SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 14.
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
C. 2393 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, espone i contenuti del provvedimento in esame, recante «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie», approvato dal Senato, facendo innanzitutto presente che esso si compone di ventiquattro articoli suddivisi in quattro Capi: legge annuale di semplificazione normativa (Capo I); misure volte al miglioramento della qualità della normazione (Capo II); deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente (Capo III); disposizioni finali (Capo IV).
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici, dà quindi una sintetica panoramica del testo approvato dal Senato Pag. 158e non modificato in sede referente dalla I Commissione, evidenziando gli aspetti che riguardano ambiti di interesse della Commissione.
Per quanto riguarda il Capo I (Legge annuale di semplificazione), che reca gli articoli da 1 a 3, fa presente che l'articolo 1, prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione, previsione che va a sostituire quanto già previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (cd. legge Bassanini 1), come riscritto dalla legge n. 229 del 2003. Ricorda che il predetto articolo 20 della legge n. 59 del 1997 ha introdotto nell'ordinamento la previsione di una legge annuale di semplificazione, quale strumento periodico di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi, attraverso lo strumento giuridico della delegificazione delle norme di legge che disciplinavano i procedimenti amministrativi stessi mentre l'articolo 1 della legge n. 229 del 2003 ha modificato l'impianto complessivo della legge annuale di semplificazione e ne sposta l'asse dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento, alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione.
Tornando al contenuto dell'articolo 1 del progetto di legge in esame, riferisce che il comma 1 prevede che il disegno di legge annuale di semplificazione normativa sia adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti per materia. Sul disegno di legge dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata. Il medesimo comma 1 individua anche come finalità del provvedimento «la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente». A tal fine il comma 2 prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro per le riforme costituzionali e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscano dai ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto delle eventuali «valutazioni di impatto della regolamentazione» effettuate. È previsto anche, sempre al comma 2, che i medesimi ministri entro lo stesso termine svolgano consultazioni pubbliche con le categorie e i soggetti interessati. Il comma 3 prevede, infine, che la legge annuale di semplificazione normativa indichi anche le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto sarà completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguabile, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
L'articolo 2 contiene i princìpi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 e la procedura di adozione dei decreti legislativi. Tra i princìpi e i criteri direttivi generali ricorda, per quanto di specifico interesse per la Commissione, i seguenti: semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari (comma 1, lettera e)); semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i princìpi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati (comma 1, lettera f)); limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla Pag. 159normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate (comma 1, lettera g)).
Il comma 2 reca disposizione relative alla procedura per l'esercizio della delega: individua i soggetti titolari della facoltà di proporre e adottare i decreti legislativi; si prevede che la legge annuale di semplificazione indichi i casi in cui sugli schemi è richiesta l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata e i casi in cui invece si rende necessaria l'intesa; dispone il termine di trenta giorni per l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici; dispone poi circa l'iter parlamentare dei predetti schemi. Il comma 3 prevede la possibilità di adottare, con la medesima procedura ed entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, decreti legislativi integrativi e correttivi.
L'articolo 3 individua le citate disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), come principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
Il Capo II (Misure volte al miglioramento della qualità della normazione) reca gli articoli da 4 a 11. L'articolo 4 promuove l'equità intergenerazionale prevedendo che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, siano accompagnati da una analisi preventiva degli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (Valutazione di impatto generazionale – VIG) da effettuarsi, quale strumento informativo, nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione.
L'articolo 5 stabilisce l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Osservatorio per l'impatto generazionale avente funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di promozione dell'equità intergenerazionale promossi dall'articolo 4.
L'articolo 6 prevede che l'impatto di genere sia ricompreso tra i profili di indagine e valutazione dell'AIR e della VIR.
L'articolo 7 prevede un obbligo di disaggregazione per uomini e donne dei dati forniti dai soggetti partecipanti all'informazione statistica ufficiale. E menziona, in capo al Presidente del Consiglio o all'Autorità politica delegata alle pari opportunità, un potere di indirizzo circa le esigenze di rilevazione statistica, funzionale al contrasto delle diseguaglianze tra uomini e donne.
L'articolo 8 novella la norma che prevede la trasmissione ogni due anni alle Camere, da parte della consigliera o del consigliere nazionale di parità, di una relazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro: la relazione deve riguardare specificamente anche le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali.
L'articolo 9 reca delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e del procedimento di produzione normativa. Insieme prevede l'emanazione di un regolamento unico, in cui confluiscano le disposizioni regolamentari vigenti in materia di produzione normativa.
L'articolo 10 concerne i regolamenti ministeriali: prevede un decreto del Ministro della giustizia che individui le modalità di loro conservazione e raccolta alla cui entrata in vigore viene rinviato l'acquisto di efficacia delle disposizioni recate nel presente articolo, le quali dispongono che i regolamenti ministeriali possano essere adottati con modalità digitale (e sottoscritti con firma digitale), secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.
L'articolo 11 reca delega al Governo per l'adozione – entro dodici mesi – di uno o più decreti legislativi di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell'amministrazione digitale. La rivisitazione del Codice così autorizzata concerne: la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari; l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici.
Il Capo III (Deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di Pag. 160determinate materie della normativa vigente) reca gli articoli da 12 a 21.
L'articolo 12 mira a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'articolo 13 reca una delega al Governo finalizzata a semplificare e riordinare la disciplina della navigazione interna e promiscua, nonché della navigazione a uso privato e in conto proprio.
L'articolo 14 delega il Governo ad operare una revisione organica del vigente Testo unico delle norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché alla digitalizzazione dell'albo previsto delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale istituito presso ciascuna corte d'appello, previsto dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
L'articolo 15, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nel rispetto di specifici princìpi e criteri direttivi. Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, e il comma 3 prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive. I commi 4 e 5 demandano poi al Governo, rispettivamente, l'adozione di un unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle suddette materie.
L'articolo 16 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità, nel rispetto di una serie di princìpi e criteri direttivi. Il comma 4 prevede l'adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica delle disposizioni di rango regolamentare nella suddetta materia.
L'articolo 17 reca al comma 1 una disciplina di delega al Governo per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno, da esercitarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 18 contiene una delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), del provvedimento in esame, nonché di ulteriori principi e criteri direttivi.
L'articolo 19 delega il Governo alla semplificazione, riordino e riassetto degli Osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio per le politiche per la famiglia e la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
L'articolo 20, comma 1, conferisce la delega al Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché di una serie di principi e criteri direttivi specifici. Il comma 2 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1. Il comma 3 stabilisce il termine e la procedura per l'eventuale adozione di uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive. Il comma 4 demanda a un unico regolamento governativo l'adozione delle disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativiPag. 161 di cui al comma 1. Il comma 5 prevede che con un regolamento ministeriale i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo in esame sono riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario. Tra i princìpi e criteri direttivi specifici dettati per l'esercizio della delega segnala i seguenti: riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei princìpi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi (lettera d)); riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218(lettera h)).
L'articolo 21 delega il Governo ad emanare, entro ventiquattro mesi e nell'osservanza di specifici principi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni generali in materia poste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si delega altresì al Governo anche l'emanazione di norme di coordinamento con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e i relativi decreti di attuazione.
Il Capo IV, composto dagli articoli 22 e 23, reca le disposizioni finali. L'articolo 22 reca le clausole di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, facendo salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (autonomia differenziata). L'articolo 23 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento trasmesse dalla XIV Commissione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti al disegno di legge C. 2574 Governo, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025, presentati direttamente presso la XIV Commissione e riferiti alle parti del provvedimento di competenza della X Commissione. Avverte, altresì, che dalla medesima XIV Commissione sono state trasmesse ventisei proposte Pag. 162emendative il cui fascicolo pone in distribuzione (vedi allegato 2).
Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ritiene che la complessità delle tematiche interessate dalle proposte emendative richieda, da parte sua, un opportuno approfondimento istruttorio. Chiede quindi un leggero differimento per la formulazione della proposta di parere riservandosi di presentarla in una successiva seduta già la settimana prossima.
La Commissione consente.
Emma PAVANELLI (M5S), condividendo la valutazione del relatore circa la complessità dell'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, ritiene necessario avviare un breve ciclo di audizioni per un opportuno approfondimento istruttorio da parte della Commissione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che la XIV Commissione, competente in sede referente, ha già svolto un significativo ciclo di audizioni sui temi oggetto del provvedimento e avverte, peraltro, che non ci sarebbero comunque i tempi tecnici per svolgere ulteriori audizioni da parte della X Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.
Atto n. 318.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'inizio dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (Atto n. 318). Ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il 19 novembre 2025.
Segnala, tuttavia, che la richiesta di parere su tale schema non è corredata del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame prima che tale atto sia trasmesso.
Invita quindi il relatore, On. Comba, a svolgere la relazione introduttiva.
Fabrizio COMBA (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti dello schema di decreto legislativo recante attuazione della normativa UE sul miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.
Fa presente che lo schema di decreto dà attuazione alle deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024): la direttiva da recepire è ricompresa tra gli atti dell'Unione europea dell'allegato A alla legge di delegazione, per i quali non sono stati previsti specifici criteri di delega.
Prima di passare all'illustrazione del contenuto dello schema, ricorda che la direttiva oggetto di recepimento rientra in un pacchetto di iniziative della Commissione europea per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia in conseguenza della crisi energetica (determinatasi a partire dal 2022), il cui obiettivo è quello di fornire agli Stati Pag. 163membri strumenti per fare fronte al presentarsi di situazioni emergenziali. Il Governo rileva che il decreto legislativo consentirebbe l'attuazione delle politiche dell'Unione europea nel campo del mercato interno dell'energia elettrica e le principali modifiche e integrazioni al quadro normativo vigente riguardano: la disciplina degli accordi di connessione flessibile; il diritto del cliente finale ad un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con prezzo fisso; la gestione del rischio del fornitore; la protezione dalle interruzioni della fornitura; la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile; l'integrazione dei compiti e delle funzioni del gestore della rete di distribuzione; l'aggiornamento dei compiti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Più nello specifico, ricorda che la direttiva cui il presente schema di decreto dà attuazione fa parte della recente riforma del mercato elettrico dell'Unione europea, nota come Electricity Market Design Reform, adottata nel luglio 2024, che rappresenta il quinto pacchetto energia dell'UE ed ha come obiettivi: migliorare la stabilità e prevedibilità dei costi energetici; garantire prezzi accessibili per tutti i consumatori (civili e industrie) e una protezione dalla loro volatilità; incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili.
Osserva che i principali strumenti della riforma includono: l'obbligo di offrire contratti a prezzo fisso e contratti bidirezionali per differenza (CFD) per i nuovi impianti; la promozione dei Power Purchase Agreements (PPA); l'introduzione di misure per la tutela dei consumatori, come il diritto alla condivisione dell'energia e la previsione di un fornitore di ultima istanza.
I tre atti principali di cui si compone la riforma sono: il regolamento (UE) 2024/1747, che modifica le norme sul mercato all'ingrosso e sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), a cui con lo schema di decreto in esame si prevede di dare attuazione; il regolamento (UE) 2024/1106, che rivede il regolamento REMIT sulla trasparenza dei mercati energetici; la direttiva (UE) 2024/1711, che aggiorna le regole sul mercato al dettaglio.
Passando al contenuto dello schema in esame, fa presente che esso è composto di 10 articoli.
L'articolo 1 interviene per modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 210 del 2021, il quale reca le definizioni rilevanti nell'ambito della disciplina del mercato dell'energia elettrica. Le modifiche mirano principalmente a integrare e definire nuovi concetti relativi a tipologie contrattuali, figure di garanzia e alle forme di autoconsumo e condivisione dell'energia rinnovabile.
A tal fine, si integra la definizione di cliente attivo includendovi esplicitamente il tema della condivisione dell'energia elettrica. Si introducono, inoltre, le nuove definizioni di: «contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso», con specifiche tutele sulla stabilità dei costi; «fornitore di ultima istanza», che garantisce la continuità di fornitura; «accordo di connessione flessibile», ai fini dell'integrazione efficiente delle rinnovabili nella rete; «condivisione dell'energia», che definisce in modo operativo l'autoconsumo di energia rinnovabile tra clienti attivi, inclusi i modelli «extra loco» e il trasferimento dei diritti, ponendo le basi per il pieno sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER).
L'articolo 2 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 210 del 2021, che si occupa della disciplina applicabile in materia di diritti dei consumatori finali di energia elettrica. Estende la possibilità per i clienti finali di stipulare accordi di condivisione dell'energia e introduce il diritto ad avere più punti di misurazione. Si prevede l'istituzione del diritto a un contratto a prezzo fisso e tempo determinato (per almeno un anno) per tutti i clienti, con obbligo di offerta da parte dei grandi fornitori. Per questi contratti, sono vietate le modifiche unilaterali e si garantisce il diritto a partecipare alla condivisione e alla gestione della domanda. L'articolo aumenta la trasparenza precontrattuale e affida all'ARERA la tutela specifica contro l'interruzione di fornitura per i clienti vulnerabili.Pag. 164 Infine, definisce i principi regolatori della fornitura di ultima istanza.
L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 210 del 2021, il quale prevede che l'ARERA, a seguito di una consultazione, adotti misure che consentano ai clienti di cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta. L'articolo 3 modifica il termine entro il quale deve essere assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore: entro il 2026 e non più a far data dal 1° gennaio 2026. Si prevede inoltre che l'ARERA adotti misure volte a verificare e assicurare la conformità delle modalità con cui i fornitori calcolano gli oneri nel caso di recesso anticipato da un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso.
L'articolo 4 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 210 del 2021, recante «formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica». Le modifiche mirano a rendere i grandi fornitori più «responsabili» nella gestione dei rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi. In particolare si stabiliscono obblighi specifici in materia di gestione del rischio (rischio di prezzo e rischio di fornitura) per i grandi fornitori e si assegna all'ARERA il compito di vigilare e sanzionare il mancato rispetto di tali obblighi.
L'articolo 5 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 210 del 2021, che detta disposizioni in relazione ai clienti attivi ed alle comunità energetiche dei cittadini, in modo da dare concretezza al consumo collettivo dell'energia elettrica autoprodotta o stoccata. Ora si prevede che per il calcolo dell'energia condivisa – pari al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati – si faccia riferimento a ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, e non più a ciascun periodo orario. Si introduce poi una disciplina volta a consentire la piena operatività delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e dell'autoconsumo. La norma formalizza la figura dell'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile, un soggetto terzo che può gestire per conto dei partecipanti la comunicazione, i contratti, la fatturazione e il funzionamento degli impianti di generazione di energia (limitatamente a progetti fino a 6 MW). Stabilisce altresì i diritti fondamentali dei clienti attivi, fra cui lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa e l'accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie.
L'articolo 6 apporta, invece, modifiche agli articoli 2 e 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (attuativo della cd. direttiva RED II). In particolare, si modifica la soglia temporale utilizzata nella definizione di energia condivisa (rispetto alla quale viene determinato lo scorporo dell'energia condivisa), in modo da adeguarla alla modifica operata dall'esaminato articolo 5. Si interviene poi sostituendo il riferimento ai clienti domestici con quello ai clienti finali, così da chiarire che la disciplina dello scorporo in bolletta, secondo le modalità individuate dall'ARERA, si applica ai clienti finali, nel cui ambito sono incluse anche le imprese, e non solo – come attualmente previsto – ai clienti domestici.
L'articolo 7 interviene sul decreto legislativo n. 93 del 2011, attuativo della normativa europea sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, delegando all'ARERA il compito di regolamentare la pubblicazione trasparente e dettagliata della capacità di rete disponibile per nuove connessioni da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che forniscono meno di 100.000 clienti o piccoli sistemi isolati. Si rende poi obbligatoria l'offerta di accordi di connessione flessibile nelle aree a capacità di rete limitata da parte dei gestori di rete, se ne stabiliscono i principi regolatori e si fissano i requisiti minimi contrattuali. Si rafforza il ruolo dell'ARERA nel coordinamento con le autorità europee, affidandole il compito di monitorare e intervenire per eliminare ostacoli che possano impedire lo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini.Pag. 165
L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 79 del 1999 – cosiddetto «decreto Bersani» – che ha liberalizzato il mercato elettrico. In particolare, si precisa ora che le imprese distributrici devono operare in modo non discriminatorio nei confronti di tutti gli utenti, garantendo pari accesso alle CER. Inoltre si impone alle imprese l'obbligo di informare gli utenti sullo stato di avanzamento delle richieste di connessione entro tre mesi dalla presentazione (se la richiesta non è accolta, le medesime imprese aggiornano le informazioni almeno trimestralmente). Infine, l'articolo stabilisce l'obbligo di gestire le richieste e la documentazione pertinenti esclusivamente in forma digitale.
L'articolo 9 detta le tempistiche entro cui l'ARERA deve adottare i provvedimenti attuativi per rendere operative le norme precedentemente introdotte. Nello specifico, fissa i seguenti termini per emanare i provvedimenti necessari a rendere operative le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 dello schema di decreto in commento: sei mesi per l'operatività del nuovo comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 210 del 2021; dodici mesi per l'attuazione del nuovo comma 5-octies dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011; sei mesi per l'attuazione del nuovo comma 2 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo n. 93 del 2011.
L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dal decreto in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 22 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.