SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.30.
DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2678, di conversione del decreto-legge n. 156 del 2025, recante misure urgenti in materia economica.
Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
Dà, quindi, la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, intervenendo anche a nome dell'altro relatore Trancassini, fa presente che il decreto-legge del quale oggi la Commissione avvia l'esame e si compone di otto articoli, segnalando che nelle premesse del decreto si richiama la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività, nonché in materia di investimenti.
Passando ad una rassegna dei contenuti del provvedimento, fa presente, in primo luogo, che l'articolo 1 dispone il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di Rete ferroviaria nazionale (Rfi) S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina. In particolare, rileva che i commi 1 e 2 incrementano le autorizzazioni di spesa a favore di Rfi S.p.A., rispettivamente, in misura pari a 1,4 miliardi di euro per l'anno 2025 per la copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale e in misura pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi, per gli anni 2022-2027. Evidenzia, altresì, che il comma 3 specifica che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, Rfi Spa è autorizzata ad utilizzare le citate risorse per le finalità indicate ai precedenti commi 1 e 2. Fa presente, inoltre, che il comma 4 prevede un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 all'Economic Resilience Action Program dell'International Finance Corporation (IFC), parte del Gruppo Banca Mondiale, a beneficio del settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, per rafforzare le potenzialità di intervento dell'Ifc a beneficio delle imprese italiane. Sottolinea, infine, che il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.
Con riferimento all'articolo 2, fa presente che il medesimo reca disposizioni volte al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore dei giovani, dell'istruzione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria. In particolare, rileva che il comma 1 incrementa di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013. Evidenzia, inoltre, che il comma 2 incrementa di 3,5 milioni di euro per il 2025 la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020. Rappresenta, altresì, che il comma 3 incrementa di 2.026.830 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge di bilancio per il 2025, destinata al finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, prevedendosi un corrispondente incremento del livello Pag. 55del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Segnala, da ultimo, che il successivo comma 4 rinvia, per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, a quanto previsto dall'articolo 7.
Con riferimento all'articolo 3, rappresenta che il medesimo reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute. In particolare, rileva che il comma 1 dispone che gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR devono essere raggiunti, a pena della revoca delle relative risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026. Sottolinea, inoltre, che il comma 2 stanzia, invece, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025 per l'attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico, da realizzare nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Evidenzia, altresì, che il comma 3 rende permanenti le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole, già stabilite, in via transitoria, nell'ambito del Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale 2020-2024 e inerenti, per le annualità dal 2019 al 2024, allo stanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rilevando che, per effetto di tale previsione, gli impegni sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato potranno quindi essere assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Fa presente che il comma 4, al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (Ismett) di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera Cipess del 29 novembre 2024, dispone la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2030 dell'autorizzazione alla Regione Siciliana a incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni del citato Istituto. Fa presente, infine, che il comma 5 rinvia, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2, a quanto previsto dall'articolo 7.
Con riferimento all'articolo 4, rappresenta che il medesimo reca disposizioni urgenti per lo sport e per lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». In particolare, evidenzia che il comma 1 incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di risorse trasferite nell'anno 2025 al Commissario straordinario competente per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive specificando che le risorse sono destinate tanto alle competizioni olimpiche quanto a quelle paralimpiche. Rileva, al riguardo, che è previsto, inoltre, l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di 15,2 milioni di euro per l'anno 2025 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. Rappresenta, inoltre, che il comma 2 modifica la copertura finanziaria della disposizione che prevede la dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 96 del 2025, al fine di tenere conto della sopravvenuta disponibilità delle relative somme presso il bilancio autonomo dell'Istituto per il credito sportivo culturale S.p.A. Fa presente, altresì, che il comma 3 inserisce, tra le finalità da perseguire con le risorse del Fondo per i giochi paralimpici «Milano-Cortina 2026», istituito dall'articolo 1, comma 261, della legge di bilancio per il 2025, lo svolgimento dei controlli antidoping per i prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali. Rileva che il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse destinate alla società Sport e salute S.p.A. per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù. Evidenzia, poi, che il Pag. 56comma 5 riconosce un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per la stipula, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di convenzioni funzionali alla messa a disposizione, per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell'Arena PalaItalia Santa Giulia, utilizzata per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Rappresenta che i commi 6 e 7 consentono un incremento temporaneo per l'anno 2026 dell'imposta di soggiorno per i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia a una distanza non superiore ai trenta chilometri dalle sedi di gara dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Al riguardo, rileva che il gettito derivante dall'incremento, che può raggiungere il valore di 5 euro per notte a soggiorno, per il 50 per cento è destinato alle finalità finanziate in via generale dall'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e, per il restante 50 per cento, è acquisito dal bilancio dello Stato ai fini del finanziamento degli interventi connessi allo svolgimento dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali. Rappresenta, altresì, che il comma 7 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la disciplina relativa all'individuazione del maggior gettito derivante dal comma 6 e della relativa acquisizione al bilancio dello Stato. Segnala, infine, che il comma 8 rinvia, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1, 4 e 5, a quanto previsto dall'articolo 7.
Con riferimento all'articolo 5, rappresenta che il medesimo reca disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi. In particolare, rileva che il comma 1 prevede l'attribuzione di un contributo al Ministero della salute, non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2025, per il pagamento di obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna e a transazioni. Evidenzia, inoltre, che il comma 2 assegna un contributo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2025 ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione, e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari. Sottolinea, altresì, che il comma 3 dispone la concessione di un'anticipazione, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dei comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente Asa, disciplinando le modalità di riconoscimento e di restituzione dell'anticipazione, il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni e le modalità di recupero delle somme in caso di mancata restituzione dell'anticipazione medesima. Rappresenta, infine, che il comma 4 rinvia, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2, alle disposizioni di cui all'articolo 7.
Con riferimento all'articolo 6, rappresenta che il medesimo reca disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. In particolare, fa presente che il comma 1 assegna all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, in liquidazione coatta amministrativa, la somma di 21.522.800 euro, da trasferire ai comitati provinciali e locali e ai loro aventi causa, nonché all'Associazione nazionale della croce rossa italiana, al fine di estinguere i crediti iscritti nello stato passivo alla data di entrata in vigore dalla disposizione in esame. Rileva, altresì, che il comma 2 prevede il trasferimento dei residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013 e non ancora riscossi o pagati ai nuovi Comitati locali e provinciali della Croce Rossa, che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 2014. Segnala, infine, che il comma 3 dispone l'estinzione a titolo definitivo dei crediti accertati dalla Pag. 57procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa.
In riferimento all'articolo 7, rappresenta che il medesimo reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame. In particolare, nel rinviare, per maggiori approfondimenti rispetto ai profili finanziari del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che il comma 1 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, commi 1, 4 e 5 e dall'articolo 5, commi 1 e 2, quantificati in misura pari a 2.172.634.830 euro per l'anno 2025 e a 2.026.830 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Rileva, altresì, che il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle restanti disposizioni del decreto-legge.
Fa presente, infine, che l'articolo 8 dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, chiede alla rappresentante del Governo se intenda intervenire in questa fase o si riservi di farlo successivamente.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.40.
DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
C. 2643 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per un'analisi più approfondita delle disposizioni del provvedimento, che è corredato della prescritta relazione tecnica, rappresenta che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e su quelle che presentano profili di carattere finanziario.
In primo luogo fa presente che le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge modificano gli articoli da 18 a 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che disciplinano alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.
Al riguardo, fa presente di non avere osservazioni sulle disposizioni che ampliano, da sei mesi a un anno, la durata dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri per motivi di protezione sociale, quali vittime di tratta o grave sfruttamento, e di quelli rilasciati alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogare la durata del permesso di un ulteriore anno per consentire l'inserimento socio-lavorativo.
Rileva che viene, altresì, riconosciuta ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 del Testo unico Pag. 58dell'immigrazione, e per aver subito violenza domestica, ai sensi dell'articolo articolo 18-bis del medesimo Testo unico, la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione. Specifica, al riguardo, che tale misura, finora prevista solo per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai soggetti vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione, viene quindi estesa a nuove categorie di beneficiari, disapplicando, per questi ultimi, i requisiti di residenza e quelli legati alla fascia di reddito. Alla relativa copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023.
Con riferimento alla quantificazione degli oneri, rileva che la relazione tecnica afferma che l'onere finanziario annuo a partire dal 2026 risulterebbe pari a 303.000 euro e che, sulla base degli andamenti riscontrati in sede di monitoraggio relativi al periodo a tutto agosto 2025 e considerati anche in via prospettica, esso non comporta la necessità di un incremento del relativo limite di spesa. Osserva che la relazione tecnica non include nella platea dei beneficiari i titolari di permesso di soggiorno vittime di violenza domestica, secondo quanto indicato all'articolo 18-bis del Testo unico dell'immigrazione, poiché le vittime di tratta e violenza domestica sono, di regola, ospitate in strutture a totale carico pubblico, e, in tali casi, viene meno il diritto all'assegno di inclusione.
Tutto ciò premesso, pur tenendo conto del meccanismo di monitoraggio previsto dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 13, commi da 11 a 13, del decreto-legge n. 48 del 2023, rileva la necessità di acquisire chiarimenti dal Governo circa la determinazione della platea interessata, che la relazione tecnica stima in misura pari al 10 per cento del totale dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione, senza tuttavia fornire elementi a sostegno di tale ipotesi. Fa presente, infatti, che la medesima relazione tecnica si limita ad affermare che i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione sono stati di poco superiori a 100 nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della nuova norma. Rileva, al riguardo, che la stima degli oneri in misura pari a 303.000 euro annui sembra coerente con un diverso calcolo, basato sul 10 per cento dello stock dei titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, quantificato in 346 persone secondo la relazione tecnica, e su un importo medio mensile dell'assegno di inclusione pari a 729 euro per 12 mesi.
Osserva, dunque, che detta impostazione risulterebbe più plausibile, in quanto il calcolo risulterebbe effettuato sulla nuova platea dei beneficiari e non su quella corrispondente alla vecchia platea di cui al menzionato articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione.
Ciò posto, rileva che appare comunque opportuno che il Governo fornisca dati a supporto dell'ipotesi di adesione del 10 per cento formulata dalla relazione tecnica, considerato che le modifiche normative introdotte, nell'ampliare la platea potenziale dei beneficiari, eliminano i requisiti di residenza e di reddito per le nuove categorie, tenendo, invece, fermi quelli legati alla presenza di almeno un membro minorenne, disabile, over 60 o in condizione di svantaggio certificato.
Con riguardo alla congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, non ha osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica afferma che tale valutazione è stata effettuata sulla base degli andamenti riscontrati in sede di monitoraggio relativi al periodo a tutto agosto 2025 e considerati anche in via prospettica.
Infine, rileva che viene modificato l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024, che prevede misure di assistenza in favore dei lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno rilasciato alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione, tra le quali il beneficio dell'assegno di inclusione.Pag. 59 Specifica, al riguardo, che la novella esclude l'applicazione di tale beneficio per i parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore e che la relazione illustrativa afferma che la modifica in questione elimina un'ambiguità interpretativa che sembrava riconoscere ai familiari un diritto autonomo all'assegno di inclusione. A tale ultimo riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che gli eventuali risparmi derivanti dalla novella in esame non vengono scontati nei saldi di finanza pubblica.
Osserva poi che l'articolo 5 proroga, per il triennio 2026-2028, il regime di accessi fuori quota per l'assunzione di un numero massimo di 10.000 lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, già introdotto in via sperimentale per l'anno 2025. Specifica, altresì, che il nulla osta è rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del Testo unico dell'immigrazione. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni le amministrazioni coinvolte provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, pur prendendo atto di tale affermazione, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi volti a confermare che, in occasione della fase sperimentale riferita all'anno 2025, sia stato effettivamente possibile gestire, con le risorse disponibili, l'incremento degli adempimenti attribuiti alle amministrazioni competenti, e a confermare la sostenibilità di tali adempimenti anche per il triennio 2026-2028.
Per quanto concerne l'articolo 8, rileva, preliminarmente, che le norme in esame consentono ai rappresentanti degli enti religiosi civilmente riconosciuti di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato, di cui all'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, ed eliminano i limiti temporali alla sua operatività.
Osserva, inoltre, come la relazione tecnica assicuri che l'eventuale onere finanziario legato alle spese di viaggio e soggiorno del componente aggiuntivo del predetto Tavolo trovi la relativa copertura nella dotazione finanziaria disponibile a legislazione vigente sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In proposito, fa presente che appare opportuno acquisire dal Governo i dati relativi all'ultimo triennio di operatività del Tavolo, richiamati nella relazione tecnica, anche al fine di valutare i possibili effetti derivanti dalle modifiche normative introdotte, posto che, facendo riferimento a tali modifiche, la relazione tecnica menziona la presenza ai lavori del Tavolo di un solo componente aggiuntivo, mentre la norma, in realtà, non prevede un numero massimo di rappresentanti degli enti religiosi ammessi a partecipare al Tavolo medesimo.
Per quanto concerne l'articolo 10, rileva, preliminarmente, che le norme in esame, novellando l'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, prevedono che il Ministero dell'interno possa continuare ad avvalersi, per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, della Croce Rossa Italiana per l'ulteriore biennio 2025-2027.
Ricorda, al riguardo, che la relazione tecnica riferita alla disposizione oggetto di modificare ad opera dell'articolo in esame affermava, con riguardo ai profili di costo relativi alla gestione dell'hotspot di Lampedusa, che l'applicazione della norma medesima non comportava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Croce rossa italiana erogava le prestazioni previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 29 gennaio 2021.
Tutto ciò considerato, rileva l'opportunità che il Governo fornisca elementi informativi aggiornati che consentano di verificare la sussistenza, anche per il biennio 2025-2027, delle condizioni che avevano giustificato, a suo tempo, l'invarianza degli oneri o se, invece, la proroga del periodo di affidamento possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal Pag. 60relatore una volta acquisiti i necessari elementi di valutazione da parte delle amministrazioni competenti.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale.
C. 2221.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FdI), relatore, segnala preliminarmente che la proposta di legge reca disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale.
Nel rilevare che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente, fa presente in primo luogo che l'articolo 1, nel definire i principi generali della disciplina relativa alla promozione della musica popolare amatoriale, affida alla Repubblica il riconoscimento, la tutela, la valorizzazione, nonché la promozione e lo sviluppo della funzione dell'attività musicale popolare amatoriale e definisce le associazioni musicali amatoriali quali enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa che operano senza scopo di lucro. Segnala, in particolare che il comma 3 prevede che, fatta salva la disciplina del codice del Terzo settore, che continua a trovare applicazione nelle fattispecie concernenti le associazioni costituite ai sensi del medesimo codice, alle associazioni musicali amatoriali non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) si applichino le agevolazioni previste dall'articolo 3 del presente provvedimento. Nel rilevare che le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno carattere ordinamentale e non sembrano pertanto presentare profili problematici, per quanto attiene al comma 3 rinvia alle considerazioni che svolgerà con riferimento all'articolo 3.
Evidenzia, poi, che l'articolo 2, oltre a stabilire, al comma 1, che l'attività musicale popolare amatoriale, bandistica, corale, coreutica, mandolinistica e folklorica è libera, disciplina, al comma 2, i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefìci previsti dal presente provvedimento, mentre al comma 3 definisce il contenuto dello statuto delle associazioni e delle fondazioni costituite per la promozione e l'esercizio dell'attività culturale musicale popolare amatoriale. Il comma 4 affida alle regioni l'istituzione dell'elenco telematico delle associazioni e fondazioni musicali amatoriali, prevedendo, altresì, che i dati relativi alle associazioni e alle fondazioni ivi iscritte siano comunicati al Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a chiarire se le attività relative all'istituzione e alla gestione dell'elenco telematico, nonché quelle concernenti le comunicazioni dei dati relativi alle associazioni e alle fondazioni iscritte nell'elenco stesso, possano essere svolte dalle regioni nell'ambito risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente o se, viceversa, tali attività comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da coprire a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 5.
Segnala, poi, che l'articolo 3 disciplina i criteri per la concessione di contributi e agevolazioni pubblici, da parte dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, in favore delle associazioni musicali amatoriali, in relazione all'attività artistico-culturale svolta. Rileva, inoltre, che sono apportate puntuali modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, disponendosi che sono inclusi tra i redditi diversi ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del citato testo unico, anche i premi e i compensi Pag. 61erogati ai formatori e che è esteso alle associazioni musicali amatoriali il regime fiscale di cui all'articolo 148, comma 3, del medesimo testo unico, in base al quale non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Evidenzia, inoltre, come sia, altresì, estesa alle associazioni musicali amatoriali la deroga all'applicazione delle norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, di cui all'articolo 149 del Testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. Segnala, infine, che alle associazioni musicali amatoriali si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Al riguardo, osserva che le modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi dianzi evidenziate, essendo volte ad estendere disposizioni fiscali di maggior favore alle associazioni musicali amatoriali, appaiono suscettibili di determinare minori entrate prive di quantificazione.
Ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi utili per la quantificazione delle predette minori entrate, anche al fine di poter valutare, fermo restando quanto osservato in merito all'articolo 2, la congruità delle risorse, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2025, poste a copertura dell'intero provvedimento dal successivo articolo 5. In questo quadro, fa presente che dovrebbe essere chiarito, peraltro, se la possibilità di cumulo dei contributi e delle agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni si riferisca alle sole associazioni che ne risultano beneficiarie, come risulta dal testo, o debba intendersi esteso anche alle fondazioni, come sembrerebbe evincersi dalle finalità del provvedimento.
Rappresenta poi che le disposizioni dell'articolo 4 prevedono che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni promuovano la diffusione e l'insegnamento della musica popolare, anche in forme collaborative che coinvolgano altri soggetti, ai sensi del comma 1, e che, inoltre, le istituzioni scolastiche promuovano la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza, alla diffusione, all'insegnamento nonché all'apprendimento della musica popolare amatoriale, secondo quanto previsto dal comma 2, e che le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono programmi di scambio tra le associazioni e le fondazioni musicali amatoriali, ai sensi di quanto disposto dal comma 3. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le attività di promozione poste a carico dello Stato, degli enti territoriali e degli enti scolastici dalle norme in esame possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente o se, viceversa, da esse derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da coprire a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 5.
Con riferimento all'articolo 5 fa presente che il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, fermo quanto in precedenza rilevato, fa presente che il Fondo oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno in corso, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, disponibilità residue pari Pag. 62a 6.502.066 euro, come tali insufficienti rispetto agli oneri allo stato quantificati dal comma 1 dell'articolo 5. Rappresenta, altresì, che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, prevede, per il predetto Fondo, una dotazione di 59.778.543 euro per l'anno 2026 e di 60.778.543 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in linea con le previsioni già contenute, per gli anni 2026 e 2027, nella legge n. 142 del 2025, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2025.
In tale quadro, fermo restando quanto sopra evidenziato circa l'incapienza, nell'anno 2025, del Fondo oggetto di riduzione con finalità di copertura, appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento dal Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle successive annualità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, nonché una rassicurazione circa il fatto che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia comunque suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Su un piano più in generale, ricorda che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba espressamente indicare, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.
Al riguardo, osserva tuttavia che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo in commento fa genericamente riferimento all'«onere derivante dall'attuazione» della proposta di legge in esame, sebbene non possa escludersi, come evidenziato in merito ai profili di quantificazione delle disposizioni del provvedimento, che più di un articolo del testo in esame sia suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.
Per altro verso, rileva che gli oneri derivanti dalle disposizioni di carattere fiscale contenute nell'articolo 3 appaiono riferibili a minori entrate tributarie e, come tali, dovrebbero essere indicati, nell'ambito della disposizione di copertura finanziaria, come oneri «valutati» e non, invece, oggetto di un'autorizzazione, che definisce un limite massimo di spesa.
Alla luce di quanto rappresentato, ravvisa l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di pervenire a una puntuale quantificazione dei relativi oneri.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con il relatore sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, rappresentando che per la predisposizione della predetta relazione si rendono necessari almeno quindici giorni.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal relatore e dalla rappresentante del Governo, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere entro il termine di quindici giorni.
La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di quindici giorni.
Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
C. 2423 Governo e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante disposizioni in materia di Pag. 63consenso informato in ambito scolastico, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente.
Nel rilevare che il disegno di legge si compone di tre articoli e che il testo originario del provvedimento ed è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento, in linea con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 3.
Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, fa presente che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 13.45.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.45.
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Atto n. 314.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2025.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto all'ordine del giorno è stato assegnato dal Presidente della Camera, ancorché non fosse corredato del prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Fa presente, pertanto, che, non essendo ancora stato trasmesso il prescritto parere, la Commissione non può procedere all'espressione del parere di competenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.
Atto n. 315.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.
Specifica, al riguardo, che lo schema di decreto in esame, composto di cinque articoli e corredato di relazione tecnica, è Pag. 64emanato ai sensi della legge n. 91 del 2025, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2024, che, all'articolo 6, ha fissato i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare, rileva che il comma 2 del medesimo articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nel segnalare che anche lo schema di decreto in esame reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria di analogo tenore, fa presente che le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica.
Propone, quindi, di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda sull'assenza di profili finanziari problematici nell'ambito del provvedimento in esame.
La Commissione approva la proposta di deliberazione.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Atto n. 319.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza unificata.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Intervenendo in sostituzione della relatrice al fine di illustrare il provvedimento in esame, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Fa presente, al riguardo, che lo schema di decreto in esame è emanato ai sensi della legge n. 91 del 2025, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2024, che, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A della medesima legge, tra i quali rientra la citata direttiva 2011/16/UE.
Rileva, altresì, che lo schema di decreto in oggetto è composto di 20 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 19, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Tanto premesso, fa presente di non avere osservazioni da formulare in merito ai profili di carattere finanziario delle disposizioni dello schema di decreto in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive Pag. 65(UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.
Atto n. 318.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte, preliminarmente, che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.
Rileva, inoltre, che lo schema di decreto in esame costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 91 del 2025, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2024.
Segnala, altresì, che il provvedimento in esame, composto di dieci articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 10, una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva che la relazione tecnica riferita all'articolo 5, che reca modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, evidenzia che i costi operativi relativi alle attività di punto di contatto sono stimati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 e saranno coperti a valere sugli oneri generali del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995. In proposito, segnala l'opportunità che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione in 500.000 euro dei predetti costi operativi che saranno posti a carico degli oneri generali del sistema elettrico.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 322.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte, preliminarmente, che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato dei previsti pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, segnala preliminarmente che lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori controPag. 66 i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, introducendo nuove e più rigorose misure per la loro protezione.
Osserva, in proposito, che la delega per il recepimento della direttiva in riferimento è contenuta nella legge n. 91 del 2025, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2024.
Evidenzia, inoltre, che i profili generali della direttiva (UE) 2023/2668 riguardano l'introduzione del principio di riduzione dell'esposizione al livello più basso tecnicamente, prevedendo nuovi e più stringenti limiti di esposizione e richiedendo metodi di misurazione più sensibili.
Rileva, altresì, che la medesima direttiva introduce anche requisiti più dettagliati per la formazione e la sorveglianza sanitaria e ulteriori obblighi di comunicazione per le patologie asbesto-correlate e che lo schema di decreto in esame prevede le conseguenti modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008.
Con riguardo all'articolo 1, fa presente di non avere rilievi da formulare in ordine agli adempimenti correlati alla gestione del registro, il cui aggravio appare molto contenuto e ampiamente gestibile. Ritiene, tuttavia, che andrebbe chiarito se l'inserimento nella sezione destinata alle patologie amianto-correlate delle affezioni di cui al nuovo allegato XLIII-ter in presenza di esposizione professionale all'amianto possa, di fatto, condurre a un automatico riconoscimento del nesso causale fra esposizione e patologia o comunque a un significativo affievolimento delle verifiche per l'accertamento di tale nesso. Evidenzia, infatti, che al riconoscimento di patologia asbesto-correlata sono ricondotte plurime provvidenze pubbliche in favore dei soggetti colpiti e che alcune delle patologie inserite nel nuovo elenco, come il cancro del polmone e quello gastrointestinale, oltre ad essere diffuse, non sono così univocamente connesse con l'esposizione all'amianto come il mesotelioma e l'asbestosi. Osserva, fra l'altro, che la relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame chiarisce che la modifica introduce il riferimento esplicito alle neoplasie correlate all'amianto, riconoscendole come malattie professionali ai sensi dell'articolo 261, così rafforzando il nesso tra diagnosi medica e tutela previdenziale, in linea con l'allegato A del decreto in esame. Per i profili più propriamente attinenti al monitoraggio epidemiologico rinvia, poi, a quanto rappresenterà con riferimento all'articolo 16.
Osserva, poi, che l'articolo 2 dispone l'ampliamento delle attività considerate per l'applicazione delle norme che mirano a ridurre o eliminare l'esposizione professionale all'amianto. Analogamente, rileva che l'articolo 4, come le disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, e 15, è suscettibile di accrescere gli oneri dei datori di lavoro impegnati in attività che presentano il ragionevole rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori. Osservando, in proposito, che ciò potrebbe riflettersi sui costi degli appalti pubblici che presentino tale problematica, prende atto che la relazione tecnica afferma che i maggiori oneri derivanti da lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, saranno determinati, di volta in volta, nei capitolati tecnici della singola procedura di appalto e troveranno, quindi, copertura sui capitoli di spesa delle Amministrazioni datrici di lavoro specificamente dedicati alle spese derivanti da tali lavori pubblici. Fa presente che, tuttavia, andrebbe confermato che le innovazioni normative non si applichino ai bandi di lavori pubblici già pubblicati i cui lavori non siano stati ancora eseguiti.
Per quanto attiene all'articolo 5, in relazione all'attività valutativa preliminare in presenza anche solo di un mero rischio di esposizione e all'eliminazione di deroghe in caso di esposizione debole e sporadica rinvia alle considerazioni espresse in merito all'articolo 4.
In riferimento all'articolo 6, rinvia alle considerazioni svolte relativamente all'articolo 4 per quanto attiene ai più dettagliati obblighi di notifica posti a carico dei datori di lavoro, mentre nulla osserva sui profili attinenti alla conservazione della documentazione.Pag. 67
In merito all'articolo 7, rinvia alle considerazioni svolte relativamente all'articolo 4 per quanto attiene alle misure tecniche, alle finalità e ai principi introdotti dalla presente disposizione per rafforzare la prevenzione e la protezione dei lavoratori rispetto all'esposizione all'amianto.
Rinvia alle considerazioni svolte per l'articolo 4 anche con riferimento all'articolo 8, in relazione al previsto ampliamento del campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell'amianto.
Con riferimento all'articolo 9, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine a possibili oneri diretti a carico delle pubbliche amministrazioni, che ritiene essere condivisibili, rinvia alle considerazioni in ordine all'articolo 4 per i profili, con riflessi sui cantieri pubblici, attinenti all'eliminazione delle deroghe alle misurazioni, al probabile incremento della loro frequenza e all'introduzione della microscopia elettronica.
Con riguardo all'articolo 10, rinvia alle considerazioni svolte in ordine all'articolo 4 per quanto attiene all'obbligo di rispettare il nuovo valore limite e di adottare misure correttive in caso di suo superamento.
Rinvia alle considerazioni di cui all'articolo 4, altresì, riguardo l'articolo 11 per quanto attiene la previsione ai sensi della quale, qualora i lavori siano effettuati in confinamento e sia prevedibile il superamento del valore limite, l'area confinata debba essere a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica.
Per quanto concerne l'articolo 14, rinvia alle considerazioni di cui all'articolo 4 per i profili, relativi ai cantieri pubblici, relativi all'estensione del campo soggettivo e operativo della sorveglianza sanitaria e dell'obbligo della visita medica finale, mentre non ha rilievi da formulare per quanto riguarda gli oneri diretti a carico delle pubbliche amministrazioni, trattandosi di attività che appaiono sostenibili a valere sulle risorse stanziate per i contratti di sorveglianza sanitaria già attivi, potendosi ipotizzare un impatto limitato della disposizione. Al riguardo, fa presente che, tuttavia, sarebbero auspicabili maggiori chiarimenti da parte del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 15, rinvia alle considerazioni svolte in ordine all'articolo 4 per quanto attiene all'ampliamento dei lavoratori per i quali sarà obbligatoria l'iscrizione, da parte del datore di lavoro, nel registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.
Con riferimento, poi, all'articolo 16, osserva che, come riconosciuto dalla stessa relazione illustrativa, la norma stabilisce un automatismo normativo tra la diagnosi medica e l'applicazione delle tutele previste dall'articolo 244, comma 3, fra cui è ricompreso, oltre alla registrazione e alla comunicazione, anche il monitoraggio epidemiologico, per il cui adempimento, alla luce dell'ampliamento delle patologie considerate per effetto dell'inserimento dell'allegato XLIII-ter, evidenzia che andrebbero forniti chiarimenti, da parte del Governo, in ordine alla sostenibilità della clausola d'invarianza generale recata dall'articolo 19. Ritiene, inoltre, necessari analoghi chiarimenti anche con riferimento all'articolo 17.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il prosieguo dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 5 novembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.