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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2025
572.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 OTTOBRE 2025

Pag. 174

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza della vicepresidente, Tiziana NISINI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 127/2025: Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
C. 2662 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tiziana NISINI (LEGA), presidente e relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2662, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, alcune risorse derivanti da precedenti stanziamenti. In particolare, il comma 1 destina, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e già destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026. Il comma 2 destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026. Il comma 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023. Il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola per estenderla, come afferma la relazione tecnica, anche ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno. Il comma 5 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  Il comma 5-bis dell'articolo 3 estende ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche e al personale educativo la platea dei destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cosiddetta Carta del docente) e interviene sulla lista dei beni acquistabili con tale carta, ponendo dei limiti di cadenza temporale all'acquisto di hardware e software e inserendo tra i beni acquistabili anche i servizi di trasporto di persone; prevede inoltre che il decreto ministeriale che determina annualmente l'importo della Carta debba essere adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, anche tenendo conto del personale educativo.
  L'articolo 4, al comma 1, proroga anche per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 la possibilità attribuita al Ministero dell'istruzione e del merito di disciplinare con una o più ordinanze la formazione delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. Il comma 1-bis prevede che anche le procedure per la conferma delle supplenze assegnate al docente di sostegno su richiesta delle famiglie sarà regolata, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con ordinanza ministeriale.
  L'articolo 4, comma 1-ter, prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità può esserePag. 175 conseguita con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE fino al 31 dicembre 2026 (e non più invece fino al 31 dicembre 2025). Esso stabilisce inoltre che possono partecipare ai predetti percorsi coloro che abbiano svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (in luogo dei cinque attualmente previsti). È altresì estesa a coloro che abbiano conseguito alla data del 24 aprile 2025, e non più, come oggi previsto, alla data del 1° giugno 2024, un titolo attestante il superamento di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un'università estera e abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
  L'articolo 4, comma 1-quinquies, reca disposizioni in materia di immissione in ruolo dei docenti di sostegno e in particolare prevede che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per tale tipologia di posto siano utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze fino al 31 dicembre 2026 e, quindi, anche per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027. A decorrere da tale anno, tuttavia, tale utilizzo sarà possibile non solo previo esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazione della riforma PNRR, ma anche previo esaurimento degli elenchi regionali istituiti dal decreto-legge n. 45 del 2025, in cui sono inseriti i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.
  L'articolo 4, comma 1-sexies, posticipa dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine oltre il quale saranno richiesti i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.
  L'articolo 7 proroga l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro – già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 – anche per l'anno 2026, per consentire alla Scuola europea di Brindisi la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, ricorda che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'emendamento Carotenuto 5.1 e gli identici emendamenti De Monte 5.2, Mantovani 5.3 e Cavandoli 5.4, presentati direttamente presso la XIV Commissione e che investono ambiti di competenza della XI Commissione.
  Fa presente che l'emendamento Carotenuto 5.1 interviene sull'articolo 5, che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del ParlamentoPag. 176 europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
  In particolare la proposta emendativa è volta a modificare il principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) del comma 2, che prevede, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) del medesimo comma 2 (sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. In particolare la modifica di cui alla proposta emendativa è volta a prevedere che le predette somme siano destinate anche alla promozione e al rafforzamento della sicurezza e dell'innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro.
  Al riguardo evidenzia che tale ulteriore finalità a cui destinare le predette risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine appare poco coerente rispetto alla finalità già individuata dalla menzionata lettera e), relativa al potenziamento della vigilanza sul mercato da parte delle autorità competenti. Peraltro tale finalità di cui alla lettera e) è rispondente a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.
  Gli identici emendamenti De Monte 5.2, Mantovani 5.3 e Cavandoli 5.4 sono volti ad aggiungere due ulteriori criteri e principi direttivi al comma 2 dell'articolo 5.
  In particolare il principio e criterio direttivo di cui alla lettera e-bis) dispone che nell'esercizio della delega legislativa in oggetto il Governo deve prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, dell'articolo 11, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), e dell'Allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni.
  Inoltre il principio e criterio direttivo che si vuole introdurre con la lettera e-ter) dispone che nell'esercizio della delega legislativa in oggetto il Governo deve apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del medesimo articolo 5.
  Ritiene condivisibili le previsioni di cui alle predette lettere e-bis) e e-ter) poiché volte a rendere più puntuale l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230.
  Formula, quindi, una proposta di parere (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 ottobre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 22 ottobre 2025.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza della vicepresidente, Tiziana NISINI.

Pag. 177

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale (IADP) e del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.40.

Audizione informale di Angela Giusti, prima ricercatrice presso il Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) dell'Istituto Superiore di Sanità, Annina Lubbock, sociologa delle pari opportunità e consulente per il Centro per la Salute del Bambino, e Carla Tomasini, pediatra e comunicatrice scientifica, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2208 Soumahoro e C. 2228 Schlein, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.