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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2025
583.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.
C. 1042 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti e non comprese nel fascicolo n. 1.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1 su cui la Commissione si è pronunciata nella seduta dell'11 novembre 2025, contiene i subemendamenti Porta 0.2.1013.1, Zanella 0.2.1013.2 e 0.2.1013.3, gli identici subemendamenti Toni Ricciardi 0.2.1013.4 e Onori 0.2.1013.5, nonché il subemendamento Zanella 0.2.1013.6, riferiti all'emendamento Di Giuseppe 2.1013, sul quale la Commissione nella predetta seduta ha espresso nulla osta.
  Al riguardo, segnala che i predetti subemendamenti riproducono, a vario titolo, il contenuto di talune proposte emendative presenti nel fascicolo n. 1, sulle quali la Commissione, nella citata seduta, ha espresso parere contrario, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  In particolare, il subemendamento Porta 0.2.1013.1 prevede che il contributo stabilito dall'articolo 2 sia individuato in misura progressiva in base al reddito, anziché determinato nell'ammontare di 2.000 euro annui, espungendo l'espresso riferimento alla non frazionabilità dello stesso e sopprimendo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, che recepisce la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso dalla Commissione sul testo del provvedimento nella seduta dell'11 giugno 2025, prevedendo l'adeguamento dell'importo del contributo.
  Il subemendamento Zanella 0.2.1013.2 prevede che il contributo stabilito dall'articolo 2 sia determinato in una quota tra 500 euro e 1.500 euro su base annua, eventualmente frazionabile, che può essere proporzionata al reddito del richiedente, sostituendo, inoltre, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 e determinando, in tal modo, il mancato recepimento della condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso dalla Commissione sul testo del provvedimento nella seduta dell'11 giugno 2025.
  Il subemendamento Zanella 0.2.1013.3 prevede che il mancato versamento del contributo di cui all'articolo 2 comporti la sola messa in mora dell'utente e non anche, come invece stabilito dal testo del provvedimento, la conseguente sospensione dell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e la mancata erogazione a carico del medesimo Servizio delle prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti.
  Gli identici subemendamenti Toni Ricciardi 0.2.1013.4 e Onori 0.2.1013.5 sopprimono il comma 4 dell'articolo 2, ai sensi del quale, in caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei soggetti interessati dal provvedimento in esame è subordinata al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali.
  Infine, il subemendamento Zanella 0.2.1013.6 prevede che, in caso di rinuncia Pag. 80all'assistenza sanitaria per i cittadini italiani all'estero, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso sia subordinata al versamento del solo contributo dovuto per l'anno di presentazione della richiesta, in luogo del versamento dei contributi complessivi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta, maggiorati di interessi legali.
  Per le ragioni sopraesposte, propone pertanto di esprimere sulle predette proposte emendative parere contrario, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 146/2025: Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
C. 2643 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 5 novembre 2025, rappresenta che la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4, che estendono il riconoscimento dell'assegno di inclusione ai soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per casi speciali, disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 18 e dall'articolo 18-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è stata effettuata ipotizzando una platea dei potenziali beneficiari pari al 10 per cento dei titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del predetto articolo 18.
  In proposito, ritiene che la predetta stima debba ritenersi prudenziale, considerando che il riconoscimento dell'assegno di inclusione è escluso per il periodo di residenza degli interessati in strutture a totale carico pubblico e che le vittime di tratta o violenza domestica possono essere accolte sia nel sistema di accoglienza integrazione (SAI), sia nelle strutture del sistema antitratta, in cui risultano attualmente assistite 95 persone titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Fa presente, altresì, che la deroga disposta dall'articolo 4 rispetto ai requisiti di reddito per il riconoscimento dell'assegno di inclusione non appare suscettibile di estendere in concreto la platea dei potenziali interessati alla misura, essendo di regola i titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 persone prive di mezzi di sostentamento.
  Assicura, poi, che, all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, che estendono al triennio 2026-2028 la disciplina, introdotta in via sperimentale per l'anno 2025, degli ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, le amministrazioni coinvolte potranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto nella fase di sperimentazione è stata verificata la possibilità, per le predette amministrazioni, di provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza finanziaria già prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 145 del 2024.
  Rileva che le disposizioni dell'articolo 8, che rendono permanente il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, di cui all'articolo 25-quater del decreto-legge Pag. 81n. 119 del 2018, e che consentono la partecipazione alle riunioni del medesimo Tavolo di rappresentanti degli enti religiosi civilmente riconosciuti, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, segnala che la spesa complessiva per gli oneri di funzionamento del Tavolo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, grava sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, che reca una dotazione annua pari a 9,5 milioni di euro.
  Evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 5 dell'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, la partecipazione ai lavori del predetto Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo il riconoscimento di rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno e, fino ad oggi, non è mai emersa l'esigenza di sostenere spese per viaggi e soggiorni, in considerazione della presenza a Roma dei partecipanti alle riunioni del Tavolo, in ragione della loro rappresentatività di carattere nazionale, nonché della circostanza che alle riunioni è stata consentita la partecipazione da remoto.
  Assicura, infine, che alle disposizioni dell'articolo 10, che estendono fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi, per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, della Croce rossa italiana, si potrà provvedere a valere sulle risorse del capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca, per i prossimi due anni, una dotazione annua pari a 950 milioni di euro, in linea con quanto avvenuto in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, non comportando la prosecuzione della gestione del punto di crisi da parte della Croce rossa italiana oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2643, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4, che estendono il riconoscimento dell'assegno di inclusione ai soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per casi speciali, disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 18 e dall'articolo 18-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è stata effettuata ipotizzando una platea dei potenziali beneficiari pari al 10 per cento dei titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del predetto articolo 18;

    la predetta stima deve ritenersi prudenziale, considerando che il riconoscimento dell'assegno di inclusione è escluso per il periodo di residenza degli interessati in strutture a totale carico pubblico e che le vittime di tratta o violenza domestica possono essere accolte sia nel sistema di accoglienza integrazione (SAI), sia nelle strutture del sistema antitratta, in cui risultano attualmente assistite 95 persone titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

    la deroga disposta dall'articolo 4 rispetto ai requisiti di reddito per il riconoscimento dell'assegno di inclusione non appare suscettibile di estendere in concreto la platea dei potenziali interessati alla misura, essendo di regola i titolari di permessi Pag. 82di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 persone prive di mezzi di sostentamento;

    all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, che estendono al triennio 2026-2028 la disciplina, introdotta in via sperimentale per l'anno 2025, degli ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, le amministrazioni coinvolte potranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto nella fase di sperimentazione è stata verificata la possibilità per le predette amministrazioni di provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con la clausola di invarianza finanziaria già prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 145 del 2024;

    le disposizioni dell'articolo 8, che rendono permanente il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, di cui all'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, e che consentono la partecipazione alle riunioni del medesimo Tavolo di rappresentanti degli enti religiosi civilmente riconosciuti, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    in particolare, la spesa complessiva per gli oneri di funzionamento del Tavolo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, grava sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, che reca una dotazione annua pari a 9,5 milioni di euro;

    ai sensi del comma 5 dell'articolo 25-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, la partecipazione ai lavori del predetto Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo il riconoscimento di rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno e, fino ad oggi, non è mai emersa l'esigenza di sostenere spese per viaggi e soggiorni, in considerazione della presenza a Roma dei partecipanti alle riunioni del Tavolo, in ragione della loro rappresentatività di carattere nazionale, nonché della circostanza che alle riunioni è stata consentita la partecipazione da remoto;

    alle disposizioni dell'articolo 10, che estendono fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi, per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, della Croce rossa italiana, si potrà provvedere a valere sulle risorse del capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca, per i prossimi due anni, una dotazione annua pari a 950 milioni di euro, in linea con quanto avvenuto in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, non comportando la prosecuzione della gestione del punto di crisi da parte della Croce rossa italiana oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.
C. 2589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 83

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.
  Segnala preliminarmente che il testo del provvedimento è costituito di quattro articoli, mentre l'Accordo di cui si dispone la ratifica si compone complessivamente di quindici articoli.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Tanto premesso, fa presente che tanto le disposizioni del disegno di legge di ratifica, quanto quelle dell'Accordo oggetto di ratifica non presentano profili problematici di carattere finanziario.
  Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, al fine di consentire ai competenti uffici governativi di completare l'istruttoria sugli ordini del giorno presentati sul disegno di legge C. 2668, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, propone che si proceda alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, per passare, successivamente, all'esame, in sede legislativa, del predetto disegno di legge C. 2668.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2678, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 156 del 2025, recante misure urgenti in materia economica.
  Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire e se la rappresentante del Governo intenda intervenire.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di domani, giovedì 13 novembre.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

Pag. 84

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo».
Atto n. 336.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali».
Atto n. 337.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati».
Atto n. 338.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Conservazione di beni culturali».
Atto n. 339.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche».
Atto n. 340.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame dei cinque schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvedono alla ripartizione della quota devoluta alla diretta gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2024, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2021, riferiti all'anno 2020.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera per un'analisi più dettagliata della normativa che attualmente disciplina la materia, degli interventi di rideterminazione della quota dell'otto per mille IRPEF disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, nonché dei riparti degli anni precedenti e del dettaglio delle istanze presentate, ritenute idonee e ammesse al finanziamento con gli schemi di decreto in esame, segnala preliminarmente che le disposizioni vigenti in materia prevedono che una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.
  Quanto all'impiego dei fondi, l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come integrato, da ultimo, dal decreto-legge n. 105 del 2023, prevede che la quota di gestione statale possa essere destinata a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, nonché recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  Ricorda, inoltre, che, a decorrere dallo scorso anno, per effetto di quanto previsto Pag. 85dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, il piano di ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale è stato elaborato secondo le preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e non più, invece, secondo una ripartizione in quote uguali tra le categorie di interventi ammesse a contributo.
  Fa presente, peraltro, che in base a quanto previsto dall'articolo 47, comma 5, della citata legge n. 222 del 1985, a partire dalle dichiarazioni dei redditi del 2024, riferiti all'anno 2023, i contribuenti possono optare anche per la nuova categoria di intervento del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. I relativi dati saranno resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze solo a partire dal terzo periodo di imposta di riferimento.
  Per la ripartizione della quota riferita all'anno 2024 trova applicazione l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023, il quale dispone che la quota dell'IRPEF, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse da parte dei contribuenti, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse. La dotazione da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti riguardanti le dipendenze patologiche è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 105 del 2023.
  La quota a diretta gestione statale che i contribuenti non hanno espressamente destinato a una categoria di intervento è stata utilizzata, inoltre, per la distribuzione della quota da destinare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014.
  Ai sensi di tale ultima disposizione, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo spetta una quota pari al 20 per cento della quota dell'IRPEF a diretta gestione statale. Alla luce del nuovo impianto normativo, al fine di valorizzare il criterio della distribuzione delle risorse in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti, la predetta quota del 20 per cento è stata applicata esclusivamente alla quota riferita alle scelte non espresse.
  Per le categorie «Fame nel mondo», «Calamità naturali», «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», «Conservazione di beni culturali», i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2024, n. 213.
  Segnala che secondo le informazioni disponibili sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, il 41,32 per cento dei contribuenti ha espresso una scelta relativa alla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi, mentre la percentuale delle scelte validamente espresse risulta pari al 40,74. Nello specifico, i contribuenti che hanno validamente esercitato questa scelta sono stati 16.774.923, su un totale di 41.180.529 contribuenti. Il 70,37 per cento di essi ha espresso la propria scelta a favore della Chiesa cattolica, mentre circa il 24 per cento ha destinato il proprio otto per mille a favore dello Stato. La restante parte dei contribuenti ha optato per la destinazione dell'otto per mille alle altre confessioni religiose.
  Rispetto alla quota teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a circa 340,3 milioni di euro, lo stanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2024 è pari a 202.460.187 euro, in ragione di decurtazioni effettuate da pregressi interventi normativi che hanno ridotto la relativa autorizzazione legislativa di spesa, destinandone le risorse ad altre finalità, per un totale di circa 137,8 milioni di euro, pari a oltre il 40 per cento dello stanziamento teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti. Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestionePag. 86 statale è più volte intervenuta la Corte dei conti, che in varie relazioni ha evidenziato come la destinazione delle risorse a «finalità diverse da quelle previste dalla legge n. 222 del 1985, talvolta antitetiche alla volontà dei contribuenti», può contribuire a determinare «il venir meno dell'affidamento, derivante dalla sottoscrizione, sull'utilizzo della quota stessa».
  Evidenzia che il predetto importo di 202.460.187 euro, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è successivamente affluito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sul capitolo 224, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», per essere ripartito tra le categorie di intervento sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti che hanno destinato l'otto per mille dell'IRPEF allo Stato.
  Dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate, in riferimento alle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 e presentate nel 2021, si evince che, dello stanziamento a disposizione per l'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale, una quota pari a 128.764.679 euro è riferibile a contribuenti che, oltre alla scelta in favore dello «Stato», hanno anche espresso una preferenza tra le categorie di intervento. La quota dell'importo dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la quale, invece, i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo ad una specifica destinazione è pari a 73.695.508 euro.
  Segnala che ai fini del riparto delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale per l'annualità 2024, il Governo ha presentato uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per ciascuna delle categorie di intervento, ad eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale, come già negli scorsi anni, non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Per le restanti cinque categorie di intervento, l'istruttoria delle domande di contributo per l'anno 2024 è stata gestita dalla Presidenza del Consiglio, come previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, attraverso un piano di ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale elaborato, a partire dallo scorso anno, sulla base del nuovo impianto normativo, costituito dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 e dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 105 del 2023.
  In relazione alle citate categorie, considerate ai fini della ripartizione delle somme tra gli interventi ammissibili al beneficio, fa presente che sono stati presentati cinque distinti schemi di decreto, concernenti, rispettivamente: gli interventi relativi alla fame nel mondo, oggetto dell'Atto del Governo n. 336; gli interventi relativi alle calamità naturali, oggetto dell'Atto del Governo n. 337; gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, oggetto dell'Atto del Governo n. 338; gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, oggetto dell'Atto del Governo n. 339; infine, gli interventi relativi alla prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, oggetto dell'Atto del Governo n. 340.
  Per quest'ultima categoria, per la quale non è stato ancora possibile per i contribuenti esprimere la preferenza per la ripartizione delle risorse tra gli interventi ammessi a contributo afferenti a tale finalità, la ripartizione riguarda le risorse attribuite con la delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025.Pag. 87
  L'importo di 128.764.679 euro, pari al 63,6 per cento del totale dello stanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2024, è stato ripartito dagli schemi di decreto in esame in funzione delle preferenze espresse tra le categorie di intervento, le quali si sono attestate in misura percentuale pari al 29,21 per cento a favore degli interventi in materia di edilizia scolastica, al 12,38 per cento per gli interventi relativi alle calamità naturali, al 9,36 per cento per gli interventi concernenti la fame nel mondo, al 9,2 per cento in favore degli interventi volti alla conservazione dei beni culturali e al 3,45 per cento per l'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.
  Sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, in base alle preferenze espresse dai contribuenti per le cinque categorie di intervento di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, 18.950.274 euro sono stati destinati alla categoria di intervento «Fame nel mondo», 25.064.571 euro sono stati destinati alla categoria «Calamità naturali», 6.984.876 euro per la categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», 18.626.337 euro per la categoria «Conservazione dei beni culturali» e 59.138.621 euro in favore della categoria «Edilizia scolastica».
  Le risorse dell'otto per mille statale per le quali non è stata operata la scelta dei contribuenti, pari a 73.695.508 euro, sono state invece ripartite con la deliberazione del Consiglio dei ministri 30 luglio 2025, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, rispettando in via prioritaria il vincolo normativo che prevede la destinazione di una quota del 20 per cento, pari a 14.739.102 euro, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 125 del 2014.
  La restante parte, pari all'80 per cento, è stata interamente destinata alla categoria «Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», per un importo pari a 58.956.406 euro. Poiché tale categoria non partecipa ancora del riparto sulla base delle scelte espresse, la sua dotazione, per gli anni dal 2024 al 2027, viene costituita mediante l'assegnazione di risorse della quota riferita al non espresso, come previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2023. Come già lo scorso anno, dunque, la deliberazione del Consiglio dei ministri assegna l'intera quota di risorse a diretta gestione statale e non oggetto di scelta da parte del contribuente, al netto delle somme trasferite all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a un'unica finalità, quella riferita agli interventi per il recupero dalle dipendenze patologiche, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della legge n. 222 del 1985.
  Ricorda che il citato articolo 47 stabilisce che, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la quota a diretta gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri ovvero, nel caso in cui non intervenga la deliberazione, in proporzione alle scelte espresse.
  Riguardo all'ammontare delle risorse prese in considerazione dagli schemi di decreto in esame per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria, sottolinea che, alla dotazione dell'annualità 2024, assegnata, come detto, sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti, si sono inoltre aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, anche relativi a revoca o decadenza dal contributo, pari a 3.925.358 euro. Tali risparmi, ai sensi degli articoli 8-bis, comma 4, e 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono stati riversati sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
  In particolare, 2.627.447 euro sono stati riassegnati alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati»; 642.575 euro alla categoria «Conservazione dei beni culturali»; 379.777 euro alla categoria «Calamità naturali»; 275.560 Pag. 88euro, infine, alla categoria «Fame nel mondo».
  Inoltre, la dotazione della categoria «Conservazione di beni culturali» è risultata ulteriormente incrementata dell'importo residuo della ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale dell'anno 2023, pari a 4.830.461 euro, che, nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, ai sensi del quale le somme assegnate a tale categoria di interventi sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, è stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo in favore della categoria stessa, come espressamente disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2025, di riparto delle risorse relative alla medesima categoria per l'anno 2023. Le altre categorie, invece, non hanno presentato residui dalla ripartizione dello scorso anno, avendo esaurito tutta la dotazione disponibile.
  Segnala che, come indicato nella relazione illustrativa agli schemi di decreto in esame, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2024 sono pervenute, entro le scadenze prefissate, 463 istanze. Di queste, 290 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, mentre 173 sono state ritenute idonee al finanziamento e inserite nelle graduatorie sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2024, per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024. Delle 173 istanze ritenute idonee, 130 sono state ammesse al finanziamento, fino alla concorrenza della somma disponibile per ciascuna categoria.
  In dettaglio, per la categoria «Fame nel mondo», 31 progetti sono risultati idonei al finanziamento su 111 istanze presentate.
  Delle 116 istanze riguardanti la categoria «Conservazione dei beni culturali», sono stati ritenuti idonei 40 progetti, di cui 5 interventi aventi ad oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e altri 35 progetti rientranti nella categoria ed estranei all'area interessata dal sisma.
  In proposito, ricorda che il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, nel definire i parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria della «Conservazione dei beni culturali», ha previsto che le risorse della medesima categoria siano destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito dei richiamati eventi sismici, verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, e che, esaurita la graduatoria di tali interventi, si proceda all'assegnazione delle somme restanti agli altri progetti presentati per la medesima categoria.
  Delle 96 istanze riferite alla categoria «Calamità naturali», 55 hanno conseguito il giudizio di idoneità e 22 progetti sono stati ammessi al finanziamento.
  Delle 85 istanze relative alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», sono risultati idonei e ammessi al finanziamento 15 interventi.
  Infine, delle 55 istanze per la categoria «Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», sono 32 i progetti ritenuti idonei e ammessi in graduatoria ai fini del finanziamento.
  Come riportato nel preambolo dello schema di decreto relativo alla categoria «Fame nel mondo», l'importo complessivo dei 31 progetti ritenuti idonei e per i quali è ammesso il contributo è pari a 9.408.695 euro. Il residuo di ripartizione risulta, pertanto, pari a 9.817.138 euro.
  Con riguardo alla categoria «Conservazione dei beni culturali», fa presente che nel preambolo del relativo schema di decreto si riporta che, in base alle valutazioni effettuate dalla competente Commissione, dei 40 progetti ritenuti idonei, 30 sono stati ammessi al contributo all'esito dell'istruttoria,Pag. 89 tra i quali figurano tutti i 5 progetti idonei correlati ai beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, nonché 25 interventi estranei all'area interessata dal sisma, tra cui tutti i 3 progetti idonei dell'area Nord Ovest e l'unico progetto idoneo dell'area Isole, mentre per le altre aree la dotazione disponibile consente la copertura dei primi 6 progetti idonei dell'area Nord Est, dei primi 9 progetti idonei dell'area Centro e dei primi 6 progetti idonei dell'area Sud, per un ammontare complessivo di 24.099.373 euro, pari all'intera dotazione della categoria.
  Con riferimento alla categoria di intervento «Calamità naturali», dei 55 progetti ritenuti idonei possono essere finanziati per intero i primi 22 progetti in graduatoria, per un importo complessivo di 24.652.922 euro, determinandosi un residuo di ripartizione di 791.426 euro.
  Per la categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», a seguito dell'istruttoria sono risultati finanziabili tutti i 15 interventi ammessi in graduatoria, per un importo complessivo di 1.864.663 euro, determinando un residuo di ripartizione di 7.747.661 euro.
  Infine, per la categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», ad avviso della Commissione competente sono finanziabili tutti i 32 progetti ritenuti idonei, per un importo complessivo di 17.224.200 euro. Il residuo della ripartizione, a valere sulla quota riferita alle scelte non espresse, è pertanto pari a 41.732.206 euro.
  Evidenzia che, a parte l'eccezione prevista per la categoria dei beni culturali, per i residui di ripartizione della quota di competenza 2024 delle altre categorie, per effetto dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, e della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, la redistribuzione è demandata ad una successiva delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità della legge n. 222 del 1985.
  All'esito dell'istruttoria, dunque, considerati i residui della ripartizione, l'importo assegnato per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale dell'anno 2024 è risultato pari, complessivamente, a 77.249.853 euro.
  Per la categoria relativa alla «Conservazione dei beni culturali», segnala che in sede di ripartizione si erano determinati annualmente consistenti importi di residui, a causa delle numerose esclusioni delle istanze, per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, principalmente perché riferite ad interventi in zone non rientranti nelle aree colpite dal sisma del 2016, di cui al decreto-legge n. 8 del 2017. Il residuo della categoria – stante il vincolo di destinazione disposto con norma di legge – viene pertanto riassegnato alla Presidenza del Consiglio, per essere ripartito l'anno successivo alla medesima categoria.
  Segnala che, negli ultimi due anni, con i decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio 21 gennaio 2022 e 31 gennaio 2023, recanti i parametri di valutazione delle istanze, è stata prevista una deroga al vincolo di destinazione delle risorse, considerando idonee al beneficio anche istanze riguardanti beni culturali situati in aree diverse da quelle interessate dagli eventi sismici del 2016. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2024 è stato pertanto inserito il comma 2-bis dell'articolo 2-bis del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici del 2016, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei presentati per la medesima categoria. L'assegnazione delle risorse della categoria dei beni culturali, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017 si è verificata nel 2022 e nel 2023 in funzione di una deroga disposta con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Per quanto riguarda i residui provenienti dalla ripartizione dell'anno 2023 – fatta eccezione per la categoria «Conservazione dei beni culturali» di cui si è detto Pag. 90sopra – essi non risultano riassegnati in aumento della dotazione 2024 delle rispettive categorie, in quanto, come già accennato, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 e i singoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione ne hanno demandato la distribuzione ad una successiva delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985. Dalla ripartizione dell'otto per mille statale 2023 sono risultati residui di ripartizione pari a circa 83,4 milioni di euro.
  La relazione illustrativa agli schemi di decreto in esame riporta che i residui 2023 della categoria relativa alle dipendenze patologiche sono stati trasferiti con delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2024 per il finanziamento di progetti nell'ambito della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche del Dipartimento delle politiche contro la droga, mentre la deliberazione finalizzata al riparto dei residui delle restanti categorie, per circa 30,1 milioni, non risulta invece ancora adottata. Tuttavia, nella relazione illustrativa degli schemi di decreto in esame si riporta che la deliberazione sarà adottata in esito alle determinazioni sulle graduatorie 2024 oggetto della presente richiesta di parere.
  Con riferimento alle risorse residue 2023 della categoria alle dipendenze patologiche, pari a 53.276.969 euro, segnala che l'articolo 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 ne ha previsto un parziale utilizzo, prevedendo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute di un fondo con una dotazione di 23.276.969 euro per l'anno 2025, diretto a realizzare interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle dipendenze patologiche, al fine di assicurare l'accesso alle relative cure e misure riabilitative ai pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, provvedendo ai relativi oneri mediante riassegnazione delle risorse residue della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale assegnata alla categoria relativa alle dipendenze patologiche, oggetto di ripartizione nell'anno 2023.
  Sempre con riferimento alle risorse destinata alla categoria degli interventi di recupero dalle dipendenze patologiche, segnala, infine, che il disegno di legge di bilancio per il 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, reca, al comma 24 dell'articolo 136, una disposizione che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale della categoria delle dipendenze patologiche possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione dei predetti interventi in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere sugli schemi in esame preannunciando sin d'ora un orientamento favorevole.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Atto n. 314.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

Pag. 91

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 7 novembre 2025, il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo in esame.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile per la Commissione procedere alla deliberazione di propria competenza.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, nel ribadire che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Atto n. 314),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Atto n. 319.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 7 novembre 2025, il parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile per la Commissione procedere alla deliberazione di propria competenza.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, nel rilevare che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Atto n. 319),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Pag. 92

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.
Atto n. 320.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che introduce modifiche al Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al Testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge sulla tutela del risparmio, di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dà attuazione alla delega di cui all'articolo 16 della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge 13 giugno 2025, n. 91, ed è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1619, Capital Requirements Directive – CRD VI, che ha modificato la direttiva 2013/36/UE (CRD), e al regolamento (UE) 2024/1623, Capital Requirements Regulation – CRR III, che ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
  Segnala, altresì, che il comma 2 del citato articolo 16 della legge n. 91 del 2025 stabilisce che dall'attuazione della delega ivi prevista non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate dovranno provvedere ai compiti derivanti dall'esercizio potendo avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Nel rinviare, per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare in merito ai profili finanziari recati dal provvedimento.
  Tanto premesso, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (Atto n. 320),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.
Atto n. 321.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Pag. 93

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge n. 91 del 2025, reca attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e abroga la direttiva 2008/48/CE.
  Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 2, comma 2, osserva che le disposizioni in esame sopprimono il comma 1-quater all'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010, che disciplina il regime fiscale delle quote associative versate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Specifica, inoltre, che viene introdotto, al richiamato articolo 20, il comma 3-bis, che dispone che i contributi determinati e riscossi dall'OAM, dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA. Rileva, altresì, che la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, ponendosi in linea con il trattamento fiscale vigente, non introduce ex novo alcun regime di agevolazione ed esenzione e che la relazione tecnica precisa, inoltre, che la modifica si è resa necessaria a seguito del mutamento di natura giuridica dell'OAM, da associazione a fondazione, a decorrere dall'8 maggio 2020. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché le norme in esame lasciano invariata la disciplina vigente ai fini IVA. Con riguardo alle norme introdotte dal nuovo comma 3-ter, evidenzia, invece, che esse non disciplinano espressamente il trattamento fiscale delle quote dovute all'OAM ai fini dell'imposta sui redditi, che nell'assetto vigente non concorrono a formare il reddito complessivo.
  In merito a tale aspetto, rileva che il Governo dovrebbe fornire un chiarimento circa la disciplina fiscale applicabile a tali quote ai fini delle imposte sui redditi, anche in considerazione del fatto che il mutamento della natura giuridica dell'OAM da associazione a fondazione, avvenuto l'8 maggio 2020, come risulta dalla relazione tecnica, non consente di applicare ad esse il regime fiscale agevolato proprio degli enti non commerciali di cui all'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi.
  Con riferimento all'articolo 5, fa presente che esso reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Al riguardo, nel rilevare che la disposizione non presenta profili problematici, segnala l'opportunità di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi, sostituendo il richiamo alle risorse «previste» a legislazione vigente con un riferimento alle risorse «disponibili» a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.
Atto n. 323.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 94

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte, preliminarmente, che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione ancorché non sia corredato del prescritto parere della Conferenza unificata.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge n. 91 del 2025, legge di delegazione europea 2024, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  In merito ai profili di quantificazione recati dal provvedimento, evidenzia che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 49 del 2014, recante l'attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), aggiornandolo alle nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 884/2024.
  In particolare, rileva che viene adeguata la definizione di «RAEE storici» a quanto previsto dalla citata direttiva, ai sensi dell'articolo 1, e viene, altresì, aggiornata la disciplina relativa al finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE domestici e professionali, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3.
  Segnala che viene altresì previsto, mediante la modifica dell'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo ad opera dell'articolo 4 dello schema in esame, che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di fotovoltaico sia a carico dei produttori, non più indipendentemente dalla data di immissione nel mercato, ma solo qualora si tratti di apparecchiature immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.
  Fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 5, viene integrata la disposizione che prevede l'obbligo per i produttori di marchiatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato e, ai sensi dell'articolo 6, viene soppressa la disposizione di cui all'articolo 40, comma 3, che pone a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in parola.
  Infine, segnala che il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 7.
  Ciò stante, con riguardo all'articolo 4, in merito al finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di fotovoltaico, appare opportuno, a suo avviso, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere, qualora i soggetti responsabili di apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 13 agosto 2012 siano pubbliche amministrazioni, che la modifica normativa introdotta dalla disposizione in esame sia suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Non ha, invece, osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni, atteso il carattere prevalentemente ordinamentale delle stesse e tenuto conto sia degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica sia della clausola di neutralità finanziaria che correda l'intero provvedimento.
  In merito alla clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 7, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni ivi contenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, segnala la necessità di uniformare la formulazione della predetta clausola a quella comunemente utilizzata nella prassi, al fine di assicurarne l'effettiva precettività, sostituendoPag. 95 le parole «non derivano» con «non devono derivare».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (Napoli).
Atto n. 341.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nomina del dottor Giuseppe Priolo, Prefetto in quiescenza, a Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (Napoli).
  Fa presente che il provvedimento in esame è finalizzato alla sostituzione del precedente Commissario straordinario, ingegner Paolo Delli Veneri, nominato Commissario straordinario per la realizzazione della predetta opera di edilizia statale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, che, a sua volta, era subentrato nell'incarico all'architetto Maria Lucia Conti, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021.
  Al riguardo, segnala, preliminarmente, che le premesse dello schema di decreto in esame e la relazione illustrativa ad esso allegata evidenziano che alla nomina oggetto del provvedimento si provvede nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2024, che dovrà realizzare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari.
  Rileva, altresì, che la nomina del Commissario trova la propria ragione nell'esigenza di un coordinamento sinergico di tutti i procedimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare «Palazzo Fienga» di Torre Annunziata, ricompreso nel «Piano per i beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno» di cui alla «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione».
  Per quanto attiene alle opere da realizzare, ricorda che la loro individuazione e la nomina del Commissario sono state approvate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 e 5 agosto 2021 in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari dotati di poteri derogatori al codice dei contratti pubblici.Pag. 96
  Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, evidenzia, anzitutto, che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, il dottor Giuseppe Priolo è nominato, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento in esame, Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (Napoli), in sostituzione dell'ingegner Paolo Delli Veneri.
  Rappresenta che il successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che, fermi restando i limiti retributivi previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella misura di 50.000 euro annui lordi, a titolo di parte fissa, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, e un compenso fino a 50.000 euro annui lordi, a titolo di parte variabile, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  Evidenzia, inoltre, che il successivo comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame precisa che la parte fissa è liquidata mensilmente, mentre la parte variabile è liquidata annualmente in un'unica soluzione, con provvedimento del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali del medesimo Ministero, subordinatamente all'invio, da parte del Commissario straordinario, di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, nonché alla relativa valutazione da parte della richiamata Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, sentito il predetto Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione delle attività commissariali.
  Specifica, infine, che l'onere di cui al citato comma è posto a carico del quadro economico dell'opera.
  Evidenzia che il comma 4 dell'articolo 1 dispone, poi, l'applicazione al Commissario straordinario di ogni altra disposizione di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.
  Rileva, infine, che, ai sensi del comma 5, il Commissario straordinario svolge le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
  Con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, rileva, preliminarmente, come già in precedenza evidenziato, che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto, al Commissario straordinario si applica ogni altra disposizione di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.
  Per quanto attiene a tale previsione, ricorda, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto reca una determinazione del compenso in misura corrispondente a quella prevista dal provvedimento in esame, mentre il successivo comma 2 prevede che una quota del quadro economico dell'opera, di importo pari a 200.000 euro annui, sia destinata a finanziare il supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché il compenso del Commissario straordinario e rileva che si prevede, altresì, che tale quota sia aumentabile, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento a carico del quadro economico dell'opera, previa autorizzazione della Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario straordinario.
  Rileva che il comma 3 del medesimo articolo 5 prevede, infine, che, in caso di revoca dell'incarico al Commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.
  Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in esame, continuino ad applicarsi al Commissario straordinario nominato ai sensi di tale provvedimento le Pag. 97previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 5 del più volte richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 non superate dal provvedimento in esame, con particolare riferimento alla destinazione di una quota del quadro economico dell'opera, pari a 200.000 euro annui, al supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché al compenso del Commissario straordinario.
  Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 relative alla determinazione del compenso per il Commissario straordinario, nel prendere atto che esse sostanzialmente riprendono il contenuto delle analoghe previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, non ha osservazioni da formulare, ferma restando l'opportunità, sul piano della formulazione della disposizione, di modificare il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 1 al fine di imputare gli oneri relativi al compenso del Commissario straordinario al comma 2 del medesimo articolo, anziché al comma 3, che si limita a specificare le modalità di erogazione dei compensi, e di specificare che ad essi si provvede a carico della quota del quadro economico dell'opera di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.
  In merito a tali aspetti, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in esame, continuano ad applicarsi le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 richiamato nelle premesse del medesimo schema, non superate dal provvedimento in esame.
  Rileva, in particolare, che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, che prevedono la destinazione al supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché al compenso del Commissario straordinario di una quota del quadro economico dell'opera stessa, pari a 200.000 euro annui, incrementabili nei limiti e con le modalità previste dalle medesime disposizioni.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato “Palazzo Fienga” in Torre Annunziata (Napoli) (Atto n. 341);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto in esame, continuano ad applicarsi le previsioni di carattere finanziario di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 richiamato nelle premesse del medesimo schema, non superate dal provvedimento in esame;

    in particolare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, che prevedono la destinazione al supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché al compenso del Commissario straordinario di una quota del quadro economico dell'opera stessa, pari a 200.000 euro annui, incrementabili nei limiti e con le modalità previste dalle medesime disposizioni;

    rilevata l'esigenza di modificare il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 1 Pag. 98dello schema di decreto in esame al fine di specificare che gli oneri relativi al compenso del Commissario straordinario sono riferibili ai trattamenti spettanti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e di chiarire che ai predetti oneri si provvede a valere sulla quota del quadro economico dell'opera di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 richiamato nelle premesse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    All'articolo 1, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla quota del quadro economico dell'opera di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 richiamato nelle premesse».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.
Atto n. 318.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che sullo schema di decreto non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ricorda che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nel segnalare che la Commissione non può pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652.
Atto n. 324.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte, preliminarmente, che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione ancorché non sia corredato della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, direttiva RED III – Renewable Energy Directive III, che modifica la direttiva (UE) Pag. 992018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652.
  Rileva, in proposito, che lo schema di decreto in esame costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2024, di cui alla legge 13 giugno 2025, n. 91.
  Osservato che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere.
  Per quanto concerne l'articolo 5, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, rileva che sarebbe utile acquisire informazioni puntuali sui possibili risparmi che potrebbero derivare dalle disposizioni di esclusione di sostegni finanziari per impianti a biomassa.
  Per quanto concerne l'articolo 8, osserva che le nuove norme prevedono la conclusione di almeno due progetti comuni con altri Stati membri entro il 2030 e un terzo progetto entro il 2033.
  Rileva, al riguardo, che l'adesione alternativa al meccanismo unionale di finanziamento avviene con risorse nazionali, per cui, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero specificate le modalità di copertura degli oneri.
  In particolare, fa presente che andrebbe chiarito se tale copertura dei costi sarebbe assicurata, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 199 del 2021, a valere delle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'ARERA successivamente alla stipula di ciascun accordo, osservando che, in tal caso, andrebbe prevista una specifica modifica al comma 3, attualmente non presente.
  Con riferimento agli articoli 10 e 26, ricorda che già il vigente articolo 26 del decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede, per gli edifici di nuova costruzione, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento per una somma di consumi pari per gli edifici pubblici ad almeno il 65 per cento.
  A tal proposito, rileva che sia la relazione tecnica, sia le risposte del Governo durante l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo che includeva l'articolo 26 citato, avevano escluso oneri.
  Specifica, dunque, che, rispetto alla normativa vigente, le modifiche introdotte all'articolo 26 e all'allegato III estendono gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili anche agli interventi di ristrutturazione degli impianti termici, e introducono la condizione di fattibilità economica. Posto che tale condizione si applica anche ai vigenti obblighi relativi a nuove costruzioni, fa presente che andrebbe chiarito se in tal caso sia idonea a generare risparmi.
  In relazione alle modifiche apportate all'allegato III, osserva che le modifiche estendono alle ristrutturazioni edilizie di primo e di secondo livello gli obblighi di integrazione di fonti rinnovabili, ma sempre sottoponendoli alla condizione di fattibilità tecnica ed economica. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 15, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 23.
  Con riferimento all'articolo 17, rileva che, in merito alle modifiche introdotte al comma 16 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, andrebbero chiariti gli eventuali risvolti finanziari derivanti dall'istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.
  In particolare, osserva che andrebbe chiarito se per la sua istituzione e il suo funzionamento sia richiesta la disponibilità di particolari risorse umane, strumentali e finanziarie, specificandone l'eventuale fonte di finanziamento, se a carico dei beneficiari delle certificazioni degli impianti o a valere sul bilancio dello Stato.
  Con riguardo l'articolo 22, osserva che le modifiche apportate implicano che il Gestore dei servizi energetici, come evidenziatoPag. 100 anche dalla relazione tecnica in merito al comma 2, dovrà aggiornare i propri sistemi di emissione, registrazione e annullamento delle garanzie di origine, integrando i nuovi campi previsti.
  Con riferimento al comma 3, rileva che il Gestore dei servizi energetici dovrà adeguare i propri sistemi affinché possano gestire automaticamente, e in modo più snello, i flussi di richiesta, qualifica e rilascio delle garanzie relative a determinate categorie specifiche di produttori e che, inoltre, in tal caso si prevede l'applicazione di corrispettivi ridotti.
  Relativamente al comma 6-bis, osserva che il Gestore dei servizi energetici dovrà, inoltre, garantire strumenti e piattaforme adeguati anche per il comparto gas, analogamente a quanto già avviene per l'energia elettrica.
  Ciò premesso, nel rammentare che il Gestore dei servizi energetici è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ritiene opportuno che siano forniti maggiori elementi informativi al fine di assicurare che il Gestore dei servizi energetici potrà provvedere agli aggiornamenti e adeguamenti dei propri sistemi e piattaforme nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  In merito alle modifiche apportate al comma 3, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse che vengono già soddisfatte dai corrispettivi, sostenuti dai medesimi produttori, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per la gestione delle attività, fa presente che sarebbe comunque utile fornire ulteriori informazioni al fine di consentire una valutazione della sostenibilità finanziaria della misura derivante dall'applicazione di corrispettivi ridotti.
  Con riferimento all'articolo 23, per le attività spettanti al Gestore dei servizi energetici, tenuto conto che ai relativi oneri si provvederà mediante un corrispettivo in capo agli operatori economici obbligati, osserva che tale corrispettivo potrebbe ridurre l'imponibile fiscale per i maggiori costi sostenuti dagli stessi operatori con possibili effetti di minori entrate sul saldo netto da finanziare. Sugli altri saldi invece, essendo il Gestore dei servizi energetici incluso nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, vi sarebbero effetti positivi di maggiori entrate.
  Per le attività a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pur prendendo atto che le stesse saranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente, osserva che andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le voci di bilancio dello stato di previsione del Ministero interessate, assicurando l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Specifica, inoltre, che andrebbe confermato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Comitato di cui all'articolo 39, comma 11, e, per le transazioni di cui al comma 4, l'Ente nazionale per l'aviazione civile per l'accesso alla banca dati per finalità di monitoraggio, non necessitano di particolari adattamenti dei propri sistemi informativi e possono svolgere tali attività nell'ambito delle proprie risorse previste a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 24, pur considerate le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alle attività che il Gestore per i servizi energetici è chiamato a svolgere senza richiedere risorse aggiuntive, al fine di poter valutare l'effettiva assenza di qualsiasi ulteriore onere rileva che andrebbero forniti maggiori elementi informativi sulla disponibilità di idonee risorse nel bilancio del Gestore per lo svolgimento delle predette attività.
  Per quanto concerne l'articolo 35, al fine di escludere oneri aggiuntivi fa presente che andrebbe confermato che gli oneri derivanti dalle attività di formazione sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività e che nessun onere è a carico della finanza pubblica.Pag. 101
  Ricorda, inoltre, che l'allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è menzionato all'articolo 15, comma 2, del medesimo provvedimento e specifica che tale norma prevede che le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
Atto n. 322.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 5 novembre 2025.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che sullo schema di decreto non sono ancora pervenuti i previsti pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ricorda che il Presidente della Camera, in sede di assegnazione del provvedimento, ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nel segnalare che la Commissione non può pertanto esprimersi in questa seduta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
C. 2668 Governo, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.
  Fa presente che la Commissione esamina oggi, in sede legislativa, il disegno di legge C. 2668, approvato dalla 5a Commissione del Senato della Repubblica, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.
  Ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente del provvedimento e che sul disegno di legge sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni I, VI, IX, X e XIV, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha Pag. 102comunicato che non procederà all'espressione del parere di competenza.
  Avverte quindi che essendone maturati i presupposti, è stato chiesto il trasferimento alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta odierna.
  Fa presente, altresì, che, come convenuto, gli emendamenti presentati entro le ore 16 della giornata di ieri si intendono presentati in sede legislativa.
  Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali e chiede alla relatrice se intenda rinviare all'illustrazione del provvedimento già svolta in sede referente.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, rinvia all'illustrazione del provvedimento già svolta in sede referente.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, chiede alla rappresentante del Governo se intenda intervenire in questa fase.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO dichiara che non intende intervenire in questa fase.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.
  Avverte quindi che sono state presentate 12 proposte emendative, che devono considerarsi ammissibili (vedi allegato 1).
  Fa presente che, prima dell'inizio della seduta, i presentatori hanno comunicato il ritiro degli emendamenti Ottaviani 1.2, 1.4, 3.3, e 3.4, dell'emendamento Nisini 3.5 e dell'articolo aggiuntivo Ottaviani 3.01.
  Avverte che si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate.
  Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Curti 1.1 e Ilaria Fontana 1.3.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Curti 1.1.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), annuncia la propria astensione sull'emendamento Ilaria Fontana 1.3.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ilaria Fontana 1.3 e approva l'articolo 1.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Guerra 2.1 e 2.2.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sugli emendamenti 2.1 e 2.2 a sua prima firma, pur prendendo atto dell'impossibilità oggettiva, per cause imputabili, a suo avviso, esclusivamente al Governo, di procedere all'approvazione dei suddetti emendamenti al fine di evitare lo svolgimento di una terza lettura da parte del Senato della Repubblica che metterebbe a rischio l'approvazione del provvedimento in tempo utile per l'erogazione dei connessi benefici, evidenzia come le medesime proposte emendative contengano disposizioni necessarie e migliorative del testo ora all'esame della Commissione.
  In particolare, l'emendamento 2.1 permetterebbe la necessaria e proficua consultazione delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, mentre l'emendamento 2.2 affronta il rilevante tema dei costi energetici per le imprese.
  Tanto premesso, esprime un profondo rammarico per l'impossibilità di modificarePag. 103 il testo del provvedimento nel senso proposto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guerra 2.1 e 2.2 e approva l'articolo 2.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Curti 3.1 e Guerra 3.2.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.2 a sua prima firma, sottolinea come nel corso dell'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di politiche per il Sud, Luigi Sbarra, svolta nella giornata di ieri, sia emersa la condivisione da parte del Governo del merito del predetto emendamento. In particolare, si è evidenziata un'incongruenza e la conseguente necessità di coordinamento con il disegno di legge di bilancio per il 2026 ora all'esame del Senato della Repubblica, laddove si prevede la proroga e il rifinanziamento del credito d'imposta, per gli investimenti nella ZES unica, di cui all'articolo 16, del decreto-legge n. 124 del 2023, non tenendo conto tuttavia dell'estensione della stessa prevista dal provvedimento in esame.
  Si dichiara quindi disponibile al ritiro della proposta emendativa 3.2 qualora la rappresentante del Governo confermasse l'intenzione dell'Esecutivo di procedere a un coordinamento della normativa in sede di esame parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2026.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel confermare l'intenzione del Governo di procedere ad un coordinamento della disciplina in materia di ZES unica in sede di esame parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2026, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Guerra 3.2.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la rappresentante del Governo per il riscontro fornito, ritira l'emendamento 3.2 a propria firma.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Curti 3.1 e approva gli articoli 3 e 4.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che sono stati presentati cinque ordini del giorno (vedi allegato 2), che sono in distribuzione. Invita quindi la rappresentante del Governo ad esprimere su di essi il proprio parere.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Trancassini 0/2668/1 e sull'ordine del giorno Ottaviani 0/2668/3, a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere nei rispettivi impegni un richiamo alla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.
  Esprime invece parere contrario sugli ordini del giorno Grippo 0/2668/2, Torto 0/2668/4 e Ilaria Fontana 0/2668/5.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'ordine del giorno Grippo 0/2668/2 di cui è cofirmataria, evidenzia come sostanzialmente tutti gli ordini del giorno presentati siano essenzialmente volti alla soluzione di una evidente problematica che si manifesterebbe successivamente all'approvazione del provvedimento in esame, determinando, a fronte del riconoscimento di un vantaggio per le regioni Marche e Umbria, un conseguente potenziale svantaggio per alcune aree della regione Lazio.
  Sottolinea quindi come la finalità dell'ordine del giorno Grippo 0/2668/2 sia affine a quella dell'ordine del giorno Trancassini 0/2668/1, non comprendendo pertanto come sia possibile l'espressione, da parte della rappresentante del Governo, di un parere difforme sui predetti atti di indirizzo.Pag. 104
  Tanto premesso chiede alla sottosegretaria Albano di rivalutare il parere espresso sull'ordine del giorno Grippo 0/2668/2.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, alla luce delle considerazioni espresse della deputata Bonetti, chiede una breve sospensione della seduta al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata dalla sottosegretaria Albano, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, precisando quanto evidenziato nel suo precedente intervento, fa presente che il parere favorevole espresso sugli ordini del giorno Trancassini 0/2668/1 e Ottaviani 0/2668/3 è condizionato alla loro riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). A seguito di un approfondimento delle valutazioni da parte delle Amministrazioni competenti, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Grippo 0/2668/2, a condizione che l'impegno sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), mentre conferma il parere contrario in precedenza espresso sugli ordini del giorno Torto 0/2668/4 e Ilaria Fontana 0/2668/5.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) accetta la riformulazione del proprio ordine del giorno 0/2668/1.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel ringraziare il Governo per l'impegno profuso, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno Grippo 0/2668/2, di cui è cofirmataria.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA) accetta la riformulazione dell'ordine del giorno a sua firma 0/2668/3, ringraziando il Governo per la disponibilità manifestata. Evidenzia, in particolare, come tale riformulazione consenta di recepire nella sostanza anche taluni elementi emersi nel corso delle audizioni di esperti della materia svolte nella seduta di ieri, con specifico riferimento alla compatibilità degli interventi prospettati dal citato ordine del giorno rispetto alla normativa europea in materia di politiche di coesione e alle indicazioni contenute nella Carta degli aiuti a finalità regionale.

  Daniela TORTO (M5S), illustrando l'ordine del giorno a sua prima firma 0/2668/4, ritiene che le disposizioni recate dal provvedimento in esame, volte a estendere ai territori delle regioni Marche e Umbria la disciplina relativa alla ZES unica per il Mezzogiorno, si traducano nella sostanza – come del resto confermato dalle stesse riformulazioni, proposte dal Governo e accettate dai rispettivi presentatori, degli ordini del giorno Trancassini 0/2668/1 e Ottaviani 0/2668/3, nella parte in cui si richiede che l'attuazione degli impegni ivi rivolti al Governo sia, in ogni caso, subordinata alla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica – in una operazione di mera facciata, dal momento che la predetta estensione della Zona economica speciale non è accompagnata da alcuno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive per gli anni successivi al 2025. Sottolinea, pertanto, come l'effetto complessivo prodotto dal disegno di legge in esame consisterebbe in una significativa riduzione dei fondi di cui risultano allo stato destinatari i territori già inclusi nella ZES unica a normativa vigente, essendo questi costretti a ripartire un ammontare di risorse sostanzialmente invariato anche con i territori delle regioni Marche e Umbria.
  Sottolinea, quindi, l'evidente illogicità del parere contrario espresso dalla sottosegretaria Albano sul successivo ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5, il cui impegno al Governo, nel prevedere l'adozione di iniziative normative volte a estendere la ZES unica per il Mezzogiorno al territorio della provincia di Frosinone, ricalca fondamentalmente quello presente negli ordini del giorno Trancassini 0/2668/1 e Ottaviani 0/2668/3, come riformulati, che prevedono l'estensione della ZES unica, rispettivamente, all'intera regione Lazio e alle province di Frosinone, Latina e Rieti. Alla Pag. 105luce della richiamata disparità di trattamento, conseguente alla scelta del Governo di esprimere un parere contrario su un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo a una estensione della ZES unica più contenuta di quella contemplata negli ordini del giorno Trancassini 0/2668/1 e Ottaviani 0/2668/3, come riformulati, invita pertanto la rappresentante del Governo a un ripensamento del parere espresso sull'ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5, anche al fine di fugare ogni sospetto di un atteggiamento deliberatamente discriminatorio, da parte del Governo, nei confronti dei soli atti di indirizzo presentati dai gruppi di opposizione.

  La Commissione respinge l'ordine del giorno Torto 0/2668/4.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene del tutto incoerente il parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5, il cui prevede sostanzialmente l'estensione della ZES unica per il Mezzogiorno alla sola provincia di Frosinone, anche considerando che il Governo ha espresso un parere favorevole, invece, sugli ordini del giorno Trancassini 0/2668/1 e Ottaviani 0/2668/3, come riformulati, i cui impegni prevedono viceversa l'estensione della medesima ZES unica, per un verso, all'intera regione Lazio e, per l'altro, alle province di Frosinone, Latina e Rieti.
  Chiede, dunque, alla sottosegretaria Albano una spiegazione razionale a sostegno dell'adozione di tale differente metro di valutazione degli ordini del giorno in discussione, evidenziando, altresì, che, attraverso una possibile riformulazione dell'ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5, verrebbe smentita la netta sensazione che il Governo intenda procedere, anche per il futuro, alla individuazione dei territori da includere progressivamente nell'ambito della disciplina relativa alla ZES unica per il Mezzogiorno sulla base di criteri esclusivamente connessi all'appartenenza politica dei proponenti o all'approssimarsi delle scadenze elettorali nei diversi territori di volta in volta inclusi.

  Ida CARMINA (M5S), intervenendo sull'ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5, rileva la manifesta illogicità del parere contrario su di esso espresso dalla sottosegretaria Albano per le ragioni richiamate dalle colleghe che l'hanno preceduta, evidenziando come, a suo giudizio, il provvedimento in esame sottragga, di fatto, consistenti risorse finanziarie in favore dei territori già inclusi a normativa vigente nella ZES unica per il Mezzogiorno.
  Con specifico riferimento ai territori ubicati nel Meridione, rammenta, infatti, che, stando ai dati riportati nel rapporto della Fondazione Migrantes, il numero dei giovani laureati ivi residenti che tuttora emigrano verso le regioni settentrionali del nostro Paese o verso l'estero, di per sé assai considerevole anche solo in termini assoluti, è in continua, preoccupante crescita.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che i pareri contrari formulati sugli ordini del giorno Torto 0/2668/4 e Ilaria Fontana 0/2668/5 derivano dal fatto che i medesimi non recano alcuna espressa previsione in merito al fatto che agli impegni ivi rivolti al Governo debbano in ogni caso ritenersi attuabili a condizione che sia assicurata la loro compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), alla luce delle considerazioni da ultimo svolte, invita la rappresentante del Governo a verificare le condizioni affinché si possa addivenire a una riformulazione anche dell'ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5, che tenga conto delle esigenze di ordine finanziario cui ha fatto da ultimo riferimento la sottosegretaria Albano.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede una breve sospensione dei lavori per svolgere la verifica da ultimo sollecitata dalla deputata Guerra.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta avanzata dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

Pag. 106

  La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, a seguito dell'ulteriore approfondimento svolto, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Daniela TORTO (M5S), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo ai fini della riformulazione dell'ordine del giorno ora in esame, che in qualche modo tenta di ripristinare, sebbene in modo tardivo, un elementare quadro di logicità nella valutazione dei diversi atti di indirizzo presentati, ritiene tuttavia che la riformulazione proposta non sia in grado di assicurare effettività alle disposizioni in esso contenute, dal momento che la previsione della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica renderebbe di fatto inattuabili gli impegni rivolti al Governo. Per tali ragioni, non accetta la riformulazione proposta sull'ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5, di cui è cofirmataria.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA) dichiara la propria astensione sull'ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5.

  La Commissione respinge l'ordine del giorno Ilaria Fontana 0/2668/5.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, chiede se vi siano deputati che intendano intervenire in sede di dichiarazione di voto finale sul provvedimento in esame.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) preannunzia l'astensione del proprio gruppo, giacché, pur ritenendo importante la prevista estensione della ZES unica per il Mezzogiorno alle regioni Marche e Umbria, considera tuttavia insoddisfacente tanto l'individuazione dei territori da includere nella predetta ZES unica, quanto l'ammontare dello stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive, che il disegno di legge in esame prevede, e in misura assai limitata, per il solo anno 2025.

  Daniela TORTO (M5S) dichiara, a nome del proprio gruppo, l'astensione sul provvedimento in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, indice quindi la votazione nominale sul testo in esame.

  La Commissione, con votazione nominale finale, approva il disegno di legge C. 2668, recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato.

  La seduta termina alle 15.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 novembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.