AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
Audizione informale, in videoconferenza, di Mario Serio, componente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.20.
Audizione informale, in videoconferenza, di Massimo Lanzaro, già primario presso il Royal Free Hospital di Londra, psichiatra e psicoterapeuta, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1791 Montaruli, C. 2445 Di Lauro, C. 2502 Girelli e C. 2620 Benigni, recanti «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 novembre 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 13.30.
Pag. 129Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
In sostituzione della relatrice, deputata Loizzo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, procede quindi allo svolgimento della relazione.
Fa presente che il disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dal Senato, è un provvedimento complesso, componendosi esso di 74 articoli che vertono su numerose materie.
Con riferimento alle disposizioni inerenti alle materie di competenza della XII Commissione, segnala innanzitutto quelle ricomprese nel Capo II, recante misure di semplificazione in materia sanitaria. In tale contesto, l'articolo 58 prevede misure di semplificazione in materia di certificazione medica in telemedicina. In particolare, con due modifiche al Testo unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, si prevede che: le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendano anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio; l'individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute.
L'articolo 59 reca modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati in Fondazioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, stabilendo che alla nomina del presidente dell'IRCCS «Giannina Gaslini» di Genova si provveda con decreto del Ministro della salute, su designazione della Fondazione «Gerolamo Gaslini». Si conferma che alla nomina dei restanti componenti del consiglio di amministrazione si provvede del pari con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo Statuto.
L'articolo 60, introducendo una serie di modifiche al decreto legislativo n. 153 del 2009, reca misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia, finalizzate ad ampliare la gamma di servizi erogabili dalle farmacie. In tal senso, il comma 1 dispone una serie di modifiche al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, consentendo alle farmacie e ai farmacisti, tra l'altro, di: dispensare per conto delle strutture sanitarie non solo i farmaci, ma anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti (lettera a)); eseguire le prestazioni analitiche di prima istanza, anche se non rientranti nell'ambito dell'autocontrollo (lettera b)); somministrare nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni i vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale – non soltanto, quindi, come già previsto, quelli antinfluenzali e anti-Covid –, oltre che effettuare, come già attualmente previsto, test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (lettera c)); effettuare test diagnostici decentrati per il contrasto all'antibiotico-resistenza ai fini dell'appropriatezza prescrittiva; effettuare servizi di telemedicina nel rispetto dei criteri indicati nelle linee guida nazionali (lettera d)). Viene, infine, consentito ai cittadini di operare in farmacia la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario regionale (lettera e)). Il comma 2 del medesimo articolo 60 specifica che sono a carico degli utenti le prestazioni erogate dalle farmacie riguardanti la somministrazione di vaccini, l'effettuazione di test per il contrasto all'antibiotico-resistenza, di servizi di telemedicina e di test di screening per l'individuazione del virus dell'Epatite C. Al comma 3 si consente ai titolari di farmacia l'utilizzazione di locali separati da quelli in Pag. 130cui è ubicata la farmacia medesima, per l'erogazione dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009; in ogni caso, in tali locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti. L'erogazione in locali separati dei servizi sanitari è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che effettua gli opportuni controlli (comma 4). Per consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2 dell'articolo 60, i titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi medesimi (comma 5).
Viene poi previsto che due o più farmacie, di proprietà di soggetti diversi, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2 dell'articolo 60 del provvedimento in esame, previa stipula del contratto di rete. Si prevede altresì che l'autorizzazione all'utilizzo di tali locali da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete sia rilasciata al rappresentante di rete (comma 6). Il comma 7, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e rinvia a uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri per l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi indicati.
L'articolo 61, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per contrastare la carenza di medicinali, intervenendo sul decreto legislativo n. 219 del 2006. Nel dettaglio, vengono modificati i tempi e la casistica relativi alla comunicazione all'AIFA che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (comma 1, lettera a)). Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione dell'obbligo di tale comunicazione e la disciplina sanzionatoria riguardante la violazione degli obblighi a cui la persona qualificata di cui deve avvalersi il titolare dell'AIC deve ottemperare (comma 1, lettera b)).
L'articolo 62, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere. Il comma 1 prevede che il medico prescrittore, nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, indichi la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di un anno, sulla base del protocollo terapeutico individuale: è fatta salva la facoltà del medesimo medico di sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva. In base al comma 2, al momento della dispensazione presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti, e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia. Qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza. Al comma 3, viene previsto che la farmacia convenzionata consegni il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita una determinata terapia farmacologica. Infine, il comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione delle predette disposizioni siano definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 63, infine, reca diverse modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi approvati con la dichiarazione del Parlamento Pag. 131europeo del 12 aprile 2004, allo scopo di riconoscere la condizione di invalidità civile alla somma delle due condizioni di sordità e cecità specificando, tra l'altro, che le indennità previste dalla normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile devono essere percepite in forma unificata.
Segnala, quindi, che altre disposizioni che afferiscono alla competenza della XII Commissione sono contenute negli articoli 18, 32 e 36.
Con l'articolo 18, si prevede un riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo delle navi mercantili nazionali, demandato a un regolamento interministeriale, con conseguente abrogazione della disciplina regolamentare attualmente vigente in materia (commi 1 e 3). Inoltre, si affida ad un regolamento interministeriale l'individuazione delle tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e la definizione delle caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all'uopo adibiti (comma 2).
L'articolo 32, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina di rango legislativo sugli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. In base alla novella, la figura del Presidente del Consiglio di amministrazione è anche qualificata come Presidente dell'Agenzia e si sopprime, per il medesimo Consiglio di amministrazione, la qualificazione di organo di vertice politico-amministrativo. Resta fermo che i membri del Consiglio suddetto sono pari a tre, compreso il Presidente, e che tutti i soggetti summenzionati, nonché i membri del Collegio dei revisori dei conti, sono nominati dall'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
L'articolo 36 reca norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, modificando in più punti la disciplina di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130. Nello specifico, le novelle di cui alle lettere a) e c) del comma 1 specificano che l'attività di cremazione delle salme è un servizio pubblico locale di interesse generale e confermano che l'attività di gestione dei crematori compete ai comuni, i quali la esercitano – come previsto già dalla norma vigente – secondo una delle forme consentite dalla disciplina sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Le novelle in esame escludono la possibilità di sconti, anche nelle forme di offerte e vantaggi indiretti, rispetto alle tariffe approvate annualmente in materia dai comuni e a quelle inserite nell'eventuale piano economico-finanziario inerente al contratto di servizio, ferma restando l'applicabilità degli sconti, nonché degli aggi in favore del comune, previsti negli atti di affidamento del servizio. Inoltre, la novella di cui alla lettera a) introduce anche una disciplina sulle modalità di trasporto dei cadaveri destinati alla cremazione. La novella di cui alla lettera d) reca disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme sulle modalità di trasporto. La novella di cui alla lettera b) concerne le modalità procedurali per l'autorizzazione alla cremazione degli eventuali resti mortali – nonché le modalità per l'eventuale cremazione degli stessi in assenza di comunicazioni degli aventi titolo – dopo il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni, o dopo il mancato rinnovo di una concessione. Le novelle della suddetta lettera sono poste in termini di princìpi per modifiche da adottare al regolamento governativo di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 13.35.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 11 novembre 2025.
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.
C. 1042-1415-1998-A.
Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.