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1226, per misure restrittive dell'Unione si intendono quelle misure – tra cui, il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi – adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE.
  Tali misure restrittive sono decise dal Consiglio dell'UE all'unanimità per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali previsti dall'articolo 21 del Trattato (TUE) (la salvaguardia dei valori, della sicurezza, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei principi del diritto internazionale e il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale in conformità agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite).
  Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 20 maggio 2025. A tal proposito, si segnala che il 23 luglio scorso la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 229/2025) nei confronti dell'Italia a causa del mancato recepimento.
  Quanto ai termini per l'esercizio della delega, a seguito dell'applicazione del cosiddetto «meccanismo dello slittamento» – ai sensi del quale qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente questi ultimi sono prorogati di tre mesi – il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato al 10 novembre, scade il 10 gennaio 2026.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto, ovvero l'attuazione della già citata direttiva (UE) 2024/1226.
  L'articolo 2 reca le definizioni funzionali alla corretta applicazione dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 3 apporta modifiche al codice penale mediante l'inserimento all'interno del Libro II, Titolo I, del nuovo Capo I-bis, composto da 9 articoli, che disciplina una serie di fattispecie criminose che sanzionano la violazione degli obblighi, dei divieti e delle prescrizioni discendenti dall'applicazione di una misura restrittiva prevista dal diritto UE.
  In primo luogo, viene inserito il nuovo articolo 275-bis del codice penale, rubricato «Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea». La fattispecie in esame punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000, una pluralità di condotte poste in essere in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di leggi nazionali che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea.
  In particolare, in violazione delle misure richiamate, le condotte sanzionate sono (primo comma): mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero stanziare a vantaggio di una persona, entità, organismo o gruppo designati fondi o risorse economiche (lettera a)); omettere di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati (lettera b)); concludere a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, inclusi l'affidamento ovvero la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi (lettera c)); importare, esportare, commerciare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare ovvero trasportare beni, anche in forma intangibile, nonché prestare servizi di intermediazione,Pag. 72 assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni (lettera d)); prestare servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, oppure svolgere operazioni finanziarie (lettera e)).
  Il legislatore delegato precisa, al secondo comma, che la medesima pena della reclusione da 2 a 6 anni, congiuntamente alla multa da euro 25.000 a euro 250.000, trova applicazione anche nei confronti di chiunque eluda l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea. In particolare, la condotta elusiva deve essere posta in essere o mediante l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati (lettera a)), oppure mediante la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento (lettera b)).
  Il terzo comma specifica che si fa luogo all'applicazione solamente della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000, qualora i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000.
  Quest'ultima previsione, tuttavia, non trova applicazione nei casi in cui venga posta in essere una delle condotte prevista dal primo comma lettera d), avente ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso, individuati dal Regolamento UE 2021/821, Allegati I e IV.
  Il quarto comma, al fine di evitare fittizi frazionamenti di operazioni economiche che eludano la soglia di cui al terzo comma, precisa che, nella determinazione del valore di tali operazioni, occorre tenere conto anche di quelle di minore importo se esecutive del medesimo disegno economico.
  Il quinto comma, infine, estende ulteriormente la portata applicativa della fattispecie considerata, prescrivendo che le disposizioni in esame trovino applicazione anche nei casi di operazioni compiute senza l'autorizzazione eventualmente prescritta da misure restrittive, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
  In connessione con il nuovo articolo 275-bis, l'articolo 3 in esame introduce l'articolo 275-quinquies, rubricato «Violazione colposa delle misure restrittive dell'Unione europea». Nel dettaglio, tale fattispecie punisce la commissione, a titolo di colpa grave, delle medesime condotte prescritte dall'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), aventi ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso, individuati dal citato Regolamento UE 2021/821, Allegati I e IV. In tali ipotesi, la sanzione applicabile è la reclusione da 6 mesi a 3 anni congiuntamente alla multa da euro 15.000 a euro 90.000.
  Un'ulteriore fattispecie di reato presente nel Capo I-bis è quella concernente la violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, di cui al nuovo articolo 275-ter codice penale.
  Il citato articolo punisce con la medesima pena, ovvero la reclusione da 6 mesi a 2 anni congiunta ad una multa da 15.000 a 50.000 euro, due diverse condotte, entrambe di natura omissiva, concernenti la violazione di obblighi di comunicazione imposto da una misura restrittiva dell'Unione o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva.
  La prima riguarda la violazione dell'obbligo previsto da una misura restrittiva di segnalazione alle autorità amministrative competenti di fondi o risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, si ha la proprietà, il controllo, il possesso o la detenzione (primo comma).
  La seconda condotta penalmente rilevante ha ad oggetto l'omissione di informazioni da parte di chiunque ne sia a conoscenza per ragioni inerenti al proprio ufficio o alla propria professione circa l'esistenza di fondi o di risorse economiche presenti nel territorio dello Stato appartenenti a persone, entità, organismi o gruppi Pag. 73designati dagli stessi controllati, posseduti o detenuti (secondo comma).
  Il terzo comma prevede, nelle ipotesi di minore gravità, ossia quelle in cui il valore dei fondi o delle risorse economiche è inferiore a 10.000 euro, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra i 5.000 e i 45.000 euro. Analogamente a quanto già previsto dall'articolo 275-bis, il quarto comma specifica che per la determinazione del suddetto valore si tiene conto le operazioni di minore importo se esecutive del medesimo disegno economico.
  L'ultima fattispecie penale contenuta nel Capo I-bis attiene alla violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività, prevista dall'articolo 275-quater, attuativo dell'articolo 3, par. 1, lettera i), della direttiva.
  Tale violazione è commessa da chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente quando la stessa è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea. Analogamente agli altri reati, sono previste congiuntamente la pena della reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 25.000 a 150.000 euro (primo comma).
  Anche per il reato in esame è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa, in questo caso compresa tra i 15.000 e gli 80.000 euro, se le attività hanno ad oggetto fondi, beni o servizi di valore inferiore a 10.000 euro (secondo comma), per la cui determinazione, ai sensi del terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo se esecutive del medesimo disegno economico.
  Con riguardo alle nuove fattispecie penali introdotte, il testo in esame reca circostanze aggravanti (articolo 275-sexies) e circostanze attenuanti (articolo 275-septies).
  Il nuovo articolo 275-sexies, ugualmente introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto, disciplina le circostanze aggravanti applicabili alle citate fattispecie previste dal nuovo Capo I-bis del Libro II del Titolo I del codice penale, nonché ai fatti ex articolo 12, comma 1 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), qualora siano aggravati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, come introdotto dall'articolo 5 del provvedimento in esame.
  Le circostanze aggravanti comportano un aumento di pena da un terzo alla metà e ricorrono (primo comma): se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale (lettera a)); se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (lettera b)); se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria (lettera c)); se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (lettera d)); se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità (lettera e)); se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (lettera f)).
  L'articolo 275-sexies, secondo comma, prescrive un ulteriore aggravante ad effetto speciale, prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà laddove al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati previsti dal primo comma, sia commesso taluno dei delitti ex articoli 377, terzo comma (intralcio alla giustizia con violenza o minaccia) e 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
  L'articolo 275-septies introduce alcune ipotesi di circostanze attenuanti speciali e ad effetto speciale. In particolare, si dispone la diminuzione del trattamento sanzionatorio da un terzo a due terzi per colui che si adopera efficacemente per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.Pag. 74
  Si prevede, inoltre, per le nuove fattispecie di reato dello schema di decreto la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, ad esclusione di quelle appartenenti ad una persona estranea al reato, in tutti i casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 codice di procedura penale, ovvero, qualora questa non sia possibile, la confisca per equivalente, che consiste nella confisca di beni per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato dei quali il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona (nuovo articolo 275-octies).
  Inoltre, si procede alla pubblicazione della sentenza quando sia stata comminata una pena non inferiore a tre anni di reclusione, priva dei dati personali della persona condannata a meno che non vi siano eccezionali esigenze di interesse pubblico specificamente indicate nella sentenza (nuovo articolo 275-novies).
  Infine, si stabilisce la sottoposizione alla giurisdizione italiana, se il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano (nuovo articolo 275-decies).
  L'articolo 4 dello schema di decreto in esame reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi recati dallo schema di decreto agli articoli 3 e 5.
  In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 51, comma 3-quinquies, codice di procedura penale, in materia di fattispecie delittuose di competenza della procura distrettuale, al fine di inserirvi il riferimento alle nuove fattispecie delittuose recate dal nuovo capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e a quella di cui all'articolo 12, comma 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (aggravante per i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, introdotta dall'articolo 5 delle schema di decreto).
  La lettera b) modifica l'articolo 407 codice di procedura penale, che dispone in ordine ai termini di durata massima delle indagini preliminari, al fine di riconoscere l'estensione del termine ivi prevista anche alle indagini concernenti i citati delitti connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.
  L'articolo 5 dello schema di decreto modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, inserendovi un nuovo comma 1-bis, al fine di introdurvi, come già evidenziato in precedenza, una nuova circostanza aggravante per i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.
  A tal proposito, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 12 punisce – con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona – la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti.
  L'articolo 6 introduce modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di recepire quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva. In particolare, la lettera a) stabilisce i criteri per il calcolo in percentuale delle sanzioni pecuniarie rispetto al fatturato globale totale dell'ente. Mentre, la lettera b) apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231. La lettera c) introduce nel decreto legislativo n. 231 il nuovo articolo 25-octies.2 dedicato alle sanzioni amministrative dell'ente per i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione. In particolare, il comma 1 del nuovo Pag. 75articolo 25-octies.2 prevede che per tutti i reati introdotti dallo schema di decreto si applichi una sanzione pecuniaria dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato dell'ente (lettera a)). Soltanto nel caso di violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea) è prevista la sanzione pecuniaria dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente (lettera b)).
  Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo introdotto, ove non sia possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si prevede che si applichi la sanzione pecuniaria da tre milioni a quaranta milioni di euro nei casi di cui alla lettera a) e la sanzione pecuniaria da un milione a otto milioni di euro nei casi di cui alla lettera b).
  Inoltre, il comma 3 prevede che nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001.
  Infine, il comma 4 prevede che in caso di reiterazione degli illeciti le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.
  L'articolo 7 estende la tutela del whistleblower alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.
  L'articolo 8 prevede un esonero dagli obblighi d fornire informazioni imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 275-ter, secondo comma, codice penale (introdotto dall'articolo 3 dello schema), per i professionisti esercenti una professione legale in relazione a quanto appreso dai loro clienti, nell'espletamento dell'attività professionale.
  L'articolo 9 individua le autorità amministrative competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti dalle diverse forme di violazione delle misure restrittive.
  In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 13-quater, del decreto legislativo n. 109 del 2007, attribuisce alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 275-bis, terzo comma, 275-ter, terzo comma, e – limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie – 275-quater, secondo comma, del codice penale.
  Il comma 2, modificando l'articolo 20 decreto legislativo n. 221 del 2017, prevede la competenza dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) – struttura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai reati di cui ai già illustrati articoli 275-bis, terzo comma, nell'ipotesi di cui al comma primo, lettera d) e 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione degli obblighi prescritti in un'autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità. Il comma 3 prevede che per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività aventi ad oggetto fondi, beni, servizi di valore inferiore a 10.000 euro, ad eccezione di quanto previsto per le transazioni finanziarie) l'autorità competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
  L'articolo 10 reca misure di coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, in relazione ai reati introdotti con lo schema di decreto. Da un lato, si prevede che il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e il Ministero dell'economia e delle finanze, ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, nel caso di notizie di reato relative alle nuove fattispecie introdotte, fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria competente, informino il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, fornendo tempestivamente ogni elemento in loro possesso (comma 1). Dall'altro lato, si prevede che il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma eserciti i poteri di coordinamento nei confronti di tutte le autorità interessate e, qualora sussista la necessità di coinvolgere il procuratore della Repubblica che procede alle indagini per Pag. 76uno dei citati reati, ne informi il procuratore generale del distretto interessato, promuovendo l'opportuno coordinamento, secondo il modello generale di cui all'articolo 118-bis delle disp.att. codice di procedura penale (comma 2).
  L'articolo 11 prevede che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea dati statistici relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, indicando il numero dei reati iscritti e la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.
  L'articolo 12, al fine di evitare la duplicazione della disciplina sanzionatoria, abroga alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 221 del 2017 che già prevedono sanzioni rispetto ad alcune delle fattispecie previste dallo schema di decreto in esame.
  L'articolo 13 reca, in fine, la clausola d'invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 ottobre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.