SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.30.
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
C. 2668 Governo, approvato dalla 5a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dal Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, che ha come obiettivo quello di includere i territori delle due regioni nel perimetro della zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Venendo al contenuto del provvedimento, per gli aspetti di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 1, al comma 1, dispone l'estensione della ZES unica all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Evidenzia che, come riportato nella Relazione illustrativa, l'inserimento delle regioni Marche e Umbria nell'area della ZES unica è volto ad equiparare la posizione delle due regioni alla regione Abruzzo, unica tra le regioni in transizione ad essere stata inclusa nella ZES unica dal decreto-legge n. 124 del 2023. Si intende in tal modo garantire anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle due regioni – caratterizzati da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli – la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti dalla ZES.
Ricorda al riguardo che in base al regolamento (UE) n. 2021/1060, che definisce il quadro normativo generale della politica di coesione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, la classificazione delle regioni ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali si basa sul prodotto interno lordo (PIL), secondo il seguente criterio:
regioni meno sviluppate: con un PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea («UE-27»): per l'Italia, in base all'Allegato II della decisione n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
regioni in transizione: con un PIL pro capite compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media europea: per l'Italia, rientrano in questa categoria Abruzzo, Umbria e Marche;
regioni più sviluppate: con un PIL pro capite superiore al 100 per cento della media europea. In tale categoria rientrano tutte le restanti regioni del Centro-Nord d'Italia.
Sottolinea che la fruizione degli strumenti incentivanti previsti dalla ZES nelle due regioni dovrà rispettare la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021)8655, che individua i territori che possono beneficiare in Italia delle deroghe dal divieto di erogazione degli aiuti di Stato alle imprese, previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE.
In particolare, la Carta – più volte modificata tra il 2022 e il 2024 – consente l'erogazione di aiuti in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, in quanto regioni meno sviluppate ai sensi della lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 107; considera invece ammissibili Pag. 128alle deroghe ai sensi della lettera c) del medesimo paragrafo («zone c» non predefinite) zone individuate nell'ambito delle aree svantaggiate dell'Abruzzo e delle regioni del Centro Nord, attraverso un processo più articolato che ha visto anche il coinvolgimento delle Regioni interessate.
Oltre all'individuazione dei territori, la Carta definisce le intensità massime di aiuto applicabili. In coerenza con tali massimali e nel limite dello stanziamento annuale destinato al relativo finanziamento le imprese che acquisiscono beni strumentali destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica possono infatti beneficiare del credito d'imposta:
nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
nella misura massima, rispettivamente del 50 per cento e del 40 per cento per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
L'articolo 2 dispone l'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria e le relative modalità di attuazione del Piano strategico.
L'articolo 3 riconosce il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche per gli investimenti in determinati beni strumentali sostenuti, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, presenti nelle regioni Marche ed Umbria.
Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 13.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.35.
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.
Atto n. 301.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/1262, la quale ha modificato la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, al fine di adeguarne alcune norme Pag. 129alle attuali conoscenze scientifiche. Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della legge di delegazione europea 2024.
Al fine del recepimento, le novelle apportate dallo schema di decreto legislativo in esame modificano l'allegato III e l'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, che riguardano, rispettivamente, i requisiti per gli stabilimenti, per la cura e la sistemazione degli animali e i divieti e le limitazioni nei metodi di soppressione di molte specie animali.
In particolare, le modifiche (apportate dall'articolo 1 del provvedimento) inseriscono nell'allegato III del citato decreto legislativo i requisiti relativi a talune specie sinora non contemplate specificamente e le disposizioni riguardanti la classe dei cefalopodi. Riguardo a tali inserimenti, corrispondenti a quelli operati dalla citata direttiva (UE) 2024/1262, i considerando del preambolo di quest'ultima rilevano che, dopo l'adozione della direttiva 2010/63/UE, sono state acquisite nuove conoscenze scientifiche sui requisiti in materia di benessere delle suddette specie (se tenute in cattività).
Ulteriori modifiche e integrazioni riguardano il benessere di alcune specie di animali come gli animali acquatici, gli uccelli e i pesci zebra e si specifica che i metodi di conferma della morte individuati dall'allegato IV devono essere appropriati alla specie da sopprimere.
Ricorda che su alcuni profili della disciplina del citato decreto legislativo n. 26 del 2014 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), per dubbi di conformità alla disciplina di cui alla citata direttiva 2010/63/UE. Evidenzia, tuttavia che, come anche confermato dall'analisi tecnico-normativa che correda lo schema di atto del Governo n. 301, le criticità oggetto della procedura non risultano direttamente incise dall'aggiornamento tecnico introdotto dalla direttiva delegata in recepimento, la quale interviene su profili diversi del benessere animale.
Segnala, inoltre, che la XII Commissione (Affari sociali) ha espresso parere favorevole sul provvedimento nella seduta del 29 ottobre 2025.
In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Patrizia PRESTIPINO (PD-IDP) ricorda che oggetto del provvedimento sono alcune modifiche agli allegati III e IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, che riguardano, rispettivamente, i requisiti per gli stabilimenti, per la cura e la sistemazione degli animali e i divieti e le limitazioni nei metodi di soppressione di molte specie animali, evidenziando come si tratti di interventi di carattere tecnico volti a introdurre minimi miglioramenti. Pur trattandosi di adeguamenti di limitata portata, ogni passo avanti a beneficio del benessere animale è da considerarsi positivamente e meritevole di sostegno. Esprime inoltre l'auspicio che possa aprirsi un confronto più ampio sulla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia in materia di tutela degli animali, rilevando con rammarico come tale questione non sembri costituire una priorità nell'agenda delle istituzioni europee.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), nel condividere le considerazioni espresse dall'onorevole Prestipino, sottolinea che il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore passo avanti, seppur minimo, nel rafforzamento della tutela degli animali, auspicando che esso costituisca l'avvio di un percorso più ampio e strutturato volto a garantire standard sempre più elevati di benessere animale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.
Atto n. 315.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE, attua le disposizioni della legge di delegazione europea 2024 che, all'articolo 6, stabilisce i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della direttiva in questione.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per ulteriori approfondimenti, segnala che l'articolo 1, comma 1, alle lettere da a) a d), reca modifiche alla vigente disciplina in materia di recesso nei contratti conclusi a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Con specifico riferimento ai contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si riconosce al consumatore la possibilità di recedere dal contratto mediante l'utilizzo della funzione di recesso, ossia con l'invio di una dichiarazione di recesso online, le cui modalità vengono disciplinate al fine di renderle più semplici.
L'articolo 1, comma 1, lettera e), inserisce alla Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, la disciplina della commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori.
L'articolo 2 apporta invece modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al fine di garantire il coordinamento con le modifiche al Codice del consumo.
Ulteriori modifiche di coordinamento con le disposizioni che si propone di introdurre al Codice del consumo sono quelle recate, dall'articolo 3, al Codice delle assicurazioni private: il medesimo articolo interviene altresì sui poteri di vigilanza dell'IVASS consentendo all'Istituto di ricevere, dai soggetti vigilati, «impegni» che, ove sussistano i presupposti ed ove siano effettivamente attuati, possono arrestare i procedimenti sanzionatori.
Alla luce dei profili presi in esame, poiché non ricorrono elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
Atto n. 316.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica le seguenti direttive: la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele; la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana; la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
Limitatamente ai profili di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 1 Pag. 131modifica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, relativo alla produzione e commercializzazione del miele. Evidenzia, in particolare, che la denominazione di «miele filtrato» viene soppressa e ricompresa nella categoria di «miele per uso industriale» e che viene confermato l'obbligo di indicare sull'etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto, con la precisazione che, se il miele è originario di più Paesi, i Paesi d'origine sono indicati sull'etichetta in ordine decrescente unitamente alla rispettiva percentuale. Avvalendosi di una facoltà conferita dalla direttiva, lo schema di decreto legislativo consente, quando in una miscela il numero di Paesi d'origine è superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, di indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori, fermo restando comunque l'obbligo di indicare comunque tutti gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale.
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame modifica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, relativo a succhi di frutta e prodotti analoghi, l'articolo 3 modifica il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, relativo a confetture, marmellate, gelatine e crema di marroni, e l'articolo 4, infine, modifica il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
Le disposizioni della direttiva in recepimento devono essere applicate a decorrere dal 14 giugno 2026 (articolo 5, paragrafo 1, della citata direttiva (UE) 2024/1438): coerentemente l'articolo 5 del decreto legislativo in esame, al comma 1, ne dispone l'applicabilità a decorrere, appunto, dal 14 giugno 2026 e, al comma 2, consente di commercializzare i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformità alle disposizioni vigenti fino a tale data, fino all'esaurimento delle scorte: detta previsione è coerente con le misure transitorie disposte dall'articolo 6 della direttiva in recepimento.
Per concludere, evidenzia che, per quanto attiene strettamente al profilo di competenza della Commissione, il presente schema di decreto recepisce correttamente la direttiva (UE) 2024/1438 e che le modifiche proposte non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo; formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 13.45.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.45.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693.
COM(2025) 463 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2025.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, formula una proposta di documento (vedi allegato 5), di cui illustra i contenuti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «AgoraEU» Pag. 132per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818.
COM(2025) 550 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di regolamento in esame è volta a istituire, nell'ambito del futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 dell'Unione europea, il programma «AgoraEU», definendone gli obiettivi, il bilancio, le modalità di attuazione e le regole di erogazione dei finanziamenti dell'Unione europea.
I settori interessati riguardano, in particolare, le industrie culturali e creative, la promozione e la tutela dei diritti e dei valori dell'Unione europea sanciti dai Trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nonché il contrasto alla disinformazione.
Il nuovo programma è destinato a subentrare ai programmi attualmente vigenti nei rispettivi ambiti di intervento: nel settore culturale al programma «Europa creativa», nel settore dei diritti e dei valori al programma «Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV)», e, per quanto concerne la lotta alla disinformazione, al programma «Europa digitale».
Obiettivo generale della proposta è promuovere la diversità culturale e linguistica, rafforzando la competitività dei settori culturali e creativi – in particolare dei media e dell'audiovisivo – anche tutelando la libertà artistica e dei media, l'uguaglianza, i diritti e i valori fondamentali dell'Unione europea, per favorire una società più democratica e resiliente.
In via preliminare ricorda che la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito «la relazione del Governo»), ha valutato positivamente la proposta, ritenuta urgente e conforme all'interesse nazionale. La relazione evidenzia alcuni elementi di criticità, di cui darò conto dopo aver illustrato i principali contenuti della proposta.
Come anticipato, la proposta si iscrive nell'ambito della proposta complessiva per il prossimo QFP dell'Unione europea per il periodo 2028-2034, presentata dalla Commissione europea il 16 luglio 2025, che prevede, per i complessivi sette anni, un bilancio pari a circa 1.984,8 miliardi di euro a prezzi correnti (ossia che tengono conto dell'inflazione), destinato a rafforzare la sovranità, la competitività e la resilienza dell'Europa.
Il sostegno alla cultura, ai media e alla società civile sarebbe ricondotto sotto l'ombrello del programma AgoraEU con una dotazione totale di 8,582 miliardi di euro, così suddivisi:
sezione «Europa creativa – Cultura»: 1,796 miliardi;
sezione «Media+»: 3,194 miliardi;
sezione «Democrazia, cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV+)»: 3,593 miliardi.
Sottolinea che con la proposta in esame si realizzerebbe quindi sia un accorpamento dei programmi sia un aumento della dotazione finanziaria in quanto il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori ha un bilancio di circa 1,5 miliardi e il programma Europa creativa di circa 2,5 miliardi.
Rimandando per maggiori dettagli al dossier del Servizio RUE, delinea quindi sinteticamente il contesto della proposta in esame.
L'industria europea dei media ha un ruolo di rilievo sociale, culturale ed economico per l'Unione europea.
Secondo le stime della Commissione europea, attualmente nell'Unione europea l'audiovisivo (cinema, TV, streaming) rappresenta il segmento più grande, con quasi la metà dei ricavi, i videogiochi il secondo segmento più grande, seguiti da informazione/editoria e audio (musica/radio/podcast).Pag. 133
Il mercato europeo dei media parrebbe tuttavia concentrato nelle mani di pochi attori extra-Unione europea, in particolare statunitensi e cinesi, che propongono anche piattaforme per creatori di contenuti, aggiudicandosi nel frattempo anche la maggior parte dei ricavi in tutti i segmenti, soprattutto grazie al controllo della distribuzione. Con la generalizzazione dell'uso dell'intelligenza artificiale e la conseguente sovrabbondanza di contenuti, inoltre, l'offerta delle aziende europee rischia di diventare meno visibile e attraente per i consumatori tradizionali.
In questo contesto, un ulteriore problema è la frammentazione dell'industria europea: sono poche le grandi aziende che competono a livello globale, mentre imprese molto piccole e microimprese operano con successo solo in mercati di nicchia. Il settore, che conta circa 245 mila imprese e 1,32 milioni di occupati (2023), sconta anche un ritardo tecnologico accentuato dai bassi livelli di investimento rispetto agli Stati Uniti.
Riporta quindi, in estrema sintesi, le motivazioni poste dalla Commissione europea alla base dell'iniziativa.
Dall'analisi della Commissione europea emerge che il bilancio dell'Unione europea presenta un potenziale inutilizzato per contribuire ad affrontare le sfide che interessano i settori strategici nel contesto del polo tematico oggetto dell'intervento legislativo.
Sono stati quindi individuati tre problemi principali che incidono sull'intervento finanziario dell'Unione europea:
le minacce per la democrazia, i diritti fondamentali e i valori dell'Unione europea, la cultura e la diversità culturale, nonché la riduzione dello spazio civico e mediatico;
la carenza di abilità e competenze chiave per la vita e il lavoro;
le sfide per la concezione e l'architettura degli strumenti di finanziamento dell'Unione europea per affrontare i problemi connessi alle politiche.
Ricorda che l'iniziativa legislativa è stata preceduta da una valutazione d'impatto, che ha elaborato e analizzato tre opzioni strategiche alternative per definire l'architettura dei futuri finanziamenti dell'Unione europea. Tale analisi ha messo in evidenza come la riunione dei programmi dedicati alla tutela dei valori, dei media e della cultura dell'Unione (opzione 2) presenti un potenziale superiore rispetto alle altre ipotesi, ossia la prosecuzione autonoma dei programmi esistenti o la loro piena integrazione in un unico strumento politico.
Inoltre, la proposta è stata preceduta da un'ampia consultazione pubblica dei portatori di interessi da cui è emersa un'affermazione chiara del ruolo costante dell'Unione europea nel promuovere la cooperazione transfrontaliera e nel sostenere la cultura, i media, la democrazia e i diritti fondamentali. Inoltre, le risposte hanno confermato che i finanziamenti dell'Unione europea apportano un valore aggiunto rispetto ai finanziamenti a livello nazionale, locale o regionale nei settori oggetto della consultazione. Infine, i partecipanti hanno apprezzato l'accento posto dalla Commissione europea su una maggiore efficienza dei finanziamenti, ma non a scapito di «identità» e «fiducia», preservando la chiarezza tematica e la titolarità da parte dei portatori di interessi.
Ciò premesso, passa ad una sintetica illustrazione del contenuto della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti.
La proposta di regolamento consta complessivamente di 20 articoli, suddivisi in sette Capi.
Il Capo I, che contiene le disposizioni generali, definisce all'articolo 1 l'oggetto del regolamento, l'articolo 2 puntualizza invece la definizione di «procedura di aggiudicazione o di attribuzione», mentre l'articolo 3 definisce gli obiettivi del programma.
Il Capo II, dedicato al programma «Europa creativa – Cultura», è costituito dall'articolo 4, che stabilisce, con riferimentoPag. 134 ai settori culturali e creativi, una serie di obiettivi, tra cui la promozione della creazione, della cooperazione e degli scambi transfrontalieri tra vari formati e il miglioramento dell'accesso e la partecipazione alla cultura e al patrimonio culturale per tutti, in particolare per i giovani.
Il Capo III prevede disposizioni relative al settore audiovisivo e dell'informazione, entrambi rientranti nell'ambito del programma MEDIA+ (articoli 5 e 6), mentre il Capo IV prevede disposizioni relative al settore Democrazia, cittadini, uguaglianza, diritti e valori (articoli 7, 8 e 9).
Il Capo V illustra, nell'ambito degli obiettivi indicati all'articolo 3, le priorità e attività trasversali ed orizzontali (articolo 10), mentre il Capo VI detta le disposizioni finanziarie (articoli 11-17).
Il Capo VII contiene invece le disposizioni finali relative all'abrogazione dei regolamenti istitutivi del programma Europa creativa di cui al regolamento (UE) 2021/818, nonché del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori di cui al regolamento (UE) 2021/692 (articolo 18), le disposizioni transitorie (articolo 19) e le norme relative all'entrata in vigore e all'applicazione del regolamento (articolo 20).
Come anticipato, la relazione del Governo evidenzia diverse criticità nella proposta e suggerisce le modifiche ritenute opportune o necessarie, che a suo avviso meritano di essere approfondite nel corso dell'esame in Commissione.
In particolare, la relazione del Governo propone di ampliare l'ambito del programma Cultura, includendo l'accesso e la partecipazione delle persone con disabilità, la valorizzazione del patrimonio culturale europeo come risorsa comune e un riferimento al Marchio del patrimonio europeo. Si suggerisce inoltre di introdurre un nuovo obiettivo volto a garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale, in un'ottica di uguaglianza e inclusione.
La relazione raccomanda anche di rafforzare il ruolo dei settori culturali e creativi nella società e di valorizzare la cultura europea come motore delle transizioni verde e digitale, ritenendo insufficiente l'attuale formulazione che parla solo di «orientare la transizione verde».
Infine, viene criticata la scelta della Commissione europea di accorpare il filone MEDIA (audiovisivo) con il sostegno all'informazione e al giornalismo, separandolo dal settore Cultura, in quanto secondo il Governo tale impostazione rischia di privilegiare una visione puramente industriale del settore, con la prevalenza dell'audiovisivo su altre forme espressive dell'informazione.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dalle seguenti disposizioni:
l'articolo 19, paragrafo 2, del TFUE, che prevede l'adozione di misure di incentivazione a sostegno dell'azione degli Stati membri nel combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
l'articolo 21, paragrafo 2, del TFUE, che prevede che Consiglio e Parlamento possono adottare misure dell'Unione europea intese a facilitare l'esercizio dei diritti dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri: secondo la Commissione europea anche le azioni volte a informare i cittadini e le autorità in merito al diritto di voto dei cittadini che risiedono in un altro Stato membro possono rientrare nell'ambito di applicazione di questo articolo, in quanto nella pratica facilitano anche l'esercizio del diritto di un cittadino di circolare e soggiornare liberamente;
l'articolo 24 del TFUE, che impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del TUE; la Commissione europea precisa, al riguardo, che il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativaPag. 135 per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei;
l'articolo 167, paragrafo 5, del TFUE, che riconosce al Parlamento e al Consiglio il potere di adottare misure di incentivazione al fine di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
l'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE, che fornisce una base giuridica per l'adozione di misure di incentivazione volte a proteggere e migliorare la salute umana: secondo la Commissione europea, la violenza, compresa quella contro i minori e le donne, costituisce un pericolo per la salute fisica e mentale;
l'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE, il quale stabilisce che l'Unione europea può decidere misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri per assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione, anche con azioni intese a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto la promozione e la protezione della cultura, dei media e dei valori dell'Unione europea richiedono un'azione coordinata che solo un intervento a livello dell'Unione europea può garantire, anche mediante misure più incisive e coerenti per risolvere le questioni di carattere transnazionale e comuni. Secondo la Commissione europea, un'azione legislativa a livello dell'Unione europea consente, inoltre, l'individuazione e la risoluzione dei divari strutturali non considerati prioritari dagli Stati membri.
Inoltre, la Commissione europea osserva che la proposta, in ragione della sua portata e dei suoi effetti, apporta un valore aggiunto, in quanto gli obiettivi non potrebbero essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. In particolare, il valore aggiunto dei finanziamenti dell'Unione europea nei settori interessati dal programma consiste, tra l'altro, nel garantire standard coerenti ed elevati nell'Unione europea, nel rafforzare il mercato unico promuovendo l'accesso equo e la mobilità, promuovendo la collaborazione tra gli Stati membri.
Ai fini della valutazione di sussidiarietà, una particolare attenzione va tuttavia riservata alla parte del programma relativa alla cultura, settore in cui i trattati riconoscono espressamente la necessità di rispettare le diversità nazionali e locali e conferiscono all'Unione Europea esclusivamente una competenza di coordinamento e di sostegno rispetto all'azione nazionale.
La pluralità e diversità di popoli, lingue e patrimoni culturali è anzitutto un valore fondante dell'Unione europea come enfatizzato dal motto dell'Unione stessa «In Varietate Concordia» (Unità nella diversità).
Nel preambolo del Trattato sull'Unione europea (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà dei Paesi membri di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa» e, con il processo di integrazione europea, di «intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni».
Tra gli obiettivi prioritari dell'Unione europea, viene pertanto ribadito l'impegno dell'Unione a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (articolo 3 TUE).
Come anticipato, nel settore della cultura, l'Unione ha competenze «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri», come stabilito dall'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
La specifica base giuridica per la politica dell'Unione europea nel settore si Pag. 136ritrova nell'articolo 167 del medesimo Trattato, che precisa oggetto, limiti e strumenti per l'azione europea in materia, assegnando all'Unione il ruolo di favorire la cooperazione tra gli Stati membri sostenendo il miglioramento «della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei», nonché la «conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale» di rilevanza europea. La disposizione ribadisce anzitutto che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
Ribadisce altresì che l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nel miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, nella conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, negli scambi culturali non commerciali nonché nella creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. A questo scopo l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
Di particolare rilievo è la previsione del paragrafo 4 dell'articolo 167 secondo cui l'Unione «tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture».
Il paragrafo 5 indica gli strumenti giuridici che possono essere utilizzati dalle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati:
il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
il Consiglio, su proposta della Commissione europea, adotta raccomandazioni.
La natura specifica del patrimonio culturale è riconosciuta dall'articolo 107 del medesimo trattato (TFUE) in cui si afferma che gli aiuti di Stato destinati a promuovere la conservazione del patrimonio culturale sono compatibili con le norme del mercato interno se non alterano le condizioni degli scambi e della concorrenza.
L'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che «le arti e la ricerca scientifica sono libere». Inoltre, secondo l'articolo 22 della Carta, «l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».
Alla luce di questo quadro giuridico, considera evidente la necessità che la sezione del programma relativa alla cultura rispetti pienamente le diverse identità culturali nazionali e locali, che costituiscono la vera ricchezza del nostro continente.
Occorre dunque evitare ogni azione in questo ambito che possa essere intesa, direttamente o indirettamente, a promuovere modelli, approcci o visioni ideologiche uniformi.
La Commissione europea ritiene che il principio di proporzionalità sia rispettato in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei citati obiettivi a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tali scopi.
Secondo la Commissione europea la forma giuridica più appropriata per rendere operativo il quadro proposto è un regolamento, considerato che il nuovo programma «AgoraEU» si fonda principalmente sul programma Europa creativa (2021-2027) e sul programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (2021-2027), entrambi istituiti con regolamento.
Sottolinea che la relazione del Governo ha ritenuto conforme la proposta ai principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità.
Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa Pag. 137ordinaria e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti danese, tedesco (Bundestag), lettone, lituano, svedese, della Repubblica ceca (Senato) e della Polonia (Senato), mentre risulta concluso da parte del parlamento irlandese.
Tenendo conto che il termine delle otto settimane per la verifica di sussidiarietà scade il 28 novembre 2025, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo e i portatori di interessi, nonché esperti della materia ed operatori dei settori coinvolti.
Ringrazia quindi gli Uffici per la documentazione predisposta a supporto dell'esame parlamentare.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 5 novembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.