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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2025
583.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 182

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, in videoconferenza, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeoPag. 183 e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole («programma dell'UE destinato alle scuole»), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (COM(2025) 553 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.15.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole («programma dell'UE destinato alle scuole»), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (COM(2025) 553 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge collegato recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, come approvato dal Senato in prima lettura.
  Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala le misure di seguito descritte.
  L'articolo 5 prevede misure di semplificazioni in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore. In particolare, la disposizione normativa introduce modifiche all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente) che impone specifiche condizioni in tema di modalità di raggruppamento dei rifiuti (effettuato come deposito temporaneo) ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Nello specifico la lettera b) dell'articolo in esame prevede, nella attuale formulazione, che esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. Con la novella in esame, si prevede che il suddetto deposito possa essere effettuato «nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».
  L'articolo 6 consente, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di procedere in via sperimentale all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto presso i centri di saggio o gli enti pubblici di ricerca riconosciuti. Più in particolare, la disposizione, introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato, consiste in un unico comma che modifica il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 mediante l'inserimento di un nuovo articolo 13-bis, a sua volta composto di sette commi. Quest'ultimo reca semplificazioniPag. 184 per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione. Il comma 1 prevede che sia consentita, in deroga alle norme vigenti ed in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, l'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System). Tale attività deve compiersi su terreni qualificati come agricoli dai vigenti strumenti urbanistici e deve essere svolta nei limiti e con le modalità stabilita nell'articolo introdotto. Il comma 2 prevede che l'irrorazione venga effettuata: con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sopra citato, disciplinato all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 3; nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Il comma 3 rinvia ad un decreto volto ad assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana ed animale, la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 13-bis. Questo dovrà essere adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nella disposizione si precisa inoltre che in tale decreto dovranno essere individuate la tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento di irrorazione, oltreché la tipologia di prodotti utilizzabili. Il comma 4 dispone che l'effettuazione della predetta irrorazione, o di cicli di irrorazioni, sia preceduta dall'inoltro al competente Servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riportante la cadenza temporale dell'intervento, che può coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata da una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa cui gli utilizzatori aderiscono. Il comma 5 prevede che i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorino i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica citata al comma 4 e dal decreto interministeriale attuativo previsto al comma 3. Il comma 6 dispone che l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette venga autorizzata dall'Ente responsabile, che adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Infine, il comma 7 dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che non debbano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 23 proroga per il 2025 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista per il biennio 2023-2024. Ricordo, al riguardo, che la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 342-354, legge n. 197 del 2022) ha previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando però una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Nel dettaglio, il comma 1 specifica che la proroga per il 2025 di tale disciplina transitoria è effettuata al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali.
  L'articolo 26 interviene sull'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), concernente la disciplina del trasporto animali, introducendo il comma 4-bis a norma del quale i rimorchi Pag. 185per il trasporto di cose (comma 2, lettera b)) possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in materia in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 31, introdotto durante l'esame del Senato, recante misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate. Nel dettaglio, esso reca modifiche normative volte a precisare, con riferimento alle aree prealpine di collina, pedemontane e di pianura non irrigua, i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale. La disposizione in commento interviene sull'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificandone il comma 703 e inserendo un nuovo comma 703-bis. In particolare, la lettera a), composta di 4 numeri, modifica il comma 703 della citata legge n. 145 del 2018. Più specificamente, con la modifica di cui al numero 1) si riconduce in capo al solo Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la competenza ad emanare un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio; il numero 3) interviene nuovamente sul citato comma 703, sostituendo parzialmente l'elencazione degli specifici fattori di svantaggio che devono caratterizzare le aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua identificate attraverso il citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste oggetto di trattazione. Più in particolare, oltre alla frammentazione dei fondi, si prevede che tali fattori di svantaggio siano: una minore produttività rispetto alla media nazionale (in luogo della minore produttività rispetto alle zone di pianura come previsto nella norma vigente); la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione (in luogo della concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria); la concomitanza di aree protette (in luogo della concomitanza di zone di tutela ambientale);la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura (in luogo della carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria). Il numero 4) inserisce infine al termine del comma 703 un ulteriore periodo nel quale si specifica che, attraverso il sopra citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Infine, la lettera b) aggiunge, dopo il comma 703 della legge n. 145 del 2018, l'ulteriore comma 703-bis il quale precisa che la suddetta deroga prevista al sopra citato articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, non si applica alle ipotesi di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.
  L'articolo 33, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che le fatture elettroniche concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali riportino un codice identificativo che sarà poi inviato alla segreteria unica della corrispondente Commissione, la quale preparerà dei rapporti informativi. Nel dettaglio, tale disposizione, che consta di un unico comma, novella l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 («Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale») aggiungendo un comma, il 7-bis, all'articolo Pag. 1863 del decreto-legge suddetto. Finalità di tale novella è quella di ottimizzare la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera.
  Infine, l'articolo 69, introdotto dal Senato, proroga al 31 maggio 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche. La disposizione, ora prorogata dal 31 marzo 2025 al 31 maggio 2026, prevede di sospendere l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, con riferimento all'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone (indicate anche come alloctone, esotiche, non native o non indigene, comprendenti tutti quegli organismi viventi, animali, vegetali, funghi e microrganismi, introdotti al di fuori della loro area naturale di distribuzione), la cui immissione era autorizzata prima dell'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 156/2025: Misure urgenti in materia economica.
C. 2678 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza da rendere alla V Commissione (Bilancio) sul disegno di legge C. 2678, di conversione del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica.
  Nel ricordare che il provvedimento si compone di 8 articoli, segnala che disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura sono rinvenibili all'articolo 3, comma 2, dove è prevista un'autorizzazione di spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025 per sostenere l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il comma 5 riporta la quantificazione degli oneri sopra indicata e individua la copertura finanziaria in quanto previsto all'articolo 7.
  Ricorda, al riguardo, che la normativa europea vigente fornisce un quadro armonizzato per il miglioramento genetico: uniforma la gestione dei libri genealogici, la definizione e conduzione dei piani di selezione, i requisiti per prove e indici genetici, assicurando parità di trattamento agli allevatori e favorendo sia il progresso genetico delle razze produttive sia la conservazione della biodiversità animale. Tra i punti chiave segnalo il riconoscimento degli enti selezionatori (e ibridatori per la specie suina) e l'approvazione dei programmi genetici secondo criteri uniformi, i registri genealogici e di ibridazione, le prove di performance e valutazioni genetiche, l'Autorità competente incaricata di riconoscere gli enti selezionatori, approvare e sorvegliare i programmi genetici e assicurare il rispetto della disciplina europea.
  Segnala, infine, che la normativa italiana, in linea con quella europea, definisce un sistema integrato per il miglioramento genetico, in cui: le autorità pubbliche, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero Salute, vigilano e coordinano, gli enti selezionatori qualificati gestiscono i libri genealogici e i piani di selezione per ciascuna razza, mentre organismi tecnici terzi garantiscono la raccolta imparziale dei dati di performance. Il decreto legislativo n. 52/2018 è la normativa di riferimento per il settore.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

Pag. 187

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 12 novembre 2025.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
Emendamenti C. 1806-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 novembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.