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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2025
582.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 91

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, segnala anzitutto che il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e, a seguito dell'esame da parte del Senato, consta di 74 articoli, suddivisi in quattro Titoli.
  Rammenta poi che il Titolo I reca misure di semplificazione in favore delle attività economiche e, in particolare, misure di semplificazione per le imprese e in materia di turismo e di navigazione. Il Titolo II interviene con misure in favore dei cittadini, in particolare prevedendo interventi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché semplificazioni in materia di istruzione. Il Titolo III si occupa di semplificazioni in materia di università, di sanità e di pubblica sicurezza e, infine, reca semplificazioni relative all'attuazione di obblighi di legge. Il Titolo IV contiene le Pag. 92disposizioni finali, in particolare le norme finanziarie e la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano.
  Segnala, in quanto di competenza della Commissione Finanze, anzitutto l'articolo 8 – introdotto al Senato – che amplia le vigenti ipotesi di esenzione dal pagamento del canone unico per l'occupazione di aree pubbliche, inserendovi le targhe (oltre alle insegne) che contraddistinguono i cantieri (oltre alle sedi) in cui si svolge l'attività a cui si riferiscono. Più in dettaglio, le disposizioni modificano la disciplina in tema di canone unico contenuta nella legge di bilancio 2020 (riguardante il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria).
  Evidenzia che riveste inoltre interesse per la Commissione Finanze, per i riflessi di natura fiscale, l'articolo 9 del provvedimento: la norma, introdotta dal Senato, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la facoltà di prolungare i piani di ammortamento di specifici costi aziendali, in particolare consentendo di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. La quota di ammortamento non effettuata viene imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
  Rileva come sia di competenza della Commissione Finanze poi l'articolo 24, che incide sulla disciplina del credito di imposta concesso in favore delle fondazioni bancarie in specifici casi di incorporazione. Per effetto delle norme proposte, ai fini dell'effettiva assegnazione del beneficio, il criterio – attualmente previsto ex lege – dell'ordine cronologico di presentazione delle delibere d'impegno viene sostituito con l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione. La norma semplifica poi le modalità di comunicazione a ciascuna fondazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto annualmente, nonché le modalità di compensazione del credito d'imposta medesimo. Sono altresì semplificate le modalità di compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni, riducendo gli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti. Si tratta del credito di imposta concesso alle fondazioni bancarie in caso di determinate operazioni di fusione disciplinato dall'articolo 1, comma 396 e seguenti, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022). Ai sensi delle richiamate norme, nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata. Sono «fondazioni bancarie in gravi difficoltà» le fondazioni aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
  L'articolo 29, introdotto al Senato, estende alle pubbliche amministrazioni l'accesso – nell'ambito di specifici procedimenti – alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private. Viene a tal fine modificata la normativa antiriciclaggio (articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) allo scopo di consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere alle predette informazioni in caso di procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché nel caso Pag. 93di procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e, infine, nel caso di procedimenti volti all'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
  L'articolo 33, anch'esso inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di fatture elettroniche sui prodotti agricoli per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali. Al riguardo, rammenta che tali Commissioni sono state istituite, dall'anno 2015, per garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, ciascuna in relazione a una determinata categoria di prodotti. Le Commissioni sono costituite da membri designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore. Ai sensi delle norme in esame, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali devono riportare un codice identificativo per ogni prodotto oggetto di transazione. L'insieme dei dati su tali transazioni deve essere inviato alla segreteria unica della corrispondente Commissione, in forma anonima e in modalità aggregata; sulla base dei dati ricevuti, la Commissione è tenuta a preparare appositi rapporti informativi.
  Evidenzia che è di interesse per la Commissione Finanze anche l'articolo 56, il quale dispone che i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi di revisione delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie siano scelti tra gli iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero, e che siano in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
  Al riguardo evidenzia che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento chiarisce che tra gli intenti della norma in esame vi è quello di ridurre ad unità le procedure di designazione dei rappresentanti del MUR all'interno dei collegi di revisione degli enti da esso vigilati, che sono oggi diversificate a seconda del tipo di ente; si intende inoltre consentire al MUR di coniugare due necessità tra loro potenzialmente confliggenti: che i revisori siano dotati di adeguati requisiti professionali e che siano altresì dotati della necessaria conoscenza del sistema universitario e della normativa di settore. La coniugazione di tali necessità non è sinora risultato possibile perché, come afferma la stessa relazione, «solamente cinque dipendenti del Ministero risultano attualmente iscritti al Registro dei revisori contabili», costringendo dunque il Ministero a procedere alla nomina di soggetti esterni, dunque privi della necessaria conoscenza della normativa di settore.
  Di competenza della Commissione Finanze è inoltre l'articolo 72, comma 1, lettera a), che incide sulla disciplina della determinazione del reddito imponibile per alcune imprese marittime (cd. tonnage tax), abrogando le disposizioni che rimettono a un decreto ministeriale l'adeguamento delle disposizioni di rango secondario sulla medesima materia. Rammenta che la disciplina (opzionale) per la determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime (tonnage tax) consente la determinazione forfetaria della base imponibile delle navi, commisurata per l'appunto al tonnellaggio delle navi. Tale regime riguarda le navi che esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra indicate, sono iscritte al Registro internazionale e hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.
  Le norme proposte incidono, in particolare, sulla disposizione che (articolo 6 del decreto legislativo n. 221 del 2016), nel disciplinare il rinnovo tacito dell'opzione per la tonnage tax, affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adeguamento delle vigenti disposizioni ministeriali;Pag. 94 per effetto delle disposizioni proposte, tale ultima previsione viene abrogata. La modifica è disposta – secondo quanto riferito dalla Relazione illustrativa – in quanto le disposizioni di rango primario che hanno introdotto il tacito rinnovo dell'opzione appaiono dotate di un contenuto precettivo completo e, dunque, non richiedono ulteriori disposizioni di rango secondario di adeguamento.
  Segnala infine che è di competenza della Commissione Finanze l'articolo 72, comma 1, lettera b), che – abrogando l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in materia di fatturazione elettronica – intende semplificare gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso. In particolare, si propone di abrogare la norma che consente ai commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti, in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), di assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite tali medesimi strumenti. La relazione illustrativa del provvedimento evidenzia che la decorrenza di tale misura è stata più volte differita, poiché la sua attuazione si è rivelata complessa sotto il profilo operativo per gli operatori economici, che avrebbero dovuto sostenere anche costi rilevanti per adeguare i sistemi utilizzati e consentire l'integrazione tra il registratore telematico e i sistemi di pagamento elettronico utilizzati. Successivamente, l'articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, emanato in attuazione della legge di delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anonimi può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Tale disposizione sembra perseguire le stesse finalità della norma oggetto di abrogazione, con una soluzione più semplice dal punto di vista tecnico.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Enrica ALIFANO (M5S), ricollegandosi all'illustrazione svolta dal relatore, mette in evidenza come la materia oggetto del provvedimento sia estremamente variegata, al punto da potersi qualificare come un disegno di legge omnibus. A suo avviso, l'ampiezza dei contenuti avrebbe richiesto un esame più analitico delle singole materie affrontate da parte delle Commissioni di settore, approfondimento che difficilmente potrà essere integralmente svolto dalla sola I Commissione Affari costituzionali, competente in sede referente.
  Nel sottolineare come la ratio unificante le diverse disposizioni oggetto del provvedimento sia quella della riduzione dei controlli, segnala il rischio che ai minori controlli corrispondano minori garanzie per i cittadini, richiamando in particolare la previsione che stabilisce il dimezzamento dei tempi a disposizione delle pubbliche amministrazioni per agire in via di autotutela. Per tali ragioni, evidenzia in conclusione che il MoVimento 5 Stelle non può che esprimersi in senso contrario rispetto alla proposta formulata dal relatore.

  Marco OSNATO, presidente, pur prendendo atto delle notazioni svolte nel merito dalla collega Alifano, sotto il profilo procedurale osserva che l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla I Commissione Affari costituzionali si fonda sulla prevalenza delle materie di competenza di tale Commissione; sottolinea altresì che le singole Commissioni interessate dalle disposizioni del disegno di legge in esame possono comunque esprimersi in sede consultiva. Ribadisce, quindi, la regolarità dell'iter del provvedimento.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), nel preannunciare il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame, stigmatizza che l'unica effettiva semplificazione del disegno di legge abbia riguardato il suo iter, che a suo avviso si è Pag. 95svolto secondo la nota prassi del monocameralismo di fatto, dal momento che l'esame del provvedimento è stato condotto esclusivamente dal Senato. Sottolinea, inoltre, come anche presso l'altro ramo del Parlamento non vi sia stato un dialogo costruttivo tra le forze politiche, né adeguati approfondimenti istruttori.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento evidenzia, infine – come già messo in luce dalla collega Alifano – che l'intento di semplificazione non può tradursi in un mero assemblaggio di disposizioni eterogenee tra loro. Ritiene, infine, che gli interventi contenuti nel disegno di legge non rendano meno opaco il sistema burocratico, né permettano di facilitare la vita dei cittadini.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.
Atto n. 320.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2025.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 11 novembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.