AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.45.
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 10.55.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.05.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.15.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, Pag. 103recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.30.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) e della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.45.
Audizione informale di Pierluigi Mantini, professore di diritto urbanistico presso il Politecnico di Milano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.05.
Audizione informale di Simone Rusci, professore associato di Tecnica e Pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria DESTeC dell'Università di Pisa, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.20.
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione popolare CASA MIA, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti, recanti delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.35.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.
La seduta comincia alle 12.35.
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), relatrice, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.
L'articolo 2 modifica le norme concernenti l'interscambio di pallet. Tali norme obbligano i soggetti che ricevono «pallet interscambiabili» a qualunque titolo – fatta salva la compravendita o la cessione a titolo gratuito – a restituire un uguale numero di pallet, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato. Le novelle incidono sulle modalità di calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili, affidati, secondo la disciplina novellata, alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento, che costituiscono i cosiddetti «Sistemi-pallet». Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina sul buono pallet (cosiddetto voucher) emesso quando sia impossibile procedere immediatamente all'interscambio, nonché alla procedura da seguire per lo scambio.Pag. 104
L'articolo 5 introduce misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore, modificando l'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo unico dell'ambiente). La disposizione attuale, relativa al deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti, prevede che – per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche volontaria – il deposito preliminare possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. La novella consente che tale deposito possa avvenire anche nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.
L'articolo 11 modifica il Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, per consentire alle strutture alberghiere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, nel rispetto delle limitazioni generali sull'occupazione della sede stradale.
L'articolo 27, introdotto al Senato, modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di pubblicità delle istanze di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione elettronica. La norma prevede che lo sportello locale competente dia pubblicità alle istanze anche tramite il proprio portale web e stabilisce che, qualora tale pubblicità non sia effettuata, il termine di trenta giorni per il parere di conformità dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) decorra comunque, consentendo la maturazione del silenzio assenso. La mancata pubblicità non comporta, inoltre, l'annullamento del titolo autorizzativo, espresso o tacito.
L'articolo 28 interviene sulla disciplina dell'immissione, in corpi idrici superficiali o in fognatura, delle acque emunte da siti contaminati, al fine di sopprimere la condizione che prevede attualmente che gli impianti di trattamento delle acque siano in esercizio in loco. Precisa, inoltre, l'ambito di applicazione dello screening di valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte delle regioni per la fabbricazione e il trattamento di prodotti a base di elastomeri.
L'articolo 40 introduce il meccanismo del silenzio assenso per i permessi di costruire relativi a immobili sottoposti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, qualora siano già stati acquisiti e risultino validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assenso. La disposizione modifica l'articolo 20, comma 8, del Testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sopprimendo la parte che esclude la formazione del silenzio assenso in presenza dei predetti vincoli, assoggettando le relative domande di permesso di costruire alle disposizioni sulla conferenza dei servizi.
L'articolo 43, introdotto al Senato, reca misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia. Nello specifico, la norma consente ai soggetti beneficiari delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici che non si siano avvalsi della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (che prevedeva che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica fosse subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente), di mantenere il diritto a beneficiare delle suddette tariffe, previa presentazione di apposita istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), accettando una compensazione economica e una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione con il GSE.
L'articolo 70, introdotto al Senato, dispone che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possano effettuare il ritiro di rifiuti di apparecchiature Pag. 105elettriche ed elettroniche (RAEE) domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.
L'articolo 71 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'impiego e all'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche mediante modifiche alla normativa vigente, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi europei in materia di conferimento in discarica, individuando i princìpi e i criteri direttivi da osservare nell'esercizio della suddetta delega.
L'articolo 72, comma 1, lettera d), abroga il comma 560 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che – per il solo anno 2023 – stanzia 1 milione di euro per l'avvio dell'attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Il succitato comma demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito – previa intesa in Conferenza unificata – la definizione dei criteri e le modalità di riparto delle risorse in questione.
Agostino SANTILLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
C. 956 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Aldo MATTIA (FDI), relatore, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la proposta di legge C. 956, adottata come testo base dalla Commissione Finanze, è composta da un unico articolo e reca modifiche al regime della fiscalità immobiliare applicabile agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
L'articolo 1, al comma 1, interviene sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 741, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), inserendo il numero 6-bis). La disposizione prevede l'assimilazione all'abitazione principale – e dunque l'esenzione dall'IMU – di una sola unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini iscritti nell'AIRE, a condizione che l'immobile sia situato nel comune di iscrizione alla suddetta Anagrafe e non risulti locato o concesso in comodato d'uso.
Il comma 2 modifica la disciplina dell'imposta di registro, novellando la lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al fine di chiarire che le agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» (aliquota ridotta al 2 per cento) si applicano anche ai cittadini iscritti nell'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini «emigrati all'estero» come previsto nella formulazione della norma vigente. In relazione a tale disposizione occorre, tuttavia, rammentare che in seguito alla presentazione della proposta di legge è entrato in vigore l'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto decreto Salvainfrazioni), che ha modificato il regime delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa al fine di superare la procedura d'infrazione n. 2014/4075 ed eliminare una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità. Con il suddetto decreto, infatti, è stata soppressa l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigratoPag. 106 all'estero, sostituendola con un criterio oggettivo, non legato più alla cittadinanza italiana. Nel dettaglio, il decreto-legge ha previsto che l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. Alla luce della sopravvenuta modifica segnala, pertanto, che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame non risulta riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo.
Infine, il comma 3 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.
Agostino SANTILLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.
Audizione informale, in videoconferenza, del dottor Giuseppe Priolo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (Napoli) (Atto n. 341).
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.50.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.
Audizione informale, in videoconferenza, del Sindaco di Vecchiano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.10.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
AUDIZIONI INFORMALI
Audizione informale di rappresentanti dell'Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale.