COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 29 ottobre 2025.
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
C. 2393 Governo, approvato dal Senato.
Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.50.
Pag. 17Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
C. 2423 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, il disegno di legge C. 2423, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
Il testo si compone di 3 articoli.
L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime. A tal fine, le istituzioni scolastiche adeguano alle disposizioni del periodo precedente il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249). Ricorda a tale ultimo proposito che, secondo la richiamata disposizione dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge, il consenso informato preventivo è richiesto anche per la partecipazione alle attività extracurricolari nonché alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (c.d. PTOF) che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento di tali attività, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. In caso di mancata adesione alle attività extracurriculari, gli studenti si astengono dalla frequenza mentre per quanto riguarda la mancata adesione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa, l'istituzione scolastica garantisce la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa. A seguito di una modifica introdotta in sede referente, l'istituzione scolastica comunica ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il comma 4, che garantisce la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività extracurricolari nonché di quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa (di cui ai commi 2 e 3) che coinvolgono alunni o studenti di minore età. Ai sensi del comma 5, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità sono in ogni caso escluse per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e, con previsione introdotta in sede referente, per la scuola secondaria di primo grado. Come specificato nel medesimo comma 5, resta fermo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89). Pag. 18Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, la previsione contenuta nel comma 5, «ispirata al principio della tutela dell'interesse superiore del minore e alla primaria funzione educativa della famiglia, è finalizzata a garantire che vengano trattati esclusivamente gli argomenti previsti e declinati dalle Indicazioni nazionali, le quali costituiscono la cornice di riferimento per l'offerta formativa, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi».
L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche. In particolare, l'unico comma di cui è costituito l'articolo subordina il loro coinvolgimento alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Il medesimo comma prevede che, ai fini della selezione dei soggetti esterni, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è riconducibile alla materia norme generali dell'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione demanda alla competenza esclusiva dello Stato. In proposito, ricorda che la sentenza n. 279 del 2005 della Corte costituzionale ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale».
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, fa presente che il provvedimento si compone di 74 articoli.
L'articolo 1 riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
L'articolo 2, comma 1, modifica le norme concernenti l'interscambio di pallet – piattaforme rigide utilizzate per la movimentazione di materiali. Tali norme obbligano i soggetti che ricevono «pallet interscambiabili» a qualunque titolo – fatta salva la compravendita o la cessione a titolo gratuito – a restituire un uguale numero di pallet, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato. Pag. 19Le novelle incidono sulle modalità di calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili, affidato, secondo la disciplina novellata, alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento, che costituiscono i cosiddetti «Sistemi-pallet». Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina sul buono pallet (voucher nel testo vigente) emesso quando sia impossibile procedere immediatamente all'interscambio, nonché alla procedura da seguire per lo scambio. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, abroga la disposizione che prevede il divieto di fabbricare, importare, distribuire o vendere apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. La norma abroga altresì la previsione per cui l'iscrizione del nome della ditta costruttrice su tali apparecchi non viene considerata come pubblicità.
L'articolo 4 – inserito dal Senato – reca alcune novelle al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; le novelle concernono alcune disposizioni nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi). La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), riguarda l'obbligo (a carico del datore di lavoro) di presentare allo sportello unico per l'immigrazione anche un'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; in tale ambito, la novella stabilisce norme specifiche per i casi in cui l'alloggio sia costituito da dormitori stabili di cantiere o da una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata. La novella di cui al successivo numero 2) prevede una fattispecie di riduzione da sessanta a trenta giorni del termine per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione (nulla osta previsto nell'ambito delle procedure di rilascio dei permessi in oggetto). La riduzione concerne i casi di partecipazione, da parte del lavoratore straniero oggetto della richiesta di nulla osta, ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, programmi previsti dall'articolo 23 del suddetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. La novella di cui alla lettera a) concerne il contenuto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro) e, più in particolare, la garanzia da parte del datore di lavoro, che deve essere contenuta nel contratto, riguardante la disponibilità di un alloggio per il lavoratore; in tale ambito, la novella modifica i parametri minimi dell'alloggio medesimo.
L'articolo 5 prevede misure di semplificazioni in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore, mentre l'articolo 6 consente, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di procedere in via sperimentale all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto presso i centri di saggio o gli enti pubblici di ricerca riconosciuti.
L'articolo 7 interviene sull'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, mentre l'articolo 8, aggiunto durante l'esame al Senato, amplia una delle categorie esenti dal pagamento del canone unico per l'occupazione di aree pubbliche, inserendovi anche le targhe (oltre alle insegne) che contraddistinguono anche i cantieri (oltre alle sedi) in cui si svolge l'attività a cui si riferiscono.
L'articolo 9, inserito dal Senato, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la facoltà di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
L'articolo 10 sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione, interviene circa il completamento della formazione in caso di Pag. 20trasferimento dalla regione di abilitazione ad altra regione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna ricomprendendo anche le zone rocciose e i terreni innevati, purché senza l'ausilio di corda, piccozza e ramponi.
L'articolo 11, composto di un solo comma, modifica il codice della strada al fine di introdurre la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale.
L'articolo 12, inserito dal Senato, introduce una disciplina agevolativa e semplificatoria per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La disciplina agevolativa e semplificatoria citata prevede, in estrema sintesi, la possibilità di realizzare gli interventi suddetti con la SCIA, nonché un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente.
L'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato per determinati servizi di trasporto pubblico locale di linea e prevede, a tal fine, il rilascio di un titolo abilitativo.
L'articolo 14, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, sostituendo l'articolo 81 del Codice della navigazione, modifica le competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto.
L'articolo 15 modifica l'articolo 172-bis del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei lavoratori marittimi che sono sotto la competenza di autorità marittime diverse. Il comma 2, introdotto dal Senato, estende l'applicazione dell'articolo 172-bis al personale navigante addetto alla navigazione interna.
L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame al Senato, si compone di due commi, volti ad apportate le necessarie modifiche al Codice della navigazione al fine di uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di assumere quindi i lavoratori marittimi.
L'articolo 17 apporta ulteriori modifiche al Codice dalla navigazione, al fine di semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del comandante. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale. Il comma 2 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, eliminando, conseguentemente, le modalità telegrafiche previste attualmente dal citato Codice.
L'articolo 18 demanda ad un regolamento governativo il riordino della disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili nazionali, con abrogazione della disciplina regolamentare attualmente vigente in materia (commi 1 e 3). Inoltre, si affida ad un regolamento interministeriale l'individuazione delle tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e la definizione delle caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti (comma 2). L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina invece la figura professionale del consulente chimico di porto.
L'articolo 20 inserisce anche le strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell'ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri. In particolare, la lettera a) affida la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri non solo alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativePag. 21 sul piano nazionale, ma anche alle strutture territoriali ad esse annesse, oltre che, come già previsto, a professionisti iscritti in determinati albi. La lettera b) dispone che le istanze escluse dall'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché di apolidi) sono non solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse. Resta ferma la necessità che le suddette organizzazioni dei datori di lavoro abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero del lavoro con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.
L'articolo 21, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 27-quater, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, riduce da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l'immigrazione.
L'articolo 22 – inserito dal Senato – reca una novella integrativa nella disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del medesimo trattamento. La novella introduce in merito un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro beneficiario del medesimo intervento di integrazione; tale comunicazione deve essere resa subito dopo l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa.
L'articolo 23 proroga per il 2025 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista per il biennio 2023-2024.
L'articolo 24 propone di modificare la disciplina del credito di imposta concesso in favore delle fondazioni bancarie in caso di determinate operazioni di fusione al fine di sostituire, ai fini dell'effettiva assegnazione del beneficio, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno attualmente previsto con l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione. La norma propone inoltre delle semplificazioni con riferimento alle modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a ciascuna fondazione dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto annualmente, nonché delle modalità di compensazione del credito d'imposta medesimo.
L'articolo 25 prevede misure di semplificazione in materia di spedizioni numismatiche, mentre l'articolo 26 interviene sull'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), concernente la disciplina del trasporto animali.
L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, in relazione alla pubblicità delle istanze di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione elettronica.
L'articolo 28, introdotto dal Senato: modifica la disciplina relativa all'immissione, in corpi idrici superficiali o in fognatura, di acque emunte dai siti contaminati, al fine di eliminare la condizione che gli impianti di trattamento delle acque siano in esercizio in loco (comma 1); precisa l'ambito di applicazione dello screening di VIA svolto dalle regioni in relazione alla fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri (comma 2).
L'articolo 29, introdotto dal Senato, estende alle pubbliche amministrazioni l'accesso – nell'ambito di procedimenti specificati dalla disposizione in esame – alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private.
L'articolo 30, introdotto in sede referente, prevede misure di semplificazione in materia di in materia di cooperative elettriche storiche.
L'articolo 31, introdotto durante l'esame del Senato, reca modifiche normative volte a precisare, con riferimento alle aree prealpine di collina, pedemontane e di pianura Pag. 22non irrigua, i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale.
L'articolo 32 – inserito dal Senato – modifica la disciplina di rango legislativo sugli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. In base alla novella, la figura già prevista del Presidente del Consiglio di amministrazione è anche qualificata come Presidente dell'Agenzia e si sopprime, per il medesimo Consiglio di amministrazione, la qualificazione di organo di vertice politico-amministrativo. Resta fermo che i membri del Consiglio suddetto sono pari a tre, compreso il Presidente, e che tutti i soggetti summenzionati, nonché i membri del Collegio dei revisori dei conti, sono nominati dall'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili (resta altresì fermo che uno dei membri del summenzionato Collegio dei revisori è nominato su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze).
L'articolo 33, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che le fatture elettroniche concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali riportino un codice identificativo che sarà poi inviato alla segreteria unica della corrispondente Commissione, la quale preparerà dei rapporti informativi. Si tratta di disposizioni temporanee, destinate a durare fino a fine anno 2026.
L'articolo 34, introdotto durante l'esame al Senato e costituito da un unico comma, dispone che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che, a determinate condizioni, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. L'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, può adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.
L'articolo 35, introdotto dal Senato, prevede misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia e delle società da esso controllate, secondo criteri di razionalizzazione intesi ad assicurare il contenimento delle spese.
L'articolo 36 reca un complesso di novelle alla legge 30 marzo 2001, n. 130, concernente la cremazione e la dispersione delle ceneri; le novelle di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 sono state inserite dal Senato, mentre la novella di cui alla lettera b) riformula ed ampia la novella corrispondente del testo originario dell'articolo. Le novelle di cui alle lettere a) e c) del comma 1 specificano che l'attività di cremazione delle salme è un servizio pubblico locale di interesse generale e confermano che l'attività di gestione dei crematori compete ai comuni, i quali la esercitano (come previsto già dalla norma vigente) secondo una delle Pag. 23forme consentite dalla disciplina sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Le novelle in esame escludono la possibilità di sconti, anche nelle forme di offerte e vantaggi indiretti, rispetto alle tariffe approvate in materia annualmente dai comuni e a quelle inserite nell'eventuale piano economico-finanziario inerente al contratto di servizio, ferma restando l'applicabilità degli sconti, nonché degli aggi in favore del comune, previsti negli atti di affidamento del servizio. Inoltre, la novella di cui alla lettera a) introduce anche una disciplina sulle modalità di trasporto dei cadaveri destinati alla cremazione. La novella di cui alla lettera d) reca disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme suddette sulle modalità di trasporto. La novella di cui alla lettera b) concerne le modalità procedurali per l'autorizzazione alla cremazione degli eventuali resti mortali – nonché le modalità per l'eventuale cremazione degli stessi in assenza di comunicazioni degli aventi titolo – dopo il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, o dopo il mancato rinnovo di una concessione. Le novelle della suddetta lettera sono poste, almeno letteralmente, in termini di princìpi per modifiche da adottare al regolamento governativo di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
L'articolo 37, introdotto nel corso dell'esame del Senato, dispone in ordine alla redazione e trasmissione in modalità digitale degli atti di morte di competenza dell'ufficiale di stato civile.
L'articolo 38 riduce da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.
L'articolo 39 modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali (con particolare riguardo alle traduzioni giurate), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica e che, in tal caso, debbano contenere anche la formula di giuramento.
L'articolo 40 introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati.
L'articolo 41 interviene sul regime di trascrizione dell'accettazione di eredità, disciplinandone le modalità nelle ipotesi di accettazione tacita dell'eredità o di acquisto della qualità di erede a seguito di accettazione avvenuta con beneficio di inventario.
L'articolo 42, inserito al Senato, prevede che, entro il 30 giugno 2028, si svolga una nuova selezione pubblica per l'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali sulla base delle competenze professionali pregresse e per l'inserimento nel relativo elenco tenuto dal Ministero della cultura.
L'articolo 43, introdotto in sede referente, prevede misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia.
L'articolo 44 modifica il regime di restituzioni relativo ai beni oggetto di donazioni, sostituendo l'attuale sistema che prevede la possibilità di esperire un'azione di riduzione del bene immobile donato (che a determinate condizioni può concludersi con la restituzione del bene immobile alla massa ereditaria), con un nuovo sistema basato sull'indennizzo economico dell'erede o del legatario leso.
L'articolo 45, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina la notifica delle denunce e querele di furto dei veicoli tramite sistemi informatici. In particolare, si dispone che esse vengano notificate tramite collegamento telematico al Ministero delle imprese e dei trasporti, il quale successivamente inserisce un blocco informatico nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.
L'articolo 46, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare software per adempiere a obblighi amministrativi, a tenerPag. 24 conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici. Inoltre, le amministrazioni devono fornire con adeguato anticipo specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi.
L'articolo 47, introdotto dal Senato, estende a 70 anni (da 20) la durata del diritto esclusivo sulle fotografie che non siano «opera fotografica».
L'articolo 48, introdotto al Senato, prevede misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente.
L'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce e disciplina l'avviso di ricevimento digitale.
L'articolo 50, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, introduce misure relative ai cd. dehors, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati. Nello specifico, il comma 1 interviene sulla normativa relativa all'installazione delle strutture amovibili utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (dehors), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini. Il comma 2 proroga il termine (in scadenza il 30 novembre 2025) entro cui il Governo può esercitare la delega in materia di incentivi alle imprese. Il comma 3 modifica la decorrenza della disciplina di contrasto al fenomeno della cd. shrinkflation – pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentalo – portandola dal 1° ottobre 2025 al 1° luglio 2026.
L'articolo 51, comma 1, prevede che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma «Famiglie e studenti». Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma «Famiglie e studenti». Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma «Famiglie e studenti». La predetta attestazione è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione. Il comma 2 interviene sulla disciplina relativa alle attività formative dei dirigenti scolastici da effettuare a seguito di conferma in ruolo stabilendo che i decreti ministeriali la cui adozione è stata all'uopo prevista non debbano più disciplinare i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo. Il comma 3 modifica lo strumento normativo e la procedura per l'adozione del Piano delle arti. Il comma 4 abroga le disposizioni (articoli da 16 a 19) contenute nel capo II Organi collegiali a livello distrettuale del titolo I, parte I, del testo unico in materia di istruzione. Il comma 5, inserito durante l'esame parlamentare, sopprime i consigli regionali dell'istruzione nonché i consigli scolastici locali. Il comma 6, del pari inserito durante l'esame parlamentare, sopprime gli organi collegiali costituiti presso gli uffici scolastici regionali. Il comma 7, lettera a), chiarisce le caratteristiche distintive dei servizi educativi per l'infanzia. Le lettere b), c) e d) disciplinano i diversi profili di coinvolgimento di Stato, regioni, province autonome ed Enti locali nel monitoraggio del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. La lettera e) disciplina una nuova procedura d'adozione dei Piani di azione nazionali pluriennali per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione successivi alla scadenza del Piano attualmente vigente. La lettera f) elimina la previsione per cui l'incarico può essere rinnovato allo stesso componente della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per non più di una volta. La lettera g) specifica che il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione finanzia quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi Pag. 25per l'infanzia pubblici e privati accreditati e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie. La lettera h) è stata soppressa durante l'esame parlamentare. Il comma 8, inserito durante l'esame parlamentare, elimina l'obbligo, da parte delle istituzioni scolastiche, di invio delle comunicazioni elettroniche agli alunni e alle famiglie e prevede che ai registri on line delle stesse istituzioni scolastiche e dei docenti si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE); esso dispone altresì che nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.
L'articolo 52, inserito durante l'esame in Senato e costituito da un unico comma, reca una norma di interpretazione autentica, in base alla quale i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.
L'articolo 53, integralmente sostituito al Senato, modifica la disciplina vigente per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario nelle università, definendo in via generale quale sia la procedura di conferimento, prevedendo che essa possa essere esperita solo entro due anni dalla conclusione del servizio prestato, prevedendo che ulteriori requisiti vengano previsti da un successivo decreto ministeriale e disponendo la pubblicazione dell'elenco dei titoli conferiti sul sito istituzionale dell'ateneo.
L'articolo 54, modificato al Senato, composto di un unico comma, modifica la procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università, prevedendo che essa sia in capo al Ministero (e non più al Ministro) dell'università e della ricerca, esplicitando quali siano i regolamenti da sottoporre alla citata approvazione e precisando che questi ultimi siano pubblicati sui siti internet istituzionali degli atenei.
L'articolo 55 chiarisce e semplifica la procedura di riconoscimento dei consorzi universitari, prevedendo che ad essi sia riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e che il loro statuto sia approvato dal Ministero, e non – come avviene oggi – dal Ministro, sia in sede di prima adozione che per le successive modifiche.
L'articolo 56 prevede che i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi di revisione delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie, siano scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal Ministero, e che siano in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Detta inoltre disposizioni transitorie, applicabili nelle more di adozione del citato decreto ministeriale.
L'articolo 57, introdotto al Senato, stabilisce che, entro determinati limiti di trattamento economico, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, in deroga alle limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 58 in esame modifica la normativa vigente in tema di false attestazioni da parte di personale medico includendovi le certificazioni mediche in telemedicina. In particolare, con due modifiche all'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si prevede che: le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendono anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio, nel caso in cui vengano rilasciate certificazioni attestanti dati cliniciPag. 26 non direttamente contestati né oggettivamente documentati; l'individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Salute.
L'articolo 59 dispone circa le modalità di nomina del Presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'IRCCS «Giannina Gaslini» di Genova: si stabilisce che alla nomina del Presidente si provvede con decreto del Ministro della salute, su designazione della Fondazione «Gerolamo Gaslini», e si conferma che alla nomina dei restanti componenti del consiglio di amministrazione si provvede del pari con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo Statuto.
L'articolo 60, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, è finalizzato ad ampliare la gamma di servizi erogabili dalle farmacie ai sensi del citato provvedimento. In tal senso il comma 1 dispone una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, consentendo alle farmacie ed ai farmacisti, tra l'altro: di dispensare per conto delle strutture sanitarie non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti (lettera a)); di eseguire le prestazioni analitiche di prima istanza anche se non rientranti nell'ambito dell'autocontrollo (lettera b)); di somministrare nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni i vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale (non soltanto quindi, come a normativa vigente, quelli antinfluenzali e anti SARS-COV-2), oltre che di effettuare (come già attualmente previsto) test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (lettera c)); di effettuare test diagnostici decentrati per il contrasto all'antibiotico-resistenza ai fini dell'appropriatezza prescrittiva; di effettuare servizi di telemedicina nel rispetto dei criteri indicati nelle linee guida nazionali (lettera d)). Viene infine consentito ai cittadini di operare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale (lettera e)). Il comma 2 specifica che sono a carico degli utenti le prestazioni erogate dalle farmacie riguardanti la somministrazione di vaccini, l'effettuazione di test per il contrasto all'antibiotico-resistenza, l'effettuazione di servizi di telemedicina e l'effettuazione di test di screening per l'individuazione del virus dell'Epatite C (lettere da e-quater ad e-septies dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 2009). Ai titolari di farmacia è consentito l'utilizzazione di locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia medesima per l'erogazione dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009: in ogni caso in tali locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti (comma 3). L'erogazione in locali separati dei servizi sanitari è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e che verifica che essi, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica (comma 4). Per consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi medesimi (comma 5). Viene poi previsto che due o più farmacie, di proprietà di soggetti diversi, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentantePag. 27 di rete (comma 6).Viene infine prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari, prevedendosi anche che con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri per l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi indicati (comma 7).
L'articolo 61, inserito nel corso dell'esame in Senato, modifica la disciplina relativa al contrasto della carenza di medicinali e agli obblighi della persona qualificata di cui deve avvalersi il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali, recata dal decreto legislativo n. 219 del 2006. In particolare, vengono modificati i tempi e la casistica relativi alla comunicazione all'AIFA che il titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) deve effettuare in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (comma 1, lettera a)). Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione dell'obbligo di tale comunicazione e la disciplina sanzionatoria riguardante la violazione degli obblighi a cui la persona qualificata deve ottemperare (comma 1, lettera b)).
L'articolo 62, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta misure di semplificazione in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici, prevedendo che il medico prescrittore, nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, indichi la posologia ed il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di un anno, sulla base del protocollo terapeutico individuale: è fatta salva la facoltà del medesimo medico di sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva (comma 1). Al momento della dispensazione presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti, e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia. Qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza (comma 2). Viene poi previsto che la farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica (comma 3). Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame –, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di garantire che dalle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
L'articolo 63 apporta diverse modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi approvati con la dichiarazione del Parlamento europeo del 12 aprile 2004, allo scopo di riconoscere la condizione di invalidità civile alla somma delle due condizioni di sordità e cecità, specificando, tra l'altro, che le indennità previste dalla normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile devono essere percepite in forma unificata.
L'articolo 64 trasferisce al prefetto la competenza del Ministro dell'interno in ordine al rilascio della licenza necessaria per la fabbricazione, detenzione, vendita delle armi da guerra.
L'articolo 65, ai commi 1 e 2, introduce delle misure volte a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplodenti, prevedendo il trasferimento al prefetto della competenza al rilascio delle licenze in materia di sostanza esplodenti di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Pag. 28Sicurezza (T.U.L.P.S.), attualmente attribuita al Ministro dell'interno. Durante l'esame del Senato è stato inserito l'ulteriore comma 3 che riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale il comune deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l'esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi.
L'articolo 66 prevede la inapplicabilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza, per la fabbricazione, il commercio, la mediazione di oggetti preziosi.
L'articolo 67, introdotto al Senato, esclude i parchi divertimento dall'applicazione della normativa che impone la nominatività dei biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
L'articolo 68, introdotto dal Senato, reca novelle al decreto legislativo n. 221 del 2017. Le lettere da a) a f) recano modifiche ad una definizione e dispongono in merito alle procedure di autorizzazione relative ai prodotti che possono essere utilizzati per infliggere la pena di morte o la tortura, ai prodotti a duplice uso, prodotti ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari. Le novelle in esame tra l'altro introducono, nell'ambito delle predette procedure autorizzative, il riferimento ai prodotti che, pur non essendo espressamente inclusi negli elenchi dei prodotti a duplice uso, sono «listati» in quanto soggetti a misure restrittive imposte dall'Unione europea. Le lettere g) e h) intervengono sulla disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inottemperanza alle condizioni richieste per il rilascio delle procedure di autorizzazione in oggetto.
L'articolo 69, introdotto dal Senato, proroga al 31 maggio 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche.
L'articolo 70, introdotto dal Senato, dispone che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.
L'articolo 71, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina vigente in materia di fanghi e al fine di garantire il perseguimento dei nuovi obiettivi di conferimento in discarica previsti dalla normativa dell'UE.
L'articolo 72, comma 1, lettera a), abroga, al fine di semplificare la disciplina prevista per la determinazione del regime del reddito imponibile di alcune imprese marittime (cd. tonnage tax), la disposizione che rimetteva ad un decreto ministeriale l'adeguamento delle disposizioni di rango secondario sulla materia. La lettera b), abrogando l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, reca una norma di semplificazione della disciplina prevista per assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso. La lettera c) abroga l'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro. La lettera d) abroga il comma 560 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che stanziava, per il solo anno 2023, la somma di 1 milione di euro per avviare l'attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Il medesimo comma attribuiva ad un Pag. 29decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse in questione. La lettera e – introdotta dal Senato – prevede l'abrogazione di una norma inerente all'emanazione di un decreto in materia di comunicazione di dati relativi ai soggetti minori, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. La lettera f) abroga l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della modalità e dei termini del deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni in modalità telematica. La lettera g), abroga i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali, che prevedono l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della procedura per il trattamento dei dati e le relative garanzie. Il comma 2 del medesimo articolo sopprime le disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 2018 che prevedono l'adozione di decreti ministeriali per la definizione dei trattamenti di dati leciti, dei termini e delle modalità di conservazione degli stessi, nonché per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
L'articolo 73 stabilisce che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, mentre l'articolo 74 stabilisce che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 14.05.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
Emendamento C. 2574 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).
La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla XIV Commissione.
Nazario PAGANO, presidente, fa presente che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere alla XIV Commissione, l'emendamento Iaria 11.1 (vedi allegato 2), presentato al disegno di legge C. 2574, trasmesso dalla XIV Commissione in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Affari costituzionali.
Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, il parere che sarà espresso sugli emendamenti avrà effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto gli emendamenti che registrano il parere favorevole delle singole Commissioni si intendono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea, salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Invita dunque il relatore, onorevole Urzì, a formulare una proposta di parere sull'emendamento Iaria 11.1 che introduce un ulteriore criterio direttivo per l'esercizio della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/37 in materia di servizi di sicurezza gestiti. Tale criterio prevede di stabilire procedure semplificate e accelerate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, formula una proposta di parere contrario (vedi allegato 3).
Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario sull'emendamento Iaria 11.1 formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 29 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
Audizione informale di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università Telematica «Pegaso», e di Francesco Cardarelli, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma «Foro Italico», nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2564 cost. Governo, C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti.
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.10.