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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2025
583.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 125

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 14.

Pag. 126

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che il provvedimento del quale la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, si sofferma sulle disposizioni relative ai profili di competenza della VII Commissione.
  In primo luogo, segnala che il provvedimento si compone di 74 articoli, ripartiti in quattro Titoli, a loro volta suddivisi in Capi.
  Nel Capo I del Titolo I, recante misure di semplificazione per le imprese, l'articolo 12, approvato dal Senato, introduce una disciplina agevolativa e semplificatoria per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il medesimo articolo 12 prevede che restino comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  Rileva, quindi, che l'articolo 32, reca modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, relativo all'Agenzia italiana per la gioventù, novellando la disciplina di rango legislativo sugli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. In base alla novella, la figura già prevista del Presidente del Consiglio di amministrazione è anche qualificata come Presidente dell'Agenzia e si sopprime, per il medesimo Consiglio di amministrazione, la qualificazione di organo di vertice politico-amministrativo. I membri del suddetto Consiglio restano tre, compreso il Presidente, e tutti i soggetti summenzionati, nonché i membri del Collegio dei revisori dei conti, sono nominati dall'autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Resta altresì fermo che uno dei membri del summenzionato Collegio dei revisori è nominato su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Osserva che l'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame parlamentare in Senato e costituito da un unico comma, inserisce all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, alcuni commi aggiuntivi.
  In particolare, il comma 2-bis dispone che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, a determinate condizioni, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo Pag. 127dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
  Ai sensi del comma 2-ter, l'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, può adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.
  Il comma 2-quater prevede che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
  Riferisce che il Titolo II, suddiviso in due Capi, reca misure di semplificazione in favore dei cittadini.
  Nel Capo I, avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini, rileva che l'articolo 40 introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti, tra i vari, anche a vincoli paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati.
  L'articolo 42, introdotto dal Senato, inserisce all'interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 182-bis prevedendo una specifica disciplina per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del medesimo Codice.
  La disposizione prevede, innanzitutto, che in via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  Inoltre, si dispone lo svolgimento di una nuova selezione pubblica per l'attribuzione della qualifica di restauratore dei beni culturali da concludere entro il 30 giugno 2028. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalità applicative dell'articolo 182-bis. Il medesimo articolo 42, comma 2, reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala che l'articolo 47, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, estendendo a 70 anni dai 20 attuali la durata del diritto esclusivo sulle fotografie cosiddette semplici ovvero che non siano qualificabili come opera fotografica.
  Il Capo II, recante misure di semplificazione in materia di istruzione, è composto dagli articoli 51 e 52.
  Riferisce che l'articolo 51 introduce plurime misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie. Il comma 1 prevede che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e Pag. 128del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma «Famiglie e studenti». Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma «Famiglie e studenti». Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma «Famiglie e studenti». La predetta attestazione è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione. Il comma 2 interviene sulla disciplina relativa alle attività formative dei dirigenti scolastici da effettuare a seguito di conferma in ruolo stabilendo che i decreti ministeriali la cui adozione è stata all'uopo prevista non debbano più disciplinare i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo. Il comma 3 modifica lo strumento normativo e la procedura per l'adozione del Piano delle arti, stabilendo che lo stesso è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 4 abroga le disposizioni contenute nel capo II Organi collegiali a livello distrettuale del titolo I, parte I, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 5, inserito durante l'esame al Senato, sopprime i consigli regionali dell'istruzione nonché i consigli scolastici locali di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il comma 6, del pari inserito durante l'esame al Senato, sopprime gli organi collegiali costituiti presso gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comma 7 reca una serie di novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. In particolare, la lettera a), chiarisce le caratteristiche distintive dei servizi educativi per l'infanzia, inserendo il comma 4-bis all'articolo 2. In base alla nuova disposizione, i servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento. Le lettere b), c) e d) disciplinano i diversi profili di coinvolgimento di Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali nel monitoraggio del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. Nel dettaglio, la lettera b) aggiunge la lettera f-bis) all'articolo 5, comma 1, determinando così l'obbligo per lo Stato di attivare azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8. La lettera c) integra l'articolo 6 comma 1, lettera e), aggiungendovi innanzitutto il riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis). Per effetto della novella, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, sono ora chiamate a concorrere al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis). Alla lettera e) in questione si introduce inoltre anche l'espressa previsione, per cui, a tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali Pag. 129in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito. La lettera d) modifica l'articolo 7 comma 1, lettera c). Per effetto della modifica, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, sono ora chiamati a trasmettere annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 8. La lettera e) disciplina una nuova procedura d'adozione dei Piani di azione nazionali pluriennali per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione successivi alla scadenza del Piano attualmente vigente. Rispetto alla procedura esistente, pur rimanendo ferma la previsione della previa intesa in sede di Conferenza unificata, si stabilisce che il Piano abbia durata quinquennale e sia adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito e non più con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La lettera f) elimina la previsione per cui l'incarico può essere rinnovato allo stesso componente della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per non più di una volta. La lettera g) specifica che il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione finanzia quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie. La lettera h) è stata soppressa nel corso dell'esame parlamentare in Senato. Il comma 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, elimina l'obbligo, da parte delle istituzioni scolastiche, di invio delle comunicazioni elettroniche agli alunni e alle famiglie e prevede che ai registri on line delle stesse istituzioni scolastiche e dei docenti si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE); esso dispone altresì che nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.
  Evidenzia che l'articolo 52, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica, in base alla quale i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.
  Il Titolo III contiene ulteriori misure di semplificazione. Il Capo I reca quelle in materia di università.
  L'articolo 53, sostituito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina vigente per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario nelle università di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In particolare, il comma 1 prevede che ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il comma 2 stabilisce che, fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di Pag. 130professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università. Il comma 3 dispone che il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio. Infine, il comma 4 prevede che ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo.
  Rileva che l'articolo 54, modificato nel corso dell'esame al Senato, novella i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, in materia di autonomia delle università, in materia di procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università, esplicitando quali siano i regolamenti da sottoporre alla citata approvazione e precisando che questi ultimi siano pubblicati sui siti internet istituzionali degli atenei. Nel dettaglio, il comma 1, lettera a) prevede che le università debbano trasmettere al Ministero competente – e non più al Ministro – il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti ed il regolamento di amministrazione finanza e contabilità, ai fini del controllo di legittimità e di merito. Il comma 1, lettera b), modifica in più punti l'articolo 6, comma 10 della legge 168 del 1989, disponendo, in primo luogo, che non sia più il Ministro, ma il Ministero a poter rinviare all'università, per una sola volta, con proprio provvedimento, gli statuti, e gli specifici regolamenti di cui al precedente comma 9, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e che in caso di nuova deliberazione, con i previsti quorum, da parte dei competenti organi dell'università, sia il Ministero competente (e non il Ministro) a poter ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità, rimanendo fermo che quando i quorum non siano raggiunti, le norme contestate non possono essere emanate. Il comma 1, lettera c) modifica l'articolo 6, comma 11, della predetta legge, confermando la pubblicazione degli statuti delle università nella Gazzetta Ufficiale e stabilendo che i regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale delle università e non più nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
  Osserva che l'articolo 55 chiarisce e semplifica la procedura di riconoscimento dei consorzi universitari, prevedendo che ad essi sia riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e che il loro statuto sia approvato dal Ministero e non dal Ministro, sia in sede di prima adozione che per le successive modifiche.
  Segnala che l'articolo 56 prevede che, al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi di revisione delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie, sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per lo svolgimento dell'incarico stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Riferisce che l'articolo 57, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 342 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, stabilendo che entro determinati limiti di trattamento economico, Pag. 131il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, in deroga alle limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni.
  Nell'ambito del Capo III, recante misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza, osserva che l'articolo 67, introdotto al Senato, interviene sull'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, escludendo i parchi divertimento dall'applicazione della normativa che impone la nominatività dei biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
  Nell'ambito del Capo IV, recante semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge, segnala che l'articolo 72, comma 1, lettera d), abroga il comma 560 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, che stanziava, per il solo anno 2023, la somma di 1 milione di euro per avviare l'attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Il medesimo comma attribuiva ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse in questione.
  Rileva che l'articolo 72, comma 1, lettera e), introdotta dal Senato, prevede l'abrogazione dell'articolo 114, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che demanda al Ministro dell'istruzione e del merito l'emanazione di un decreto avente natura non regolamentare in materia di comunicazione di dati relativi ai soggetti minori, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.
  Infine, segnala che il Titolo IV, recante le disposizioni finali, contiene, all'articolo 73, la clausola di invarianza finanziaria e, all'articolo 74, la clausola di salvaguardia in favore dell'autonomia statutaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere alla V Commissione Bilancio sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, si sofferma sulle disposizioni relative ai profili di competenza della VII Commissione.
  Rileva che l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame incrementa di 2.026.830 euro annui, a decorrere dal 2025, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), pari a 30 milioni di euro annui dal 2025, riguardante il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli specializzandi appartenenti alle seguenti categorie: veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi. Conseguentemente, dispone che il fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato, a decorrere dal 2025, del medesimo importo, pari a 2.026.830 euro annui.
  Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.Pag. 132
  Osserva che l'articolo 3, comma 3, stabilizza in via permanente le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, già stabilite in via transitoria, di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole, costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'università e della ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla medesima. La novella sopprime la limitazione temporale dell'ambito di tali modalità alle somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale 2020-2024 – denominato anche Piano strategico 2020-2024 – della Fondazione e inerenti alle annualità dal 2019 al 2024 dello stanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni. In base alle modalità in oggetto, che ora diventano permanenti, le risorse finanziarie statali sono erogate con cadenza trimestrale per quote di pari importo, con la possibilità di una rimodulazione diversa dei singoli importi – ferma restando la cadenza trimestrale – in relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno; ogni erogazione è effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento.
  Evidenzia che l'articolo 4 reca disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026».
  Il comma 1 modifica l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 incrementando di 44,41 milioni di euro la quota di risorse destinate, per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Lo stesso comma precisa che le competizioni sportive in questione sono sia quelle olimpiche sia quelle paralimpiche. Il medesimo comma, inoltre, dispone l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. Alla copertura degli oneri recati dal comma in esame, quantificati in 59,61 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, in base a quanto disposto dal successivo comma 8, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto-legge.
  L'articolo 4, comma 2, modifica la copertura finanziaria dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 che prevede la dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, con riferimento all'annualità 2025. In particolare, la disposizione prevede che:

   a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del Fondo di Garanzia Sport;

   b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa rivenienti dall'abrogazione del Fondo contributi interessi Sport;

   c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo l, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo l, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

  Al riguardo, sottolinea che la relazione tecnica afferma che la ragione della modifica deriva dalla sopravvenuta disponibilità delle relative somme presso il bilancio autonomo dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A.
  L'articolo 4, comma 3, novella l'articolo 1, comma 261 della legge 30 dicembre Pag. 1332024, n. 207 (legge di bilancio 2025), istitutivo del Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, inserendo tra le finalità da perseguire con le risorse stanziate all'interno del medesimo quella di garantire lo svolgimento dei controlli antidoping in relazione alle competizioni che svolgeranno nell'ambito di tale evento.
  Sottolinea che l'articolo 4, comma 4, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù. Alla copertura degli oneri recati dal comma in esame si provvede, in base a quanto disposto dal successivo comma 8, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto-legge.
  L'articolo 4, comma 5, autorizza un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena Palaltalia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Anche alla copertura degli oneri recati dal comma in esame si provvede, in base a quanto disposto dal successivo comma 8, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto-legge.
  Segnala che l'articolo 4, comma 6, stabilisce che nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno.
  Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

   a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

   b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

  L'articolo 4, comma 7, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.
  Riferisce che l'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame. In particolare, il comma 1 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, commi 1, 4 e 5 e dall'articolo 5, commi 1 e 2, quantificati pari a 2.172.634.830 euro per l'anno 2025 e 2.026.830 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  Ai predetti oneri, pari a 2.172.634.830 euro per l'anno 2025 e 2.026.830 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso;

   b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;

Pag. 134

   c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali, di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che presenta le necessarie disponibilità;

   d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che restano, pertanto, per detto importo, acquisite all'erario;

   e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che presenta le necessarie disponibilità;

   f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015;

   g) quanto a 352.026.830 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti ministeri:

    Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni;

    Ministero delle imprese e del made in Italy per 27,792 milioni;

    Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni;

    Ministero della giustizia per 14,323 milioni;

    Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni;

    Ministero dell'istruzione e del merito per 769.000 euro;

    Ministero dell'interno per 5,311 milioni;

    Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni;

    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni;

    Ministero dell'università e della ricerca per 21.063.830 euro;

    Ministero della difesa per 41,221 milioni;

    Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 6,580 milioni;

    Ministero della cultura per 24,574 milioni;

    Ministero della salute per 25,210 milioni;

    Ministero del turismo per 9,953 milioni;

   h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti ministeri:

    Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni;

    Ministero delle imprese e del made in Italy per 26,167 milioni;

    Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni;

Pag. 135

    Ministero della giustizia per 16,491 milioni;

    Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni;

    Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni;

    Ministero dell'interno per 14,667 milioni;

    Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni;

    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni;

    Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni;

    Ministero della difesa per 22,485 milioni;

    Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 318.000 euro;

    Ministero della cultura per 44.000 euro;

    Ministero della salute per 28,369 milioni;

    Ministero del turismo per 11,632 milioni;

   i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'intervento relativo ai servizi digitali e cittadinanza digitale, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

   j) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per nuovi investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;

   k) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 234 del 2012;

   l) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge n. 63 del 2024, che prevede la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica;

   m) quanto a 723.708.000 euro per l'anno 2025 e a 2.026.830 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, per gli importi indicati nell'allegato n. 1 al decreto-legge in esame.

  L'articolo 7, comma 2, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto-legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono pertanto mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Infine, rileva che l'articolo 8 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 ottobre 2025. Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto al nostro esame, la legge di conversione insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede Pag. 136di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.
C. 2682 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere alla X Commissione Attività produttive Bilancio sul disegno di legge avente ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, si sofferma sulle disposizioni relative ai profili di competenza della VII Commissione.
  Osserva che l'articolo 1, comma 13, dispone che i commi da 14 a 23 del medesimo articolo 1 prevedono interventi di finanziamento e di coordinamento volti a promuovere il trasferimento tecnologico e ad accelerare l'innovazione e la modernizzazione nelle filiere produttive nazionali. In particolare, il comma 14 prevede, a tale fine, che il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca elaborino congiuntamente, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e dei portatori di interesse, è approvata con decreto dei predetti Ministri.
  Il comma 15 stabilisce che in attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 14, la Fondazione Enea Tech e Biomedical, istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridenominata «Fondazione Tech e Biomedical» secondo quanto previsto dal comma 20 del presente articolo.
  Sottolinea che il comma 19 dispone che la Fondazione Tech e Biomedical verifichi i risultati annuali concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di performance conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati sulla qualità della ricerca, sui risultati del trasferimento tecnologico, sul numero di spin off generati e secondo criteri di managerialità e premialità, nella ripartizione del budget per le annualità successive. La relazione annuale sull'attività di monitoraggio e verifica dei risultati è trasmessa, tra gli altri, al Ministero dell'università e della ricerca.
  Il comma 20, nel prevedere che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, in ragione dei mutati compiti la Fondazione Enea Tech e Biomedical assuma la nuova denominazione di «Fondazione Tech e Biomedical» e, conseguentemente, ogni richiamo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Fondazione Tech e Biomedical, modifica la composizione degli organi di governo della Fondazione, prevedendo che sia composta da:
  un presidente, che presiede il consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca;
  un consiglio direttivo, formato dal presidente e da tre membri, uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su Pag. 137proposta del Ministro dell'università e della ricerca. In caso di parità di voti all'interno del consiglio direttivo, prevale il voto del presidente. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e istituzionale;
  un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della salute. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
  Il comma 21 stabilisce che lo statuto della Fondazione Tech e Biomedical prevede la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui ai commi da 13 a 20.
  Infine, rileva che ai sensi del comma 22, alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 20 si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli organi della Fondazione Enea Tech e Biomedical nominati prima della data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi organi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2025.
Atto n. 342.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 4 dicembre 2025, un parere sullo schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2025.
  Lo schema di decreto, composto di un solo articolo, è stato presentato alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 420 del 1997, ed è redatto sulla base delle deliberazioni della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali.
  Rileva che l'articolo 1 reca la ripartizione della somma pari a 992.982 euro tra i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali, sia di nuova istituzione sia già operanti, per l'anno 2025. Tali risorse sono stanziate sul capitolo di spesa 2551, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della cultura, rubricato «Contributi ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le edizioni nazionali».
  In particolare:

   55.000 euro sono ripartiti tra le seguenti 2 Edizioni nazionali di nuova istituzione: edizione nazionale dell'opera omniaPag. 138 di Corrado Alvaro; edizione nazionale dell'epistolario di Giovanni Verga.

   239.000 euro sono ripartiti trai seguenti 9 Comitati nazionali di nuova istituzione, per le seguenti celebrazioni: centenario della morte di Giovanni Amendola, bicentenario della nascita di Carlo Collodi, bicentenario della nascita del Conservatorio di Napoli a San Pietro a Majella, centenario della nascita di Dario Fo, bicentenario della morte di Ugo Foscolo, centenario della morte di Pietro Gobetti, millenario della notazione guidoniana, IV centenario della morte di Jacopo Salimbeni, centenario della nascita di Giovanni Spadolini.

   303.482 euro sono destinati al rifinanziamento dei seguenti 29 Comitati nazionali già esistenti, per le seguenti celebrazioni: centenario della nascita del sacerdote Don Oreste Benzi, centenario della Fondazione Ernesta Besso di Venezia, centenario della nascita di Giuseppe Bonaviri, celebrazioni del centenario della nascita di Andrea Camilleri, 150° anniversario della nascita di Elvira Coda Notari, cinquecentenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, centenario di Gianfranco de Bosio, ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana, centenario della morte di Eleonora Duse, quarto centenario della nascita di Guarino Guarini, centenario della nascita e dell'inizio delle attività culturali della famiglia Guida a Napoli, centenario della nascita di Lelio Luttazzi, IV centenario della nascita di Carlo Maratti, 150° anniversario dalla nascita Guglielmo Marconi, centenario dalla nascita di Titina Maselli, bicentenario della morte di P. Giuseppe Piazzi, centenario della nascita di Leone Piccioni, centenario della nascita di Carlo Rambaldi, primo centenario della morte di Matilde Serao, centenario della nascita di Ottiero Ottieri, 500 anni dalla nascita di Cipriano Piccolpasso, 700 anni dalla morte di Marco Polo, bicentenario della nascita di Lorenzo Respighi, centenario della nascita di Giovanni Sartori, centenario della nascita di Rocco Scotellaro, 100 anni di storia del Movimento Sportivo dei Sordi, Triennio Tomistico, centenario della nascita di Saverio Tutino, elezione papale di Urbano VIII.

   395.500 euro sono destinati al rifinanziamento di 50 Edizioni Nazionali post legem n. 420 del 1997: documenti e trattati di agrimensura di età romana e medievale per la storia del paesaggio antico: testi, traduzione e commento; opere di Leon Battista Alberti; opere di Ulisse Aldrovandi, opere di Vincenzo Arangio-Ruiz, opere di Ludovico Ariosto, opere di Vincenzo Bellini, opera omnia di Luigi Boccherini, opere di Arrigo Boito, opera omnia di Cesare Brandi, opere di Giacomo Casanova, Commenti danteschi, commedie per musica di Domenico Cimarosa, opera omnia di Muzio Clementi, opere di Giuseppe Cocchiara, compendio delle traduzioni italiane nel mondo, opere musicali di Giovanni Pierluigi da Palestrina, enciclopedia digitale dannunziana, epistolario di Alcide De Gasperi, opera di Francesco di Cocco, opere di Gaetano Donizetti, scritti di Luigi Einaudi, opere di Giovanni Gentile, opere di Umberto Giordano, opera omnia di Ugo La Malfa, opere di Antonio Labriola; opera omnia di Pietro Antonio Locatelli, opere di Carlo Lorenzini, opera matematica di Francesco Maurolico, opere di Roberto Michels, opere di Aldo Moro, opere di Costantino Mortati, opere di Vittorio Emanuele Orlando, scritti di Giovanni Battista Montini – Paolo VI, opere di Giovanni Battista Pergolesi, opera omnia di Luigi Pirandello, opere di Giovanni Battista Piranesi, codice diplomatico poliano, opere di Giacomo Puccini, opere di Vincenzo Maria Romano, opere di Antonio Salieri, scritti di Giovita Scalvini, opere di Alessandro Scarlatti, opere di Ardengo Soffici, opera omnia di Alessandro Stradella, opere di Vincenzo Tartini, testi della Storiografia Umanistica, opere di Lorenzo Valla, opere di Antonio Vallisneri, opere di Cesare Zavattini, opere di Federico Zuccari.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere sullo schema di decreto in esame.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, propone di esprimere un parere favorevole Pag. 139sullo schema di decreto ministeriale in esame (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 342 – Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2025.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi.
C. 2654, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2025.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, ricorda che lunedì 3 novembre scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che sono stati presentati 20 emendamenti, su nessuno dei quali sono stati ravvisati profili di inammissibilità (vedi allegato 5).
  Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, passa all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate. Con riferimento all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Manzi 1.1 e Manzi 1.2. Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 2.1, 2.2 e 2.3.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3 esprime parere contrario sull'emendamento Orrico 3.1; invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Manzi 3.2 e 3.3; esprime parere contrario sugli emendamenti Orrico 3.4 e 3.5.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 4.1; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Manzi 4.2; esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 4.3, Orrico 4.4 e 4.5 e Manzi 4.6.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 5.1 e 5.2.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Manzi 7.1 invitando alla presentazione di un ordine del giorno, ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Orrico 7.01.

  Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Irene MANZI (PD-IDP) non accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2 a sua prima firma.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 e Orrico 3.1.

  Irene MANZI (PD-IDP) non accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti 3.2 e 3.3 a sua prima firma.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 3.2 e 3.3, Pag. 140Orrico 3.4 e 3.5 nonché l'emendamento Manzi 4.1.

  Irene MANZI (PD-IDP) non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.2 a sua prima firma.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 4.2 e 4.3, gli emendamenti Orrico 4.4 e 4.5, nonché gli emendamenti Manzi 4.6, 5.1 e 5.2.

  Irene MANZI (PD-IDP) non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 7.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Manzi 7.1 e l'articolo aggiuntivo Orrico 7.01.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
C. 1253 Simiani e C. 2225 Deborah Bergamini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Federico MOLLICONE, presidente, invita la relatrice, on. Tassinari, a svolgere la relazione introduttiva.

  Rosaria TASSINARI (FI-PPE), relatrice, ricorda preliminarmente che il disastro ferroviario di Viareggio è stato un gravissimo incedente ferroviario occorso il 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria della città toscana, provocato da un treno merci che da Trecate (Novara) era diretto verso Gricignano-Teverola (Caserta). Il treno in transito è deragliato, danneggiando irrimediabilmente una cisterna contenente GPL, perforatasi nell'urto. Il gas fuoriuscito ha scatenato un incendio, degenerato poi in un'esplosione che ha colpito l'area circostante e alcuni edifici molto popolati causando in totale 32 morti e oltre 100 feriti. Ad esito dell'iter giudiziario, la causa del deragliamento è stata identificata nel cedimento dell'assile del primo carro del convoglio, determinato dal suo stato di corrosione.
  Venendo al contenuto delle due proposte di legge in esame, osserva che esso risulta nel complesso molto simile, ed è di seguito separatamente riepilogato.
  La proposta di legge AC 1253, d'iniziativa del deputato Simiani, si compone di cinque articoli.
  L'articolo 1, comma 1, stabilisce che è istituito in Viareggio (Lucca) il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.
  Il successivo comma 2 precisa che il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.
  L'articolo 2, comma 1, descrive le attività svolte dal Museo. Più precisamente, esso si occuperà di:

   diffondere la conoscenza relativa alle cause e alle conseguenze dell'incidente ferroviario occorso a Viareggio il 29 giugno 2009;

   ricordare le vittime dell'incidente e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;

   favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria e promuovere la ricerca in tale settore;

   analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;

   promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali Pag. 141ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film nonché spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

   fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

  Il comma 2 precisa che la diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito internet.
  Il comma 3 stabilisce che il Museo, per le attività di ricerca e documentazione scientifica si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSFISA).
  Rileva che l'articolo 3 reca le disposizioni che riguardano l'istituzione della Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
  Il comma 1 dispone che il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce la Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio, della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Ansfisa, dell'associazione delle vittime, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.
  Ai sensi del successivo comma 2, la Fondazione è costituita ai sensi del regolamento del 27 novembre 2001, n. 491, che reca disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero della cultura, ed è posta sotto la vigilanza di tale Ministero.
  Il comma 3 dispone che il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
  Il comma 4 reca i compiti svolti dalla Fondazione. Nello specifico, essa:

   programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico;

   definisce l'assetto organizzativo del Museo;

   stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;

   regola e controlla le attività amministrative del Museo;

   approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  L'articolo 4, comma 1, reca le disposizioni di carattere finanziario. Osserva che la norma prevede un'autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, quale contributo per le spese di funzionamento.
  Infine, l'articolo 5, comma 1, con riferimento alle coperture finanziarie, dispone che agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il successivo comma 2 precisa che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Riferisce che la proposta di legge A.C. 2225, d'iniziativa dell'on. Bergamini, si compone di un solo articolo, suddiviso in 7 commi.
  Il comma 1 prevede l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, farne conoscere le cause e le conseguenze e rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie.
  Il comma 2 stabilisce che alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturaliPag. 142 e del paesaggio che, si ricorda, recano, rispettivamente, la disciplina della valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di quella dei beni di proprietà privata. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
  Il comma 3 dispone che il patrimonio e le attività della Fondazione sono finanziati con le risorse di cui al successivo comma 6 e possono essere integrate con contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
  Il comma 4 stabilisce che con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
  Il comma 5 prevede che la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di vigilanza, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 6 reca le disposizioni di carattere finanziario e stabilisce che per la realizzazione del Museo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. La norma in esame precisa che dello stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2025, la somma pari a 200.000 euro è destinata alla dotazione iniziale della Fondazione. Si prevede inoltre che per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  Infine, il comma 7, recante la copertura finanziaria, stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

   quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

   quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 novembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.