SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.40.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
Emendamenti C. 2574 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti Cavandoli 1.1, De Monte 1.2, gli identici emendamenti Bagnai 1.8 e De Monte 1.9, nonché gli articoli aggiuntivi Enrico Costa 4.03 e 4.04 e gli identici Cafiero De Raho 4.05 e De Luca 4.018 (vedi allegato 1), presentati al disegno di legge C. 2574 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025», trasmessi dalla XIV Commissione in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, il parere Pag. 35che sarà espresso sugli emendamenti avrà effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto gli emendamenti che registrano il parere favorevole delle singole Commissioni si intendono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea, salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Andrea PELLICINI (FDI), relatore, evidenzia che non è al momento nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative in esame, in quanto sono ancora in corso le necessarie interlocuzioni con il Governo.
Chiede pertanto di rinviare alla prossima settimana l'esame da parte della Commissione delle predette proposte emendative, rilevando come la Commissione di merito abbia indicato il termine del 6 novembre come data entro cui ricevere i pareri delle Commissioni di merito.
Ciro MASCHIO, presidente, accedendo alla richiesta testé formulata dal relatore e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
C. 2423 Governo e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2025.
Ingrid BISA (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara il voto fortemente contrario del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame, con particolare riguardo al profilo culturale del testo. A suo avviso infatti le sole famiglie non sempre riescono a garantire agli adolescenti un'appropriata educazione sessuale e ritiene che tale compito dovrebbe essere assolto anche dalla scuola con l'ausilio dei professionisti.
Sottolinea che affrontare in modo serio tali tematiche fin dalla giovane età è essenziale al fine di prevenire i fenomeni di prevaricazione nelle relazioni affettive e di violenza nei confronti delle donne.
Osserva inoltre come i ragazzi possano in ogni momento accedere a contenuti sessualmente espliciti tramite i propri smartphone e ribadisce quindi come sia assolutamente necessario che questa non sia l'unica fonte di conoscenza in ambito sessuale. Rammenta come il Governo consenta ai gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione di video e immagini a carattere pornografico, di verificare la maggiore età degli utenti tramite una semplice autodichiarazione, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.
Evidenzia infine come gli ennesimi episodi di violenza nei confronti delle donne verificatisi in questi giorni avrebbero dovuto condurre Governo e maggioranza ad effettuare ulteriori riflessioni su un tema come quello oggetto del provvedimento in esame.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame.
A suo avviso infatti l'introduzione del consenso informato per accedere ai percorsi di educazione affettiva e sessuale rappresenta un grave passo indietro culturale e politico. È una misura ipocrita che, sotto la maschera della «tutela della famiglia», finisce per creare nuove disuguaglianze tra i ragazzi. Chi ha genitori aperti, consapevoli e disponibili potrà ricevere un'educazione affettiva e sessuale adeguata; chi invece cresce in contesti più chiusi o conservatori ne verrà escluso, restando privo di strumenti fondamentali per conoscere sé stesso, il proprio corpo e le relazioni.
Sottolinea che in questo modo lo Stato abdica al proprio dovere educativo, rinunciando a garantire pari opportunità di formazione e consapevolezza a tutti i giovani. L'Organizzazione Mondiale della SanitàPag. 36 e l'UNESCO, nella «Guida tecnica internazionale sull'educazione sessuale» pubblicata nel 2018, riconoscono l'educazione sessuale completa come un diritto fondamentale e come parte integrante del diritto alla salute, alla sicurezza e al benessere psico-fisico delle persone. Evidenzia quindi che l'educazione affettiva e sessuale non è un capriccio ideologico, ma una questione di salute pubblica, di prevenzione della violenza, di rispetto reciproco e di libertà.
Ritiene pertanto che negarla, o renderla accessibile solo a chi ottiene un permesso, significa perpetuare ignoranza, vergogna e discriminazione. È noto infatti che quando i giovani non ricevono risposte a scuola, le cercano altrove, soprattutto online, dove pornografia e disinformazione diventano spesso le uniche «fonti» di riferimento. È una deriva pericolosa, che espone i ragazzi a modelli distorti e violenti delle relazioni e della sessualità.
Afferma infine che il consenso informato, in questo contesto, non è uno strumento di libertà ma un filtro ideologico, un modo per sottrarre ai giovani il diritto a una formazione libera, laica e scientifica: è una scelta politica miope e regressiva, che mina le basi stesse di una società più giusta, consapevole e paritaria e che non può certamente essere inteso come una misura assunta nell'interesse dei minori o a loro tutela.
Devis DORI (AVS) dichiara il voto convintamente contrario sul provvedimento in esame, evidenziando come esso sia ispirato da un approccio oscurantista che si riteneva ormai passato e vetusto. Ritiene invece che la conoscenza, anche nell'ambito dell'educazione sessuale, sia sempre una fondamentale occasione di crescita, specialmente laddove l'insegnamento sia impartito da professionisti.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.50.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.50.
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
Atto n. 330.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 26 novembre 2025. Comunica inoltre che l'atto non è al momento corredato del prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali. Fa presente pertanto che, finché tale documentazione non sarà trasmessa, la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento.
Andrea PELLICINI (FDI), relatore, evidenzia che il provvedimento in esame attua la delega conferita della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), avente ad oggetto il recepimento della citata direttiva. Gli specifici principi e criteri direttivi della delega sono dettati all'articolo 7 della medesima legge.
Il termine per l'esercizio della delega – per effetto del meccanismo dello «scorrimento» di tre mesi che si determina quando esso viene a scadere prima del termine assegnato alle Commissioni per il parere – scade il 18 gennaio 2026.
La citata direttiva costituisce parte del cosiddetto e-evidence package dell'Unione Pag. 37europea, unitamente al regolamento (UE) 2023/1543 del 12 luglio 2023.
Al riguardo, si evidenzia che la legge di delegazione europea 2024 ha conferito un'apposita delega anche per l'adeguamento dell'ordinamento interno al citato regolamento (articolo 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91). In esercizio di tale delega, il Governo ha già presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo che, tuttavia, costituisce– come chiarito dalla relazione illustrativa che lo accompagna – solo un primo atto «parziale, dovendo trovare un successivo sviluppo mediante l'adozione di ulteriori decreti» (atto n. 303).
Si deve quindi intendere che i due provvedimenti – per il primo dei quali è stato avviato l'esame in Commissione mercoledì 22 ottobre – si inseriscono nel medesimo processo di conformazione dell'ordinamento interno alla normativa unionale.
Venendo al contenuto dell'atto in esame, l'articolo 1 esplicita che ne costituisce oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, e l'articolo 2 riproduce le definizioni della direttiva medesima.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, conformemente all'articolo 1 della direttiva.
In particolare, esso si applica alle decisioni e agli ordini emessi ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea sulla base della normativa unionale vigente e a quelli emessi dalle autorità italiane sulla base del diritto nazionale nei confronti di uno stabilimento o di un rappresentante legale designati da un prestatore di servizi sul territorio dello Stato italiano.
A tal fine, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione sono tenuti a indicare gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali abilitati a ricevere ordini e decisioni, ad ottemperarvi e ad eseguirli. Dall'obbligo di designazione sono invece esentati i prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.
Specularmente, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, è previsto l'obbligo per le autorità competenti di indirizzare le decisioni e gli ordini emessi in materia di prove elettroniche agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali indicati dai prestatori; obbligo che non sussiste per le autorità italiane se il prestatore offre servizi solo sul territorio italiano: in tal caso, le citate autorità possono procedere acquisendo le prove elettroniche direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.
L'articolo 4, dando attuazione all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva, prescrive gli obblighi che sono tenuti ad assolvere i prestatori dei servizi in merito all'individuazione degli stabilimenti designati e alla nomina di rappresentanti legali, che vengono articolati diversamente a seconda che abbiano o meno personalità giuridica o se siano o meno stabiliti nell'Unione.
In ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, viene altresì previsto che i prestatori di servizi stabiliti in Italia, o che ivi offrono servizi, hanno l'obbligo di attribuire ai soggetti designati e nominati i poteri e le risorse necessari ad ottemperare ai provvedimenti di acquisizione delle prove elettroniche, oltre che ad assicurare l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
La designazione o nomina deve riguardare stabilimenti e rappresentanti legali presenti nello Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi e su di essi ricade l'obbligo di cooperare con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini.
Infine, in conformità all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, si fissa il termine entro cui procedere alla designazione ovvero alla nomina: il 18 agosto 2026 se trattasi di prestatore che inizia a offrire servizi nell'Unione prima del 18 febbraio 2026, mentre è di sei mesi dalla data in cui inizia ad offrire servizi nell'Unione, se tale data è successiva al 18 febbraio 2026.
L'articolo 5, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva, dispone che vi sia responsabilità solidale tra i prestatori di servizi, gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali in ordine Pag. 38all'ottemperanza degli obblighi imposti dallo schema di decreto.
Essi saranno dunque chiamati a rispondere alle richieste dell'autorità senza poter invocare la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne e saranno ugualmente sanzionabili in caso di inottemperanza da parte di uno di essi. Ciò in quanto, come recita il considerando n. 16 della direttiva, «spetta a loro provvedere alle risorse e ai poteri necessari per garantire l'ottemperanza a tali ordini e alle decisioni nazionali».
La responsabilità solidale è invece esclusa qualora la condotta costituisca reato.
L'articolo 6, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva, reca due adempimenti dei prestatori di servizi: l'obbligo di notificare all'autorità centrale, quindi al Ministero dell'interno, i necessari dati di contatto, nonché di notificare la lingua da utilizzare per i relativi contatti.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale articolo rappresenta il cuore del meccanismo ideato con la disciplina unionale «che è basato sulla “emersione” dei prestatori di servizi stabiliti, o che offrono servizi, nel territorio nazionale». Tale emersione consente di individuare i reali destinatari degli ordini e di attivare la vigilanza dell'autorità centrale sui prestatori di servizi.
L'articolo 7 definisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi imposti dal decreto in esame.
La disposizione dà attuazione all'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, il quale stabilisce che gli Stati membri adottino misure necessarie e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare l'applicazione degli obblighi. Al riguardo, si ricorda che uno dei principi e criteri direttivi specificamente recati per tale delega concerne proprio la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge n. 689 del 1981, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 20122.
Il comma 1 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie graduate in base alla gravità delle violazioni relative alle disposizioni del decreto, salvo che il fatto costituisca reato.
Il comma 2 affida il potere sanzionatorio al Ministero dell'interno, da esercitare ai sensi della legge n. 689 del 1981 e tenendo conto delle circostanze elencate al comma 3.
Il comma 4 dispone che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono riassegnate al Ministero dell'interno per essere destinate a coprire gli oneri connessi all'esercizio del potere sanzionatorio.
L'articolo 8 designa il Ministero dell'interno quale autorità centrale chiamata a garantire l'applicazione della direttiva e a svolgere le funzioni pubbliche previste dalla direttiva, definendone la facoltà di cooperazione con altre strutture centrali (il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).
L'articolo 9, al comma 1, in attuazione dell'articolo 7 della direttiva stabilisce che il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorità centrale nonché il testo del decreto in esame entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
Il comma 2, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva, prevede, invece, che il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva. Tale relazione di valutazione, prevista dalla direttiva, dovrà essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.55.
Riforma dell'ordinamento forense.
C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, comunica di aver disposto l'abbinamento d'ufficio dei provvedimenti in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, in quanto vertenti su identica materia.
Anche a nome dell'altra relatrice, Schifone, evidenzia quindi preliminarmente che le proposte di legge abbinate a firma dei colleghi D'Orso, Gribaudo, e Calderone hanno contenuti puntuali mentre quella presentata dal collega Pittalis nonché il disegno di legge del Governo mirano alla complessiva riforma del settore, la prima con una disciplina puntuale, il secondo invece con il ricorso ad una delega legislativa.
Per tali ragioni, essendo la delega declinata in un articolato complesso di principi e criteri direttivi che coprono l'intera gamma dei settori normativi di riferimento, nella presente relazione si darà conto dei contenuti del disegno di legge governativo recante appunto «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense» (C. 2629 Governo).
Come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento legislativo è «destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato» che, come testimoniato dalla flessione del numero degli iscritti negli albi e del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza, ormai «si presenta poco attrattiva per molti giovani».
Prima ancora di entrare nel merito del disegno di legge governativo e delle altre proposte di legge di iniziativa parlamentare, tiene a sottolineare l'importanza di assumere ogni iniziativa volta ad affermare alcuni principi fondamentali, quali la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, il riconoscimento del suo ruolo fondamentale nell'assetto sociale e nella che quest'ultimo riveste per il consolidamento dei principi dello Stato di diritto e della corretta ed equilibrata amministrazione della giustizia.
Ritiene che le diverse proposte che oggi la Commissione si accinge ad esaminare rappresentino tutte un costruttivo contributo di riforma di questo importante settore legislativo, che costituisce il cardine della dignità sociale della professione e che ne regola l'organizzazione e l'esercizio affinché sia garantita l'idoneità professionale degli avvocati e sia tutelato l'affidamento degli assistiti e della collettività.
Si tratta a suo avviso di una ulteriore testimonianza di un comune intento di riforma. A suo avviso lo stesso testo governativo costituisce il risultato di un'azione di riforma condivisa nella sua genesi, ed auspica che anche il risultato finale si caratterizzi – senza essere condizionata da logiche di schieramento e di propaganda – come sintesi delle sollecitazioni sollevate dai vari attori in campo, per il cui accoglimento vi deve essere la massima disponibilità.
Proprio in ragione di questa preventiva attività di ascolto e di condivisione progressiva delle istanze provenienti anche dal mondo dell'avvocatura, ritiene vi siano le condizioni per procedere in tempi rapidi al completamento della riforma, senza ovviamente, determinare forzature o accelerazioni nella istruttoria e nella fase decisionale in Commissione, anche attraverso il dialogo con la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura – che ha portato avanti un lavoro prezioso – e con le altre realtà associative della professione forense.
Procede quindi ad illustrare il disegno di legge governativo, che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la Pag. 40riforma organica dell'ordinamento della professione forense.
I decreti devono essere adottati nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta da parte del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense.
Come di consueto, è previsto che sugli schemi dei decreti siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 30 giorni. È inoltre previsto il meccanismo dello «scorrimento del termine», ai sensi del quale, qualora il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dovesse scadere nei trenta giorni precedenti o successivi alla scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato di 30 giorni.
Alla delega principale si affianca, come di consueto, una delega di carattere integrativo e correttivo il cui termine è annuale.
L'articolo 2, comma 1, prevede i principi e criteri direttivi della delega.
La lettera a) enuncia i principi generali della nuova disciplina dell'ordinamento forense.
In particolare, il nuovo ordinamento forense deve garantire la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, nonché riconoscere il ruolo fondamentale che quest'ultimo riveste per il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia (numero 1), riconoscere la dignità sociale della professione e regolarne l'organizzazione e l'esercizio affinché sia garantita l'idoneità professionale degli avvocati e sia tutelato l'affidamento degli assistiti e della collettività (numero 2).
Il numero 3 delega i decreti attuativi a definire le attività professionali che competono esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati, tra cui devono figurare – in modo innovativo rispetto alla vigente legge forense – la negoziazione assistita, la mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, nonché – in conformità con la direttiva CE 123/2006 (direttiva Bolkestein) – l'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connessa all'attività giurisdizionale.
Conseguentemente, il Governo è tenuto a prevedere la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale, ove connessa all'attività giurisdizionale, con la conseguenza che eventuali compensi pattuiti non saranno quindi esigibili, riservando alla legge la determinazione delle ipotesi di nullità e annullabilità degli atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento compiuti senza assistenza legale (numero 4).
Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà riservare il titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato, vietandone l'uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l'iscrizione (numero 5) nonché ripristinare l'istituto del giuramento dell'avvocato (numero 6) che, sottolinea la relazione illustrativa, ha valenza simbolica e restituisce solennità all'atto.
La lettera b) prevede che i decreti delegati dovranno rafforzare la disciplina del segreto professionale assicurando l'inviolabilità e l'indisponibilità di quest'ultimo.
La lettera c) dispone che sia attribuito al Consiglio nazionale forense (CNF) il compito di emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico, sentiti i consigli circondariali, nonché di curarne la diffusione.
La lettera d) impone al legislatore delegato di prevedere la stipula obbligatoria di una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, i cui contenuti essenziali, nonché i valori minimi dei massimali della polizza saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF.
La lettera e) prevede l'adozione di una disciplina relativa all'informazione sull'esercizio della professione dell'avvocato, diretta a tutelare l'affidamento della collettività e garantire il rispetto della riservatezza professionale.
La lettera f) delinea la natura personale dell'incarico dell'avvocato, cui si connette Pag. 41la sua responsabilità personale illimitata, eventualmente in solido con quella della società se componente di un'associazione o di una rete o società professionale. La medesima disposizione contempla la facoltà dell'avvocato di farsi sostituire, con delega anche verbale, da un altro avvocato o da un praticante abilitato nell'esercizio della propria attività.
La lettera g) detta i principi ed i criteri direttivi in materia di compenso dell'avvocato. In particolare, ai sensi del numero 1), il nuovo ordinamento forense dovrà prevedere la libera pattuizione delle parti, la quale dovrà comunque essere adeguata alla quantità e alla qualità della prestazione resa e potrà essere parametrata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Vengono tuttavia fatti salvi i casi regolati dalla normativa sull'equo compenso (legge numero 49 del 2023), rispetto ai quali non opera la libera pattuizione tra le parti.
Inoltre, la disposizione chiarisce che deve rimanere fermo il divieto per gli avvocati di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione nella giurisdizione in cui esercitano le loro funzioni (articolo 1261 del codice civile), nonché il principio della determinazione del compenso ad opera del giudice ove non convenuto dalle parti e non determinabile secondo le tariffe e gli usi (articolo 2233 del codice civile).
Il numero 2) dispone l'adozione, ogni due anni, da parte del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, di un decreto che regoli i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato, da applicarsi in assenza di pattuizione scritta o consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi.
Il numero 3) prevede la solidarietà nel pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante un qualsiasi accordo.
Il numero 4 attribuisce al legislatore delegato la possibilità di estendere anche ad altre fattispecie, ove compatibile, la disciplina sul parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo sugli onorari richiesti dall'avvocato, non rientranti nell'applicazione della legge sull'equo compenso.
Il numero 5) prevede l'obbligo di versare all'avvocato il rimborso delle spese sostenute e anticipate nonché le spese forfettarie nella misura determinata con decreto dal Ministro della giustizia.
La lettera h) detta principi e criteri direttivi in materia di svolgimento della professione forense in forma collettiva.
Il numero 1) prescrive che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato ad associazioni, reti professionali o società tra avvocati.
Il numero 2) specifica il carattere personale del conferimento dell'incarico professionale all'avvocato, per cui la partecipazione di quest'ultimo ad una associazione, organismo societario o rete professionale non deve pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento del proprio incarico, pena la nullità di ogni patto contrario.
Il numero 3) stabilisce che l'associazione professionale forense sia un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici e che ciascun associato, anche disgiuntamente, può stare in giudizio per conto della stessa persona giuridica.
Ai sensi del numero 4), il legislatore delegato deve prevedere che l'associazione possieda natura forense solamente nel caso in cui la maggioranza degli associati siano avvocati e, ai sensi del numero 5), indichi all'interno del contratto associativo alcuni elementi negoziali essenziali.
Il numero 6) impone al Governo di prevedere la possibilità di esercitare la professione forense attraverso la partecipazione a una o più reti tra avvocati o tra più professionisti. Si specifica che una rete avente natura multidisciplinare può avere ad oggetto lo svolgimento di attività forense solo se ad essa partecipano almeno due avvocati iscritti all'albo.
Il numero 7) contempla invece la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, dotati di soggettività giuridica. Tuttavia, tali organismi devono essere costituiti mediante un Pag. 42contratto avente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e il contratto deve prevedere la presenza dell'organo comune e del fondo patrimoniale.
Il numero 8) delinea l'esercizio della professione forense in forma societaria attraverso la costituzione di società di persone, società di capitali ovvero società cooperative, iscritte in una sezione ad hoc dell'albo professionale, tenuto presso l'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società.
Inoltre, ai sensi del numero 9), la partecipazione sociale detenuta dagli avvocati ovvero da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi deve corrispondere almeno a due terzi del capitale sociale, dei diritti di voto e del diritto alla partecipazione agli utili.
Il numero 10) chiarisce che nelle società tra avvocati possono essere ammessi anche soci non professionisti, ma solo limitatamente a prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Si precisa altresì che la maggioranza dell'organo di gestione deve comunque essere composta dai soci avvocati.
Il numero 11) prescrive che la società tra avvocati non può svolgere attività in favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo.
Il numero 12 dispone che l'individuazione del socio professionista che esegua il mandato conferito alla società tra avvocati deve essere compiuta sempre dal cliente o comunque, in mancanza di designazione espressa, il nominativo del socio deve essere sempre comunicato per iscritto al cliente.
Il numero 13 stabilisce invece che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti solo per l'esercizio dell'attività di consulenza.
La lettera i) detta principi e criteri nelle ipotesi in cui il conferimento dell'incarico professionale sia disposto da un terzo.
Si prevede, in particolare, che l'incarico debba essere in ogni caso svolto nell'esclusivo interesse del soggetto patrocinato (numero 1) e che possa essere accettato dall'avvocato solamente previa comunicazione e con il consenso del medesimo soggetto, senza che siano pregiudicate l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio del professionista (numero 2).
La lettera l) delega al Governo l'introduzione di una disciplina organica che regoli lo svolgimento dell'attività professionale mediante contratti lavorativi di monocommittenza o di collaborazione continuativa da applicare nei casi in cui l'attività professionale sia espletata da un avvocato nei confronti un altro avvocato, un'associazione tra avvocati, una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica oppure una società tra avvocati.
In tale ambito, la disciplina attuativa della delega dovrà favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista e dovrà salvaguardare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio nonché il diritto ad un compenso congruo e proporzionato e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare.
La lettera m) riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale.
In tale ambito il legislatore delegato è chiamato a disciplinare tale materia, in primo luogo fissando l'obbligo di aggiornamento su base annuale, presidiato dalla sanzione amministrativa della sospensione dall'albo in caso di mancato comprovato recupero entro il primo trimestre dell'anno successivo (numero 1), salvo la previsione di alcune esenzioni.
Il numero 2 prevede il riconoscimento dell'esenzione – temporanea, per il periodo in cui ricoprono la carica – dal suddetto obbligo a favore di avvocati che ricoprono determinate cariche apicali dello Stato o degli enti territoriali nonché per i membri di organo con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionale, europeo o internazionale.
Il numero 3 prevede invece che siano esentati in via assoluta professori universitari e ricercatori confermati in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense.
Al numero 4 sono precisati i compiti del CNF, cui compete l'adozione di un regolamentoPag. 43 che stabilisca le modalità di assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale e le misure premiali per incentivare la formazione individuale ed eventuali altre cause di esenzione dall'obbligo di formazione legate all'anzianità di iscrizione all'albo o ad ulteriori condizioni.
Inoltre, ai sensi del numero 5 saranno altresì attribuiti al CNF funzioni consultive su provvedimenti normativi ed amministrativi riguardanti i corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o elenchi.
Il numero 6 fissa il principio della tendenziale gratuità delle attività di formazione.
La lettera n) concerne la disciplina delle specializzazioni forensi, i cui principi e criteri direttivi prevedono che l'organizzazione dei relativi corsi formativi sia affidata agli ordini territoriali, di intesa con le associazioni forensi specialistiche e che il titolo di specialista sia attribuito dal CNF.
La lettera o) detta i principi e criteri direttivi in materia di istituzione e tenuta di albi, elenchi e registri relativi alla professione forense.
Il numero 1 fissa il principio secondo cui è istituito un albo unico degli esercenti la professione presso ciascun consiglio dell'ordine cui si affiancano gli elenchi degli avvocati specialisti e il registro dei praticanti (numero 2) e l'albo speciale, tenuto dal CNF, per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (numero 9).
I numeri 3 e 4 prevedono la tenuta e l'aggiornamento telematico di albi, elenchi e registri, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, che ne disciplina anche le relative modalità di accesso.
I numeri 5 e 6 affidano al legislatore delegato la disciplina dei requisiti per l'iscrizione e le cause di cancellazione, nonché i relativi procedimenti, l'impugnabilità delle decisioni di fronte al CNF e le ipotesi di sospensione necessaria e volontaria dall'esercizio professionale.
Il numero 7 detta il principio della contestuale iscrizione all'albo e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, cui è dovuto il versamento dei contributi previdenziali.
Il numero 8 dispone che la professione forense debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Infine, il numero 10 affida al legislatore delegato la previsione di disposizioni a tutela degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato purché partecipati prevalentemente da enti pubblici.
La lettera p) reca principi e criteri direttivi aventi ad oggetto la disciplina delle incompatibilità.
A tal fine, la professione di avvocato, fatto salvo quanto disposto per il regime di monocommittenza, deve considerarsi incompatibile – secondo quanto statuito dal numero 1 – con ogni altra attività di lavoro, subordinato o autonomo, svolta continuativamente o professionalmente nonché con la professione di notaio, con qualsiasi attività di impresa e anche con la posizione di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, escluse le società tra avvocati.
L'esercizio della professione di avvocato è invece compatibile con altre attività, elencante dal numero 2.
La lettera q) reca una specifica disciplina applicabile agli avvocati che lavorano presso gli uffici legali degli enti pubblici appositamente costituiti per la trattazione degli affari legali degli enti stessi. Tale specifica disciplina si applica anche agli enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato purché siano partecipati prevalentemente da enti pubblici.
A tali professionisti, che saranno iscritti in un albo apposito tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico, saranno assicurate garanzie di piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta (numero 1).
Inoltre sarà prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo speciale per il compimento delle prestazioni riservate agli avvocati,Pag. 44 che possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico di cui sono dipendenti (numero 2) e che su di essi sia esercitato il potere disciplinare da parte del consiglio dell'ordine (numero 3).
La lettera r) chiama il legislatore delegato a disciplinare la natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.
La lettera s) reca una serie di principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi con riguardo alla disciplina degli ordini circondariali forensi.
Secondo quanto esplicitato nella relazione illustrativa, la complessiva riorganizzazione degli ordini circondariali forensi – basata sul rafforzamento del ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e sulla definizione di un quadro organizzativo unitario e funzionale – mira a garantire maggiore efficienza gestionale e una più incisiva presenza territoriale, valorizzando l'autonomia degli ordini e potenziando i servizi offerti agli iscritti e ai cittadini.
Il numero 1) chiama il legislatore delegato a definire il ruolo di rappresentanza istituzionale e le funzioni principali, che ricalcano quanto già previsto dall'articolo 29 della attuale legge forense.
Il numero 2) riguarda le modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrativa dei beni degli ordini, autorizzando il consiglio a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti.
Il numero 3) affida ai decreti delegati la previsione delle facoltà dell'ordine circondariale di costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, consigli ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni.
Il numero 4) impone che l'ordine circondariale garantisca, sentito il comitato pari opportunità, l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
Il numero 5) prevede la costituzione di camere arbitrali in conformità al regolamento adottato dal CNF e secondo le modalità da esso stabilite, nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Ai sensi del numero 6), in sede di attuazione della delega, il legislatore è chiamato a prevedere l'istituzione da parte di ciascun consiglio dell'ordine di uno sportello per il cittadino.
Il numero 7) fissa dettagliati criteri direttivi con riguardo alla disciplina dell'organizzazione degli ordini circondariali forensi.
Il numero 8) prevede che il legislatore in sede di esercizio della delega dovrà disciplinare il regime delle incompatibilità relative alla carica di consigliere dell'ordine circondariale. Si tratta di cause di incompatibilità già contemplate dalla legislazione vigente.
Il numero 9) demanda al legislatore delegato il compito di prevedere la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, determinandone i casi e le modalità, che devono includere la nomina di un commissario da parte dello stesso CNF.
Il principio e criterio direttivo della lettera t) riguarda le procedure elettorali. Il decreto delegato dovrà prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine avvenga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 7.2), ovvero la durata triennale del mandato e la composizione tra 5 e 25 consiglieri, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti.
La lettera u) definisce il sistema elettorale per i consiglieri dell'ordine circondariale, al fine di introdurre un quadro normativo unitario.
La relazione illustrativa evidenzia come il nuovo sistema miri a tutelare le minoranze, promuovere la parità di genere e assicurare l'integrità del processo elettorale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che possano modernizzare le procedure di voto. La medesima relazione evidenzia che la disciplina elettorale proposta si caratterizza per un approccioPag. 45 inclusivo che valorizza sia le candidature individuali che quelle collettive, introducendo meccanismi di garanzia per la qualità dei candidati e la correttezza delle procedure, nonché per la prevenzione dei conflitti di interesse e la tutela della segretezza del voto, con un sistema di controlli giurisdizionali che assicuri effettività alle garanzie processuali.
La lettera v) detta i criteri di delega per la riorganizzazione complessiva del Consiglio nazionale forense.
Nella relazione illustrativa si sottolinea come il nuovo sistema miri a garantire maggiore democraticità nell'elezione, equilibrio territoriale e di genere nella composizione e una più efficace governance dell'istituzione attraverso meccanismi di rinnovamento e controllo. Se da un lato si mantiene fermo il quadro normativo di riferimento stabilito dal regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e dal regio decreto n. 37 del 1934, dall'altro si introducono innovazioni significative per rafforzarne il ruolo e la governance. L'obiettivo esplicitato è quello di consolidare il CNF come la rappresentanza istituzionale esclusiva dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale.
In base alla nuova disciplina il CNF dovrà durare in carica tre anni e i suoi componenti non potranno essere eletti consecutivamente più di tre volte (numero 1).
Il Consiglio sarà composto da un numero variabile di consiglieri, in base a parametri predeterminati (numero 2).
L'elezione sarà affidata ai consigli dell'ordine degli avvocati tramite un sistema di voto ponderato che attribuisce un peso specifico a ciascun consiglio in base al numero degli iscritti, secondo fasce dettagliate (numero 3).
Il numero 4) prevede che siano definite le ineleggibilità e le incompatibilità.
Il numero 5) affida al Consiglio stesso l'elezione del presidente e due vicepresidenti, del segretario e del tesoriere, che insieme costituiscono il consiglio di presidenza. Il CNF nominerà anche i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione.
Puntuali e ampi criteri sono previsti al numero 6) con riguardo ai compiti e alle prerogative del CNF, volti a riconoscerne sia la funzione in via esclusiva di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura sia i poteri regolamentari con riguardo, in particolare, al codice deontologico e all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Spetta inoltre al CNF il coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali, la formazione di avvocati e tirocinanti, la specializzazione e previdenza forense, poteri di proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato, espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia, pubblicazioni e iniziative culturali, istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.
Il numero 7) prevede che sia riconosciuta al CNF la facoltà di costituire o aderire a fondazioni e associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e affida ad esso l'istituzione e la disciplina dell'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione.
Il numero 8) autorizza infine il CNF a determinare un contributo di iscrizione annuale e reca la disciplina della gestione contabile.
Il numero 9) prevede che sia riconosciuto al CNF il potere di esercitare – secondo le attuali disposizioni in materia – la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari ed in materia di albi, elenchi e registri, rilascio di certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali.
Sempre al CNF dovrà essere riconosciuta la facoltà di esercitare le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di Pag. 46disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.
Con la lettera z) la delega fissa il principio secondo cui il CNF convochi il Congresso nazionale forense almeno ogni tre anni. Quest'ultimo elegge l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo.
Il disegno di legge individua poi, alla lettera aa) una serie di principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato si dovrà attenere nel riformare la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense.
Come si precisa nella relazione illustrativa, la nuova disciplina mira a rendere attrattiva la pratica forense, anticipando la scelta professionale e qualificando il percorso con componenti teorico-pratiche direttamente legate all'esercizio della professione.
In primo luogo, il numero 1) ne fissa la durata di diciotto mesi e l'obiettivo teorico e pratico di far acquisire al praticante avvocato le competenze necessarie per l'esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, oltre all'apprendimento dei principi etici e regole deontologiche.
La pratica professionale dovrà essere svolta presso lo studio professionale di un avvocato supportata dalla frequentazione di corsi di formazione per almeno diciotto mesi (numero 2).
Il numero 3) prevede poi specifici criteri direttivi con riguardo alla disciplina delle scuole forensi che dovrà garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa, prevedere l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.
Il numero 4) impone al legislatore delegato di escludere l'equiparazione di ogni altra modalità di tirocinio, fatta salva la possibilità di svolgere l'intero tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico o comunque un semestre in altro Paese appartenente all'Unione europea. Il tirocinio può invece essere svolto, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea.
Ai sensi del numero 5) dovranno essere altresì disciplinati i casi di interruzione del tirocinio e le attività di vigilanza dei consigli dell'ordine degli avvocati nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell'ordine.
Il legislatore delegato dovrà quindi prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato (numero 6), la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, con alcune limitazioni di valore o di pena e di tipo di controversia (numero 7) e infine, che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato (numero 8).
La lettera bb) reca criteri e principi direttivi per la riforma dell'esame di Stato per l'accesso alla professione.
Merita ricordare che l'attuale disciplina, dettata dall'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, che prevede tre prove scritte e un'unica prova orale, non ha ancora trovato applicazione essendo stata affiancata da una disposizione transitoria oggetto di numerose proroghe, ai sensi della quale l'esame di Stato ha continuato a svolgersi secondo la normativa previgente, dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Pertanto, tali modalità sono rimaste invariate sino alla sessione 2020, quando è intervenuta, in ragione dell'emergenza sanitaria, una disciplina speciale che continua ad applicarsi anche con riguardo alla sessione 2025.
In materia, i decreti delegati dovranno prevedere un'unica sessione annuale e l'articolazione in una prova scritta e in una prova orale (numero 1), oltre alla definizione delle modalità di svolgimento delle prove e dei relativi contenuti (numeri 2 e 3).Pag. 47
Il numero 4) disciplina la composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, la cui la maggioranza deve essere composta da avvocati e il numero 5) l'individuazione di criteri di valutazione.
La lettera cc) fissa i principi e criteri di delega per la riforma del sistema disciplinare forense.
Il numero 1) attribuisce la potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina, composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali, che si articola in adunanza plenaria o in sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, sulla base di un regolamento del CNF che ne disciplina le competenze e il funzionamento (numero 2).
Il numero 3) detta le regole per la definizione dell'ambito di competenza di ciascun consiglio.
Il numero 4) dispone che il legislatore delegato regoli anche i rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia.
Con riguardo alla disciplina della prescrizione, il numero 5) prevedere che essa sia di sei anni per l'azione disciplinare e ne regola la sospensione e l'interruzione.
Ai sensi del numero 6) la disciplina delle sanzioni dovrà essere improntata a un criterio di graduazione.
Il numero 7) impone al legislatore delegato di introdurre un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nell'applicazione del richiamo verbale in adunanza plenaria (opponibile ma non impugnabile), per gli iscritti che non abbiano già subito due volte tale provvedimento.
Una novità rilevante è l'introduzione, prevista al numero 8) della riabilitazione per l'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione.
Il numero 9) detta una serie di regole relative alla disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai consigli di disciplina (n. 9).
L'articolo 2, comma 2, prevede che i decreti legislativi abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, introducendo altresì le opportune disposizioni di coordinamento, nonché transitorie e finali.
Il comma 3 reca poteri regolamentari e consultivi del Consiglio nazionale forense. In particolare, si prevede che, qualora i decreti legislativi facciano rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse devono essere adottate di preferenza mediante regolamenti del CNF. Qualora invece il potere regolamentare fosse in capo al Governo o al Ministro della giustizia, è previsto che lo stesso esprima un parere.
Inoltre, i decreti legislativi dovranno prevedere che l'esercizio del potere regolamentare da parte del CNF avvenga assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, cosa che – come si legge nella relazione sull'analisi tecnico-normativa che correda il provvedimento – vuole assicurare «democraticità e partecipazione nel processo normativo» e «garantire che la regolamentazione rifletta le esigenze concrete della professione a tutti i livelli».
L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Evidenzia infine che il disegno di legge del Governo è il frutto di un serrato e importante confronto con il mondo dell'avvocatura, il quale, negli ultimi tempi, ha rivolto sempre più accorati appelli alla politica affinché procedesse rapidamente ad una necessaria riforma organica.
Con riguardo alle proposte abbinate, si segnala che la proposta C. 2432 Pittalis propone anch'essa un'estensiva riforma dell'ordinamento della professione forense, che si compone di 92 articoli suddivisi in 7 titoli.
Il Titolo I stabilisce i principi cardine della riforma, confermando la natura libera e indipendente della professione forense, ne disciplina le diverse forme di esercizio, individuale o associativo (associazione professionale, società tra avvocati, rete tra avvocati e reti multidisciplinari con altri liberi professionisti) e introduce il diritto a un compenso equo e proporzionato; regolamenta altresì la monocommittenzaPag. 48 e la collaborazione continuativa, il sistema della formazione continua e introduce il titolo di avvocato specialista.
Il Titolo II riorganizza il sistema degli albi professionali, prevedendo che presso ogni consiglio dell'ordine siano istituiti e aggiornati: l'albo unico degli esercenti la professione, gli elenchi degli avvocati specialisti, il registro dei praticanti e ogni altro albo previsto dalla legge. Disciplina puntualmente i requisiti per l'iscrizione nei medesimi albi e le cause di cancellazione, nonché il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione. Istituisce inoltre presso il CNF un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni.
Il Titolo III riforma la governance dell'ordinamento forense, qualificando il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali come enti pubblici non economici a carattere associativo, partecipi di funzioni pubbliche e sussidiarie dello Stato, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, disciplinandone modalità di elezione, organi e competenze e istituendo il Congresso nazionale forense quale massima assise politica dell'avvocatura abilitato a formulare proposte sui temi della giustizia e le questioni riguardanti la professione forense.
Il Titolo IV modifica i criteri di accesso alla professione forense, promuovendo il coordinamento con gli studi universitari nell'ultimo biennio del corso di laurea, riformando l'istituto del tirocinio (che dura 18 mesi ma consente l'abilitazione a forme di patrocinio limitato dopo 12 mesi), regolamentando le scuole forensi e la relativa offerta formativa, riducendo le prove dell'esame di Stato ad una sola prova scritta ed una orale e disponendone lo svolgimento in un'unica sessione annuale.
Il Titolo V introduce una riforma radicale del sistema disciplinare, istituendo i consigli distrettuali di disciplina e disciplinando compiutamente le sanzioni (avvertimento, censura, sospensione, radiazione), il procedimento disciplinare, l'impugnazione, la riabilitazione.
Il Titolo VI reca norme riguardanti il versamento dei contributi previdenziali.
Il Titolo VII contiene norme transitorie in tema di determinazione del compenso dell'avvocato.
Le altre proposte di legge abbinate hanno invece contenuti più puntuali.
In particolare, la proposta C. 594 D'Orso reca la disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza.
Si compone di 14 articoli che regolano i vari aspetti dell'attività professionale svolta in regime di monocommittenza, definita come l'attività resa, in via continuativa e prevalente, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione, da parte di tali soggetti, di un compenso con cadenza periodica, fisso o variabile.
In particolare, vengono definiti la forma e il contenuto del contratto, gli obblighi del committente e del collaboratore monocommittente (tra cui l'obbligo di riservatezza), il patto di non concorrenza, la congruità e proporzionalità del compenso rispetto alla quantità e alla qualità della prestazione, le tutele in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio, nonché gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.
La materia della monocommittenza e quindi della incompatibilità della professione di avvocato è anche oggetto della proposta C. 735 della collega Gribaudo.
Essa si compone di 2 articoli. L'articolo 1 introduce un'eccezione all'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento di lavoro subordinato o parasubordinato (prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge forense) per gli avvocati che operano in regime di monocommittenza, purché l'attività venga esercitata in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare e sia riconducibile a quella propria della professione forense.
L'articolo 2 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, disciplini, con propri decreti, taluni aspetti della professione di avvocato svolta come lavoratore dipendente, concernenti in particolare gli Pag. 49obblighi previdenziali e la definizione dei parametri attraverso i quali determinare la natura della monocommittenza come lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.
La proposta C. 751 D'Orso reca anch'essa una delega al Governo per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche. Contiene inoltre alcune modifiche alla normativa vigente in materia di tirocinio ed esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
La proposta di legge si compone di 5 articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano una delega al Governo per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche. In particolare l'articolo 1 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, mentre l'articolo 2 ne detta i principi e criteri direttivi. La delega è volta a istituire un corso di laurea di primo livello in scienze giuridiche, di durata triennale e valevole per l'accesso ai concorsi della pubblica amministrazione, ed un corso di laurea di secondo livello in giurisprudenza, di durata biennale, necessario per l'accesso alle professioni legali.
Gli articoli 3 e 4, lettere a) e b), contengono disposizioni immediatamente precettive in materia di tirocinio post-laurea, che prevedono un maggior coinvolgimento dei consiglieri degli ordini forensi nell'attività di tutoraggio, la facoltatività dei corsi di formazione oggi previsti come obbligatori per l'accesso alla professione di avvocato ed il ripristino del patrocinio, esclusivo o congiunto, del praticante avvocato per le cause civili e penali entro determinati limiti, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti.
Gli articoli 4, lettere c), d) ed e), e 5 si occupano dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, novellando sia la legge forense sia il regio decreto-legge numero 1578 del 1933. L'esame configurato dalla proposta di legge si articola in una prova preselettiva unica nazionale svolta in modalità telematica in due sessioni all'anno, in una prova scritta e in una prova orale.
Infine, la proposta C. 867 Calderone, composta di un solo articolo, è volta a modificare il testo unico sulle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115) mediante l'abrogazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 81, ovvero della previsione che richiede l'iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni quale condizione per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Devis DORI (AVS) preannuncia alla presidenza la richiesta di abbinare alle proposte in esame anche la sua iniziativa legislativa C. 2633, già depositata ma non ancora assegnata alla Commissione.
Inoltre, in merito alle parole del presidente circa un'asserita condivisione di tempi celeri per giungere all'approvazione della riforma che si assume sia condivisa, fa presente come i componenti del suo gruppo parlamentare non siano stati in realtà affatto consultati. A suo giudizio, invero, un esame parlamentare approfondito è assolutamente irrinunciabile, anche a costo di sacrificare i tempi celeri paventati dal presidente.
Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE evidenzia al collega Dori la possibilità di un fraintendimento delle parole del presidente.
Devis DORI (AVS), alla luce della suggestione del rappresentante del Governo, invita pertanto la presidenza a chiarire il senso del suo intervento e sottolinea altresì che il testo del disegno di legge del Governo – che la presidenza ha evidenziato assorbire i contenuti dei testi proposti dal Consiglio nazionale forense- non appare in realtà sovrapponibile a quelli presentati dalla rappresentanza istituzionale dell'avvocatura. Certamente non gli risulta essersi coagulato il consenso delle forze politiche sull'iniziativa di delega legislativa governativa.
Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare che Pag. 50si è allontanato dall'Aula della Commissione il sottosegretario Delmastro Delle Vedove nonostante si stia discutendo di un provvedimento di iniziativa governativa su cui appare – a sentire il presidente e relatore – esservi la dichiarata volontà di procedere speditamente ha poc'anzi abbandonato i lavori della Commissione. In tali condizioni, a suo avviso, sarebbe lecito aspettarsi la presenza di un componente del Governo ai lavori della Commissione.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, fa presente che il sottosegretario si è dovuto assentare per concomitanti impegni istituzionali. Sottolinea inoltre che la sua partecipazione, benché non dovuta in una seduta – come quella odierna – in cui non si fa luogo a votazioni – si è protratta dall'inizio fino, per tutto il corso dell'illustrazione della relazione introduttiva e fino a pochi minuti fa. La sua temporanea impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione non deve certo essere intesa quale gesto politico o polemico nei confronti dei colleghi.
Federico GIANASSI (PD-IDP) prende quindi atto della circostanza che l'assenza del sottosegretario non sia imputabile all'intervento del collega Dori.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, replicando al collega Dori, chiarisce di non aver fatto riferimento al raggiungimento di un accordo tra le forze politiche in merito ai tempi di conclusione dell'esame del provvedimento.
La condivisione cui alludeva è, infatti, in merito all'esigenza improrogabile di intervenire sull'ordinamento della professione forense. Tale condivisione non è, tuttavia, da ricercarsi in sede parlamentare, bensì nell'ambito dei vari convegni e dibattiti organizzati in materia. È in quelle sedi, infatti, che i rappresentati delle forze politiche hanno a più riprese dichiarato di convenire sul proposito di intervenire nel più breve tempo possibile. Ciò, peraltro, al fine di venire incontro agli espliciti e reiterati appelli provenienti dal mondo dell'avvocatura.
Tanto premesso, ribadisce che è intenzione della presidenza procedere ad un esame che sia il più approfondito possibile, che passi per una istruttoria che sia la più completa possibile nei tempi congrui di cui la Commissione verrà a disporre.
Valentina D'ORSO (M5S) auspica che il Governo lasci ampio spazio di intervento al Parlamento sul provvedimento in esame, anche considerando che, in ragione della esperienza professionale di alcuni membri della Commissione, si potrebbero avere contributi particolarmente qualificati.
Esprime apprezzamento in merito all'abbinamento d'ufficio delle proposte di iniziativa parlamentare, tra le quali figurano anche quelle a sua prima firma. Ritiene inoltre che sarà necessario modificare diversi aspetti del disegno di legge presentato dal Governo, anche sulla base degli eventuali suggerimenti che verranno formulati dagli auditi nel corso del ciclo di audizioni. Evidenzia inoltre come sia auspicabile che la Commissione formuli un testo a contenuto precettivo, come quello contenuto nella proposta C. 2432 presentata dal collega Pittalis, piuttosto che una delega al Governo.
Federico GIANASSI (PD-IDP) ringrazia la presidenza per aver chiarito che non vi è stato alcun preventivo accordo tra le forze politiche in ordine a tempi rapidi del provvedimento.
Sottolinea come a suo avviso una riforma dell'ordinamento forense sia assolutamente necessaria e rammenta come essa sia stata sollecitata dalle associazioni degli avvocati. Ritiene quindi che la Commissione dovrà svolgere un'ampia attività istruttoria, poiché il provvedimento in esame modifica molteplici e fondamentali aspetti dell'ordinamento forense.
Osserva che sulla base degli accordi intercorsi tra le forze politiche si era stabilito di presentare un testo che fosse ampiamente condiviso e soprattutto di iniziativa parlamentare. Constata invece che il Governo abbia deciso di presentare un disegno di legge di delega, scavalcando ancora una volta le proposte già presentate Pag. 51dai membri dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
Fa presente inoltre come il gruppo del Partito Democratico ritenga particolarmente inopportuno lo strumento della delega legislativa per riformare tale settore e ritiene che il Governo possa manifestare particolare attenzione in merito a tale materia semplicemente supportando le proposte di iniziativa parlamentare presentate dalla maggioranza.
Invita infine la presidenza e tutti i gruppi parlamentari a svolgere un esame approfondito e completo con riguardo al provvedimento in discussione, anche al fine di non conferire al Governo una «delega in bianco».
Devis DORI (AVS) esprime un giudizio critico sull'opportunità di conferire una delega al Governo sulla riforma dell'ordinamento forense.
Ritiene invece più opportuna, tra le proposte di legge presentate dai membri dei gruppi di maggioranza, adottare come testo di riferimento la proposta C. 2432 presentata dal collega Pittalis in quanto recepisce il contenuto della proposta formulata dal Consiglio nazionale forense e contiene disposizioni immediatamente precettive, sottolineando tuttavia come anche tale testo sia migliorabile sotto diversi profili. Auspica pertanto che tale proposta possa costituire il testo base per il prosieguo dell'esame presso la Commissione.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.