AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), di Associazione ACQUI 3B VIBES, in videoconferenza, di Unione nazionale imprese raccolta, recupero, riciclo e commercio dei maceri e altri materiali (UNIRIMA), di Consorzi Cobat, Motus-E, in videoconferenza, di Mauro Spagnolo, membro del Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile (CIRPS), di Federcontribuenti, in videoconferenza, e di Associazioni dei consumatori, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge Pag. 112recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025 (C. 2682 Governo, approvato dal Senato).
L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.20.
SEDE REFERENTE
Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 13.20.
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.
C. 2673 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ricorda che il provvedimento era stato presentato in prima lettura al Senato della Repubblica che, dopo l'approvazione di emendamenti, ha concluso l'esame il 22 ottobre 2025. Prima di passare all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, fa presente che il disegno di legge costituisce la prima attuazione dell'articolo 18 della legge n. 180 del 2011 (recante il cosiddetto Statuto delle imprese), volto a dare esecuzione alle comunicazioni della Commissione europea sul cosiddetto Small Business Act europeo.
Rammenta che secondo la raccomandazione della Commissione europea sono definite piccole e medie imprese (PMI) le aziende il cui personale e peso economico sono al di sotto di determinati limiti. In particolare: un'impresa di medie dimensioni ha fino a 250 dipendenti, un fatturato fino a 50 milioni di euro e un totale di bilancio fino a 43 milioni di euro; un'impresa di piccole dimensioni ha fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro; una micro impresa ha fino a dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.
Rileva che nell'Unione europea, secondo le stime della Commissione, si contano oltre 23 milioni di PMI, pari al 99 per cento delle imprese e due posti di lavoro su tre nel settore privato. In Italia, secondo le stime del Governo, le PMI rappresentano il fulcro del tessuto produttivo: su 4,4 milioni di imprese attive in Italia, le microimprese con meno di 10 addetti sono quelle numericamente più importanti, in quanto rappresentano il 95,13 per cento del totale, contro un 0,09 per cento di grandi imprese. Esse movimenterebbero oltre 1.000 miliardi di euro complessivi e generano circa il 40 per cento del valore aggiunto nazionale con un terzo di tutti gli occupati.
Osserva che le PMI, secondo il Governo, pur essendo il cuore pulsante del sistema produttivo, affrontano sfide significative: difficoltà di finanziamento, frammentazione del mercato e una burocrazia complessa che limita l'innovazione e la crescita. Gli shock economici degli ultimi anni avrebbero evidenziato ulteriormente queste criticità, rendendo urgente un intervento normativo strutturale. Nello specifico, secondo il Governo il comparto sarebbe gravato da difficoltà legate all'accesso al credito, all'elevata burocrazia, alla competizione internazionale e all'adozione di nuove tecnologie, nonché dalle conseguenze derivanti dalle recenti crisi globali: pandemia, crisi energetica e inflazione.
Evidenzia che il disegno di legge originariamente presentato in Parlamento si componeva di 19 articoli, suddivisi in 5 capi. A seguito delle modifiche apportate in prima lettura al Senato, il provvedimento si presenta ora composto di 31 articoli, suddivisi in 7 capi. Passa quindi ad illustrarne il contenuto.
Il capo I (articoli 1-6) contiene misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze.
Nello specifico, l'articolo 1 reca disposizioni concernenti l'agevolazione del regime di sospensione d'imposta, dal 2026 al 2028, in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnatePag. 113 per gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica la destinazione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, precisando che le operazioni di salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro devono riguardare imprese che abbiano più di venti dipendenti. Si aggiunge poi che il predetto fondo può essere finalizzato anche all'acquisizione delle predette imprese se effettuata da parte di imprese a loro volta titolari di marchi storici iscritte nel medesimo registro che operino in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.
L'articolo 3, modificato durante l'esame parlamentare al Senato, ha ad oggetto le modalità e i termini di affluenza delle risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese.
L'articolo 4 individua le Centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, volti a migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese attraverso paradigmi organizzativi innovativi e solidali. La vigilanza è affidata al Ministero delle imprese e del made in Italy che accerta e garantisce il rispetto di specifici requisiti mutualistici e procede al riconoscimento. L'articolo contiene inoltre una delega volta a disciplinare il funzionamento e la vigilanza degli enti in questione.
L'articolo 5, aggiunto al Senato, interviene in tema di qualificazione per la partecipazione alle procedure per le gare d'appalto dei consorzi non necessari (volontari), con estensione della possibilità di utilizzare requisiti propri anche per i consorzi stabili e l'introduzione di ulteriori obblighi e facoltà.
L'articolo 6 introduce una disciplina transitoria – per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori – che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata (da liquidarsi quindi con il sistema di calcolo misto o con quello contributivo se il lavoratore con anzianità ante 1996 ha esercitato la relativa opzione). L'esercizio di tale facoltà si accompagna alla concessione, fino al 31 dicembre 2027 o alla data di effettivo pensionamento se anteriore e entro determinati limiti di spesa, di determinati benefici quali l'integrazione dei versamenti contributivi, la copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) e un esonero contributivo. Il riconoscimento di tali benefici al lavoratore è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche agevolata, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.
Fa presente che il capo II (articoli 7-8) detta misure sull'accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione.
In particolare, l'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei confidi da attuarsi, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 8 reca disposizioni volte a modificare la disciplina della cartolarizzazione dei crediti. In sintesi, si prevede: l'estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati; l'inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell'operazione, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione e/o trasformazione; la possibilità di dare alla segregazione una veste societaria, Pag. 114mediante trasferimento a una società veicolo d'appoggio.
Il capo III (articoli 9-17) detta misure di semplificazione.
Nello specifico, l'articolo 9 esonera dall'obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali. In seguito alle modifiche introdotte al Senato, sono egualmente esonerate le macchine agricole prive dell'immatricolazione o dell'idoneità alla circolazione, usate in spazi non accessibili al pubblico.
L'articolo 10 reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro. La novella integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell'impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati; si prevedono l'elaborazione, da parte dell'INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell'INAIL alle stesse imprese nell'attuazione di tali modelli. La novella, inoltre, include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativi a riduzione o a sospensione dell'attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L'articolo 10 concerne anche gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro: si prevede che l'addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Con un ulteriore comma inserito nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 10 prevede anche che i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli possano provvedere in via diretta all'iscrizione all'INPS – nonché alle eventuali successive comunicazioni, relative alle modifiche o alla cessazione dell'attività –, anziché tramite il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese.
L'articolo 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Si specifica che l'adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo, già vigente, di consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l'adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, ivi compresi quelli inerenti all'utilizzo dei videoterminali. Viene infine introdotta una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.
L'articolo 12 – introdotto in prima lettura al Senato – inserisce anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza. Si dispone altresì che la verifica di tali attrezzature avvenga con cadenza triennale.
L'articolo 13, modificato durante l'esame parlamentare al Senato, definisce gli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA e determina la percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70 per cento dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering).
L'articolo 14 introduce modifiche alla legge n. 448 del 1998, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, riducendo i tempi relativi alla facoltà dei consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti relativi alle attività cessate.Pag. 115
L'articolo 15 – aggiunto nel corso dell'esame al Senato – conferisce al Governo una delega legislativa per razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell'artigianato, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma in commento. Si prevede che la riforma avvenga tramite modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, abrogazione delle norme incompatibili e coordinamento formale e sostanziale con la normativa statale.
L'articolo 16 introduce il divieto di promuovere propri prodotti o servizi, che contengano riferimenti all'artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti.
L'articolo 17, introdotto al Senato, demanda ad un decreto ministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.
Rileva che il capo IV (articoli 18-23) contiene la disciplina della lotta alle false recensioni.
L'articolo 18, parzialmente riscritto nel corso dell'esame al Senato a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea, prevede che il capo IV del disegno di legge in esame abbia l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico situate in Italia, nel rispetto delle norme costituzionali ed europee in materia di concorrenza, nonché del regolamento europeo sul mercato unico dei servizi digitali.
L'articolo 19, integralmente riscritto al Senato, dispone che una recensione online è lecita solo se scritta entro quindici giorni dall'uso effettivo del prodotto o servizio, da chi lo ha realmente utilizzato, e se descrive in modo pertinente l'esperienza vissuta. Decorsi due anni dalla pubblicazione, cessa di essere lecita. Non è lecita se deriva da incentivi offerti dal fornitore o da terzi. La norma consente inoltre al legale rappresentante della struttura recensita, o a un suo delegato, di segnalare le recensioni illecite secondo la procedura prevista dal Digital Services Act europeo.
L'articolo 20, anch'esso oggetto in interventi emendativi al Senato, vieta la compravendita di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla loro diffusione.
L'articolo 21, integralmente riformulato al Senato, detta la procedura di adozione di specifiche linee guida volte a orientare le imprese nell'attuazione di misure idonee a garantire la liceità delle recensioni pubblicate online. Viene incaricata l'AGCM di svolgere un'attività di monitoraggio annuale sull'applicazione della disciplina in materia di recensioni online, con particolare attenzione al fenomeno delle recensioni illecite, riferendo al Parlamento. Su prevede infine la possibilità, per le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture turistiche stabilite in Italia, di ottenere il riconoscimento della qualifica di «segnalatore attendibile»: tale qualifica consente di segnalare contenuti illeciti alle piattaforme digitali con priorità di trattamento.
L'articolo 22 detta le disposizioni transitorie relative agli articoli del capo in esame.
L'articolo 23, composto da due commi, reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del capo IV.
Il capo V (articoli 24-25) contiene la delega per l'adozione di un testo unico della disciplina in materia di start-up innovative.
In particolare, l'articolo 24 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, secondo principi e criteri direttivi ivi dettagliati e mediante la redazione di un testo unico.
L'articolo 25 modifica la disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese dettata dal cosiddetto Statuto delle Pag. 116imprese, aggiornando l'elenco delle comunicazioni della Commissione europea di cui il Garante deve monitorare l'attuazione, aggiungendo nuovo approccio alla consultazione di esperti e portatori di interesse (cosiddetto reality checks) e prescrivendo che a questo si ricorra con regolarità nell'ambito del tavolo consultazione permanente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Sottolinea che il capo VI (articolo 26-30), come ricordato, è stato interamente aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e detta la disciplina sulla certificazione unica di conformità delle filiere della moda.
L'articolo 26 istituisce un regime volontario di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda, applicabile alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera.
L'articolo 27 introduce una serie di definizioni volte a delimitare l'ambito di applicazione del nuovo capo VI. In particolare, specifica cosa si intende per «filiera della moda», «società capofila», «impresa di filiera» e «subfornitore di filiera».
L'articolo 28 disciplina l'istituto della certificazione unica di conformità delle filiere della moda. In particolare, stabilisce i requisiti per l'ottenimento della certificazione da parte della filiera. Fissa la durata dell'efficacia temporale della certificazione (un anno) e individua i soggetti legittimati al suo rilascio (revisori persone fisiche o dalle società di revisione abilitati alla revisione legale). Disciplina il procedimento per il rilascio della certificazione e i poteri istruttori dei soggetti certificatori. Prevede l'istituzione di un registro presso il MIMIT in cui siano annotate le certificazioni rilasciate. Demanda a un decreto interministeriale la definizione delle norme di dettaglio necessarie per l'operatività dell'istituto. Infine, prevede la possibilità di ricorrere all'autonomia negoziale collettiva per la ripartizione degli oneri economici.
L'articolo 29 introduce un sistema di oneri a carico delle società capofila e delle imprese della filiera della moda. Si stabilisce gli obblighi delle società capofila, tra cui l'aggiornamento di un'anagrafica dei fornitori, l'adozione di linee guida nazionali, l'inserimento di specifiche clausole contrattuali per garantire la legalità lungo tutta la filiera, l'acquisizione di documentazione obbligatoria dai fornitori e il suo aggiornamento periodico. Si impone alle società capofila l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 relativo alla responsabilità degli enti, finalizzato a prevenire determinati reati. Si prevede obblighi minimi contrattuali per le imprese di filiera nei confronti dei subfornitori, imponendo determinati contenuti dei contratti, clausole di risoluzione per inadempimento, misure correttive e l'applicazione dei CCNL e contratti territoriali di settore, a garanzia della legalità e dei diritti dei lavoratori.
L'articolo 30 consente alle imprese della filiera moda e alla società capofila, in possesso della certificazione unica di conformità, di utilizzare la dizione «Filiera della moda certificata» a fini promozionali, qualificando come pratica commerciale scorretta l'utilizzo abusivo o ingannevole della dizione stessa. La società capofila può inoltre beneficiare degli effetti escludenti della disciplina sulla responsabilità degli enti, ove adotti un modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della certificazione unica di conformità.
Osserva che il capo VII è composto dal solo articolo 31, che detta misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti. In particolare, la previsione estende ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti l'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Si interviene sui compiti della segreteria tecnica, presso il MIMIT, che svolge compiti di supporto del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, anche in relazione alle finalità dell'apposito fondo dedicato a tale ambito di attività. La disposizione in esame include tra i compiti della suddetta segreteria tecnica il riferimento alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattivitàPag. 117 dei territori per i lavoratori stranieri, dipendenti o autonomi, che lavorano da remoto. Viene integrata la composizione del suddetto Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri con un rappresentante del Ministero del turismo.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.
C. 2682 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 13.30.
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza, alla V Commissione bilancio, sul disegno di legge recante «Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria», approvato dalla 5a Commissione permanente del Senato in sede deliberante il 15 ottobre 2025.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento riferisce brevemente sui contenuti del testo all'esame soffermandosi, in particolare, sugli aspetti che rientrano nell'ambito delle materie di interesse della X Commissione.
Fa presente che il disegno di legge in titolo, composto di quattro articoli, prevede che la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023 e attualmente inclusiva delle otto regioni del Mezzogiorno e della regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento ricomprenda anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria, consentendo quindi l'applicazione anche alle predette regioni delle misure agevolative per il sostegno allo sviluppo economico e occupazionale, attualmente vigenti nella ZES unica per il Mezzogiorno.
Passando a illustrarne sinteticamente i relativi contenuti segnala, anzitutto, che l'articolo 1, al comma 1, prevede la citata estensione all'intero territorio delle regioni Marche ed Umbria, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle predette regioni, considerate in transizione secondo l'ordinamento dell'Unione europea e ammissibili alle deroghe previste, con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato, dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Fa poi presente che l'estensione della ZES unica anche alle regioni Marche ed Umbria garantirà, pertanto, anche alle imprese e ai lavoratori localizzati nei territori delle due predette regioni in transizione, caratterizzate da fragilità strutturali e dinamiche economiche sfavorevoli, la possibilità di fruire delle semplificazioni amministrative e degli strumenti incentivanti per lo sviluppo economico e occupazionale previsti per i territori rientranti nella ZES Pag. 118unica, secondo la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il comma 2 dell'articolo 1 provvede ad integrare la composizione della Cabina di regia per la ZES unica (con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria), nonché ad ampliare l'ambito di applicazione delle procedure e delle funzioni amministrative di attuazione della ZES unica anche alle regioni Marche e Umbria. I successivi commi 3 e 4, recanti disposizioni di coordinamento normativo, prevedono l'abrogazione delle disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, riferite alle citate regioni in transizione.
L'articolo 2, al comma 1, dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge si provveda all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 124 del 2023, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2024, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria e le modalità di attuazione del medesimo Piano strategico. Il comma 2 prevede che, nelle more dell'aggiornamento del Piano, si applichino alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del vigente Piano strategico della ZES unica, approvato con il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024. Il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3 riconosce il credito d'imposta ZLS anche per gli investimenti in determinati beni strumentali sostenuti da parte delle imprese, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale presenti nelle regioni Marche ed Umbria. Tale contributo è concesso per gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti nelle zone logistiche semplificate. Il comma 2 stabilisce che, ai fini della fruizione della predetta agevolazione, a far data dal 25 febbraio 2025 deve essere presentata esclusivamente la comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.
Evidenzia poi che il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, che disciplinano in particolare il procedimento per il rilascio di un'autorizzazione unica per i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, si applichino, nei limiti ivi previsti, ai progetti da realizzarsi all'interno dei territori delle regioni Marche ed Umbria non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo. Tali disposizioni si applicano, altresì, ai procedimenti pendenti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Il comma 4 incrementa da 80 milioni di euro a 110 milioni di euro il limite di spesa previsto dall'articolo 3, comma 14-octies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024 e dispone circa la copertura finanziaria della misura.
Da ultimo segnala che l'articolo 4 dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in luogo dei quindici giorni ordinari di vacatio legis dalla pubblicazione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Emma PAVANELLI (M5S) osserva che i fondi dedicati alle due regioni coinvolte nel provvedimento all'esame, pur rappresentando certamente qualcosa di importante, sono il frutto di precedenti riassegnazioni, essendo stati prima distolti dalle energie rinnovabili e poi dalle somme a disposizione nel Ministero del made in Italy e Pag. 119destinate ad altri fini, per essere infine assegnati per l'estensione della ZES unica anche alle regioni Marche ed Umbria. Auspica quindi che tali fondi siano effettivamente erogati alle due regioni nonché che il regime ZES possa essere esteso all'intero territorio delle regioni Marche e Umbria, ora solo parzialmente incluso per via dell'applicazione di taluni criteri di inclusione restrittivi che ne hanno limitato l'estensione solo a parte di esse.
Anche per tali motivi annuncia l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luca SQUERI (FI-PPE), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato ove sono state apportate significative modifiche al testo originale presentato dal Governo, composto ora di settantaquattro articoli. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnala che la relazione si limiterà a illustrare brevemente le sole parti che riguardano gli ambiti di particolare interesse della X Commissione.
Fa innanzitutto presente che l'articolo 2, comma 1, modifica le norme concernenti l'interscambio di pallet – piattaforme rigide utilizzate per la movimentazione di materiali. Tali norme obbligano i soggetti che ricevono «pallet interscambiabili» a qualunque titolo – fatta salva la compravendita o la cessione a titolo gratuito – a restituire un uguale numero di pallet, aventi le medesime caratteristiche di quelli ricevuti, al proprietario o al committente o ad altro soggetto da questi indicato. Le novelle incidono sulle modalità di calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili, affidato, secondo la disciplina novellata, alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento, che costituiscono i cosiddetti «Sistemi-pallet». Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina sul buono pallet (voucher nel testo vigente) emesso quando sia impossibile procedere immediatamente all'interscambio, nonché alla procedura da seguire per lo scambio.
L'articolo 3 abroga la disposizione che prevede il divieto di fabbricare, importare, distribuire o vendere apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Abroga altresì la previsione per cui l'iscrizione del nome della ditta costruttrice su tali apparecchi non viene considerata come pubblicità.
L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente) e prevede misure di semplificazioni in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore. Con la novella in esame si prevede che per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito possa essere effettuato «nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».
L'articolo 7 interviene sull'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, aggiungendo dopo il secondo periodo un ulteriore periodo in virtù del quale una volta frequentato con esito positivo il corso previsto dal periodo precedente, le imprese dovranno inviare una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'articolo 8 amplia una delle categorie esenti dal pagamento del canone unico per l'occupazione di aree pubbliche, inserendovi anche le targhe (oltre alle insegne) che contraddistinguono anche i cantieri (oltre Pag. 120alle sedi) in cui si svolge l'attività a cui si riferiscono.
L'articolo 9 estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la facoltà di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
L'articolo 10 sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione, interviene circa il completamento della formazione in caso di trasferimento dalla regione di abilitazione ad altra regione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna ricomprendendo anche le zone rocciose e i terreni innevati, purché senza l'ausilio di corda, piccozza e ramponi.
L'articolo 11, composto di un solo comma, modifica il codice della strada al fine di introdurre la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale.
L'articolo 12 introduce una disciplina agevolativa e semplificatoria per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La disciplina agevolativa e semplificatoria citata prevede, in estrema sintesi, la possibilità di realizzare gli interventi suddetti con la SCIA, nonché un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente.
L'articolo 13 introduce il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato per determinati servizi di trasporto pubblico locale di linea e prevede, a tal fine, il rilascio di un titolo abilitativo.
L'articolo 20 inserisce anche le strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell'ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri. In particolare, la lettera a) affida la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri non solo alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche alle strutture territoriali ad esse annesse, oltre che, come già previsto, a professionisti iscritti in determinati albi. La lettera b) dispone che le istanze escluse dall'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché di apolidi) sono non solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse. Resta ferma la necessità che le suddette organizzazioni dei datori di lavoro abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero del lavoro con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.
L'articolo 21 interviene sul comma 6 dell'articolo 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il Testo unico sull'immigrazione. In particolare, la disposizione riduce i termini, da novanta a trenta giorni, entro i quali lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo rilascia il nulla osta, o comunica il rigetto, a seguito dell'istanza presentata dal datore al lavoro per lavoratori stranieri altamente qualificati.
L'articolo 22 reca una novella integrativa nella disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapportoPag. 121 di lavoro oggetto del medesimo trattamento. La novella introduce in merito un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro beneficiario del medesimo intervento di integrazione; tale comunicazione deve essere resa subito dopo l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa.
L'articolo 27 reca modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, in relazione alla pubblicità delle istanze di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione elettronica.
L'articolo 29 estende alle pubbliche amministrazioni l'accesso – nell'ambito di procedimenti specificati dalla disposizione in esame – alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private.
L'articolo 30 prevede misure di semplificazione in materia di cooperative elettriche storiche introducendo modifiche all'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, cui è aggiunto, infine, un nuovo periodo. Tale comma 80 prevede l'istituzione dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali e stabilisce che l'inclusione e la permanenza nel predetto Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali. La novella in esame esclude dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione le cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni in relazione alla vendita di energia ai propri soci.
L'articolo 43 prevede misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia. Il comma 1 dell'articolo, prevede che al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (che prevedeva che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica fosse subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente) possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, (disciplinanti misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici) dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di: a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge finanziaria 2001 asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente; b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE. Il comma 2 prevede che l'istanza di cui al comma 1 produca effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo. Il comma 3 prevede che l'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 è subordinata a determinate condizioni. Il comma 4 prevede che le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinché operi l'estinzione del processo. Il comma 5 prevede che verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazionePag. 122 della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del precedente comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Il comma 6 prevede che il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza e il restante iter.
L'articolo 46 introduce una misura di semplificazione che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare software per adempiere a obblighi amministrativi, a tener conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici. Inoltre, le amministrazioni devono fornire con adeguato anticipo specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi.
L'articolo 50 introduce misure relative ai cosiddetti dehors, alla riforma degli incentivi alle imprese e ai prodotti confezionati. Nello specifico, il comma 1 interviene sulla normativa relativa all'installazione delle strutture amovibili utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio (dehors), innovando la disciplina e modificandone alcuni termini. In primo luogo, il comma 1 introduce modifiche all'articolo 26 della legge n. 193 del 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), contenente la delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti dehors). In particolare, la lettera a) modifica il primo comma dell'articolo 26, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 193 del 2024 (cioè il 18 dicembre 2025). La lettera b) interviene sul comma 2, lettera i), dell'articolo 26, che prevede l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti, previa richiesta con apposita istanza. Con la modifica in esame, si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. La lettera c) dispone l'introduzione, al comma 2 dell'articolo 26, dopo la lettera i), di un nuovo principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, con la nuova lettera i-bis). Nell'esercitare la delega bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali o dal Testo unico edilizia. La lettera d), infine proroga ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l'installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale, estendendolo fino al 30 giugno 2027.
Il comma 2 proroga il termine (in scadenza il 30 novembre 2025) entro cui il Governo può esercitare la delega in materia di incentivi alle imprese. Con la modifica in esame si prevede che il termine di due anni, in scadenza il 30 novembre 2025, previsto per l'esercizio della delega disposta dalla legge n. 160 del 2023 sia prorogato fino al «31 marzo», esclusivamente per quanto riguarda la delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della predetta legge, delega volta a «razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali».Pag. 123
Il comma 3 modifica la decorrenza della disciplina di contrasto al fenomeno della cosiddetta shrinkflation – pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentarlo – portandola dal 1° ottobre 2025 al 1° luglio 2026. In particolare, la disciplina di cui viene modificata la decorrenza, si impone ai produttori che immettono in commercio, anche mediante distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale con conseguente aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendente, di informare il consumatore dell'avvenuta riduzione. Nello specifico, l'informazione deve rendere edotti della riduzione della quantità. A tal fine, si impone al produttore di apporre nel campo visivo principale della confezione di vendita o tramite un'etichetta adesiva la dicitura «Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità». Tale obbligo informativo trova applicazione per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di immissione in commercio del prodotto in questione. Si fa presente che tale previsione è stata oggetto di un parere circostanziato (notifica 2024/0560/IT) con la formulazione di osservazioni da parte della Commissione europea: sebbene la tutela e l'informazione dei consumatori in merito alla pratica cosiddetta shrinkflation sia riconosciuta dalla Commissione come una valida necessità, l'apposizione di un'etichetta specifica su ciascun prodotto non sembra proporzionata al fine di garantire l'obiettivo perseguito. La Commissione europea ha successivamente notificato, con nota C(2025)1059 final del 12 marzo 2025, l'avvio della procedura di infrazione n. 2025/4000, nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE.
L'articolo 66 prevede la inapplicabilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza, per la fabbricazione, il commercio, la mediazione di oggetti preziosi.
L'articolo 67 esclude i parchi divertimento dall'applicazione della normativa che impone la nominatività dei biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
L'articolo 68 reca disposizioni in materia di procedure e sanzioni relative alle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso o soggetti a misure restrittive novellando il decreto legislativo n. 221 del 2017. Le lettere da a) a f) recano modifiche ad una definizione e dispongono in merito alle procedure di autorizzazione relative ai prodotti che possono essere utilizzati per infliggere la pena di morte o la tortura, ai prodotti a duplice uso, prodotti ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari. Le novelle in esame tra l'altro introducono, nell'ambito delle predette procedure autorizzative, il riferimento ai prodotti che, pur non essendo espressamente inclusi negli elenchi dei prodotti a duplice uso, sono «listati» in quanto soggetti a misure restrittive imposte dall'Unione europea. Le lettere g) e h) intervengono sulla disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inottemperanza alle condizioni richieste per il rilascio delle procedure di autorizzazione in oggetto.
L'articolo 70 dispone che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.
L'articolo 72, comma 1, lettera b), abrogando l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, reca una norma di semplificazione della disciplina prevista per assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Fa presente come il disegno di legge in titolo, presti il fianco ad alcune criticità sia di merito che di metodo. Da quest'ultimo punto di vista, auspica che l'iter legis presso questo ramo del Parlamento non ricalchi quanto avvenuto durante l'esame al Senato, nel corso del quale il testo del provvedimento ha visto crescere esponenzialmente il numero di articoli mediante l'approvazione di numerosi emendamenti del relatore senza un adeguato confronto parlamentare. Evidenzia come ormai il testo in esame si sia trasformato in un provvedimento omnibus che, nonostante contenga taluni aspetti apprezzabili, introduce un nuovo sistema derogatorio non condivisibile. Per tali motivi, ribadisce il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Emma PAVANELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 13.40.