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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2025
582.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 78

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, di Raffaele Colaizzo, in videoconferenza, e Monica Lai, esperti della materia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.35.

AUDIZIONI

  Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

  La seduta comincia alle 12.35.

Pag. 79

Audizione nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, di Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di politiche per il Sud.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).
Sulla pubblicità dei lavori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Luigi SBARRA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di politiche per il Sud, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), Nicola OTTAVIANI (LEGA) e Paolo TRANCASSINI (FDI), ai quali replica Luigi SBARRA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di politiche per il Sud.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rammenta che la Commissione prosegue in data odierna l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2668 Governo, approvato dalla 5a Commissione del Senato della Repubblica, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
  Dopo aver segnalato che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, la Commissione ha proceduto alle audizioni informali di Raffaele Colaizzo e Monica Lai, esperti della materia, nonché all'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni in materia di politiche per il Sud, Luigi Sbarra.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Fa presente, inoltre, che nella giornata di ieri ha provveduto a chiedere al Presidente della Camera di voler proporre all'Assemblea il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, a seguito della richiesta unanime dei rappresentanti Pag. 80dei gruppi in Commissione, dell'acquisizione dei pareri della Commissione Affari Costituzionali, della Commissione Finanze, alla quale il provvedimento è stato assegnato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e della Commissione per le politiche dell'Unione europea, nonché dell'assenso del Governo al trasferimento di sede.
  Nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 16 della giornata odierna, assicura, infine, che con riferimento al prosieguo dell'esame del disegno di legge, in caso di trasferimento alla sede legislativa, sarà sua cura informare tempestivamente i gruppi in merito alla fissazione di un termine per la presentazione degli ordini del giorno.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
C. 2423 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala, in primo luogo, che gli identici emendamenti Grippo 3.1, Orrico 3.3, Manzi 3.4 e Magi 3.5, prevedono la soppressione della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni del provvedimento medesimo, e appaiono pertanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
  Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative.
  Richiama, in particolare l'emendamento Giachetti 1.1006, gli identici emendamenti Grippo 1.146 e Manzi 1.147, gli identici emendamenti Grippo 1.148 e Manzi 1.149, gli identici emendamenti Grippo 1.150 e Manzi 1.151, gli identici emendamenti Grippo 1.152 e Manzi 1.153, nonché gli identici emendamenti Grippo 1.154 e Manzi 1.155, che, nello specificare i contenuti delle attività alternative che le scuole sono tenute a garantire in caso di mancata adesione alle attività formative attinenti all'ambito della sessualità, sopprimono l'inciso che richiede che le suddette attività siano comunque comprese nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa.
  Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle predette proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala, poi, gli identici emendamenti Manzi 1.123 e Grippo 1.126, i quali prevedono che, in caso di mancata adesione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, gli studenti sono tenuti a partecipare ad attività scolastiche o extra scolastiche afferenti agli ambiti dell'educazione civica, dell'educazione ambientale e alla sostenibilità, dell'educazione alla cittadinanza digitale, dell'educazione alla salute e al benessere e dell'educazione ai media e all'informazione. Pag. 81Al riguardo, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle predette proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente, quindi, che l'emendamento Ferrari 1.145 prevede che, nel caso di mancata adesione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, anche non comprese nel citato Piano triennale. A tal fine, la proposta emendativa autorizza una spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al personale scolastico, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo, da un lato, fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri e, dall'altro, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, assicurando altresì che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia in ogni caso suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Segnala, quindi, l'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01, che, introducendo l'articolo 2-bis, prevede l'attivazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, della carriera alias per gli studenti che ne facciano richiesta e che le istituzioni scolastiche medesime garantiscano spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività che frequentano la scuola, prevedendo spazi gender free all'interno dei servizi igienici e degli spogliatoi. Al riguardo, fa presente che occorre acquisire una rassicurazione dal Governo in merito alla possibilità che all'attuazione della proposta emendativa le istituzioni scolastiche potranno provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame.
  Richiama, altresì, l'emendamento Manzi, 3.6, che, sostituendo l'articolo 3 del provvedimento in esame, autorizza, per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo, volte a garantire la fruizione di attività formative alternative, la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026, e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Fa presente, quindi, che l'emendamento Orrico 3.7 sopprime il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, il quale, con riferimento alla clausola d'invarianza finanziaria contenuta nel citato articolo 3, dispone che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento medesimo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, nel rilevare che la clausola d'invarianza finanziaria, come derivante dall'attuazione della proposta emendativa, non appare formulata in termini conformi alla prassi consolidata, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del GovernoPag. 82 che la stessa sia in grado comunque di garantire l'invarianza finanziaria del complesso delle disposizioni del provvedimento.
  Analogamente, l'emendamento Orrico 3.8 sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, il quale, con riferimento alla clausola d'invarianza finanziaria contenuta nel citato articolo 3, dispone che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione degli adempimenti previsti dal provvedimento medesimo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel rilevare che la clausola d'invarianza finanziaria, come derivante dall'attuazione della proposta emendativa, non appare formulata in termini conformi alla prassi consolidata, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che la stessa sia in grado comunque di garantire l'invarianza finanziaria del complesso delle disposizioni del provvedimento.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice, concorda in ordine al parere contrario formulato sugli identici emendamenti Grippo 3.1, Orrico 3.3, Manzi 3.4 e Magi 3.5, in quanto la soppressione della clausola d'invarianza finanziaria non garantisce la neutralità finanziaria del provvedimento.
  Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Giachetti 1.1006, nonché sugli identici emendamenti Grippo 1.146 e Manzi 1.147, sugli identici emendamenti Grippo 1.148 e Manzi 1.149, sugli identici emendamenti Grippo 1.150 e Manzi 1.151, sugli identici emendamenti Grippo 1.152 e Manzi 1.153 e sugli identici emendamenti Grippo 1.154 e Manzi 1.155, in quanto tali proposte, eliminando il riferimento, in relazione alle eventuali attività formative alternative, a quelle già ricomprese nel Piano triennale dell'offerta formativa, prelude ad ulteriori attività formative che, proprio in quanto non previste, sono realizzabili solo con risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente, non quantificate né allo stato quantificabili e per le quali non è individuata idonea copertura finanziaria.
  Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1.123 e Grippo 1.126, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura.
  Parimenti, esprime una valutazione contraria sull'emendamento Ferrari 1.145, essendo la sua attuazione suscettibile di determinare oneri della cui quantificazione non è possibile al momento verificare la congruità, fermo restando che le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sono già destinate alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente e la sua ulteriore riduzione potrebbe compromettere la realizzazione degli stessi.
  Esprime, inoltre, parere contrario in ordine all'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01, in quanto la proposta determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica allo stato non quantificabili e privi di idonea copertura.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Manzi 3.6, in quanto le disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sono già destinate alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente e la sua ulteriore riduzione potrebbe compromettere la realizzazione degli stessi.
  Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Orrico 3.7 e Orrico 3.8, in quanto la formulazione della clausola d'invarianza finanziaria indicata nelle proposte non è conforme alla prassi consolidata e, pertanto, non risulta idonea a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentantePag. 83 del Governo, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2423 Governo e abb.-A, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, contenuti nel fascicolo n. 1;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 3.6 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 1.123, 1.126, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.1006, 2.01, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, e 3.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

   sull'emendamento 3.6;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) critica la scelta del Governo di esprimersi in senso contrario sulle proposte emendative che, ai fini della copertura dei relativi oneri finanziari, dispongono la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Al riguardo, ribadisce i rilievi critici evidenziati, in più occasioni, dai gruppi di opposizione in merito all'impossibilità, allo stato, di avere una conoscenza adeguata in ordine alle residue disponibilità di risorse presenti sui fondi più comunemente usati per la copertura finanziaria delle proposte emendative di iniziativa parlamentare. Reitera, pertanto, la richiesta, già in precedenza avanzata, affinché il Governo fornisca ai membri della Commissione elementi informativi circa lo stato della disponibilità dei fondi a finalità generale maggiormente utilizzati per la copertura degli oneri previsti da proposte legislative ed emendative di iniziativa parlamentare.
  Ricorda, infine, che la Commissione è impegnata nell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2678, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 156 del 2025, recante misure urgenti in materia economica. Fa presente, pertanto, che in tale ambito potranno essere oggetto di adeguato approfondimento i mezzi di copertura utilizzati nell'ambito del predetto decreto, ponendo, così, in evidenza i profili contraddittori dell'atteggiamento dell'Esecutivo, che non rinuncia a ricorrere all'utilizzo di ingenti risorse disponibili nei fondi con finalità generale ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti di iniziativa governativa, a fronte della contrarietà costantemente espressa in merito alle proposte emendative di iniziativa parlamentare che prevedono l'utilizzo delle medesime risorse.

  Marco GRIMALDI (AVS) esprime rammarico per la scelta del Governo di esprimersi in senso contrario in merito all'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01, avente l'obiettivo di garantire agli studenti di poter vivere in un ambiente sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, prevedendo, a tal fine, l'attivazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, della carriera alias per gli studenti che ne facciano richiesta, nonché spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività che frequentano la scuola, ivi compresi spazi gender free all'interno dei servizi igienici e degli spogliatoi.
  Osserva, al riguardo, che le argomentazioni addotte dalla rappresentante del Governo circa l'asserita onerosità della proposta in discussione, che potrebbe essere rappresentata unicamente dalla previsionePag. 84 di spazi che rispettino le necessità di tutte le soggettività all'interno delle strutture scolastiche, non è, invero, sufficiente a legittimare il parere contrario formulato, ove si consideri, in particolare, che la predetta proposta emendativa potrebbe in ogni caso attuarsi nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal disegno di legge in discussione.
  Rileva, infatti, che tale obiettivo potrebbe essere perseguito ricorrendo a provvedimenti di riorganizzazione degli spazi di cui dispongono gli istituti scolastici, senza che si rendano necessari interventi di natura strutturale e a carattere oneroso. Conclude, pertanto, stigmatizzando l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, volto ad evitare un confronto nel merito delle tematiche sollevate dalla proposta in questione mediante il ricorso all'espressione di un parere contrario sui profili di carattere finanziario.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, segnala che l'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01 non rientra nel novero degli emendamenti segnalati per la votazione in Assemblea.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ricordare la citazione di Luigi Einaudi: «Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare», ribadisce la necessità che il Governo metta a disposizione dei componenti della Commissione un quadro informativo adeguato in merito alle prenotazioni e alle disponibilità dei fondi comunemente usati per la copertura finanziaria delle proposte di legge e delle proposte emendative di iniziativa parlamentare, al fine di non pregiudicare in misura radicale l'esercizio dell'attività emendativa da parte dei gruppi parlamentari e, in particolare, da parte dei gruppi di opposizione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.
C. 1042 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere all'Assemblea sulla proposta di legge C. 1042 e abb.-A, che modifica l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e reca altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.
  Al riguardo, ricorda che la proposta di legge, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Affari sociali, è già stata esaminata in sede consultiva da questa Commissione, che, nella seduta dell'11 giugno 2025, ha espresso su di essa parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Al riguardo, rappresenta che, in data 25 giugno 2025, la Commissione Affari sociali ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente le condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio senza apportare ulteriori modifiche al testo. Tanto premesso, fa presente che il testo ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici di carattere finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 85

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala, in primo luogo, che talune proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria che appare carente o inidonea. A tale proposito, richiama, in particolare, i seguenti emendamenti:

   Quartini 1.2, che prevede l'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche alle persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano. La proposta prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento in esame ciascuna regione e provincia autonoma provveda nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, incrementate con risorse pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, nel quale confluiscono i contributi versati dai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, nonché mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, fermi restando i profili attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche alle persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano, si fa presente che la copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa non appare idonea, in quanto la relativa formulazione non consente di individuare puntualmente le risorse oggetto di utilizzo. Si osserva, in ogni caso, che qualora l'emendamento intendesse prevedere una riduzione dell'accantonamento del fondo di speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il predetto accantonamento non recherebbe per l'anno in corso le necessarie disponibilità;

   Zanella 2.1000, che prevede che, in luogo di un contributo annuo pari a 2.000 euro per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, e che non aderiscono all'EFTA, sia prevista una quota tra 500 euro e 1.500 euro su base annua, eventualmente frazionabile, previa richiesta motivata, che può essere proporzionata al reddito del richiedente, rinviando a un decreto interministeriale l'articolazione del contributo in base al citato reddito. Al riguardo, osserva che la proposta in esame determina la riduzione delle risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento, così come identificate dalla relazione tecnica trasmessa l'11 giugno 2025, e pertanto appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

   Zanella 2.1002, che sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, introdotto in recepimento di una specifica condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso sul provvedimento in esame – come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente – dalla Commissione Bilancio nella seduta dell'11 giugno 2025. Rammenta, in particolare, che la predetta condizione è diretta a prevedere che, con apposito decreto interministeriale, l'ammontare del contributo previsto dal medesimo articolo 2 ai fini della complessiva sostenibilità finanziaria del provvedimento possa essere annualmente adeguato, tenuto conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio e della variazione, accertata Pag. 86dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente;

   Zanella 2.1001, che estende anche alle persone disabili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, l'esonero dal pagamento del contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, e che non aderiscono all'EFTA, attualmente riconosciuto ai cittadini minorenni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame. Al riguardo, osserva che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;

   Di Sanzo 2.1009, che esonera dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2 gli studenti iscritti a un corso di laurea equivalente a un corso di laurea magistrale o a un corso di dottorato di ricerca per tutta la durata del rispettivo corso di studi. Ciò posto, tenuto conto delle risultanze contenute nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame in ordine al meccanismo di copertura dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso, evidenzia che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di compensazione finanziaria;

   Di Sanzo 2.1010, che esonera dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2 i cittadini maggiorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, titolari di trattamento previdenziale corrisposto da enti previdenziali italiani, soggetti a imposte in Italia. Ciò posto, tenuto conto delle risultanze contenute nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame in ordine al meccanismo di copertura dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso, fa presente che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di compensazione finanziaria;

   Zanella 2.1004, che prevede che il mancato versamento del contributo di cui all'articolo 2 comporti la sola messa in mora dell'utente e non anche, come invece stabilito dal testo del provvedimento, la conseguente sospensione dell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e la mancata erogazione a carico del medesimo Servizio delle prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. In tale quadro, tenuto conto delle risultanze contenute nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame in ordine al meccanismo di copertura dei costi derivanti dall'attuazione dello stesso, la proposta emendativa appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di compensazione finanziaria;

   Di Lauro 3.30, che, nel sostituire integralmente le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, ivi inclusa la clausola di invarianza ivi contenuta, prevede che ciascuna regione e provincia autonoma provveda all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento corrente per l'erogazione dei LEA e dei LEP, incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Essa fa fronte ai predetti oneri, da un lato, mediante le risorse del Fondo appositamente istituito dalla medesima proposta emendativa, sul quale confluiscono i contributi versati ai sensi dell'articolo 2 e, dall'altro, mediante la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, fa presente che la copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa non appare idonea, in quanto la relativa formulazione non consente di individuare puntualmente le risorse oggetto di utilizzo. Si osserva, in ogni caso, che qualora l'emendamento intendesse prevedere una riduzione dell'accantonamento del fondo di speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il predetto accantonamento non recherebbe per l'anno in corso le necessarie disponibilità.

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  Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dei seguenti emendamenti:

   Quartini 1.3 e Sportiello 1.4 e 1.5, che prevedono, con diverse formulazioni, l'estensione, anche alle persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano, dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative, che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria, anche alla luce degli elementi forniti dallo stesso Governo in occasione dell'esame della proposta di legge C. 433 e abb., recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora;

   Porta 2.1008, che prevede che, in luogo di un contributo annuo pari a 2.000 euro per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea e che non aderiscono all'EFTA, il predetto contributo sia individuato in misura progressiva in base al reddito. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in esame, anche in considerazione della circostanza che la determinazione dell'importo del contributo annuale non è direttamente quantificata dalla medesima proposta e in ragione del fatto che, alla luce della relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, l'importo medesimo non può essere inferiore a 2.000 euro;

   Zanella 2.1003, che prevede che il contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale dovuto da parte dei soggetti destinatari del presente provvedimento, determinato in 2.000 euro su base annua, sia frazionabile, anziché non frazionabile, come attualmente previsto dal testo. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, considerando che essa potrebbe determinare una riduzione del gettito derivante dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, che assicura la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

   Zanella 2.6, che sopprime la previsione secondo cui i cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, sono esonerati dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2 a condizione che almeno un genitore o il tutore legale abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, il cui ottenimento è subordinato al versamento del predetto contributo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla sua incidenza sul meccanismo di copertura individuato dal provvedimento anche alla luce delle risultanze contenute nella relativa relazione tecnica;

   gli identici Zanella 2.1005, Toni Ricciardi 2.1011 e Onori 2.1015, che sopprimono il comma 4 dell'articolo 2, ai sensi del quale, in caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei soggetti interessati dal provvedimento in esame è subordinata al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali. Al riguardo, rileva che occorre acquisire un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, al fine di valutare la complessiva sostenibilità finanziaria del provvedimento alla luce delle Pag. 88indicazioni risultanti dalla relativa relazione tecnica;

   Zanella 2.1006, che prevede che, in caso di rinuncia all'assistenza sanitaria per i cittadini italiani all'estero, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso sia subordinata al versamento del solo contributo dovuto per l'anno di presentazione della richiesta, in luogo del versamento dei contributi complessivi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta, maggiorati di interessi legali. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, al fine di valutare la complessiva sostenibilità finanziaria del provvedimento alla luce delle indicazioni risultanti dalla relativa relazione tecnica;

   Di Sanzo 2.1012, che prevede che, a fronte del pagamento di 80 euro annui, i cittadini iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, possano chiedere l'assegnazione del solo medico di medicina generale e l'accesso alle prestazioni fornite dallo stesso, con esclusione degli altri servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, considera in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'importo del contributo previsto, al fine di valutare la sostenibilità finanziaria della proposta;

   Sportiello 4.3, che prevede che, con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, siano disciplinate le modalità attuative per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale anche in favore delle persone senza residenza e prive di qualsiasi assistenza sanitaria, previa iscrizione dei predetti soggetti negli elenchi del luogo in cui dichiarano di eleggere il proprio domicilio o in cui abbiano una residenza fittizia ovvero ancora del luogo nel cui territorio ha sede il servizio sociale che ha effettuato la segnalazione delle persone stesse. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, che appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di copertura finanziaria, anche alla luce degli elementi forniti dallo stesso Governo in occasione dell'esame della proposta di legge C. 433 e abb., recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice, concorda in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento Quartini 1.2. Al riguardo, fermi restando i profili attinenti alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche alle persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano, conferma che la copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa non è idonea, in quanto la relativa formulazione non consente di individuare puntualmente le risorse oggetto di utilizzo. Conferma, in ogni caso, che, qualora l'emendamento intendesse prevedere una riduzione dell'accantonamento del fondo di speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il predetto accantonamento non recherebbe per l'anno in corso le necessarie disponibilità.
  Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Quartini 1.3, Sportiello 1.4, Sportiello 1.5, Zanella 2.1000, Zanella 2.1002 – quest'ultimo diretto, peraltro, a sopprimere una specifica condizione posta dalla Commissione Bilancio – nonché sugli emendamenti Zanella 2.1001, Di Sanzo 2.1009, Di Sanzo 2.1010, Zanella 2.1004, Di Sanzo Pag. 892.1012 e Sportiello 4.3, in quanto determinano nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Porta 2.1008, in quanto l'importo del contributo, in base agli elementi in possesso del Governo e contenuti nella relazione tecnica positivamente verificata, non può essere inferiore a 2.000 euro. Pertanto, chiarisce che la proposta comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.
  Esprime, ancora, parere contrario in merito all'emendamento Zanella 2.1003, in quanto l'importo del contributo, qualora frazionabile, determina minori entrate derivanti dalla riduzione del gettito, che assicura la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Zanella 2.6, che incide sul meccanismo di copertura individuato dal provvedimento, modificando il perimetro della platea esonerata, con effetti incerti sulla copertura finanziaria.
  Esprime, poi, parere contrario sugli identici emendamenti Zanella 2.1005, Toni Ricciardi 2.1011 e Onori 2.1015, atteso che l'eliminazione del meccanismo di recupero del contributo comprometterebbe il meccanismo di riscossione delle somme dovute, riducendo l'efficacia del sistema di contribuzione previsto dal provvedimento e comportando effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Zanella 2.1006, in quanto tale proposta riduce la capacità di recupero delle somme dovute e indebolisce il meccanismo di deterrenza contro l'interruzione strategica del contributo, comportando effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  Da ultimo, esprime parere contrario sull'emendamento Di Lauro 3.30, confermando che la copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa non è idonea, in quanto la relativa formulazione non consente di individuare puntualmente le risorse oggetto di utilizzo. Conferma, in ogni caso, che qualora l'emendamento intendesse prevedere una riduzione dell'accantonamento del fondo di speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il predetto accantonamento non recherebbe per l'anno in corso le necessarie disponibilità.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1042 e abb.-A, recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, contenuti nel fascicolo n. 1,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.6, 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1003, 2.1004, 2.1005, 2.1006, 2.1008, 2.1009, 2.1010, 2.1011, 2.1012, 2.1015, 3.30 e 4.3 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al Governo di fornire gli opportuni chiarimenti con riferimento alla contrarietà espressa in merito agli emendamenti Quartini 1.3, Sportiello 1.4 e Sportiello 1.5, volti Pag. 90a ridefinire l'ambito applicativo della proposta di legge in discussione al fine di includervi espressamente le persone senza residenza che abbiano la dimora abituale sul territorio italiano.
  Osserva, al riguardo, che la previsione dell'inclusione nell'assistenza sanitaria di persone senza residenza già presenti sul territorio italiano non dovrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di soggetti che già dovrebbero essere ricompresi nel novero dei beneficiari delle prestazioni di urgenza assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Sottolinea altresì che una tempestiva presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale impedirebbe l'aggravarsi delle patologie delle persone senza dimora e potrebbe, per molti versi, rivelarsi una scelta suscettibile di determinare minori oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento agli emendamenti Quartini 1.3, Sportiello 1.4 e Sportiello 1.5, conferma quanto già evidenziato in sede di espressione del parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.