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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2025
583.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 190

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'esame del disegno di legge C. 2655, approvatoPag. 191 dal Senato, poi dell'atto del Governo n. 317, quindi all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), relatore, rileva che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, approvato dal Senato, si compone di 74 articoli, suddivisi in quattro Capi.
  Prendendo in esame le disposizioni che investono il perimetro di competenza della Commissione, rinviando al dossier predisposto dagli Uffici della Camera per gli ulteriori approfondimenti, segnala innanzitutto che nell'ambito del Capo I (misure di semplificazione per le imprese), l'articolo 5, in materia di disciplina dei rifiuti, consente, per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, di effettuare il deposito temporaneo non solo presso i locali del proprio punto di vendita, come previsto a legislazione vigente, bensì anche nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.
  L'articolo 6 consente, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di procedere in via sperimentale all'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto presso i centri di saggio o gli enti pubblici di ricerca riconosciuti. Tale disposizione modifica il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, mediante l'inserimento di un nuovo articolo 13-bis. Ricorda che il menzionato decreto legislativo ha attuato la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La disciplina dei fitosanitari deriva, anzitutto, dal complesso della normativa europea, costituita principalmente dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Rammenta inoltre che sono molteplici gli atti normativi emanati dall'Unione Europea in materia di sistemi aeromobili senza equipaggio, in cui rientrano le operazioni di irrorazione con sistemi di pilotaggio remoto introdotti dalla disposizione in esame. A sua volta, l'articolo 13-bis così introdotto non individua puntualmente le normative cui derogare, bensì si limita a richiamare una generica «deroga alle norme vigenti», e ciò nell'ambito di una disciplina unionale articolata: rileva tuttavia che la disciplina attuativa della disposizione è demandata, ai sensi del comma 3, a un decreto interministeriale e non formula pertanto osservazioni nel presupposto che il decreto attuativo detti la disciplina di dettaglio della fattispecie nell'osservanza della pertinente normativa eurounitaria.
  L'articolo 10 sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione, interviene circa il completamento della formazione in caso di trasferimento dalla regione di abilitazione ad altra regione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna ricomprendendo anche le zone rocciose e i terreni innevati, purché senza l'ausilio di corda, piccozza e ramponi. Evidenzia che la relazione illustrativa riferita al testo iniziale del disegno di legge (S. 1259) dà conto della valutazione di proporzionalità dell'intervento, svolta secondo il modello predisposto dal decreto legislativo n. 142 del 2020 – che ha recepito la direttiva UE 2018/858 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
  L'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce il regime di libera iniziativa privata e di libero accesso Pag. 192delle imprese al mercato per determinati servizi di trasporto pubblico locale di linea e prevede, a tal fine, il rilascio di un titolo abilitativo. Più specificamente, si tratta dei «servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgere in ambito regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007». Testualmente, la disposizione in esame parrebbe riferirsi a servizi di linea che non siano né servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni, né servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. In proposito, pur rilevando che sarebbe opportuno chiarire maggiormente l'ambito applicativo della disposizione, afferma di non avere osservazioni da formulare per i profili di competenza della Commissione.
  L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina la figura professionale del consulente chimico di porto. Anche in tal caso richiama la necessità che venga effettuato il test di proporzionalità per le limitazioni all'accesso delle professioni regolamentate.
  L'articolo 21 riduce da 90 a 30 giorni il termine entro cui lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta o comunica il rigetto per i lavoratori stranieri altamente qualificati, estendendo alle procedure digitali le semplificazioni già previste. La norma si applica a chi possiede qualifiche o esperienza specifica e ai titolari di Carta blu UE, garantendo ricongiungimento familiare, parità di trattamento e mobilità intra-UE.
  L'articolo 26 interviene sull'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), concernente la disciplina del trasporto animali. A tal proposito ricorda che il 7 dicembre 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate volto ad abrogare il regolamento (CE) n. 1/2005. Sulla proposta non sono ancora stati avviati i negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio in quanto, a causa della natura divisiva della stessa, entrambe le istituzioni non hanno ancora definito il proprio mandato negoziale.
  L'articolo 29, introdotto dal Senato, estende alle pubbliche amministrazioni l'accesso – nell'ambito di procedimenti specificati dalla disposizione in esame – alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private. La disposizione in esame modifica l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della disciplina dell'Unione europea in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 50, al comma 3, differisce dal 1° ottobre 2025 al 1° luglio 2026 l'entrata in vigore delle norme di contrasto alla cosiddetta «shrinkflation» (ossia la pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo), introdotte dall'articolo 23 della legge n. 193 del 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023). La Commissione europea, richiamando la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, ha osservato che l'apposizione di etichette specifiche per la shrinkflation potrebbe avere un effetto equivalente a una restrizione agli scambi, vietata dall'articolo 34 del TFUE, in quanto comporterebbe costi aggiuntivi e complicazioni distributive per i produttori, senza requisiti armonizzati a livello UE. Tale restrizione potrebbe essere giustificata solo ai sensi dell'articolo 36 del TFUE o per esigenze imperative di interesse generale, purché proporzionata. Per questo motivo, Pag. 193la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2025/4000, evidenziando anche il mancato rispetto della direttiva (UE) 2015/1535, poiché la legge è stata pubblicata prima del termine di notifica obbligatoria e senza adeguato confronto con la Commissione europea. La disposizione ora introdotta ha dunque l'effetto di posticipare l'entrata in vigore di una disposizione nazionale oggetto di una procedura di inflazione e pertanto non formulo osservazioni.
  L'articolo 68 modifica il decreto legislativo n. 221 del 2017 sulle autorizzazioni all'esportazione di prodotti a duplice uso, beni non a duplice uso soggetti a misure restrittive UE e prodotti antitortura. La norma chiarisce le definizioni, introduce la nozione di «utilizzatore finale», aggiorna le procedure di rilascio delle autorizzazioni specifiche, globali, generali UE e nazionali e rafforza la tracciabilità dei prodotti, imponendo obblighi di comunicazione, dichiarazioni e stampigliature sulle fatture e documenti di trasporto. Sono inoltre previste regole specifiche per ritardi nella dichiarazione da parte dell'utilizzatore finale.
  Ricorda che i «prodotti a duplice uso» sono definiti dal regolamento (UE) 2021/821 come beni, software o tecnologie che possono avere sia un utilizzo civile sia militare, inclusi prodotti impiegabili per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche e dei loro vettori. Ricorda altresì che i «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» comprendono quei beni il cui commercio con determinati Paesi terzi è soggetto a controlli conformi ai regolamenti dell'Unione europea sulle misure restrittive. Ricorda, infine, che le autorizzazioni generali e globali richiamano le regole comunitarie e prevedono modalità specifiche di notifica e obblighi di dichiarazione semestrale all'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento).
  L'articolo 71, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina vigente in materia di fanghi e al fine di garantire il perseguimento dei nuovi obiettivi di conferimento in discarica previsti dalla normativa dell'Unione europea.
  Alla luce della disamina svolta, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione, concernente, per le ragioni sopra dette, il test di proporzionalità riferito all'articolo 19, che disciplina la figura professionale del consulente chimico di porto (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
Atto n. 317.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva UE 2024/1226 del 24 aprile 2024, che definisce reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, al fine di garantirne l'applicazione effettiva, l'integrità del mercato interno nell'Unione e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di seguito indicata come «direttiva del 2024».Pag. 194
  Ricorda che per misure restrittive dell'Unione si intendono quelle misure – tra cui il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi – adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del TUE o dell'articolo 215 del TFUE e stabilite dall'Unione medesima per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali previsti dall'articolo 21 del TUE. Più specificamente, misure restrittive possono essere adottate dal Consiglio dell'Unione per dare seguito a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per autonoma iniziativa dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 29 del TUE, il Consiglio adotta decisioni all'unanimità per adottare, rinnovare o revocare i regimi sanzionatori, sulla base delle proposte dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Su proposta congiunta dell'Alto rappresentante e della Commissione europea, gli aspetti economici e finanziari di tali decisioni vengono attuati dal Consiglio attraverso regolamenti adottati a maggioranza qualificata sulla base dell'articolo 215 del TFUE. Come ricordato dalla Commissione europea nel 2022, l'eterogeneità delle risposte sanzionatorie a livello nazionale ha generato fenomeni di «forum shopping» e ha ridotto l'effetto deterrente delle misure adottate. La direttiva del 2024 intende pertanto armonizzare le legislazioni penali degli Stati membri, garantendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
  Segnala preliminarmente che il 23 luglio scorso la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 229/2025) nei confronti dell'Italia a causa del mancato recepimento della direttiva del 2024 in esame: ricorda infatti che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 20 maggio 2025.
  Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 13 giugno 2025, n. 91, ossia la legge di delegazione europea per il 2024.
  Venendo al contenuto del provvedimento, per quanto riguarda i profili di competenza della nostra Commissione e rinviando alla documentazione prodotta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, fa presente che l'articolo 1 specifica che lo schema di decreto in esame attua la suddetta direttiva del 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini della corretta applicazione dello schema di decreto in esame, mentre l'articolo 3 modifica il codice penale, attraverso l'introduzione di un nuovo Capo I-bis («Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea») all'interno del Libro II, Titolo I («Dei delitti contro la personalità dello Stato»). Più specificamente, vengono introdotte quattro nuove fattispecie di reato (articolo 275-bis, «Violazione delle misure restrittive dell'Unione»; articolo 275-ter «Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione»; articolo 275-quater «Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività»; articolo 275-quinquies «Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione») e il relativo regime delle circostanze (articoli 275-sexies e 275-septies), della confisca obbligatoria (articolo 275-octies), delle pene accessorie (articolo 275-novies) e della giurisdizione (articolo 275-decies).
  L'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale che, in relazione ai reati introdotti dal decreto legislativo in esame, attribuiscono la competenza alla procura distrettuale e prevedono l'estensione a due anni della durata massima delle indagini preliminari.
  L'articolo 5 modifica l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, introducendo una nuova circostanza aggravante per i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva europea, consentendoPag. 195 o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate. In merito a tale aggravante, evidenzia che la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame informa che la direttiva del 2024 impone la criminalizzazione delle condotte di agevolazione dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro di persone fisiche destinatarie di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva: la circostanza che nell'ordinamento nazionale sia già previsto il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ha suggerito di limitare l'intervento all'introduzione di una circostanza aggravante della fattispecie incriminatrice citata, piuttosto che introdurre un nuovo delitto.
  L'articolo 6 introduce modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di sanzionare le condotte poste in essere da persone giuridiche in violazione delle misure restrittive dell'Unione.
  L'articolo 7 estende la tutela prevista per le persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali (comunemente noti come «whistleblowers») alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea introdotte con il decreto ora in esame.
  L'articolo 8 prevede un esonero dagli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea per i professionisti esercenti una professione legale in relazione a quanto appreso dai loro clienti nel corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo. Rammenta, in proposito, che la direttiva del 2024 ha previsto, all'articolo 3, paragrafo 4, una specifica salvaguardia per i «professionisti legali».
  L'articolo 9 individua le autorità amministrative competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle misure restrittive, mentre l'articolo 10 introduce un meccanismo di coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, in relazione ai nuovi reati introdotti.
  L'articolo 11 prevede che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea dati statistici relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, indicando il numero dei reati iscritti e la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.
  Norme di coordinamento e abrogazioni sono contenute nell'articolo 12, mentre l'articolo 13 introduce la clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala che l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva del 2024 prevede che nessuna delle disposizioni che hanno introdotto misure restrittive deve essere interpretata in modo da configurare come reato l'assistenza umanitaria alle persone che ne hanno bisogno o le attività a sostegno delle esigenze umane di base, fornite conformemente ai principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza e, se del caso, al diritto internazionale umanitario: detta previsione non è stata trasposta nel decreto legislativo ora in esame. Secondo la tabella di concordanza che correda le relazioni governative riferite all'atto ora in esame, la disposizione non necessita di implementazione, essendo un principio di diritto già immanente nell'ordinamento quello che esclude dall'area di rilevanza penale le condotte di assistenza umanitaria e trattandosi di un mero criterio interpretativo, la cui applicazione discende d'altronde dall'interpretazione conforme richiesta al giudice. In proposito rammenta infatti che, oltre alla generale esimente dello stato di necessità, il testo unico immigrazione prevede, all'articolo 12, comma 2, che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
  In conclusione, evidenzia che non ricorrono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione e che il provvedimento è volto a superare una procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia a Pag. 196causa del mancato recepimento della direttiva del 2024.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad una seduta successiva, al fine di tenere in considerazione gli approfondimenti che verranno svolti nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito.

  Rachele SILVESTRI (FDI) si associa alle considerazioni svolte dal collega De Luca e si dichiara favorevole a rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2025.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, segnala che sono state depositate, da parte dei relatori, onorevoli Giordano e Candiani, 5 proposte emendative (3.100, 3.200, 5.100, 8.100 e 8.200), le quali recepiscono le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio e dal Comitato per la legislazione. Le suddette proposte emendative sono in distribuzione e saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).
  Prende quindi atto che i gruppi rinunciano al termine per la presentazione dei subemendamenti.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che, per ragioni di economia e buon andamento dell'attività parlamentare, qualora il Governo intendesse presentare emendamenti al disegno di legge in esame, sarebbe necessario disporre del tempo opportuno per la loro analisi e successiva discussione. A tal fine, propone di rinviare l'esame del provvedimento, così da consentire un esame compiuto delle nuove proposte e ciò tenendo altresì conto dei tempi necessari per la trasmissione delle predette proposte emendative alle Commissioni di settore.

  La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO deposita l'articolo aggiuntivo 4.500 del Governo (vedi allegato 2), volto al recepimento della direttiva cosiddetta «anti-SLAPP» sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi. Avverte inoltre che il Governo intende presentare ulteriori proposte emendative, volte al recepimento di alcune direttive europee, auspicando una rapida conclusione delle verifiche in corso in merito presso la Ragioneria generale dello Stato. Qualora tali proposte siano trasmesse entro la fine della settimana corrente, propone alla Commissione di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti per la giornata di lunedì prossimo. Esprime, inoltre, l'auspicio che si possa rispettare il programma dei lavori dell'Assemblea e che l'esame del provvedimento in Assemblea possa aver luogo entro il mese di novembre.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, preannuncia che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione, prevista nella giornata odierna, saranno valutati i tempi di esame del provvedimento, con particolare riferimento alla necessità di chiederePag. 197 un rinvio della discussione in Assemblea su di esso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 12 novembre 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «AgoraEU» per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818.
COM(2025) 550 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 5 novembre 2025.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, formula una proposta di documento (vedi allegato 3), di cui illustra i contenuti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti.
COM(2025) 652 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, fa presente che la proposta di regolamento in esame, presentata il 21 ottobre 2025, è volta a modificare il regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) per garantirne un'agevole attuazione, apportando semplificazioni e miglioramenti sotto il profilo dei costi e mantenendone al tempo stesso i principi e gli obiettivi.
  Ricorda che, per conseguire questi obiettivi, la Commissione europea ha già messo in atto una serie di interventi, quali la pubblicazione di documenti di orientamento o di risposte alle domande frequenti e l'anno scorso ha presentato una proposta che ha portato all'approvazione del regolamento di modifica (UE) 2024/3234, con il quale è stata rinviata di un anno la data di applicazione. A seguito di tale modifica i grandi operatori e commercianti dovrebbero soddisfare i requisiti dell'EUDR a partire dal 30 dicembre 2025 e le micro e piccole imprese a partire dal 30 giugno 2026. Rileva che tale proposta era stata oggetto di un complesso negoziato e in tale occasione diverse forze politiche nel Parlamento europeo si erano espresse anche a favore di emendamenti sostanziali al testo del regolamento, sebbene alla fine abbia prevalso la impostazione originaria della Commissione europea.
  Con la proposta oggi in esame, la Commissione europea ha ritenuto necessario intervenire nuovamente al fine di intercettare i problemi riscontrati nella fase di preparazione all'attuazione del regolamento. Nella relazione illustrativa si evidenzia che le ultime proiezioni sul numero di operazioni e interazioni previste tra gli operatori economici e il sistema di informazione dove vengono registrate le dichiarazioni di dovuta diligenza hanno portato ad una sostanziale rivalutazione del carico previsto sul sistema stesso, che è molto più elevato del previsto.
  Allo stesso tempo molteplici imprese e portatori di interessi hanno espresso le loro preoccupazioni in merito agli oneri amministrativi derivanti dall'obbligo per gli attori a valle che non sono PMI di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza e di esercitare il dovere di diligenza. Secondo quanto Pag. 198riferito dalla Commissione europea, vi sono state inoltre crescenti preoccupazioni circa la proporzionalità degli obblighi di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per i piccoli operatori primari che producono e immettono sul mercato i propri prodotti.
  A seguito della posticipazione della data di applicazione, dovuta alla modifica di dicembre 2024, è emersa inoltre la necessità di adeguare di conseguenza alcune clausole di riesame previste dall'EUDR, i cui termini altrimenti risulterebbero essere antecedenti all'entrata in applicazione dell'EUDR stesso.
  Evidenzia che la proposta deve essere collocata nel più ampio contesto di revisione delle politiche ambientali europee che, a partire dall'avvio della nuova legislatura europea e a seguito dell'insediamento della Commissione europea 2024-2029, hanno subito rimodulazioni per rispondere alla necessità di ridurre gli oneri burocratici e tutelare la competitività delle imprese europee senza rinunciare alle ambizioni generali dell'UE in materia.
  Sottolinea tuttavia come alcuni portatori di interessi, invocando la necessità di garantire certezza normativa, si siano opposti a modifiche del regolamento EUDR, contraddicendo quanto dichiarato dalla vicepresidente esecutiva della Commissione europea per una transizione giusta, pulita e competitiva, Teresa Ribera, secondo la quale l'approccio adottato rispetto alla proposta in esame offrirebbe certezza e stabilità.
  In particolare, un gruppo di aziende internazionali operanti nei settori del cacao, dei latticini, della gomma, del legno e in altri settori agroalimentari, tra cui Nestlé e Ferrero, ha inviato una lettera alla Commissaria europea per l'ambiente, Jessika Roswall, esprimendo preoccupazione per il possibile ulteriore ritardo nell'applicazione dell'EUDR; il rischio è che ciò potrebbe compromettere la tutela delle foreste, aumentare gli impatti climatici e minare la fiducia negli impegni normativi europei.
  Le preoccupazioni riguardano inoltre le spese di conformità per le imprese, quando le aziende firmatarie, insieme ai loro partner della catena del valore, compresi i piccoli agricoltori, riferiscono di essersi attivamente preparate e di aver investito nel rispetto delle attuali disposizioni dell'EUDR.
  Rispetto alla possibilità di ritardare o modificare l'EUDR, le aziende propongono quindi misure alternative, come il riconoscimento dell'impossibilità di utilizzare i sistemi di informazione come causa di forza maggiore per la conformità e l'applicazione, l'emissione di un avviso da parte della Commissione europea che stabilisca un breve periodo di grazia per rivedere i controlli con sospensione delle sanzioni e la creazione di un comitato tecnico per supervisionare l'attuazione e facilitare i dialoghi tecnici tra le autorità e gli operatori.
  Sottolinea, proprio alla luce di queste critiche, che, al fine di giustificare il ricorso alla revisione del regolamento in luogo di misure alternative come quelle proposte dalle aziende in questione, la Commissione europea avrebbe dovuto predisporre un'adeguata valutazione d'impatto, valutazione che non accompagna la proposta al nostro esame, come purtroppo è avvenuto per gran parte dei provvedimenti omnibus o comunque volti alla semplificazione normativa presentati in questo avvio di legislatura europea.
  Anche se la necessità di rivedere alcuni aspetti del regolamento EUDR sembra essere emersa con chiarezza dalle difficoltà applicative riscontrate con riferimento al sistema di informazione, dalla consultazione dei portatori di interesse e dal più generale bisogno di ridurre gli oneri burocratici per tutelare la competitività europea, la mancanza della valutazione d'impatto, come più volte sottolineato dalla XIV Commissione, pregiudica la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.
  Alla luce degli elementi di contesto sinteticamente illustrati e rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Rapporti con l'UE per maggiori dettagli sui contenuti della proposta in esame, richiama le principali novità prospettate.
  In particolare, la Commissione europea propone di ridurre gli obblighi dei micro e Pag. 199piccoli operatori primari provenienti da Paesi a basso rischio che vendono le loro merci direttamente sul mercato europeo, degli operatori a valle e dei commercianti per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza.
  A tal fine si introduce in primo luogo la nuova categoria degli operatori a valle e una nuova sottocategoria di operatori, i cosiddetti micro e piccoli operatori primari. Istituisce quindi un regime semplificato per questi ultimi e propone per gli operatori a valle e i commercianti obblighi ridotti.
  I micro e piccoli operatori primari non sarebbero più tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, ma solo a presentare una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione o a fornire le informazioni pertinenti attraverso un sistema alternativo o una banca dati istituiti a norma della legislazione dell'Unione o degli Stati membri. In tal modo l'operatore otterrebbe un identificativo della dichiarazione che dovrebbe accompagnare i prodotti interessati che immette sul mercato o esporta.
  Gli obblighi di dovuta diligenza degli operatori a valle sarebbero invece identici agli obblighi ridotti proposti per i commercianti. Né gli operatori a valle né i commercianti sarebbero tenuti ad accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza, ma indipendentemente dal fatto che siano o meno PMI, dovranno continuare a raccogliere e comunicare alcune informazioni relative ai prodotti interessati, tra cui i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza e gli identificativi delle dichiarazioni assegnati ai micro e piccoli produttori. Gli operatori a valle e i commercianti non PMI invece dovrebbero ancora registrarsi nel sistema di informazione.
  La Commissione europea propone inoltre di posticipare l'applicazione dell'EUDR al 30 dicembre 2026 per le microimprese e le piccole imprese. Per le grandi e medie imprese la data rimarrebbe invece il 30 dicembre 2025, ma per garantire un'introduzione graduale delle norme, esse beneficerebbero di un periodo di tolleranza di sei mesi per i controlli e l'applicazione.
  Vengono inoltre modificate le previsioni sul riesame dell'EUDR per tenere conto della posticipazione dell'entrata in applicazione.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione europea per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 in materia di politica ambientale.
  La Commissione europea sostiene inoltre che la proposta sia coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto, data la necessità di modificare l'EUDR, gli obiettivi della stessa non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri.
  Sul piano del valore aggiunto della proposta, la Commissione europea osserva che le semplificazioni previste miglioreranno ulteriormente la certezza del diritto e razionalizzeranno gli obblighi di comunicazione.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che la proposta sia conforme, in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico, ma si limita alle modifiche necessarie per ridurre il numero di interazioni tra gli operatori economici e il sistema di informazione e per garantire la conformità in modo più efficiente, senza modificare la sostanza della legislazione in questione e riducendo nel contempo l'onere di conformità.
  Osserva, inoltre, che la riduzione degli obblighi amministrativi, compresi gli obblighi di comunicazione, semplifica il quadro giuridico apportando modifiche che non incidono sulla sostanza degli obiettivi strategici e, come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare Pag. 200tali questioni senza una proposta di modifica della data di applicazione dell'EUDR e delle date connesse.
  Secondo la Commissione europea, la proposta, modificando il regolamento EUDR solo per quanto riguarda determinati obblighi di operatori e commercianti, dovrebbe assumere la stessa forma di atto, ossia un regolamento.
  Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che la Commissione europea ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottarla rapidamente entro la fine del 2025.
  Ricorda altresì che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Svezia, Finlandia e Danimarca e dal Bundesrat tedesco.
  Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 19 gennaio 2026, e per meglio apprezzare i contenuti richiamati, propone di svolgere un ciclo di audizioni che coinvolga gli operatori del settore, tra cui Ferrero e altre aziende che hanno manifestato alla Commissione europea preoccupazioni in merito alla modifica della normativa esistente. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 novembre 2025.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.