SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.55.
DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
C. 2643 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, presentato dal Governo alla Camera, reca la conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio. Esso è attualmente in corso di esame in sede referente presso la I Commissione (Affari costituzionali).
Il provvedimento è composto da dodici articoli. Soffermandosi sulle parti del testo che riguardano maggiormente i profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), novellando le disposizioni del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, impone alle amministrazioni di svolgere i controlli di veridicità sulle Pag. 190dichiarazioni fornite: dal datore di lavoro ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro in casi particolari; dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato ai fini del rilascio del nulla osta per volontariato; dall'istituto di ricerca ai fini del rilascio del nulla osta per ricerca; dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati; dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario; dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra societario nei confronti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT («Inter-corporate Transfer» o trasferimento societario) rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea.
Più nel dettaglio, per quanto riguarda le dichiarazioni fornite dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati, segnala che la novella riguarda il comma 4 dell'articolo 27-quater del testo unico immigrazione, che dà attuazione alla direttiva 2009/50/CE, che per la prima volta ha previsto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE. Tale disciplina prevede che i suddetti lavoratori possono fare ingresso e soggiornare, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote annuali stabilite dai decreti flussi. La direttiva 2009/50/CE è stata, poi, sostituita dalla direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, a cui si è dato attuazione con il decreto legislativo n. 152 del 2023. La nuova direttiva ha ampliato i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE. Per gli ulteriori approfondimenti relativi alla domanda e al rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati nonché del permesso di soggiorno recante la dicitura Carta blu, rinvia al dossier predisposto dagli Uffici della Camera.
In ogni caso i controlli di veridicità sono svolti secondo le modalità fissate dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, che obbliga le amministrazioni a verificare la correttezza delle dichiarazioni sostitutive, anche a campione, in misura proporzionata al rischio e al beneficio ottenuto, nonché in caso di ragionevole dubbio, anche dopo l'erogazione dei benefici.
L'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera b), modificando gli articoli 18 e 18-bis del testo unico sull'immigrazione, riconosce agli stranieri nonché, laddove vi sia la compatibilità delle norme, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in situazioni di gravità ed attualità di pericolo titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione. La disposizione in commento, proprio al fine di consentire di fruire di tale beneficio, precisa che a tali soggetti non si applicano alcune disposizioni vigenti che disciplinano i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno nonché quelli connessi alla condizione economica, ai fini della fruizione del beneficio. Con riferimento alla cittadinanza e alla residenza, si precisa che il richiedente deve essere cittadino dell'Unione o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Per concludere, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.05.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 29 ottobre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Atto n. 313.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025).
In particolare, lo schema è volto a recepire la direttiva (UE) n. 2024/1174 (cosiddetta «Daisy Chains 2»), di seguito indicata come «direttiva del 2024», che modifica la direttiva (UE) 2014/59 (cosiddetta «Bank Recovery and Resolution Directive» o BRRD), di seguito indicata come «direttiva del 2014», intervenendo sul decreto legislativo n. 180 del 2015, che a suo tempo aveva appunto dato attuazione alla direttiva del 2014.
In via preliminare, illustra brevemente il quadro della disciplina unionale, rinviando al dossier predisposto dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti.
Più specificamente, evidenzia che la direttiva del 2024 fa parte del pacchetto di riforma del quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie e sistemi di tutela dei depositi (cosiddetto «Crisis Management and Deposit Insurance Framework» o CMDI), presentato dalla Commissione europea nell'aprile 2023 e finalizzato a rafforzare ulteriormente le regole a tutela dei risparmiatori e della stabilità del mercato in caso di risoluzione bancaria, con particolare attenzione ai soggetti di medie e piccole dimensioni. Con la direttiva del 2024 si è voluto disciplinare il caso specifico delle entità soggette a liquidazione come parte di strutture di catene partecipative (daisy chains). Il pacchetto CMDI è teso a consentire un'uscita ordinata dal mercato per le banche in fallimento, di qualsiasi dimensione e modello aziendale, compresi gli operatori più piccoli.
La direttiva del 2024 apporta modifiche alla direttiva del 2014 e al regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR) relativamente ad alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities o MREL).
Rammenta infatti che la direttiva del 2014 (BRRD) impone alle banche e agli altri enti creditizi stabiliti nell'UE di soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili o MREL, di seguito indicato come «requisito minimo», al fine di garantire un'applicazione efficace e credibile dello strumento del bail-in («salvataggio interno», ossia senza ricorrere a risorse pubbliche) in caso di crisi. Il mancato rispetto del requisito minimo può infatti incidere negativamente sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e, in ultima analisi, sull'efficacia complessiva della risoluzione. Nel contesto dei gruppi, e più nello specifico, dei gruppi soggetti a risoluzione, il requisito minimo si declina anche come requisito «interno», volto cioè a consentire che le perdite generate al livello delle entità controllate siano trasferite all'apice del gruppo soggetto a risoluzione, cioè appunto all'ente designato per la risoluzione, su cui potranno essere applicati, ove necessario, gli strumenti di risoluzione. Nel contesto specifico di catene partecipative complesse in cui entità intermedie sono controllate dall'ente designato per la risoluzione e controllano Pag. 192un'altra entità soggetta a un requisito minimo interno, il quadro normativo europeo prevede una disciplina particolare al fine di assicurare la corretta rappresentazione nonché l'effettività della complessiva capacità di assorbimento delle perdite. Così, è obiettivo della direttiva del 2024 quello di assicurare che la dotazione di requisito minimo interno dell'entità intermedia sia sufficiente a trasferire all'ente che sarà, eventualmente, oggetto di risoluzione non solo le perdite che dovessero generarsi al proprio livello, ma anche quelle che dovessero realizzarsi al livello delle proprie controllate.
Passa quindi a illustrare sinteticamente il contenuto dello schema di decreto legislativo.
Evidenzia che l'articolo 1 introduce varie novità in materia di requisito minimo. In particolare, viene introdotta la definizione di «ente designato per la liquidazione» e viene precisata la regola generale secondo la quale agli enti designati per la liquidazione non viene applicato il requisito minimo. Viene inoltre prevista la possibilità per la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare il requisito minimo su base discrezionale per un ente designato per la liquidazione, tenendo conto dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio al sistema finanziario, e vengono inoltre definite le risorse utilizzabili ai fini del calcolo del requisito minimo. Nei restanti casi in cui esso sia obbligatorio, il requisito minimo viene fissato su base consolidata, non individuale.
Si propongono altresì, alla lettera e) del comma 1, alcune modifiche con riguardo all'ambito di applicazione del requisito minimo per i soggetti che non sono enti designati per la liquidazione. In particolare, si introducono nuove fattispecie per cui il requisito minimo si considera rispettato; si individuano i casi ed i presupposti affinché la Banca d'Italia possa determinare il requisito minimo su base consolidata; si individuano le passività computabili quando il requisito minimo è applicato su base consolidata.
Gli articoli 2 e 3 recano le clausole di invarianza e di entrata in vigore.
Lo schema di decreto legislativo non dà espressa attuazione a uno dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, ossia a quello, fissato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025): la predetta lettera c) ha previsto l'estensione della disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva del 2024, da recepire, e delle disposizioni emanate in attuazione della delega. La relazione illustrativa specifica che il ricorso a questo criterio di delega non si è reso necessario tenuto conto che il potere sanzionatorio e la relativa disciplina, disciplinati dagli articoli da 96 a 98 del decreto legislativo n. 180 del 2015, risultano già applicabili anche alle violazioni delle nuove disposizioni, in quanto le stesse, come già detto, sono configurate come novelle al medesimo decreto legislativo.
Rammenta che la Commissione europea, con nota del 30 gennaio 2025, ha comunicato di aver avviato nei confronti della Repubblica italiana una procedura di infrazione (la n. 2025/0061) ai sensi dell'articolo 258 del TFUE per il mancato recepimento della direttiva del 2024, il cui termine è scaduto il 13 novembre 2024. La relazione illustrativa informa che è stato comunicato alla Commissione europea, per il tramite del Dipartimento per gli affari europei, l'impegno a concludere l'iter di adozione del presente decreto nel più breve tempo possibile.
Per quanto concerne la rilevanza sugli operatori nazionali, evidenzia che l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna l'atto del Governo in esame informa che le strutture di gruppo dette «daisy chains» non sono diffuse in Italia ma che le modifiche ora introdotte risultano apprezzabili in quanto, qualora si diffondessero, le nuove disposizioni consentirebbero elementi di flessibilità nella determinazione del requisito minimo nelle strutture di gruppo complesse; inoltre, il recepimento della direttiva consentirebbe di estendere la norma alle SIM che non fanno parte di gruppi bancari (che attualmente sono nel numero di 16).
La VI Commissione (Finanze) ha esaminato il presente schema di decreto legislativo Pag. 193esprimendo parere favorevole nella seduta del 21 ottobre scorso.
Poiché alla luce dell'analisi svolta non ricorrono profili di incompatibilità dell'atto con l'ordinamento dell'Unione europea, e la sua entrata in vigore risulta idonea a superare la procedura di infrazione sopra menzionata, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.
Atto n. 321.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.
Ricorda che la citata direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori (anche nota come Second Consumer Credit Directive o CCD2), e che abroga la direttiva 2008/48/CE (anche nota come Consumer Credit Directive o CCD), punta a potenziare significativamente il livello di tutela dei consumatori nell'ambito della disciplina del credito al consumo e promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito.
Nel rinviare, per ogni ulteriore approfondimento, al dossier predisposto dagli Uffici, che ringrazia sentitamente per il pregevole lavoro di istruttoria, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame consta di sei articoli che apportano le modifiche necessarie al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario, o TUB), al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che aveva appunto dato attuazione alla sopra menzionata direttiva CCD, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private o CAP) e, per coordinamento, alla legge 7 dicembre 2023, n. 193 (nota come legge sull'oblio oncologico).
Per quanto attiene ai profili di competenza della XIV Commissione, segnala innanzitutto che l'articolo 1 reca modifiche al Testo unico bancario, in particolare al Capo II del Titolo VI, relativo al credito ai consumatori, e al Titolo VI-bis, sulle attività di agenti e mediatori creditizi. Interventi di coordinamento riguardano anche il Capo I-bis, che disciplina il credito immobiliare ai consumatori, il Capo III, relativo alle regole generali e ai controlli, e il Titolo VIII, sulle sanzioni.
Il comma 1 dell'articolo 1 reca modifiche al Capo I-bis del Titolo VI del TUB, in particolare per quanto riguarda le definizioni applicabili, come quella di «intermediario del credito», al fine di allineare la stessa alla disciplina introdotta dalla direttiva CCD2 con particolare riferimento al concetto di «mera presentazione», ciò – in particolare – al fine di escludere dalla nozione di attività di intermediazione finanziaria la mera presentazione, non remunerata e svolta a titolo accessorio, di un consumatore ad un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito.
Il comma 2 dell'articolo 1 introduce importanti modifiche al Capo II del Titolo VI del TUB, recante la disciplina del credito ai consumatori.
Segnala in particolare che viene introdotta l'opzione, prevista dall'articolo 2, paragrafo 5, della CCD2, che consente agli Stati membri di esentare dall'applicazione delle disposizioni relative al credito al consumo le carte di debito differito, alle condizioni ivi previste. Tale esenzione opera a condizione che il credito sia rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese Pag. 194limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.
Tra le modifiche apportate al TUB, richiama in particolare come l'articolo 125-ter venga aggiornato al fine di recepire l'articolo 26 della CCD2. Si prevede che, nel caso in cui il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni precontrattuali obbligatorie, il termine per esercitare il recesso si estenda fino a dodici mesi e quattordici giorni dalla conclusione del contratto. Tuttavia, qualora il consumatore non sia stato informato dell'esistenza stessa del diritto di recesso, il termine non si applica, in linea con quanto espressamente previsto dalla CCD2, dove nel considerando 64 si chiarisce che «il periodo di recesso non dovrebbe scadere se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso».
L'articolo 125-sexies, relativo al rimborso anticipato, viene invece modificato per recepire quanto previsto all'articolo 29 della direttiva CCD2 ed in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, cd. Lexitor (C-383/18). In particolare, si precisa che la riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, deve comprendere tutti i costi applicati dal finanziatore, anche quelli che non dipendono dalla durata del contratto, come le commissioni iniziali o gli importi corrisposti a terzi. Tale modifica, recependo l'orientamento consolidato della Corte di giustizia dell'Unione europea, garantisce pertanto che il rimborso anticipato non comporti oneri eccedenti per il consumatore che desideri esercitare questa opzione. Restano escluse dal computo della riduzione soltanto le imposte e le spese corrisposte direttamente a terzi e indipendenti dalla durata del contratto, in linea con il considerando n. 70 della CCD2.
Fa presente, infine, che il comma 3 dell'articolo 1 interviene sul Capo III del Titolo VI del TUB introducendo un nuovo articolo, il 127-ter, che riguarda la valutazione del merito creditizio basata sul trattamento automatizzato dei dati personali del cliente. Questa disposizione estende a tutti i contratti di finanziamento le garanzie già previste dall'articolo 124-bis, di recepimento della disciplina di cui all'art. 18, paragrafi 8 e 9, della direttiva CCD2, in particolare quelle che richiedono un intervento umano nei casi in cui la decisione di concedere il credito si fondi, anche solo in parte, su processi automatizzati. Nel consentire anche per contratti di finanziamento diversi da quelli ai consumatori la sottoposizione del cliente a decisioni fondate su trattamento automatizzato con le garanzie previste dalla CCD2 si tiene pertanto conto di quanto previsto dal GDPR (articolo 22, paragrafo 2, lett. a)) e delle affermazioni della Corte di Giustizia UE nel caso cd. Schufa (C-634/21).
Su questa tematica, che ritiene molto rilevante, nel chiarire preliminarmente di condividere la soluzione proposta dal legislatore delegato, manifesta comunque la propria preferenza per un ruolo più incisivo e pervasivo dell'intervento umano nella valutazione del merito di credito, intervento da lei ritenuto fondamentale e insostituibile, e auspica che la Commissione di merito tenga opportunamente conto di tali valutazioni.
Alla luce dei profili presi in esame, poiché non ricorrono elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 29 ottobre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.