ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 ottobre 2025. — Presidenza della vicepresidente della XI Commissione, Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 13.50.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 322.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Tiziana NISINI, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il 19 novembre 2025 e che, essendo la richiesta di parere non corredata dei previsti pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la XII Commissione, Dario Giagoni, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della direttiva (UE) 2023/2668, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, la quale inserisce una serie di novelle nella direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 gennaio 2026. Il termine per il recepimento, da parte degli Stati membri, della suddetta direttiva (UE) 2023/2668 scade il 21 dicembre 2025, tranne che per il recepimento di alcune novelle – relative alla misurazione della concentrazione nell'aria di fibre di amianto –, per le quali è posto il termine del 21 dicembre 2029; il recepimento di queste ultime disposizioni, con decorrenza dell'applicazione dalla suddetta data del 21 dicembre 2029, è già operato dal presente schema di decreto.Pag. 23
Al fine del recepimento della suddetta direttiva (UE) 2023/2668, lo schema di decreto reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Venendo più in particolare al contenuto delle novelle operate nel citato decreto legislativo n. 81 del 2008, rileva, in primo luogo, che gli articoli 1, 16 e 17 dello schema di decreto e il relativo allegato estendono l'ambito di una sezione del registro nazionale dell'INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione; la sezione attualmente relativa ai soli casi di mesotelioma viene ampliata a tutte le patologie professionali – se derivanti dall'esposizione all'amianto – indicate nel suddetto allegato; quest'ultimo ricomprende, oltre al mesotelioma, l'asbestosi, il cancro del polmone, il cancro gastrointestinale, il cancro della laringe, il cancro delle ovaie, le malattie pleuriche non maligne.
La novella di cui all'articolo 2 dello schema riformula l'ambito di applicazione delle norme del capo III del titolo IX del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni (capo relativo alla «Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto»); la nuova formulazione reca ulteriori esemplificazioni rispetto al riferimento, già posto dalla norma vigente, alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto (fermi restando i divieti di lavorazione vigenti).
La novella di cui al successivo articolo 3 reca una specificazione relativa alla nozione di silicati fibrosi (quest'ultima categoria, già nella versione vigente, è articolata in varie tipologie e, nel suo complesso, è ricompresa nella definizione di amianto, al fine dell'applicazione delle suddette norme del capo III del titolo IX del decreto legislativo n. 81 del 2008). La novella specifica che i silicati fibrosi sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
L'articolo 4 integra il principio vigente secondo il quale, prima dell'inizio di lavori relativi a edifici, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. La novella fa un riferimento esplicito anche ai lavori di ristrutturazione (mentre la formulazione vigente fa riferimento esclusivamente ai lavori di demolizione o di manutenzione) e, per le ipotesi di lavori relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, integra la disciplina sulle procedure di acquisizione di informazioni, prevedendo, in alcuni casi, anche accertamenti nonché la messa a disposizione (da parte del medesimo datore) degli elementi acquisiti (la formulazione vigente, che rimane esaustiva per gli altri edifici, si limita a prevedere che il datore assuma informazioni presso i proprietari dei locali).
L'articolo 5, comma 1, lettera a), introduce una disciplina specifica sulla valutazione dei rischi per le attività lavorative che possono presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, ponendo anche un criterio di priorità per la rimozione dell'amianto (o di materiali contenenti amianto) rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. Per il caso di violazione di tale nuova disciplina, il datore di lavoro è assoggettato, in base alla novella di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera a), alla sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
La lettera b) dello stesso articolo 5, comma 1, sopprime le deroghe previste attualmente per le lavorazioni comportanti esposizioni all'amianto sporadiche e di debole intensità, ad esclusione della deroga – che resta, quindi, contemplata – relativa all'obbligo di notifica (precedente all'inizio dei lavori) all'organo di vigilanza.
La novella di cui all'articolo 6 modifica la disciplina del summenzionato atto di notifica, che il datore di lavoro deve eseguire prima dell'inizio dei lavori che comportano o possono comportare esposizione all'amianto. La novella reca alcune integrazioni,Pag. 24 tra cui la previsione che la notifica debba contenere anche l'elenco dei lavoratori che potrebbero essere assegnati al sito interessato, l'indicazione della data della relativa ultima visita medica periodica e la documentazione sui certificati individuali di formazione. Si prevede altresì che la suddetta documentazione relativa ai lavoratori sia conservata per almeno quarant'anni; per il caso di violazione di quest'ultimo obbligo, il datore di lavoro e il dirigente sono assoggettati, in base alla novella di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera b), alla sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
L'articolo 7 reca alcune specificazioni e integrazioni, relative alle norme sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si formula il principio che l'esposizione deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile – ad integrazione dei riferimenti già vigenti alla riduzione al valore minimo e al rispetto dei valori limite –, si specifica che le misure in oggetto di prevenzione e protezione riguardano anche le attività lavorative che comportino il solo rischio di esposizione all'amianto e si indicano alcune tipologie specifiche delle medesime misure (ivi compresa un'adeguata procedura di decontaminazione dei lavoratori).
L'articolo 8 reca una novella di coordinamento.
Gli articoli 9, 10 e 11 modificano le norme in materia di valori limite e di controllo dell'esposizione dei lavoratori all'amianto. In particolare, in base a tali modifiche: si prevede che, a decorrere dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto sia operata mediante microscopia elettronica (con riferimento a quest'ultima viene confermato il principio di salvezza dei metodi alternativi equivalenti), con soppressione (a decorrere dalla stessa data) della possibilità di misurazione mediante microscopia ottica; sempre a decorrere dal 21 dicembre 2029, nella misurazione sono prese in considerazione anche le fibre di amianto di larghezza inferiore a 0,2 micrometri – resta fermo che, prima della suddetta data, la rilevazione (così come nella disciplina già vigente) concerne esclusivamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1 –; si riducono (in via immediata) i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto, rispetto al limite già posto di 0,1 fibre per cm3, fermo restando il calcolo in base a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. In particolare, si prevede (in via immediata) che nessun lavoratore possa essere esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre/cm3, con la suddetta inclusione nel computo, a decorrere dalla suddetta data del 21 dicembre 2029, delle fibre di amianto di larghezza inferiore a 0,2 micrometri; si estendono i princìpi di immediata cessazione dei lavori e di preventiva adozione (al fine della ripresa degli stessi lavori) di adeguate misure di protezione – princìpi già stabiliti per i casi di superamento dei valori limite – ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che siano stati coinvolti nella lavorazione materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori e che i medesimi materiali possano sprigionare (o aver sprigionato) polvere di amianto. Inoltre, per le operazioni lavorative per le quali sia prevedibile il superamento del valore limite, si integra la relativa disciplina delle misure di protezione, prevedendo che, qualora tali lavori siano effettuati in confinamento, la medesima area confinata debba essere a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica; si prevede che la misurazione possa essere effettuata, oltre che con riferimento alla posizione personale del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività, anche – in via complementare e non sostitutiva – con riferimento alla complessiva aria confinata di lavoro.
La novella di cui all'articolo 12 concerne la verifica – successiva ai lavori di demolizione o rimozione dell'amianto – dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro; si specifica che, nell'obbligatorio piano preventivo dei suddetti lavori di demolizione o rimozione, tale verifica deve essere prevista come fase precedente alla ripresa di altre attività.Pag. 25
L'articolo 13 modifica le norme in materia di formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Si specifica che la formazione concerne anche i dispositivi di protezione diversi da quelli inerenti alle vie respiratorie, si introduce il principio che la formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici della stessa mansione e si richiede un'ulteriore formazione specifica per l'effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.
Gli articoli 14 e 15 ampliano l'ambito dei lavoratori che: devono essere iscritti, da parte del datore di lavoro, nel registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; devono essere sottoposti ad una visita medica all'atto di cessazione del rapporto di lavoro. Con l'ampliamento in esame si fa riferimento a tutti i lavoratori a rischio di esposizione all'amianto.
L'articolo 19 reca le clausole di invarianza finanziaria.
Tiziana NISINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.