SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 9.
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
C. 2393 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica 2025, è stato approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica e reca disposizioni e deleghe al Governo per la semplificazione normativa e il riassetto in determinate materie.
Nel rilevare che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati.Pag. 67
In particolare, in merito agli articoli da 1 a 3, evidenzia, preliminarmente, che le norme in esame dispongono che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione normativa che preveda, al suo interno, anche il conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. A tal fine, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa e svolgono specifiche consultazioni pubbliche.
Segnala, altresì, che le deleghe legislative eventualmente conferite, fatti salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, sono esercitate nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali individuati dalla norma ove non espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale.
Osserva, in particolare, che tra i predetti principi e criteri direttivi vengono previsti la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, nonché l'avvalimento, anche, delle tecnologie più avanzate e la semplificazione dei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
Rileva, inoltre, che gli schemi di decreto legislativo, tra l'altro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Evidenzia, altresì, che la relazione tecnica fa presente che le leggi che dovranno contenere specifiche misure ed eventuali deleghe fondate sui principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, dovranno dare conto contestualmente dei risparmi di spesa attesi e degli eventuali costi di attuazione.
Sottolinea che la medesima relazione, inoltre, segnala, con riguardo alle deleghe contenute nel disegno di legge, che, laddove si dovesse riscontrare l'impossibilità allo stato di quantificare l'impatto finanziario delle stesse in ragione della varietà delle materie e dell'ampiezza e complessità degli interventi, la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato, che dovessero emergere dalle relazioni tecniche afferenti ai decreti legislativi attuativi, dovrà essere assicurata dai medesimi provvedimenti.
Rileva, inoltre, che la relazione tecnica, richiamando il meccanismo di salvaguardia finanziaria previsto in materia di delegazione legislativa dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, cui fa rinvio l'articolo 23, comma 2, riferisce che, qualora si evidenziasse l'impossibilità di quantificare l'impatto finanziario delle medesime deleghe, in ragione della varietà delle materie e dell'ampiezza e complessità degli interventi, la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato, che dovessero emergere dalle relazioni tecniche afferenti ai decreti legislativi attuativi, dovrà essere assicurata dai medesimi provvedimenti.
Al riguardo, osserva che la norma, nel disciplinare la procedura per l'adozione della legge annuale di semplificazione e per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo derivanti dall'esercizio delle deleghe legislative, non prevede che questi ultimi debbano essere trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, sebbene tali profili, come emerge dalla relazione tecnica che correda il presente provvedimento, possano rivelarsi tutt'altro che trascurabili e comportano la predisposizione di una relazione tecnica e la possibilità del preventivo stanziamento di risorse finanziarie con finalità di copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
In questo contesto, potrebbe, a suo avviso, essere valutata l'opportunità di integrare la disciplina relativa alla trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere prevedendo che gli stessi debbano essere inviati anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, fermo restando che le conseguenze di carattere finanziario dei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa potranno comunque essere oggetto di esame da parte della Commissione Bilancio, ai Pag. 68sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, al momento della trasmissione dei relativi schemi alle Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame.
Con riferimento all'articolo 8, rileva, preliminarmente, che la norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, integra l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2006, denominato Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nel quale si dispone che la consigliera o il consigliere nazionale di parità presenti al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del decreto medesimo. Evidenzia che la novella prevede, inoltre, che la relazione contenga anche i risultati del monitoraggio sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali.
Al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi informativi dal Governo in merito alla possibilità che le ulteriori informazioni previste siano reperite e fornite avvalendosi, a tal fine, delle risorse già disponibili a legislazione vigente, conformemente alla generale clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 23.
Con riferimento all'articolo 13, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua, nonché per disciplinare la navigazione ad uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e acque promiscue, e di una disciplina specifica.
Rileva, altresì, che l'adozione dei decreti è prevista nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali, nonché di princìpi e criteri direttivi specifici e che dai decreti legislativi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, preso atto della suddetta clausola di invarianza, che si aggiunge a quella riferita all'intero provvedimento in esame, di cui al successivo articolo 23, e del carattere prevalentemente ordinamentale dei criteri direttivi sopra riportati, ritiene che andrebbe chiarito, tuttavia, se le modalità di attuazione di alcuni dei princìpi e criteri sopra esposti possano comportare, almeno in linea teorica, modifiche al gettito legato alla contribuzione versata da parte dei soggetti interessati. Fa riferimento, in particolare, alla semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante, al sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante, alla semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo dell'annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale e alla semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo.
Per quanto riguarda l'articolo 14, evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, delega il Governo a operare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una revisione organica del Testo unico delle norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di dematerializzazione della gestione delle liste elettorali e di integrazione delle medesime liste elettorali con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Precisa, altresì, che, ai fini dell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare oltre ai princìpi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche principi e criteri direttivi specifici.
Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo, volti a consentire la verifica del vincolo di neutralità finanziaria prescritto dalla norma ai fini dell'esercizio Pag. 69della delega legislativa in parola. Ritiene che detta richiesta sia opportuna anche al fine di valutare lo stato di effettiva integrazione delle liste elettorali nell'ANPR, che, in base a quanto desumibile dal testo, viene dato per acquisto.
Con riferimento, poi, all'articolo 17, rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica per effetto dell'approvazione di un emendamento governativo quale risultante dal subemendamento accolto, conferiscono una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, relativo alle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, nonché di alcuni princìpi e criteri direttivi specifici.
Fa presente che si prevede, infine, che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo possa adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
Al riguardo, rileva che la relazione tecnica relativa all'emendamento governativo che ha introdotto la delega in esame sembra fornire informazioni solo limitatamente alle modifiche introdotte ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16, posto che in essa si chiarisce che i criteri di delega di cui al medesimo articolo sono mutuati dall'articolo 3 del disegno di legge C. 1640, recante «Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia», la cui relazione tecnica, a suo tempo, aveva registrato la neutralità finanziaria. Poiché la relazione tecnica, invece, nulla riferisce in merito alla delega di cui all'articolo 17, se non il fatto che le disposizioni contenute nell'emendamento nel suo complesso non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene necessario acquisire dal Governo elementi di informazione ai fini della valutazione dell'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni di cui trattasi, non potendosi escludere profili di potenziale onerosità derivanti dalle stesse, laddove, ad esempio, dall'attuazione della delega conseguisse un maggiore impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali da parte delle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte negli istituti in esame o un impatto negativo in termini di pagamento di diritti.
Con riguardo all'articolo 23, fa presente che il comma 1 dell'articolo 23 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito segnala, peraltro, che gli articoli 13 e 14, che recano deleghe al Governo, rispettivamente, per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua e per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, risultano corredati, di un'analoga clausola di invarianza, specificamente riferita ai decreti legislativi adottati in esecuzione delle predette deleghe.
Fa, altresì, presente che il comma 2 dell'articolo 23 dispone che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento in esame siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Rileva che viene, inoltre, stabilito che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi Pag. 70che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
Al riguardo, in merito alla formulazione delle citate disposizioni, non ha osservazioni, ferma restando l'opportunità che il Governo confermi che la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 debba intendersi nel senso che le amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), che è già stata trasmessa informalmente ai componenti della Commissione nella giornata di ieri.
In ordine alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta che l'integrazione dei contenuti della relazione che la consigliera o il consigliere nazionale di parità deve trasmettere ogni due anni al Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dall'articolo 8 del provvedimento in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività riferibili ai compiti svolti a legislazione vigente dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità.
Fa presente, altresì, che l'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 13 in relazione all'esercizio della delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua non determinerà nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo 13, in quanto la revisione della normativa è volta ad assicurare la semplificazione di procedure già in essere.
Evidenzia, inoltre, che dall'attuazione della delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui all'articolo 14, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva, altresì, che, in particolare, il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene sulle attività di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, attualmente già poste in essere dagli enti locali, che potranno tenere conto, in sede di attuazione, di eventuali innovazioni e implementazioni che dovessero intervenire sul versante digitale, anche alla luce dell'avvenuto completamento della migrazione dei dati elettorali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Fa presente, inoltre, che il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c), non determina l'attribuzione di nuove incombenze in capo al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, in quanto la disposizione prevede il trasferimento di adempimenti che a legislazione vigente rientrano nelle competenze della commissione elettorale circondariale, rispetto ai quali l'istruttoria è già effettuata dall'ufficio elettorale comunale.
Rappresenta, altresì, che l'attuazione della delega al Governo per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti, di cui all'articolo 17, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento di carattere eminentemente ordinamentale, volto a ridefinire istituti di carattere civilistico.
Evidenzia, infine, che la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 1, deve intendersi nel senso che le amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2393, approvato dal Senato della Repubblica, recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie;
preso atto dei contenuti nella relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'integrazione dei contenuti della relazione che la consigliera o il consigliere nazionale di parità deve trasmettere ogni due anni al Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dall'articolo 8 del provvedimento in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività riferibili ai compiti svolti a legislazione vigente dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità;
l'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 13 in relazione all'esercizio della delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua non determinerà nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7 del medesimo articolo 13, in quanto la revisione della normativa è volta ad assicurare la semplificazione di procedure già in essere;
dall'attuazione della delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui all'articolo 14, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
in particolare, il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene sulle attività di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, attualmente già poste in essere dagli enti locali, che potranno tenere conto, in sede di attuazione, di eventuali innovazioni e implementazioni che dovessero intervenire sul versante digitale, anche alla luce dell'avvenuto completamento della migrazione dei dati elettorali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c), non determina l'attribuzione di nuove incombenze in capo al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, in quanto la disposizione prevede il trasferimento di adempimenti che a legislazione vigente rientrano nelle competenze della commissione elettorale circondariale, rispetto ai quali l'istruttoria è già effettuata dall'ufficio elettorale comunale;
l'attuazione della delega al Governo per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti, di cui all'articolo 17, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento di carattere eminentemente ordinamentale, volto a ridefinire istituti di carattere civilistico;
la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 1, deve intendersi nel senso che le amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Pag. 72rilevato che le conseguenze di carattere finanziario dei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa saranno puntualmente oggetto di esame da parte della Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, al momento della trasmissione dei relativi schemi alle Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), ringraziando il rappresentante del Governo per i chiarimenti resi, rileva come dagli stessi si evinca la circostanza che dall'attuazione del provvedimento in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Stigmatizza, tuttavia, l'astrattezza dei principi e criteri direttivi contenuti nelle numerose deleghe recate dal provvedimento medesimo, che consentiranno al Governo di legiferare su una congerie molto vasta ed eterogenea di materie in sede di adozione dei decreti legislativi, privando in tal modo il Parlamento del pieno esercizio della funzione legislativa sulle molteplici materie interessate dalle deleghe in oggetto e pregiudicando ogni possibilità di effettuare un esame pieno ed effettivo dei contenuti di tali provvedimenti presso le Commissioni competenti per materia. Richiama, a titolo di esempio, l'ampiezza della delega prevista dall'articolo 12 del disegno di legge in esame, avente ad oggetto il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Nel rilevare, infine, che l'articolo 23 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, paventa, tuttavia, il rischio che, in sede di adozione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe recate dal provvedimento, emerga la necessità di far fronte a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle medesime deleghe, senza tuttavia che la Commissione Bilancio possa procedere a un compiuto esame dei profili finanziari dei relativi schemi di decreti legislativi, posto che il provvedimento in esame non prevede espressamente la trasmissione di tali schemi anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni espresse dalla deputata Bonetti e rappresentando, altresì, che nella proposta di parere formulata dal relatore si rileva che le conseguenze di carattere finanziario dei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa saranno puntualmente oggetto di esame da parte della Commissione Bilancio al momento della trasmissione dei relativi schemi alle Camere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, ravvisa, tuttavia, la necessità che, nel parere che la Commissione si accinge a votare nella seduta odierna, sia posta una condizione volta a far sì che anche il testo del provvedimento in esame preveda espressamente che gli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione delle deleghe recate dal medesimo disegno di legge siano trasmessi anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi, anch'egli, alle considerazioni espresse dalle deputate Bonetti e Guerra, ricorda preliminarmente che tra le competenze assegnate alla Commissione Bilancio rientra anche quella della programmazione economica e non solo quella della verifica della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.
Nel rilevare, altresì, che il provvedimento in esame reca una serie eterogenea di deleghe al Governo, le quali non appaiono, peraltro, in alcun modo inquadrabili sotto una identica ratio, rappresenta che, in Pag. 73tal modo, il Parlamento rischia di essere, di fatto, espropriato del potere legislativo.
Evidenzia, inoltre, che un ricorso così spregiudicato allo strumento della delega legislativa si inserisce in un più ampio contesto istituzionale caratterizzato, nella corrente legislatura, da un predominio del Governo sul Parlamento quanto all'attività di produzione legislativa, se solo si considera che, in materia di ricorso alla decretazione d'urgenza, l'attuale Governo si è attestato su una media di circa 3,2 decreti-legge approvati ogni mese, dato, quest'ultimo, superiore persino a quello del periodo pandemico. In questo contesto, a suo avviso, viene meno anche la funzione di programmazione assegnata alla Commissione Bilancio.
Il sottosegretario Federico FRENI, intervenendo con riferimento alle dichiarazioni della deputata Bonetti, rappresenta, in primo luogo, che la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 23 del provvedimento in esame, riferita all'attuazione del complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame, esclude l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione del disegno di legge, precisando tuttavia che, ove in sede di adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe dovessero emergere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione di alcuna di esse, in conformità al meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora gli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe non dovessero trovare compensazione all'interno dei relativi decreti legislativi, questi ultimi saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Rileva, pertanto, che la Commissione Bilancio sarà comunque chiamata ad esprimersi, per i profili di propria competenza, su eventuali ulteriori maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe di cui al provvedimento in esame prima dell'entrata in vigore dei decreti delegati, in sede di esame dei provvedimenti legislativi antecedenti o contestuali che saranno eventualmente chiamati a stanziare le necessarie risorse finanziarie.
Fa presente, infine, che, stante l'ampiezza delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, il Governo ha ritenuto necessario prevedere una clausola finanziaria di carattere generale, quale contenuta nel citato articolo 23, proprio in considerazione dell'eventualità che alcuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe recate dal disegno di legge possa recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non previsti, a monte, nella legge delega.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricollegandosi alle considerazioni testé espresse dal rappresentante del Governo, sottolinea che la circostanza che il disegno di legge in esame non preveda espressamente al suo interno la trasmissione anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari degli schemi di decreto legislativo che saranno adottati dal Governo in attuazione delle deleghe conferite dal citato disegno di legge non priva la Commissione Bilancio della possibilità di esercitare le funzioni e le prerogative a essa attribuite in ordine agli schemi di decreti delegati, atteso che l'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera prevede, in ogni caso, che qualora gli schemi di atti normativi del Governo trasmessi alla Camera per il parere parlamentare implichino entrate o spese, questi sono assegnati altresì alla Commissione Bilancio, che trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento.
Ribadisce, pertanto, la propria proposta di parere favorevole precedentemente espressa sul testo del provvedimento.
Silvio LAI (PD-IDP) rileva la circostanza che gli schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe recate dalla legge di delegazione europea sono esaminati dalla Commissione Bilancio per espressa previsione di legge, mentre gli schemi di decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento in esame, Pag. 74stando al parere espresso dal relatore sul testo del provvedimento, sarebbero esaminati dalla medesima Commissione soltanto in virtù di una norma del Regolamento della Camera dei deputati, che tuttavia non corrisponde a una norma di legge ordinaria e potrebbe essere oggetto di modifiche in futuro.
Si interroga, pertanto, se la Commissione Bilancio sia chiamata ad esprimersi sui predetti schemi di decreti sia nel caso in cui la delega sia attuata a risorse finanziarie invariate, sia nel caso in cui si dia la necessità di provvedere alla copertura finanziaria di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla sua attuazione.
Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che la Commissione Bilancio si esprime di regola sui profili di carattere finanziario di tutti gli schemi di decreti legislativi, sia che essi rechino una clausola di invarianza finanziaria sia che rechino una specifica copertura finanziaria.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE) si associa alla richiesta formulata dalla deputata Guerra, dal momento che, a suo giudizio, il disegno di legge in esame spoglia sostanzialmente il Parlamento dalle proprie prerogative attinenti all'esercizio della funzione legislativa con riferimento alle numerose ed eterogenee materie oggetto delle deleghe ivi recate, con il rischio che sulle stesse il Governo sia libero di legiferare nel modo che ritiene senza che vi sia né un vero esame, né un effettivo dibattito in sede parlamentare.
Con riguardo al richiamo operato dal rappresentante del Governo all'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009, ricorda che, sebbene tale legge sia ancora vigente, è attualmente in corso la fase istruttoria preliminare volta alla predisposizione della proposta di legge di iniziativa parlamentare che sarà chiamata a modificarne i contenuti al fine di adeguare le procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio nazionali alla nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea. Ritiene, pertanto, che nelle more dell'adozione della nuova legislazione nazionale in materia si ponga la necessità di assicurare un maggiore controllo parlamentare sulle deleghe legislative conferite al Governo.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento in esame.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
Con riferimento alle proposte emendative contenute nel predetto fascicolo, fa presente che le stesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario nel presupposto, sul quale appare in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo, che ad esse possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23 del presente disegno di legge.
Rammenta, in proposito, che la disposizione da ultimo citata prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità al meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Propone di esprimere, pertanto, nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Il sottosegretario Federico FRENI, concordando con la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ritiene che alle stesse si potrà far fronte nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23 del presente disegno di legge.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle propostePag. 75 emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
La seduta termina alle 9.25.
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 9.25.
Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
C. 2646 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 2646, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che detto parere ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.
In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
In proposito, fa presente che, a seguito della riforma della governance economica dell'Unione europea, nelle more della revisione della legge di contabilità e finanza pubblica, i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati, in sede di prima applicazione, dapprima nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024 e, poi, nel Documento di finanza pubblica 2025.
Chiarisce, inoltre, che l'elenco dei provvedimenti collegati è stato aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso.
Ciò posto, fa presente che il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni Pag. 766-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, il disegno di legge recante revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Ricorda che già il Documento di finanza pubblica 2025 e il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 indicavano, tra i provvedimenti collegati, un disegno di legge recante revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame si compone di otto articoli, che dettano disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
In particolare, rileva che l'articolo 1 conferisce al Governo una delega legislativa al fine di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e per la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio, fissando il termine per l'esercizio della medesima delega e individuando i princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della stessa.
Evidenzia, altresì, che l'articolo 2 istituisce, nell'ambito del distretto della corte di appello di Venezia, il tribunale di Bassano del Grappa e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
Rileva, inoltre, che l'articolo 3 provvede al ripristino dei tribunali di Avezzano, Lanciano e Sulmona, nonché delle relative procure della Repubblica, nell'ambito del distretto di corte di appello dell'Aquila e al ripristino delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, rispettivamente, nell'ambito dei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno.
Segnala, altresì, che l'articolo 4 demanda a decreti del Ministro della giustizia la determinazione dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo dei tribunali e delle procure della Repubblica istituite dal disegno di legge, nonché le eventuali variazioni ai medesimi organici con riferimento ai tribunali e alle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dal provvedimento in esame.
Fa presente, inoltre, che l'articolo 5 detta disposizioni volte ad assicurare la copertura dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.
Evidenzia che l'articolo 6 prevede un incremento di sette unità il ruolo organico della magistratura ordinaria e di venticinque unità la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del comparto Funzioni centrali, finalizzato, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, ad assicurare l'efficace funzionamento dei nuovi uffici giudiziari istituiti dal disegno di legge. La norma autorizza, inoltre, il Ministero della giustizia a bandire nell'anno 2026 le relative procedure concorsuali di reclutamento.
Segnala, inoltre, che l'articolo 7 reca modifiche al circondario del tribunale di Torino e alle tabelle allegate all'ordinamento giudiziario e a ulteriori provvedimenti legislativi in materia di geografia giudiziaria, limitatamente ai distretti di corte di appello interessati dalle variazioni delle circoscrizioni previsti dal disegno di legge in esame, nonché detta disposizioni volte a definire il regime transitorio per l'avvio degli uffici giudiziari istituiti e ripristinati dal medesimo disegno di legge.
Rappresenta, infine, che l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie relative all'attuazione del provvedimento.
Per quanto attiene alla connessione del provvedimento con gli obiettivi della programmazione economica e finanziaria, segnala che l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame, nel ricordare come il disegno di legge sia indicato come collegato alla manovra di finanza pubblica già nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, evidenzia che l'intervento normativo è volto a realizzare una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale.
Alla luce di questa ricostruzione, osserva che il disegno di legge, che presenta carattere omogeneo e si compone di norme essenzialmente riconducibili ad ambiti materiali di competenza del Ministero della giustizia, reca disposizioni che rientrano negli ambiti materiali indicati dal Documento programmatico di finanza pubblica Pag. 772025, non rilevandosi la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2646, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie;
premesso che:
l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;
nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica è stato, da ultimo, aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso;
il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXLIV, n. 1), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante revisione delle circoscrizioni giudiziarie;
considerato che:
il disegno di legge, che si compone di otto articoli, detta disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, volte, secondo quanto indicato anche nell'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, a realizzare una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale;
le disposizioni del disegno di legge sono pienamente riconducibili alle materie indicate dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025;
il provvedimento reca disposizioni che hanno carattere omogeneo, riconducibili essenzialmente alla competenza del Ministero della giustizia,
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 2646, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie:
a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento programmatico di Pag. 78finanza pubblica 2025, che individua tra i provvedimenti collegati un disegno di legge recante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie;
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 9.30.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.
Sull'ordine dei lavori.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, propone che si proceda, in primo luogo, al seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 303, per passare successivamente alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.
La Commissione concorda.
Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.
Atto n. 303.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dello scorso 22 ottobre, fa presente, in primo luogo, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 è stata effettuata tenendo conto della stima delle voci di costo relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione del punto di accesso ai sistemi di produzione e di conservazione delle prove elettroniche, nonché del software di implementazione di riferimento, come articolate nella relazione tecnica riferita allo schema di decreto in esame, mentre le ulteriori risorse finanziarie stanziate per l'attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 saranno utilizzate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di un ulteriore decreto legislativo volto a adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 in materia di produzione e conservazione delle prove elettroniche.
Evidenzia, in particolare, che, mediante tale ulteriore decreto legislativo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della citata legge n. 91 del 2025, si provvederà a disciplinare, oltre al quadro normativo e procedurale generale, anche l'implementazione e il funzionamento del sistema operativo, che include i costi per l'acquisizione delle risorse hardware e software di base e quelli per l'integrazione tra il Sistema informativo della cognizione penale e la reference implementation, necessari a dare completa attuazione alle disposizioni concernenti gli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
Assicura, infine, che le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, unitamente alle risorse Pag. 79già destinate a legislazione vigente alla digitalizzazione del sistema giudiziario, garantiscono l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6 dello schema di decreto in esame, comprensivi di quelli riferibili al pagamento dell'IVA.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione (Atto n. 303);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 è stata effettuata tenendo conto della stima delle voci di costo relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione del punto di accesso ai sistemi di produzione e di conservazione delle prove elettroniche, nonché del software di implementazione di riferimento, come articolate nella relazione tecnica riferita allo schema di decreto in esame, mentre le ulteriori risorse finanziarie stanziate per l'attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 saranno utilizzate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di un ulteriore decreto legislativo volto a adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 in materia di produzione e conservazione delle prove elettroniche;
in particolare, mediante tale ulteriore decreto legislativo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della citata legge n. 91 del 2025, si provvederà a disciplinare, oltre al quadro normativo e procedurale generale, anche l'implementazione e il funzionamento del sistema operativo, che include i costi per l'acquisizione delle risorse hardware e software di base e quelli per l'integrazione tra il Sistema informativo della cognizione penale e la reference implementation, necessari a dare completa attuazione alle disposizioni concernenti gli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali;
le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, unitamente alle risorse già destinate a legislazione vigente alla digitalizzazione del sistema giudiziario, garantiscono l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6 dello schema di decreto in esame, comprensivi di quelli riferibili al pagamento dell'IVA;
rilevata l'esigenza di integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, al fine di specificare espressamente che, salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 10, dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 5, della legge n. 91 del 2025,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al Pag. 80presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
C. 2668 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
Ricorda, altresì, che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
Dà, quindi, la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668, recante «Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria», approvato, con modificazioni, dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica in sede deliberante in data 15 ottobre 2025.
Rileva, altresì, che il disegno di legge, composto di quattro articoli, prevede che la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023 e attualmente inclusiva delle otto regioni del Mezzogiorno e della regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento ricomprenda anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.
Evidenzia, dunque, che, in tal modo, il disegno di legge consente l'applicazione anche alle predette regioni delle misure agevolative per il sostegno allo sviluppo economico e occupazionale, attualmente vigenti nella ZES unica per il Mezzogiorno.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una disamina più approfondita delle disposizioni contenute nel disegno di legge, anche con riferimento ai profili di carattere finanziario, passando a illustrarne sinteticamente i relativi contenuti segnala, anzitutto, che l'articolo 1, al comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno sia estesa all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle predette regioni, considerate in transizione secondo l'ordinamento dell'Unione europea e ammissibili alle deroghe previste, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato, dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
A tal proposito, ricorda che, in base all'Allegato II della Decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130 del 5 luglio 2021, che individua le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali 2021-2027, le regioni italiane in transizione sono l'Abruzzo, l'Umbria e le Marche.Pag. 81
Rileva che, come riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nella ZES unica persegue la finalità di equiparare la posizione delle due regioni alla regione Abruzzo, inclusa sin dall'inizio nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023.
Fa presente, quindi, che l'estensione della ZES unica anche alle regioni Marche ed Umbria garantirà, pertanto, anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle altre due regioni in transizione, caratterizzate da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli, la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti per i territori rientranti nella ZES unica, secondo la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Rileva, inoltre, che il comma 2 provvede al conseguente adeguamento della disciplina della ZES unica, introdotta dal decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di integrare la composizione della Cabina di regia per la ZES unica, nonché di ampliare l'ambito di applicazione delle procedure e delle funzioni amministrative di attuazione della ZES unica anche alle regioni Marche e Umbria.
Evidenzia che, in particolare, la lettera a) del citato comma integra la composizione della predetta Cabina di regia con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria, mentre la lettera b) estende al territorio delle regioni Marche ed Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES, alla quale subentrerà, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 116 del 2025, il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché quelli del Portale web della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES.
Rileva che la lettera b) specifica, inoltre, che all'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche necessario per l'estensione delle attività delle predette strutture a Marche e Umbria si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
Evidenzia che, infine, i commi 3 e 4 dell'articolo 1, recanti disposizioni di coordinamento normativo, prevedono l'abrogazione delle disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, riferite alle citate regioni in transizione.
Fa presente, altresì, che l'articolo 2, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge si provveda all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 124 del 2023, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2024, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria e le modalità di attuazione del medesimo Piano strategico.
Rileva, poi, che il comma 2 dell'articolo prevede che, nelle more dell'aggiornamento del Piano, si applichino alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del vigente Piano strategico della ZES unica, approvato con il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024.
Rappresenta, altresì, che il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, stabilendo che da essa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva, inoltre, che l'articolo 3 prevede, al comma 1, che anche nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e agevolabili ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto per le Zone logistiche semplificate dall'articolo 3, commi 14-Pag. 82octies, 14-novies e 14-decies del decreto-legge n. 202 del 2024, ai fini del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
Ricorda, al riguardo, che le citate disposizioni del decreto-legge n. 202 del 2024 hanno previsto che siano agevolabili con il credito di imposta relativo alla ZES unica, istituito dal medesimo articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti nelle zone logistiche semplificate.
Rileva, altresì, che il comma 2 stabilisce che, ai fini della fruizione della predetta agevolazione, nei territori di cui al comma 1, ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025 deve essere presentata esclusivamente la comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025, di cui al già menzionato articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024.
Evidenzia che il comma 3 prevede, poi, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, che disciplinano in particolare il procedimento per il rilascio di un'autorizzazione unica per i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, si applichino, nei limiti ivi previsti, ai progetti da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche ed Umbria non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo.
Sottolinea, al riguardo, che tali disposizioni si applicano, altresì, ai procedimenti pendenti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
Fa presente, inoltre, che il comma 4, in relazione all'estensione prevista dal precedente comma 2, incrementa da 80 milioni di euro a 110 milioni di euro il limite di spesa per la fruizione del credito di imposta relativo alle Zone logistiche semplificate, previsto dall'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024 e che, a seguito di una modifica introdotta dal Senato della Repubblica, ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, relativa al credito di imposta in ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori.
Da ultimo segnala che l'articolo 4 dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, chiede alla rappresentante del Governo se intenda intervenire in questa fase o si riservi di farlo successivamente.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
Atto n. 317.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
Specifica, al riguardo, che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
Rileva, inoltre, che il provvedimento in esame, composto di 13 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 13, una clausola di neutralità finanziaria.
Nel rilevare che le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento, propone quindi di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Atto n. 313.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, cosiddetta Daisy Chains 2, che modifica la direttiva (UE) 2014/59, cosiddetta Bank Recovery and Resolution Directive, e il regolamento (UE) 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Nel rilevare che il provvedimento dà attuazione alla delega prevista dall'articolo 15 della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025, segnala che il provvedimento si compone di tre articoli ed è corredato di relazione tecnica.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per un'analisi più approfondita dei contenuti dello schema di decreto, segnala che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici. Fa presente, tuttavia, che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello Pag. 84stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni ivi contenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, segnala l'opportunità di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi, sostituendo il richiamo alle risorse «previste» a legislazione vigente con un riferimento alle risorse «disponibili» a legislazione vigente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, formula, pertanto, la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Atto n. 313);
rilevata l'opportunità di uniformare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, a quella comunemente utilizzata nella prassi, facendo riferimento all'utilizzo delle risorse disponibili, anziché di quelle previste, a legislazione vigente,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 2, comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: disponibili».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 304.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti nel corso della seduta dello scorso 22 ottobre, rappresenta che l'inserimento delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti superiori per le industrie artistiche, tra gli enti soggetti all'attività di valutazione svolta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), previsto dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determina un'estensione sostanziale delle funzioni svolte dalla medesima Agenzia, ma costituisce la formale codificazione di una competenza dalla stessa già esercitata in base alla normativa vigente, a seguito della soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario operata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e del contestuale trasferimento all'Agenzia delle funzioni di valutazione e controllo fino ad allora esercitate dal citato Comitato.
Evidenzia, in particolare, che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, già attribuisce all'ANVUR il compito di esprimere pareri tecnici al Ministero dell'università e della ricerca in merito all'autorizzazione delle Pag. 85istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali al rilascio di titoli accademici, nell'ambito dei quali l'Agenzia effettua una valutazione in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse umane e materiali, alla conformità ai requisiti qualitativi stabiliti, nonché svolge una funzione di monitoraggio periodico finalizzata a verificare il mantenimento nel tempo degli standard richiesti alle predette istituzioni di alta formazione.
Fa presente che l'Agenzia potrà, altresì, effettuare le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività che l'Agenzia già svolge in via ordinaria avvalendosi delle risorse disponibili nel proprio bilancio.
Rileva, inoltre, che dalle disposizioni di cui all'articolo 3, che rimodulano alcune delle funzioni attribuite all'Agenzia, prevedendo, tra l'altro, che la stessa provveda alla definizione dei criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche e dei requisiti per la nomina degli esperti, non derivano nuovi o maggiori oneri di funzionamento a carico dell'Agenzia medesima, in quanto in sede di bilanciamento e risistemazione delle funzioni attribuite all'Agenzia si è svolta un'attenta valutazione della sostenibilità economica complessiva delle modifiche introdotte alla legislazione vigente.
Evidenzia, altresì, che la determinazione del trattamento economico spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR, demandata, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle novelle di cui agli articoli 7 e 8, ad appositi decreti del Ministro dell'università e della ricerca, avrà luogo, in ogni caso, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia e nel rispetto delle disposizioni normative, ivi puntualmente richiamate, in materia di compensi corrisposti agli organi delle pubbliche amministrazioni;
Rappresenta, infine, che con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, ai fini della definizione del trattamento economico spettante al direttore generale dell'ANVUR, la cui figura viene ora inserita, ai sensi dell'articolo 6, tra gli organi della medesima Agenzia, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019 nonché dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 del 2022, in materia di compensi degli organi di direzione generale delle pubbliche amministrazioni, e, in ogni caso, il suddetto trattamento sarà determinato tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Atto n. 304);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'inserimento delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti superiori per le industrie artistiche, tra gli enti soggetti all'attività di valutazione svolta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), previsto dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determina un'estensione sostanziale delle funzioni Pag. 86svolte dalla medesima Agenzia, ma costituisce la formale codificazione di una competenza dalla stessa già esercitata in base alla normativa vigente, a seguito della soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario operata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 e del contestuale trasferimento all'Agenzia delle funzioni di valutazione e controllo fino ad allora esercitate dal citato Comitato;
in particolare, l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 5, già attribuisce all'ANVUR il compito di esprimere pareri tecnici al Ministero dell'università e della ricerca in merito all'autorizzazione delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali al rilascio di titoli accademici, nell'ambito dei quali l'Agenzia effettua una valutazione in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse umane e materiali, alla conformità ai requisiti qualitativi stabiliti, nonché svolge una funzione di monitoraggio periodico finalizzata a verificare il mantenimento nel tempo degli standard richiesti alle predette istituzioni di alta formazione;
l'Agenzia potrà, altresì, effettuare le proprie attività anche a livello internazionale ed europeo, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività che l'Agenzia già svolge in via ordinaria avvalendosi delle risorse disponibili nel proprio bilancio;
dalle disposizioni di cui all'articolo 3, che rimodulano alcune delle funzioni attribuite all'Agenzia, prevedendo, tra l'altro, che la stessa provveda alla definizione dei criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche e dei requisiti per la nomina degli esperti, non derivano nuovi o maggiori oneri di funzionamento a carico dell'Agenzia medesima, in quanto in sede di bilanciamento e risistemazione delle funzioni attribuite all'Agenzia si è svolta un'attenta valutazione della sostenibilità economica complessiva delle modifiche introdotte alla legislazione vigente;
la determinazione del trattamento economico spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR, demandata, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle novelle di cui agli articoli 7 e 8, ad appositi decreti del Ministro dell'università e della ricerca, avrà luogo, in ogni caso, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia e nel rispetto delle disposizioni normative, ivi puntualmente richiamate, in materia di compensi corrisposti agli organi delle pubbliche amministrazioni;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, ai fini della definizione del trattamento economico spettante al direttore generale dell'ANVUR, la cui figura viene ora inserita, ai sensi dell'articolo 6, tra gli organi della medesima Agenzia, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019 nonché dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 del 2022, in materia di compensi degli organi di direzione generale delle pubbliche amministrazioni, e, in ogni caso, il suddetto trattamento sarà determinato tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione.
Marco GRIMALDI (AVS) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione.
Pag. 87La Commissione approva la proposta di deliberazione.
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.
Atto n. 301.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che lo schema di decreto in esame è stato predisposto dal Ministero della salute in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE, con l'obiettivo di aggiornare e migliorare i requisiti tecnici relativi alla cura, all'alloggiamento e alla soppressione degli animali utilizzati nella ricerca scientifica.
Fa presente, al riguardo, che il provvedimento in esame dà attuazione alla delega per il recepimento della direttiva indicata all'Allegato A, n. 12, della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025.
Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario del provvedimento, osserva che il decreto in esame introduce nuovi obblighi in relazione ai pesci come gruppo parafiletico, per quanto attiene alla fornitura e alla qualità dell'acqua, all'ossigeno, ai composti azotati, all'anidride carbonica, al PH e alla salinità della stessa, all'alimentazione e alla manipolazione, anche se, viceversa, sono stati ridotti gli adempimenti attinenti al rumore, osserva che tutte le nuove prescrizioni, aggiunte a quelle già esistenti o inserite ex novo per alcune categorie di animali, potrebbero richiedere non soltanto adeguamenti gestionali, che appaiono comunque di contenuta entità, ma anche un adeguamento infrastrutturale e l'acquisizione di materiali, in ordine ai cui profili finanziari andrebbero forniti, a suo avviso, maggiori chiarimenti, fornendo stime sui possibili maggiori costi e sugli istituti di ricerca e laboratori pubblici che saranno coinvolti negli adeguamenti e indicando le risorse disponibili nei loro bilanci eventualmente rimodulabili.
Non ha osservazioni da formulare, invece, sulle attività di vigilanza e controllo previste dal provvedimento, ritenendo persuasive le argomentazioni proposte dalla relazione tecnica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta che le modifiche apportate dall'articolo 1, con decorrenza dal 4 dicembre 2026, agli allegati III e IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recanti, rispettivamente, i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e i metodi di soppressione degli animali medesimi, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti pubblici di ricerca interessati, conformemente alla clausola di invarianza di cui al successivo articolo 2.
Rileva che l'aggiornamento dei predetti allegati incide, infatti, in misura pressoché esclusiva su aspetti gestionali e organizzativi, relativi, in particolare, alle procedure operative, ai sistemi di monitoraggio, agli arricchimenti ambientali e ai piani di emergenza, riguardando attività che rientrano nella gestione ordinaria delle strutture interessate e che possono essere agevolmente svolte nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio relative alle spese per il funzionamento, la manutenzione e le piccole attrezzature.
Fa presente, altresì, che l'aggiornamento dei menzionati allegati non determina l'introduzione di modifiche ai procedimenti amministrativi o l'attribuzione di nuove competenze o funzioni in capo agli enti pubblici di ricerca coinvolti.
Rileva, infine, che le novelle previste dallo schema di decreto in esame non determinano l'esigenza di provvedere a interventi strutturali di adeguamento o alla realizzazione di lavori edilizi o di riqualificazioni impiantistiche, fatti salvi eventuali Pag. 88interventi di adeguamento di minore portata, ai quali gli enti pubblici di ricerca coinvolti potranno provvedere nell'ambito della manutenzione programmata, anche operando una rimodulazione delle rispettive previsioni di spesa nel quadro della propria autonomia di bilancio, tenendo altresì conto della circostanza che il differimento della decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame consentirà una programmazione graduale e sostenibile delle eventuali spese da sostenere.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali (Atto n. 301);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le modifiche apportate dall'articolo 1, con decorrenza dal 4 dicembre 2026, agli allegati III e IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recanti, rispettivamente, i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e i metodi di soppressione degli animali medesimi, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti pubblici di ricerca interessati, conformemente alla clausola di invarianza di cui al successivo articolo 2;
l'aggiornamento dei predetti allegati incide, infatti, in misura pressoché esclusiva su aspetti gestionali e organizzativi, relativi, in particolare, alle procedure operative, ai sistemi di monitoraggio, agli arricchimenti ambientali e ai piani di emergenza, riguardando attività che rientrano nella gestione ordinaria delle strutture interessate e che possono essere agevolmente svolte nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio relative alle spese per il funzionamento, la manutenzione e le piccole attrezzature;
l'aggiornamento dei menzionati allegati non determina l'introduzione di modifiche ai procedimenti amministrativi o l'attribuzione di nuove competenze o funzioni in capo agli enti pubblici di ricerca coinvolti;
le novelle previste dallo schema di decreto in esame non determinano l'esigenza di provvedere a interventi strutturali di adeguamento o alla realizzazione di lavori edilizi o di riqualificazioni impiantistiche, fatti salvi eventuali interventi di adeguamento di minore portata, ai quali gli enti pubblici di ricerca coinvolti potranno provvedere nell'ambito della manutenzione programmata, anche operando una rimodulazione delle rispettive previsioni di spesa nel quadro della propria autonomia di bilancio, tenendo altresì conto della circostanza che il differimento della decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame consentirà una programmazione graduale e sostenibile delle eventuali spese da sostenere,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti Pag. 89analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
Atto n. 316.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica le direttive 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana, 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. Fa presente che il provvedimento si compone di sette articoli ed è corredato di relazione tecnica.
Al riguardo, nel segnalare che l'articolo 6, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, evidenzia che lo schema di decreto non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propone quindi una valutazione favorevole dello schema di decreto in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione della relatrice.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Atto n. 314.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che sullo schema di decreto all'ordine del giorno non è ancora pervenuto il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali non si è ancora pronunciato al riguardo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2025, denominato «Prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa».
Atto n. 310.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2025.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatorePag. 90 nel corso della seduta del 22 ottobre 2025, rappresenta, anzitutto, che le risorse iscritte, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, sul piano gestionale numero 7 del capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy ammontano a 110 milioni di euro per l'anno 2025, 156 milioni di euro per l'anno 2026 e 76 milioni di euro per l'anno 2027, mentre sul piano gestionale numero 8 del medesimo capitolo risultano iscritte risorse in misura pari a 157 milioni di euro per l'anno 2025, 192 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro per l'anno 2027.
Rileva, inoltre, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Evidenzia che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Rappresenta, altresì, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'attuazione del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Fa presente, inoltre, che è confermata l'imputazione di quota parte degli oneri riferiti al programma anche all'anno 2025, fermo restando che, in relazione alle tempistiche di perfezionamento dell'iter di approvazione del medesimo programma, il Governo si riserva di operare una eventuale correzione del cronoprogramma riportato nella schema tecnica allegata al presente schema di decreto prima dell'adozione del relativo decreto di approvazione, salva la possibilità di rendere disponibili nell'anno 2026 le risorse non impegnate contabilmente nell'anno 2025 attraverso la loro conservazione come residui di stanziamento ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
Sottolinea, infine, che le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2025, denominato “Prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa” (Atto n. 310);
premesso che:
lo schema di decreto in esame quantifica gli oneri complessivi derivanti dal predetto programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la presumibile conclusione nell'anno 2039, in misura pari a 1.306,50 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2025;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei piani gestionali numeri 7 e 8 del capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le risorse iscritte, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, sul piano gestionale numero 7 del capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero delle impresePag. 91 e del made in Italy ammontano a 110 milioni di euro per l'anno 2025, 156 milioni di euro per l'anno 2026 e 76 milioni di euro per l'anno 2027, mentre sul piano gestionale numero 8 del medesimo capitolo risultano iscritte risorse in misura pari a 157 milioni di euro per l'anno 2025, 192 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro per l'anno 2027;
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'attuazione del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
è confermata l'imputazione di quota parte degli oneri riferiti al programma anche all'anno 2025, fermo restando che, in relazione alle tempistiche di perfezionamento dell'iter di approvazione del medesimo programma, il Governo si riserva di operare una eventuale correzione del cronoprogramma riportato nella schema tecnica allegata al presente schema di decreto prima dell'adozione del relativo decreto di approvazione, salva la possibilità di rendere disponibili nell'anno 2026 le risorse non impegnate contabilmente nell'anno 2025 attraverso la loro conservazione come residui di stanziamento ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
valuti il Governo, in relazione alle tempistiche di adozione definitiva del provvedimento, l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, al fine di imputare all'anno 2026 le spese attualmente riferite all'anno 2025».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo anche con riferimento al successivo schema di decreto del Ministro della difesa all'ordine del giorno della seduta odierna, ribadisce la richiesta, già reiterata, da ultimo, nel corso della scorsa seduta del 22 ottobre, di convocare un'apposita seduta della Commissione, anche congiuntamente con la Commissione Difesa, al fine di svolgere un esame approfondito circa i profili problematici che, a suo avviso, emergono in ordine ai numerosi schemi di decreto del Ministro della difesa recanti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento di beni destinati alla difesa nazionale e circa le tendenze future della spesa per la difesa.
Ribadisce, al riguardo, come la politica del Governo si sia orientata verso la scelta di investire ingenti risorse nell'incremento della spesa militare, a discapito di altri settori e politiche pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, il welfare e lo stato sociale, Pag. 92che necessiterebbero invece, a suo avviso, di un maggiore sostegno economico.
Ritiene, inoltre, che il Mediterraneo non possa essere considerato solo una rotta strategica per l'energia e il commercio, essendo necessario affrontare anche le grandi diseguaglianze sociali e i numerosi conflitti in corso nei territori che su di esso si affacciano. Sottolinea, in proposito, come l'operato del Governo sia esclusivamente teso, invece, a incrementare le spese militari.
Nel preannunziare quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla deliberazione proposta dal relatore, evidenzia come sarebbe necessario che il Governo fornisca indicazioni circa le ricadute dirette sul tessuto produttivo dell'industria nazionale del programma navale oggetto dello schema di decreto in esame.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'evidenziare che il programma oggetto dello schema di decreto in esame comporta costi sia con riferimento all'adeguamento delle configurazioni delle unità navali della Difesa, sia con riferimento all'aggiornamento tecnologico delle stesse, sottolinea come la scheda tecnica riferita al provvedimento medesimo non articoli distintamente il costo complessivo ascrivibile a ciascuna delle due tipologie di interventi nell'ambito del programma in esame. In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca in via sistematica, con riferimento ai provvedimenti trasmessi al Parlamento, dati differenziati rispetto a tali voci, che, a suo avviso, hanno un impatto finanziario completamente diverso.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2025, relativo al potenziamento delle capacità All Terrain Vehicles (ATV) dello strumento militare terrestre in ottica Full/ATV.
Atto n. 327.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 13 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 11/2025, relativo al potenziamento della capacità All Terrain Vehicles (ATV) dello Strumento militare terrestre in ottica Full/ATV.
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Evidenzia, in proposito, che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa e allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, segnalano che il programma in esame è volto a dotare la Difesa di un'adeguata linea di mezzi da utilizzare su tutti i terreni con accresciuti profili di mobilità tattica e protezione balistica, al fine di assicurare la condotta di operazioni non solo in ambienti impervi, quali quelli montani e artici, ma anche in ambienti caratterizzati da condizioni climatiche complesse ed estreme di altra natura.
Segnala che, nello specifico, il citato programma consiste nell'approvvigionamento pluriennale di 160 nuovi veicoli, suddivisi nelle sette differenti configurazioni espressamente indicate nella medesima scheda tecnica, nonché nella realizzazione degli adeguamenti infrastrutturali delle sedi che ospiteranno i predetti mezzi.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025, con Pag. 93presumibile conclusione nell'anno 2034, comporta un costo complessivo stimato in 570 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2025.
In tale quadro, segnala che l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto, secondo quanto specificato dalle premesse del provvedimento ed evidenziato dalla menzionata scheda tecnica, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, del valore di 71 milioni di euro, finalizzata allo sviluppo, all'acquisizione e all'omologazione delle pre-serie delle sette configurazioni previste, comprensivi dello studio dell'Integrated Logistic Support, nonché all'avvio delle fasi progettuali per la realizzazione degli adeguamenti infrastrutturali.
Evidenzia, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 499 milioni di euro, sarà, invece, finalizzato a ultimare l'acquisizione dei sistemi e del relativo supporto logistico.
Rileva, altresì, che alla copertura finanziaria del costo della prima fase, che, come evidenziato, ammonta a 71 milioni di euro, si provvede a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della difesa, attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale numero 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Sottolinea che, nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 11 milioni di euro per l'anno 2030 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032.
Rileva che la medesima scheda tecnica precisa, inoltre, che le disponibilità finanziarie per l'anno in corso eventualmente non impegnate contabilmente saranno rese disponibili alla realizzazione del programma attraverso la conservazione all'anno 2026 come residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
Tanto premesso, evidenzia che il piano gestionale del quale si prevede l'utilizzo reca una dotazione iniziale, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, pari a 218.307.328 euro per l'anno 2025, 282.298.696 euro per l'anno 2026 e 293.538.014 euro per l'anno 2027.
Segnala, altresì, che, secondo quanto risulta dalla legge di assestamento per l'anno 2025, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al medesimo piano gestionale, sono pari a 1.519.807.328 euro per l'anno 2025, 1.532.298.696 euro per l'anno 2026 e 1.693.538.014 euro per l'anno 2027.
Rileva, inoltre, che in base al disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, il citato piano gestionale numero 3 del capitolo di spesa 7220 reca una dotazione pari a 2.064.679.793 euro per l'anno 2026, a 2.276.688.014 euro per l'anno 2027 e a 2.466.190.211 euro per l'anno 2028.
Rappresenta, infine, che, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che, in relazione all'anno in corso, il predetto piano gestionale reca una disponibilità di competenza pari a 475.765.086 euro.
Fa presente che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nell'allegata scheda tecnica, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 499 milioni di euro, sarà, invece, realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi stanziamenti, di cui verrà data evidenza nel Documento programmatico pluriennale.
Rileva che, in coerenza con quanto rappresentato, il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamentoPag. 94 dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.
Rileva che la scheda tecnica medesima specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica e che si aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma oggetto dello schema di decreto in esame.
A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizzazione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa.
Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
Evidenzia, inoltre, che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Fa presente, altresì, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
Rileva, infine, che le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2025, relativo al “Potenziamento della capacità All Terrain Vehicles (ATV) dello Strumento Militare Terrestre in ottica Full/ATV” (Atto n. 327);
premesso che:
lo schema di decreto in esame quantifica gli oneri complessivi derivanti dal Pag. 95predetto programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la presumibile conclusione nell'anno 2034, in misura pari a 570 milioni di euro alle condizioni economiche dell'anno 2025;
lo schema di decreto in esame si riferisce, in particolare, alla prima fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2032 e viene quantificato un costo complessivo di 71 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 499 milioni di euro e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del piano gestionale numero 3 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
le misure di ottimizzazione della spesa che potranno essere previste ai fini dell'accelerazione del completamento del programma saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
Marco GRIMALDI (AVS) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla deliberazione proposta dal relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 29 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.