SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.40.
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 4 reca alcune novelle al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; le novelle concernono alcune disposizioni nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi) –.
La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), riguarda l'obbligo (a carico del datore di lavoro) di presentare allo sportello unico per l'immigrazione anche un'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; in tale ambito, la novella Pag. 175stabilisce norme specifiche per i casi in cui l'alloggio sia costituito da dormitori stabili di cantiere o da una struttura alberghiera o ricettiva, comunque denominata.
La novella di cui al successivo numero 2) della stessa lettera b) prevede una fattispecie di riduzione da sessanta a trenta giorni del termine per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione (nulla osta previsto nell'ambito delle procedure di rilascio dei permessi in oggetto). La riduzione concerne i casi di partecipazione, da parte del lavoratore straniero oggetto della richiesta di nulla osta, ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, programmi previsti dall'articolo 23 del suddetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
La novella di cui alla lettera a) concerne il contenuto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro) e, più in particolare, la garanzia da parte del datore di lavoro, che deve essere contenuta nel contratto, riguardante la disponibilità di un alloggio per il lavoratore; in tale ambito, la novella modifica i parametri minimi dell'alloggio medesimo.
L'articolo 12 introduce una disciplina agevolativa e semplificatoria per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La disciplina agevolativa e semplificatoria citata prevede la possibilità di realizzare gli interventi suddetti con la SCIA, nonché un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente.
L'articolo 20 inserisce anche le strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell'ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri. In particolare, la lettera a) affida la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri non solo alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche alle strutture territoriali ad esse annesse, oltre che, come già previsto, a professionisti iscritti in determinati albi la lettera b) dispone che le istanze escluse dall'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché di apolidi) sono non solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse. Resta ferma la necessità che le suddette organizzazioni dei datori di lavoro abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero del lavoro con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.
L'articolo 21, modificando l'articolo 27-quater, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, riduce da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l'immigrazione.
L'articolo 22 reca una novella integrativa nella disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro dipendente o autonomo, svolta da lavoratori titolari di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del medesimo trattamento. La novella introduce in merito un obbligo di comunicazione da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro beneficiario del medesimo intervento di integrazione; tale comunicazione deve essere resa subito dopo l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa. Si ricorda che il lavoratore decade dal diritto al trattamentoPag. 176 di integrazione salariale qualora non abbia dato preventiva comunicazione alla competente sede territoriale dell'INPS in merito allo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, diversa da quella concernente il rapporto di lavoro oggetto del trattamento di integrazione, e che le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro in base ai relativi obblighi generali in materia di rapporti di lavoro sono valide al fine dell'adempimento del suddetto obbligo a carico del lavoratore (tale modalità sostitutiva non concerne, naturalmente, l'attività lavorativa autonoma). L'obbligo introdotto dalla novella in esame non è invece posto a pena di decadenza dal trattamento.
L'articolo 23 proroga per il 2025 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista per il biennio 2023-2024. Preliminarmente, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 342-354, legge n. 197 del 2022) ha previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando però una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Il presente articolo specifica che la proroga per il 2025 di tale disciplina transitoria è effettuata al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali (comma 1).
L'articolo 57 stabilisce che, entro determinati limiti di trattamento economico, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, in deroga alle limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 72, comma 1, lettera c), abroga l'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 13.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2554 del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) recante disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.
L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 12 novembre 2025.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.