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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 novembre 2025
579.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
C. 2668, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 23

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, dato conto delle sostituzioni, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il provvedimento è costituito di 4 articoli.
  L'articolo 1, comma 1, dispone l'estensione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti in tali territori che rientrano nelle regioni in transizione. Il comma 2 provvede ad integrare la disciplina della ZES unica, introdotta dal decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di estendere al territorio delle regioni Marche ed Umbria i compiti e le attività della Struttura di missione ZES, del Portale web della ZES unica e dello Sportello unico digitale ZES – S.U.D., nonché di ricomprendere nella Cabina di regia della ZES i Presidenti delle due regioni. L'articolo 1, commi 3 e 4, dispone l'abrogazione, per ragioni di coordinamento normativo, delle disposizioni che hanno previsto e regolato le modalità di istituzione delle Zone logistiche semplificate anche nelle regioni in transizione.
  L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone l'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria e le relative modalità di attuazione del Piano strategico. Nelle more dell'aggiornamento del Piano, si applicano alle regioni Marche ed Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024.
  L'articolo 3 riconosce il credito d'imposta ZLS anche per gli investimenti in determinati beni strumentali sostenuti, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale presenti nelle regioni Marche ed Umbria.
  L'articolo 4 dispone che l'entrata in vigore della presente legge avvenga il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in luogo dei quindici giorni ordinari di vacatio legis dalla pubblicazione.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008), l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in tale materia, pur non attribuendo integralmente gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).
  Osserva, infine, che rileva, altresì, la competenza – anch'essa esclusiva statale – nelle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione) e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 novembre 2025.

Pag. 24

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la vice ministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

  La seduta comincia alle 14.25.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2396 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  In qualità di relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata, passa a illustrare sinteticamente l'articolato del provvedimento, che, composto di 27 articoli, sottopone all'approvazione parlamentare l'intesa stipulata il 21 febbraio 2025 – in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione – dallo Stato italiano e dalla Diocesi ortodossa romena d'Italia e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal vescovo e legale rappresentante della Diocesi.
  Evidenzia che l'articolo 1 stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia sono regolati dalle disposizioni del provvedimento in esame, sulla base dell'allegata intesa.
  L'articolo 2 riconosce la libertà religiosa e l'autonomia della Diocesi, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto medesimo e nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti spirituali e disciplinari. Viene altresì garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi piena libertà di riunione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto.
  L'articolo 3 riconosce il libero esercizio del ministero pastorale dei ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi, individuati nei sacerdoti. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Nel caso fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o ad essere assegnati al servizio civile. L'elenco aggiornato dei ministri di culto è comunicato tempestivamente alle autorità competenti dalla Diocesi che rilascia altresì l'apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.
  Evidenzia che gli articoli 4, 5 e 6 recano norme sull'assistenza spirituale di particolari categorie di fedeli ortodossi appartenenti alla Diocesi.
  In particolare, l'articolo 4 assicura l'assistenza spirituale ai militari, che hanno diritto di partecipare – nel rispetto delle esigenze di servizio – alle attività religiose che si svolgano nelle località dove si trovano per ragioni del servizio militare. In mancanza di chiese in quelle località – e compatibilmente con le esigenze di servizio – possono comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina. In caso di loro decesso, poi, il comando competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie per assicurare che la celebrazione delle esequie avvenga ad opera dei ministri di culto della Diocesi. Nel complesso, al fine di rispondere alle richieste di assistenza spirituale, l'elenco dei ministri di culto appartenenti alla Diocesi è trasmesso da questa al Ministero della difesa.
  Rileva che analoghe norme sull'assistenza spirituale sono previste dall'articolo 5 per i fedeli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, e dall'articolo 6 per i fedeli detenuti negli istituti penitenziari. In entrambi i casi si stabilisce Pag. 25che i relativi oneri finanziari sono a carico della Diocesi.
  Gli articoli 7 e 8 riguardano la materia dell'istruzione, in particolare l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e l'istituzione di scuole paritarie.
  In dettaglio, l'articolo 7 riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui competa la responsabilità genitoriale. È assicurato agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le attività si svolgono tra quelle extra-curricolari ed in orario extra-scolastico con oneri a carico della Diocesi.
  L'articolo 8, invece, garantisce alla Diocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
  L'articolo 9 concerne il riconoscimento degli effetti civili per i matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi, in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
  Sottolinea quindi che l'articolo 10 contiene una disciplina delle astensioni dall'attività lavorativa che riflette alcuni elementi di specificità confessionale. In dettaglio, ai fedeli appartenenti alla Diocesi è riconosciuto il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, salvo le esigenze dei servizi pubblici essenziali, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario, nei giorni delle seguenti festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio. In tali giorni e il Venerdì Santo è inoltre giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi. Rileva in proposito che la Chiesa ortodossa romena segue il calendario gregoriano e pertanto le date di tali festività religiose coincidono con quelle italiane.
  L'articolo 11 tutela gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi, escludendo, da un lato, che possano essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con la Diocesi, e, dall'altro, che vi possa accedere la forza pubblica senza previo avviso e accordo con la Diocesi, salvi i casi di urgente necessità. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
  L'articolo 12 prevede che nei cimiteri siano presenti, ove possibile e su richiesta della Diocesi, aree riservate ai fedeli ortodossi, nel rispetto della normativa vigente.
  L'articolo 13 sancisce invece un comune impegno, della Repubblica italiana e della Diocesi, alla tutela e valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi, anche tramite l'istituzione di un'apposita Commissione mista.
  Evidenzia quindi che gli articoli da 14 a 19 disciplinano il regime giuridico degli enti religiosi costituiti nell'ambito della Diocesi.
  Fa presente che, ai sensi dell'articolo 14, il riconoscimento civile degli enti come persone giuridiche avviene con decreto del Ministro dell'interno. Il riconoscimento è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente – alla quale deve essere allegato il relativo statuto – previa delibera motivata della Diocesi. La verifica della rispondenza dell'ente al carattere confessionale e ai fini di culto – solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza – è effettuata dai competenti organi statali. Si prevede poi che l'ente non possa essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
  L'articolo 15 reca una definizione delle attività di religione o di culto agli effetti delle leggi civili, nonché, ai medesimi effetti, un elenco delle attività diverse da quelle di religione o di culto. Tra queste ultime rientrano le attività di assistenza e Pag. 26beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso quelle commerciali o a scopo di lucro.
  L'articolo 16 dispone che, agli effetti tributari, gli enti della Diocesi civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli con fine di beneficenza o di istruzione.
  L'articolo 17 stabilisce che la gestione amministrativa – ordinaria e straordinaria – degli enti della Diocesi civilmente riconosciuti si svolge sotto il controllo della stessa Diocesi, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
  L'articolo 18 aggiunge che gli enti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche – in cui devono risultare e le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente –, con richiesta da formulare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge che recepisce l'intesa.
  L'articolo 19 precisa poi che i mutamenti della Diocesi o dei suoi enti, riguardanti il fine, la destinazione del patrimonio o il modo di esistenza, acquistano efficacia civile se riconosciuti con decreto del Ministro dell'interno, che può revocare il riconoscimento in caso di mutamento dell'ente tale da far perdere allo stesso uno dei requisiti prescritti per il medesimo riconoscimento. Per altro verso, la revoca dell'erezione di un ente da parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del Ministro dell'interno, della personalità giuridica dell'ente stesso. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto previsto dal provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.
  Rileva che, per quanto attiene ai profili fiscali, vengono in rilievo gli articoli da 20 a 23.
  In particolare, l'articolo 20 estende la deducibilità fiscale dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro – fino all'importo di 1.032,91 euro – effettuate in favore della Diocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 21 consente alla Diocesi di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF – a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge – da destinare, oltre che ai fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, per scopi religiosi, filantropici, assistenziali e culturali da realizzare anche in Paesi esteri. A tal fine, la Diocesi è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme nonché delle erogazioni liberali, con l'indicazione puntuale di alcune voci di utilizzo.
  L'articolo 22 dispone l'equiparazione, ai soli fini fiscali, degli assegni ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente; gli assegni includono le ritenute fiscali e, riguardo ai ministri di culto che vi siano tenuti, il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
  L'articolo 23 stabilisce che, per la verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21, una delle parti può richiedere la costituzione di un'apposita Commissione paritetica – nominata dall'autorità governativa e dalla Diocesi – al fine di predisporre eventuali modifiche.
  Passando alle disposizioni finali – articoli da 24 a 26 – evidenzia che, secondo quanto previsto dall'articolo 24, le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge, tengono conto delle esigenze fatte presenti dalla Diocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
  L'articolo 25 dispone che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, non trovano più applicazione nei confronti della Diocesi, nonché degli enti e delle persone che ne facciano parte, le disposizioni «sui culti ammessi» – ossia la legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al regio Pag. 27decreto 28 febbraio 1930, n. 289 – applicate alle confessioni prive di intesa con lo Stato italiano.
  L'articolo 26 stabilisce che le parti tornino a convocarsi nel caso in cui una di esse solleciti modifiche al testo dell'intesa. Ad ogni modo, per ogni eventuale modifica è necessaria la stipulazione di una nuova intesa, con la conseguente presentazione al Parlamento di un apposito disegno di legge di approvazione. Il medesimo articolo prevede altresì che, in caso di presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, sono previamente promosse le intese del caso, in conformità all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  L'articolo 27 reca infine le disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'intesa, stimati in 418.000 euro per l'anno 2026 e 244.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Fa presente che si tratta di importi corrispondenti a stime connesse alla deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali effettuate in denaro, quale effetto dell'articolo 20 del disegno di legge.
  Per altro verso, il comma 2 prevede una clausola di invarianza finanziaria con riguardo all'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23, in quanto ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda poi che nella seduta del 29 ottobre si è proceduto all'illustrazione del provvedimento e che, secondo quanto stabilito nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, oggi si procederà alla discussione generale.
  Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare del disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, e avverte che, come stabilito nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per le ore 15 di lunedì 10 novembre.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
C. 2643 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la presidenza ha comunicato l'ammissibilità di tutte le proposte emendative presentate e avverte che è stato ritirato l'emendamento Iezzi 10.2. Constata che nessuno intende intervenire sul complesso delle proposte emendative.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, passa all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate. In particolare, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sull'articolo premissivo Zaratti 01.01, sugli identici emendamenti Zaratti 1.2 e Mauri 1.4, nonché sull'emendamento Alfonso Colucci 1.5, sugli identici emendamenti Zaratti 1.6 Pag. 28e Mauri 1.7 e sugli emendamenti Zaratti 1.8, Mauri 1.9, Onori 1.10 e Mauri 1.11; chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 1.12, Onori 1.13 e Zaratti 1.14; esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.15, Alfonso Colucci 1.16 e Onori 1.17; chiede l'accantonamento degli emendamenti Mattia 1.18, Bonafè 1.19, nonché degli identici emendamenti La Salandra 1.20 e Bonafè 1.21 e dell'emendamento Carloni 1.22; esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.23 e Zaratti 1.24; chiede l'accantonamento degli emendamenti Carloni 1.26, Mattia 1.25 e Bordonali 1.27.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Mauri 2.1, Baldino 2.2, Alfonso Colucci 2.5, Mauri 2.6 e Penza 2.7; chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Rizzetto 2.8, Nisini 2.9 e Paolo Emilio Russo 2.10, nonché degli identici emendamenti Volpi 2.11, Onori 2.12, Zaratti 2.13 e Paolo Emilio Russo 2.14; esprime parere contrario sull'emendamento Rosato 2.15; chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Rizzetto 2.16 e Nisini 2.17; esprime parere contrario sugli emendamenti Mauri 2.18, Auriemma 2.19 e Mauri 2.21; chiede l'accantonamento dell'emendamento Giovine 2.22 e degli identici emendamenti Onori 2.23, Paolo Emilio Russo 2.24, Mauri 2.25 e Zaratti 2.26; esprime parere contrario sugli emendamenti Zaratti 2.27, Mauri 2.28 e Caramiello 2.29, nonché sugli articoli aggiuntivi Mauri 2.01 e Faraone 2.02; chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 2.07 e degli identici articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 2.03, Nisini 2.05 e Rizzetto 2.06.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Mauri 3.1 e 3.2, Zaratti 3.3, Auriemma 3.4, Faraone 3.5 e Mauri 3.6; chiede l'accantonamento dell'emendamento Paolo Emilio Russo 3.7, degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 3.8 e Nisini 3.9, nonché dell'articolo aggiuntivo Bordonali 3.01 e degli identici articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 3.02 e Nisini 3.03; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Faraone 3.04.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, chiede l'accantonamento dell'emendamento Giovine 4.2; esprime parere contrario sull'emendamento Mauri 4.3; chiede l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 4.4; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zaratti 4.5 e Mauri 4.6; chiede l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 4.7; esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Zaratti 4.01, Faraone 4.02 e Mauri 4.03.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mauri 5.1 e Zaratti 5.2, nonché sugli emendamenti Alfonso Colucci 5.4, Mauri 5.3, 5.5, 5.6 e 5.7; chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 5.8 e Nisini 5.9; esprime parere contrario sull'emendamento Zaratti 5.10; chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Serracchiani 5.11, Volpi 5.12 e Giaccone 5.13; esprime parere contrario sull'emendamento Zaratti 5.14; chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Schifone 5.01; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zaratti 5.02; chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nisini 5.03; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Zaratti 5.05, 5.06 e 5.07.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 6.01.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zaratti 7.1, Baldino 7.2 e Mauri 7.3, nonché sugli identici emendamenti Mauri 7.4 e Zaratti 7.5; chiede l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 7.6; esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 7.7; chiede l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 7.8 e 7.9; esprime parere contrario sugli emendamenti Mauri 7.10, Auriemma 7.11, Baldino 7.12 e 7.13 e sull'emendamento Zaratti 7.14.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, Pag. 29chiede l'accantonamento degli identici emendamenti La Salandra 8.1 e Bonafè 8.2; esprime parere contrario sull'emendamento Mauri 8.3, nonché sugli articoli aggiuntivi Faraone 8.01 e Mauri 8.02.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sull'emendamento Mauri 9.1 e chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Mauri 9.2, Paolo Emilio Russo 9.3 e Faraone 9.4.
  Passando infine all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Alfonso Colucci 10.1.

  La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

  Nazario PAGANO, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Zaratti 01.01.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come sia curioso il modo in cui la relatrice ha formulato i pareri sulle proposte emendative presentate, esprimendo sistematicamente parere contrario sulle proposte emendative sottoscritte dai soli deputati dei gruppi di opposizione ed accantonando tutte le proposte emendative sottoscritte dai deputati dei gruppi di maggioranza, in alcuni casi identiche a proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione.
  Evidenzia pertanto come non sia dato conoscere quali siano gli orientamenti del Governo e della relatrice su un ampio numero di proposte emendative, in parte sottoscritte anche da deputati dei gruppi di opposizione. Facendo quindi presente che l'atteggiamento di questi ultimi gruppi può variare in modo significativo nel corso dell'esame del provvedimento, in ragione della posizione di Governo e relatrice su tali emendamenti, chiede chiarimenti. Diversamente, ritiene che non vi siano le condizioni per lavorare in modo ordinato, data anche la complessità del provvedimento.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, rispondendo all'onorevole Mauri, sottolinea come le disposizioni del provvedimento afferiscano alla competenza di diversi Ministeri, che necessitano quindi di svolgere un'approfondita istruttoria su numerose proposte emendative. Ad ogni modo, ritiene che la sua richiesta di accantonamento di varie proposte emendative di minoranza – che appaiono maggiormente condivisibili – possa essere considerata un positivo segnale di apertura.

  Matteo MAURI (PD-IDP) replica alla relatrice evidenziando come sia chiaro il criterio adottato nell'espressione dei pareri. Ritiene infatti che non sussista una vera questione di competenze ministeriali intrecciate, dal momento che sono stati esaminati provvedimenti più complessi sotto questo profilo e che, con riguardo al provvedimento in esame, il Governo ha avuto a disposizione, per l'istruttoria sulle proposte emendative presentate, tempi del tutto congrui.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la rilevanza della questione posta dal collega Mauri. Ritiene infatti come non sia la prima volta che la maggioranza mostra un atteggiamento di chiusura aprioristica e netta rispetto alle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, che vorrebbero sapere, almeno rispetto alle proposte emendative per le quali è richiesto l'accantonamento, se la maggioranza è disponibile al dialogo. Rinnova quindi una richiesta di chiarimenti in tal senso, nell'interesse di tutte le parti, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, dichiara di comprendere le critiche espresse e di condividere l'esigenza che sia definita, entro poche ore, la posizione di Governo e relatrice su tutte le proposte emendative presentate. Considerato comunque positivo il fatto che sia stato richiesto l'accantonamento di diversi emendamenti di opposizione, invita i colleghi a proseguire l'esame degli emendamenti.

Pag. 30

  Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come non possa mettersi in discussione l'interesse del Governo all'ordinata conclusione dell'esame del provvedimento. In tal senso, riconoscendo l'approccio propositivo della minoranza, fa presente che sono in corso i dovuti approfondimenti sulle proposte emendative caratterizzate da una sostanziale – e trasversale – condivisione, nell'interesse di tutti i proponenti. Condivide pertanto l'invito della presidenza a proseguire l'esame degli emendamenti.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiarando di comprendere le osservazioni dei colleghi del Partito Democratico, intende rassicurarli facendo loro presente che è in atto un attento lavoro sulle proposte emendative per le quali è stato richiesto l'accantonamento, volto alla riformulazione e alla conseguente approvazione delle stesse.

  Matteo MAURI (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti soppressivi Zaratti 1.2 e 1.4 a sua prima firma, che trovano giustificazione nella disfunzione del sistema di gestione delle richieste di nulla osta al lavoro, evidenziato da diversi operatori del settore intervenuti nel corso delle audizioni informali svolte in Commissione. Contesta, in particolare, la previsione per cui i termini per il rilascio del nulla osta decorrono dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso, anziché dal deposito della stessa richiesta. A suo avviso ciò implica un aumento dei tempi di rilascio del predetto nulla osta che si somma ai ritardi strutturali già esistenti. Alla luce di quanto premesso, fa quindi presente come aumentino i disagi non solo per i lavoratori interessati, ma anche per i richiedenti coinvolti nel procedimento.
  Sostenendo di aver compreso le ragioni della novella legislativa in questione, volta a risolvere una criticità relativa allo scorrimento delle graduatorie, ritiene opportuno mantenere ferma la previsione previgente per tutti gli altri casi.
  A tal fine, preannuncia la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.7 a sua prima firma, dichiarandosi disponibile ad accogliere un'eventuale proposta di riformulazione che tenga conto delle sue richieste.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.2 e Mauri 1.4.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, osserva che tramite un ragionamento d'insieme è semplice comprendere che la totalità delle proposte emendative provenienti unicamente dall'opposizione abbiano ricevuto il parere contrario della relatrice e del Governo, mentre gli accantonamenti riguardano esclusivamente proposte emendative di maggioranza. Rileva che il fattore comune, dunque, non risiede tanto nell'eterogeneità dei Ministeri competenti, bensì nella mera provenienza della proposta emendativa, e sottolinea come si tratti ancora una volta di un provvedimento blindato che determina un discutibile atteggiamento della maggioranza nei confronti dell'opposizione.
  Ipotizza poi un disaccordo tra le stesse forze interne alla maggioranza, in quanto per mezzo dello strumento dell'accantonamento il processo decisionale viene spostato da un luogo istituzionale come il Parlamento ad un altro luogo, in cui è più agevole trovare una sintesi tra le varie volontà di maggioranza.
  L'emendamento in analisi si propone di accelerare e semplificare le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri, tramite un meccanismo transitorio di nulla osta richiedibili tramite un portale informatico, che, basandosi sul reale fabbisogno di manodopera del Paese, permettono la piena interoperabilità e i controlli di veridicità delle amministrazioni, anche grazie all'istituto dell'autocertificazione.
  Fa presente che un decreto annuale procederà a fissare le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
  Auspica infine che sull'emendamento in analisi possa quantomeno aprirsi una discussione costruttiva con la maggioranza.

  La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.5.

Pag. 31

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.6 e Mauri 1.7, chiede, ove vi fosse la disponibilità della relatrice, che essi vengano accantonati per permetterne un approfondimento.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, fa presente che non vi è disponibilità per un'ulteriore istruttoria in merito agli identici emendamenti Zaratti 1.6 e Mauri 1.7.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.6 e Mauri 1.7, nonché l'emendamento Zaratti 1.8.

  Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.9 a sua prima firma, fa presente che, nella fase istruttoria del provvedimento, numerosi auditi hanno dimostrato che la percentuale di successo della politica sui flussi migratori nel nostro Paese è veramente bassa, considerando che spesso i migranti, intenzionati a firmare un contratto di lavoro, si trovano in una condizione di incolpevole impossibilità di iniziare tale attività lavorativa, con il risultato inaccettabile del mancato rilascio del loro permesso di soggiorno.
  Osserva che il problema degli ingressi irregolari, che riguarda tutte le forze politiche, può essere parzialmente risolto permettendo ai soggetti che hanno legittimamente fatto ingresso in Italia, ma che hanno perso senza colpa l'opportunità lavorativa per cui erano partiti, di reperire un altro lavoro regolare, conservando così il diritto a soggiornare nel Paese.
  Racconta a questo proposito la storia di 500 migranti provenienti dal Bangladesh che lo scorso anno hanno subito un grave raggiro da parte di un sedicente intermediario, rivelatosi poi un truffatore, che aveva prospettato loro in cambio di denaro un'opportunità lavorativa in Italia, poi rivelatasi inesistente. A seguito dell'accaduto, il destino delle vittime era quello dell'immigrazione irregolare, in quanto esse non solo erano prive di un lavoro regolare, ma non potevano neanche tornare in Bangladesh per via delle insufficienti risorse economiche.

  Nazario PAGANO, presidente, si mostra dispiaciuto per i cittadini del Bangladesh protagonisti della storia riportata dal collega Mauri.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mauri 1.9, Onori 1.10 e Mauri 1.11.

  Nazario PAGANO, presidente, accogliendo la proposta della relatrice, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 1.12, Onori 1.13 e Zaratti 1.14, nonché, incidendo sulla medesima partizione del testo, anche degli emendamenti Schullian 1.15, Alfonso Colucci 1.16 e Onori 1.17.
  Accogliendo la proposta della relatrice, in assenza di obiezioni, dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti Mattia 1.18, Bonafè 1.19, degli identici emendamenti La Salandra 1.20 e Bonafè 1.21, e dell'emendamento Carloni 1.22.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 1.23 e Zaratti 1.24.

  Nazario PAGANO, presidente, accogliendo la proposta della relatrice, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti Carloni 1.26, Mattia 1.25 e Bordonali 1.27.

  La Commissione respinge l'emendamento Mauri 2.1.

  Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.2 a sua prima firma, osserva, a seguito di un ragionamento sistemico sulla falsariga di quello effettuato dal collega Alfonso Colucci, che il decreto-legge sui flussi migratori, non solo non risolve il problema del fabbisogno di manodopera del Paese, ma è altresì uno strumento inefficace per garantire il regolare ingresso degli stranieri nel territorio italiano, e ciò è dimostrato dalla costante Pag. 32cronaca di migranti irregolari e delle truffe perpetrate a loro danno.
  Rileva che l'emendamento in analisi è volto a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo finalizzato ad una ricerca di lavoro, il quale, una volta ottenuto, darà modo di conseguire il permesso di soggiorno ordinario. Questa misura permetterà all'impresa di interfacciarsi con la controparte lavorativa ancor prima di aver concluso il contratto di lavoro, contrastando così il lavoro sommerso e consentendo di governare e gestire il fenomeno migratorio in modo pragmatico, prescindendo da scelte ideologiche.

  La Commissione respinge l'emendamento Baldino 2.2.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.5 a sua prima firma, rileva che esso, al fine di superare le rigidità procedurali dell'attuale disciplina dell'ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, e nelle more di una ridefinizione complessiva della materia, prevede l'adozione di un decreto annuale che, rafforzando la concertazione delle istituzioni coinvolte, tenga conto del reale fabbisogno di manodopera del Paese, garantendo l'integrazione culturale e sociale dei lavoratori immigrati regolari, che sono una notevole fonte di sviluppo economico.
  Fa presente che l'emendamento in esame coinvolge anche le Commissioni parlamentari permanenti, e non si rivolge esclusivamente a lavoratori stagionali subordinati, ma anche agli autonomi, che vedono rispettate le proprie esigenze familiari.
  Ritiene infine che, sulla scorta del dettato di cui all'articolo 1 della Costituzione, l'emendamento in questione sia capace di valorizzare la dignità dell'uomo grazie allo strumento del lavoro.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 2.5, Mauri 2.6 e Penza 2.7.

  Nazario PAGANO, presidente, accogliendo la richiesta della relatrice, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Rizzetto 2.8, Nisini 2,9 e Paolo Emilio Russo 2.10, nonché degli identici emendamenti Volpi 2.11, Onori 2.12, Zaratti 2.13 e Paolo Emilio Russo 2.14.

  Federica ONORI (AZ-PER-RE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Rosato 2.15.

  La Commissione respinge l'emendamento Rosato 2.15.

  Nazario PAGANO, presidente, accogliendo la richiesta della relatrice, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Rizzetto 2.16 e Nisini 2.17.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mauri 2.18 e Auriemma 2.19.

  Matteo MAURI (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 2.21 interviene nuovamente sul caso della mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore, già affrontato in precedenza, con una proposta meno netta e tuttavia comunque risolutiva. Fa quindi presente che l'emendamento in questione introduce per il caso richiamato il rilascio di un permesso per attesa occupazione, con l'obiettivo di concedere al lavoratore del tempo per la ricerca di un nuovo lavoro, evitando che egli rimanga sul territorio italiano in qualità di irregolare. Ricorda che la legge cosiddetta Bossi Fini già prevede una soluzione analoga, concedendo al soggetto straniero che abbia perso il lavoro un permesso di soggiorno di un anno per la ricerca di un nuovo impiego. Dichiara pertanto di non comprendere le ragioni della contrarietà all'emendamento 2.21 che ottiene il duplice risultato di garantire la regolarità della presenza del lavoratore in questione e insieme di dare un contribuito in termini di crescita ed occupazione nel nostro Paese, tanto più che nel decreto-legge in esame vi sono disposizioni che vanno nella medesima direzione di andare incontro alle esigenze dei datori di lavoro. Chiede quindi se vi sia una Pag. 33ragione logica dietro il parere contrario, a meno che l'intenzione non sia quella di contribuire a produrre immigrazione irregolare nel Paese, a fini esclusivamente elettoralistici. Sollecita in conclusione un accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 2.21, ai fini di un supplemento di riflessione.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, conferma il parere contrario precedentemente espresso.

  Vittoria BALDINO (M5S) si unisce alla richiesta di accantonamento del collega Mauri, sottolineando come l'emendamento Auriemma 2.19 appena respinto adottasse una soluzione analoga e dichiarando di non comprendere le ragioni della contrarietà della maggioranza. Nell'invitare la relatrice ad avanzare una proposta di riformulazione nel caso in cui ravvisasse aspetti meritevoli di aggiustamento, fa presente che si tratta di emendamenti volti ad affrontare problemi non risolti dal decreto-legge in esame e ad evitare una condizione di irregolarità indipendente dalla volontà del soggetto. Considerato quindi l'atteggiamento della maggioranza rispetto ad emendamenti volti a contribuire a ridurre la presenza sul nostro territorio di soggetti irregolari, si domanda se l'intento sia quello di risolvere problemi o di limitarsi a fare propaganda.

  Federica ONORI (AZ-PER-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Mauri 2.21 e auspica da parte di Governo e maggioranza una riflessione sulla soluzione proposta, anche eventualmente ai fini della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

  Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Mauri 2.21 e, nel contempo, sollecita un chiarimento da parte della maggioranza in ordine alle reali finalità del lavoro che si sta svolgendo in Commissione. Ritiene infatti che la maggioranza dovrebbe accogliere favorevolmente tutte le proposte emendative finalizzate ad eliminare gli ostacoli che rendono difficili le assunzioni di soggetti stranieri, considerato che con il decreto flussi dello scorso anno, a fronte di un fabbisogno stimato dal Governo di circa 140 mila lavoratori, le istanze di regolarizzazione sono state soltanto 12 mila. Nell'esprimere la convinzione che la normativa in vigore tende ad ostacolare anche coloro che intendono venire in Italia in modo regolare, per altro corrispondendo ad un'esigenza del nostro sistema produttivo, si domanda se i diversi decreti flussi servano piuttosto a Governo e maggioranza per dichiarare pubblicamente che si sta combattendo l'immigrazione irregolare e favorendo quella regolare. Sollecita pertanto un cambiamento di atteggiamento e un ripensamento su proposte emendative che, lungi dall'essere ostruzionistiche, intendono snellire le procedure e favorire la fluidità delle assunzioni.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede se sia intervenuto un ripensamento da parte della relatrice, considerato che diversi altri colleghi, oltre all'onorevole Mauri, hanno avanzato richiesta di accantonare l'emendamento 2.21.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, ribadisce che il parere sull'emendamento Mauri 2.21 resta contrario.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), a fronte della ribadita contrarietà della relatrice, tiene a sottolineare che l'atteggiamento dell'opposizione non è certamente ostruzionistico, essendo caratterizzato al contrario da uno spirito di collaborazione su un tema di comune interesse, come rivelano i numeri richiamati dal collega Zaratti. Reitera pertanto l'invito alla relatrice a prendere in considerazione l'emendamento 2.21, sottoscritto da colleghi di altri gruppi, che tende a risolvere un problema ignorato dal decreto-legge. Considera inaccettabile che si depenni senza una spiegazione l'ipotesi del permesso di soggiorno per attesa occupazione, facendo presente che la postura dell'opposizione dipende anche dall'atteggiamento della maggioranza.Pag. 34 Auspica quanto meno che la relatrice esprima le ragioni che nel merito giustificano il parere contrario.

  La Commissione respinge l'emendamento Mauri 2.21.

  Nazario PAGANO, presidente, accogliendo la richiesta della relatrice, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Giovine 2.22 e degli identici emendamenti Onori 2.23, Paolo Emilio Russo 2.24, Mauri 2.25 e Zaratti 2.26.

  Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a propria firma 2.27 che, lungi dal minare il funzionamento del sistema, intende favorire il prioritario e celere esame delle richieste di nulla osta e di visto per lavoro subordinato. Esprime quindi il proprio disagio, trattandosi di una proposta ragionevole che risponde alla necessità di favorire la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, a fronte delle esigenze manifestate dai datori di lavoro. Fa quindi presente che, analogamente agli emendamenti precedenti, anche quello in esame è volto a rimuovere gli ostacoli che impediscono gli ingressi regolari di lavoratori che sarebbero necessari al nostro Paese. Nel richiamare i già citati numeri del decreto flussi dello scorso anno, che testimoniano il fallimento dell'azione del Governo, sollecita una riflessione su proposte emendative volte a migliorare un decreto utile a tutti e dichiara di non comprendere una contrarietà così netta come quella manifestata dalla maggioranza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 2.27 e Mauri 2.28.

  Alfonso COLUCCI (M5S), nel considerare inaccettabile l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, con riguardo all'emendamento Caramiello 2.29 fa presente che in questo caso si tratta di un intervento di natura tecnica, volto ad introdurre una specificazione all'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione. L'obiettivo è quello di ricomprendere anche i marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca tra i lavoratori cui si applica il regime agevolato del citato articolo 27, evitando incertezze interpretative ed esclusioni di una specifica categoria. Aggiunge che l'emendamento 2.29 si prefigge di armonizzare la normativa, coordinando il testo unico sull'immigrazione con le disposizioni del codice della navigazione, di garantire parità di trattamento tra lavoratori e di favorire il reperimento di manodopera in un settore che ne ha necessità.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caramello 2.29 e gli articoli aggiuntivi Mauri 2.01 e Faraone 2.02.

  Nazario PAGANO, presidente, accogliendo la richiesta della relatrice, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 2.07 e degli identici articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 2.03, Nisini 2.05 e Rizzetto 2.06.

  La Commissione respinge l'emendamento Mauri 3.1.

  Matteo MAURI (PD-IDP), illustrando il suo emendamento 3.2, rileva come esso sia volto a prevedere, nelle more del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, il riconoscimento allo straniero del diritto alle prestazioni assistenziali, previdenziali e di altra natura, senza alcuna interruzione qualora le stesse siano già in fase di erogazione.
  Sottolinea come gli stranieri cui si riferisce tale previsione non siano irregolari e come il riconoscimento della continuità delle prestazioni sia funzionale alla costruzione di un percorso di vita positivo anche a livello familiare. Rileva come favorire tale percorso concorra a uno sviluppo più ordinato di tutta la società.
  Ritiene ineludibile un ulteriore approfondimento da parte della relatrice e del Governo e chiede, pertanto, l'accantonamento della proposta emendativa in esame.

Pag. 35

  Nazario PAGANO, presidente, prende atto che la relatrice non accede alla richiesta di accantonamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Mauri 3.2.

  Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando il suo emendamento 3.3. rileva come esso sia volto a regolarizzare lo status dei cittadini stranieri in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno.
  Sottolinea, infatti, come nelle more del rilascio, del rinnovo o della conversione il cittadino straniero si trovi sprovvisto di ogni forma di tutela e come egli versi in tale situazione non certo per sua responsabilità, bensì a causa delle disfunzioni e dei ritardi della pubblica amministrazione.
  Ritiene che tali cittadini non possano essere lasciati in queste condizioni e debbano continuare a godere dei diritti riconosciuti ai titolari di permesso di soggiorno.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 3.3 e Auriemma 3.4.

  Nazario PAGANO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 3.5: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Mauri 3.6.

  Nazario PAGANO, presidente, accogliendo la proposta della relatrice, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Paolo Emilio Russo 3.7, degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 3.8 e Nisini 3.9, dell'articolo aggiuntivo Bordonali 3.01 e degli identici articoli aggiuntivi Paolo Emilio Russo 3.02 e Nisini 3.03.
  Constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Faraone 3.04: si intende che vi abbia rinunciato.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta di domani, che sarà convocata per le ore 9.30 e proseguirà fino alle ore 12.

  La seduta termina alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 305.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2025.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
C. 2336 Nazario Pagano, C. 308 Francesco Silvestri, C. 983 De Monte, C. 1700 Zanella, C. 1894 Gruppioni e C. 2283 Ciani.