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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2025
582.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 13.10.

Riforma dell'ordinamento forense.
C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo, C. 2633 Dori.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2633 Dori).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2025.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che lo scorso 5 novembre 2025 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2633 Dori recante «Disposizioni in materia di accesso alla professione forense» di cui ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente su identica materia.
  Ricorda che nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni sui provvedimenti in esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
C. 2528 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.

Pag. 57

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato esaminato da ultimo l'emendamento Ascari 8.1, mentre erano stati accantonati gli emendamenti Dori 3.3, Morfino 4.1, D'Orso 6.1 e 7.1.
  Ricorda altresì che le relatrici e il rappresentante del Governo hanno già reso il parere su tutte le proposte emendative.

  Devis DORI (AVS), ricordando di aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 3.3 nella precedente seduta avendo verificato la presenza di un refuso tipografico ora corretto, segnala che esso incide sull'articolo 90-ter del codice penale. L'obiettivo della proposta è quello di eliminare la necessità di una specifica richiesta, da parte della persona offesa, di voler ricevere talune informazioni. Ritiene infatti che la notizia dei provvedimenti relativi all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva dell'autore del reato o dell'indagato in stato di custodia cautelare debba essere obbligatoriamente e immediatamente data d'ufficio al soggetto coinvolto.
  Esprime il convincimento secondo cui anche i colleghi della maggioranza vorrebbero condividere tale proposta emendativa che tuttavia sarà respinta per motivi di mera convenienza politica: procedere ad una rapida approvazione del provvedimento senza che sia necessaria una nuova lettura del Senato. Se così deve essere, sarebbe il caso, a suo avviso, che quanto meno la maggioranza lo dichiari espressamente.

  Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento Dori 3.3, che sottoscrive, condivide le ragioni testé esposte dal collega. Sottolinea che le comunicazioni che hanno ad oggetto la scarcerazione o, ancor più, l'evasione dell'autore del reato sono importantissime, tanto da poter salvare la vita della persona interessata.
  Pur ritenendo che il provvedimento in esame costituisce senz'altro un avanzamento nella tutela delle vittime di femminicidio, ribadisce come sia opportuno apportare ad esso alcuni miglioramenti e a colmarne alcune lacune, che l'emendamento in esame mette in luce.

  La Commissione respinge l'emendamento Dori 3.3.

  Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento Morfino 4.1, di cui è cofirmataria, che propone una modifica sull'articolo recante disposizioni di tutela degli orfani di femminicidio.
  Ricorda che nella fase dell'illustrazione del complesso degli emendamenti aveva già sollecitato il Governo a considerare con particolare attenzione la questione posta dall'emendamento in esame. In particolare, il dubbio è in ordine all'ambito di applicazione delle deroghe, definite dall'articolo 4 del provvedimento, alle condizioni richieste per la concessione dell'indennizzo, ivi compreso il preventivo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato.
  Si vuole scongiurare il rischio che, a causa di un'ambigua formulazione della norma, non venga ricompreso nell'ambito applicativo della disposizione il caso in cui al femminicidio sia seguito il suicidio da parte dell'autore del reato. Ciò porterebbe alla paradossale conseguenza per cui, nella situazione più grave e drammatica, viene riconosciuta una minore tutela all'orfano.
  Ribadisce, dunque, l'esigenza di un supplemento di riflessione, che induca la Commissione ad approvare la proposta emendativa o comunque a porre rimedio alla questione problematica ad essa sottesa, anche individuando locuzioni più precise per definire compiutamente il campo di applicazione di questa misura di tutela.

  La Commissione respinge l'emendamento Morfino 4.1.

  Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 6.1, volto ad includere nell'oggetto delle campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 6 del provvedimento l'abuso delle sostanze alcoliche.
  Infatti la citata disposizione prevede attualmente la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti, senza far Pag. 58menzione alle violenze commesse facendo uso di alcol.
  Sottolinea però che gran parte delle violenze sessuali si verificano in stato di ubriachezza, che talvolta riguarda l'autore del reato e, ancora più spesso, la vittima. Inoltre, le statistiche dimostrano come il fenomeno dell'abuso di alcol riguarda ormai una popolazione sempre più giovane, che coinvolge finanche ragazzi di dieci o undici anni. Ciò è peraltro rappresentato spesso nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui è componente.
  Per queste ragioni, ritiene del tutto insufficiente prevedere delle campagne di sensibilizzazione che abbiano ad oggetto soltanto l'uso di droghe e non anche l'abuso di alcol. Questa chiusura della maggioranza fa sorgere il dubbio che dietro questa grave e inaccettabile lacuna, vi sia la volontà di difendere gli interessi di un potente comparto produttivo, come quello delle bevande alcoliche.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 6.1.

  Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 7.1, di analogo tenore rispetto al precedente. In particolare, si propone di includere il fenomeno dell'abuso di alcol nella redazione delle linee guida e raccomandazioni di cui all'articolo 7, che dovrebbe tener conto delle evidenze scientifiche e di una sotto cultura purtroppo avallata perfino dall'industria cinematografica.

  Simonetta MATONE (LEGA), intervenendo fuori microfono, fa presente che il codice penale già si interessa efficacemente del fenomeno.

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come si stia discutendo di una modifica non al codice penale, bensì alle linee guida – e prima alle campagne di sensibilizzazione – previste dal provvedimento in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 7.1.

  Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.03, riporta le parole pronunciate davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio da Gino Cecchettin, che, a distanza di due anni dall'uccisione di sua figlia Giulia, ha rimarcato nuovamente l'importanza dell'educazione affettiva nelle scuole. Il signor Cecchettin, nel ricordo di sua figlia e nel parlare della Fondazione che porta il suo nome ha affermato che l'educazione affettiva non è un pericolo, ma insegna a gestire le emozioni.
  La Fondazione è nata – ha affermato Gino Cecchettin – non per coltivare la memoria del dolore, ma per trasformarlo in impegno, perché, se non cambiamo la cultura che genera la violenza, continueremo a piangere altre Giulie, ci saranno altre famiglie e altre vite spezzate. La giustizia serve – dice – ma arriva sempre dopo: l'unica risposta duratura alla violenza è educare al rispetto, all'empatia, nelle scuole, dove si formano le persone. Parlare di educazione affettiva significa insegnare ai ragazzi a conoscere sé stessi, a gestire le emozioni e riconoscere i confini, che l'amore non è possesso, la forza non è dominio.
  Gino Cecchettin ha poi proseguito ricordando che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, che non nasce all'improvviso, ma cresce in una società che troppo spesso minimizza o resta in silenzio. A suo giudizio, l'educazione è l'unica risposta sistematica possibile: non possiamo delegare ai tribunali ciò che spetta alla scuola, alla famiglia, alle istituzioni culturali. Lo ha affermato ribadendo che solo nelle aule e nei luoghi di formazione è possibile insegnare ai ragazzi a individuare i segnali della violenza prima che questa si manifesti in atti concreti. Il padre di Giulia ha spiegato che l'impegno suo e della Fondazione nasce dal desiderio di evitare che altri genitori debbano affrontare il dolore da lui vissuto, ma anche dalla speranza che un giorno non servano più fondazioni intitolate a ragazze uccise, perché avremo imparato a riconoscere «il valore sacro della libertà di ciascuno, il valore sacro della vita».Pag. 59
  Gino Cecchettin ci chiede di fare una scelta coraggiosa: di credere nell'educazione come prima forma di giustizia, come la vera forma di prevenzione.
  Passando alla proposta emendativa, sottolinea come essa istituisce un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Esso permetterebbe di formare adeguatamente insegnanti e professionisti, di garantire programmi educativi uniformi su tutto il territorio nazionale e di coinvolgere le famiglie in un processo di prevenzione alla violenza e al femminicidio.
  Istituire tale fondo significa, a suo avviso, investire sulla sicurezza, la libertà e la dignità della persona, che viva in una città in cui il rispetto non si insegna dopo una tragedia, ma si impara sin dai banchi di scuola.
  A dimostrazione di quanto detto, riporta alcuni dati ISTAT che restituiscono la fotografia di un Paese che affronta un'emergenza di salute pubblica soprattutto tra gli adolescenti. Sono dati che a suo avviso impongono l'introduzione dei percorsi di educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Per tali ragioni, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame.

  Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che le relatrici e il rappresentante del Governo non accedono alla richiesta di accantonamento.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 8.03.

  Ciro MASCHIO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Boschi 8.04, si intende che vi abbiano rinunciato.

  Devis DORI (AVS) interviene sugli articoli aggiuntivi a sua firma 8.05 e 8.09, che vertono sul tema dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole.
  Sottolinea come il suo gruppo sia fermamente convinto che non basti curare i sintomi della violenza ma che sia necessario prevenire il fenomeno del femminicidio attraverso lo strumento dell'educazione.
  Ritiene che la conoscenza – che soltanto nei regimi dittatoriali viene vista come un pericolo – rappresenti sempre un momento di arricchimento e che, se veicolata con sensibilità dai docenti, consenta ai ragazzi di riflettere sulle proprie emozioni. Per tale ragione, considera una aberrazione la posizione di chiusura assunta sul tema dell'educazione sessuo-affettiva nelle scuole dalla maggioranza e dal Governo.
  Ricorda come in occasione di un dibattito parlamentare la Ministra Roccella si è avventurata in dichiarazioni – che teme possano essere riprodotte durante la discussione in Assemblea – secondo cui non vi sarebbe alcun calo dei femminicidi nei Paesi dove c'è l'educazione sessuale nelle scuole, anzi, in alcuni di essi, i dati sarebbero più gravi di quelli italiani.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 8.05.

  Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che il gruppo del Partito Democratico ha sottoscritto gli articoli aggiuntivi Gebhard 8.06 e 8.07.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Gebhard 8.06 e 8.07.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ricorda preliminarmente come il suo gruppo abbia convintamente favorito l'approvazione del provvedimento al Senato, senza tuttavia voler rinunciare a proporre modifiche migliorative del testo che, peraltro, l'istruttoria legislativa ha dimostrato essere opportune e necessarie.
  Con riguardo all'articolo aggiuntivo Ghio 8.08, del quale è cofirmataria, tale approccio appare ancor più necessario. Occorre infatti a suo avviso accompagnare le norme sostanziali con adeguate attività di prevenzione del fenomeno. In tal senso occorre l'istituzione di un fondo destinato a finanziare l'insegnamento nelle scuole dell'educazione affettiva e sessuale all'orientamento sessuale e all'identità di genere.Pag. 60
  In proposito, ricorda che proprio in queste ore è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico che nella versione licenziata dalla commissione – su cui pare ci sarà un provvidenziale mutamento di posizione della Lega – prevedeva il divieto assoluto all'educazione sessuo-affettiva nelle scuole medie. Resterà invece la previsione molto criticabile che subordina la partecipazione a queste attività educative alla previa autorizzazione da parte dei genitori, con l'effetto discriminatorio per cui non tutti i giovani, sebbene frequentanti la medesima classe, potranno ricevere tale tipo di educazione.
  Infine, pone l'attenzione sul rischio che, in assenza di una adeguata educazione da parte di soggetti qualificati, i ragazzi abbiano come unica o principale fonte di informazione siti web con contenuti pornografici cui risulta possano accedere semplicemente autodichiarando la maggiore età.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ghio 8.08 e Dori 8.09.

  Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che gli articoli aggiuntivi Boschi 9.01, 9.02 e 11.01 sono stati sottoscritti dal gruppo del Partito Democratico e dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Boschi 9.01 e 9.02.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Boschi 11.01 con il quale si propone la detassazione dei beni, somme e altre utilità ricevuti a titolo di risarcimento del danno per una serie di reati violenti. Si tratta di una proposta sulla quale, a suo avviso, si sarebbe dovuto convergere ma constata come manchi da parte della maggioranza un'adeguata attenzione al tema.
  Auspica, quindi, che, nella prossima manovra, nella quale il Governo intende rivedere il regime fiscale, si possa prevedere una detassazione per coloro che hanno ricevuto un risarcimento a seguito dei danni subiti.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Boschi 11.01.

  Ciro MASCHIO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Boschi 12.1, si intende che vi abbiano rinunciato.
  Comunica quindi che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative e avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da giovedì 20 novembre.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento si compone di ben 74 articoli e reca un contenuto particolarmentePag. 61 ampio che investe anche profili di interesse della Commissione Giustizia.
  In primo luogo, si segnala l'articolo 2, lettera b) che disciplina la procedura di scambio di pallet prevedendo l'emissione del cosiddetto «buono pallet», il cui possesso dà diritto alla restituzione ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile. Tale disposizione civilistica disciplina i titoli rappresentativi di merci, ossia quei titoli che attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.
  Viene inoltre prevista la nullità di ogni patto contrario alle disposizioni recate dalla norma in commento.
  L'articolo 29 interviene in materia di normativa anti-riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In particolare, a tal fine la disposizione estende alle pubbliche amministrazioni l'accesso, nell'ambito di determinati procedimenti, alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private.
  Si evidenzia che la medesima materia è oggetto di uno schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni Giustizia e Finanze (atto n. 314). Anche tale schema interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (c.d. decreto antiriciclaggio) ma sotto un diverso aspetto. La norma proposta nello schema è volta ad escludere il pubblico generico dalla consultazione del registro dei titolari effettivi, come recita attualmente il richiamato articolo 21, limitando tale possibilità ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
  L'articolo 35 che prevede misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e delle società da esso controllate, reca disposizioni su taluni profili ordinamentali dell'ente.
  Nello specifico, il comma 4 prevede che l'ACI predisponga, ai sensi rispettivamente degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo, inclusivo delle società in house, sulla base di contabilità separate, oggetto di controllo legale da parte della società di revisione legale dei conti. Il comma 8 prevede che la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società in house di ACI. L'incarico di presidente di Automobile Club costituisce invece causa di incompatibilità ai fini della nomina quale direttore generale delle società partecipate da ACI.
  L'articolo 36 reca misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Per quanto di competenza della Commissione si segnala che, al comma 1, lettera d), vengono previste sanzioni per i casi di violazione, da parte di imprese esercenti attività funebri, delle norme sul trasporto di cui ai commi precedenti. In particolare, si commina la sanzione della sospensione, per un periodo da 3 a 6 mesi, degli effetti autorizzatori derivanti dalla SCIA. Nell'ipotesi di recidiva nell'arco di dodici mesi, si prevede altresì la revoca dei medesimi effetti autorizzatori. Qualora il fatto costituisca reato, si applicano invece le relative sanzioni penali.
  L'articolo 37 dispone in ordine alla redazione e trasmissione in modalità digitale degli atti di morte di competenza dell'ufficiale di stato civile. Si prevede, in particolare, che la dichiarazione di morte possa essere redatta in anche in formato digitale e inviata all'ufficiale dello stato civile mediante PEC e che l'avviso di decesso sia inviato telematicamente se redatto in formato digitale.
  Si prevede, inoltre, che l'ufficiale dello stato civile rediga l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria.
  Infine, si interviene sulla disciplina dell'autorizzazione da parte dell'ufficiale civile alla inumazione, tumulazione e cremazione di un cadavere prevedendo semplificazioniPag. 62 amministrative in favore dei cittadini, ma facendo salvo il caso in cui non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato: in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
  L'articolo 38 reca modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta. In particolare, si riduce da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, nonché da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del tribunale.
  L'articolo 39 modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali – con particolare riguardo alle traduzioni giurate – stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica.
  In tale ultimo caso, tuttavia, le stesse devono contenere anche la formula di giuramento, ovvero di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale.
  L'articolo 41 reca modifiche in merito all'accettazione di eredità. La disposizione inserisce un periodo finale al terzo comma dell'articolo 2648 del codice civile al fine di introdurre una nuova modalità di trascrizione nei registri immobiliari dell'accettazione di eredità. In particolare, si consente di richiederne la trascrizione anche sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale – attestante l'accettazione tacita dell'eredità o l'avvenuto acquisto della qualità di erede per mancato compimento dell'inventario ovvero per mancata dichiarazione circa la volontà di accettazione o di rinuncia all'eredità nei termini prescritti.
  Tale dichiarazione sostitutiva deve avere la forma di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
  L'articolo 43, in materia di incentivi in conto energia, reca disposizioni sui giudizi pendenti in caso di istanza volta a continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti, da presentare al Gestore dei servizi energetici (GSE).
  Il comma 2 stabilisce infatti che tale istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi e che nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.
  Il comma 3 condiziona l'estinzione dei giudizi sospesi a taluni adempimenti ivi descritti in capo al contribuente, che devono essere attestati, ai sensi del comma 4, dallo stesso GSE. Quest'ultimo provvede inoltre ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari ed amministrativi precedentemente sospesi.
  Infine, ai sensi del comma 5, verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della dovuta documentazione, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite, mentre, in caso contrario, revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  L'articolo 44 apporta modifiche al codice civile al fine di agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni. In proposito, la relazione illustrativa specifica che l'intento è quello di «sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato (nonostante si registrino oltre 200.000 donazioni circa ogni anno), per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi», che – come noto – sono legittimati ad esercitare azione di riduzione laddove il valore della donazione ecceda la quota della quale il defunto poteva disporre.
  Il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 561 al fine di modificare il regime applicabile ai beni immobili restituiti. In particolare, si sopprime la disposizione per cui, a seguito di azione di riduzione, i beni immobili sono restituiti liberi da qualunque peso o ipoteca di cui il donatario li Pag. 63abbia gravati. Pertanto i pesi e le ipoteche di cui il donatario gravato gli immobili restituiti restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro gli eredi legittimari lesi in virtù del minor valore dei beni (numeri 1 e 2). La normativa vigente prevede invece che i pesi e le ipoteche restano efficaci solo se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione; regime che continua ad applicarsi qualora sia stato il legatario a gravare gli immobili.
  Inoltre, si prevede che la nuova disciplina si applichi anche ai beni mobili registrati e ai beni mobili non iscritti in pubblici registri (numeri 3 e 4).
  La lettera b) interviene sull'art. 562 al fine di introdurre disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche apportate agli articoli 561 e 563, rispettivamente dalle lettere a) e c).
  La lettera c) sostituisce l'articolo 563, in materia di riduzione della donazione in caso di alienazione a terzi dell'immobile donato.
  Secondo la normativa vigente il legittimario ha diritto, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, a richiedere la restituzione dell'immobile che il donatario abbia alienato a terzi, previa escussione dei beni del donatario. In virtù della modifica introdotta non può invece essere richiesta la restituzione del bene immobile ai terzi acquirenti che abbiano trascritto l'atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. In tale ipotesi, i legittimari avranno soltanto il diritto ad ottenere dal donatario una compensazione in denaro nel limite necessario per integrare la quota ad essi riservata o, nel caso in cui questi sia insolvente e abbia ceduto il bene a titolo gratuito, il diritto ad ottenere una compensazione in denaro dall'avente causa nei limiti del vantaggio che egli ha conseguito. Le medesime disposizioni si applicano anche all'acquisto di beni mobili soggetti a trascrizione.
  Le lettere d) ed e) modificano il sistema di trascrizione delle domande giudiziali relative, rispettivamente, a beni immobili e a beni mobili registrati e gli effetti che ne derivano nei confronti dei terzi, coerentemente con le disposizioni di nuova introduzione sopra descritte.
  In primo luogo si prevedono talune modifiche agli articoli 2652 e 2690, di coordinamento con le novelle recate dalle precedenti disposizioni. In secondo luogo, si prevede la riduzione – da 10 a 3 anni dall'apertura della successione – del limite temporale per trascrivere una domanda di riduzione di disposizioni testamentarie per lesione di legittima, in tal modo equiparando il regime dei beni immobili a quello dei beni mobili registrati.
  Il comma 2 detta infine un regime transitorio per l'applicazione delle modifiche al codice civile recate dal comma 1.
  L'articolo 61, recante disposizioni per contrastare la carenza di medicinali, modifica la disciplina sanzionatoria connessa a determinati illeciti.
  In particolare, la lettera b), prevede la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro – raddoppiando la forbice sanzionatoria attualmente prevista – per il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio di un farmaco che non dia tempestiva comunicazione all'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) dell'interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione di medicinale nel territorio nazionale. Ciò, tuttavia, solo in relazione a confezioni di farmaci che sono presenti in apposito elenco recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche (numero 2).
  Inoltre, si modifica l'entità della sanzione amministrativa prevista per i casi di violazione degli obblighi in capo alla «persona qualificata» di cui il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali si deve avvalere ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006. Nello specifico, la sanzione è aumentata da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro. Ancora, viene esteso l'ambito di applicazione della sanzione raddoppiata al soggetto che non collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria o Pag. 64non effettua le operazioni richieste dalla stessa (numero 3).
  L'articolo 68 modifica la disciplina sanzionatoria in materia di autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso – ossia di utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari – o soggetti a misure restrittive dell'Unione europea.
  In particolare, la lettera g), riduce l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5, del decreto legislativo n. 221 del 2017. Tale sanzione è fissata tra un minimo di 2.500 euro e un massimo di 15.000 e si applica anche al soggetto che produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'autorità competente.
  La lettera h) introduce modifiche di analogo tenore in materia di sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali.
  L'articolo 72, comma 1, lettera f), prevede l'abrogazione della disposizione contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica.
  Tale disposizione è, infatti, da considerarsi superata per effetto dell'introduzione dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale ad opera della cosiddetta riforma Cartabia, che ha previsto l'obbligatorietà e l'esclusività del deposito telematico, rimettendo ad un decreto ministeriale il residuo ambito di eccezione.
  Il comma 1, lettera g), nonché il comma 2, recano invece puntuali abrogazioni di disposizioni di legge in materia di dati personali.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.