ATTI DEL GOVERNO
Martedì 28 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.35.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di Paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.
Atto n. 320.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, anzitutto rammenta che la direttiva (UE) 2024/1619 in materia bancaria, oggetto di recepimento con lo schema di decreto legislativo in esame, è stata emanata per raggiungere una serie di obiettivi, tutti accomunati dall'esigenza di armonizzare il quadro di vigilanza, tra cui l'aumento del controllo sulle succursali di Paesi terzi, il rafforzamento dei poteri di supervisione e Pag. 87l'integrazione nel sistema bancario dei parametri utilizzati per misurare l'impatto sociale e ambientale di un'organizzazione (cosiddetti rischi ESG – Environmental, Social and Governance). Le modifiche apportate intendono anzitutto rafforzare l'indipendenza delle autorità di vigilanza attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi tra il loro personale e gli enti supervisionati. Le norme eurounitarie intendono poi regolamentare la prestazione di servizi bancari di base da parte di imprese stabilite in Paesi terzi; tali imprese devono stabilire una succursale in uno Stato membro, che necessita di un'autorizzazione in conformità al diritto eurounitario. Per rendere più efficace la vigilanza sulle richiamate succursali, la direttiva (UE) 2024/1619 fissa obblighi di coordinamento con l'autorità di vigilanza presente nel Paese terzo. La medesima direttiva prevede poi che gli Stati membri in sede di recepimento dispongano sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, nonché penalità di mora, in caso di violazioni delle norme di derivazione eurounitaria in materia di vigilanza prudenziale. Sono poi posti requisiti minimi dei poteri di vigilanza prudenziale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo sulle operazioni rilevanti – fusioni, scissioni, acquisizioni – poste in essere dagli enti creditizi, i quali sono tenuti a notificare alle autorità competenti tali operazioni per metterle in condizione di svolgere i dovuti controlli.
Come anticipato, la direttiva (UE) 2024/1619 intende includere i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle attività di vigilanza, inclusi il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress di tali rischi. Si introduce poi l'obbligo per gli enti con esposizioni dirette o indirette alle cripto-attività, o che forniscono servizi correlati alle cripto-attività, di implementare processi e pratiche di gestione dei rischi tecnologici, informatici, legali, di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La normativa europea interviene altresì per armonizzare la valutazione dell'idoneità, in termini di professionalità e onorabilità, dei membri degli organi di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave degli enti creditizi, introducendo norme procedurali per la citata valutazione effettuata dagli enti competenti. Da ultimo, le nuove norme armonizzano e semplificano le procedure per la fissazione delle riserve di capitale a fronte del rischio sistemico, attraverso una procedura di notifica, da parte delle autorità di vigilanza presenti nei Paesi membri.
Rammenta poi che il regolamento (UE) 2024/1623 modifica invece la disciplina dei requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. Le disposizioni del regolamento, per sua natura direttamente applicabili negli Stati membri, sono in vigore dal 9 luglio 2024; esse tuttavia si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatte salve alcune disposizioni specifiche – come quelle relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato – per le quali è previsto un periodo di transizione e che, dunque, sono applicate a partire dal 1° gennaio 2026. In sintesi, l'articolo 1 del citato regolamento apporta modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, mentre l'articolo 2 reca disposizioni sull'entrata in vigore e l'applicazione di tali modifiche. Esso è stato adottato in attuazione della cosiddetta «riforma di Basilea» (denominata, nella sua versione più recente, concordata nel 2017, «Basilea III+» o «Basilea IV»), al fine di rafforzare la resilienza del settore bancario europeo. La principale novità del regolamento concerne l'introduzione di un limite minimo, cosiddetto output floor, ai requisiti patrimoniali calcolati tramite modelli interni, stabilendo che questi non possano scendere al di sotto di una certa percentuale (72,5 per cento) dei requisiti calcolati con metodi standardizzati. Il regolamento del 2024 rivede poi le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, con l'obiettivo di aumentare la sensibilità al rischio e l'affidabilità dei modelli utilizzati. Le norme eurounitarie introducono inoltre un nuovo metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo, sostituendo i precedenti Pag. 88metodi basati su indicatori interni. Viene modificato anche il quadro normativo per il rischio di mercato, allineando le disposizioni agli standard internazionali e introducendo requisiti più rigorosi per le attività di trading. Con riferimento al trattamento prudenziale delle cripto-attività, viene introdotta una definizione di cripto-attività, token di moneta elettronica e attività tradizionale tokenizzata e vengono definiti i relativi requisiti patrimoniali. Si prevede poi la creazione di una piattaforma web centralizzata per la pubblicazione delle informazioni prudenziali degli enti creditizi.
Ricorda poi che lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che ha stabilito princìpi e criteri direttivi puntuali per l'esercizio, da parte del Governo, della delega volta al recepimento della direttiva in oggetto. In sintesi, il richiamato articolo 16 delega il Governo ad apportare le opportune modifiche alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) e alla legge n. 262 del 2005, in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari, affidando la disciplina secondaria alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Nell'esercizio della delega il Governo deve inoltre prevedere che la valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali sia svolta successivamente all'assunzione della carica, nei casi previsti ex lege; sono poi specificate le modalità di applicazione del cosiddetto output floor. La Banca d'Italia è individuata, nei casi di legge, quale autorità preposta all'esercizio delle opzioni attribuite agli Stati membri dalle norme unionali in tema – tra l'altro – di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario. Infine, i principi di delega recano specifiche indicazioni in ordine alla disciplina sanzionatoria (penale, amministrativa e disciplinare).
Quanto ai termini per l'esercizio della delega, ricorda che l'articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1619 dispone, in linea generale, che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento delle norme unionali. Il termine di delega è fissato al 10 ottobre 2025; tuttavia, per effetto del meccanismo di «slittamento», operante nel caso di espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato al 10 gennaio 2026.
Passando a illustrare il contenuto del provvedimento in esame, rammenta che esso è composto da sette articoli.
L'articolo 1 modifica il citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono ivi previste novelle riferite alla disciplina delle banche e dei gruppi bancari di uno Stato terzo, al segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità, nonché al quadro normativo relativo agli esponenti e ai responsabili delle principali funzioni aziendali. Inoltre, sono previste ulteriori modifiche riguardanti: la disciplina sulle fusioni e scissioni e l'introduzione di una specifica disciplina sulle partecipazioni rilevanti e sui trasferimenti rilevanti di attività o passività; la disciplina sui gruppi bancari e sulla vigilanza consolidata; le sanzioni amministrative e le penalità di mora, di cui si introduce apposita disciplina e procedimento.
L'articolo 2 reca modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di introdurre disposizioni dirette a rafforzare la qualità e le modalità di valutazione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (ivi compresi i responsabili delle principali funzioni aziendali) presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf.
L'articolo 3, apportando modifiche alla legge n. 262 del 2005, stabilisce i criteri di scelta dei membri del direttorio della Banca d'Italia sancendo che devono essere scelti fra persone di riconosciuta onorabilità ed esperienza professionale. È aggiunto altresì che i motivi della revoca dell'incarico sono pubblicizzati, a meno che non si opponga l'interessato, motivando il suo diniego. Inoltre, sono introdotte norme sul cooling-off Pag. 89(incompatibilità temporanea) per i membri del direttorio e per il personale coinvolto nelle procedure di vigilanza, sorveglianza o risoluzione.
Per quanto riguarda i membri del direttorio, vige un periodo di cooling-off (incompatibilità) della durata di ventiquattro mesi decorrente dalla cessazione del mandato in cui non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con: soggetti sottoposti a sorveglianza, vigilanza, risoluzione e gestione delle crisi da parte di Banca d'Italia; soggetti che controllano o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti sorvegliati, vigilati o in cui Banca d'Italia ha agito per la gestione della crisi, nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo; soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui supra, salvo che al membro del direttorio interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità; gruppi d'interesse o associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia con riferimento alle relative attività istituzionali.
Per quanto concerne i dipendenti dell'autorità che svolgono funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione è previsto un periodo di incompatibilità che ha un perimetro più ristretto, legato non alla generalità dei soggetti regolati, ma solo a quelli nella cui vigilanza, sorveglianza o risoluzione il dipendente sia stato coinvolto. La durata, inoltre, è inferiore: dodici mesi dalla cessazione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione.
Agli stessi soggetti è imposto un divieto di negoziare strumenti di soggetti vigilati, con alcune deroghe. Si attribuisce poi, con una norma di chiusura, alla Banca d'Italia il potere di adottare ulteriori regole interne su conflitti, incompatibilità e limiti agli investimenti.
L'articolo 4 reca disposizioni transitorie concernenti la decorrenza delle disposizioni modificate o introdotte nel Testo unico bancario, alla luce delle modifiche di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame.
Analogamente, l'articolo 5 definisce la decorrenza delle disposizioni concernenti i requisiti che devono possedere gli esponenti aziendali e i responsabili delle principali funzioni aziendali, a seguito delle modifiche al Testo unico finanziario.
L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 7 dispone che lo schema di decreto legislativo in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023 /2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.
Atto n. 321.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, anzitutto ricorda in sintesi che la direttiva (UE) 2023/2225 (Second Consumer Credit Directive – CCD2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, qui oggetto di recepimento, disciplina i contratti di credito ai consumatori, con l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei medesimi e favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito, promuovendo una crescita consapevole di tale settore e regolando nel dettaglio anche le nuove forme di concessione di credito. Tali obiettivi sono perseguiti anche in relazione alle ripercussioni che la diffusione delle nuove tecnologie digitali hanno prodotto sul mercato del credito al consumo, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, permettendo la creazione di nuovi prodotti e lo sviluppo dei canali di offerta online. Gli Stati membri devono recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 20 novembre Pag. 902025; le relative norme si applicano a partire dal 20 novembre 2026.
Quali principali linee guida, la direttiva CCD2 prevede di: estendere la tutela del consumatore, ampliando l'ambito di applicazione dell'abrogata direttiva 2008/48/CE (cosiddetta CCD); garantire che i mutuatari abbiano un facile accesso a tutte le informazioni e siano informati sul costo totale del credito; stabilire norme di pubblicità più rigorose per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovra-indebitati e introdurre misure efficaci contro i prezzi eccessivi; imporre ai finanziatori procedure di valutazione del merito creditizio, al fine di valutare se i consumatori possono effettivamente rimborsare il loro credito.
In sintesi, la direttiva si applica ai contratti di credito in base ai quali i consumatori prendono in prestito denaro per acquistare beni e servizi, escluse determinate categorie di contratti; scopo delle esclusioni è consentire agli Stati membri dell'Unione di esentare dalle norme comunitarie determinati accordi, come quelli collegati a carte di debito differite, a determinate condizioni.
Le norme eurounitarie fissano anzitutto specifici obblighi di informazione che devono essere adempiuti prima dell'accordo. È vietata la pubblicità ingannevole che: suggerisca che il credito migliorerebbe le situazioni finanziarie dei consumatori; specifichi i contratti o le banche dati di credito in essere che hanno un impatto limitato o nullo su una valutazione di una domanda di credito; indichi falsamente che il credito aumenta le risorse finanziarie, i risparmi o il tenore di vita. Inoltre, le informazioni pubblicitarie standard devono essere facilmente leggibili o chiaramente udibili e devono specificare in modo chiaro, conciso e visibile alcuni elementi obbligatori. Analoghi obblighi sono previsti con riguardo alle informazioni generali, che devono essere rese disponibili su carta o su un supporto durevole scelto dal consumatore. Con riferimento alle informazioni precontrattuali, esse devono tra l'altro contenere spiegazioni adeguate – in modo che il consumatore stesso possa confrontare le diverse offerte e prendere una decisione informata prima di essere vincolato da un accordo – nonché contenere tutti gli elementi previsti ex lege.
La direttiva vieta la cosiddetta vendita abbinata di un contratto di credito e di altri prodotti o servizi, a meno che il contratto di credito non sia disponibile separatamente. Inoltre, si vieta l'uso di dati personali relativi alle malattie oncologiche per la sottoscrizione di una polizza assicurativa entro 15 anni dalla fine del trattamento. La direttiva fornisce altresì un quadro normativo in tema di fornitura di servizi di consulenza, esplicitamente vietando di concedere crediti senza la richiesta preventiva del consumatore e un consenso esplicito. Con riferimento alla disciplina della valutazione del merito creditizio, i creditori devono valutare e verificare accuratamente il merito creditizio di un consumatore, esaminando informazioni pertinenti e precise sul suo reddito, sulle spese e su altre circostanze finanziarie ed economiche. In particolare, qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso al trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere dal creditore l'intervento umano, cioè di chiedere e ottenere dal creditore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione; di esprimere la propria opinione al creditore, nonché di chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del creditore. I contratti di credito devono contenere informazioni simili a quelle fornite nella fase precontrattuale, ma con maggior dettaglio. Viene altresì disciplinato il diritto di recesso, che – in determinate ipotesi – può essere esercitato senza indicare alcuna motivazione. Infine, gli Stati membri devono applicare misure volte a prevenire gli abusi e a garantire che i consumatori non ricevano tassi debitori eccessivamente elevati; richiedono ai creditori e agli intermediari di agire in modo onesto, equo, trasparente e professionale; fissano requisiti minimi di competenza e conoscenza per i creditori e il loro personale;Pag. 91 garantiscono la messa a disposizione di servizi indipendenti di consulenza sul debito per i consumatori in difficoltà con i loro impegni finanziari.
Quanto alla norma di delega, rammenta che lo schema di decreto in esame attua l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) che indica specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della menzionata direttiva 2023/2225. In particolare, tra i principali criteri di delega, il menzionato articolo 4 della legge n. 91 del 2025 dispone che il Governo valuti l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo anche ai casi esclusi dall'applicazione della direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale. L'Esecutivo è chiamato inoltre a valutare l'esercizio dell'opzione contenuta all'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/2225, relativo alla facoltà degli Stati membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione previsti ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese qualora esse agiscano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio. Per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, per effetto del meccanismo dello «slittamento» esso è fissato al 20 gennaio 2026.
Con riferimento al contenuto del provvedimento, ricorda anzitutto che esso si compone di sei articoli, che recano corpose modifiche alla legislazione vigente, il cui contenuto espone in sintesi.
L'articolo 1 apporta novelle e integrazioni al Testo unico in materia bancaria e creditizia – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, intervenendo soprattutto sul Capo II del Titolo VI, relativo al credito ai consumatori, nonché sul Titolo VI-bis, relativo alle attività di agenti e mediatori creditizi. Anzitutto, le norme in esame chiariscono che non rientra nella nozione di «intermediazione del credito» l'attività di mera presentazione di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito o a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria, quando tale attività non è remunerata ed è prestata a titolo accessorio nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e dei contratti di credito al consumo.
Con riferimento alla valutazione del merito di credito, sono indicate le informazioni minime che devono essere contenute nelle banche dati costituite a questo scopo e viene disposto, a carico dei finanziatori, l'onere di informare il consumatore della registrazione di informazioni negative nelle banche dati, entro 30 giorni.
Oltre a modificare le definizioni di legge, l'articolo in esame introduce innovazioni alla disciplina delle esclusioni dalla normativa sul credito al consumo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva CCD2.
In particolare, la disciplina del credito al consumo non si applica ai finanziamenti di importo superiore ai 100.000 euro; sono inoltre esclusi dalla disciplina del credito al consumo, ove ricorrano talune specifiche condizioni, i finanziamenti concessi da un datore di lavoro, o da società del gruppo di appartenenza, nonché alcune dilazioni di pagamento. Si tratta delle dilazioni che concedano un termine per il pagamento non superiore a 50 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi e a condizione che tale dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese; che siano offerte da fornitori e prestatori che non siano microimprese o PMI e che consistano nella conclusione di contratti a distanza con il consumatore, a condizione che non via sia offerta o acquisto di crediti da parte di terzi e il pagamento sia effettuato per intero entro 14 giorni, senza interessi o altre spese sul prezzo.
Viene inoltre escluso dalla disciplina del credito al consumo, conformemente alle opzioni previste dalla direttiva, il servizio Pag. 92di fornitura delle carte di debito differito, a specifiche condizioni.
Per quanto concerne la dilazione di pagamento in cui il credito sia acquistato da un terzo, la disciplina del credito al consumo si applica anche alla dilazione di pagamento offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi, sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, che prevedano la cessione del credito pro-soluto contestuale o successiva alla dilazione. In tali casi, infatti, la fattispecie non è esclusa dalla disciplina del credito al consumo poiché si configura come offerta di credito da parte di terzi: il terzo cessionario del credito è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal menzionato Capo II del Titolo VI del TUB per i soggetti finanziatori.
Con riferimento alle informazioni e alla trasparenza, vengono esplicitamente richiamati gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza posti in capo al finanziatore e all'intermediario, i quali sono chiamati a fornire gratuitamente informazioni e chiarimenti, nonché ad applicare condizioni non discriminatorie.
Viene poi introdotto un regime semplificato per talune tipologie di contratti di credito ritenute meno rischiose per il consumatore (quali i contratti di importo inferiore a 200 euro; contratti in cui il credito è concesso senza interessi e altre spese; contratti in cui il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile), demandando la disciplina di dettaglio alle disposizioni di rango secondario.
Con riferimento alla trasparenza, si introduce un generale obbligo per il finanziatore e l'intermediario ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. In tema di pubblicità vengono riprese le previsioni della direttiva 2023/2225/UE riguardo alla chiarezza e al carattere non ingannevole, con l'obbligo di non creare false aspettative e inserire specifici avvertimenti relativi al fatto che i finanziamenti comportino comunque dei costi. Analogamente, la disciplina nazionale viene adeguata alla normativa eurounitaria anche con riferimento alle informazioni generali e agli obblighi precontrattuali.
Al fine di adeguare la legislazione nazionale alle prescrizioni della direttiva CCD2, viene disposto il divieto di concessione del credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo, con la previsione di norme di dettaglio in tema di consenso desunto.
Sotto un diverso profilo, si chiarisce che l'attività di consulenza è riservata a finanziatori e intermediari del credito, specificando le condizioni alle quali lo stesso servizio può essere qualificato come indipendente.
Con riferimento al merito creditizio, viene chiarito che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore.
Segnala in particolare che sono introdotte disposizioni per l'ipotesi in cui la valutazione del merito creditizio si fondi sul trattamento automatizzato di dati personali, chiarendo che in questi casi il consumatore ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano. Il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore dei propri diritti prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio.
Sono altresì recepite le indicazioni della disciplina eurounitaria in materia di banche dati, limitandone l'accesso ai soli finanziatori vigilati nel rispetto della disciplina della privacy e indicando quali informazioni esse devono contenere.
Nel caso in cui la domanda di credito venga rifiutata sulla base delle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, degli estremi Pag. 93della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta.
Quanto al diritto di recesso, le disposizioni adeguano il TUB alle prescrizioni della CCD2 in merito al diritto del consumatore a un recesso illimitato, nel caso in cui non sia stato informato del proprio diritto.
Viene inoltre integrata la disciplina relativa ai contratti di credito collegati, al fine di precisare che il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza penalità, ove il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente al Codice del consumo.
Sono inoltre recepite le indicazioni della CCD2 in materia di rimborso anticipato del credito (disponendo, tra l'altro, che la riduzione prevista a favore del consumatore deve prendere in considerazioni tutti i costi posti dal finanziatore a carico del consumatore stesso), e di riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento.
Il finanziatore è tenuto a comunicare al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento secondo la disciplina delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e secondo le norme sul recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore è tenuto a offrire al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione.
Con riferimento all'inadempimento del consumatore, si precisa che il finanziatore è tenuto ad adottare idonee procedure nei confronti dei consumatori in difficoltà, al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi.
In tema di educazione finanziaria, le novelle prevedono che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (cd. Comitato EDUFIN) sia coinvolto nelle attività di promozione e coordinamento di misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori. Inoltre, i consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito possono accedere ai servizi di consulenza sul debito erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze .
Con riferimento all'attività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, si precisa che non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore ad un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito o ad un mediatore creditizio ovvero un agente in attività finanziaria, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito al consumo, rispettivamente disciplinati dal Titolo VI, Capo I-bis e Capo II del TUB.
Vengono inoltre modificate le competenze dell'Organismo per gli Agenti e i Mediatori – OAM. Con riferimento all'attività svolta dai collaboratori e dai dipendenti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, sono disposti obblighi di segnalazione delle violazioni; si conferiscono all'OAM specifici poteri di vigilanza informativa. Inoltre, si dispone che nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'OAM, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondano dei danni cagionati da atti, comportamenti od omissioni posti in essere con dolo o colpa grave. Sono altresì novellati i poteri sanzionatori dell'OAM, consentendo di sanzionare le fattispecie di ostacolo all'attività di vigilanza e mancata ottemperanza alle sanzioni, nonché permettendo all'OAM di disporre la cancellazione dai relativi elenchi Pag. 94degli operatori che non abbiano versato il contributo di iscrizione nei termini di legge.
L'articolo 2 modifica il titolo IV, capo II del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativo alla disciplina puntuale degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, con le modifiche in esame viene esercitata l'opzione contenuta all'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva CCD2, che consente agli Stati membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione ai fornitori di beni o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, che agiscono come: i) intermediari del credito a titolo accessorio; oppure ii) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare beni e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale.
Lo schema di decreto in esame esclude dalla riserva di attività – disposta per agenti e mediatori creditizi – la presentazione o la proposta ovvero la conclusione, da parte degli esercenti, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari previsti dal Titolo V TUB, o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito.
Si prevede tuttavia che gli esercenti non PMI, sia che agiscano come creditori sia che agiscano come intermediari del credito, debbano iscriversi a un apposito registro, tenuto dall'OAM (cui sono attribuiti specifici poteri di vigilanza).
Le microimprese e le PMI sono esentate dall'obbligo di abilitazione o di iscrizione al registro. Per tali soggetti è previsto tuttavia uno specifico regime di sorveglianza: l'OAM può intervenire su segnalazione delle banche, degli intermediari finanziari o degli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano delle convenzioni con esercenti (microimprese o PMI), ovvero di ogni altro soggetto interessato, per verificare il rispetto della disciplina sul credito al consumo.
Sotto un diverso profilo, le norme in esame esentano dalla riserva di attività di agenzia e di mediazione creditizia i fornitori di servizi di crowdfunding operanti nei confronti delle imprese; si introduce la compatibilità tra l'attività di mediazione creditizia e la prestazione di servizi di crowdfunding, al fine di consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di poter prestare i servizi sia nei confronti delle imprese che dei consumatori. Come chiarito dalla relazione illustrativa, i fornitori di servizi di crowdfunding, ove svolgano attività di intermediazione creditizia nei confronti dei consumatori, saranno tenuti – limitatamente a tale attività – al rispetto delle regole della CCD2 sugli intermediari del credito e, correlativamente, all'iscrizione presso il registro OAM in qualità di mediatori.
Inoltre l'articolo 2 modifica l'insieme delle caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori.
L'articolo 3 reca ulteriori interventi di coordinamento su altri provvedimenti normativi rilevanti in materia di credito al consumo. Segnala, in particolare, che la norma in esame recepisce compiutamente la disciplina della CCD2 relativa alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al contratto di credito; modifica la disciplina sull'oblio oncologico, allo scopo di determinare le competenze delle autorità preposte all'attuazione delle norme.
L'articolo 4 disciplina la tempistica di attuazione delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, con particolare riferimento all'istituzione del registro dei fornitori di beni e prestatori di servizi, agli obblighi di comunicazione derivantiPag. 95 a seguito dell'istituzione del registro e dall'attuazione delle modifiche disposte alla legge sull'oblio oncologico.
L'articolo 5 contiene la clausola d'invarianza finanziaria; l'articolo 6 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il medesimo articolo 6 precisa inoltre che i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del provvedimento in esame entro il 20 novembre 2026, ovvero entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d'Italia. In ogni caso, ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del TUB, vigenti alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie.
Sono infine introdotte disposizioni derogatorie con riferimento ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato, a specifiche condizioni.
Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) evidenzia che lo schema di decreto in esame, intervenendo sul Testo unico bancario, apporta significative modifiche – tra l'altro introducendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 128-sexies – alla disciplina dell'attività di presentazione o segnalazione, da parte dei professionisti, dei propri clienti agli intermediari di credito al consumo o di credito immobiliare: più in dettaglio, il provvedimento dispone che tale attività possa essere svolta liberamente solo ove non remunerata.
Al riguardo, evidenzia che le norme europee qui oggetto di recepimento non sembrano prevedere siffatta disposizione, la quale peraltro non trova riscontro nelle vigenti norme nazionali di natura civilistica e assicurativa né, tantomeno, nelle legislazioni di altri Paesi europei.
A suo parere, una norma di tale tenore rischia di ingenerare fenomeni di economia sommersa, nascondendo allo Stato prestazioni rese solo in apparenza senza compenso. Auspica quindi che il Governo, in sede di emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva CCD2, espunga la sopra illustrata modifica.
Marco OSNATO, presidente, rileva che potrà senz'altro essere valutata la formulazione di eventuali osservazioni sullo schema di decreto legislativo in esame, all'esito dei necessari approfondimenti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.
Atto n. 315.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2025.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, preso atto della condivisione registrata sul provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato).
La seduta termina alle 13.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 28 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.