ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 2577, recante delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
Al riguardo, rammenta preliminarmente che detto parere ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.
In proposito, fa presente che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere Pag. 87indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
In proposito, osserva che, a seguito della riforma della governance economica dell'Unione europea, nelle more della revisione della legge di contabilità e finanza pubblica, i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati, in sede di prima applicazione, dapprima nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024 e, poi, nel Documento di finanza pubblica 2025.
Chiarisce, inoltre, che l'elenco dei provvedimenti collegati è stato aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso.
Ciò posto, fa presente che il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
Segnala che il disegno di legge in esame corrisponde a quello puntualmente indicato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e si compone di quattro articoli, organizzati in due capi. In particolare, il Capo I, composto degli articoli da 1 a 3, disciplina la delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie mentre il Capo II, composto del solo articolo 4, reca la delega al Governo per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
Alla luce della suesposta ricostruzione, osserva che il disegno di legge corrisponde a quello puntualmente indicato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025 ed è, pertanto, pienamente riconducibile alle materie indicate nel predetto documento.
Rileva, altresì, che il provvedimento presenta carattere omogeneo e si compone di norme essenzialmente riconducibili ad ambiti materiali di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2577, recante delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici;
premesso che:
l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, Pag. 88eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;
nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica è stato, da ultimo, aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso;
il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXLIV, n. 1), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici (A.C. 2577);
considerato che:
il disegno di legge corrisponde a quello puntualmente indicato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025 ed è pienamente riconducibile alle materie indicate nel predetto documento;
il provvedimento reca disposizioni che hanno carattere omogeneo, riconducibili essenzialmente alla competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy,
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 2577, recante “delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici”:
a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, che indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica un disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici (A.C. 2577);
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».
La Commissione approva la proposta di parere.
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.
C. 2629 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nel richiamare i contenuti della disciplina applicabile ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, cui ha testé fatto riferimento in relazione all'esame, ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, del disegno di legge C. 2577, fa presente che il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegatiPag. 89 alla decisione di bilancio, il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.
Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame corrisponde a quello puntualmente indicato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e si compone di tre articoli, che disciplinano la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.
In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto della delega legislativa e il procedimento per il suo esercizio, l'articolo 2 indica i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega medesima, mentre l'articolo 3 reca una clausola di invarianza riferita all'attuazione della delega stessa.
Per quanto attiene alla connessione del provvedimento con gli obiettivi della programmazione economica e finanziaria, segnala che l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame evidenzia che l'intervento normativo, nel ridefinire la disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato, opera in coerenza con gli obiettivi di efficientamento e innovazione di cui alle linee progettuali del PNRR.
Alla luce di questa ricostruzione, osserva che il disegno di legge corrisponde a quello puntualmente indicato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025 ed è, pertanto, pienamente riconducibile alle materie indicate nel predetto documento.
Rileva, altresì, che il provvedimento presenta carattere omogeneo e si compone di norme essenzialmente riconducibili ad ambiti materiali di competenza del Ministero della giustizia, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2629, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense;
premesso che:
l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;
nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica è stato, da ultimo, aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso;
il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXLIV, n. 1), Pag. 90approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense (A.C. 2629);
considerato che:
il disegno di legge conferisce una delega legislativa finalizzata a ridefinire la disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato, che, secondo quanto indicato anche nell'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, opera in coerenza con gli obiettivi di efficientamento e innovazione del settore della giustizia di cui alle linee progettuali del PNRR;
il disegno di legge reca disposizioni omogenee per materia, riconducibili essenzialmente alla competenza del Ministero della giustizia,
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 2629, recante “delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense”:
a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, che individua puntualmente tra i provvedimenti collegati il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense (A.C. 2629);
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.05.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione, volta a garantire l'articolo 81 della Costituzione, e condizioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2025.
Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota redatta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze recante elementi di chiarimento alle richieste formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 1° ottobre in relazione al provvedimento in esame (vedi allegato).
Ciò posto, facendo riferimento ai contenuti riportati nella predetta nota, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice evidenzia, in primo luogo, che sono escluse dall'applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, volto a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, oltre alle disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 3, che recano deleghe per le quali il provvedimento in esame prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria, anche le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5, 8, comma 4, 10, comma 3, e 13, comma 4, che recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi nell'ambito di deleghe legislative conferite dai medesimi articoli.
Rileva, inoltre, che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui Pag. 91all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, anche considerando la riduzione del medesimo Fondo operata dall'articolo 10, comma 3, fermo restando che la puntale quantificazione dei predetti oneri sarà effettuata al momento dell'adozione dei relativi schemi di decreto legislativo in quanto risulta difficile riuscire a determinare tale quantificazione prima dell'effettiva stesura dei predetti schemi.
Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), ai sensi delle quali il Governo, nell'attuazione della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, è tenuto a prevedere la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sicurezza e conformità delle macchine, di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato, assicura che le stesse non incidono sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in quanto si tratta di proventi derivanti da nuove fattispecie sanzionatorie.
Con riferimento alla quantificazione degli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), relativo alla garanzia che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847, precisa che la dinamica pluriennale della progressione delle retribuzioni considerata dalla relazione tecnica, sia nella componente fondamentale sia in quella accessoria, tiene conto dei meccanismi di progressione stipendiale e di carriera disciplinati dal vigente regolamento del personale della medesima Agenzia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, mutuati dall'ordinamento del personale della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021. Fa presente, in particolare, che nella tabella recante la proiezione decennale dei predetti oneri riportata nella relazione tecnica sono stati stimati, in via prudenziale, avanzamenti retributivi con cadenza biennale, applicati al personale dopo un anno di permanenza in servizio, prevedendosi conseguentemente, a decorrere dall'anno 2029, una crescita complessiva dei medesimi oneri retributivi compresa tra l'1,33 e l'1,35 per cento, considerando un pari incremento percentuale anche delle componenti retributive accessorie. Evidenzia, peraltro, che occorre rettificare la tabella relativa agli oneri derivanti dalle retribuzioni stipendiali e dalle retribuzioni accessorie negli anni dal 2026 al 2035 contenuta nella relazione tecnica. Sottolinea, inoltre, che la quantificazione, riportata nella relazione tecnica, degli oneri derivanti, per gli anni 2026 e 2027, dalla corresponsione della componente retributiva per la remunerazione del lavoro straordinario, rispettivamente, a 13 unità e a 27 unità di personale con profilo di coordinatore, è stata effettuata in misura inferiore a quella prevista a regime dal 1° gennaio 2028, in quanto si è tenuto conto del necessario percorso di inserimento del personale neoassunto nell'ambito del periodo di prova, nonché delle attività formative, disciplinate dall'articolo 49, comma 1, del regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza, che tali unità saranno chiamate a svolgere, per i quali si è considerato un impegno annuo medio inferiore al limite massimo individuale di lavoro straordinario previsto per le unità assunte a regime, fissato dall'articolo 20 del medesimo regolamento del personale in misura pari a 200 ore annue, anche tenendo conto che, ai sensi di tale ultima disposizione, l'istituto del lavoro straordinario è previsto per il solo personale inquadrato nell'area operativi, a cui appartiene il profilo di coordinatore, figura chiamata a svolgere compiti operativi complessi,Pag. 92 anche a rilevanza esterna, il cui adempimento richiede il possesso di una sufficiente esperienza. In particolare, ai fini della stima dei suddetti oneri si è considerato, per i medesimi anni 2026 e 2027, un impegno annuo medio progressivamente crescente, pari, rispettivamente, a 33,3 ore e a 100 ore di lavoro straordinario per ciascuna unità di personale di nuova assunzione, applicando una tariffa oraria pari a 34,57 euro. Segnala, sempre con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), che la stima degli importi riferiti alla componente accessoria dei premi di presenza è stata effettuata sulla base del costo storico associato alla medesima componente retributiva, tenendo conto dell'incidenza, sull'importo della stessa, di altri istituti quali la banca del tempo o le fattispecie di assenza di cui non si tiene conto ai fini della liquidazione dei medesimi premi di presenza, disciplinate, con riguardo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dall'articolo 101 del regolamento del personale della medesima Agenzia.
Per quanto, invece, attiene alla quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento di missioni internazionali da parte del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale rappresenta che questa è stata effettuata sulla base della disciplina del trattamento di missione, nonché delle diarie per ciascuno dei giorni impegnati in missioni all'estero, recata, rispettivamente, dagli articoli 111 e 112 del regolamento del personale della predetta Agenzia.
Chiarisce, in particolare, che mentre la stima, riportata nella relazione tecnica, del costo a regime delle predette missioni internazionali, svolte dal personale già in servizio presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è pari complessivamente a 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, considerando un numero annuo di missioni pari a 25, un numero di giorni per uomo di missione pari a 60 e un costo medio per missione, comprensivo delle spese di viaggio, vitto e diaria giornaliera, pari a 3.000 euro, la stima del medesimo costo per l'anno 2026 è quantificata nella medesima relazione tecnica in misura pari a 50.000 euro, ipotizzando, per il medesimo anno, una minore necessità di invio di personale in missione, in misura pari a 40 giorni per uomo di missione, in ragione dei probabili tempi di adozione dei decreti attuativi della delega di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame.
Evidenzia, inoltre, che, con riferimento agli oneri derivanti dal sopracitato articolo 10, comma 2, lettera g), la quantificazione delle componenti onerose connesse al rafforzamento delle dotazioni tecnologiche e di formazione, allo sviluppo di piattaforme IT e alle attività di manutenzione delle dotazioni tecnologiche e delle medesime piattaforme, in misura pari a 100.000 euro per l'anno 2027, a 200.000 euro per l'anno 2028 e a 1.000.000 euro per l'anno 2029, è stata effettuata prendendo a riferimento i valori economici riscontrati nelle più recenti acquisizioni operate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell'ambito della sua recente strutturazione, considerando altresì, ai fini della determinazione delle annualità di imputazione dei costi di manutenzione, l'incidenza di tali oneri a partire dall'anno successivo a quello di acquisizione delle predette dotazioni tecnologiche e la progressiva crescita degli stessi nel tempo.
Fa presente che la copertura finanziaria individuata dall'articolo 10, comma 3, assicura margini prudenziali rispetto all'ammontare degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), del medesimo articolo 10.
Ricorda che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procederà al reclutamento del personale in coerenza con gli strumenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021, principalmente mediante il ricorso al concorso pubblico e in coerenza con il proprio piano assunzionale, all'esito della procedura di rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale della medesima Agenzia, disciplinata dal comma 5 del richiamato articolo 12, cui si potrà procedere nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 10.Pag. 93
Chiarisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 10, comma 2, lettere da a) a f), relativi all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, si provvederà nel rispetto del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame.
Concorda, infine, sulla necessità di procedere alle modifiche e alle integrazioni del testo prospettate dalla relatrice.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo formula la seguente proposta di relazione:
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025,
per quanto riguarda i profili di merito,
delibera di riferire favorevolmente
sul complesso del disegno di legge;
per quanto riguarda i profili finanziari;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
sono escluse dall'applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, volto a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, oltre alle disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 3, che recano deleghe per le quali il provvedimento in esame prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria, anche le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5, 8, comma 4, 10, comma 3, e 13, comma 4, che recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di specifici principi e criteri direttivi nell'ambito di deleghe legislative conferite dai medesimi articoli;
il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal disegno di legge in esame, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, anche considerando la riduzione del medesimo Fondo operata dall'articolo 10, comma 3, fermo restando che la puntale quantificazione dei predetti oneri sarà effettuata al momento dell'adozione dei relativi schemi di decreto legislativo in quanto risulta difficile riuscire a determinare tale quantificazione prima dell'effettiva stesura dei predetti schemi;
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), ai sensi delle quali il Governo, nell'attuazione della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, è tenuto a prevedere la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sicurezza e conformità delle macchine, di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato, non incidono sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in quanto si tratta di proventi derivanti da nuove fattispecie sanzionatorie;
con riferimento alla quantificazione degli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), relativo alla garanzia che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguatePag. 94 risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847, la dinamica pluriennale della progressione delle retribuzioni considerata dalla relazione tecnica, sia nella componente fondamentale sia in quella accessoria, tiene conto dei meccanismi di progressione stipendiale e di carriera disciplinati dal vigente regolamento del personale della medesima Agenzia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, mutuati dall'ordinamento del personale della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021;
in particolare, nella tabella recante la proiezione decennale dei predetti oneri riportata nella relazione tecnica sono stati stimati, in via prudenziale, avanzamenti retributivi con cadenza biennale, applicati al personale dopo un anno di permanenza in servizio, prevedendosi conseguentemente, a decorrere dall'anno 2029, una crescita complessiva dei medesimi oneri retributivi compresa tra l'1,33 e l'1,35 per cento, considerando un pari incremento percentuale anche delle componenti retributive accessorie;
occorre rettificare la tabella relativa agli oneri derivanti dalle retribuzioni stipendiali e dalle retribuzioni accessorie negli anni dal 2026 al 2035 contenuta nella relazione tecnica;
la quantificazione, riportata nella relazione tecnica, degli oneri derivanti, per gli anni 2026 e 2027, dalla corresponsione della componente retributiva per la remunerazione del lavoro straordinario, rispettivamente, a 13 unità e a 27 unità di personale con profilo di coordinatore, è stata effettuata in misura inferiore a quella prevista a regime dal 1° gennaio 2028, in quanto si è tenuto conto del necessario percorso di inserimento del personale neoassunto nell'ambito del periodo di prova, nonché delle attività formative, disciplinate dall'articolo 49, comma 1, del regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza, che tali unità saranno chiamate a svolgere, per i quali si è considerato un impegno annuo medio inferiore al limite massimo individuale di lavoro straordinario previsto per le unità assunte a regime, fissato dall'articolo 20 del medesimo regolamento del personale in misura pari a 200 ore annue, anche tenendo conto che, ai sensi di tale ultima disposizione, l'istituto del lavoro straordinario è previsto per il solo personale inquadrato nell'area operativi, a cui appartiene il profilo di coordinatore, figura chiamata a svolgere compiti operativi complessi, anche a rilevanza esterna, il cui adempimento richiede il possesso di una sufficiente esperienza;
in particolare, ai fini della stima dei suddetti oneri si è considerato, per i medesimi anni 2026 e 2027, un impegno annuo medio progressivamente crescente, pari, rispettivamente, a 33,3 ore e a 100 ore di lavoro straordinario per ciascuna unità di personale di nuova assunzione, applicando una tariffa oraria pari a 34,57 euro;
sempre con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), la stima degli importi riferiti alla componente accessoria dei premi di presenza è stata effettuata sulla base del costo storico associato alla medesima componente retributiva, tenendo conto dell'incidenza, sull'importo della stessa, di altri istituti quali la banca del tempo o le fattispecie di assenza di cui non si tiene conto ai fini della liquidazione dei medesimi premi di presenza, disciplinate, con riguardo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dall'articolo 101 del regolamento del personale della medesima Agenzia;
la quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento di missioni internazionali da parte del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stata effettuata sulla base della disciplina del trattamento di missione, nonché delle diarie per ciascuno dei giorni impegnati in missioni all'estero, recata, rispettivamente, dagli articoli 111 e 112 del regolamento del personale della predetta Agenzia;
Pag. 95in dettaglio, mentre la stima, riportata nella relazione tecnica, del costo a regime delle predette missioni internazionali, svolte dal personale già in servizio presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è pari complessivamente a 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, considerando un numero annuo di missioni pari a 25, un numero di giorni per uomo di missione pari a 60 e un costo medio per missione, comprensivo delle spese di viaggio, vitto e diaria giornaliera, pari a 3.000 euro, la stima del medesimo costo per l'anno 2026 è quantificata nella medesima relazione tecnica in misura pari a 50.000 euro, ipotizzando, per il medesimo anno, una minore necessità di invio di personale in missione, in misura pari a 40 giorni per uomo di missione, in ragione dei probabili tempi di adozione dei decreti attuativi della delega di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame;
con riferimento agli oneri derivanti dal sopracitato articolo 10, comma 2, lettera g), la quantificazione delle componenti onerose connesse al rafforzamento delle dotazioni tecnologiche e di formazione, allo sviluppo di piattaforme IT e alle attività di manutenzione delle dotazioni tecnologiche e delle medesime piattaforme, in misura pari a 100.000 euro per l'anno 2027, a 200.000 euro per l'anno 2028 e a 1.000.000 euro per l'anno 2029, è stata effettuata prendendo a riferimento i valori economici riscontrati nelle più recenti acquisizioni operate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell'ambito della sua recente strutturazione, considerando altresì, ai fini della determinazione delle annualità di imputazione dei costi di manutenzione, l'incidenza di tali oneri a partire dall'anno successivo a quello di acquisizione delle predette dotazioni tecnologiche e la progressiva crescita degli stessi nel tempo;
la copertura finanziaria individuata dall'articolo 10, comma 3, assicura margini prudenziali rispetto all'ammontare degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), del medesimo articolo 10;
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procederà al reclutamento del personale in coerenza con gli strumenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021, principalmente mediante il ricorso al concorso pubblico e in coerenza con il proprio piano assunzionale, all'esito della procedura di rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale della medesima Agenzia, disciplinata dal comma 5 del richiamato articolo 12, cui si potrà procedere nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 10;
agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 10, comma 2, lettere da a) a f), relativi all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, si provvederà nel rispetto del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale delineato dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame;
rilevata l'esigenza di:
modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, relativa all'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822, con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, al fine di riferirla alle «amministrazioni interessate», anziché all'«amministrazione interessata», onde tener conto dell'eventuale coinvolgimento, nel recepimento e nell'attuazione dei predetti atti normativi, di più soggetti pubblici, sulla base delle rispettive competenze;
modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3, relativa all'attuazione della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, al fine di sostituirePag. 96 l'espressione «autorità interessate» con quella di «amministrazioni interessate», in coerenza anche con quanto riportato nella relazione tecnica, laddove si individuano, nello specifico, nei Ministeri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali i soggetti competenti per l'attuazione della delega di cui al medesimo articolo 5;
modificare la disposizione recante la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), al fine di formularla in termini corrispondenti alla prassi costantemente registrata con riferimento alla riduzione degli accantonamenti del fondo speciale;
integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, comma 5, relativa all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244, concernente la comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e la creazione di un portale sulle emissioni industriali, al fine di specificare che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in linea con la formulazione delle altre clausole di invarianza finanziaria contenute nel provvedimento;
nel presupposto che il disegno di legge si approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2025,
delibera di riferire favorevolmente
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 8, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
e con le seguenti condizioni:
All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'amministrazione interessata provvede con le seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono;
All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Le autorità con le seguenti: Le amministrazioni;
All'articolo 8, comma 4, lettera a), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2026.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di relazione della relatrice.
La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice. Delibera, altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Rebecca Frassini quale relatrice sul provvedimento presso la XIV Commissione.
DL 145/2025: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
C. 2642 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Nel segnalare che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica secondo la quale dal disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzaPag. 97 pubblica, fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge proroga le funzioni dei componenti dell'ARERA, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
Al riguardo, nel ricordare che l'ARERA è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, non formula osservazioni anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995, gli oneri derivanti dal funzionamento della medesima Autorità sono finanziati da contributi di soggetti privati, esercenti i servizi sottoposti alla regolazione e al controllo della stessa.
Tanto premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.15.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.
Atto n. 303.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.
Rileva che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2024, che, all'articolo 19, ha introdotto i princìpi e criteri direttivi necessari all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.
Per quanto attiene agli specifici contenuti di cui al presente schema, evidenzia che i princìpi e criteri direttivi a cui esso dà attuazione sono, secondo la relazione illustrativa, quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), l), p), q) e r) del citato articolo 19, dall'attuazione dei quali, ai sensi del comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Segnala, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, disposizione, questa, che si ritrova all'articolo 10 dello schema di decreto in esame, facendo salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, in relazione alle quali reca una specifica autorizzazione di spesa.
Nel rappresentare che lo schema di decreto legislativo è composto di 10 articoli ed è corredato di relazione tecnica, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle sole disposizioni dello schema di Pag. 98decreto in relazione alle quali ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere.
In particolare, osserva che l'articolo 3 disciplina il procedimento di emissione degli ordini europei di conservazione di prove elettroniche, indicando le autorità competenti a seconda delle circostanze e dell'urgenza e prevedendo obblighi di comunicazione in relazione a taluni delitti ai fini del coordinamento investigativo. L'articolo 4 disciplina poi una procedura accelerata per l'emissione di ordini di produzione e di conservazione di prove elettroniche quando ricorrono particolari ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari. L'articolo 6 individua, quindi, le autorità competenti e disciplina l'esecuzione degli ordini europei di produzione e di conservazione dei dati, distinguendo in particolare le funzioni spettanti al procuratore della Repubblica, che può anche essere autorità competente per la notifica, e quelle attribuite al giudice per le indagini preliminari.
Fa presente la relazione tecnica afferma che l'onere complessivo stimato per realizzare e garantire le attività previste nell'articolo 3, nonché agli articoli 4 e 6, è pari a euro 280.000 per l'anno 2025 e a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026. La relazione riporta altresì taluni dati forniti nella relazione tecnica allegata alla legge di delegazione europea 2024, concernenti le voci di costo stimato per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei punti di accesso e del software di reference implementation.
Ciò stante, rileva che la relazione tecnica riferita alla legge di delegazione europea 2024 riportava oneri di importo stimato superiore, comprendenti non solo i costi per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei punti di accesso e del software di reference implementation, ma anche i costi per le risorse hardware e per le risorse software di base e per l'integrazione tra il Sistema informativo della cognizione penale e la reference implementation, per un totale di 2.145.412 euro per il 2025 e 225.840 euro dal 2026.
Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle spese da sostenere per l'attuazione della delega e, in particolare, in merito alla differenza tra gli oneri, di maggiore importo, stimati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di delegazione europea 2024 e quelli stimati nel presente provvedimento. Ricorda infatti che, nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di delegazione europea 2024, il Governo aveva affermato che la spesa d'investimento prevista per l'acquisizione della nuova infrastruttura informatica in termini di hardware e software dedicati – a cui per altro non fa cenno la relazione tecnica allegata al presente provvedimento – era prevista nel corso dell'anno 2025, mentre per le annualità successive si prevedeva di sostenere le sole spese di gestione, assistenza e manutenzione evolutiva della predetta infrastruttura.
Osserva, infine, che la medesima relazione tecnica non quantifica, almeno espressamente, gli oneri per il pagamento dell'IVA, mentre in sede di esame al Senato della legge di delegazione europea 2024, il Governo, pur confermando la prudenzialità della quantificazione degli oneri, aveva motivato l'avvenuta stima dei costi al netto dell'IVA, in relazione al fatto che l'imputazione della stessa sarebbe potuta avvenire successivamente all'esito della valutazione del corrispondente regime applicabile. In merito a tale aspetto ritiene pertanto opportuno un aggiornamento delle informazioni da parte del Governo.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, osserva che l'articolo 10, comma 1, reca una autorizzazione di spesa, pari a 280.000 per l'anno 2025 e a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, volta a garantire l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4 e 6, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 91 del 2025, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.Pag. 99
In proposito, rammenta che la disposizione da ultimo citata ha autorizzato la spesa di 2.145.412 euro per l'anno 2025 e di 225.840 euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare all'attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui al comma 2, lettera n), del medesimo articolo 19, ai sensi del quale nell'esercizio della delega conferita al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, si dovrà provvedere all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al Capo V del predetto regolamento unionale, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato.
Ciò posto, rileva che, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, lo schema di decreto in esame costituisce il primo step di attuazione del regolamento (UE) 2023/1543, mentre le ulteriori disposizioni di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 saranno oggetto di un successivo decreto legislativo.
In questo contesto, rileva che la disposizione in esame utilizza solo parzialmente l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 4, della citata legge n. 91 del 2025, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalle attività di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato nonché del software di implementazione di riferimento, quantificati in misura corrispondente a quanto a suo tempo indicato, per le medesime voci di spesa, dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di delegazione europea 2024. Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare.
Osserva, infine, che il comma 2 del medesimo articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria in forza della quale, salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione, al fine di specificare, altresì, che dalla predetta attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con quanto già stabilito in via generale dall'articolo 19, comma 5, della legge di delega n. 91 del 2025. Sul punto, ritiene, in ogni caso, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 305.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2025.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nel corso della seduta del 15 ottobre 2025, fa presente che le novelle agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), del provvedimento in esame, non introducono fattispecie di collocamento in posizione di fuori ruolo ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che le medesime disposizioni intervengono su una normativa di rango secondario.
Dichiara, inoltre, di non avere osservazioni rispetto alle integrazioni del testo prospettate dal relatore nel corso della seduta del 15 ottobre scorso.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 305);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le novelle agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), del provvedimento in esame, non introducono fattispecie di collocamento in posizione di fuori ruolo ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che le medesime disposizioni intervengono su una normativa di rango secondario;
rilevata comunque l'opportunità di prevedere esplicitamente, nell'ambito delle predette novelle, che, in caso di collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera d), capoverso Art. 7, comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.;
alla lettera e), capoverso comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento Pag. 101dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 304.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, corredato di relazione tecnica, reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica, n. 76 del 2010 concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in attuazione dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Nel rinviare, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, evidenzia che in questa sede si focalizzerà sulle disposizioni dello schema di decreto in relazione alle quali ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
In primo luogo osserva che le disposizioni degli articoli da 1 a 5 determinano l'ampliamento della sfera di azione dell'ANVUR anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, inclusi gli istituti superiori per le industrie artistiche e, pertanto, ritiene necessario, su un piano generale, che siano forniti elementi conoscitivi in merito ai fabbisogni ipotizzabili per l'esercizio dei relativi compiti, potendo l'Agenzia avvalersi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
In particolare, con riferimento all'articolo 1, segnala l'inserimento del comma 4-bis, in cui si dispone che l'Agenzia debba svolgere le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca. Sul punto, rileva che andrebbe confermato che anche tali nuove attività potranno essere svolte avvalendosi delle sole risorse già previste in bilancio.
Con riguardo all'articolo 3, osserva che si prevedono una serie di modifiche alle funzioni dell'ANVUR, alcune delle quali potrebbero determinare una riduzione di attività, posto che attività finora svolte ordinariamente verrebbero subordinate alla richiesta del Ministro. Cita, in particolare, le attività relative all'elaborazione di requisiti quantitativi e qualitativi e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, alla valutazione dei programmi pubblici di finanziamento, di incentivazione, di ricerca e innovazione. Evidenzia altresì che alcune attività, quali l'elaborazione di parametri di riferimento per l'allocazione di finanziamenti statali e la valutazione dei risultati di accordi di programma, verrebbero soppresse. D'altra parte, osserva che si aggiunge, ove richiesto dal Ministro, la possibilità che l'Agenzia valuti anche la qualità delle attività di valorizzazione della conoscenza, e si attribuisce all'Agenzia la definizione dei criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche e dei requisiti per la nomina degli esperti tra i quali gli enti scelgono il presidente del nucleo di valutazione. Si specifica inoltre che l'oggetto della valutazione non riguarderà più l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori, né la presenza di studenti in possesso di curriculum altamente meritevole, bensì le competenze trasversali e disciplinari acquisite degli studenti e gli sbocchi occupazionali. Ritiene utile, pertanto, acquisire dal Governo un'analisi più puntuale delle ricadute in termini di risorse delle modifiche illustrate.
Per quanto concerne l'articolo 7, osserva che il trattamento economico del Presidente dell'Agenzia non è più equiparato a quello di un dirigente generale del Ministero, essendo la sua determinazione rinviata a un decreto ministeriale che si dovrà attenere a quanto previsto in materia dalla legge di bilancio per l'anno 2025, ai sensi della quale i trattamenti economici non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del Pag. 102trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, e dalla legge di bilancio per l'anno 2020, successivamente attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha fissato parametri in materia di compensi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici. Al riguardo, andrebbero a suo avviso chiariti gli effetti finanziari della modifica. Analoghi chiarimenti sarebbero opportuni anche con riferimento all'articolo 8 in relazione ai componenti del Consiglio direttivo, il cui trattamento economico non è più determinato nell'85 per cento di quello attribuito al Presidente ma rinviato a un decreto ministeriale nel rispetto dei medesimi parametri normativi sopra citati.
Dal momento che all'articolo 10, comma 1, lettera c), viene soppresso il riferimento alla posizione di dirigente di livello generale del Direttore dell'ANVUR, a suo avviso andrebbe chiarito se si prevedono modifiche al suo trattamento economico.
Da ultimo, anche alla luce di quanto in precedenza rilevato, osserva che la relazione tecnica riferita alla clausola di invarianza di cui all'articolo 15 dovrebbe fornire l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Atto n. 314.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Nel segnalare che lo schema di decreto legislativo, composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza finanziaria, osserva che l'articolo 1 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sostituendo l'accesso pubblico generalizzato alla sezione del Registro delle imprese relativa ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private con un accesso consentito ai soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, e adeguando, in coerenza, la previsione relativa al decreto ministeriale in cui viene valutata la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo a determinati soggetti.
Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili finanziari del provvedimento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2025, relativo all'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano.
Atto n. 309.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 6 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 19/2025, relativo all'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano, a integrazione dei programmi pluriennali SMD 28/2021 e SMD 18/2024, autorizzati con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 21 febbraio 2022 e 4 dicembre 2024.
Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Evidenzia che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che il predetto schema è finalizzato alla prosecuzione della seconda fase del programma avviato con il programma SMD 28/2021, concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con presumibile inizio nel 2026 e della durata complessiva ipotizzata di quattro anni e che la finalità operativa del programma è immutata rispetto a quanto descritto nei decreti interministeriali di approvazione dei menzionati programmi SMD 28/2021 e SMD 18/2024. In particolare, si precisa che la prosecuzione della seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, è finalizzata all'approvvigionamento di munizionamento Vulcano nella versione guidata, con capacità di navigazione inerziale e GPS, nonché di guida terminale assistita da un sensore laser semi-attivo.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto indicato nella citata scheda tecnica, l'onere complessivo del programma è stimato in 235 milioni di euro, alle condizioni economiche del 2021, valore corrispondente a quello indicato nelle schede tecniche allegate ai decreti di approvazione dei programmi SMD 28/2021 e SMD 18/2024.
In particolare, evidenzia che la scheda tecnica allegata al provvedimento in esame segnala che la prima fase del citato programma, del valore di 73 milioni di euro, è stata autorizzata con il citato decreto interministeriale 21 febbraio 2022, che ha approvato il menzionato programma SMD 28/2021, mentre il decreto interministeriale 4 dicembre 2024, che ha approvato il menzionato programma SMD 18/2024, ha approvato la prima parte di attuazione della seconda fase del programma, del valore di 80 milioni di euro,
La prosecuzione della citata seconda fase del programma, oggetto del provvedimento in esame, reca oneri finanziari per 30 milioni di euro.
Segnala, inoltre, che la scheda tecnica specifica che il completamento della seconda fase del programma, del restante valore previsionale di 52 milioni di euro, sarà finalizzato a ultimare le dotazioni di Pag. 104munizioni e sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio dell'autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui si darà evidenza nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa.
In proposito, segnala altresì che le premesse allo schema di decreto in esame chiariscono che quest'ultimo è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Fa presente che, per quanto attiene alla fase del programma oggetto del presente provvedimento, la scheda tecnica specifica che la prosecuzione della seconda fase del programma – che, come in precedenza evidenziato, determina oneri pari a complessivi 30 milioni di euro – è finanziata a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
In particolare, il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.
Evidenzia che la scheda tecnica precisa che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, per garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.
Segnala che la scheda tecnica evidenzia, infine, che, in ogni caso, il citato programma sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.
Per quanto attiene alle risorse utilizzate, fa presente che il piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 282.298.696 euro per l'anno 2026 e a 293.538.014 euro per l'anno 2027. Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al medesimo piano gestionale, sono pari a 1.532.298.696 euro per l'anno 2026 e a 1.693.538.014 euro per l'anno 2027.
Tutto ciò considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate per gli anni 2026 e 2027 sul predetto piano gestionale, come risultanti dalla previsioni assestate a legislazione vigente, appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse per l'intero orizzonte temporale del programma, nonché assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Fa presente che, come precisato dalla scheda tecnica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame.
Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate Pag. 105misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, assicura che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, fa presente che il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Conferma che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prosecuzione della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Assicura, infine, che le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Marco GRIMALDI (AVS) interviene, in via preliminare, per reiterare la richiesta di convocazione di un'apposita seduta della Commissione, anche congiuntamente con la Commissione Difesa, al fine di svolgere un confronto serio e approfondito circa i diversi profili problematici che, a suo dire, emergono alla luce del numero crescente di schemi di decreto del Ministro della difesa di approvazione dei programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale.
Ricorda, a tal proposito, come lo stesso Ministro Giorgetti, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, abbia fornito alcune indicazioni in merito ai futuri aumenti della spesa militare derivanti dagli impegni assunti dall'Italia in ragione della sua appartenenza alla NATO. Osserva, in particolare, come le risposte fornite in quella occasione dal Ministro e, segnatamente, la rassicurazione circa il percorso di adeguamento della spesa ai limiti stabiliti sia in sede NATO sia in sede di Unione europea, che dovrebbe interessare in via prevalente gli anni a decorrere dal 2028, appaiano in contrasto con gli incrementi di risorse che già si registrano sui capitoli di spesa del Ministero della difesa, che ammonterebbero a circa 2,1 miliardi di euro, e del Ministero delle imprese e del made in Italy, che ammonterebbero a circa 1 miliardo di euro.
Sottolinea, inoltre, come, stando ai dati del documento programmatico pluriennale 2025-2027, il bilancio integrato in chiave NATO aumenti, per l'anno 2025, di 15 miliardi di euro, attestandosi ad una cifra complessiva pari a circa 45 miliardi di euro.
Ciò premesso, fa presente che diverse sono le criticità che emergono dall'esame dei predetti schemi di decreto.
Richiama, in primo luogo, la problematica, già sollevata da diversi esponenti delle forze politiche di opposizione in Commissione, circa il deficit informativo che caratterizza il contenuto dei documenti concernenti la gestione e la destinazione delle risorse relativamente al settore della difesa, lamentando, peraltro, un netto peggioramento, negli ultimi dieci anni, del livello di trasparenza nella predisposizione dei predetti documenti. Ritiene, sul punto, che le vicende occorse su questo fronte a partire, per lo meno, dai primi invii di materiale bellico all'Ucraina abbiano contribuito in modo notevole a compromettere tale quadro di trasparenza dei dati e delle informazioni, anche attraverso il ricorso alla secretazione delle informazioni relative allo stato degli arsenali militari italiani.Pag. 106
Fa presente, altresì, come alla luce di tali elementi, numerosi siano i dubbi che emergono anche in merito alle rassicurazioni circa il fatto che l'adozione di tali programmi di acquisto dei sistemi d'arma possa avvenire effettivamente nelle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò, in particolare, ove si consideri che tali programmi prevedono un'articolazione pluriennale in più fasi e, pertanto, il finanziamento delle ulteriori fasi di attuazione richiederanno, inevitabilmente, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.
Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sul tema delle possibili ricadute in senso positivo delle spese militari in termini di sostegno e conseguente crescita del tessuto socio-economico del Paese. Rammenta come, nel corso della sopracitata audizione del Ministro, quest'ultimo abbia fatto riferimento alla circostanza che i suddetti incrementi di spesa nel settore della difesa si tradurrebbero, tra l'altro, in nuovi investimenti nel settore dell'industria della difesa che interesserebbero numerosi territori del Paese. Osserva, tuttavia, sul punto, come, a suo dire, circa i due terzi degli incrementi di spesa in ambito militare sarebbero destinati, piuttosto, a industrie extraeuropee e, in particolare, alle imprese del settore ubicate negli Stati Uniti. Chiede, pertanto, che si faccia chiarezza anche su questi profili, evidenziando la percentuale di risorse effettivamente destinata a investimenti industriali ubicati nel territorio dell'Italia e in quello dell'Unione europea.
Ribadisce, nuovamente, la necessità di escludere che le risorse impiegate per la realizzazione dei predetti programmi di spesa possano finanziarie imprese aventi sede o comunque legate a Paesi coinvolti in conflitti armati o responsabili di condotte perpetrate in violazione dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo alle imprese riconducibili allo stato di Israele. Ricorda, a tal proposito, come il Governo italiano abbia dichiarato di aver sospeso o interrotto gli acquisti di materiale bellico di provenienza israeliana. Denuncia, al riguardo, l'emergenza alimentare in corso nella Striscia di Gaza e il genocidio perpetrato a danno delle popolazioni dei territori palestinesi, sottolineando, in particolare, come il protrarsi di una situazione di tale gravità, anche in pendenza di una tregua estremamente precaria, sia inevitabilmente legato allo stato di guerra protrattosi per lungo tempo in tali aree.
Alla luce delle suddette considerazioni, sollecita nuovamente una seduta congiunta con la Commissione Difesa al fine di aver piena contezza di come le spese oggetto dei programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento esaminati in questa sede si inseriscono nel quadro complessivo delle spese per il comparto della difesa. In questo ambito, gli uffici della Camera potrebbero ulteriormente approfondire le implicazioni finanziarie degli acquisti di materiale di armamento alla luce dei provvedimenti già esaminati.
Conclude evidenziando il generale disallineamento che emerge in materia di individuazione dei profili di spesa nel settore della difesa da un'analisi comparata dei documenti programmatici di finanza pubblica, del documento programmatico pluriennale della difesa 2025-2027 e dei programmi di spesa adottati dal Governo.
Il sottosegretario Federico FRENI, nell'evidenziare come i temi posti dal deputato Grimaldi siano recentemente ricorsi in tutte le occasioni in cui la Commissione Bilancio è stata chiamata a esprimersi su schemi di decreti ministeriali aventi ad oggetto programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento di competenza del Ministero della difesa, reputa necessario chiarire alcuni aspetti di carattere generale, che ritiene utili anche al fine di fornire riscontro alle questioni sollevate.
In tal senso, sottolinea preliminarmente che gran parte delle richieste formulate dal deputato Grimaldi attengono a profili rientranti nelle materie di specifica competenza della Commissione Difesa e la loro trattazione richiede l'acquisizione di dati specifici in possesso del Ministero della difesa, dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze non dispone.Pag. 107
Ritiene pertanto necessario, in primo luogo, che le questioni poste nel corso dell'esame dei predetti schemi di decreti all'interno della Commissione Bilancio, ai fini dell'espressione di rilievi alla Commissione Difesa, non vadano a incidere su questioni e profili che attengono a settori diversi e alla competenza specifica di tale ultimo organo.
Tanto premesso, evidenzia che tutti gli schemi di decreto recanti l'approvazione di programmi pluriennali del Ministero della difesa votati fino ad oggi, nonché quelli che sono all'ordine del giorno della seduta odierna, risultano finanziati a valere su risorse già stanziate a legislazione vigente nel bilancio ordinario del Ministero della difesa o, in taluni casi, del Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare, il programma pluriennale oggetto dello schema di decreto in esame ha avuto avvio nell'anno 2021 ed è, quindi, finanziato con risorse che risultano programmate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Ciò posto, evidenzia, quindi, che lo schema di decreto in esame, al pari degli altri provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, non possono essere posti, da un punto di vista finanziario, in relazione ai futuri incrementi della spesa nazionale nel settore della difesa prospettati dai più recenti documenti di programmazione economica e finanziaria.
Con riferimento al tema della provenienza dei beni oggetto di acquisto, ribadisce la necessità che il dibattito su tali provvedimenti presso la Commissione Bilancio si svolga nel perimetro tracciato dagli ambiti di competenza della medesima Commissione e nel rispetto di quelli di competenza della Commissione di merito.
Pertanto, pur prendendo atto della legittimità delle richieste formulate dal deputato Grimaldi, ritiene che le stesse dovrebbero essere poste dinanzi alla Commissione Difesa e che, viceversa, in Commissione Bilancio non possa essere dato riscontro a richieste di dati vertenti sul tema della provenienza del materiale oggetto di acquisto. A tal riguardo, osserva, in conclusione, che la fornitura di tale tipologia di dati potrebbe anche chiamare in causa profili di riservatezza di alcune informazioni, che potranno meglio essere valutati da parte del rappresentante del Ministero della difesa.
Ida CARMINA (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal deputato Grimaldi, ritiene necessario che vengano forniti ulteriori chiarimenti rispetto al fatto che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa è previsto un acquisto di munizionamento diverso da quello autorizzato con lo schema di decreto in esame. Ritiene opportuno, pertanto, che sia fatta chiarezza sui beni oggetto di acquisizione.
Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce che il programma pluriennale oggetto dello schema di decreto in esame ha già avuto avvio nel 2021 ed è quindi contenuto nella programmazione pluriennale del Ministero della difesa a decorrere da quella data.
Ida CARMINA (M5S), pur prendendo atto della precisazione fornita dal sottosegretario Freni, ritiene nondimeno necessario che sia fatta chiarezza sui beni oggetto di acquisizione, al fine di verificare se questi siano conformi a quelli previsti dal Documento programmatico pluriennale della Difesa.
Marco GRIMALDI (AVS) ritiene sia necessario chiarire quali, tra le richieste di informazioni formulate nel proprio precedente intervento, riguardino, ad avviso del rappresentante del Governo, competenze specifiche della Commissione Difesa.
In particolare, con riferimento alla provenienza della manifattura alla base dei prodotti oggetto di acquisizione, ritiene che tale aspetto sia sicuramente di competenza della predetta Commissione, ma, nondimeno, attenga anche alle competenze della Commissione Bilancio, che non può limitare la sua attività alla sola verifica tecnica della sussistenza delle coperture finanziarie, ma debba considerare anche le eventuali ricadute economiche di una scelta politica. In tal senso, nel fare presente che Pag. 108il programma oggetto dello schema di decreto in esame è stato sviluppato con il coinvolgimento diretto della società Leonardo, con il contributo della società tedesca Diehl Defence, ritiene sia pertanto legittimo chiedere, in questa sede, quale parte della manifattura dei beni oggetto di acquisizione ai sensi del medesimo programma sia di provenienza italiana e, quindi, suscettibile di produrre una ricaduta sull'economia italiana.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel segnalare preliminarmente come la normativa dell'Unione europea in tema di contratti pubblici escluda espressamente dalla sua applicazione il settore della difesa, soggetto a procedure autonome e peculiari, evidenzia che il Ministero dell'economia e delle finanze non è in possesso di tutti i dati necessari per fornire un riscontro adeguato alle richieste del deputato Grimaldi.
Rileva comunque che, per quanto attiene al munizionamento Vulcano, oggetto di acquisizione da parte del programma oggetto dello schema di decreto in esame, già la scheda tecnica allegata al decreto di approvazione del programma SMD 28/2021 evidenziava che lo stesso è sviluppato principalmente da Leonardo S.p.A., con un successivo contributo della società Diehl Defence, e, pertanto, la parte predominante della manifattura di tali beni oggetto di acquisizione è stata sviluppata nell'ambito dell'industria nazionale.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2025, relativo all'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano (Atto n. 309);
premesso che:
il programma del quale si prevede l'approvazione ha ad oggetto la prosecuzione della seconda fase del programma avviato ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 21 febbraio 2022, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, e proseguito ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 4 dicembre 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024;
la prima fase del programma è già stata finanziata ai sensi del predetto decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 febbraio 2022 per un ammontare pari a complessivi 73 milioni di euro, mentre la prima parte della seconda fase è stata finanziata ai sensi del predetto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2024 per un ammontare pari a 80 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame conferma la stima degli oneri complessivi derivanti dal programma in misura pari a 235 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2021, in linea con quanto indicato nei predetti decreti interministeriali che hanno approvato i programmi pluriennali di A/R n. SMD 28/2021 e n. SMD 18/2024;
lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla prosecuzione della seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2026 e la conclusione nell'anno 2029 e viene quantificato un costo complessivo di 30 milioni di euro, mentre il completamento della medesima fase comporterà un ulteriore onere di 52 milioni di euro e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
Pag. 109lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prosecuzione della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla seconda fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prosecuzione della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.
Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2025, denominato «Prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa».
Atto n. 310.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 6 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento (A/R) n. SMD 22/2025, denominato «Prosecuzione del Programma pluriennale Navale per la tutela della capacità marittima della Difesa».
Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 1102, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Precisa che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa, allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che quest'ultimo è finalizzato al completamento e al potenziamento delle capacità del «Programma Navale». In particolare, si precisa che il programma in esame prevede l'adeguamento delle configurazioni delle unità navali per il pieno rispetto dei requisiti operativi, incluso il superamento delle obsolescenze. Segnala che la scheda tecnica indica che tali interventi saranno affiancati da un ammodernamento mirato alla capitalizzazione degli sviluppi tecnologici conseguiti nell'ambito di altri programmi in corso nonché saranno riferiti all'adeguamento del supporto logistico delle unità secondo il modello Through Life Sustainment Management (TLSM), già adottato per il programma FREMM, garantendo l'adeguatezza delle capacità di sostegno anche in relazione ai nuovi scenari operativi e in risposta alle minacce emergenti.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la presumibile conclusione nell'anno 2039, comporta un costo complessivo stimato in 1.306,50 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2025. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sui piani gestionali nn. 7 e 8 del capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Evidenzia che, nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione del programma sono pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 103,50 milioni di euro per l'anno 2026, 124,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 113 milioni di euro per l'anno 2029, 130 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032, 2033 e 2034, 90 milioni di euro per l'anno 2035, 96 milioni di euro per l'anno 2036 e, infine, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2037, 2038 e 2039.
Di tali oneri una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2029, 10 milioni di euro per l'anno 2030, 15 milioni di euro per l'anno 2031, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032, 2033 e 2034, 40 milioni di euro per l'anno 2035 e 46 milioni di euro per l'anno 2036 è posta a carico delle risorse iscritte sul piano gestionale n. 7 del capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Sono, invece, posti a carico delle risorse iscritte sul piano gestionale n. 8 del medesimo capitolo 7419 oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 103,50 milioni di euro per l'anno 2026, 124,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 110 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e, infine, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2039.
Tanto premesso, evidenzia che, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2025-2027, la dotazione iniziale del capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è pari a 696.400.000 euro per l'anno 2025, 587.400.000 euro per l'anno 2026 e 552.200.000 euro per l'anno 2027. Rappresenta, altresì, che, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in relazione all'anno in corso, il piano gestionale n. 8 del citato capitolo 7419 reca, allo stato, una disponibilità, in termini di competenza, pari a 157.000.000 di euro, corrispondente allo stanziamento iniziale per il medesimo esercizio.
Segnala, altresì, che la scheda tecnica precisa che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto ad approvazione, per quanto riguarda il costo complessivo del programma. Qualora, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse comportare la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto Pag. 111integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Tanto considerato, al fine di verificare la congruità degli stanziamenti utilizzati rispetto alle spese oggetto di copertura, segnala in primo luogo l'esigenza di acquisire dal Governo indicazioni in ordine alle risorse iscritte, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, sui citati piani gestionali n. 7 e n. 8 del capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Ciò posto, reputa inoltre necessario, anche alla luce degli utilizzi già previsti delle medesime risorse previsti da programmi d'ammodernamento e rinnovamento presentati nel corso della presente legislatura, che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per l'intero orizzonte temporale del programma, nonché assicuri che il medesimo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Segnala che, come precisato dalla scheda tecnica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
A tale riguardo, anche in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del decreto in esame, ritiene opportuno che il Governo confermi l'imputazione di quota parte degli oneri anche all'anno 2025, fermo restando che – come precisato in un analogo provvedimento già esaminato dalla Commissione – le disponibilità finanziarie per l'anno in corso eventualmente non impegnate contabilmente saranno rese disponibili alla realizzazione del programma attraverso la conservazione all'anno 2026 come residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
Da ultimo, segnala che la scheda tecnica precisa che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame.
Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2025, relativo allo «Sviluppo, produzione e supporto logistico decennale del siluro leggero italiano (SLI)».
Atto n. 311.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 6 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento (A/R) n. SMD 23/2025, relativo allo «Sviluppo, produzione e supporto logistico decennale del siluro leggero italiano (SLI)».
Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 1122, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Precisa che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e la scheda illustrativa allegate al presente schema di decreto segnalano che il programma in esame è finalizzato allo sviluppo, all'industrializzazione, alla qualifica, alla produzione e al supporto logistico pluriennale di una nuova tipologia di siluro, finalizzata a contrastare le moderne sfide che si pongono nella dimensione subacquea, nonché di incrementare le capacità di autodifesa della unità navali della Marina militare.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2049, comporta un costo complessivo stimato in 500 milioni di euro, alle condizioni economiche del 2024.
In tale quadro, specifica, preliminarmente, che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento e nella scheda tecnica ad esso allegata, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, per la quale si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2034. Fa presente che la scheda tecnica evidenzia che la prima fase del programma, che presenta i caratteri dell'autoconsistenza, è finalizzata allo sviluppo e all'industrializzazione della munizione.
Segnala che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 60 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Fa presente che il completamento del programma, del restante valore previsionale di 440 milioni di euro, sarà invece finalizzato a completare le attività di qualifica, integrazione, certificazione, produzione e supporto logistico pluriennale.
Nello specifico evidenzia che, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.
Al riguardo, alla luce del fatto che nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica si indica che il programma sarà avviato nell'anno 2025 e che, tuttavia, il cronoprogramma relativo alla prima fase del medesimo programma, riportato nella scheda tecnica, prevede oneri solo a decorrere dall'anno 2026, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che il suddetto richiamo all'annualità in corso si debba intendere riferito all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nel medesimo anno.
Tanto premesso, evidenzia che, nell'ambito del vigente bilancio triennale, la dotazione iniziale del piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 99.760.131 euro per l'anno 2026 e 135.857.823 euro per l'anno 2027. Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente relative al citato piano gestionale sono pari a 1.199.760.131 euro per l'anno 2026 e 1.202.912.710 euro per l'anno 2027.
Evidenzia che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito dalla scheda tecnica allegata al provvedimento, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 440 milioni di euro, finalizzato a completare le attività di qualifica, integrazione, certificazione, produzione e supporto logistico pluriennale, dovrà successivamentePag. 113 formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Avverte che la scheda tecnica precisa, altresì, che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto ad approvazione, in termini di onere finanziario del programma. Qualora, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse comportare la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Aggiunge, inoltre, che, in ogni caso, il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa.
Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate per gli anni 2026 e 2027 sul citato piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, come risultanti dalla previsioni assestate a legislazione vigente, appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, appare comunque necessario, anche alla luce degli utilizzi delle medesime risorse disposte da programmi d'arma presentati nel corso della presente legislatura, che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse per l'intero orizzonte temporale del programma, nonché assicuri che l'utilizzo previsto dal provvedimento in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Segnala che, come precisato dalla scheda tecnica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame.
Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, sottolinea che il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Conferma che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Segnala, inoltre, che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025 è coerente con l'assenza di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto la medesima indicazione deve intendersi riferita allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025.Pag. 114
Assicura, infine, che le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Marco GRIMALDI (AVS), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sullo schema di decreto in esame, ribadisce la necessità che, anche in una sede congiunta con la Commissione Difesa, sia fornito, da parte del Governo, un quadro completo degli investimenti attualmente previsti nel settore della difesa e di quelli che l'Esecutivo intende avviare in futuro, anche alla luce del prospettato aumento delle spese nel settore nei prossimi anni.
In tal senso, ritiene che tutti questi finanziamenti su larga scala nel settore della difesa rendano necessario affrontare il tema della trasparenza in tale ambito, sia con riferimento alla dismissione di beni attualmente in possesso della Difesa, sia con riferimento all'ammodernamento e al rinnovamento di mezzi e attrezzature militari.
Ritiene che tale dibattito debba avere luogo in una sede parlamentare e debba coinvolgere, in ragione delle materie di rispettiva competenza, tanto il Ministero della difesa quanto il Ministero dell'economia e delle finanze.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che la Commissione Bilancio non disponga, allo stato attuale, di elementi sufficienti per poter procedere all'espressione della propria valutazione alla Commissione Difesa sullo schema di decreto in esame.
A tal riguardo, segnala che lo schema di decreto quantifica gli oneri complessivi derivanti dalla realizzazione del programma pluriennale oggetto dello stesso in misura pari a 500 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2024 e che ne preveda l'avvio già a partire dall'anno 2025. In proposito, ritiene, da un lato, che sia inverosimile pensare che possano sostenersi spese già nell'anno in corso, dal momento che l'esercizio finanziario sta per concludersi e, dall'altro, che le condizioni economiche 2024 non siano attuali e sia presumibile che i costi dei prodotti oggetto di acquisizione subiranno degli incrementi nel corso degli anni, con conseguente necessità di intervenire con successivi provvedimenti volti a far fronte ai maggiori costi determinatisi.
Il sottosegretario Federico FRENI precisa che lo schema di decreto in esame prevede l'avvio del programma nel corso dell'anno 2025, ma non riferisce poste finanziarie al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema. Sottolinea, in proposito, che l'avvio del programma cui fa riferimento lo schema in esame si riferisce allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della relativa progettualità, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025, come già precisato in sede di risposta alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore.
Con riferimento alla circostanza che la quantificazione degli oneri complessivi derivanti dalla realizzazione del programma pluriennale oggetto dello schema in esame sia stata effettuata alle condizioni economiche 2024, segnala che i prezzi dei beni e dei materiali oggetto di acquisizione sono attualizzati in virtù di specifiche clausole contrattuali, le quali fissano le condizioni economiche che governano tali acquisizioni, anche a tutela da eventuali incrementi del tasso di inflazione che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei medesimi contratti. In questo senso, il riferimento alle condizioni economiche 2024 rappresenta una forma di tutela rispetto a possibili futuri incrementi dei prezzi.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 1152, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2025, relativo allo “Sviluppo, produzione e supporto logistico decennale del siluro leggero italiano (SLI)” (Atto n. 311);
premesso che:
lo schema di decreto in esame quantifica gli oneri complessivi derivanti dal predetto programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la presumibile conclusione nell'anno 2049, in misura pari a 500 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2024;
lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla prima fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2034 e viene quantificato un costo complessivo di 60 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 440 milioni di euro e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del piano gestionale n. 1 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025 è coerente con l'assenza di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto la medesima indicazione deve intendersi riferita allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025;
le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
Pag. 116Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2025, relativo alla mobilità terrestre delle Forze speciali.
Atto n. 312.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 6 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 28/2025, relativo alla mobilità terrestre delle Forze speciali.
Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Precisa che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, segnala che il programma in esame è volto all'acquisizione di veicoli tattici atti alla condotta delle operazioni speciali di tre tipi: veicoli tattici leggeri All Terrain della tipologia Medium Range Mounted Patrolling; veicoli blindati con livrea civile di derivazione commerciale; mezzi tattici della tipologia Ground Mobility Vehicle Flyer.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025, con presumibile conclusione nell'anno 2034, comporta un costo complessivo stimato in 106,1 milioni di euro.
In tale quadro, specifica preliminarmente che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento e nell'allegata scheda tecnica, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, del valore di 38,6 milioni di euro, che ha carattere di autoconsistenza ed è funzionale all'acquisizione, certificazione e omologazione di una parte delle piattaforme, comprensive di supporto, attrezzature logistica e formazione del personale. In particolare, nell'ambito della prima fase del programma saranno acquisiti 64 veicoli tattici leggeri, 44 veicoli blindati di derivazione commerciale con sistemi radio e 7 mezzi tattici GMV. Il completamento del programma, del restante valore previsionale di 67,5 milioni di euro, sarà, invece, finalizzato all'acquisizione di ulteriori veicoli.
Evidenzia che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nell'allegata scheda tecnica, il completamento del programma sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui verrà data evidenza nel Documento programmatico pluriennale. In coerenza con quanto rappresentato, il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.
Segnala che il costo complessivo della prima fase, come evidenziato, ammonta a 38,6 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sugli stanziamentiPag. 117 disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Nello specifico, precisa che, secondo quanto indicato nel cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 3,86 milioni di euro per l'anno 2026, 5,36 milioni di euro per l'anno 2027, 8,11 milioni di euro per l'anno 2028, 14 milioni di euro per l'anno 2029 e 7,27 milioni di euro per l'anno 2030.
Al riguardo, alla luce del fatto che nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica si indica che il programma sarà avviato nell'anno 2025 e che, tuttavia, il cronoprogramma relativo alla prima fase del medesimo programma, riportato nella scheda tecnica, prevede oneri solo a decorrere dall'anno 2026, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che il suddetto richiamo all'annualità in corso si debba intendere riferito all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nel medesimo anno.
Tanto premesso, evidenzia che il piano gestionale del quale si prevede l'utilizzo reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 282.298.696 euro per l'anno 2026 e a 293.538.014 euro per l'anno 2027. Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al citato piano gestionale del medesimo capitolo, sono pari a 1.532.298.696 euro per l'anno 2026 e a 1.693.538.014 euro per l'anno 2027.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo le effettive esigenze di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Ciò posto, nel prendere atto che le risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma presentati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Aggiunge, infine, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazionePag. 118 del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame.
A tale ultimo riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, sottolinea che il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Conferma che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Segnala che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025, è coerente con l'assenza di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto la medesima indicazione deve intendersi riferita allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025.
Assicura, infine, che le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Marco GRIMALDI (AVS), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sullo schema di decreto in esame e nel ribadire che il proprio gruppo si esprimerà sempre in senso contrario a tutti gli schemi di decreto ministeriale recanti l'approvazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento di competenza del Ministero della difesa, almeno fino a quando non sarà individuata una sede parlamentare di confronto, anche congiuntamente con la Commissione Difesa, sui temi attinenti alla spesa nel settore della difesa e alla necessaria trasparenza che, in particolare nell'attuale fase storica e geopolitica, deve caratterizzare tale settore, chiede al rappresentante del Governo se, dal momento che questo schema di decreto ha ad oggetto un programma pluriennale del 2025 relativo alla mobilità terrestre delle Forze speciali, gli oneri dallo stesso derivanti siano da considerarsi inclusi nell'obiettivo della spesa per la difesa, per l'anno in corso, pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, calcolato secondo i parametri utilizzati in ambito NATO, che, come noto, sono più ampi rispetto a quelli utilizzati dal sistema statistico europeo, ovvero se già fossero computabili all'interno della spesa della difesa secondo i parametri utilizzati da Eurostat.
Il sottosegretario Federico FRENI, pur non disponendo di una risposta puntuale rispetto al quesito da ultimo posto dal deputato Grimaldi, osserva come – trattandosi di spese relative all'acquisizione di veicoli per uso militare – le spese stesse dovrebbero essere già state considerate nell'ambito di quelle relative al settore della difesa sulla base dei parametri utilizzati da Eurostat.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 1192, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2025, relativo alla mobilità terrestre delle Forze speciali (Atto n. 312);
premesso che:
lo schema di decreto in esame quantifica gli oneri complessivi derivanti dal predetto programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la presumibile conclusione nell'anno 2034, in misura pari a 106,10 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla prima fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2030 e viene quantificato un costo complessivo di 38,60 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 67,50 milioni di euro e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7220, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025, è coerente con l'assenza di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto la medesima indicazione deve intendersi riferita allo svolgimento di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025;
le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
Pag. 120Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 22 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.