AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 28 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
Audizione informale, in videoconferenza, di Antonietta Grandinetti, direttore del Dipartimento dipendenze patologiche dell'ASL Salerno e vicepresidente dell'Ordine psicologi regione Campania e di rappresentanti di Tazza blu – Associazione per la prevenzione del suicidio in età adolescenziale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.25.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 28 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 13.25.
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2025.
Atto n. 329.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono parteciparePag. 103 alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto ministeriale in oggetto entro il 6 novembre 2025.
Imma VIETRI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame concerne il riparto per l'anno 2025 della dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, la quale è riservata a quindici comuni, individuati direttamente dalla norma legislativa, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, e successive modificazioni.
Lo schema – sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali il 2 ottobre 2025 – prevede, all'articolo 1, la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000, individuate dal decreto ministeriale 28 luglio 2000, n. 388. Esse sono le seguenti: 1,9 per cento per il comune di Venezia; 9,89 per cento per il comune di Milano; 7,02 per cento per il comune di Torino; 4,79 per cento per il comune di Genova; 2,33 per cento per il comune di Bologna; 2,99 per cento per il comune di Firenze; 21,7 per cento per Roma Capitale; 16,28 per cento per il comune di Napoli; 4,34 per cento per il comune di Bari; 2,16 per cento per il comune di Brindisi; 3,38 per cento per il comune di Taranto; 3,92 per cento per il comune di Reggio di Calabria; 5,37 per cento per il comune di Catania; 11,28 per cento per il comune di Palermo; 2,65 per cento per il comune di Cagliari.
Le risorse oggetto del riparto ammontano a circa 25,292 milioni di euro.
Ricorda che, mentre la quota generale dell'originario assetto del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza è confluita nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, la quota riservata ai suddetti quindici comuni è rimasta separata e quindi oggetto di specifici destinazione e riparto. Per gli esercizi finanziari precedenti l'anno 2022, il riparto della quota in esame è stato adottato secondo la procedura prevista per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. A decorrere dall'anno 2022, in base alla novella che ha riformulato la norma procedurale di cui al comma 3 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 1997, trova applicazione quest'ultima procedura: essa prevede che il riparto sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti. Tuttavia, dal momento che il riparto concerne alcuni enti locali – ovvero i quindici comuni riservatari –, si preferisce, nella prassi, ricorrere, ogni anno, ad un'intesa nella suddetta sede della Conferenza unificata, anziché acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni.
Riguardo ai criteri di riparto, il comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 1997 prevede che il 50 per cento delle risorse in esame sia attribuito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e che il restante 50 per cento sia assegnato secondo altri specifici criteri quali: carenza di strutture per la prima infanzia; numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali; percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo; percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà; incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose.
Il comma 1 dell'articolo 2 del presente schema prevede che la programmazione, l'attuazione e la rendicontazione delle risorse del Fondo avvengano mediante il caricamento dei dati sulla piattaforma informatica «Banca dati progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza», di titolarità del Dipartimento per le politiche della famiglia. Nel medesimo comma si dà conto, inoltre, del processo di reingegnerizzazione, ancora in corso, della suindicata piattaforma telematica, volto a migliorarne le funzionalità tecniche, nonché della previstaPag. 104 predisposizione di un sistema di monitoraggio per migliorare la valutazione circa l'efficienza e l'efficacia dei progetti finanziati, in termini di risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.
Il successivo comma 2 richiede – in conformità alla norma legislativa ivi richiamata – che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo il principio che le eventuali somme – relative alla seconda annualità precedente – non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell'erogazione relativa all'anno ancora successivo.
Il comma 4 dello stesso articolo 2 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia promuova periodici incontri tecnici con le amministrazioni dei comuni riservatari.
Il successivo articolo 3 reca – facendo riferimento anche ad alcuni atti nazionali di programmazione e di indirizzo – alcune disposizioni sulla programmazione, da parte dei comuni riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto del presente riparto e sulla destinazione delle medesime. Segnala, in particolare, che, ai sensi del comma 1, i comuni riservatari si impegnano a destinare un ammontare fino al 10 per cento della propria quota di risorse per l'anno 2025 ad azioni e interventi per la tutela dei diritti dei minorenni attraverso specifiche iniziative, volte a realizzare progetti di mutuo supporto, aiuto e reciprocità fra famiglie, con finalità di prevenzione primaria, attraverso i Centri per la famiglia e, ove necessario, mediante l'attivazione della presa in carico da parte dei servizi sociali comunali. Nel caso di mancanza di Centri per la famiglia nel comune, si prevede – nelle more della loro istituzione – l'attuazione delle iniziative attraverso strutture dei medesimi comuni, anche in collaborazione con enti del Terzo settore impegnati in attività di solidarietà sociale in favore dei minorenni.
Il successivo comma 2 specifica che, per l'attuazione delle predette iniziative, i comuni possono far riferimento al toolkit «Da famiglia a famiglia. Guida e modelli per promuovere il supporto alla pari nei Centri per la famiglia», allegato allo schema in esame. Si tratta di un documento elaborato dal Dipartimento per le politiche della famiglia nel quadro della fase pilota per l'Italia della garanzia europea per l'infanzia, fase volta a sperimentare sistemi di intervento per il contrasto alla povertà minorile e all'esclusione sociale.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 28 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 13.30.
Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
C. 2423 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione Cultura, nel testo modificato dalla medesima Commissione in sede referente, si compone di tre articoli.Pag. 105
Preliminarmente, rileva che il provvedimento si inserisce nel quadro degli strumenti di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita scolastica, in un'ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. Esso mira a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo e educativo. Il principale strumento per perseguire quest'obiettivo è il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studenti.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, stabilisce che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime.
Al comma 2 sono disciplinate le modalità con le quali deve essere formalizzato il consenso informato con riferimento alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità. Esso va richiesto, in forma scritta, entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività; la relativa richiesta deve esplicitare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività citate, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni. Viene precisato che, in caso di mancata adesione alle attività, gli studenti si astengono dalla frequenza.
Ai sensi del comma 3, anche per la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità è richiesto il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le medesime modalità sopra descritte. In questo caso si prevede che, in caso di mancata adesione alle attività in questione, l'istituzione scolastica debba garantire la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.
Il comma 4 dispone che per le attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età è garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento di tali attività.
Ai sensi del comma 5, fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità. In sostanza, come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione in commento, con riferimento alle predette scuole, «è finalizzata a garantire che vengano trattati esclusivamente gli argomenti previsti e declinati dalle Indicazioni nazionali, le quali costituiscono la cornice di riferimento per l'offerta formativa, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi».
L'articolo 2 stabilisce che il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari sia subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto e che, ai fini della selezione dei soggetti esterni, il collegio dei docenti definisca i Pag. 106criteri sulla base dei quali procedere alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.35.